| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 29 dicembre
2004 n. 3892
Pres. Calvo – Est. Correale
C.A. (avv.Stallone) c. A.S.L. n° 20 di Alessandria e Tortona
(avv.ti Castelletti e Casaschi) |
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1. Atti amministrativi – Accesso – Legittimazione
- Convenzioni di affidamento di appalti pubblici – Qualità
di operatore del settore inerente gli appalti pubblici affidati
– Insufficienza – Diniego – Legittimità.
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2. Atti amministrativi – Accesso – Interesse
- Convenzioni di affidamento di appalti pubblici – Interesse
a verificare il rispetto delle norme vigenti – Insufficienza
– Diniego – Legittimità.
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1. Non legittima l’accesso agli atti amministrativi
consistenti in convenzioni in essere di affidamento di appalti
pubblici la qualità di operatore del medesimo settore cui
afferiscono le convenzioni cui si richiede l’accesso.
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2. Non integra interesse utile a legittimare
l’accesso agli atti amministrativi consistenti in convenzioni
in essere di affidamento di appalti pubblici l’interesse
a verificare il rispetto della normativa vigente al momento
dell’affidamento delle medesime.
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... OMISSIS ...
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue.
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FATTO
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Espone la società ricorrente di svolgere
da anni, nel settore dei servizi di trasporto e soccorso
a mezzo ambulanza, servizi di trasferimento infermi da e
verso ospedali,di cura, abitazioni. luoghi di lavoro e soggiorno
su tutto il territorio nazionale, nonché servizi di trasporto
disabili e persone non autosufficienti, fornitura di servizi
alla persona relativamente alla gestione del trasporto e
all'assistenza medica, gestione e fornitura di materiale
tecnico e di servizi alle persone fisiche ed agli enti operanti
nell'ambito sanitario e sociale.
Avendo interesse ad operare anche nel territorio della Regione
Piemonte, la Croce Amica s.r.l. chiedeva all'A.S.L. n. 20
di Alessandria e Tortona, con nota del 10.3.2004, di "..,ricevere
copia delle convenzioni attualmente in corso per il servizio
trasporto infermi stipulate fra la Vs. Azienda ASL e la
Croce Rossa Italiana di Alessandria nonché la Croce Verde
di Alessandria.
Con nota del 18.3.2004, l'Azienda sanitaria rispondeva chiedendo
alla società ricorrente di precisare l'interesse che si
pone alla base di tale richiesta", aggiungendo che “qualora
l'interesse qualificato della scrivente Croce Amica" S.r.l.
fosse quello di offrire il proprio servizio all 'A.S.L.
n. 20, una volta che le convenzioni in vigore vengano a
scadere, questo non verrà considerato un interesse sufficiente
a giustificare l'accesso agli alti amministrativi richiesti".
Con nota in data I 9.12004, la società ricorrente precisava
che il suo interesse ".. scaturisce dall'essere la ns, società
da sempre operativa nel servizio trasporto infermi con ambulanza,
attualmente aggiudicataria di vari appalti in più Province
d'Italia. Come soggetto interessato del settore, inoltre,
il nostro interesse ad acquisire la documentazione in questione
scaturisce anche dal ns. diritto a verificare il rispetto
delle norme vigenti in materia,".
L'Azienda sanitaria replicava, a sua volta, con l'impugnata
nota del 14.4.2004, avente il seguente contenuto: "”La Croce
Amica" non ha indicato nella lettera di integrazione un
interesse qualificato, che legittimi la società ad accedere
agli atti relativi alle convenzioni stipulate dall'ASL 20
per il Servizio di trasporti: l'interesse che scaturisce
dall'essere la ns. società da sempre operativa di vari appalti
in più Province d'Italia" e “l'interesse che scaturisce
dal ns. diritto a verificare il rispetto delle norme vigenti
in materia” sono meri interessi non sicuramente posizioni
giuridiche rilevanti ai sensi della L. 241/90. Ancora, nella
valutazione della richiesta. l'Amministrazione deve considerare
anche, in un bilanciamento di interessi contrastanti, i
diritti delle società con cui attualmente ha stipulato convenzioni.
