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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 29 dicembre 2004 n. 3892
Pres. Calvo – Est. Correale
C.A. (avv.Stallone) c. A.S.L. n° 20 di Alessandria e Tortona (avv.ti Castelletti e Casaschi)


1. Atti amministrativi – Accesso – Legittimazione - Convenzioni di affidamento di appalti pubblici – Qualità di operatore del settore inerente gli appalti pubblici affidati – Insufficienza – Diniego – Legittimità.

 

2. Atti amministrativi – Accesso – Interesse - Convenzioni di affidamento di appalti pubblici – Interesse a verificare il rispetto delle norme vigenti – Insufficienza – Diniego – Legittimità.

1. Non legittima l’accesso agli atti amministrativi consistenti in convenzioni in essere di affidamento di appalti pubblici la qualità di operatore del medesimo settore cui afferiscono le convenzioni cui si richiede l’accesso.

 

2. Non integra interesse utile a legittimare l’accesso agli atti amministrativi consistenti in convenzioni in essere di affidamento di appalti pubblici l’interesse a verificare il rispetto della normativa vigente al momento dell’affidamento delle medesime.


... OMISSIS ...

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Espone la società ricorrente di svolgere da anni, nel settore dei servizi di trasporto e soccorso a mezzo ambulanza, servizi di trasferimento infermi da e verso ospedali,di cura, abitazioni. luoghi di lavoro e soggiorno su tutto il territorio nazionale, nonché servizi di trasporto disabili e persone non autosufficienti, fornitura di servizi alla persona relativamente alla gestione del trasporto e all'assistenza medica, gestione e fornitura di materiale tecnico e di servizi alle persone fisiche ed agli enti operanti nell'ambito sanitario e sociale.
Avendo interesse ad operare anche nel territorio della Regione Piemonte, la Croce Amica s.r.l. chiedeva all'A.S.L. n. 20 di Alessandria e Tortona, con nota del 10.3.2004, di "..,ricevere copia delle convenzioni attualmente in corso per il servizio trasporto infermi stipulate fra la Vs. Azienda ASL e la Croce Rossa Italiana di Alessandria nonché la Croce Verde di Alessandria.
Con nota del 18.3.2004, l'Azienda sanitaria rispondeva chiedendo alla società ricorrente di precisare l'interesse che si pone alla base di tale richiesta", aggiungendo che “qualora l'interesse qualificato della scrivente Croce Amica" S.r.l. fosse quello di offrire il proprio servizio all 'A.S.L. n. 20, una volta che le convenzioni in vigore vengano a scadere, questo non verrà considerato un interesse sufficiente a giustificare l'accesso agli alti amministrativi richiesti".
Con nota in data I 9.12004, la società ricorrente precisava che il suo interesse ".. scaturisce dall'essere la ns, società da sempre operativa nel servizio trasporto infermi con ambulanza, attualmente aggiudicataria di vari appalti in più Province d'Italia. Come soggetto interessato del settore, inoltre, il nostro interesse ad acquisire la documentazione in questione scaturisce anche dal ns. diritto a verificare il rispetto delle norme vigenti in materia,".
