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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 1 dicembre 2004 n. 4069
Pres. Papiano, Est. Lelli
Cappelli Loriana ed altri contro Ministero dell’Istruzione, Università, Ricerca Scientifica ed I.N.P.D.A.I.P.


Riliquidazione dell’indennità di buona uscita – Computo dello straordinario – Esclusione

Il computo dell’indennità di buona uscita in materia di pubblico impiego è disciplinato dall’art.38 D.P.R. n. 1032 del 1972 e dall’art.2 L. n. 75 del 1980, che tra le voci stipendiali che concorrono a formare la base contributiva su cui calcolare la buonuscita non contemplano lo straordinario. Peraltro un orientamento minoritario comprende lo straordinario quando lo stesso sia prestato con continuità e programmato come un vero e proprio prolungamento dell’orario di servizio, ipotesi diversa da quella che si configura nel caso di specie, ove lo straordinario è stato espletato con modalità del tutto variabili.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA - SEZIONE SECONDA

 

composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano Presidente - Dott. Bruno Lelli Consigliere - Dott. Ugo Di Benedetto Consigliere Rel.Est. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso N. 1234/1999 proposto da

 

Cappelli Loriana, Zanfini Fernando, Calidoni Mario, Di Stefano Leo Antonio, e De Michelis Ernesta, rappresentati e difesi dagli Avv. ti Marco Masi e Valerio Girani, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bologna, via San Vitale n. 40/3;

 

contro

 

il Ministero dell’Istruzione, l’Università e Ricerca Scientifica, costituito in giudizio, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Bologna è elettivamente domiciliata in via Guido Reni n. 2;

 

e contro

 

dell’INPDAIP, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Maggi, ed elettivamente domiciliato in Bologna, presso lo studio dell’Avv. Piergerardo Trambajolo, via Castiglione n. 31;

 

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a vedersi computato, sulla base stipendiale utile per il calcolo della buonuscita, i compensi percepiti per il lavoro straordinario prestato;

 

e per la condanna
delle Amministrazioni convenute alla riliquidazione della buonuscita con il conseguente pagamento di quanto dovuto e non corrisposto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza del 11 novembre 2004 gli Avv. ti presenti come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

 

FATTO e DIRITTO

 

1. I ricorrenti, ispettori tecnici appartenenti al ruolo unico degli ispettori dell’Amministrazione centrale e dell’Amministrazione scolastica periferica collocati a riposo, lamentano di aver ricevuto l’indennità di buonuscita senza il computo dello straordinario prestato.
Hanno, pertanto, promosso il presente giudizio per ottenere la riliquidazione della buonuscita con il computo dello straordinario.
2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate che hanno concluso per il rigetto del ricorso.
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con separate memorie e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 11 novembre 2004.
3. Il ricorso è infondato.
In materia di pubblico impiego statale il computo dell’indennità di buonuscita è disciplinato dall’articolo 38 del D. P. R. n. 1032 del 29/12/1973 e dall’articolo 2 della legge n. 75 del 20/3/1980 (quest’utima ha riconosciuto la tredicesima mensilità come utile ai fini della liquidazione della buonuscita), vigenti al momento del collocamento a riposo dei ricorrenti. Tali disposizioni indicano puntualmente le voci stipendiali che concorrono a formare la base contributiva su cui calcolare la buonuscita.
Nessuna disposizione normativa consente di tener conto anche dello straordinario prestato stante il principio della tipicità degli emolumenti a tal fine valutabili (cfr. Cons Stato, sez. VI, 2/3/2000, n. 1108; 4/12/2001, n. 6062; T. A. R. per la Toscana, 19 gennaio 2004, n. 54, 9 giugno 2003, n. 2269).
4. Ne può essere condiviso l’orientamento minoritario di alcune decisioni che vi ricomprendono lo straordinario comunque soltanto quando lo stesso sia prestato con continuità e programmato quale vero e proprio prolungamento dell’orario di servizio (es. plus orario) ed effettuato in modo del tutto costante quale orario mensile maggiorato. Nel caso di specie, infatti, lo straordinario è stato espletato con modalità variabili nel corso degli anni di riferimento da ciascuno dei ricorrenti.
5. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di causa.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, respinge il ricorso in epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

 

Così deciso in Bologna, il giorno 11 novembre 2004.


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