Infatti la posizione di queste ultime è sicuramente da tutelare
in base alla normativa sulla riservatezza. dal momento che
le convenzioni e la documentazione presentata a corredo
della offerta contengono delle informazioni relative all'organizzazione
interna delle società interessate, che non possono essere
rese note a terzi in assenza di una valida ragione. Pertanto,
in base alle motivazioni sovraesposte. si ritiene che l'istanza
della Croce Amica sri, così come integrata dall'ultima nota,
non possa essere evasa".
Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 3 giugno 2004,
la Croce Amica s.r.l. chiedeva il riconoscimento del diritto
di accesso ai richiesti documenti, in epigrafe indicati
ai sensi dell'art. 25 1. n. 241/90 e l'annullamento delle
note dell'Azienda sanitaria del 18.3.2004 e del 14.4.2004,
dianzi richiamate. deducendo i seguenti motivi:
Violazione e falsa applicazione ed interpretazione dell'art.
22 della legge 241/90 Violazione dell'art. 97 della Costituzione
Eccesso di potere per travisamento dei fatti erroneità dei
presupposti ed illogicità manifesta Violazione e falsa applicazione
dell'art. 24 de4lla legge 7 agosto 1990 n 241 Violazione
dell'art. 7 del d.p.r. 27.6.1992 n 352
Richiamando la giurisprudenza amministrativa in argomento
di legittimazione all'impugnazione degli atti di gare pubbliche,
la ricorrente riteneva che, a maggior ragione, doveva essere
riconosciuto l'interesse, chiaramente strumentale, di un'
impresa operante nel settore, che ambisce all'affidamento
di servizi secondo il principio della pubblica gara.
L’interesse della ricorrente, quindi, si sostanziava in
quello strumentale coincidente con l'interesse a censurare
il metodo selettivo utilizzato dall'amministrazione e con
l'aspirazione alla celebrazione di una nuova procedura di
scelta del contraente.
Inoltre, non sussistevano secondo la ricorrente le ragioni
di riservatezza nei confronti degli attuali affidatari del
servizio, ai sensi dell'art. 7 d.p.r. n. 352/1992, ben potendo
i partecipanti a procedure selettive ottenere copia degli
atti relativi da parte della stazione appaltante.
Si costituiva in giudizio l'Azienda Sanitaria Locale n.
20 di Alessandria e Tortona, rilevando genericamente l'inammissibilità
e l'infondatezza del ricorso.
Con memoria del 23.92004. l'Azienda sanitaria specificava
le sue ragioni, deducendo la tardività del ricorso, proposto
oltre il termine di trenta giorni dalla ricezione del diniego,
avvenuta il 16.4.2004.
Il ricorso appariva alla resistente anche inammissibile
per mancata notifica ai contro interessati, individuati
nelle ditte attualmente affidatarie del servizio cui aspirava
la ricorrente.
Nel merito, l'Azienda sanitaria ribadiva che l'interesse
prospettato dalla ricorrente era un interesse di mero fatto,
non qualificato giuridicamente ai sensi dell'art. 24 e ss.
L. n. 241/90, anche perché la medesima non risultava comunque
autorizzata a svolgere, nei territorio della Regione Piemonte,
il servizio di trasporto infermi con autoambulanze, secondo
la documentazione depositata in atti.
All'odierna camera di consiglio la causa è stata trattenuta
in decisione.
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DIRITTO
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Il ricorso è infondato, per cui il Collegio
ritiene di prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate
dall'Azienda sanitaria resistente.
In primo luogo, si evidenzia che la società ricorrente,
a sostegno della sua legittimazione, richiama la giurisprudenza
relativa alla legittimazione all'impugnazione dei provvedimenti
con cui la p,a. affida un servizio pubblico mediante pubblica
gara, ritenendo che a maggior ragione tale situazione legittimerebbe
anche al presente ricorso, visto che l'interessata ambisce
ad ottenere in affidamento i servizi oggetto della sua attività.
Sul punto, però, non si può fare a meno di ricordare che
l'interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi
costituisce un bene della vita autonomo e distinto rispetto
alla situazione legittimante all'impugnazione ovvero ad
altra iniziativa giudiziale, tale interesse godendo di un
autonomo sistema di protezione giurisdizionale (Cons. St.,
Ap., 24.6.99, n. 16 e TAR Lazio, scz,Il ter, 8.3.04. n.
2206).
