| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 1 dicembre
2004 n. 4069
Pres. Papiano, Est. Lelli
Cappelli Loriana ed altri contro Ministero dell’Istruzione,
Università, Ricerca Scientifica ed I.N.P.D.A.I.P. |
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Riliquidazione dell’indennità di buona uscita
– Computo dello straordinario – Esclusione
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Il computo dell’indennità di buona uscita
in materia di pubblico impiego è disciplinato dall’art.38
D.P.R. n. 1032 del 1972 e dall’art.2 L. n. 75 del 1980,
che tra le voci stipendiali che concorrono a formare la
base contributiva su cui calcolare la buonuscita non contemplano
lo straordinario. Peraltro un orientamento minoritario comprende
lo straordinario quando lo stesso sia prestato con continuità
e programmato come un vero e proprio prolungamento dell’orario
di servizio, ipotesi diversa da quella che si configura
nel caso di specie, ove lo straordinario è stato espletato
con modalità del tutto variabili.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER L'EMILIA-ROMAGNA - SEZIONE SECONDA
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composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano
Presidente - Dott. Bruno Lelli Consigliere - Dott. Ugo Di
Benedetto Consigliere Rel.Est. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso N. 1234/1999 proposto da
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Cappelli Loriana, Zanfini Fernando, Calidoni
Mario, Di Stefano Leo Antonio, e De Michelis Ernesta,
rappresentati e difesi dagli Avv. ti Marco Masi e Valerio
Girani, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio
in Bologna, via San Vitale n. 40/3;
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contro
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il Ministero dell’Istruzione, l’Università
e Ricerca Scientifica, costituito in giudizio, rappresentato
e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui
uffici in Bologna è elettivamente domiciliata in via Guido
Reni n. 2;
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e contro
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dell’INPDAIP, costituito in giudizio,
rappresentato e difeso dall’Avv. Giovanni Maggi, ed elettivamente
domiciliato in Bologna, presso lo studio dell’Avv. Piergerardo
Trambajolo, via Castiglione n. 31;
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per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a vedersi computato, sulla base
stipendiale utile per il calcolo della buonuscita, i compensi
percepiti per il lavoro straordinario prestato;
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e per la condanna
delle Amministrazioni convenute alla riliquidazione della
buonuscita con il conseguente pagamento di quanto dovuto
e non corrisposto, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione
intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi all’udienza del 11 novembre 2004 gli Avv. ti presenti
come risulta dal verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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1. I ricorrenti, ispettori tecnici appartenenti
al ruolo unico degli ispettori dell’Amministrazione centrale
e dell’Amministrazione scolastica periferica collocati a
riposo, lamentano di aver ricevuto l’indennità di buonuscita
senza il computo dello straordinario prestato.
Hanno, pertanto, promosso il presente giudizio per ottenere
la riliquidazione della buonuscita con il computo dello
straordinario.
2. Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni intimate
che hanno concluso per il rigetto del ricorso.
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese con separate
memorie e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza
del 11 novembre 2004.
3. Il ricorso è infondato.
In materia di pubblico impiego statale il computo dell’indennità
di buonuscita è disciplinato dall’articolo 38 del D. P.
R. n. 1032 del 29/12/1973 e dall’articolo 2 della legge
n. 75 del 20/3/1980 (quest’utima ha riconosciuto la tredicesima
mensilità come utile ai fini della liquidazione della buonuscita),
vigenti al momento del collocamento a riposo dei ricorrenti.
Tali disposizioni indicano puntualmente le voci stipendiali
che concorrono a formare la base contributiva su cui calcolare
la buonuscita.
Nessuna disposizione normativa consente di tener conto anche
dello straordinario prestato stante il principio della tipicità
degli emolumenti a tal fine valutabili (cfr. Cons Stato,
sez. VI, 2/3/2000, n. 1108; 4/12/2001, n. 6062; T. A. R.
per la Toscana, 19 gennaio 2004, n. 54, 9 giugno 2003, n.
2269).
4. Ne può essere condiviso l’orientamento minoritario di
alcune decisioni che vi ricomprendono lo straordinario comunque
soltanto quando lo stesso sia prestato con continuità e
programmato quale vero e proprio prolungamento dell’orario
di servizio (es. plus orario) ed effettuato in modo del
tutto costante quale orario mensile maggiorato. Nel caso
di specie, infatti, lo straordinario è stato espletato con
modalità variabili nel corso degli anni di riferimento da
ciascuno dei ricorrenti.
5. Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Sussistono giustificate ragioni per la compensazione tra
le parti delle spese di causa.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, respinge il ricorso in
epigrafe indicato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna, il giorno 11 novembre
2004.
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