| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 29 dicembre
2004 n. 3862
Pres. Calvo – Est. Plaisant
P.I. Srl e P. Ag (avv.ti Piacentini e Montuori) c. Istituto
Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta (avv.ti
Giardini e Mazza) e B.-R. L. Srl (avv.ti Broglio, Vaglio
e Garuzzo) |
|
1. Ricorso – Notificazione – Ente appaltante
per conto proprio e di terzi – Mandato di conferimento di
rappresentanza sostanziale e processuale – Notificazione
agli enti appaltanti terzi – Non sussiste.
|
| |
|
2. Contratti della P.A. – Appalto di fornitura
– Anomalia dell’offerta – Verifica – Modalità – Dichiarazioni
giustificative del concorrente – Ordine di integrazione
delle dichiarazioni con documenti – Mancanza di indizi circa
la falsità o inesattezza delle dichiarazioni – Aggravio
del procedimento.
|
|
1. Nel caso in cui più Amministrazioni abbiano
conferito ad una delle stesse mandato sostanziale processuale
all’esperimento di gara pubblica, il ricorso contro gli
atti relativi non deve essere notificato a tutti gli enti
mandanti ma al solo mandatario.
|
| |
|
2. Nell’esperimento della verifica dell’anomalia
nessuna norma impone che le dichiarazioni del concorrente
sottoposto alla verifica siano integrate da documenti; anzi
l’eventuale ordine di integrazione, in mancanza di indizi
circa la falsità o inesattezza delle dichiarazioni, fonda
un aggravio del procedimento.
|
|
... OMISSIS ...
|
| |
|
ESPOSIZIONE IN FATTO
|
| |
|
Con bando n. 2003/136. spedito all'ufficio
pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data 20
giugno 2003. l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Piemonte. Liguria e Valle d'Aosta "1. Altara", con sede
a Torino, via Bologna, n. 148, ha indetto una gara pubblica
inerente la fornitura in service di o. 18 sistemi completi
atti all'effettuazione di test rapidi per la diagnosi BSE,
destinati agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali del
Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta; della Puglia e della
Basilicata; della Sardegna; delle Venezie; dell'Umbria e
delle Marche; delle Regioni Lazio e Toscana; del Mezzogiorno;
fornitura costituita da due lotti: a) lotto 1 per quantitativi
annui per laboratorio superiori a 20.000 test; b) lotto
2 per quantitativi annui per laboratorio inferiori a 20.000
test come dalle indicate tabelle, da aggiudicarsi con il
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 19, comma I, lettera
b, del decreto legislativo 24 luglio 1992, numero 358, secondo
i seguenti parametri e punteggi: valore tecnico punteggio
massimo 60; prezzo punteggio massimo 40: tali parametri
erano, così, specificati, all'art. 13 del capitolato speciale:
"A) Flessibilità d'uso del sistema anche in relazione all'inserimento
di controlli di qualità e alla possibilità di risoluzione
di eventuali problemi 15 punti; B) Caratteristiche di prestazione
del sistema 14 punti; C) Robustezza del sistema 13 punti;
D) Aspetti con ripercussione diretta sulla prestazione del
sistema 12 punti; E) Qualità e gradimento del sistema da
parte dei laboratori dell LIE sei punti".
Nella seduta pubblica di gara del 26 novembre 2003, relativa
all'apertura delle offerte economiche, il dottor Massimo
Vicario, in qualità di Dirigente dell'Unità Operativa Approvvigionamenti
e Gestione Materiali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, ha proceduto
alla valutazione delle dette offerte nonché alla determinazione
del punteggio complessivo ottenuto da ciascuna ditta concorrente,
ed ha provvisoriamente aggiudicato l'appalto alla società
controinteressata, che aveva ottenuto il punteggio complessivo
più alto per entrambi i lotti in virtù del maggior ribasso
offerto, nonostante il Raggruppamento ricorrente, risultato
secondo, avesse ottenuto un punteggio tecnico più alto.
