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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 29 dicembre 2004 n. 3913
Pres. Calvo – Est. Plaisant
E. Sas (avv.ti Fabozzi e Batacchi) c. Azienda Ospedaliera CTO/C.R.F. Maria Adelaide (avv. Ti Picco e Scaparone)


Contratti della P.A. – Appalto di lavori – Esecuzione del contratto - Diffida dell’Appaltatore a procedere al collaudo - Presupposto dell’ultimazione dei lavori – Intervenuta risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’Appaltatore – Silenzio dell’Amministrazione a fronte della diffida – Inadempimento dell’Amministrazione - Non ricorre

Non ricorre il silenzio inadempimento dell’Amministrazione rispetto alla diffda dell’Appaltatore di procedere al collaudo, quando sia stata disposta la risoluzione del contratto di oopp per inadempimento dell’Appaltatore, mancando il presupposto dell’ultimazione delle opere.


Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Espone la società ricorrente che, con deliberazione n. 60'C 02/ST in data 12 marzo 2002. l'Azienda Ospedaliera C.T.O./C.RI. Maria Adelaide di Torino aveva aggiudicato ad essa società, l'appalto per l'esecuzione di tutte le opere edili, iinpiantistiche e per la somministrazione di tutte le provviste occorrenti per la ristrutturazione del Servizio di Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero CITO. O. dl Torino", che il relativo contratto d'appalto stipulato in data 3 ottobre 2002. a consegna dei lavori già avvenuta in via d'urgenza, il 12 marzo 2002 fissava in 180 giorni consecutive il tempo di esecuzione delle opere. da ultimarsi in data 7 settembre 2001, che la durata dei lavori è stata ripetutamente prorogata ai sensi dell'art. 26 del decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145. che le differenze progettuali hanno determinato cospicue differenze in aumento sulla quantità delle materie da fornire ed hanno reso necessaria l'esecuzione di numerose opere ulteriori, non previste dai capitolati di appalto, che, in data 27 maggio 2003, ha ultimato l'esecuzione dell'opera ed ha contestualmente comunicato all'amministrazione l'avvenuta conclusione dei lavori.
Con deliberazione n. 2l6/DG/03/ST in data 7 luglio 2003. Il Direttore Generale dell'Azienda resistente, vista /a relazione, redatta dalla Direzione Lavori, ai sensi dell'articolo 119. comma 1, del D.P.R. 554 99 (rc/azione pervenuta all'Azienda in data 15.01.2003), inerente i andamento delle opere di cui in oggetto appaltate dall'Azienda Sanitaria ospedaliera C.T.O./C.R.F./M. Adelaide all 'ATI ELTE S.A.S. (Capogruppo) TECNOGEST IMPIANTI S.R.L. (mandante). con sede in Bergamo. via Ghislanzoni n. 41". ha disposto "ai sensi delll'ari. 119 del DPR 554/99, per le motivazioni di cui in premessa la risoluzione per grave inadempimento dei contratto in essere".
Con atto. notificato il 9 giugno 2004. ai sensi dell'art. 25. comma 1. del decreto Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. I. la società ricorrente ha diffidato l'Azienda resistente, il collaudatore. i] responsabile del procedimento ed il direttore dci lavori a procedere all'esecuzione del collaudo dell'opera ed all'effettuazione di tutti i relativi incombenti, ivi compresa la valutazione delle domande di maggiori compensi iscritte nella contabilità e. tuttavia, l'Azienda resistente non ha mai formalmente risposto all'anzidetta diffida.
Con ricorso a questo Tribunale notificato in data 12 agosto 2004. la ELTE S.a.s.. in proprio e quale mandataria del Raggruppamento temporaneo d'imprese formato con TECNOGEST S.r.l., ha chiesto che venisse accertata l'illegittimità del silenzio serbato dall'Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F. M.Adelaide e la sua conseguente condanna all'emanazione dei provvedimenti richiesti vale a dire [esecuzione del collaudo delle opere realizzate, il rilascio della dichiarazione di esecuzione finale dei lavori, nonché la verifica ed il riconoscimento delle riserve iscritte dal Raggruppamento ricorrente nel registro di contabilità dei lavori e lo svincolo della cauzione a norma degli artt. 187 e seguenti del d.p.r. 554/1999 deducendo le seguenti censure:
Violazione di legge (articoli 31 e seguenti della legge 11 febbraio 1994 n 109 articoli 149, 187 e seguenti del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n 554 articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241)
1. Titolarità del potere sollecitato e sussistenza dell'obhliuo di provvedere
Omettendo di collaudare ed approvare le opere eseguite. l'Azienda Ospedaliera avrebbe violato l'art. 2 della legge 241/1990. che le attribuirebbe uno specifico obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. così come l'anzidetto obbligo sarebbe sancito, con specifico riferimento al collaudo. anche dagli artt. 187 e seguenti del d.p.r. 554 1999; del resto, per effetto dell'approvazione dell'opera sorgerebbe “un vincolo a carico dell’amministrazione di considerare inoppugnabile la determinazione espressa nell ‘atto di collaudo e di liquidare conseguentemente il corrispettivo dovuto all'appaltatore" ed è proprio nell'ambito dei collaudo che l'Azienda resistente avrebbe dovuto esaminare anche le richieste di maggiori compensi contenute nelle riserve iscritte dal Raggruppamento ricorrente, anch'esse oggetto di specifico obbligo di pronuncia ai sensi degli articoli 31 bis della legge 109/994 e 149 e seguenti del d.p.r. 554/1999,
2. Titolarità in capo ad File di una posizione giuridica qualificata,
L'interesse del Raggruppamento ricorrente ad ottenere un espresso pronunciamento da parte dell'Azienda resistente emergerebbe sotto il duplice profilo dell'esonero da ogni eventuale responsabilità connessa all'esecuzione delle opere, che la stessa Azienda sta già di fatto utilizzando, nonché del riconoscimento delle domande iscritte nel conto finale dei lavori, che passerebbe necessariamente attraverso una valutazione discrezionale della detta Azienda.
Attivazione del procedimento di diffida ex art 25 d.p,r. 3/1957
L'inerzia protrattasi per oltre 30 giorni successivi alla notifica della diffida ai sensi dell'anzidetta disposizione avrebbe comportato la formazione del silenzio inadempimento previsto dall'ari. 21 bis della legge 1034/1971, per cui l'Azienda Ospedaliera dovrebbe essere ormai considerata formalmente inadempiente al proprio obbligo di pronunciarsi espressamente in merito alle richieste di controparte.
Si è costituita in giudizio l'Azienda Ospedaliera C.T.O.. C.R.F.. Maria Adelaide eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto il duplice profilo:
1. del difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in quanto il rito speciale in materia di silenzio della Pubblica Amministrazione
1. del difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in quant il rito speciale in material di silenzio della Pubblica Amministrazione - previsto dall'art. 21 bis della legge 1034/1971, introdotto dall'art. 2 della legge 205/2000 presupporrebbe la sussistenza di un procedimento amministrativo nel quale si esplica un potere autoritativo dell'Amministrazione laddove nel caso di specie la controversia, avendo ad oggetto l'esecuzione di un contratto d'appalto. riguarderebbe invece diritti soggettivi, esulerebbe quindi dall'ambito di applicazione dell'art. 21 bis della legge 1034/191 ed apparterrebbe alla cognizione del giudice ordinario.
2. dell'inconfigurabilità del silenzio inadempimento in quant oil termine per l'effettuazione del collaudo decorrerebbe dall'ultimazione dei lavori che, a sua volta. presupporrebbe l'intera esecuzione delle opere appaltate: nel caso di specie, viceversa, i lavori non sarebbero stati eseguiti interamente e proprio per tale ragione l'Azienda resistente avrebbe deciso di risolvere il contratto. per cui il termine di effettuazione del collaudo non avrebbe neppure iniziato a decorrere.
Con memoria depositata per la Camera di consiglio del 17 novembre 2004, il Raggruppamento ricorrente ha insistito in tutte le domande avanzate con il ricorso introduttivo.
Nell'odierna Camera di consiglio il ricorso ò stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

