| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 29 dicembre
2004 n. 3913
Pres. Calvo – Est. Plaisant
E. Sas (avv.ti Fabozzi e Batacchi) c. Azienda Ospedaliera
CTO/C.R.F. Maria Adelaide (avv. Ti Picco e Scaparone) |
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Contratti della P.A. – Appalto di lavori
– Esecuzione del contratto - Diffida dell’Appaltatore a
procedere al collaudo - Presupposto dell’ultimazione dei
lavori – Intervenuta risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’Appaltatore – Silenzio dell’Amministrazione
a fronte della diffida – Inadempimento dell’Amministrazione
- Non ricorre
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Non ricorre il silenzio inadempimento dell’Amministrazione
rispetto alla diffda dell’Appaltatore di procedere al collaudo,
quando sia stata disposta la risoluzione del contratto di
oopp per inadempimento dell’Appaltatore, mancando il presupposto
dell’ultimazione delle opere.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue.
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FATTO
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Espone la società ricorrente che, con deliberazione
n. 60'C 02/ST in data 12 marzo 2002. l'Azienda Ospedaliera
C.T.O./C.RI. Maria Adelaide di Torino aveva aggiudicato
ad essa società, l'appalto per l'esecuzione di tutte le
opere edili, iinpiantistiche e per la somministrazione di
tutte le provviste occorrenti per la ristrutturazione del
Servizio di Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero
CITO. O. dl Torino", che il relativo contratto d'appalto
stipulato in data 3 ottobre 2002. a consegna dei lavori
già avvenuta in via d'urgenza, il 12 marzo 2002 fissava
in 180 giorni consecutive il tempo di esecuzione delle opere.
da ultimarsi in data 7 settembre 2001, che la durata dei
lavori è stata ripetutamente prorogata ai sensi dell'art.
26 del decreto ministeriale 19 aprile 2000 n. 145. che le
differenze progettuali hanno determinato cospicue differenze
in aumento sulla quantità delle materie da fornire ed hanno
reso necessaria l'esecuzione di numerose opere ulteriori,
non previste dai capitolati di appalto, che, in data 27
maggio 2003, ha ultimato l'esecuzione dell'opera ed ha contestualmente
comunicato all'amministrazione l'avvenuta conclusione dei
lavori.
Con deliberazione n. 2l6/DG/03/ST in data 7 luglio 2003.
Il Direttore Generale dell'Azienda resistente, vista /a
relazione, redatta dalla Direzione Lavori, ai sensi dell'articolo
119. comma 1, del D.P.R. 554 99 (rc/azione pervenuta all'Azienda
in data 15.01.2003), inerente i andamento delle opere di
cui in oggetto appaltate dall'Azienda Sanitaria ospedaliera
C.T.O./C.R.F./M. Adelaide all 'ATI ELTE S.A.S. (Capogruppo)
TECNOGEST IMPIANTI S.R.L. (mandante). con sede in Bergamo.
via Ghislanzoni n. 41". ha disposto "ai sensi delll'ari.
119 del DPR 554/99, per le motivazioni di cui in premessa
la risoluzione per grave inadempimento dei contratto in
essere".
Con atto. notificato il 9 giugno 2004. ai sensi dell'art.
25. comma 1. del decreto Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957 n. I. la società ricorrente ha diffidato l'Azienda
resistente, il collaudatore. i] responsabile del procedimento
ed il direttore dci lavori a procedere all'esecuzione del
collaudo dell'opera ed all'effettuazione di tutti i relativi
incombenti, ivi compresa la valutazione delle domande di
maggiori compensi iscritte nella contabilità e. tuttavia,
l'Azienda resistente non ha mai formalmente risposto all'anzidetta
diffida.
Con ricorso a questo Tribunale notificato in data 12 agosto
2004. la ELTE S.a.s.. in proprio e quale mandataria del
Raggruppamento temporaneo d'imprese formato con TECNOGEST
S.r.l., ha chiesto che venisse accertata l'illegittimità
del silenzio serbato dall'Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F.
