| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 29 dicembre
2004 n. 3910
Pres. Calvo – Est. Correale
S.G. (avv. Curti) c. Comunedi Cerano (n.c.) e S.S. Srl (avv.ti
Melone e Garro) |
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1. Contratti della P.A. – Gara – Partecipazione
alle operazioni di gara di un soggetto riferibile al ricorrente
– Potere rappresentativo in capo al partecipante – Assenza
- Prova della conoscenza dei provvedimenti assunti da parte
del ricorrente – Non ricorre
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2. Contratti della P.A. – Gara – Seduta pubblica
- Partecipazione alle operazioni di gara di un soggetto
riferibile al ricorrente – Prova del potere rappresentativo
in capo al partecipante – Dichiarazione a verbale del partecipante
di presenziare nell’interesse del ricorrente – Assenza di
dichiarazioni del partecipante in asserita rappresentanza
del concorrente - Insufficienza.
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3. Contratti della P.A. – Gara – Pubblico
incanto - Atto di ammissione alla gara – Graduatoria conseguente
– Anomalia dell’offerta – Richiesta di giustificazione –
Impugnazione dell’atto di ammissione in pendenza – Necessità
– Non sussiste.
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4. Contratti della P.A. – Appalto di servizi
– Requisiti di ammissione – Espletamento dei servizi nel
trienno precedente - Artt. 13 e 14 D. Lgs. n° 157/95 s.m.i.
– Ratio – Verifica affidabilità e serietà delle imprese
partecipanti – Riferimento dei servizi a ciascun anno del
triennio considerato – Necessità.
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5. Contratti della P.A. – Appalto di servizi
– Subappalto – Dichiarazione di subappaltare parte di un
servizio – Insufficienza.
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1. La partecipazione di un “rappresentante”
del concorrente alla riunione nella quale sono adottate
determinazioni per lo stesso negative comporta ex se piena
conoscenza degli atti lesivi ai fini della decorrenza dei
termini per l’impugnazione, soltanto qualora risulti che
il “rappresentante” sia munito di mandato ad hoc o che ricopra
una carica sociale che consenta di ritenere che la conoscenza
da parte dello stesso”rappresentante” possa essere riferito
al concorrente.
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2. Non è sufficiente ad integrare la prova
di potere rappresentativo in capo al “rappresentante” del
concorrente alle operazioni di gara, ai fini della conoscenza
dei provvedimenti assunti in capo al ricorrente, l’indicazione
a verbale della generica presenza di persone asseritamente
dichiaratesi presenti nell’interesse di particolari concorrenti,
quando la seduta sia pubblica e nessuno dei partecipanti
abbia svolto delle dichiarazioni a verbale in asserita rappresentanza
dei concorrenti.
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3. L’atto di ammissione di un concorrente
alla gara non è direttamente lesivo ai fini della decorrenza
dei termini per l’impugnazione quando l’Amministrazione
aggiudichi provvisoriamente in pendenza della valutazione
dell’anomalia dell’offerta.
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4. La richiesta di espletamento di servizi
analoghi nel triennio precedente ai fini dell’ammissione
all’appalto di servizi è stata inserita dal legislatore
per verificare l’affidabilità e la serietà dei concorrenti
ed appare più consono allo scopo che tale affidabilità debba
essere valutata nel tempo, per almeno ciascun anno del periodo
di riferimento, così da dimostrare la costanza con cui i
concorrenti hanno acquisito commesse (nella fattispecie
è stata ritenuta illegittima l’ammissione di un concorrente
che aveva reso dichiarazioni inerenti a servizi espletati
solo per due dei tre anni del periodo di riferimento).
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5. Ai fini della legittimità della dichiarazione
di subappalto nell’appalto di servizi non è sufficiente
la sola dichiarazione di appaltare “parte” un servizio senza
indicare in che consista la parte del servizio stessa.
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue.
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FATTO
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Con determinazione n° 21 del 9.2.04 ii Comune
di Cerano indiceva una asta pubblica per l'aggiudicazione
dell'appalto del servizio di rimozione rifiuti presenti
nell'area industriale sin nel territorio comunale e denominata
"ex Dupol" nonché per il loro smaltimento, in attuazione
del programma provinciale di interventi ambientali di cui
alla D.G.R. n. 54-4768, metodo di aggiudicazione prescelto
era quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art 23 d.lgs.
n. 157/95, con importo a base d'asta stimato di curo 85.665.18.