La causa ha ad oggetto il silenzio inadempimento che, secondo il Raggruppamento ricorrente, si sarebbe formato a seguito dell'inerzia tenuta dall'Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F.iMaria Adelaide di Torino; occorre pertanto verificare, in via preliminare ed ai fini dell'ammissibilità del gravame, se effettivamente tale situazione di inerzia sussista e. soprattutto, se la stessa sia giuridicamente qualificabile come silenzio inadempimento.
Al riguardo, ritiene il Collegio che sull'Azienda resistente non gravasse l’obbligo di provvedere nel senso richiesto da parte del Raggruppamento ricorrente.
L'art. 28 della legge 11 febbraio 1994 demanda al regolamento la definizione delle "norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve comunque avere luogo entro sei mesi dall 'ultiinazione dei lavori e l'articolo 192 del decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 534. emanato appunto per dare attuazione all'anzidetta previsione dl legge. statuisce che “il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori”.
La decorrenza del termine di effettuazione del collaudo, quindi. presuppone che i lavori siano stati ultimati ma nel caso di specie tale situazione non è ravvisabile: se vero. da un lato, che in data 9 giugno 2003 il Raggruppamento aveva comunicato all'Azienda ospedaliera l'avvenuta conclusione delle opere, è altrettanto vero.dall'altro, che la stessa Azienda non ha condiviso tale conclusione ed infatti nello stato di consistenza redatto in data 14 luglio 2003 ha elencato numerose opere che risultavano ancora non realizzate e. soprattutto, con deliberazione n. 2l6/DG/03/ST in data 7 luglio 2003. ha deciso di risolvere il contratto per grave inadempimento dell'appaltatore.
Ritiene il Collegio che la risoluzione del contratto, eventualità che rientra nella sfera di valutazione discrezionale della stazione appaltante, non possa che costituire un'opzione alternativa rispetto alla scelta ordinaria di prendere atto delle opere realizzate e procedere al loro collaudo. dando così impulso alla successiva fase finalizzata esclusivamente alla definizione dei rapporti economici tra le parti: mediante la scelta risolutoria, infatti, il rapporto contrattuale si interrompe e non assume più alcun rilievo, ai fini della scansione procedimentale, la mancata realizzazione del collaudo.
In tale contesto non può ritenersi applicabile l'art. 192 del d.p.r. 554/1999, richiamato dai Raggruppamento ricorrente, in quanto detta disposizione, nel far decorrere il termine per l'esecuzione dell'appalto dalla conclusione dei lavori, presuppone che detta situazione sia sostanzialmente riconosciuta dalla stazione appaltante e, soprattutto. che il rapporto contrattuale sia ancora in essere. laddove nel caso di specie è stato invece spezzato dalla citata deliberazione eon cui è stato risolto il contratto, che peraltro non risulta essere stata impugnata dal Raggruppamento ricorrente, in questa sede.

 

Ne deriva l'insussistenza di un comportamento qualificabile alla stregua di silenzio inadempimento e la conseguente inammissibilità del ricorso.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di giudizio tra le parti.


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