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T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 29 dicembre 2004 n. 3853
Pres. Calvo – Est. Plaisant
C.P. (avv.ti Saracco e Mastroviti) c. Azienda Sanitaria Ospedaliera San Luigi di Orbassano (n.c.)


1. Pubblico impiego – Concorso – Commissione – Sussistenza di differenti valutazioni fra i commissari – Presa d’atto – Restituzione degli atti all’Amministrazione – Illegittimità.

 

2. Pubblico impiego – Concorso – Atti rimessi da Commissione che ha espresso differenti valutazioni dei commissari – Approvazione da parte dell’Amministrazione – Illegittimità.

1. Ai sensi dell’art. 10 3° co. Dpr 483/97 è illegittimo il comportamento della Commissione di concorso pubblico che, preso atto della sussistenza di differenti valutazioni in ordine al candidato, non procede al calcolo della media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario ma rimette gli atti all’Amministrazione.

 

2. Ai sensi dell’art. 10 3° co. Dpr 483/97 è illegittimo il comportamento dell’Amministrazione che approva gli atti rimessi dalla Commissione di concorso pubblico la quale, preso atto della sussistenza di differenti valutazioni in ordine al candidato, non abbia proceduto al calcolo della media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario, invece di rinviare gli stessi alla Commissione.


... OMISSIS ...

 

ESPOSIZIONE IN FATTO

 

La ricorrente ha partecipato al pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. I posti di dirigente psicologo, indetto con determinazione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Luigi di Orbassano n. 303 in data 4 ottobre 2002; nella seduta del 19 settembre 2003, terminata la prova scritta, la commissione esaminatrice ha proceduto a valutare i titoli dei candidati e gli esiti della prova scritta, consistente nell'esame e trattazione di n. 3 casi clinici relativi alla materia oggetto del concorso. ed ha ammesso alla prova pratica n. 15 concorrenti, tra i quali la ricorrente, che in data 6 novembre 2003 ha sostenuto anche la successiva prova orale in esito alla quale la commissione esaminatrice, relativamente alla dottoressa Patanò Cristina, ha concluso nei termini che seguono: Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione prende atto della impossibilità di raggiungere un giudizio unanime sulla prova orale delle due candidate. La Commissione, pertanto, prende alto della conseguente impossibilità di formare una volontà univoco rispetto alla graduatoria finale e rimette gli atti alla 1mministrazione per il seguito di competenza ": con deliberazione n. 403 in data 16 dicembre 2003. ii Direttore Generale ff dell'Azienda Ospedaliera San Luigi di Orbassano, preso atto dell'anzidetto verbale della commissione esaminatrice e "Considerato che in sede di approvazione degli atti di un pubblico concorso, all'amministrazione compete solo il controllo di legittimità degli atti della procedura e non può sostituirsi alla Commissione giudicatrice nella determinazione del voto da attribuire e formulare la graduatoria di merito ", ha deliberato di "prendere atto quindi della mancata conclusione della procedura di cui trattasi”.
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 4 febbraio 2OO4, la dottoressa Patanè ha chiesto l'annullamento dell'anzidetto provvedimento, deducendo le seguenti censure:
1. Violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione con riferimento all'art. 10, comma 3° decreto Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n 483
Violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione eon riferimento all'art. 97 della Costituzione
Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta incongruità irragionevolezza perplessità, sviamento
L'anzidetta disposizione di legge, nel prevedere la votazione individuale da parte dei componenti la commissione esaminatrice, le imporrebbe di addivenire ad una valutazione finale anche in caso di giudizio non unanime dei vari commissari ed implicitamente vieterebbe alla stessa commissione di rimettere gli atti all'amministrazione, come avvenuto nel caso di specie: conseguentemente sarebbe illegittima anche la decisione del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Luigi di Orbassano, con cui sono stati approvati gli atti emanati dalla commissione esaminatrice.
Nella Camera di consiglio del 3 marzo 2004 l'istanza cautelare è stata rigettata.
Alla odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Il ricorso è fondato.
L’art. 10, comma 3° del d.p.r. 483/1997, relativo alle modalità di espletamento dei pubblici concorsi, statuisce che “i punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi; in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario”.
La norma contempla quindi espressamente l’ipotesi, peraltro fisiologica, che i diversi componenti la commissione d’esame esprimano giudizi differenti, statuendo che in questi casi debba comunque giungersi ad una valutazione globale del candidato mediante media aritmetica tra I singoli giudizi; del resto, se così non fosse, si rischierebbe una inaccettabile paralisi dell’attività concorsuale, il cui rischio potrebbe costituire un implicito limite alla libertà di giudizio che deve connotare l'attività dei singoli commissari.
Conseguentemente deve ritenersi illegittima sia la decisione assunta dalla commissione esaminatrice durante la seduta del 6 novembre 2003 ove, preso atto dei contrasto di opinioni, ha omesso di procedere alla valutazione Orale delle candidate mediante il criterio della media aritmetica ed ha invece restituito gli atti al Direttore Generale dell’Azienda resistente – nonchè la deliberazione n. 403 assunta da quest’ultimo in data 16 dicembre 2003, in quanto il Direttore Generale, preso atto dalla violazione di legge in cui era incorsa la commissione esaminatrice, invece che approvare il suo operato, avrebbe dovuto restituire gli atti. invitandola a porre in essere gli adempimenti imposti dalla legge, trattandosi di valutazione rientrante nel controllo di legittimità che spetta agli organi di amministrazione attiva in sede di approvazione degli atti concorsuali.

 

Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato e deve essere accolto.

 

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.


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