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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 29 dicembre 2004 n. 3816
Pres. Calvo – Est. Plaisant
G.T. (avv. Della Corte) c. U.S.L. 19 Asti (avv. Szego)


Giurisdizione e competenza – Prestazioni sanitarie e socio assistenziali – Prestazioni per malattie psichiche – Erogazione di farmaci e trasporto in ambulanza dall’abitazione alla struttura sanitaria in caso di necessità – Natura di prestazione sanitaria – Diritto soggettivo – Giurisdizione del Giudice Ordinario

Ricorre la giurisdizione del Giudice Ordinario rispetto alla controversia in ordine al pagamento di prestazioni di erogazione di farmaci e trasporto in ambulanza dall’abitazione alla struttura sanitaria per malattia psichica, trattandosi di prestazione propriamente sanitaria e quindi oggetto di diritto soggettivo.


... OMISSIS ...

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

ESPOSIZIONE IN FATTO

 

Con nota del 31 ottobre 1995 il Direttore Generale f.f. dell'Azienda Sanitaria Regionale dell'U.S.L. 19 di Asti ha comunicato al ricorrente quanto segue: 'In attuazione della deliberazione n. 1653 del 24/08/1995. si informa che la S V è tenuta partecipare alla spesa per il pagamento della retta di ricovero in Casa di Riposo a decorrere dal 1° Gennaio 1995". Il Direttore del Servizio Psichiatrico Dipartimentale della stessa Azienda Sanitaria: a) con nota o. 643 in data 30 luglio 1996. ha comunicato al ricorrente che la somma ui dovuta ammontava a lire 4.590.300O b) con nota prot. 586 in data 7 agosto 1996 ha comunicato al ricorrente che la quota da lui mensilmente dovuta era pari a lire 459.030.
Con il ricorso in epigrafe notificato il 13.11.l996, il signor Terzano ha chiesto l'annullamento. previa sospensione, delle anzidette note n. 643 in data 30 luglio 1996 e n. 586 in data 7 agosto 1996 del Direttore del Servizio Psichiatrico Dipartimentale, deducendo:
1) Giurisdizione amministrativa
La controversia in esame rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo in quanto, secondo quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, essa verterebbe su prestazioni sanitarie inserite in piani di intervento e di organizzazione rimessi alla valutazione discrezionale degli enti competenti, per cui le posizioni soggettive correlate assumerebbero carattere di interessi legittimi.
2) Violazione di legge con riferimento alla legge 23 dicembre 1978 n.833 ed in particolare tra gli altri agli articolo 1 2 26 e 64
L'art.2 della legge 833/1978 ha posto a carico delle strutture sanitarie 'La diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata "; la norma troverebbe applicazione anche ai malati mentali, come si ricaverebbe dall'intero impianto della legge 833/1978 la quale. oltre ad aver posto sullo stesso piano la salute fisica e quella psichica definendole entrambe 'diritto dei cittadini ed interesse della collettività" (at t.1), ha disposto la definitiva chiusura degli ex ospedali psichiatrici ed il conseguente inserimento dei malati psichiatrici lungodegenti in strutture denominate R.S.A. che secondo quanto previsto dalla D.G.R. Piemonte n.38/16335/92, attuativa del P.S.S.R. 1990/1992 dovrebbero fornire “accoglimento, prestazioni sanitarie assistenziali e di recupero a persone non autosufficienti per le quali sia comprovata la mancanza di un idoneo supporto familiare che consenta di erogare a domicilio i trattamenti continui e l'assistenza necessaria"; in tale contesto l'intera spesa necessaria alla cura dei malati mentali avrebbe carattere "sanitario" e graverebbe pertanto sulle strutture pubbliche, per cui i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi nella parte in cui non pongono a carico del fondo sanitario regionale prestazioni sanitarie quali somministrazioni di medicinali, trasporto all'ospedale in ambulanza, etc.
3) Violazione di legge con riferimento alla legge rezionale 23 ottobre 1989 n.61 nonché di regolamento con riferimento al D.P.C.M 8 agosto 1985 ed alle determinazioni assunte con deliberazione del Direttore Generale n.1653 del 24 agosto 1995
Detto D.P.C.M. distingue il trattamento sanitario da quello socio assistenziale, dividendo la retta giornaliera in due parti: “a) a carico del F.S.R. comprendente il 100% delle spese esclusivamente sanitarie: b) a carico dei redditi degli ospiti .... la retta giornaliera meno la quota spesa a valenza sanitaria ", precisa che “Rientrano tra le attività socio assistenziali di rilievo sanitario, con imputazione dei relativi oneri sul Fondo Sanitario Nazionale, i ricoveri in strutture protette, comunque denominate ...Nei casi in cui non sia possibile, motivatamente, disgiungere l'intervento sanitario da quello socio assistenziale, le regioni possono, nell'ambito delle disponibilità finanziarie assicurate dal Fondo Sanitario Nazionale, avvalersi mediante convenzione di istituzioni pubbliche o, in assenza di istituzioni private. In questi casi le regioni possono prevedere che l’onere sia forfettariamente posto a carico, in misura percentuale, del Fondo Sanitario Nazionale o degli enti tenuti all’assistenza sociale in propoorzione all'incidenza rispettivamente della tutela sanitaria assistenziale, con eventuale partecipazione da parte dei cittadini" e garantisce la disponibilità di una somma minima di lire 200.000 che dovrà comunque essere garantita lasciata ad ogni ospite anche ove le spese a suo carico sarebbero di importo tale da coprire interamente il suo reddito; inoltre la deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Regionale U.S.L. 19 di Asti in data 26 febbraio 1006 n.429 individua "nell '1.9.1995 la data da cui decorre l'intervento del paziente psichiatrico al pagamento delle rette di ricovero in presidio socio assistenziale. limitatamente alla spesa a valenza socioassistenziale e nel limite massimo stabilito per tale tipo di spesa dalle convenzioni con le singole strutture, fermo restando quanto previsto a tal proposito dalla citata deliberazione n. 1653 del 24.8.95": ne discenderebbe l'illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui gli stessi farebbero gravare sul ricorrente alcune spese di natura sanitaria, quali il trasporto in ambulanza o la somministrazione di farmaci abituali; ed in ogni caso, anche laddove tali spese fossero considerate di natura socio assistenziale e non sanitaria, sarebbero comunque di competenza del Fondo Sanitario Nazionale “perché non è neppure concepibile che trattamenti essenziali per la salute del ricorrente, che si badi bene è ricoverato in quanto malato cronico in una struttura socio assistenziale a valenza sanitaria convenzionata e sotto il controllo della LSL, siano pagati direttamente dallo stesso”.
4 Eccesso di potere sotto vari profili carenza di motivazione, contraddittorietà. Illogicità, difetto di istruttoria.
La decisione dell'Azienda U.S.L. 19 di Asti, di porre a carico del ricorrente anche le spese per medicinali abitualmente necessari per la sua patologia e per il trasporto all’ospedale in ambulanza, si porrebbe in contrasto con gli atti deliberativi della stessa Azienda Regionale. sopra richiamati, ove si prevede espressamente che le spese sanitarie siano poste a carico del Fondo Sanitario Nazionale; ed inoltre l'Azienda avrebbe omesso qualunque accertamento in ordine alla concreta situazione del ricorrente e non avrebbe adeguatamente motivato i provvedimenti impugnati.
Si è costituita in giudizio l'Azienda Sanitaria Regionale U.S.L. n. 19 di Asti, la quale, con la memoria, in data 6 dicembre 1996, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo Tribunale, osservando che la pretesa all'erogazione gratuita di farmaci e prestazioni di natura sanitaria avrebbe natura di diritto soggettivo discendente direttamente dalla legge (art.30 della legge 27 dicembre 1983 n. 730) e dagli atti che alla stessa hanno dato attuazione (D.P.C.M. 8 agosto 1985; delibera CR. Piemonte 31luglio 1986 n. 245 - 11964), per cui la presente controversia sarebbe di spettanza del giudice ordinario.
Nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1996 l'istanza cautelare è stata rigettata.
Con la memoria in data 12 ottobre 2004 l'Azienda Sanitaria ha confermato la detta eccezione.
Alla odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

