Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 1-2005 - © copyright

T.A.R. EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA - SEZIONE I - Sentenza 30 dicembre 2004 n. 4472
Pres. B. Perricone, Est. C. Testori
FABBI ELENA (Avv. ti Fregni Giorgio Solignani Tiziano)C/ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Avvocatura dello Stato)


Revisione della patente di guida – mancato avviso di avvio del relativo procedimento – violazione dell’art.7 L. n. 241 del 1990 – Illegittimità del provvedimento – Sussiste.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale la revisione della patente di guida disposta ai sensi dell’art.128 codice della strada, essendo connotata da ampi margine di discrezionalità, deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento ai sensi dell’art.7 L. n. 241 del 1990.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

Registro Sentenze:4472/04
Registro Generale:1226/2004

 

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L' EMILIA-ROMAGNA
BOLOGNA - SEZIONE I

 

nelle persone dei Signori:
BARTOLOMEO PERRICONE Presidente
ALBERTO PASI Consigliere
CARLO TESTORI Consigliere relatore

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

ex art. 9 legge n.205/2000

 

nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2004

 

Visto il ricorso 1226/2004 proposto da:
FABBI ELENA rappresentata e difesa da: FREGNI AVV. GIORGIO SOLIGNANI AVV. TIZIANO con domicilio eletto in BOLOGNA VIA D'AZEGLIO 34 presso VANNI AVV. STEFANO

 

contro

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI rappresentato e difeso da: avvocatura dello stato con domicilio eletto in BOLOGNA VIA RENI 4 presso la sua sede;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del 25.11.2003 prot.n. BO10G7/03 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio provinciale M.C.T.C. di Bologna ha disposto la revisione della patente di guida della ricorrente mediante nuovo esame di idoneità tecnica;
del provvedimento 12.7.2004 prot n.. BO107/03 con cui il citato Ufficio ha comunicato alla Questura di Bologna che la ricorrente non ha ottemperato a quanto disposto con il provvedimento al punto precedente;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

Udito il relatore Cons. Carlo Testori; Uditi, altresì, l’Avv. M. Goletto (in sostituzione dell’Avv. G. Fregni) e l’Avv. dello Stato S. Cappelli, anche in relazione all’applicazione dell’art. 9 della legge n. 205/2000;

 

Ritenuti sussistenti i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza succintamente motivata, a norma dell’art. 26 della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 9 della legge n. 205/2000;
Premesso:
- che la ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, censurandone l'illegittimità sotto diversi profili e contestando, in primo luogo, che la revisione della patente di guida è stata disposta senza che si fosse previamente provveduto a darle avviso dell'avvio del relativo procedimento;
- che l'Amministrazione intimata si è costituita con atto di mera forma;
- che al fine di acquisire tutti gli atti del procedimento, nonché una puntuale relazione sui fatti di causa e sulle circostanze rappresentate nel ricorso questo Tribunale, con ordinanza n. 1120 del 23/9/2004, reiterata con ordinanza n. 1267 del 18/11/2004, ha disposto adempimenti istruttori a carico dell’Ufficio provinciale di Bologna del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Rilevato che l'Amministrazione non ha fornito alcun riscontro alle citate ordinanze;
Considerato:
- che tale comportamento va valutato negativamente ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.c., come peraltro già preannunciato nell'ordinanza n. 1267/04;
- che dunque, in assenza di qualsiasi elemento di segno contrario, va ritenuta fondata e assorbente la censura relativa alla violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990, tenuto conto che in base al consolidato orientamento giurisprudenziale la revisione della patente di guida disposta ex art. 128 del Codice della strada deve essere preceduta - in relazione agli ampi margini di discrezionalità che caratterizzano tale provvedimento - dalla comunicazione prevista dalla norma citata (oltre alle pronunce richiamate nel ricorso, si vedano le sentenze di questa Sezione 23 gennaio 2004 n. 78, 31 dicembre 2003 n. 2750 e 4 dicembre 2003 n. 2592);
Ritenuto in conclusione:
- che il ricorso deve essere accolto e che gli atti impugnati vanno conseguentemente annullati;
- che le spese del giudizio vanno poste a carico dell'Amministrazione soccombente nella misura indicata nel dispositivo;

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo per l’Emilia-Romagna, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla gli atti impugnati.
Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio, nella misura complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre a IVA e CPA.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Amministrazione.
BOLOGNA , li 16 dicembre 2004

 

Presidente F.to Bartolomeo Perricone
Consigliere rel.est. F.to Carlo Testori


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento