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T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 30 dicembre 2004 n. 4473
Pres. Perricone, Est. Testori
Tassinari Gianni contro Ministero dell’Interno e Questura di Ravenna


1. Diniego di rinnovo di porto d’armi – Condanne precedenti, ma già note alla data di rilascio della licenza – Illegittimità del provvedimento per illogicità della motivazione – Sussiste.

 

2. Diniego di rinnovo di porto d’armi – denuncia successiva al rilascio dell’autorizzazione per reati in materia di stupefacenti – Archiviazione del procedimento penale - Episodio isolato non più ripetutosi inidoneo a giustificare il rigetto dell’istanza – Illegittimità per difetto di motivazione – Sussiste.

1. Pur sussistendo un’ampia discrezionalità in capo all’Autorità Pubblica in sede di esame della sussistenza del requisito della buona condotta, il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, che sia scaturito dall’esistenza di condanne penali già note alla data di rilascio della licenza de qua, non ritenute all’epoca ostative all’accoglimento di tale richiesta, è illegittimo per illogicità della motivazione.

 

2. Il deferimento in data successiva al suddetto rilascio dell’istante all’A.G., per reati in materia di stupefacenti, che si sia concluso con l’archiviazione del relativo procedimento penale e la sottoposizione del ricorrente ad un programma socio- riabilitativo, non è di per sé sufficiente a modificare in modo significativo - rispetto all’epoca del rilascio della licenza - il quadro complessivo degli elementi relativi alla personalità e condotta di vita dell’interessato, essendosi trattato di episodio isolato, non più ripetutosi.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L' EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I

 

nelle persone dei Signori: BARTOLOMEO PERRICONE, Presidente - ALBERTO PASI, Consigliere - CARLO TESTORI, Consigliere relatore ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

ex art. 9 legge n.205/2000 nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2004

 

Visto il ricorso 1335/2004 proposto da:

 

TASSINARI GIANNI rappresentato e difeso da: MERIGHI AVV. STEFANO con domicilio eletto in BOLOGNA STRADA MAGGIORE, 49 presso JOVINO AVV. MASSIMILIANO

 

contro

 

MINISTERO DELL'INTERNO QUESTURA DI RAVENNA rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede;

 

per l'annullamento,
previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Questore di Ravenna cat.6.F/11294-132 P.A.S. del 19.3.2004 notificato in data 8.6.2004 di rigetto dell’istanza intesa ad ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
QUESTURA DI RAVENNA
Udito il relatore Cons. Carlo Testori;
Uditi, altresì, l’Avv. S. Merighi e l’Avv. dello Stato S. Cappelli, anche in relazione all’applicazione dell’art. 9 della legge n. 205/2000;
Ritenuti sussistenti i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza succintamente motivata, a norma dell’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205/2000;

 

Premesso:
- che il provvedimento impugnato è motivato con la considerazione che il ricorrente “non riunisce il necessario requisito della buona condotta e non dà affidamento di non abusare delle armi…”;
- che detta valutazione negativa si fonda sulle seguenti circostanze:
- che l’interessato ha riportato due condanne, rispettivamente, nel 1995 per violazione art. 30 legge n.157/1992 e nel 1996 per detenzione abusiva di armi;
- che nel 1998 è stato deferito all’A.G. per reati in materia di stupefacenti (procedimento penale archiviato e trasmissione degli atti all’U.T.G. per il conseguente procedimento amministrativo);
Considerato:
- che, pur in presenza di un’ampia discrezionalità in capo all’Autorità di P.S. in sede di esame delle richieste di rilascio/rinnovo di licenza di porto di fucile per uso caccia, la valutazione del Questore deve ancorarsi ad elementi concreti, che risultino idonei a supportare, in termini di ragionevolezza, un giudizio di inaffidabilità attuale del soggetto e quindi a giustificare il rigetto dell’istanza dal medesimo proposta;
- che nel caso di specie la valutazione negativa espressa nel provvedimento impugnato a carico del ricorrente appare affetta dai vizi denunciati nel ricorso (illogicità e difetto di motivazione), in quanto:
- le due condanne del 1995 e del 1996, oltre che risalenti nel tempo, risultano precedenti alla data di rilascio della licenza in questione nel 1997 e quindi già a quell’epoca (ben più prossima al tempo in cui i reati sono stati commessi dall’interessato) ritenute non ostative all’accoglimento delle richieste del predetto;
- la denuncia del 1998 per reato in materia di stupefacenti si è risolta in via amministrativa attraverso un programma socio-riabilitativo e risulta anch’essa risalente nel tempo e riferita ad un episodio non più ripetutosi, da ritenere dunque isolato ed occasionale (per un caso analogo cfr. Cons. Stato, IV Sez., 14 ottobre 2004 n. 6672); perciò non idoneo di per sé solo a modificare in modo significativo – rispetto all’epoca del rilascio della licenza - il quadro complessivo degli elementi relativi alla personalità e alla condotta di vita dell’interessato, oggetto di valutazione ai fini del rinnovo della licenza in questione;
Ritenuto in conclusione:
- che per le ragioni illustrate il ricorso risulta fondato e deve essere accolto e che il decreto impugnato, in quanto illegittimo, va annullato;
- che sussistono comunque validi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.


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