| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 29 dicembre
2004 n. 3816
Pres. Calvo – Est. Plaisant
G.T. (avv. Della Corte) c. U.S.L. 19 Asti (avv. Szego) |
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Giurisdizione e competenza – Prestazioni
sanitarie e socio assistenziali – Prestazioni per malattie
psichiche – Erogazione di farmaci e trasporto in ambulanza
dall’abitazione alla struttura sanitaria in caso di necessità
– Natura di prestazione sanitaria – Diritto soggettivo –
Giurisdizione del Giudice Ordinario
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Ricorre la giurisdizione del Giudice Ordinario
rispetto alla controversia in ordine al pagamento di prestazioni
di erogazione di farmaci e trasporto in ambulanza dall’abitazione
alla struttura sanitaria per malattia psichica, trattandosi
di prestazione propriamente sanitaria e quindi oggetto di
diritto soggettivo.
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... OMISSIS ...
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue.
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ESPOSIZIONE IN FATTO
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Con nota del 31 ottobre 1995 il Direttore
Generale f.f. dell'Azienda Sanitaria Regionale dell'U.S.L.
19 di Asti ha comunicato al ricorrente quanto segue: 'In
attuazione della deliberazione n. 1653 del 24/08/1995. si
informa che la S V è tenuta partecipare alla spesa per il
pagamento della retta di ricovero in Casa di Riposo a decorrere
dal 1° Gennaio 1995". Il Direttore del Servizio Psichiatrico
Dipartimentale della stessa Azienda Sanitaria: a) con nota
o. 643 in data 30 luglio 1996. ha comunicato al ricorrente
che la somma ui dovuta ammontava a lire 4.590.300O b) con
nota prot. 586 in data 7 agosto 1996 ha comunicato al ricorrente
che la quota da lui mensilmente dovuta era pari a lire 459.030.
Con il ricorso in epigrafe notificato il 13.11.l996, il
signor Terzano ha chiesto l'annullamento. previa sospensione,
delle anzidette note n. 643 in data 30 luglio 1996 e n.
586 in data 7 agosto 1996 del Direttore del Servizio Psichiatrico
Dipartimentale, deducendo:
1) Giurisdizione amministrativa
La controversia in esame rientrerebbe nella giurisdizione
del giudice amministrativo in quanto, secondo quanto chiarito
dalla Corte di Cassazione, essa verterebbe su prestazioni
sanitarie inserite in piani di intervento e di organizzazione
rimessi alla valutazione discrezionale degli enti competenti,
per cui le posizioni soggettive correlate assumerebbero
carattere di interessi legittimi.
2) Violazione di legge con riferimento alla legge 23 dicembre
1978 n.833 ed in particolare tra gli altri agli articolo
1 2 26 e 64
L'art.2 della legge 833/1978 ha posto a carico delle strutture
sanitarie 'La diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali
che ne siano le cause, la fenomenologia e la durata "; la
norma troverebbe applicazione anche ai malati mentali, come
si ricaverebbe dall'intero impianto della legge 833/1978
la quale. oltre ad aver posto sullo stesso piano la salute
fisica e quella psichica definendole entrambe 'diritto dei
cittadini ed interesse della collettività" (at t.1), ha
disposto la definitiva chiusura degli ex ospedali psichiatrici
ed il conseguente inserimento dei malati psichiatrici lungodegenti
in strutture denominate R.S.A. che secondo quanto previsto
dalla D.G.R. Piemonte n.38/16335/92, attuativa del P.S.S.R.
1990/1992 dovrebbero fornire “accoglimento, prestazioni
sanitarie assistenziali e di recupero a persone non autosufficienti
per le quali sia comprovata la mancanza di un idoneo supporto
familiare che consenta di erogare a domicilio i trattamenti
continui e l'assistenza necessaria"; in tale contesto l'intera
spesa necessaria alla cura dei malati mentali avrebbe carattere
"sanitario" e graverebbe pertanto sulle strutture pubbliche,
per cui i provvedimenti impugnati sarebbero illegittimi
nella parte in cui non pongono a carico del fondo sanitario
regionale prestazioni sanitarie quali somministrazioni di
medicinali, trasporto all'ospedale in ambulanza, etc.
3) Violazione di legge con riferimento alla legge rezionale
23 ottobre 1989 n.61 nonché di regolamento con riferimento
al D.P.C.M 8 agosto 1985 ed alle determinazioni assunte
con deliberazione del Direttore Generale n.1653 del 24 agosto
1995
Detto D.P.C.M. distingue il trattamento sanitario da quello
socio assistenziale, dividendo la retta giornaliera in due
parti: “a) a carico del F.S.R. comprendente il 100% delle
spese esclusivamente sanitarie: b) a carico dei redditi
degli ospiti .... la retta giornaliera meno la quota spesa
a valenza sanitaria ", precisa che “Rientrano tra le attività
socio assistenziali di rilievo sanitario, con imputazione
dei relativi oneri sul Fondo Sanitario Nazionale, i ricoveri
in strutture protette, comunque denominate ...Nei casi in
cui non sia possibile, motivatamente, disgiungere l'intervento
sanitario da quello socio assistenziale, le regioni possono,
nell'ambito delle disponibilità finanziarie assicurate dal
Fondo Sanitario Nazionale, avvalersi mediante convenzione
di istituzioni pubbliche o, in assenza di istituzioni private.