MOTIVI DI DIRITTO

 

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Azienda Sanitaria resistente.
Nella sentenza 10 aprile 1992 n. 4411. richiamata dallo stesso ricorrente, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha distinto tra le prestazioni a carattere strettamente sanitario, rispetto alle quali l'utente vanta un diritto soggettivo riconosciuto dalla legislazione di settore, e le prestazioni di natura socio assistenziale. inserite in piani di intervento e di organizzazione generalmente rimessi alla discrezionalità amministrativa degli enti la cui assistenza è affidata. Ve consegue che alle posizioni soggettive socio assistenziali e agli aspetti qualitativi delle prestazioni sanitarie va
normalmente riconosciuto carattere di interesse legittimo "
In base a tale impostazione, che ha trovato costante conferma nella giurisprudenza successiva, la distinzione fondamentale è quella tra controversie aventi ad oggetto prestazioni sanitarie, di competenza del giudice ordinario, e controversie, invece, riguardanti prestazioni socioassistenziali, attribuite alla cognizione del giudice amministrativo.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, le prestazioni invocate dal ricorrente (erogazione gratuita di farmaci e trasporto in ambulanza dall'abitazione alla struttura sanitaria, ove le condizioni del malato non gli consentano di raggiungere autonomamente la stessa) abbiano natura propriamente sanitaria e costituiscano, pertanto. oggetto di un diritto soggettivo direttamente sancito dall'art.30 della legge 27 dicembre 1983 n. 730, a mente dei quale Sono a carico del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socioassistenziali", diritto soggettivo che avrebbe potuto essere azionato davanti al giudice ordinario.

 

Per quanto detto, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione.


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