| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 30 dicembre
2004 n. 4473
Pres. Perricone, Est. Testori
Tassinari Gianni contro Ministero dell’Interno e Questura
di Ravenna |
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1. Diniego di rinnovo di porto d’armi – Condanne
precedenti, ma già note alla data di rilascio della licenza
– Illegittimità del provvedimento per illogicità della motivazione
– Sussiste.
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2. Diniego di rinnovo di porto d’armi – denuncia
successiva al rilascio dell’autorizzazione per reati in
materia di stupefacenti – Archiviazione del procedimento
penale - Episodio isolato non più ripetutosi inidoneo a
giustificare il rigetto dell’istanza – Illegittimità per
difetto di motivazione – Sussiste.
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1. Pur sussistendo un’ampia discrezionalità
in capo all’Autorità Pubblica in sede di esame della sussistenza
del requisito della buona condotta, il rigetto dell’istanza
di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia,
che sia scaturito dall’esistenza di condanne penali già
note alla data di rilascio della licenza de qua, non ritenute
all’epoca ostative all’accoglimento di tale richiesta, è
illegittimo per illogicità della motivazione.
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2. Il deferimento in data successiva al suddetto
rilascio dell’istante all’A.G., per reati in materia di
stupefacenti, che si sia concluso con l’archiviazione del
relativo procedimento penale e la sottoposizione del ricorrente
ad un programma socio- riabilitativo, non è di per sé sufficiente
a modificare in modo significativo - rispetto all’epoca
del rilascio della licenza - il quadro complessivo degli
elementi relativi alla personalità e condotta di vita dell’interessato,
essendosi trattato di episodio isolato, non più ripetutosi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L' EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
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nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE,
Presidente - ALBERTO PASI, Consigliere - CARLO TESTORI,
Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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ex art. 9 legge n.205/2000 nella Camera di
Consiglio del 16 dicembre 2004
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Visto il ricorso 1335/2004 proposto da:
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TASSINARI GIANNI rappresentato e difeso
da: MERIGHI AVV. STEFANO con domicilio eletto in BOLOGNA
STRADA MAGGIORE, 49 presso JOVINO AVV. MASSIMILIANO
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contro
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MINISTERO DELL'INTERNO QUESTURA
DI RAVENNA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO
STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso
la sua sede;
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per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del
Questore di Ravenna cat.6.F/11294-132 P.A.S. del 19.3.2004
notificato in data 8.6.2004 di rigetto dell’istanza intesa
ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile
per uso caccia;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
QUESTURA DI RAVENNA
Udito il relatore Cons. Carlo Testori;
Uditi, altresì, l’Avv. S. Merighi e l’Avv. dello Stato S.
Cappelli, anche in relazione all’applicazione dell’art.
9 della legge n. 205/2000;
Ritenuti sussistenti i presupposti per la definizione del
ricorso con sentenza succintamente motivata, a norma dell’art.
26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9
della legge n. 205/2000;
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Premesso:
- che il provvedimento impugnato è motivato con la considerazione
che il ricorrente “non riunisce il necessario requisito
della buona condotta e non dà affidamento di non abusare
delle armi…”;
- che detta valutazione negativa si fonda sulle seguenti
circostanze:
- che l’interessato ha riportato due condanne, rispettivamente,
nel 1995 per violazione art. 30 legge n.157/1992 e nel 1996
per detenzione abusiva di armi;
- che nel 1998 è stato deferito all’A.G. per reati in materia
di stupefacenti (procedimento penale archiviato e trasmissione
degli atti all’U.T.G. per il conseguente procedimento amministrativo);
Considerato:
- che, pur in presenza di un’ampia discrezionalità in capo
all’Autorità di P.S. in sede di esame delle richieste di
rilascio/rinnovo di licenza di porto di fucile per uso caccia,
la valutazione del Questore deve ancorarsi ad elementi concreti,
che risultino idonei a supportare, in termini di ragionevolezza,
un giudizio di inaffidabilità attuale del soggetto e quindi
a giustificare il rigetto dell’istanza dal medesimo proposta;
- che nel caso di specie la valutazione negativa espressa
nel provvedimento impugnato a carico del ricorrente appare
affetta dai vizi denunciati nel ricorso (illogicità e difetto
di motivazione), in quanto:
- le due condanne del 1995 e del 1996, oltre che risalenti
nel tempo, risultano precedenti alla data di rilascio della
licenza in questione nel 1997 e quindi già a quell’epoca
(ben più prossima al tempo in cui i reati sono stati commessi
dall’interessato) ritenute non ostative all’accoglimento
delle richieste del predetto;
- la denuncia del 1998 per reato in materia di stupefacenti
si è risolta in via amministrativa attraverso un programma
socio-riabilitativo e risulta anch’essa risalente nel tempo
e riferita ad un episodio non più ripetutosi, da ritenere
dunque isolato ed occasionale (per un caso analogo cfr.
Cons. Stato, IV Sez., 14 ottobre 2004 n. 6672); perciò non
idoneo di per sé solo a modificare in modo significativo
– rispetto all’epoca del rilascio della licenza - il quadro
complessivo degli elementi relativi alla personalità e alla
condotta di vita dell’interessato, oggetto di valutazione
ai fini del rinnovo della licenza in questione;
Ritenuto in conclusione:
- che per le ragioni illustrate il ricorso risulta fondato
e deve essere accolto e che il decreto impugnato, in quanto
illegittimo, va annullato;
- che sussistono comunque validi motivi per compensare integralmente
tra le parti le spese del giudizio;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente
annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Amministrazione.
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