In data 1.4.04 si riuniva la Commissione Giudicatrice per
procedere all'esame delle offerte pervenute nel termine
fissato del 29.3.04.
Su n. 14 offerte pervenute, in tale data, la Commissione
provvedeva all'esclusione di n. 6 offerte per motivi vari,
secondo le previsioni del Bando di gara.
Sempre nella medesima seduta, la Commissione provvedevaanche
all'apertura delle buste contenenti le offerte delle ditte
ritenute ammissibili in conformità con i criteri ed i requisiti
stabiliti.
Individuata la soglia di anomalia, la Commissione provvedeva
poi a formare la graduatoria che vedeva al primo posto la
Spurgo Service s.r.l., con un ribasso offerto del 33,34%,
al secondo posto la Aboneco s.r.l., con un ribasso del 30,07%,
e al terzo posta la Impresa Salerno, con un ribasso del
2 1,02%.
La Commissione, altresì, preso atto che le offerte delle
prime due ditte superavano la soglia di anomalia fissata
al 26,52%, decideva di sottoporle a verifica, " Richiamando
quindi l'arr. 25 dIgs. n, 157/95 e s,m,i., e l'ari 15 del
Bando, i quali dispongono che qualora talune offerte presentino
un carattere anormalmente basso, l'Amministrazione aggiudicatrice.
prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni
in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti
pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni
ricevute: stabilisce di sottoporre a verifica le suddette
offerte SPURGO SERVICE provvisoriamente aggiudicataria e
ABONECO.
Con lettere dell'8.4.04 erano richieste le giustificazioni
in merito a quattro punti specifici riguardanti a) Economicità
del procedimento di prestazione del servizio"; b) Economicità
delle soluzioni tecniche adottate e) Condizioni particolarmente
favorevoli di cui gode l'offerente: d) Originalità del servizio
proposto"
In date 22.4.04 e 27.4.04 pervenivano le relative giustificazioni
da parte delle ditte interessate. In data 7.5.04 era chiesta
alla Spurgo Service s.r.l. la compilazione della tabella
relativa alla composizione del prezzo e in data 14.5.04
era acquisito il parere del Consulente incaricato, dr. Audizio
Francesco.
In data 18.5.04 si teneva la seduta segreta di verifica
delle anomalie ed entrambe le offerte, alla luce delle giustificazioni
proposte, erano ritenute accettabili.
In data 1.6.04, la Commissione, quindi, in seduta pubblica,
prendeva atto che l'offerta più conveniente era quella della
Spurgo Service s.r.l., che proponeva un ribasso pari al
33,34?/, e provvedeva all'aggiudicazione provvisoria a tale
ditta, rimettendo gli atti all'Amministrazione per l'assunzione
dei conseguenti provvedimenti.
In seguito a formale domanda di accesso. l'Impresa Salerno.
terza classificata, otteneva copia degli atti della procedura
e proponeva ricorso a questo Tribunale, chiedendo l'annullamento,
previa sospensione, dell’aggiudicazione provvisoria e degli
atti correlati e deducendo:
1. In ordine all’illegittima ammissione alla gara dell’aggiudicataria
Spurgo Service Srl.
1.1. Violazione di legge: artt. 13 e 14 d.lgs. 17.3.1995,
n. 157 - Violazione e falsa applicazione del combinato disposto
degli artt. 11, lett. B, comma 19 lett. a) e 21 della lex
speeialis di gara - Violazione dei principi di par condicio
e di imparzialità dei concorrenti Eccesso di potere per
carenza di istruttoria travisamento dei presupposti di fatto
e di diritto
La ricorrente lamentava irregolarità ed illegittimità in
capo all'offerta dell'aggiudicataria tali che dovevano portare
alla sua originaria esclusione, prima ancora della verifica
di anomalia.
In particolare, l'art. 11, lett. B, comma 19, lett a), del
Bando prevedeva ai sensi di quanto consentito dagli artt.
