| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 29 dicembre
2004 n. 3860
Pres. Calvo – Est. Leggio
B.J. (avv.Console) c. Ministero dell’Interno (avv. Stato)
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Stranieri – Permesso di soggiorno – Rinnovo
– Art. 32 D.Lgs. 286/98 – Affidamento del minore in via
di mero fatto – Diniego – Illegittimità
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In materia di rinnovo del permesso di soggiorno
l’art. 32 del D. Lgs. 286/98 è applicabile a tutti i minori
stranieri divenuti maggiorenni, anche nel caso di affidamento
del minore in via di mero fatto.
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... OMISSIS ...
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Vista la domanda cautelare presentata in
via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 9, comma 1. della L. 21 luglio 2000. n. 205;
Ritenuto di potere definire direttamente il giudizio nella
presente sede, con sentenza succintamente motivata ai sensi
della norma sopra citata, e sentite sul punto le parti costituite,
come risulta dal verbale dell'odierna camera di consiglio.
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Il ricorrente impugna il provvedimento di
diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, richiesto
ai sensi dell'ari. 32 del D.Lgs. n. 286/1998.
Le ragioni del diniego dell'Amministrazione si fondano:
a) sulla circostanza che il ricorrente "fino al compimento
della maggiore età, non conviveva con i genitori e non era
affidato ai sensi dell 'art. 4 della L. 184/R3 e pertanio
è stato munito di no permesso di soggiorno per, minore età'
ai sensi dell art. 19 c. 2 lett. A del D.lvo 28698 ": h)
sul fatto che il ricorrente 'il quale ha dichiarato di essere
entrato in territorio dello Stato in data 01.08.1999. all'ano
del raggiungimento della maggiore età aveva maturato un
periodo di soggiorno regolare di solo un anno avendo richiesto
formalmente l’autorizzzione al soggiorno il 17.05.2002 ed
analoga durata risulta avere il suo percorso formativo”.
Constatato che avverso tale diniego il ricorrente ha sollevato
censure di:
I) violazione di legge in relazione agli artt. 19, 28, 29.
31 e 33 D.lgs. a. 286;98, 28 DPR 394/99, all'art. 9. comma
6. L. 184/83 ed al DPCM 535 9. Carenza di istruttoria e
di motivazione:
21 violazione di legge in relazione agli artt. 32, commi
1 bis, ter. quater. e 33. co. 2 bis, del decreto legislativo
286 del 1998 ed al DPCM 535t99. nonché in relazione agli
am. I e 2 L. 241/90. Carenza di istruttoria e di motivazione;
3) Erronea applicazione dell'art. 32, commi I bis e ter
D.lgs. n. 286/98.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti;
4) violazione di legge in relazione agli am. 5 e 19 D.lgs.
n. 286/98 ed agli am. 13 e 28 DPR 394/99. Illogicità e carenza
di motivazione;
5) violazione di legge e disparità di trattamento in relazione
agli am. 5. 19. 31 e 32 D.lgs. n. 286/98. Violazione dell'art.
3 Cost..
Ritenuta la fondatezza del ricorso sulla base della giurisprudenza
di questa Sezione (cfr. sez. II, 30novembre 2001. n. 2259
id., 24 marzo 2003. n. 454: id.. 11 ottobre 2004, n. 2206).
secondo la quale l'articolo 32 del decreto legislativo n.
286 citato è applicabile a tutti i minori stranieri divenuti
maggiorenni, atteso che "tale soluzione ... consente al
minore, una voi/ti raggiunta la maggiore età, di richiedere
un permesso di soggiorno anche per accesso al lavoro, riconoscendogli
in tal modo una più ampia possibilità di inserimento nel
contesto socio economico italiano " (cfr. n. 454/2003 citata),
e pertanto la norma citata trova applicazione anche nel
caso di affidamento del minore in via di mero fatto.
Constatato che il minore straniero in argomento ha idoneamente
documentato l'iscrizione e la frequenza ai corsi scolastici
e di formazione professionale tin dall'anno scolastico 2000:2001.
e svolge attualmente attività lavorativa come operaio edile
nresso la ditta EUROBUILDING di Quaranticllo Giovanni, con
sede in Torino, strada Murroni n. 7/a.
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Ritenuto, pertanto, che pur prescindendo
dalla situazione di affidamento in via di fatto del minore
allo zio Bahri Chegdali. le sopraindicate circostanze
legittimano la richiesta di conversione del permesso di
soggiorno per minore età in un titolo di soggiorno tra quelli
indicati dall'art. 32. e, segnatamente in un permesso di
soggiorno per motivi di lavoro subordinato.
Ritenuto, per le considerazionisuesposte, che il ricorso
debba essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore
profilo di doglianza, e conseguente annullamento dell'ano
impugnato.
Ravvisati giusti motivi per compensare tra le parti le spese
processuali.
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... OMISSIS ...
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via di fatto del minore allo zio Bahri Chegdali,
le sopraindicate circostanze legittimano la richiesta di
conversione del permesso di soggiorno per minore età in
un titolo di soggiorno tra quelli indicati dall'art. 32,
e, segnatamente, in un permesso di soggiorno per motivi
di lavoro subordinato.
Ritenuto, per le considerazioni suesposte, che il ricorso
debba essere accolto, con assorbimento di ogni ulteriore
profilo di doglianza, e conseguente annullamento dell'atto
impugnato.
Ravvisati giusti motivi per compensare tra le parti le spese
processuali.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale per
il Piemonte Seconda Sezione pronunciandosi ai sensi dell'art.
9, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205, accoglie
il ricorso e annulla l'atto impugnato.
Spese compensate.
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'Autorità amministrativa.
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