L'Azienda sanitaria replicava, a sua volta, con l'impugnata nota del 14.4.2004, avente il seguente contenuto: "”La Croce Amica" non ha indicato nella lettera di integrazione un interesse qualificato, che legittimi la società ad accedere agli atti relativi alle convenzioni stipulate dall'ASL 20 per il Servizio di trasporti: l'interesse che scaturisce dall'essere la ns. società da sempre operativa di vari appalti in più Province d'Italia" e “l'interesse che scaturisce dal ns. diritto a verificare il rispetto delle norme vigenti in materia” sono meri interessi non sicuramente posizioni giuridiche rilevanti ai sensi della L. 241/90. Ancora, nella valutazione della richiesta. l'Amministrazione deve considerare anche, in un bilanciamento di interessi contrastanti, i diritti delle società con cui attualmente ha stipulato convenzioni. Infatti la posizione di queste ultime è sicuramente da tutelare in base alla normativa sulla riservatezza. dal momento che le convenzioni e la documentazione presentata a corredo della offerta contengono delle informazioni relative all'organizzazione interna delle società interessate, che non possono essere rese note a terzi in assenza di una valida ragione. Pertanto, in base alle motivazioni sovraesposte. si ritiene che l'istanza della Croce Amica sri, così come integrata dall'ultima nota, non possa essere evasa".
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 3 giugno 2004, la Croce Amica s.r.l. chiedeva il riconoscimento del diritto di accesso ai richiesti documenti, in epigrafe indicati ai sensi dell'art. 25 1. n. 241/90 e l'annullamento delle note dell'Azienda sanitaria del 18.3.2004 e del 14.4.2004, dianzi richiamate. deducendo i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell'art. 22 della legge 241/90 Violazione dell'art. 97 della Costituzione Eccesso di potere per travisamento dei fatti erroneità dei presupposti ed illogicità manifesta Violazione e falsa applicazione dell'art. 24 de4lla legge 7 agosto 1990 n 241 Violazione dell'art. 7 del d.p.r. 27.6.1992 n 352
Richiamando la giurisprudenza amministrativa in argomento di legittimazione all'impugnazione degli atti di gare pubbliche, la ricorrente riteneva che, a maggior ragione, doveva essere riconosciuto l'interesse, chiaramente strumentale, di un' impresa operante nel settore, che ambisce all'affidamento di servizi secondo il principio della pubblica gara.
L’interesse della ricorrente, quindi, si sostanziava in quello strumentale coincidente con l'interesse a censurare il metodo selettivo utilizzato dall'amministrazione e con l'aspirazione alla celebrazione di una nuova procedura di scelta del contraente.
Inoltre, non sussistevano secondo la ricorrente le ragioni di riservatezza nei confronti degli attuali affidatari del servizio, ai sensi dell'art. 7 d.p.r. n. 352/1992, ben potendo i partecipanti a procedure selettive ottenere copia degli atti relativi da parte della stazione appaltante.
Si costituiva in giudizio l'Azienda Sanitaria Locale n. 20 di Alessandria e Tortona, rilevando genericamente l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso.
Con memoria del 23.92004. l'Azienda sanitaria specificava le sue ragioni, deducendo la tardività del ricorso, proposto oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione del diniego, avvenuta il 16.4.2004.
Il ricorso appariva alla resistente anche inammissibile per mancata notifica ai contro interessati, individuati nelle ditte attualmente affidatarie del servizio cui aspirava la ricorrente.
Nel merito, l'Azienda sanitaria ribadiva che l'interesse prospettato dalla ricorrente era un interesse di mero fatto, non qualificato giuridicamente ai sensi dell'art. 24 e ss. L. n. 241/90, anche perché la medesima non risultava comunque autorizzata a svolgere, nei territorio della Regione Piemonte, il servizio di trasporto infermi con autoambulanze, secondo la documentazione depositata in atti.
All'odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta in decisione.

 

DIRITTO

 