13 e 14 d.lgs. n. 157/95 che, tra i documenti di gara per
l'ammissione, le ditte dovessero presentare autocertificazione
plurima rilasciata nelle forme previste dall'art. 38 comma
3 d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 245. sottoscritta ai sensi
dell'art. 9, contenente ... Elenco dei principali servizi
analoghi a quelli cui si riferisce il presente appalto.
effettuati negli ultimi tre anni (2001.2002 2003) con indicazione
del rispettivo importo e data... La ricorrente osservava
in proposito che dall'esame della documentazione presentata
dall'aggiudicataria risultava che questa aveva dichiarato
soltanto lo svolgimento di servizi analoghi per gli anni
2002 e 2003. senza nulla dichiarare in relazione all'anno
2001, pure contemplato esplicitamente nel Bando di gara.
Ne conseguiva che l'offerta della Spurgo Service s.r.l.
doveva essere immediatamente esclusa, come d'altronde già
avvenuto per altre concorrenti, in quanto carente di uno
specifico documento richiesto ai fini dell'ammissione.
Ciò a tutela della attività di verifica, da parte dell'Amministrazione,
delle necessarie capacità tecniche e finanziarie delle ditte
concorrenti.
2 In ordine all'operato della Commissione giudicatrice in
sede di valutazione dell'offerta "anomala dell'aggiudicataria
Spurgo Service s.r.l.
2.1 Violazione di legge art 25 d.lgs 17.3.1995 n 157; violazione
e falsa applicazione lex specialis art 15 Bando di gara
Violazione art. 3 l 7,8.1990 n 241 Eccesso di potere per
difetto di motivazione carenza di istruttoria travisamento
irragionevolezza ed illogicità manifeste sviamento della
causa Richiamando la motivazione contenuta nel verbale del
18.5.04. in cui erano state valutate positivamente le giustificazione
offerte dalla Spurgo Service s.r.l., la ricorrente lamentava
l'estrema sinteticità. oltre che illogicità e contraddittorietà.
delle argomentazioni di cui al detto verbale, perché non
era dato comprendere sulla scorta di quale percorso logico
giuridico la Commissione aveva ritenuto la congruità del
prezzo offerto: né, all'uopo, poteva essere richiamata la
relazione del Consulente incaricato, che comunque non aveva
partecipato alla seduta del 18.5.04, perché ugualmente generica
e apodittica.
L'obbligo di idonea motivazione si imponeva anche nel presente
caso di specie, di giudizio finale positivo, secondo le
conclusioni della giurisprudenza richiamata.
3 Incompetenza Violazione dei principi relativi la terzietà
dell'Ente aggiudicatore rispetto l'organo che provvede alla
valutazione delle offerte Eccesso di potere per carenza
di potere travisamento dei presupposti di fatto e di diritto
La Commissione Giudicatrice non poteva aggiudicare l'appalto
in questione perché l'organo che procede alla valutazione
delle offerte deve sempre essere distinto da quello che
provvede all'aggiudicazione.
4 In ordine all'illegittima ammissione alla gara di Aboneco
s.r.1
4.1 Violazione di legge art 18 1 19.3.1990 n 55 ed art 14
comma 1 lett. g d.lgs 17.3.1995 n 157 Violazione e falsa
applicazione del combinato disposto degli artt 11 lett b
comma 22 e 21 della lex specialis di gara Violazione dei
principi di par condicio e di imparzialità dei concorrenti
Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto
e di diritto difetto di istruttoria illogicità ed irrazionalità
manifeste.
Sosteneva la ricorrente che la Aboneco s.r.l. doveva essere
esclusa perché la relativa offerta conteneva una dichiarazione
di subappalto senza, tuttavia, specificare, con esattezza,
quale parte e quota del servizio la ditta intendesse subappaltare
a terzi. come invece prescritto dall'art. 18 del Bando e
dall'art. 13 del Capitolato speciale.
5 In ordine all'operato della Commissione giudicatrice in
sede di valutazione dell'offerta "anomala di Aboneco s.r.l.
5.1 Violazione di legge art 25 d.lgs 17.3.1995 n 157; Violazione
e falsa applicazione lex specialis art 15 Bando di gara
Violazione art 3 1 7.8.1990 n 241 Eccesso di potere per
difetto di motivazione carenza di istruttoria travisamento
irragionevolezza contraddittorietà ed illogicità manifeste
sviamento dalla causa
Anche per quel che riguardava la motivazione della Commissione
che aveva considerato congrue le giustificazioni addotte,
la ricorrente ne rilevava la contraddittorietà e la apoditticità.
