| T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 30 dicembre
2004 n. 4472
Pres. B. Perricone, Est. C. Testori
FABBI ELENA (Avv. ti Fregni Giorgio Solignani Tiziano)C/
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Avvocatura
dello Stato) |
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Revisione della patente di guida – mancato
avviso di avvio del relativo procedimento – violazione dell’art.7
L. n. 241 del 1990 – Illegittimità del provvedimento – Sussiste.
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Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale
la revisione della patente di guida disposta ai sensi dell’art.128
codice della strada, essendo connotata da ampi margine di
discrezionalità, deve essere preceduta dalla comunicazione
di avvio del relativo procedimento ai sensi dell’art.7 L.
n. 241 del 1990.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Registro Sentenze:4472/04
Registro Generale:1226/2004
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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
L' EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I
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nelle persone dei Signori:
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente
ALBERTO PASI Consigliere
CARLO TESTORI Consigliere relatore
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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ex art. 9 legge n.205/2000
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nella Camera di Consiglio del 16 dicembre
2004
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Visto il ricorso 1226/2004 proposto da:
FABBI ELENA rappresentata e difesa da: FREGNI AVV.
GIORGIO SOLIGNANI AVV. TIZIANO con domicilio eletto in BOLOGNA
VIA D'AZEGLIO 34 presso VANNI AVV. STEFANO
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contro
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
rappresentato e difeso da: avvocatura dello stato con domicilio
eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del provvedimento del 25.11.2003 prot.n. BO10G7/03 con cui
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio
provinciale M.C.T.C. di Bologna ha disposto la revisione
della patente di guida della ricorrente mediante nuovo esame
di idoneità tecnica;
del provvedimento 12.7.2004 prot n.. BO107/03 con cui il
citato Ufficio ha comunicato alla Questura di Bologna che
la ricorrente non ha ottemperato a quanto disposto con il
provvedimento al punto precedente;
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Visti gli atti e i documenti depositati con
il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti
impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
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Udito il relatore Cons. Carlo Testori; Uditi,
altresì, l’Avv. M. Goletto (in sostituzione dell’Avv. G.
Fregni) e l’Avv. dello Stato S. Cappelli, anche in relazione
all’applicazione dell’art. 9 della legge n. 205/2000;
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Ritenuti sussistenti i presupposti per la
definizione del ricorso con sentenza succintamente motivata,
a norma dell’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato
dall’art. 9 della legge n. 205/2000;
Premesso:
- che la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe,
censurandone l'illegittimità sotto diversi profili e contestando,
in primo luogo, che la revisione della patente di guida
è stata disposta senza che si fosse previamente provveduto
a darle avviso dell'avvio del relativo procedimento;
- che l'Amministrazione intimata si è costituita con atto
di mera forma;
- che al fine di acquisire tutti gli atti del procedimento,
nonché una puntuale relazione sui fatti di causa e sulle
circostanze rappresentate nel ricorso questo Tribunale,
con ordinanza n. 1120 del 23/9/2004, reiterata con ordinanza
n. 1267 del 18/11/2004, ha disposto adempimenti istruttori
a carico dell’Ufficio provinciale di Bologna del Dipartimento
dei trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti;
Rilevato che l'Amministrazione non ha fornito alcun riscontro
alle citate ordinanze;
Considerato:
- che tale comportamento va valutato negativamente ai sensi
dell’art. 116 comma 2 c.p.c., come peraltro già preannunciato
nell'ordinanza n. 1267/04;
- che dunque, in assenza di qualsiasi elemento di segno
contrario, va ritenuta fondata e assorbente la censura relativa
alla violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, tenuto
conto che in base al consolidato orientamento giurisprudenziale
la revisione della patente di guida disposta ex art. 128
del Codice della strada deve essere preceduta - in relazione
agli ampi margini di discrezionalità che caratterizzano
tale provvedimento - dalla comunicazione prevista dalla
norma citata (oltre alle pronunce richiamate nel ricorso,
si vedano le sentenze di questa Sezione 23 gennaio 2004
n. 78, 31 dicembre 2003 n. 2750 e 4 dicembre 2003 n. 2592);
Ritenuto in conclusione:
- che il ricorso deve essere accolto e che gli atti impugnati
vanno conseguentemente annullati;
- che le spese del giudizio vanno poste a carico dell'Amministrazione
soccombente nella misura indicata nel dispositivo;
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna,
Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente
annulla gli atti impugnati.
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore
della ricorrente, delle spese del giudizio, nella misura
complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre a IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.
BOLOGNA , li 16 dicembre 2004
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Presidente F.to Bartolomeo Perricone
Consigliere rel.est. F.to Carlo Testori
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