| T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 13 gennaio 2005
n. 106
G. Vacirca Pres. Est.
N. Potenza (Avv. L. Maione) contro la Prefettura di Arezzo
(Avvocatura dello Stato) |
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Giurisdizione e competenza - Revoca della
patente di guida per aver circolato con patente sospesa
con precedente provvedimento - Impugnazione – Giurisdizione
del Giudice Ordinario – Sussistenza – Ricorso al T.A.R.
- Inammissibilità
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I ricorsi avverso l’applicazione delle sanzioni
pecuniarie e delle relative sanzioni accessorie rientrano
nella giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria.
Ne consegue l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione,
del ricorso volto all’annullamento del provvedimento di
revoca della patente di guida per aver circolato con patente
sospesa con precedente provvedimento
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER
LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -
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ha pronunciato la seguente:
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SENTENZA
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ex art. 21 e 26 della legge 1034/1971 e successive
modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio del
12 gennaio 2005.
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Visto il ricorso n. 2477/2004 proposto da:
POTENZA NICOLA rappresentato e difeso da: MAIONE
LUCA con domicilio eletto in FIRENZE VIA RICASOLI N. 40
presso SEGRETERIA T.A.R.
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contro
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PREFETTURA DI AREZZO rappresentato
e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto
in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede;
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per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del decreto prot. n. 2830/2004 Div. C.T. - Area IV dello
02.11.2004 del Dirigente Area IV della Prefettura di Arezzo
- Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo. notificato
il 17.11.2004, recante la revoca al ricorrente della patente
di guida ai sensi degli artt. 218 VI Co. e 219 del codice
ella Strada nonchè , per quanto possa occorrere, del verbale
della Polizia Stradale Sez. di Arezzo A/1 n. 306678 del
24.10.2004 di accertamento dell’infrazione relativa alla
guida con patente sospesa e di irrogazione delle sanzioni
accessorie della revoca della patente di guida e fermo amministrativo
del veicolo per tre mesi.
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Visto gli atti e documenti presentati col
ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della parte intimata;
Designato relatore, alla Camera di Consiglio del 12 gennaio
2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.Barberi delegato da
L.Maione e l’avv.dello Stato S.Pizzorno;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art.21, nono comma,
della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano
i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;
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Considerato che il ricorrente ha impugnato
la revoca della patente di guida motivata con la circolazione
con patente sospesa con precedente provvedimento;
Visto l'art. 218, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992 e successive
modificazioni, che così dispone: " 6. Chiunque, durante
il periodo di sospensione della validità della patente,
circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85.
Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente
e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di
tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo
del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa
del veicolo";
Visto l’art. 204-bis d.lgs. n. 285 del 1992 e successive
modificazioni, che così dispone: “Ricorso al giudice di
pace. 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso
di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti
indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato
il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito,
possono proporre ricorso al giudice di pace competente per
il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione,
nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione
o di notificazione.
(omissis)
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non
può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o
la decurtazione dei punti dalla patente di guida”;
Ritenuto che i ricorsi avverso l’applicazione delle sanzioni
pecuniarie e delle relative sanzioni accessorie rientrino
nella giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria;
Ritenuto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile
e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate
tra le parti le spese del giudizio;
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P.Q.M.
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il Tribunale amministrativo regionale della
Toscana, sez. I, dichiara il ricorso inammissibile. Spese
compensate. Così deciso in Firenze il 12 gennaio 2005 dal
Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I,
in camera di consiglio con l'intervento dei signori: Giovanni
Vacirca Presidente, est.
Giuseppe Di Nunzio Consigliere
Bernardo Massari Consigliere
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