M.Adelaide e la sua conseguente condanna all'emanazione
dei provvedimenti richiesti vale a dire [esecuzione del
collaudo delle opere realizzate, il rilascio della dichiarazione
di esecuzione finale dei lavori, nonché la verifica ed il
riconoscimento delle riserve iscritte dal Raggruppamento
ricorrente nel registro di contabilità dei lavori e lo svincolo
della cauzione a norma degli artt. 187 e seguenti del d.p.r.
554/1999 deducendo le seguenti censure:
Violazione di legge (articoli 31 e seguenti della legge
11 febbraio 1994 n 109 articoli 149, 187 e seguenti del
decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999 n 554
articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241)
1. Titolarità del potere sollecitato e sussistenza dell'obhliuo
di provvedere
Omettendo di collaudare ed approvare le opere eseguite.
l'Azienda Ospedaliera avrebbe violato l'art. 2 della legge
241/1990. che le attribuirebbe uno specifico obbligo di
concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
così come l'anzidetto obbligo sarebbe sancito, con specifico
riferimento al collaudo. anche dagli artt. 187 e seguenti
del d.p.r. 554 1999; del resto, per effetto dell'approvazione
dell'opera sorgerebbe “un vincolo a carico dell’amministrazione
di considerare inoppugnabile la determinazione espressa
nell ‘atto di collaudo e di liquidare conseguentemente il
corrispettivo dovuto all'appaltatore" ed è proprio nell'ambito
dei collaudo che l'Azienda resistente avrebbe dovuto esaminare
anche le richieste di maggiori compensi contenute nelle
riserve iscritte dal Raggruppamento ricorrente, anch'esse
oggetto di specifico obbligo di pronuncia ai sensi degli
articoli 31 bis della legge 109/994 e 149 e seguenti del
d.p.r. 554/1999,
2. Titolarità in capo ad File di una posizione giuridica
qualificata,
L'interesse del Raggruppamento ricorrente ad ottenere un
espresso pronunciamento da parte dell'Azienda resistente
emergerebbe sotto il duplice profilo dell'esonero da ogni
eventuale responsabilità connessa all'esecuzione delle opere,
che la stessa Azienda sta già di fatto utilizzando, nonché
del riconoscimento delle domande iscritte nel conto finale
dei lavori, che passerebbe necessariamente attraverso una
valutazione discrezionale della detta Azienda.
Attivazione del procedimento di diffida ex art 25 d.p,r.
3/1957
L'inerzia protrattasi per oltre 30 giorni successivi alla
notifica della diffida ai sensi dell'anzidetta disposizione
avrebbe comportato la formazione del silenzio inadempimento
previsto dall'ari. 21 bis della legge 1034/1971, per cui
l'Azienda Ospedaliera dovrebbe essere ormai considerata
formalmente inadempiente al proprio obbligo di pronunciarsi
espressamente in merito alle richieste di controparte.
Si è costituita in giudizio l'Azienda Ospedaliera C.T.O..
C.R.F.. Maria Adelaide eccependo l’inammissibilità del ricorso
sotto il duplice profilo:
1. del difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in
quanto il rito speciale in materia di silenzio della Pubblica
Amministrazione
1. del difetto di giurisdizione di questo Tribunale, in
quant il rito speciale in material di silenzio della Pubblica
Amministrazione - previsto dall'art. 21 bis della legge
1034/1971, introdotto dall'art. 2 della legge 205/2000 presupporrebbe
la sussistenza di un procedimento amministrativo nel quale
si esplica un potere autoritativo dell'Amministrazione laddove
nel caso di specie la controversia, avendo ad oggetto l'esecuzione
di un contratto d'appalto. riguarderebbe invece diritti
soggettivi, esulerebbe quindi dall'ambito di applicazione
dell'art. 21 bis della legge 1034/191 ed apparterrebbe alla
cognizione del giudice ordinario.
