| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 1 dicembre
2004 n. 4061
Pres. Papiano, Est. Lelli
H3g S.p.A. contro Comune di Finale Emilia |
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Diniego del permesso di costruire per la
realizzazione di un impianto di telefonia mobile – Collocazione
dell’intervento richiesto in zona diversa da quella riservata
dalla pianificazione urbanistica comunale a tali impianti
– Illegittimità dell’art.19.12. delle N.T.A. del P.R.G.
– Natura immediatamente precettiva e lesiva - Tardività
dell’impugnazione – Inammissibilità del ricorso
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La norma tecnica di attuazione che prescrive
con precisione le aree del territorio riservate agli impianti
di telefonia mobile, non possiede quel carattere meramente
programmatorio, che consentirebbe di escluderne l’immediata
lesività con conseguente impugnabilità in una con l’atto
applicativo. Il carattere immediatamente precettivo e lesivo
di tale disposizione, infatti, rende necessaria la sua impugnazione
nel termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione.
Ne segue che l’impugnazione del diniego del permesso di
costruire avente ad oggetto l’art.19.12 N.T.A. del P.R.G
del Comune intimato, che individua tassativamente le tre
zone in cui poter collocare tali interventi, è inammissibile
per tardività.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA
ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE SECONDA
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composto dai Signori: Luigi Papiano Presidente
- Bruno Lelli Consigliere, rel. est. - Ugo Di Benedetto
Consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso 659/2004 proposto da:
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H3G s.p.a. rappresentato e difeso
da: MASI AVV. MARCO BARDELLI AVV.GUIDO RECLA AVV. JACOPO
BAZZANI AVV. ALESSANDRA con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA S.VITALE 40/3/A presso MASI AVV. MARCO
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contro
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COMUNE DI FINALE EMILIA rappresentato
e difeso da: GIANNI AVV. FERRARESI con domicilio eletto
in BOLOGNA VIA N. SAURO N.4 presso M. BEATRICE AVV. DELL’AMORE
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PROVINCIA DI MODENA
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per l'annullamento
del provvedimento prot. n.1120/2003 con il quale il Dirigente
del settore del comune intimato ha respinto il permesso
di costruire per la realizzazione in via Miari n. 3 di un
impianto di telefonia cellulare presentato da H3G;
nonché per l’annullamento degli art. 19.12. delle N.T.A.
del P.R.G. del Comune intimato come modificate con variante
approvata con deliberazione del C.C. del comune intimato
n. 109/2003; di altri atti connessi o presupposti.
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del comune intimato ;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Bruno Lelli;
Uditi, alla pubblica udienza del 28.10.2004, i difensori
delle parti presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1. Con il ricorso in epigrafe si impugna
il provvedimento prot. n.1120/2003 con il quale il Dirigente
del settore ha respinto il permesso di costruire per la
realizzazione di un impianto di telefonia mobile presentato
da H3G.
Si impugna altresì l’art. 19.12. delle N.T.A. del P.R.G.
del Comune intimato come modificato con variante approvata
con deliberazione del C.C. n. 109/2003 citate dal diniego
come ostative all’intervento.
Al riguardo parte ricorrente deduce cinque articolati motivi
di ricorso, denunziando censure di violazione di legge e
di eccesso di potere sotto svariati profili.
Il comune intimato, costituito in giudizio, controdeduce
al ricorso ed eccepisce l’inammissibilità delle censure
riferite allo strumento urbanistico generale.
Dopo scambio di memorie difensive fra le parti, la causa
è stata trattenuta in decisione all’odierna pubblica udienza.
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2. Il diniego impugnato si fonda sul fatto
che la richiesta di installare un impianto di telefonia
mobile da parte di H3G contrasta con l’art. 19.12. delle
N.T.A. del P.R.G. del Comune intimato come modificate con
variante approvata con deliberazione del C.C. n. 109/2003.
Nel ricorso all’esame non si contesta che l’intervento richiesto
sia collocato in zona diversa da quelle riservate dalla
pianificazione urbanistica comunale agli impianti di telefonia
mobile e dunque sotto questo profilo l’impugnazione riguarda
inevitabilmente l’art. 19.12. delle N.T.A. del P.R.G. del
Comune intimato come modificate con variante approvata con
deliberazione del C.C. n. 109/2003.
Ciò posto risulta fondata l’eccezione di tardività sollevata
dal Comune che evidenzia l’avvenuta pubblicazione della
delibera di n.109/2002 sul BUR del 30.10.2002 n. 153.
Alle norme tecniche di attuazione impugnate, che individuano
con precisione le tre zone destinate ad impianti di telefonia
mobile nel comune intimato, va riconosciuto un carattere
precettivo e quindi immediamente lesivo (in quanto è da
tale tassativa zonizzazione che derivano i limiti denunciati
col ricorso).
Dette norme, quindi, dovevano essere in effetti impugnate
entro il termine decadenziale, valevole per tutti gli interessati
(Cons. Stato, Sez. IV, 16 ottobre 2001 n. 5467 e n. 6278/2002;
TAR Emilia-Romagna, Bologna, II, n. 931/2004).
In sostanza nel caso di specie la norma tecnica di attuazione
reca prescrizioni molto specifiche, in quanto individua
con precisione le aree del territorio riservate agli impianti
di telefonia, sicchè le stesse non hanno il il mero carattere
programmatico che consentirebbe di escluderne l’immediata
lesività con conseguente impugnabilità in una con l’atto
applicativo.
In tal senso è la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV,
16 ottobre 2001 n. 5467 e n. 6278/2002; TAR Emilia-Romagna,
Bologna, II, n. 931/2004).
che include fra i soggetti che hanno l’onere di impugnare
tempestivamente le disposizioni di piano regolatore immediatamente
lesive anche i proprietari degli immobili oggetto delle
relative previsioni limitative
Né appare convincente la tesi prospettata dalla ricorrente
che richiede la notifica ai gestori dei servizi di telefonia
delle norme di piano regolatore che riguardano l’installazione
di impianti di telefonia, in quanto, una volta affermata
l’immediata lesività della disposizione nessuna eccezione
può essere formulata nei riguardi di particolari categorie
di soggetti, che, in ogni caso non possono fruire di un
trattamento diverso da quello dei proprietari destinatari
diretti delle norme urbanistiche limitative dello ius aedificandi.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per tardiva
impugnazione dell’atto presupposto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente
le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia
Romagna, Sezione seconda, dichiara il ricorso di cui all’epigrafe
inammissibile ai sensi di cui a parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio
del 28.10.2004
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