Il ricorso è infondato, per cui il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate dall'Azienda sanitaria resistente.
In primo luogo, si evidenzia che la società ricorrente, a sostegno della sua legittimazione, richiama la giurisprudenza relativa alla legittimazione all'impugnazione dei provvedimenti con cui la p,a. affida un servizio pubblico mediante pubblica gara, ritenendo che a maggior ragione tale situazione legittimerebbe anche al presente ricorso, visto che l'interessata ambisce ad ottenere in affidamento i servizi oggetto della sua attività.
Sul punto, però, non si può fare a meno di ricordare che l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi costituisce un bene della vita autonomo e distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnazione ovvero ad altra iniziativa giudiziale, tale interesse godendo di un autonomo sistema di protezione giurisdizionale (Cons. St., Ap., 24.6.99, n. 16 e TAR Lazio, scz,Il ter, 8.3.04. n. 2206).
E' evidente, quindi, che appaiono irrilevanti i richiami alla giurisprudenza come operati dalla società ricorrente, perché relativi ad una diversa situazione giuridica.
1 presupposti per l'azione prevista dagli articoli 22 e seguenti alla 1. n. 241/90 sono infatti peculiari e richiedono che sussista una situazione giuridicamente legittimante, la quale, anche se non deve necessariamente assumere la consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo, deve però essere giuridicamente tutelata, non potendosi identificare con il generico e indistinto interesse di fatto al buon andamento dell'attività amministrativa in virtù, anche, di futuri rapporti giuridici con la medesima amministrazione cui il privato si rivolge ai fini dell'accesso in questione (Cons. St., sez.VI, 2.3.2000, n. 1122 e TAR Calabria, Rc, 6.2.04, n. 87). Tale diritto, poi. non deve essere collegato a mera curiosità e non deve avere carattere emulativo od evanescente ma deve essere concreto e meritevole di tutela, secondo parametri ben precisi da indicare nella domanda e. se necessario, anche da dimostrare alla medesima p.a. (v di questa Sezione, 14.2.04. n. 251).
Il diritto di accesso in questione, inoltre, deve avere le caratteristiche della concretezza e attualità, in tal senso intendendosi l'espressione del legislatore che richiede un intersse "giuridicamente rilevante". L'interesse che sorregge il diritto di accesso in questione, perciò, è esclusivamente quello collegato alle esigenze specifiche del richiedente, vale a dire agli atti che direttamente lo riguardano o siano, in ogni caso, pertinenti con le particolari ragioni esposte a sostegno dell’istanza (Cons. St. sez. V, 8.9.03, n° 5034).
Ciò premesso al riguardo, è opportuno ricordare anche che pèer avere un interesse qualificato ed una legittimazione ad accedere alla documentazione amministrativa è necessario trovarsi in una situazione differenziata ed avere la titolarità di posizione giuridicamente rilevante, che significa non titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo (ossia posizioni giuridiche soggetive piene e fondate) ma di una posizione giuridica allo stato anche meramente potenziale, come è in astratto quella del soggetto che ha partecipato ad una pubblica gara, pur non ottenendo l’aggiudicazione.
Per ritenere legittimante la posizione giuridica, quindi, non è sufficiente che la richiedente affermi di voler partecipare, in futuro, alle gare per l'affidamento del servizio pubblico di interesse.
Nel caso di specie, quindi, è del tutto assente la concretezza e l'attualità della posizione giuridica prospettata dalla società ricorrente.
Non è sufficiente. a sostenere il contrario, il richiamo da essa operato in merito alla circostanza di essere impresa operante nel settore del servizio di trasporto infermi perché questa è una situazione di mero fatto, generica e comune ad un indeterminato numero di altre imprese consimili operanti sul teritorio nazionale.
Nè tantomeno, può avere rilevanz la motivazione di fondare la richiesta della società ricorrente di accesso sull’interesse a verificare che l’affidamento del servizio d parte dell’ASL di Alessandria e Tortona sia avvenuto nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, perchè ciò integra un ulteriore interesse di mero fatto ad una generica verifica di rispetto della legalità, alla stregua di una azione popolare sull’efficienza di un pubblico servizio che la giurisprudenza amministrativa, secondo un orientamento assolutamente pacifico da cui il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi, non ritiene idoneo a legittimare l’azione di cui agli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/90 (per tutte, v. Cons. St., sez. V, 7.9.04, n. 5873).
A ciò si aggiunga, secondo l’allegazione documentale dip arte resistente, che la medesima ricorrente è stata diffidata, in data 21.4.2004 dalla Regione Piemonte, a svolgere attività di trasporto infermi sul territorio regionale senza la prescritta autorizzazione.

 

Per quanto illustrato, dunque, il ricorso deve essere rigettato, poichè risulta legittimo il diniego all’accesso opposto dall’ASL n. 20 di Alessandria e Tortona nel caso di specie.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese di lite.


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