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T.A.R. TOSCANA - FIRENZE - SEZIONE I - Sentenza 13 gennaio 2005 n. 106
G. Vacirca Pres. Est.
N. Potenza (Avv. L. Maione) contro la Prefettura di Arezzo (Avvocatura dello Stato)


Giurisdizione e competenza - Revoca della patente di guida per aver circolato con patente sospesa con precedente provvedimento - Impugnazione – Giurisdizione del Giudice Ordinario – Sussistenza – Ricorso al T.A.R. - Inammissibilità

I ricorsi avverso l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e delle relative sanzioni accessorie rientrano nella giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria. Ne consegue l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, del ricorso volto all’annullamento del provvedimento di revoca della patente di guida per aver circolato con patente sospesa con precedente provvedimento


REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA
- I^ SEZIONE -

 

ha pronunciato la seguente:

 

SENTENZA

 

ex art. 21 e 26 della legge 1034/1971 e successive modifiche e integrazioni, nella Camera di Consiglio del 12 gennaio 2005.

 

Visto il ricorso n. 2477/2004 proposto da:
POTENZA NICOLA rappresentato e difeso da: MAIONE LUCA con domicilio eletto in FIRENZE VIA RICASOLI N. 40 presso SEGRETERIA T.A.R.

 

contro

 

PREFETTURA DI AREZZO rappresentato e difeso da: AVVOCATURA DELLO STATO con domicilio eletto in FIRENZE VIA DEGLI ARAZZIERI 4 presso la sua sede;

 

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,
del decreto prot. n. 2830/2004 Div. C.T. - Area IV dello 02.11.2004 del Dirigente Area IV della Prefettura di Arezzo - Ufficio Territoriale del Governo di Arezzo. notificato il 17.11.2004, recante la revoca al ricorrente della patente di guida ai sensi degli artt. 218 VI Co. e 219 del codice ella Strada nonchè , per quanto possa occorrere, del verbale della Polizia Stradale Sez. di Arezzo A/1 n. 306678 del 24.10.2004 di accertamento dell’infrazione relativa alla guida con patente sospesa e di irrogazione delle sanzioni accessorie della revoca della patente di guida e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi.

 

Visto gli atti e documenti presentati col ricorso;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’ atto di costituzione in giudizio della parte intimata;
Designato relatore, alla Camera di Consiglio del 12 gennaio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca;
Uditi, altresì, per le parti l’avv. M.Barberi delegato da L.Maione e l’avv.dello Stato S.Pizzorno;
Avvisate le stesse parti ai sensi dell’art.21, nono comma, della legge 1034/71, come introdotto dalla legge 205/2000;
Considerato che, in relazione agli elementi di causa, sussistano i presupposti per l’adozione di una decisione in forma semplificata;

 

Considerato che il ricorrente ha impugnato la revoca della patente di guida motivata con la circolazione con patente sospesa con precedente provvedimento;
Visto l'art. 218, comma 6, d.lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni, che così dispone: " 6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.626,45 a euro 6.506,85. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo";
Visto l’art. 204-bis d.lgs. n. 285 del 1992 e successive modificazioni, che così dispone: “Ricorso al giudice di pace. 1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, nel termine di sessanta giorni dalla data di contestazione o di notificazione.
(omissis)
8. In caso di rigetto del ricorso, il giudice di pace non può escludere l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti dalla patente di guida”;
Ritenuto che i ricorsi avverso l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e delle relative sanzioni accessorie rientrino nella giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria;
Ritenuto che il ricorso debba dichiararsi inammissibile e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio;

 

P.Q.M.

 

il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate. Così deciso in Firenze il 12 gennaio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, in camera di consiglio con l'intervento dei signori: Giovanni Vacirca Presidente, est.
Giuseppe Di Nunzio Consigliere
Bernardo Massari Consigliere

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