La dovuta motivazione era richiesta sempre, anche nel campo
delle discrezionalità tecnica, sia in obbligo ai principi
generali sia in rispetto del principio della 'par condicio"
proprio delle procedure concorsuali.
Si costituiva in giudizio la Spurgo Service s.r.l., chiedendo
la reiezione del ricorso ed illustrando le sue ragioni in
una memoria depositata per la camera di consiglio del 6.10.04.
In essa l'aggiudicataria eccepiva. preliminarmente. lirricevibilità
e tardività del ricorso perché notificato in data 30.7.04.
oltre i sessanta giorni dal 1.4.04. data della seduta della
Commissione giudicatrice che aveva disposto l'ammissione
della Spurgo Service s.r.l. e della Aboneco s.r.l., secondo
quanto dedotto nei motivi primo e terzo proposti dalla ricorrente.
A tale seduta, infatti, risultava presente un delegatodell'Impresa
Salerno per cui si doveva considerare perfettamente noto
all'interessata il contenuto del verbale di ammissione delle
offerte, tanto che lo stesso rappresentante non aveva avuto
nulla da osservare in tale occasione.
Di conseguenza l'atto relativo doveva essere impugnato nel
termine di decadenza, anche perché immediatamente lesivo.
Nel merito, la Spurgo Service s.r.l. osservava che, in relazione
al primo motivo, il riferimento contenuto nel Bando ai servizi
espletati nel triennio precedente intendeva significare
che i servizi analoghi dovevano essere stati svolti nell'arco
del triennio precedente e non per ogni anno del triennio
stesso, anche ai fini di ammettere alla procedura concorsuale
il più ampio numero di partecipanti. Comunque, la medesima
aggiudicataria non avrebbe avuto difficoltà a documentare
lo svolgimento di servizi analoghi anche per il 2001.
Sul secondo motivo, la contro interessata osservava la completezza
della motivazione addotta dalla Commissione Giudicatrice.
tanto più fondata anche su una consulenza esterna da parte
del Direttore dei Consorzio Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
di Novara.
Sul terzo motivo, la Spurgo Service s.r.l. rilevava che
la competenza tecnica' della Commissione Giudicatrice era
indiscutibile e ben poteva [Amministrazione avvalersene
in base alle norme generali applicabili al caso di specie.
Con ordinanza n, 1095 del 6.10.2004 era accolta la domanda
cautelare proposta dalla ricorrente.
La ricorrente depositava successivamente una memoria integrativa
ad ulteriore illustrazione delle proprie tesi difensive.
All' udienza pubblica del 3.11.2004 la causa è stata trattenuta
in decisione.
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DIRITTO
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Il Collegio, preliminarmente, deve esaminare
l'eccezione di irricevibilità per tardività del ricorso
per essere stato notificato oltre il termine di decadenza.
Sostiene, infatti, la controinteressata che la sua ammissione.
unitamente a quella di Aboneco s.r.l.. era stata disposta
nella seduta della Commissione Giudicatrice del 1.4.04,
cui aveva partecipato un delegato dell'impresa Salerno".
Avendo avuto modo di conoscere l'ammissione della Spurgo
Service srI. sin da tale data. quindi, l'impresa Salerno
aveva l'onere di impugnarla, in quanto immediatamente lesiva,
nei termini di decadenza che andavano a scadere, quindi,
il 31.5.04. La notifica del 30.7.04 si palesava tardiva
e il ricorso doveva conseguentemente essere dichiarato irricevibile.
In merito, il Collegio non ritiene di concordare con la
tesi della contro interessata.
Sul punto si richiama infatti la conclusione della giurisprudenza,
da cui non si rinvengono ragioni per discostarsi nel caso
di specie, secondo cui la presenza di un rappresentante
della ditta partecipante alla gara, alla riunione nella
quale vengono adottate determinazioni per la stessa negative,
comporta "ex se" piena conoscenza degli atti lesivi ai finì
della decorrenza del termine per l'impugnazione, qualora
risulti che il rappresentante stesso sia munito di mandato
"ad hoc" o che ricopra una carica sociale che consenta di
ritenere che la conoscenza da parte dello stesso possa esser
riferito alla concorrente (Cons. Stato, Sez. V. 27.9.04.
n. 6319,; v. anche 21.6.02. n. 3404 e 8.5.02. n. 2473).