Con nota Al l93D/6257 del 10dicembre 2003, il dottor Massimo
Vicario, in qualità di responsabile del procedimento, ha
invitato la società resistente a fornire le precisazioni
e le giustificazioni in merito alle offerte da essa presentate,
ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 24 luglio
1992, n. 358, in base alle seguenti osservazioni: "Nel lotto
1. considerato che il prezzo presunto a base d'asta era
pari a e 2.964. 000. oltre IVA, la soglia di anomalia, calcolata
ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della norma sopra citata,
risulta pari al 28, 72524%, mentre l'offerta da voi presentata
espone un ribasso pari al 37,52417%. Nel lotto 2, considerato
che il prezzo presunto a base d'asta era pari a 6 1.694.000,00
oltre IVA, la soglia di anomalia, calcolata ai sensi dell'articolo
19, comma 4, della norma sopra citata, risulta pari alle
33,76466%, mentre l'offerta da voi presentata espone un
ribasso pari al 46.41 728%".
Con nota prot. n. ME/O1 del 16 dicembre 2003, la società
resistente ha fornito le seguenti giustificazioni: "Reagenti
Anti BSE Bio Rad produce nei propri stabilimenti in Francia
25 milioni di test/anno informato Elisa. I test Elisa Bio
Rad sono validati ed impiegati a livello nazionale ed internazionale
per il depistaggio dell'HIV effettuato dai Laboratori Ospedalieri,
dalle Banche del Sangue e dai Laboratori Accreditati per
ejjèttuare Test Virologici su campioni umani nel inondo.
Vello stesso formato ELISA e negli stessi stabilimenti vengono
prodotti i test anti BSE di BIO Rad. Questa particolare
condizione secnicoproduttiva consente un'eccezionale economia
nel processo ditàbhricazione. Bio Rad produce 7 milioni/anno
di test anti BSE, il 60% di quelli eseguiti nel inondo,
e questo la pone in condizioni estremamente favorevoli rispetto
ai produttori concorrenti consentendo un'economia di scala
anche nel merito dello specifico test anti BSE e non solo
dello specifico formato ELISA. Quindi 375. 000 test, il
totale dei test offerti nei due lotti della gara, rappresentano
il 5% circa della produzione annuale di questo specifico
test, che pesa per meno del 2% considerando il totale dei
test ELISA prodotti ogni anno da Bio Rad. La speciale siringa
di campionamento ed il procedimento di Purificazione del
campione sono coperti da Brevetto, e coniugano Originalità
di Prodotto a Soluzioni Tecniche particolari. II test Bio
rad utilizza per il passaggio di purificazione del campione,
prima del trasferimento in micropiastra Elisa, un particolare
tubo di triturazione contenente sfere in ceramica: soluzione
particolarmente semplice e prodotta a livello industriale
con un economico processo completamente automatizzato. Strumentazione
Bio rad Bio rad produce in proprio, o comunque fà produrre
in esclusiva, la parte più consistente degli strumenti proposti
in noleggio per la semiautomazione del test anti BSE. In
particolare il lettore di micropiastre Elisa mod 680, il
lavatore di micropiastre Elisa modello 1575 e I 'incubatore
di micropiastre IFS per entrambi i lotti. Il preparatore
NSF, 1 'omogeneizzatore Precess 48. I Aspiratore DW4O limitatamente
al lotto i. Bio Rad produce un grande numero di diversi
strumenti utilizzati in tutto il mondo nei più svariati
settori quali la Diagnostica Umana, i Controlli Alimentari
e delle Acque. ed in/inc quello della Ricerca (Analisi di
Immagine, tecniche in PUR, etc.). La strumentazione dedicata
al test anti BSE si avvale della capacità produttiva e de/la
capacità di movimentazione e di assistenza capillare comunque
già esistente in Bio Rad nel mondo. Software offerto: Bio
Rad utilizza un proprio software di gestione dei risultati
del test ELISA preesistente all'implementazione del programma
BSE, e realizza l'ottimale tracciabilità del procedimento
operativo dalla presa in carico del campione all'interpretazione
del risultato (come descritto nell'offerta tecnica) senza
l'ausilio di specifici software, con conseguente ottimizzazione
dei costi. Concludendo, la somma delle economie produttive
evidenziate non influenza le prestazioni del test ma le
migliora grazie alla maggior standardizzazione dei processi
produttivi”.
