| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 29 dicembre
2004 n. 3904
Pres. Calvo – Est. Lotti
C.A.V. Scsarl (avv. Carapelle) c. C.I.S.S.A. Pianezza (avv.
Merani) e C.S.P.G.F.S.P. ar.l. (avv.ti Finocchiaro e Pedace)
|
|
Contratti della P.A. – Gara – Commissione
di gara – Assegnazione dei punteggi - Arrotondamento alla
mezza unità superiore – Assenza di previsione nei documenti
di gara – Distorsione nella valutazione delle offerte –
Illegittimità
|
|
La Commissione di gara illegittimamente all’atto
di assegnare i punteggi procede all’arrotondamento alla
mezza unità superiore in assenza di previsione nei documenti
di gara, in quanto ciò comporta una distorsione nella valutazione
delle offerte.
|
|
... OMISSIS ...
|
| |
|
FATTO
|
| |
|
Con ricorso notificato ii 1.7.2004 e depositato
il 13.7.2004, la società ricorrente impugnava i provvedimenti
sopra epigrafati.
Tali provvedimenti sono relativi ad una gara ufficiosa a
trattativa privata per l'affidamento della gestione della
residenza assistenziale flessibile (RAE) di tipo A per disabili,
con il metodo di cui all'ari 12 L.R. 18/94 art. 3 1. 381/91.
Per il periodo presunto 1.4.04 31.3.2007.
Di tali provvedimenti la ricorrente chiedeva l'annullamento,
previa sospensione, e con il favore delle spese, per i seguenti
motivi:
Eccesso di potere per travisamento dei fatti; illiogicita
manifesta: perplessità; assoluta carenza di motivazione
su di un punto decisivo; ciò in quanto la Commissione di
gara ha così attribuito i punteggi: "Frassati: 139.731.932
: 5 = 28.180.357 : X = 1.01: Valdocco: 139.731.932 : 5 =
22.460.018 : X = 0,80".
La commissione avrebbe operato gli arrotondamenti alla mezza
unità, attribuendo alla Frassati. alla voce esperienze,
il punteggio 1.5 c alla Valdocco il punteggio di 1.
Si costituivano [Amministrazione intimata e la controinteressata
presentando memoria e documenti.
Con ordinanza cautelare di questa Sezione n. 956 del 28.7.2004
veniva ccolta la domanda di sospensione dei provvedimenti
impugnati e fissato il merito per l'udienza del 20 ottobre
2004.
All'udienza del 20 ottobre 2004 il ricorso veniva posto
in decisione.
|
| |
|
DIRITTO
|
| |
|
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame degli atti risulta, in effetti, che la Commissione
di gara ha così
attribuito i punteggi: "Frassati: 139.731.932 5 = 28.180.357
: X = 1,01; Valdocco: 139.731.932 : 5 =22.460.018 : X=0,80",
La commissione ha operato un arrotondamento alla mezza unità,
attribuendo alla Frassatï, alla voce esperienze, il punteggio
1,5 e alla Valdocco il punteggio di 1.
Tale criterio di arrotondamento non era però previsto dal
bando né dal capitolato speciale.
Per quanto concerne la valutazione delle esperienze in servizi
identici. qui contestata infatti, il capitolato d'appalto
così prevedeva: "Sarà valutata la specifica esperienza maturata
dai concorrenti nella gestione di servizi identici e similari
a quello in appalto così come specificato all'art. 4 del
Capitolato assegnando un punteggio maggiore ad esperienze
più significative per durata e complessità".
Tale criterio, introdotto dalla Commissione in corso di
gara. si deve ritenere illegittimo, poiché manifestamente
irrazionale, come deduce esattamente il ricorrente quando
afferma che "dopo aver attribuito i corretti punteggi dell'esperienza,
la commissione senza motivazione alcuna e senza alcuna ragione
logica, modificato i criteri stessi di attribuzione dei
punteggi portando la cooperativa Frassati ad avere 0,50
punti in più di quanto ad essa spettante".
Infatti, non appare logico a questo Collegio introdurre
un criterio di arrotondamento, quando esso conduce ad attribuire
un punteggio superiore ad una determinata impresa quando
il punteggio attribuito conteggiando i decimali è, invece,
molto prossimo all'unità o alla mezza unità inferiore, soprattutto
in ipotesi, come quella oggetto della presente controversia,
in cui lo scarto tra i diversi punteggi è dell'ordine di
pochi decimali.
Infatti, come già detto, la Commissione di gara ha così
attribuito i punteggi:
Frassati: 139.731.932 : 5=28.180.357 : X = 1,01; Valdocco:
139.73 1.932: 5 = 22.460.018 : X = 0,80.
La commissione ha, così, operato un arrotondamento alla
mezza unità superiore, attribuendo alla Frassati. alla voce
esperienze, il punteggio 1,5, quando il suo punteggio era
invece, molto prossimo ad 1 (era, infatti pari a 1,01);
in questo modo ha illegittimamente avvantaggiato quest'ultima
senza razionale giustificazione.
Il punteggio totale della cooperativa Frassati è passato
così a punti 91,49 in luogo di 90,99 sopravanzando il punteggio
della Coop. Valdocco fermo a punti 9132.
Come si vede, quando lo scarto possibile nei punteggi è
di pochi decimali, il criterio di arrotondamento può costituire,
come nel caso di specie. Lino strumento di distorsione nella
valutazione delle offerte che non vengono più verificate
in base al loro effettivo valore, con evidente pregiudizio
anche per l'interesse pubblico poiché la P.A. si può trovare
a stipulare il contratto con un soggetto che, in realtà,
non è il migliore, ma soltanto quello che, per criteri del
tutto casuali e privi di corrispondenza con l'interesse
pubblico stesso, si trova ad esser favorito nell'arrotondamento.
Da tale considerazione, assorbente di ogni altra censura,
si deduce l'irrazionalità del criterio impiegato dalla Commissione
nel caso concreto con la conclusione che i provvedimenti
impugnati devono essere annullati per il dedotto vizio di
eccesso di potere.
|
| |
|
La domanda di risarcimento del danno, che
trova fondamento nell'art. 7 c. 3 I. 1034/1971, come novellato
dall'art. 7, c. 1 left. c) 1. 205/2000, non può essere accolta,
poiché la P.A. si è subito determinata ad attribuire il
servizio, provvisoriamente, alla ricorrente (con determinazione
n. 252 del 27.9.2004 del C.I.S.S.A. Pianezza in atti).
Pertanto, non è configurabile alcun danno in capo alla ricorrente.
Le spese di lite devono essere compensate, tra le parti,
sussistendo giusti motivi.
|
|