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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 1 dicembre 2004 n. 4061
Pres. Papiano, Est. Lelli
H3g S.p.A. contro Comune di Finale Emilia


Diniego del permesso di costruire per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile – Collocazione dell’intervento richiesto in zona diversa da quella riservata dalla pianificazione urbanistica comunale a tali impianti – Illegittimità dell’art.19.12. delle N.T.A. del P.R.G. – Natura immediatamente precettiva e lesiva - Tardività dell’impugnazione – Inammissibilità del ricorso

La norma tecnica di attuazione che prescrive con precisione le aree del territorio riservate agli impianti di telefonia mobile, non possiede quel carattere meramente programmatorio, che consentirebbe di escluderne l’immediata lesività con conseguente impugnabilità in una con l’atto applicativo. Il carattere immediatamente precettivo e lesivo di tale disposizione, infatti, rende necessaria la sua impugnazione nel termine decadenziale decorrente dalla sua pubblicazione. Ne segue che l’impugnazione del diniego del permesso di costruire avente ad oggetto l’art.19.12 N.T.A. del P.R.G del Comune intimato, che individua tassativamente le tre zone in cui poter collocare tali interventi, è inammissibile per tardività.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER L’EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE SECONDA

 

composto dai Signori: Luigi Papiano Presidente - Bruno Lelli Consigliere, rel. est. - Ugo Di Benedetto Consigliere ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso 659/2004 proposto da:

 

H3G s.p.a. rappresentato e difeso da: MASI AVV. MARCO BARDELLI AVV.GUIDO RECLA AVV. JACOPO BAZZANI AVV. ALESSANDRA con domicilio eletto in BOLOGNA VIA S.VITALE 40/3/A presso MASI AVV. MARCO

 

contro

 

COMUNE DI FINALE EMILIA rappresentato e difeso da: GIANNI AVV. FERRARESI con domicilio eletto in BOLOGNA VIA N. SAURO N.4 presso M. BEATRICE AVV. DELL’AMORE

 

PROVINCIA DI MODENA

 

per l'annullamento
del provvedimento prot. n.1120/2003 con il quale il Dirigente del settore del comune intimato ha respinto il permesso di costruire per la realizzazione in via Miari n. 3 di un impianto di telefonia cellulare presentato da H3G;
nonché per l’annullamento degli art. 19.12. delle N.T.A. del P.R.G. del Comune intimato come modificate con variante approvata con deliberazione del C.C. del comune intimato n. 109/2003; di altri atti connessi o presupposti.

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del comune intimato ;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il Consigliere Bruno Lelli;
Uditi, alla pubblica udienza del 28.10.2004, i difensori delle parti presenti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1. Con il ricorso in epigrafe si impugna il provvedimento prot. n.1120/2003 con il quale il Dirigente del settore ha respinto il permesso di costruire per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile presentato da H3G.
Si impugna altresì l’art. 19.12. delle N.T.A. del P.R.G. del Comune intimato come modificato con variante approvata con deliberazione del C.C. n. 109/2003 citate dal diniego come ostative all’intervento.
Al riguardo parte ricorrente deduce cinque articolati motivi di ricorso, denunziando censure di violazione di legge e di eccesso di potere sotto svariati profili.
Il comune intimato, costituito in giudizio, controdeduce al ricorso ed eccepisce l’inammissibilità delle censure riferite allo strumento urbanistico generale.
Dopo scambio di memorie difensive fra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione all’odierna pubblica udienza.

 

2. Il diniego impugnato si fonda sul fatto che la richiesta di installare un impianto di telefonia mobile da parte di H3G contrasta con l’art. 19.12. delle N.T.A. del P.R.G. del Comune intimato come modificate con variante approvata con deliberazione del C.C. n. 109/2003.
Nel ricorso all’esame non si contesta che l’intervento richiesto sia collocato in zona diversa da quelle riservate dalla pianificazione urbanistica comunale agli impianti di telefonia mobile e dunque sotto questo profilo l’impugnazione riguarda inevitabilmente l’art. 19.12. delle N.T.A. del P.R.G. del Comune intimato come modificate con variante approvata con deliberazione del C.C. n. 109/2003.
Ciò posto risulta fondata l’eccezione di tardività sollevata dal Comune che evidenzia l’avvenuta pubblicazione della delibera di n.109/2002 sul BUR del 30.10.2002 n. 153.
Alle norme tecniche di attuazione impugnate, che individuano con precisione le tre zone destinate ad impianti di telefonia mobile nel comune intimato, va riconosciuto un carattere precettivo e quindi immediamente lesivo (in quanto è da tale tassativa zonizzazione che derivano i limiti denunciati col ricorso).
Dette norme, quindi, dovevano essere in effetti impugnate entro il termine decadenziale, valevole per tutti gli interessati (Cons. Stato, Sez. IV, 16 ottobre 2001 n. 5467 e n. 6278/2002; TAR Emilia-Romagna, Bologna, II, n. 931/2004).
In sostanza nel caso di specie la norma tecnica di attuazione reca prescrizioni molto specifiche, in quanto individua con precisione le aree del territorio riservate agli impianti di telefonia, sicchè le stesse non hanno il il mero carattere programmatico che consentirebbe di escluderne l’immediata lesività con conseguente impugnabilità in una con l’atto applicativo.
In tal senso è la giurisprudenza (Cons. Stato, Sez. IV, 16 ottobre 2001 n. 5467 e n. 6278/2002; TAR Emilia-Romagna, Bologna, II, n. 931/2004).
che include fra i soggetti che hanno l’onere di impugnare tempestivamente le disposizioni di piano regolatore immediatamente lesive anche i proprietari degli immobili oggetto delle relative previsioni limitative
Né appare convincente la tesi prospettata dalla ricorrente che richiede la notifica ai gestori dei servizi di telefonia delle norme di piano regolatore che riguardano l’installazione di impianti di telefonia, in quanto, una volta affermata l’immediata lesività della disposizione nessuna eccezione può essere formulata nei riguardi di particolari categorie di soggetti, che, in ogni caso non possono fruire di un trattamento diverso da quello dei proprietari destinatari diretti delle norme urbanistiche limitative dello ius aedificandi.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per tardiva impugnazione dell’atto presupposto.
Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare integralmente le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Sezione seconda, dichiara il ricorso di cui all’epigrafe inammissibile ai sensi di cui a parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 28.10.2004


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