Con "Relazione sul subprocedimento di verifica dell'anomalia
dell 'offerta ex art 19 D.L.G.S. 24 luglio 1992 n. 358",
redatta dal don. Massimo Vicario in data 16 febbraio 2004,
in ordine alle giustificazioni presentate dalla ditta Bio
Rad Laboratories, è stata sottoposta la seguente valutazione:
"L'elevato volume di produzione di test in formato Elisa
(25 milioni/anno) e, nell'ambito dello stesso formato, di
test anti BSE (7 milioni/anno, di cui la quantità offerta
in gara costituisce in circa il 2%), con una rilevante quota
di mercato (60% dei testi anti liSE eseguiti nel mondo),
specificamente indicato nella nota di BIO RAD, induce a
ritenere plausibile una economia nel processo di fàbhricazione
indotta ad economie di scala, derivanti da presumibile specializzazione
degli inputs, efficienza/efficacia de gli acquisti,maggiore
efficienza/saturazione dei macchinari/impianti e da economie
di assorbimento dei costi fìssL Alcune soluzioni tecniche
adottate da BIORAD (p. es. siringa di campionamento e purificazione
del campione, coperte da brevetto) paiono risultare idonee,
per semplicità ed originalità di prodotto, a consentire
ulteriori economie. La Biorad risulta il maggior produttore
e rivenditore nel mondo dei test anti hse: inoltre produce
in proprio o jà produrre in esclusiva buona parte delle
apparecchiature occorrenti di cui garantisce la manutenzione
attraverso una ramificata rete di assistenza. Si tratta
di elementi che, plausibilmente, possono sensibilmente incidere
nel prezzo di mercato del prodotto offerto. Il software
di gestione offerto deriva, senza ulteriori investimenti
specifici, dai test ELISA preesistenti ai sistemi anti BSE,
il che può concorrere a diminuire i costi a ciò connessi.
L'esame globale delle giustificazioni fornite induce dunque
presumere che le modalità con cui in concreto viene svolta
la fornitura, le dimensioni dell'azienda, la standardizzazione
dei processi con l'utilizzo del know how sviluppato sui
test ELISA, la capacità di operare acquisti convenienti
ovvero di realizzare particolari economie (anche di scala
in ragione della quantità della produzione, la circostanza
di produrre e rnanutenere direttamente attraverso le proprie
strutture alcune apparecchiature, senza passaggi intermedi,
possono consentire di affinare processi produttivi è, conseguentemente,
di formulare un'offerta meno onerosa per l'Amministrazione.
Dall'esame dell'offerta nel suo complesso. questa pare risultare
attendibile e trovare rispondenza sia nella realtà del mercato,
sia in quella aziendale, ne è dato rinvenire alcun elemento,
diverso dall'entità del ribasso sul prezzo a base d'asta
(il quale ultimo era stato determinato sulla base dei prezzi
Prionics, all'epoca fornitore esclusivo dei Kits), che possa
costituire indizio sintomatico dell'anomalia dell'offerta.
Anche sotto il profilo della ragionevolezza delle precisazioni
addotte, non sembra si possano Jbrmulare rilevi di sorta,
tali da inficiare la fondatezza delle giustificazioni proposte
da BIO RAD”.
Con deliberazione n. 18 dei 26 febbraio 2004, il Consiglio
di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. "Vista la "relazione
sul subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta
ex art. 19 D, Lgs 24 luglio 1992 n. 358", redatta dal Responsabile
del procedimento... e ritenute le spiegazioni ricevute dalle
ditte sufficienti e tali da escludere anomalie delle offerte
presentate", ha definitivamente aggiudicato l'intera fornitura
alla società controinteressata.
