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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 29 dicembre 2004 n. 3904
Pres. Calvo – Est. Lotti
C.A.V. Scsarl (avv. Carapelle) c. C.I.S.S.A. Pianezza (avv. Merani) e C.S.P.G.F.S.P. ar.l. (avv.ti Finocchiaro e Pedace)


Contratti della P.A. – Gara – Commissione di gara – Assegnazione dei punteggi - Arrotondamento alla mezza unità superiore – Assenza di previsione nei documenti di gara – Distorsione nella valutazione delle offerte – Illegittimità

La Commissione di gara illegittimamente all’atto di assegnare i punteggi procede all’arrotondamento alla mezza unità superiore in assenza di previsione nei documenti di gara, in quanto ciò comporta una distorsione nella valutazione delle offerte.


... OMISSIS ...

 

FATTO

 

Con ricorso notificato ii 1.7.2004 e depositato il 13.7.2004, la società ricorrente impugnava i provvedimenti sopra epigrafati.
Tali provvedimenti sono relativi ad una gara ufficiosa a trattativa privata per l'affidamento della gestione della residenza assistenziale flessibile (RAE) di tipo A per disabili, con il metodo di cui all'ari 12 L.R. 18/94 art. 3 1. 381/91. Per il periodo presunto 1.4.04 31.3.2007.
Di tali provvedimenti la ricorrente chiedeva l'annullamento, previa sospensione, e con il favore delle spese, per i seguenti motivi:
Eccesso di potere per travisamento dei fatti; illiogicita manifesta: perplessità; assoluta carenza di motivazione su di un punto decisivo; ciò in quanto la Commissione di gara ha così attribuito i punteggi: "Frassati: 139.731.932 : 5 = 28.180.357 : X = 1.01: Valdocco: 139.731.932 : 5 = 22.460.018 : X = 0,80".
La commissione avrebbe operato gli arrotondamenti alla mezza unità, attribuendo alla Frassati. alla voce esperienze, il punteggio 1.5 c alla Valdocco il punteggio di 1.
Si costituivano [Amministrazione intimata e la controinteressata presentando memoria e documenti.
Con ordinanza cautelare di questa Sezione n. 956 del 28.7.2004 veniva ccolta la domanda di sospensione dei provvedimenti impugnati e fissato il merito per l'udienza del 20 ottobre 2004.
All'udienza del 20 ottobre 2004 il ricorso veniva posto in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame degli atti risulta, in effetti, che la Commissione di gara ha così
attribuito i punteggi: "Frassati: 139.731.932 5 = 28.180.357 : X = 1,01; Valdocco: 139.731.932 : 5 =22.460.018 : X=0,80",
La commissione ha operato un arrotondamento alla mezza unità, attribuendo alla Frassatï, alla voce esperienze, il punteggio 1,5 e alla Valdocco il punteggio di 1.
Tale criterio di arrotondamento non era però previsto dal bando né dal capitolato speciale.
Per quanto concerne la valutazione delle esperienze in servizi identici. qui contestata infatti, il capitolato d'appalto così prevedeva: "Sarà valutata la specifica esperienza maturata dai concorrenti nella gestione di servizi identici e similari a quello in appalto così come specificato all'art. 4 del Capitolato assegnando un punteggio maggiore ad esperienze più significative per durata e complessità".
Tale criterio, introdotto dalla Commissione in corso di gara. si deve ritenere illegittimo, poiché manifestamente irrazionale, come deduce esattamente il ricorrente quando afferma che "dopo aver attribuito i corretti punteggi dell'esperienza, la commissione senza motivazione alcuna e senza alcuna ragione logica, modificato i criteri stessi di attribuzione dei punteggi portando la cooperativa Frassati ad avere 0,50 punti in più di quanto ad essa spettante".
Infatti, non appare logico a questo Collegio introdurre un criterio di arrotondamento, quando esso conduce ad attribuire un punteggio superiore ad una determinata impresa quando il punteggio attribuito conteggiando i decimali è, invece, molto prossimo all'unità o alla mezza unità inferiore, soprattutto in ipotesi, come quella oggetto della presente controversia, in cui lo scarto tra i diversi punteggi è dell'ordine di pochi decimali.
Infatti, come già detto, la Commissione di gara ha così attribuito i punteggi:
Frassati: 139.731.932 : 5=28.180.357 : X = 1,01; Valdocco: 139.73 1.932: 5 = 22.460.018 : X = 0,80.
La commissione ha, così, operato un arrotondamento alla mezza unità superiore, attribuendo alla Frassati. alla voce esperienze, il punteggio 1,5, quando il suo punteggio era invece, molto prossimo ad 1 (era, infatti pari a 1,01); in questo modo ha illegittimamente avvantaggiato quest'ultima senza razionale giustificazione.
Il punteggio totale della cooperativa Frassati è passato così a punti 91,49 in luogo di 90,99 sopravanzando il punteggio della Coop. Valdocco fermo a punti 9132.
Come si vede, quando lo scarto possibile nei punteggi è di pochi decimali, il criterio di arrotondamento può costituire, come nel caso di specie. Lino strumento di distorsione nella valutazione delle offerte che non vengono più verificate in base al loro effettivo valore, con evidente pregiudizio anche per l'interesse pubblico poiché la P.A. si può trovare a stipulare il contratto con un soggetto che, in realtà, non è il migliore, ma soltanto quello che, per criteri del tutto casuali e privi di corrispondenza con l'interesse pubblico stesso, si trova ad esser favorito nell'arrotondamento.
Da tale considerazione, assorbente di ogni altra censura, si deduce l'irrazionalità del criterio impiegato dalla Commissione nel caso concreto con la conclusione che i provvedimenti impugnati devono essere annullati per il dedotto vizio di eccesso di potere.

 

La domanda di risarcimento del danno, che trova fondamento nell'art. 7 c. 3 I. 1034/1971, come novellato dall'art. 7, c. 1 left. c) 1. 205/2000, non può essere accolta, poiché la P.A. si è subito determinata ad attribuire il servizio, provvisoriamente, alla ricorrente (con determinazione n. 252 del 27.9.2004 del C.I.S.S.A. Pianezza in atti).
Pertanto, non è configurabile alcun danno in capo alla ricorrente.
Le spese di lite devono essere compensate, tra le parti, sussistendo giusti motivi.


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