Nel caso di specie nel verbale del 1.4.04 risulta soltanto
indicato genericamente che “Alle operazioni di gara sono
presenti, in rappresentanza delle Imprese indicate ... sig.
Silvia Impresa Salerno". Null'altro viene specificato in
ordine ai poteri di rappresentanza che tale sig. Silvio
aveva in relazione all'Impresa Salerno.
Se ne deve desumere, quindi, che tale indicazione del verbale
non precisi altro che la generica presenza di persone asseritamente
dichiaratesi presenti nell'interesse di particolari concorrenti,
essendo la seduta pubblica, senza che questo però faccia
ritenere formalizzato alcun potere rappresentativo da parte
degli stessi presenti.
Ciò è tanto vero, secondo la ricostruzione operata pure
dalla contro interessata. che nessuno dei presenti ha svolto
osservazioni o precisazioni a verbale, in asserita rappresentanza
delle ditte, in seguito alle determinazioni adottate,
Né la controinteressata fornisce in giudizio alcuna documentazione
in ordine ai poteri rappresentativi che tale sig. Silvio
aveva in favore della Impresa Salerno alla seduta del 1.4.04
siano essi desumibili da un mandato "ad hoc" o dalla circostanza
di ricoprire particolari cariche sociali rappresentative.
In secondo luogo, il Collegio non concorda con la tesi della
controinteressata neanche laddove sostiene che atto direttamente
lesivo era già considerabile quello derivante dall'ammissione
delle concorrenti, tra cui Spurgo Service s.r.1. e Aboneco
s.r.l., del 1.4.04.
La graduatoria conseguente, infatti, non era definitiva
ad attendeva, per ammissione della medesima Commissione
aggiudicatrice. l'eventuale buon esito delle giustificazioni
addotte dalle prime due classificate che avevano oltrepassato.
con la loro offerta, la soglia di anomalia.
Alla data del 1.4.04. infatti, non poteva sapere l'impresa
Salerno se effettivamente l'aggiudicazione sarebbe proceduta
nel senso della graduatoria provvisoria, perché ben potevano
le giustificazioni che le prime due ditte erano chiamate
a presentare non essere considerate congrue e pertanto ben
poteva essere aggiudicato il servizio alla stessa Impresa
Salerno, prima classificata tra le offerenti entro la soglia
di anomalia.
Solo con la successiva valutazione delle giustificazioni
e con la conseguente aggiudicazione provvisoria a Spurgo
Service sri,, quindi, si era formato l'atto concretamente
lesivo per l'Impresa Salerno, come tale impugnabile nel
termine di decadenza.
Ne consegue, quindi, che tale termine iniziava a decorrere
quantomeno dalla data dell'aggiudicazione provvisoria del
1.6.04.
Alla luce di quanto precisato. quindi, il ricorso risulta
tempestivo.
Nel merito esso risulta anche fondato in relazione ai motivi
di ricorso proposti avverso [ammissione alla procedura concorsuale
delle ditte Spurgo Service srI. e Aboneco s.r.l.
Appare quindi fondato il primo motivo di ricorso laddove
contesta che l'ammissione della Spurgo Service s,r.l. sia
avvenuta in violazione delle disposizioni del Bando.
Tale lex specialis', infatti, prevedeva, all'art. 11. tra
I "Documenti per l'ammissione alla gara ", alla lettera
B), una “autocertificazione plurima rilasciata nelle forme
previste dall art. 38 comma 3 del D.PR. 2 sottoscritta ai
sensi dell 'art. 9 dicembre 2000. n.445, contenente le seguenti
dichiarazioni ... 1 ) di aver gestito per almeno tre anni
negli ultimi cinque. un contratto di servizio di rimozione
dei rifiuti e smaltimento. previa separazione delle frazioni
recuperabili, senza l'instaurazione di alcun contenzioso...".
Ebbene, la documentazione depositata in allegato alla richiesta
autodichiarazione dalla Spurgo Service s.r.l., sul punto,
era relativa, in effetti, a servizi espletati solo nel 2002
e nel 2003 ma non nel 2001, come d'altronde confermato dalla
stessa e entro interessata.