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 31 marzo 2004
all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d'Aosta ed in data I aprile 2004 alla Bio
Rad Laboratories S.r.l., la Prionics Italia S.r.l.. in proprio
e quale capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese
costituendo con Prionics AG., ha chiesto l'annullamento,
previa sospensione. degli atti in epigrafe indicati. deducendo
le seguenti censure:
1 Incompetenza dell'organo deputato a svolgere la verifica
di anomalia dell'offerta di BLO RAD
Alternativamente eccesso di potere per violazione del principio
di buona amministrazione
Illegittimamente. la valutazione dell'anomalia dell'offerta,
presentata da Bio Rad, sarebbe stata affidata al dottor
Massimo Vicario. Segretario Generale dell'Istituto, che
sarebbe soggetto sprovvisto delle conoscenze tecniche sufficienti
a garantire un'efficace analisi dei "reciproci rapporti
intercorrenti tra gli aspetti tecnici dell'offerta ed i
relativi costi' alfine di verificare che " quel prodotto
tecnico otjèrto a quei certo prezzo è tale da garantire
la remuneratività compì essiva dell'offerta .
2 Violazione di legge in relazione all'articolo 19, comma
2 del decreto legislativo 24 luglio 1992, numero 358. Eccesso
di potere per violazione dei principi del procedimento di
verifica dell'anomalia dell'offerta
In virtù dell'anzidetta norma, e dell'interpretazione che
ne ha fornito la giurisprudenza, la verifica dell'anomalia
dovrebbe svolgersi mediante un effettivo contraddittorio
tra la stazione appaltante e l'impresa concorrente in ordine
ad elementi specificamente individuati dalla commissione
tecnica, al fine di accertare la capacità dell'impresa di
realizzare in modo economico la prestazione promessa; nel
caso di specie, invece, la richiesta dì chiarimenti indirizzata
redatta dal responsabile del procedimento sarebbe assolutamente
generica ed avrebbe rimesso alla stessa Bio Rad Laboratories
S.r.l. la scelta degli elementi da giustificare, tanto che
la stessa società controinteressata avrebbe potuto limitarsi
a considerazioni di ordine generale circa la sua posizione
di leader nel mercato, omettendo di giustificare il prezzo
riguardo ad elementi essenziali come i servizi di manutenzione,
l'assistenza tecnica, la sostituzione delle parti di ricambio,
l'addestramento e l'aggiornamento del personale.
3 Violazione dell'articolo 19, comma 5 del decreto Iegislativo
24 luglio 1992 numero 358. Eccesso di potere per difetto
di istruttoria. Eccesso di potere per difetto e contraddittorietà
della motivazione travisamento dei fatti e carenza di presupposti
L'anzidetta norma indica, quali parametri del giudizio di
anomalia, l'economia del processo di fabbricazione, le soluzioni
tecniche adottate, le condizioni eccezionalmente favorevoli
di cui dispone il concorrente per fornire il prodotto, l'originalità
del prodotto stesso e ciascuna delle relative giustificazioni
deve essere provata documentalmente; nel caso di specie,
invece, nessun documento sarebbe stato prodotto dalla società
controinteressata a conferma delle sue affermazioni né il
responsabile del procedimento le avrebbe richiesto alcuna
integrazione documentale o esperito un'indagine di mercato;
ed infatti non corrisponderebbero al vero le seguenti affermazioni
di Bio Rad Laboratories S.r.l.: che la stessa produca 7
milioni di test anti BSE all'anno nei medesimi stabilimenti
in cui produrrebbe, sempre in formato ELISA, anche 25 milioni
dì test all'anno per il depistaggio dell'HIV e dell'HCV,
conseguendo in tal modo un rilevante contenimento dei costi
di produzione, che il test offerto da BioRad Laboratories
S.r.l. sia utilizzato in più di 300 laboratori in tutto
il mondo e che i test offerti in sede di gara costituiscano
il 5% della produzione annuale della stessa società controinteressata.
che i sistemi offerti in gara costituiscano il 5% del totale
dei sistemi di Bio Rad Laboratories S.r.l. nel mondo, che
il test offerto dalla medesima sia quello con la migliore
sensibilità analitica: mentre non risulterebbe provato che
la speciale siringa di campionamento consenta una riduzione
della spesa, che Bio Rad Laboratories S.r.l. produca in
proprio o faccia produrre comunque in esclusiva gran parte
della strumentazione e che ciò determini risparmi di spesa
ed, infine, che Bio Rad Laboratories S.r.l. utilizzi un
proprio software e che ciò determini economie di costi.
