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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 20 dicembre 2004 n. 4182
Pres. Perricone, Est. Mozzarelli
Nascetti Romano contro Gestione Liquidatoria U.S.L. BO/28 di Bologna


Ferie non godute per ragioni di servizio - Corresponsione di un compenso sostitutivo – Onere della prova circa le ragioni di servizio che hanno determinato il loro mancato godimento – Incombe sull’istante

La corresponsione del compenso sostitutivo delle ferie non godute, per consolidato orientamento giurisprudenziale, può essere disposto, qualora il pubblico dipendente che ne fa richiesta esibisca la prova del fatto su cui si fonda la sua pretesa, ossia che la mancata fruizione non è dipesa da una sua libera scelta, ma da un diniego dell’amministrazione di appartenenza motivato dall’esistenza di particolari ragioni di servizio


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I

 

nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE Presidente - GIANCARLO MOZZARELLI Cons. , relatore - ROSARIA TRIZZINO Cons. ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nell'Udienza Pubblica del 07 Ottobre 2004

 

Visto il ricorso 1546/1993 proposto da:

 

NASCETTI ROMANO rappresentato e difeso da: POLI AVV. MAURO con domicilio eletto in BOLOGNA P.ZZA CALDERINI 6 presso POLI AVV. MAURO

 

contro

 

GESTIONE LIQUIDATORIA U.S.L. BO/28 DI BOLOGNA rappresentato e difeso da: CARAVITA AVV. CRISTINA CECUTTA AVV. ARIANNA con domicilio eletto in BOLOGNA V.CASTIGLIONE 29-C/O AZ.DA USL BO presso CARAVITA AVV. CRISTINA

 

per l'annullamento
dell’atto in data 19/04/1993 col quale è stata respinta la richiesta in data 15/03/1993 di corresponsione di un compenso sostitutivo del congedo ordinario maturato e non fruito alla data della cessazione del servizio, nonché per l’accertamento e la declaratoria di tale diritto.

 

Nella fase preliminare dell’udienza pubblica del 07/10/2004 gli avv.ti M. Poli e A. Cecutta si sono direttamente rimessi agli scritti già depositati in giudizio;
Considerato quanto segue:

 

FATTO E DIRITTO

 

1)- Il ricorrente sig. Nascetti – già dipendente dell’U.S.L. n. 28 Bologna-Nord e collocato a riposo con decorrenza dal 28/12/1992, a domanda – fa preliminarmente presente che con istanza 15/03/1993 chiedeva all’Amministrazione straordinaria della USL 28 la corresponsione del compenso sostitutivo delle ferie non godute, non avendo potuto usufruire delle intere ore di ferie per ragioni di sevizio.
Con lettera 19/04/1993 l’Amministrazione straordinaria della USL n. 28 comunicava il non accoglimento di tale domanda non potendo “le ferie essere sostituite con compensi aggiuntivi al trattamento economico come equivalente del mancato godimento”.
A sostegno del ricorso sono presentate censure di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi aspetti.
L’amministrazione convenuta controdeduce ampiamente nel merito del ricorso, chiedendone il rigetto –
Con una successiva memoria il ricorrente delinea ulteriormente le proprie argomentazioni.
2)- Il ricorso è peraltro – ad avviso del Collegio – infondato.
E ciò, nella considerazione assorbente che – per giurisprudenza consolidata – spetta al dipendente pubblico che chieda il compenso sostitutivo per ferie non godute l’onere di esibire la prova del fatto su cui si fonda la propria pretesa e, cioè, che la mancata fruizione sia dipesa non da una sua libera scelta, ma da un diniego dell’amministrazione di appartenenza motivato dall’esistenza di particolari ragioni di servizio (in tal senso, v. da ultimo C.dS., VI Sez., dec. 16/03/2004 n. 3850, pag. 6/7, con indicazione di ulteriore giurisprudenza confermativa in materia), laddove nulla in tal senso si rileva specificatamente nell’istanza di concessione del compenso sostitutivo in data 15/3/1993 (allegato n. 2 al ricorso) e negli altri atti di causa.
3)- Il ricorso deve, dunque, esser respinto.

Ritiene peraltro il Collegio che vi siano sufficienti ragioni per compensare interamente spese ed onorari di giudizio tra le parti.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale, Emilia Romagna, Bo, I° Sez.:
a)respinge il ricorso;
b) spese compensate;

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Bologna in data 07/10/2004


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