| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE II - Sentenza 1 dicembre
2004 n. 4062
Pres. Papiano, Est. Lelli
Gadda Simonetta Comune di San Giovanni in Persiceto, Ministero
dell’Interno e Prefettura di Bologna – U.T.G. |
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1. Provvedimento di chiusura di esercizio
pubblico di somministrazione di alimenti e bevande e revoca
della relativa licenza – Ragioni di pubblica sicurezza ex
art.100 R.D. n. 773 del 1931 - Competenza del Comune ai
sensi dell’art.19 D.P.R. n. 616 del 1977 - Sussiste.
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2. Revoca della licenza da parte del Comune
– Precedente provvedimento di sospensione della medesima
disposta dal Questore – Eccesso di potere – Provvedimenti
espressione di poteri diversi – Illegittimità – non sussiste.
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1. L’art.100 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, prevede che nei casi stabiliti dalla
legge il Questore possa sospendere la licenza di un esercizio
pubblico per ragioni di pubblica sicurezza e, nei casi più
gravi, di disporne la revoca. L’art.19 D.P.R. n. 616 del
1977 ha attribuito al Comune tale potere di revoca, lasciando
invariata la disciplina della sospensione. Una volta trasferito
al Comune il potere di rilascio della licenza, doveva necessariamente
essere attribuito ad esso anche quello di revoca.
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2. La revoca della licenza non può ritenersi
illegittima per eccesso di potere sulla base del solo rilievo
che la stessa è stata disposta dopo che il Questore, ai
sensi dell’art.100 suddetto, aveva adottato, sulla base
dei medesimi elementi di fatto, un provvedimento di sospensione.
L’atto di revoca, infatti, è conforme alle previsioni di
legge ed è inoltre espressione di un potere diverso rispetto
a quello sotteso alla sospensione, che ha natura prettamente
cautelare.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANA
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L’EMILIA ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE SECONDA
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Composto dai Signori: Dott. Luigi Papiano
Presidente - Dott. Bruno Lelli Consigliere rel. est. - Dott.
Ugo di Benedetto Consigliere ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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Sul ricorso RG.n. 807/2004 proposto da:
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GADDA SIMONETTA rappresentato e difeso
da: MELEGA AVV. ULISSE FERRERIO AVV. GIAN ALBERTO con domicilio
eletto in BOLOGNA VIA GARIBALDI 1 presso FERRERIO AVV. GIAN
ALBERTO
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Contro
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COMUNE SAN GIOVANNI IN PERSICETO rappresentato
e difeso da: GUALANDI AVV. FEDERICO con domicilio eletto
in BOLOGNA VIA MARCONI 20 presso la sua sede
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PREFETTURA DI BOLOGNA UFFICIO TERRITORIALE
DEL GOVERNO rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO
STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso
la sua sede
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MINISTERO DELL'INTERNO rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto
in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede
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DIR. SETT. URB. E SVIL. ECONOM.COMUNE
DI S. GIOVANNI IN PERSICETO
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per l'annullamento
del provvedimento in data 10/5/2004 (ordinanza dirigenziale
n. 79) con cui il Dirigente del settore urbanistica e sviluppo
economico del comune intimato ordina la chiusura dell'esercizio
pubblico di somministrazione di alimenti e bevande e denominato
Billy Bar e revoca le autorizzazioni n. 88 in data 18/4/2001
e n. 88 in data 3/9/1980;
delle note della Prefettura di Bologna -Ufficio territoriale
del governo - del 15/10/2003 e del 21/4/2004 di richiesta
al comune di emissione di provvedimento di chiusura del
locale e di revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo
19, quarto comma, del DPR n. 616/1977.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
COMUNE SAN GIOVANNI IN PERSICETO
MINISTERO DELL'INTERNO
PREFETTURA DI BOLOGNA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
Designato relatore il Cons. Bruno Lelli;
Udito all’udienza pubblica del 28.10.2004 i procuratori
delle parti presenti come da verbale;
Considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
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FATTO e DIRITTO
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Col ricorso in epigrafe viene impugnato il
provvedimento in data 10/5/2004 (ordinanza dirigenziale
n. 79) con cui il dirigente del settore urbanistica e sviluppo
economico del comune intimato ordina la chiusura dell'esercizio
pubblico di somministrazione di alimenti e bevande e denominato
Billy Bar e revoca le autorizzazioni n. 88 in data 18/4/2001
e n. 88 in data 3/9/1980.
Vengono altresì impugnata e le note della prefettura di
Bologna -ufficio territoriale del governo - del 15/10/2003
e del 21/4/2004 di richiesta al comune di emissione di provvedimento
di chiusura del locale e di revoca dell'autorizzazione ai
sensi dell'articolo 19, quarto comma, del DPR n. 616/1977.
In data 2/3/2001 la ricorrente presentava comune intimato
la comunicazione di inizio dell'attività di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande a seguito di sub ingresso
per affitto dell'azienda alla precedente titolare con conseguente
rilascio dell'autorizzazione n. 88 in data 18/4/2001 per
l'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti
e bevande denominata Billy Bar.
Con nota del 30/5/2003 (rinnovata con note del 2/7/2003,
del 15/10/2003, del 21/4/2004) l'Ufficio territoriale del
Governo di Bologna chiedeva al comune le chiusura per ragioni
di pubblica sicurezza dell'esercizio pubblico predetto con
revoca della relativa licenza ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 19, quarto comma, del DPR n. 616/1977.
