| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 29 dicembre
2004 n. 3853
Pres. Calvo – Est. Plaisant
C.P. (avv.ti Saracco e Mastroviti) c. Azienda Sanitaria
Ospedaliera San Luigi di Orbassano (n.c.) |
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1. Pubblico impiego – Concorso – Commissione
– Sussistenza di differenti valutazioni fra i commissari
– Presa d’atto – Restituzione degli atti all’Amministrazione
– Illegittimità.
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2. Pubblico impiego – Concorso – Atti rimessi
da Commissione che ha espresso differenti valutazioni dei
commissari – Approvazione da parte dell’Amministrazione
– Illegittimità.
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1. Ai sensi dell’art. 10 3° co. Dpr 483/97
è illegittimo il comportamento della Commissione di concorso
pubblico che, preso atto della sussistenza di differenti
valutazioni in ordine al candidato, non procede al calcolo
della media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario
ma rimette gli atti all’Amministrazione.
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2. Ai sensi dell’art. 10 3° co. Dpr 483/97
è illegittimo il comportamento dell’Amministrazione che
approva gli atti rimessi dalla Commissione di concorso pubblico
la quale, preso atto della sussistenza di differenti valutazioni
in ordine al candidato, non abbia proceduto al calcolo della
media aritmetica dei voti espressi da ciascun commissario,
invece di rinviare gli stessi alla Commissione.
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... OMISSIS ...
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ESPOSIZIONE IN FATTO
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La ricorrente ha partecipato al pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. I
posti di dirigente psicologo, indetto con determinazione
del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Luigi
di Orbassano n. 303 in data 4 ottobre 2002; nella seduta
del 19 settembre 2003, terminata la prova scritta, la commissione
esaminatrice ha proceduto a valutare i titoli dei candidati
e gli esiti della prova scritta, consistente nell'esame
e trattazione di n. 3 casi clinici relativi alla materia
oggetto del concorso. ed ha ammesso alla prova pratica n.
15 concorrenti, tra i quali la ricorrente, che in data 6
novembre 2003 ha sostenuto anche la successiva prova orale
in esito alla quale la commissione esaminatrice, relativamente
alla dottoressa Patanò Cristina, ha concluso nei termini
che seguono: Dopo ampia ed approfondita discussione la Commissione
prende atto della impossibilità di raggiungere un giudizio
unanime sulla prova orale delle due candidate. La Commissione,
pertanto, prende alto della conseguente impossibilità di
formare una volontà univoco rispetto alla graduatoria finale
e rimette gli atti alla 1mministrazione per il seguito di
competenza ": con deliberazione n. 403 in data 16 dicembre
2003. ii Direttore Generale ff dell'Azienda Ospedaliera
San Luigi di Orbassano, preso atto dell'anzidetto verbale
della commissione esaminatrice e "Considerato che in sede
di approvazione degli atti di un pubblico concorso, all'amministrazione
compete solo il controllo di legittimità degli atti della
procedura e non può sostituirsi alla Commissione giudicatrice
nella determinazione del voto da attribuire e formulare
la graduatoria di merito ", ha deliberato di "prendere atto
quindi della mancata conclusione della procedura di cui
trattasi”.
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 4 febbraio 2OO4,
la dottoressa Patanè ha chiesto l'annullamento dell'anzidetto
provvedimento, deducendo le seguenti censure:
1. Violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione
con riferimento all'art. 10, comma 3° decreto Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n 483
Violazione di legge sotto il profilo della mancata applicazione
eon riferimento all'art. 97 della Costituzione
Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità manifesta
incongruità irragionevolezza perplessità, sviamento
L'anzidetta disposizione di legge, nel prevedere la votazione
individuale da parte dei componenti la commissione esaminatrice,
le imporrebbe di addivenire ad una valutazione finale anche
in caso di giudizio non unanime dei vari commissari ed implicitamente
vieterebbe alla stessa commissione di rimettere gli atti
all'amministrazione, come avvenuto nel caso di specie: conseguentemente
sarebbe illegittima anche la decisione del Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliera San Luigi di Orbassano, con cui
sono stati approvati gli atti emanati dalla commissione
esaminatrice.
Nella Camera di consiglio del 3 marzo 2004 l'istanza cautelare
è stata rigettata.
Alla odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
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Il ricorso è fondato.
L’art. 10, comma 3° del d.p.r. 483/1997, relativo alle modalità
di espletamento dei pubblici concorsi, statuisce che “i
punteggi relativi alle prove sono attribuiti con voti palesi;
in caso di differenti valutazioni, il punteggio da attribuire
è quello risultante dalla media aritmetica dei voti espressi
da ciascun commissario”.
La norma contempla quindi espressamente l’ipotesi, peraltro
fisiologica, che i diversi componenti la commissione d’esame
esprimano giudizi differenti, statuendo che in questi casi
debba comunque giungersi ad una valutazione globale del
candidato mediante media aritmetica tra I singoli giudizi;
del resto, se così non fosse, si rischierebbe una inaccettabile
paralisi dell’attività concorsuale, il cui rischio potrebbe
costituire un implicito limite alla libertà di giudizio
che deve connotare l'attività dei singoli commissari.
Conseguentemente deve ritenersi illegittima sia la decisione
assunta dalla commissione esaminatrice durante la seduta
del 6 novembre 2003 ove, preso atto dei contrasto di opinioni,
ha omesso di procedere alla valutazione Orale delle candidate
mediante il criterio della media aritmetica ed ha invece
restituito gli atti al Direttore Generale dell’Azienda resistente
– nonchè la deliberazione n. 403 assunta da quest’ultimo
in data 16 dicembre 2003, in quanto il Direttore Generale,
preso atto dalla violazione di legge in cui era incorsa
la commissione esaminatrice, invece che approvare il suo
operato, avrebbe dovuto restituire gli atti. invitandola
a porre in essere gli adempimenti imposti dalla legge, trattandosi
di valutazione rientrante nel controllo di legittimità che
spetta agli organi di amministrazione attiva in sede di
approvazione degli atti concorsuali.
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Per quanto sopra esposto il ricorso è fondato
e deve essere accolto.
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Sussistono giusti motivi per compensare tra
le parti le spese di giudizio.
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