E' evidente, quindi, che appaiono irrilevanti i richiami
alla giurisprudenza come operati dalla società ricorrente,
perché relativi ad una diversa situazione giuridica.
1 presupposti per l'azione prevista dagli articoli 22 e
seguenti alla 1. n. 241/90 sono infatti peculiari e richiedono
che sussista una situazione giuridicamente legittimante,
la quale, anche se non deve necessariamente assumere la
consistenza di diritto soggettivo o interesse legittimo,
deve però essere giuridicamente tutelata, non potendosi
identificare con il generico e indistinto interesse di fatto
al buon andamento dell'attività amministrativa in virtù,
anche, di futuri rapporti giuridici con la medesima amministrazione
cui il privato si rivolge ai fini dell'accesso in questione
(Cons. St., sez.VI, 2.3.2000, n. 1122 e TAR Calabria, Rc,
6.2.04, n. 87). Tale diritto, poi. non deve essere collegato
a mera curiosità e non deve avere carattere emulativo od
evanescente ma deve essere concreto e meritevole di tutela,
secondo parametri ben precisi da indicare nella domanda
e. se necessario, anche da dimostrare alla medesima p.a.
(v di questa Sezione, 14.2.04. n. 251).
Il diritto di accesso in questione, inoltre, deve avere
le caratteristiche della concretezza e attualità, in tal
senso intendendosi l'espressione del legislatore che richiede
un intersse "giuridicamente rilevante". L'interesse che
sorregge il diritto di accesso in questione, perciò, è esclusivamente
quello collegato alle esigenze specifiche del richiedente,
vale a dire agli atti che direttamente lo riguardano o siano,
in ogni caso, pertinenti con le particolari ragioni esposte
a sostegno dell’istanza (Cons. St. sez. V, 8.9.03, n° 5034).
Ciò premesso al riguardo, è opportuno ricordare anche che
pèer avere un interesse qualificato ed una legittimazione
ad accedere alla documentazione amministrativa è necessario
trovarsi in una situazione differenziata ed avere la titolarità
di posizione giuridicamente rilevante, che significa non
titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo
(ossia posizioni giuridiche soggetive piene e fondate) ma
di una posizione giuridica allo stato anche meramente potenziale,
come è in astratto quella del soggetto che ha partecipato
ad una pubblica gara, pur non ottenendo l’aggiudicazione.
Per ritenere legittimante la posizione giuridica, quindi,
non è sufficiente che la richiedente affermi di voler partecipare,
in futuro, alle gare per l'affidamento del servizio pubblico
di interesse.
Nel caso di specie, quindi, è del tutto assente la concretezza
e l'attualità della posizione giuridica prospettata dalla
società ricorrente.
Non è sufficiente. a sostenere il contrario, il richiamo
da essa operato in merito alla circostanza di essere impresa
operante nel settore del servizio di trasporto infermi perché
questa è una situazione di mero fatto, generica e comune
ad un indeterminato numero di altre imprese consimili operanti
sul teritorio nazionale.
Nè tantomeno, può avere rilevanz la motivazione di fondare
la richiesta della società ricorrente di accesso sull’interesse
a verificare che l’affidamento del servizio d parte dell’ASL
di Alessandria e Tortona sia avvenuto nel rispetto della
normativa nazionale e comunitaria, perchè ciò integra un
ulteriore interesse di mero fatto ad una generica verifica
di rispetto della legalità, alla stregua di una azione popolare
sull’efficienza di un pubblico servizio che la giurisprudenza
amministrativa, secondo un orientamento assolutamente pacifico
da cui il Collegio non rinviene ragioni per discostarsi,
non ritiene idoneo a legittimare l’azione di cui agli artt.
22 e seguenti della l. n. 241/90 (per tutte, v. Cons. St.,
sez. V, 7.9.04, n. 5873).
A ciò si aggiunga, secondo l’allegazione documentale dip
arte resistente, che la medesima ricorrente è stata diffidata,
in data 21.4.2004 dalla Regione Piemonte, a svolgere attività
di trasporto infermi sul territorio regionale senza la prescritta
autorizzazione.
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Per quanto illustrato, dunque, il ricorso
deve essere rigettato, poichè risulta legittimo il diniego
all’accesso opposto dall’ASL n. 20 di Alessandria e Tortona
nel caso di specie.
Sussistono comunque giusti motivi per compensare le spese
di lite.
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