| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 20 dicembre
2004 n. 4182
Pres. Perricone, Est. Mozzarelli
Nascetti Romano contro Gestione Liquidatoria U.S.L. BO/28
di Bologna |
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Ferie non godute per ragioni di servizio
- Corresponsione di un compenso sostitutivo – Onere della
prova circa le ragioni di servizio che hanno determinato
il loro mancato godimento – Incombe sull’istante
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La corresponsione del compenso sostitutivo
delle ferie non godute, per consolidato orientamento giurisprudenziale,
può essere disposto, qualora il pubblico dipendente che
ne fa richiesta esibisca la prova del fatto su cui si fonda
la sua pretesa, ossia che la mancata fruizione non è dipesa
da una sua libera scelta, ma da un diniego dell’amministrazione
di appartenenza motivato dall’esistenza di particolari ragioni
di servizio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L'EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
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nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE
Presidente - GIANCARLO MOZZARELLI Cons. , relatore - ROSARIA
TRIZZINO Cons. ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nell'Udienza Pubblica del 07 Ottobre 2004
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Visto il ricorso 1546/1993 proposto da:
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NASCETTI ROMANO rappresentato e difeso
da: POLI AVV. MAURO con domicilio eletto in BOLOGNA P.ZZA
CALDERINI 6 presso POLI AVV. MAURO
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contro
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GESTIONE LIQUIDATORIA U.S.L. BO/28 DI
BOLOGNA rappresentato e difeso da: CARAVITA AVV. CRISTINA
CECUTTA AVV. ARIANNA con domicilio eletto in BOLOGNA V.CASTIGLIONE
29-C/O AZ.DA USL BO presso CARAVITA AVV. CRISTINA
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per l'annullamento
dell’atto in data 19/04/1993 col quale è stata respinta
la richiesta in data 15/03/1993 di corresponsione di un
compenso sostitutivo del congedo ordinario maturato e non
fruito alla data della cessazione del servizio, nonché per
l’accertamento e la declaratoria di tale diritto.
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Nella fase preliminare dell’udienza pubblica
del 07/10/2004 gli avv.ti M. Poli e A. Cecutta si sono direttamente
rimessi agli scritti già depositati in giudizio;
Considerato quanto segue:
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FATTO E DIRITTO
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1)- Il ricorrente sig. Nascetti – già dipendente
dell’U.S.L. n. 28 Bologna-Nord e collocato a riposo con
decorrenza dal 28/12/1992, a domanda – fa preliminarmente
presente che con istanza 15/03/1993 chiedeva all’Amministrazione
straordinaria della USL 28 la corresponsione del compenso
sostitutivo delle ferie non godute, non avendo potuto usufruire
delle intere ore di ferie per ragioni di sevizio.
Con lettera 19/04/1993 l’Amministrazione straordinaria della
USL n. 28 comunicava il non accoglimento di tale domanda
non potendo “le ferie essere sostituite con compensi aggiuntivi
al trattamento economico come equivalente del mancato godimento”.
A sostegno del ricorso sono presentate censure di violazione
di legge ed eccesso di potere sotto diversi aspetti.
L’amministrazione convenuta controdeduce ampiamente nel
merito del ricorso, chiedendone il rigetto –
Con una successiva memoria il ricorrente delinea ulteriormente
le proprie argomentazioni.
2)- Il ricorso è peraltro – ad avviso del Collegio – infondato.
E ciò, nella considerazione assorbente che – per giurisprudenza
consolidata – spetta al dipendente pubblico che chieda il
compenso sostitutivo per ferie non godute l’onere di esibire
la prova del fatto su cui si fonda la propria pretesa e,
cioè, che la mancata fruizione sia dipesa non da una sua
libera scelta, ma da un diniego dell’amministrazione di
appartenenza motivato dall’esistenza di particolari ragioni
di servizio (in tal senso, v. da ultimo C.dS., VI Sez.,
dec. 16/03/2004 n. 3850, pag. 6/7, con indicazione di ulteriore
giurisprudenza confermativa in materia), laddove nulla in
tal senso si rileva specificatamente nell’istanza di concessione
del compenso sostitutivo in data 15/3/1993 (allegato n.
2 al ricorso) e negli altri atti di causa.
3)- Il ricorso deve, dunque, esser respinto.
Ritiene peraltro il Collegio che vi siano sufficienti ragioni
per compensare interamente spese ed onorari di giudizio
tra le parti.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale, Emilia
Romagna, Bo, I° Sez.:
a)respinge il ricorso;
b) spese compensate;
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall’Autorità amministrativa.
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Così deciso in Bologna in data 07/10/2004
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