Quest'ultima, però, ritiene che la clausola del Bando andasse
interpretata nel senso che essa richiedeva l'espletamento
dei servizi analoghi "nell'arco del triennio precedente"
e non in ogni anno dello stesso triennio.
Il Collegio, invece, ritiene che l'interpretazione letterale
operata dalla ricorrente sia la più consona allo spirito
del Bando, per cui appariva necessario che i servizi analoghi
dovevano riferirsi a ciascun anno del triennio considerato.
Ciò ha anche una logica prevalente perché tale disposizione,
ai sensi degli artt. 13 e 14 d.lgs n. 157/95, è stata inserita
dal legislatore per verificare l'affidabilità e la serietà
delle imprese partecipanti ed appare più consono allo scopo
che tale affidabilità debba essere valutata nel tempo, per
almeno ciascun anno del periodo di riferimento. così da
evidenziare la costanza con cui le ditte del settore acquisivano
commesse.
Non appare al Collegio altrettanto logico a seguire la tesi
della controinteressata che fosse sufficiente l'indicazione
dello svolgimento di servizi analoghi nell'arco del triennio,
in qualunque dei tre anni e anche in uno solo, evidentemente,
proprio perché la costanza di svolgimento dei servizi in
questione ben poteva apparire criterio più indicativo in
ordine alla affidabilità delle ditte interessate, nell'ottica
privilegiata dal d.lgs. n. 157/95 e dal Bando.
Al Collegio appare senz'altro più affidabile una ditta che
abbia dimostrato nel tempo, per ciascun anno dal 2001 al
2003, di aver svolto servizi analoghi rispetto ad altra
che, magari, dimostri di aver svolto servizi analoghi solo
in uno dei tre anni.
Premesso ciò appare irrilevante la affermazione della contro
interessata di non avere difficoltà a documentare servizi
analoghi anche per il 2001 perché, indipendentemente dalla
tempestività del deposito della relativa documentazione
per l'udienza del 3 novembre 2004. era in sede di gara che
l'interessata doveva provvedere, non potendo in alcun modo
integrare nella presente sede la documentazione richiesta
dal Bando.
In definitiva, il deposito della documentazione da parte
della Spurgo Service s.r.1. nella procedura concorsuale
era carente in ordine alla dimostrazione del requisito di
cui all'art. li. lett.b, punto 17, richiesto dal Bando integrale
di gara ai fini dell'ammissione, per cui la ditta doveva
essere esclusa ai sensi dell'art. 21, comma 40, del medesimo
Bando, secondo cui: “Non è ammessa l'offerta che risulti
mancante anche solo di uno dei requisiti o dei documenti
richiesti per l'ammissione".
La fondatezza del primo motivo di ricorso comporterebbequindi
l'assorbimento del secondo e terzo motivo di ricorso, perché
inerenti ad una fase successiva all'ammissione.
Per mera completezza, comunque, il Collegio ne rileva comunque
l'infondatezza.
Con il secondo motivo, infatti, la ricorrente lamentava
la carenza di motivazione della Commissione Giudicatrice
che aveva considerato congrue le giustificazioni presentata
dalla Spurgo Service s.r.l.
Sul punto, però, il Collegio ritiene che la Commissione
si sia avvalsa della discrezionalità che le è ampiamente
riconosciuta in argomento e che è censurabile, nella presente
sede, solo per contraddittorietà, illogicità e erroneità
di fatto. Nel caso di specie la motivazione addotta dalla
Commissione nella seduta del 18.5.04 appare sufficiente,
anche con il richiamo alle conclusioni dei Consulente esterno,
in relazione agli specifici quattro punti di chiarimento
richiesti con la nota dell'8.5.04, richiamata nel medesimo
verbale, in ordine alla economicità del procedimento di
prestazione del servizio e delle soluzioni tecniche adottate,
alle condizioni particolarmente favorevoli di cui godeva
l'offerente e all'originalità del servizio proposto.
L'"iter" logico seguito dalla Commissione risulta di agevole
comprensione e non appare viziato da contraddittorietà come
ritenuto, senza ulteriori specificazioni. dalla ricorrente.