In questi casi le regioni possono prevedere che l’onere
sia forfettariamente posto a carico, in misura percentuale,
del Fondo Sanitario Nazionale o degli enti tenuti all’assistenza
sociale in propoorzione all'incidenza rispettivamente della
tutela sanitaria assistenziale, con eventuale partecipazione
da parte dei cittadini" e garantisce la disponibilità di
una somma minima di lire 200.000 che dovrà comunque essere
garantita lasciata ad ogni ospite anche ove le spese a suo
carico sarebbero di importo tale da coprire interamente
il suo reddito; inoltre la deliberazione del Direttore Generale
della Azienda Sanitaria Regionale U.S.L. 19 di Asti in data
26 febbraio 1006 n.429 individua "nell '1.9.1995 la data
da cui decorre l'intervento del paziente psichiatrico al
pagamento delle rette di ricovero in presidio socio assistenziale.
limitatamente alla spesa a valenza socioassistenziale e
nel limite massimo stabilito per tale tipo di spesa dalle
convenzioni con le singole strutture, fermo restando quanto
previsto a tal proposito dalla citata deliberazione n. 1653
del 24.8.95": ne discenderebbe l'illegittimità degli atti
impugnati nella parte in cui gli stessi farebbero gravare
sul ricorrente alcune spese di natura sanitaria, quali il
trasporto in ambulanza o la somministrazione di farmaci
abituali; ed in ogni caso, anche laddove tali spese fossero
considerate di natura socio assistenziale e non sanitaria,
sarebbero comunque di competenza del Fondo Sanitario Nazionale
“perché non è neppure concepibile che trattamenti essenziali
per la salute del ricorrente, che si badi bene è ricoverato
in quanto malato cronico in una struttura socio assistenziale
a valenza sanitaria convenzionata e sotto il controllo della
LSL, siano pagati direttamente dallo stesso”.
4 Eccesso di potere sotto vari profili carenza di motivazione,
contraddittorietà. Illogicità, difetto di istruttoria.
La decisione dell'Azienda U.S.L. 19 di Asti, di porre a
carico del ricorrente anche le spese per medicinali abitualmente
necessari per la sua patologia e per il trasporto all’ospedale
in ambulanza, si porrebbe in contrasto con gli atti deliberativi
della stessa Azienda Regionale. sopra richiamati, ove si
prevede espressamente che le spese sanitarie siano poste
a carico del Fondo Sanitario Nazionale; ed inoltre l'Azienda
avrebbe omesso qualunque accertamento in ordine alla concreta
situazione del ricorrente e non avrebbe adeguatamente motivato
i provvedimenti impugnati.
Si è costituita in giudizio l'Azienda Sanitaria Regionale
U.S.L. n. 19 di Asti, la quale, con la memoria, in data
6 dicembre 1996, ha eccepito il difetto di giurisdizione
di questo Tribunale, osservando che la pretesa all'erogazione
gratuita di farmaci e prestazioni di natura sanitaria avrebbe
natura di diritto soggettivo discendente direttamente dalla
legge (art.30 della legge 27 dicembre 1983 n. 730) e dagli
atti che alla stessa hanno dato attuazione (D.P.C.M. 8 agosto
1985; delibera CR. Piemonte 31luglio 1986 n. 245 - 11964),
per cui la presente controversia sarebbe di spettanza del
giudice ordinario.
Nella Camera di consiglio del 10 dicembre 1996 l'istanza
cautelare è stata rigettata.
Con la memoria in data 12 ottobre 2004 l'Azienda Sanitaria
ha confermato la detta eccezione.
Alla odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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MOTIVI DI DIRITTO
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Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione
di difetto di giurisdizione sollevata dall’Azienda Sanitaria
resistente.
Nella sentenza 10 aprile 1992 n. 4411. richiamata dallo
stesso ricorrente, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite,
ha distinto tra le prestazioni a carattere strettamente
sanitario, rispetto alle quali l'utente vanta un diritto
soggettivo riconosciuto dalla legislazione di settore, e
le prestazioni di natura socio assistenziale. inserite in
piani di intervento e di organizzazione generalmente rimessi
alla discrezionalità amministrativa degli enti la cui assistenza
è affidata. Ve consegue che alle posizioni soggettive socio
assistenziali e agli aspetti qualitativi delle prestazioni
sanitarie va
normalmente riconosciuto carattere di interesse legittimo
"
In base a tale impostazione, che ha trovato costante conferma
nella giurisprudenza successiva, la distinzione fondamentale
è quella tra controversie aventi ad oggetto prestazioni
sanitarie, di competenza del giudice ordinario, e controversie,
invece, riguardanti prestazioni socioassistenziali, attribuite
alla cognizione del giudice amministrativo.
Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, le prestazioni
invocate dal ricorrente (erogazione gratuita di farmaci
e trasporto in ambulanza dall'abitazione alla struttura
sanitaria, ove le condizioni del malato non gli consentano
di raggiungere autonomamente la stessa) abbiano natura propriamente
sanitaria e costituiscano, pertanto. oggetto di un diritto
soggettivo direttamente sancito dall'art.30 della legge
27 dicembre 1983 n. 730, a mente dei quale Sono a carico
del fondo sanitario nazionale gli oneri delle attività di
rilievo sanitario connesse con quelle socioassistenziali",
diritto soggettivo che avrebbe potuto essere azionato davanti
al giudice ordinario.
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Per quanto detto, dunque, il ricorso deve
essere dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione.
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