In data 10/5/2004 il dirigente del comune intimato adottava
l'ordinanza n. 79/2004 con cui si ordina la chiusura dell'esercizio
pubblico e la revoca delle autorizzazioni in precedenza
rilasciate.
Avverso il suddetto provvedimento ed avverso le presupposte
richieste dell'Ufficio del Governo vengono dedotte censure
di violazione di legge e di eccesso di potere.
Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio
deducendo, con varie argomentazioni, l'infondatezza del
ricorso.
Col primo motivo di ricorso si deducono censure di eccesso
di potere in quanto la revoca della licenza è stata disposta
dopo che il Questore aveva adottato, sulla base degli stessi
elementi, un provvedimento ai sensi dell'articolo 100 RD
n. 773/1931 concernente la sospensione della licenza per
quindici giorni.
In altri termini, sulla base delle medesime circostanze,
tutte anteriori al 20 maggio 2003 (data del rapporto della
locale Compagnia dei Carabinieri), sono stati emessi, a
distanza di quasi un anno l'uno dall'altro, due provvedimenti,
il primo di sospensione della licenza da parte del questore,
il secondo di revoca della licenza da parte del comune.
Col secondo motivo i provvedimenti impugnati vengono censurati
essenzialmente per difetto di competenza, in quanto i provvedimenti
assunti per motivi di tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza pubblica sono di esclusiva competenza del questore
e non del sindaco.
Il ricorso è infondato.
Invero l'articolo 100 RD 773/1931 prevede che "Oltre i casi
indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza
di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi
disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate
o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per
l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume
o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i
fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può
essere revocata”.
A sua volta l'art. 19 del DPR n. 616/1977 prevede che sono
attribuite ai comuni una serie di funzioni di cui al testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
fra le quali al n. 8 del primo comma) quelle concernenti
la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande,
pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in
cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale
pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti
di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture
e simili, di cui all'art. 86.
Il successivo comma quarto prevede che i suddetti provvedimenti
e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata
richiesta del prefetto.
Ne consegue che l'articolo 100 R.D. 773/1931 resta operante
nella parte in cui disciplina la sospensione della licenza
in quanto solo la revoca della stessa è stata disciplinata
dall'articolo 19 del DPR n. se 116/1977 ed attribuita ai
comuni.
D'altra parte la formulazione originaria dell'articolo 100
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è coerente
col sistema allora vigente che (articolo 86 del testo unico)
attribuiva all'autorità di pubblica sicurezza il potere
di rilasciare (quindi anche di revocare) le licenze per
l'apertura di esercizi pubblici.
Una volta trasferito ai comuni il potere di rilascio delle
licenze per l'apertura di esercizi pubblici, doveva necessariamente
avesse essere attribuito ad essi anche il potere di revoca,
ferma restando la previsione di un elemento di raccordo
(richiesta del Prefetto) con l'autorità preposta alla sicurezza
pubblica nel caso in cui la revoca si fondi su esigenze
legate alla pubblica sicurezza. (T.A.R. Puglia Lecce, sez.
II, 27 settembre 1993, n. 461).
Si deve pertanto ritenere che nel caso di specie il procedimento
che ha portato alla revoca è conforme alle previsioni di
legge.
Risultano altresì infondate anche le censure formulate col
primo motivo di ricorso con cui si sostiene che la revoca
della licenza è stata disposta dopo che il Questore aveva
adottato, sulla base stessi elementi di fatto, un provvedimento
ai sensi dell'articolo 100 RD n. 773/1931 concernente la
sospensione della licenza per quindici giorni.
Si deve rilevare che i due provvedimenti (sospensione da
parte del questore per quindici giorni e, successivamente,
su richiesta del prefetto, revoca da parte del comune) sono
espressione di poteri diversi.
La sospensione della licenza ha un carattere cautelare e
viene adottata dal questore; la revoca viene invece adottata
dal comune, vale a dire dall'autorità che l'aveva rilasciata,
quando vengono meno i presupposti per poter continuare l'esercizio
dell'attività.
In ogni caso i due provvedimenti non sono incompatibili
l'uno con l'altro, in quanto nulla vieta all'Ufficio del
governo di avviare un procedimento per la revoca della licenza
dopo che il questore ha adottato provvedimenti di sospensione.
Il tempo trascorso fra i due provvedimenti trova giustificazione
nella corrispondenza intercorsa fra il Comune intimato e
l’Ufficio territoriale del Governo di Bologna che con ben
quattro note ( la prima del 30/5/2003, rinnovata con altra
del 2/7/2003, del 15/10/2003, del 21/4/2004) ha chiesto
al comune le chiusura per ragioni di pubblica sicurezza
dell'esercizio pubblico predetto con revoca della relativa
licenza ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, quarto
comma, del DPR n. 616/1977.
Per tali ragioni il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come
in dispositivo.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
l'Emilia-Romagna, Sezione Seconda, respinge il ricorso in
epigrafe indicato.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di causa
che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00),
oltre I.V.A. e C.P.A., metà in favore del Comune intimato,
metà in favore della Prefettura di Bologna - Ufficio territoriale
del Governo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Amministrativa.
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Così deciso in Bologna, il giorno 28.10.2004.
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