Anche il terzo motivo appare infondato. Con esso l'Impresa
Salerno lamentava che la Commissione Giudicatrice non potesse
addivenire alla aggiudicazione, perché composta da soggetti
che non erano chiaramente identificabili come terzi rispetto
all 'Amministrazione. Sul punto il Collegio osserva che
la Commissione aveva proceduto soltanto all'aggiudicazione
provvisoria, demandando il seguito del procedimento all'Amministrazione,
come chiaramente indicato nel verbale del 1.6.04.
La scelta di avvalersi di una Commissione tecnica rientrava
nei poteri discrezionali dell'Amministrazione in materia
di aggiudicazione di contratti di servizi ai sensi del d.lgs.
n. 157/95 ma il potere di aggiudicazione rimaneva alla medesima
Amministrazione, che infatti, avrebbe provveduto in seguito,
secondo Giudicatrice.
Poiché la ditta Salerno risultava terza classificata nella
procedura concorsuale in esame, ne consegue che devono essere
esaminati anche i motivi di ricorsi presentati avverso l'ammissione
della seconda classificata. Aboneco s.r.l.
Ebbene, anche in questo caso il Collegio ritiene fondato
il quarto motivo di ricorso.
In esso la ricorrente rilevava che la Aboneco s.r.l., pur
dichiarando di avvalersi di subappalto, non aveva specificato
quale parte e quota del servizio intendesse subappaltare
con esattezza, ai sensi degli ant, 18, comma 3°, l.n. 55/90
e 21, quando indicato dalla stessa Commissionelett. B),
comma 22°, del Bando e dell'art. 13 del Capitolato speciale.
In effetti, dall'esame della documentazione depositata in
atti, risulta che la Aboneco s.rJ., al punto 20 della sua
domanda, dichiarava soltanto di "subappaltare parte del
servizio di trasporto rientrante nelle previsioni del comma
3 dell'Art. 18 della L.19/03/1985, n55 e s.m.i., nonchè
dell’art. 13 del Capitolato speciale d'Appalto...",
In primo luogo osserva il Collegio che, in effetti, l'art.
14, comma 1°, lett.g), d.lgs. n. 157/95 prevede che deve
essere indicata la quota di appalto che il concorrente intende
subappaltare nelle procedure concorsuali come quella in
esame. In secondo luogo. Fart. li, lett. B), comma 22. del
Bando prevede che l'impresa debba dichiarare eventualmente
quale parte dell'appalto intende subappaltare o concedere
in cottimo, nei modi previsti dal comma 3 dell art. 18 della
L. 19 marzo 1995, n.55 e s.m.i., nonché dell 'art. 13 del
Capitolato Speciale d'Appalto".
Il suddetto art. 13 del Capitolato speciale prevede altresì
che “Le imprese concorrenti dovranno indicare nella domanda
di ammissione alla gara quali parti del servizio intendono
subappaltare a terzi”.
Ebbene, nel caso di specie, risulta in atti soltanto la
dichiarazione di volersi avvalere del subappalto e l'indicazione
dei soggetti terzi cui conferire detto subappalto ma manca
qualsivoglia dichiarazione in merito alle parti del servizio
oggetto del subappalto,
Sotto questo profilo, quindi, la censura della ricorrente
risulta fondata e la Aboneco s.r.l. doveva pure essere esclusa
ai sensi dell'art 21 del Bando per aver dato luogo ad una
offerta mancante di un requisito richiesto per l'ammissione,
ai sensi dell'art. 11 del Bando medesimo.
Analogamente a quanto detto in precedenza, per mera completezza,
il Collegio rileva comunque [infondatezza del quinto motivo
di ricorso.
La motivazione che sorregge la decisione della Commissione
Giudicatrice appare priva dei vizi di illogicità. contraddittorietà
e contrarietà a dati di fatti, unici censurabili nella presente
sede, perché appare coerente, e valutabile solo nell'ambito
della discrezionalità riconosciuta all'organo decisionale,
la conclusione per la quale si sia dato luogo a compensazione
tra la voce di prezzo relativa ai rifiuti inerti e quelle
relative ai rifiuti ingombranti ed ai rifiuti urbani e pneumatici,
dando luogo, in tal guisa, ad un prezzo ritenuto complessivamente
congruo.
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Per quanto esposto. quindi, il ricorso deve
essere accolto in relazione ai motivi primo e quarto e deve
essere annullata l'aggiudicazione provvisoria disposta nei
confronti della Spurgo Service s.r.l.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare tra le
parti le spese di giudizio.
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