Si è costituito in giudizio l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in persona del suo
Presidente e legale rappresentante in carica. eccependo
l'infondatezza e l'inammissibilità del ricorso per difetto
di notifica all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Puglia e della Basilicata, all'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale della Sardegna, all'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, all'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale dell'Umbria e delle Marche, all'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Lazio e della Toscana ed all'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale del Mezzogiorno.
Si è altresì costituita in giudizio la Bio Rad Laboratories
S.r.l., in persona del suo legale rappresentante in carica,
chiedendo la reiezione del ricorso.
Nella Camera di consiglio del 14 aprile 2004 l'istanza cautelare
è stata rigettata e, con ordinanza n. 2829 in data 15 giugno
2004, il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha rigettato
il relativo appello proposto dal Raggruppamento ricorrente.
Alla odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
|
| |
|
MOTIVI DELLA DECISIONE
|
| |
|
Preliminarmente, il Collegio rileva l'infondatezza
dell'eccezione d'inammissibilità proposta dall'Istituto
Zooprofilattico resistente. Ed. invero, come lo stesso Istituto
riferisce nel proprio allo di costituzione in giudizio.
gli Istituti Zooprofilatici, all'uopo indicati mediante
apposite convenzioni hanno dato mandato a quello resistente
di effettuare la gara e gli hanno conferito, con procura
speciale. la relativa rappresentanza sostanziale e processuale,
in forza della quale quest'ultimo li rappresenta e ne cura
l'assistenza e difesa avanti a qualsiasi autorità giudiziaria
relativamente ad ogni controversia inerente lo svolgimento
e l'esecuzione della gara d'appalto: vi è dunque un unico
istituto Zooprofilattico resistente, né rileva che gli atti
dallo stesso emanati producano effetti nella sfera giuridica
degli Istituti mandanti in quanto è questo il tipico normale
effetto dei rapporti di mandato con rappresentanza; né,
infine, gli anzidetti Istituti possono essere ritenuti controinteressati
all'annullamento degli atti impugnati giacche tale veste
presuppone la titolarità di un interesse qualificato alla
conservazione degli anzidetti atti, che nel caso di specie
non è dato rilevare.
L'eccezione in esame deve quindi essere respinta.
1. Nel merito, con il primo motivo il Raggruppamento ricorrente
deduce il vizio d'incompetenza del dottor Massimo Vicario,
Segretario Generale dell'Istituto, che ha svolto la verifica
di anomalia dell'offerta, il quale sarebbe sprovvisto delle
conoscenze tecniche necessarie per compiere un'effettiva
valutazione dei complessi aspetti tecnici che connotano
l'anzidetta operazione di verifica; ciò troverebbe conferma
nella "forma dubitativa" con cui l'anzidetto funzionario
avrebbe redatto la "Relazione sul subprocedimento di verifica
dell'anomalia dell'offerta", che sarebbe sintomatica delle
difficoltà incontrate nell'espletamento dell'incarico.
La censura è infondata.
Rileva il Collegio che il dottor Massimo Vicario, come risulta
sia dall'anzidetta "Relazione sul subprocedimento di verifica
dell'anomalia dell'offerta" che dai verbali dell'i 1.9.2003
e del 26 novembre 2003. ha partecipato alla procedura di
gara in veste di "Dirigente dell'Unità Operativa Approvvigionamenti
e Gestione Materiali", dell'istituto Zooprofilattico resistente,
incarico che di per sé attesta il possesso di una rilevante
esperienza in materia di appalti di fornitura: tale circostanza,
unitamente all'assenza di una specifica disposizione di
legge che imponga di affidare la verifica dell'anomalia
a funzionari in possesso di una precisa
ualifica o esperienza curricolare, risulta quindi sufficiente
ad escludere la sussistenza del vizio dedotto.