2. dell'inconfigurabilità del silenzio inadempimento in
quant oil termine per l'effettuazione del collaudo decorrerebbe
dall'ultimazione dei lavori che, a sua volta. presupporrebbe
l'intera esecuzione delle opere appaltate: nel caso di specie,
viceversa, i lavori non sarebbero stati eseguiti interamente
e proprio per tale ragione l'Azienda resistente avrebbe
deciso di risolvere il contratto. per cui il termine di
effettuazione del collaudo non avrebbe neppure iniziato
a decorrere.
Con memoria depositata per la Camera di consiglio del 17
novembre 2004, il Raggruppamento ricorrente ha insistito
in tutte le domande avanzate con il ricorso introduttivo.
Nell'odierna Camera di consiglio il ricorso ò stato trattenuto
in decisione.
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DIRITTO
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La causa ha ad oggetto il silenzio inadempimento
che, secondo il Raggruppamento ricorrente, si sarebbe formato
a seguito dell'inerzia tenuta dall'Azienda Ospedaliera C.T.O./C.R.F.iMaria
Adelaide di Torino; occorre pertanto verificare, in via
preliminare ed ai fini dell'ammissibilità del gravame, se
effettivamente tale situazione di inerzia sussista e. soprattutto,
se la stessa sia giuridicamente qualificabile come silenzio
inadempimento.
Al riguardo, ritiene il Collegio che sull'Azienda resistente
non gravasse l’obbligo di provvedere nel senso richiesto
da parte del Raggruppamento ricorrente.
L'art. 28 della legge 11 febbraio 1994 demanda al regolamento
la definizione delle "norme concernenti il termine entro
il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che
deve comunque avere luogo entro sei mesi dall 'ultiinazione
dei lavori e l'articolo 192 del decreto Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999 n. 534. emanato appunto per
dare attuazione all'anzidetta previsione dl legge. statuisce
che “il collaudo di un intervento deve essere ultimato non
oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori”.
La decorrenza del termine di effettuazione del collaudo,
quindi. presuppone che i lavori siano stati ultimati ma
nel caso di specie tale situazione non è ravvisabile: se
vero. da un lato, che in data 9 giugno 2003 il Raggruppamento
aveva comunicato all'Azienda ospedaliera l'avvenuta conclusione
delle opere, è altrettanto vero.dall'altro, che la stessa
Azienda non ha condiviso tale conclusione ed infatti nello
stato di consistenza redatto in data 14 luglio 2003 ha elencato
numerose opere che risultavano ancora non realizzate e.
soprattutto, con deliberazione n. 2l6/DG/03/ST in data 7
luglio 2003. ha deciso di risolvere il contratto per grave
inadempimento dell'appaltatore.
Ritiene il Collegio che la risoluzione del contratto, eventualità
che rientra nella sfera di valutazione discrezionale della
stazione appaltante, non possa che costituire un'opzione
alternativa rispetto alla scelta ordinaria di prendere atto
delle opere realizzate e procedere al loro collaudo. dando
così impulso alla successiva fase finalizzata esclusivamente
alla definizione dei rapporti economici tra le parti: mediante
la scelta risolutoria, infatti, il rapporto contrattuale
si interrompe e non assume più alcun rilievo, ai fini della
scansione procedimentale, la mancata realizzazione del collaudo.
In tale contesto non può ritenersi applicabile l'art. 192
del d.p.r. 554/1999, richiamato dai Raggruppamento ricorrente,
in quanto detta disposizione, nel far decorrere il termine
per l'esecuzione dell'appalto dalla conclusione dei lavori,
presuppone che detta situazione sia sostanzialmente riconosciuta
dalla stazione appaltante e, soprattutto. che il rapporto
contrattuale sia ancora in essere. laddove nel caso di specie
è stato invece spezzato dalla citata deliberazione eon cui
è stato risolto il contratto, che peraltro non risulta essere
stata impugnata dal Raggruppamento ricorrente, in questa
sede.
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Ne deriva l'insussistenza di un comportamento
qualificabile alla stregua di silenzio inadempimento e la
conseguente inammissibilità del ricorso.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese
di giudizio tra le parti.
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