2. Con il secondo motivo il Raggruppamento ricorrente deduce
la violazione dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo
358/1992 e l'eccesso di potere per violazione dei principi
che regolano il procedimento di verifica dell'anomalia in
quanto la richiesta di chiarimenti indirizzata dal Responsabile
del procedimento alla società controinteressata sarebbe
troppo generica ed avrebbe di fatto permesso alla Bio Rad
Laboratories S.r.l. di limitarsi ad argomentazioni parimenti
generiche, senza alcuna giustificazione del prezzo riguardo
ad elementi essenziali quali i servizi di manutenzione,
l'assistenza tecnica, la sostituzione delle parti di ricambio,
l'addestramento d'aggiornamento del personale.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'anzidetto art. 19, comma 2. del decreto legislativo
358/1992 'Qualora talune offerte presentino carattere anormalmente
basso rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice,
prima di escluderle, chiede per iscritto le precisazioni
in merito agli elementi costitutivi dell'offerta ritenuti
pertinenti e li verifica tenendo conto di tutte le spiegazioni
ricevute ': la norma, nel fare riferimento agli elementi
dell'offerta 'ritenuti pertinenti", attribuisce quindi alla
stazione appaltante piena discrezionalità nell'elaborazione
della richiesta di chiarimenti.
Tale scelta è perfettamente in linea oltre che con la normativa
comunitaria, incline a favorire la massima partecipazione
alle gare in chiave di tutela della concorrenza con l'esigenza
di tutelare l'interesse pubblico, rimettendo alle singole
amministrazioni il compito di verificare in piena autonomia
l'anomalia dell'offerta ed, in tal modo, di scongiurare
il rischio che, attraverso un'applicazione formalistica
del procedimento di verifica, si finisca per escludere proprio
le offerte che, contenendo un maggior ribasso, potrebbero
risultare più convenienti per l'amministrazione; l'assunto
trova conferma nell'interpretazione giurisprudenziale, che
senza escludere a priori la sindacabilità del procedimento
di verifica, ritiene tuttavia che lo stesso costituisca
"una tipica valutazione tecnico discrezionale riservata
all amministrazione e sindacabile dal giudice solo nel caso
di palesi errori di fatto o di evidenti contraddizioni logiche”
(Consiglio di Stato, Sezione Quinta. 22 giugno 1998 n. 463).
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che l'operato dell'Istituto
Zooprofilanico non evidenzi difetti macroscopici in quanto
il responsabile del procedimento si è limitato ad illustrare
le ragioni dell'apparente anomalia ("Nel lotto 1, considerato
che il prezzo presunto a base d'asta era pari a 6 2.964.
000. oltre IVA, la soglia di anomalia, calcolata ai sensi
dell'articolo 19, comma quattro, della norma sopra citata,
risulta pari al 28. "2524%. mentre l 'ojferta da voi presentata
espone un ribasso pari al 37,52417%. Nel lotto 2, considerato
che il prezzo presunto a base d'asta era pari a 6 1.694.000,
oltre IVA, la soglia di anomalia, calcolata ai sensi dell
'articolo 19, comma quattro, della norma sopra citata, risulta
pari alle 33,6466% mentre l'offerta da voi presentata esporrò
ribasso pari a 46,41 7'8%"), attribuendo così rilevanza
a qualunque elemento idoneo a giustificare l'entità del
prezzo offerto.
3. Con il terzo motivo, il Raggruppamento ricorrente deduce
la violazione dell'articolo 19. comma 5. del decreto legislativo
358/1992 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria,
difetto e contraddittorietà della motivazione, travisamento
dei fatti e carenza di presupposti, in quanto la società
controinteressata non avrebbe fornito alcuna giustificazione
in merito ad alcuni parametri espressamente indicati dall'anzidetta
norma quali, tra l'altro, l'economia del processo di fabbricazione,
le soluzioni tecniche adottate, le condizioni eccezionalmente
favorevoli di cui dispone per fornire il prodotto e l'originalità
del prodotto stesso; ed inoltre la società controinteressata
avrebbe fornito dichiarazioni erronee, o comunque sfornite
di prova, in merito al volume delle proprie vendite, all'incidenza
della fornitura oggetto d'appalto rispetto alla produzione
totale, alla migliore sensibilità analitica dei propri test,
al rapporto tra la produzione dei test anti BSE e quella,
svolta nei medesimi stabilimenti e sempre in formato FUSA,
dei test per il depistaggio dell'HIV e dell'HCV, alla speciale
siringa di campionamento ed, infine, alla produzione in
proprio della strumentazione e del software di gestione:
in particolare, la dichiarata produzione di 7 milioni l'anno
di test anti BSE e di 25 milioni l'anno di test per il depistaggio
dell'HIV e dell'HCV sarebbe stata smentita dalla stessa
Commissione Tecnica la quale. nella seduta del 13 novembre
2003. con riferimento al parametro E “qualità e gradimento
del sistema da parte dei laboratori GE” aveva attribuito
per il lotto 1 alla BlO RAD, in relazione al numero complessivo
di test eseguiti nel biennio 2001/2002 all'interno della
UE. un punteggio pari a O, rilevando che "il numero dichiarato
dalla BlO RAD è riferito ad una versione precedente del
sistema (Plateliw e non a quello attualmente offerto ':
ed. infine, la circostanza che il sistema oggetto di offerta.
l'anzidetto FUSA, sarebbe stato convalidato dall'Unione
Europeo solo nel giugno 2003, smentirebbe l'affermazione
di BlO RAD Laboratories S.r.l, di aver già utilizzato tale
sistema "in più di 300 laboratori in tutto il mondo, nei
quali sono allocati 400 sistemi completi".
Il motivo è infondato.
Con riferimento alla prima parte della censura, ove il ricorrente
deduce la mancata applicazione dei criteri di valutazione
espressamente indicati dall'art. 19, comma 3 (e non comma
5. erroneamente richiamato dal Raggruppamento ricorrente),
del decreto legislativo 358/1992, secondo cui L'amministrazione
aggiudicatrice tiene conto, in particolare, delle giustificazioni
riguardanti l'economia del processo di fabbricazione o le
soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente
Jàvorevoli di cui dispone il concorrente per fornire il
prodotto o l'originalità del prodotto stesso", ritiene il
Collegio che detta disposizione sia stata, nel caso di specie,
pienamente rispettata in quanto le giustificazioni fornite
dalla società controinteressata si concentrano proprio sugli
indicati elementi, attraverso l'esposizione dei fattori,
inerenti la produzione e le intrinseche caratteristiche
del prodotto. che hanno consentito a BJO RAD Laboratories
Srl. di contenere le proprie richieste economiche.
Quanto poi all'assenta erroneità o apoditticità di alcuni
dati contenuti nelle giustificazioni prodotte dalla società
controinteressata, ritiene il Collegio che, in mancanza
di indizi circa la falsità o inesattezza dei dati medesimi,
non fosse necessaria la produzione di documenti specificamente
comprovanti le singole operazioni economiche componenti,
nel loro complesso, i dati aggregati forniti dalla società
controinteressata: un simile modus procedendi, infatti,
oltre a non essere imposto da alcuna disposizione di legge,
si porrebbe in evidente contrasto con l'art. 2, comma 2,
della legge 7 agosto 1990 n. 241, che vieta all'amministrazione
procedente di 'aggravare il procedimento se non per straordinarie
e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria",
né può ritenersi che una simile produzione fosse resa necessaria
dalla valutazione negativa espressa dalla Commissione Tecnica
in merito alla pregressa produzione della società controinteressata
in quanto, come efficacemente illustrato da quest'ultima
nella memoria del 13 aprile 2004, la Comunità Europea ha
riconosciuto la sostanziale continuità tra il sistema PLATELIA
e quello ELISA: ed infatti il C'ommisariat a l'Energie Atomic
CEA, in data 19 giugno 2003, ha considerato mero "mutamento
di denominazione" il passaggio dal sistema 'PLATELIA" a
quello "ELISA" e la Commissione Europea con regolamento
n. 1053/2003 in pari data ha modificato l'Allegato X, capitolo
C. punto 4 del Regolamento CEE n. 999/2001, dando atto dell'anzidetta
modificazione del nome commerciale apportata ai sistema
e precisando che “le scorte esistenti con il nome di BlO
RAD Platelia possono tuttavia essere utilizzate entro i
nove mesi successivi all'entrata in vigore del presente
regolamento”.
|
| |
|
Per quanto premesso, il ricorso è infondato
e deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti
delle spese del giudizio.
|
|