Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 1-2005 - © copyright

T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 29 dicembre 2004 n. 3825
Pres. Calvo – Est. Correale
I.M.S. (avv.ti Aragona e Trioni) c. A.G. Srl (avv.ti Trevissone e Fragapane)


Servizio pubblico – Servizio di trasporto – Esercizio del diritto di sciopero - Mansione di conducente e di servizio di biglietteria - Astensione dal servizio vendita dei biglietti pur permanendo l’attività di conducente – Non ricorre – Inadempimento contrattuale – Provvedimento disciplinare – Legittimità

Non integra il diritto di sciopero ma inadempimento contrattuale il c.d. sciopero della borsa nel servizio di trasporto pubblico, con conseguente legittimità del provvedimento disciplinare irrogato in conseguenza dell’attuazione dello stesso.


... OMISSIS ...

 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

 

FATTO

 

Esponeva il ricorrente di prestare servizio, in qualità di conducente di linea, alle dipendenze della Autolinee Giachino s,r,l., società, questa, esercente servizio pubblico di trasporto in regime di concessione.
Il rapporto di lavoro traeva disciplina legale generale dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 mentre la fonte contrattuale particolare era insita nell'accordo collettivo nazionale di lavoro del 23 luglio 1976 cui seguivano numerosi accordi nazionali integrativi e parzialmente modificativi.
Nello specifico, a livello aziendale, l'ultimo accordo integrativo era stipulato in data primo luglio 1988 e in esso in particolare, era stato previsto un compenso di lire 1.300 giornaliere a favore del conducente che svolgesse il servizio di biglietteria. Tale accordo risultava poi disdetto nel in data 23 settembre 1991 dal S.I.L.T. Sindacato Indipendente Lavoratori Trasporto cui aderiva il ricorrente, anche perché l'azienda datrice di lavoro aveva ridotto l'indennità agente unico" a £. 750 giornaliere, considerando assorbita la differenza di £. 550 dal "terzo elemento retributivo" introdotto dal primo accordo nazionale del 1988.
Successivamente le due parti non avevano più trovato formale intesa riguardo allo svolgimento del servizio di biglietteria da parte dei conducenti e alla relativa corresponsione di indennità in misura ritenuta sufficiente dai lavoratori, così che, in data 14 maggio 1998, il S.I.L.T. indiceva l'astensione collettiva dalla sola attività di vendita dei biglietti, iniziativa confermata anche in seguito a formali diffide a riprendere il servizio da parte dell'Autolinee Giachino s.r.l. del 14 maggio 1998 ed ancora, rispettivamente, del 23 maggio 1998 e del 27 maggio 1998, cui facevano riscontro due note di conferma dell'astensione collettiva dal servizio da parte del S.I.L.T.
Nel periodo di astensione programmata (dal 2 al 16 giugno 1998) il ricorrente, unitamente ad altri n.8 conducenti aderiva all'iniziativa sindacale astenendosi unicamente dall'emettere biglietti, pur svolgendo l'attività di conducente.
Di conseguenza in data 26 giugno 1998, era adottato a suo carico l'impugnato provvedimento disciplinare dal seguente tenore:
“Facciamo seguito alle nostre lettere del 2/6/98, del 3/6/98, del 4/6/98, del 5/6/98, del 6/6/98, del 8/6/98. Del 9/6/98,del 10/6/98, del 11/6/98, del 12/6/98, del 13/6/98. del l5/6/98, del 16/6/98 e del 17/6,98 con le quali Le abbiamo contestato giorno per giorno, la circostanza che Ella non ha effettuato. nel periodo dal 1/6/98 al 16/6/98 U servizio di agente unico riscuoti/ore per significarLe quanto segue. Le giustificazioni da Ella addotte non sono pertinenti in quanto il Suo comportamento non rientrando in una fattispecie di sciopero legittimo ha realizzato un inadempimento contrattuale. Ella si è pertanto reso colpevole, nel periodo dal 1/6/98 al 16/6/98, e malgrado le numerose note di contestazione nel frattempo ricevute, di un volontario e reiterato inadempimento dei doveri di ufficio. Il Suo comportamento ha quindi integrato la fattispecie prevista dall 'art.42. punto 10. del regolamento allegato A) ai RD. 8 gennaio 1931 n.148. Le comminiamo pertanto il provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione nella misura di giorni 3 da scontare i giorni 23 24 2 luglio 19981
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 21 luglio 1998. il signor Scanavino, chiedeva l'annullamento di tale provvedimento disciplinare. deducendo:
1) Esercizio del diritto di sciopero
II comportamento tenuto dal ricorrente non avrebbe costituito inadempimento contrattuale esercizio legittimo del diritto di sciopero previsto dall'art.40 della Carta Costituzionale in quanto, per consolidata interpretazione giurisprudenziale. a tale diritto costituzionalmente garantito sarebbe riconducibile anche un'astensione solo parziale dallavoro con riguardo all'unità di tempo, il cd. “sciopero breve”, laddove, come nel caso di specie, il lavoratore si astenga dallo svolgimento di una delle sue mansioni per effettuare soltanto le restanti attività ad essa inerenti.
Il ricorrente osservava, altresì, che il danno per l'azienda era comunque contenuto e che il c.d. "sciopero della borsa" era ammissibile perché, nel caso di specie, la mansione di vendita dei biglietti era ontologicamente e storicamente distinta da quella di guida, come avveniva in passato ove operavano due diversi agenti, di cui uno, il c.d. "bigliettaio", ricopriva una figura professionale ancora presente, sia pure ad esaurimento. nella tabella delle qualifiche allegata ai CCNL 28 luglio 1989.
Se era legittima l'astensione dal lavoro dei "bigliettai" doveva esserlo anche quella degli autisti in relazione unicamente a tale specifica mansione.
Il legittimo esercizio di un diritto, quindi, prevaleva sull'indagine sull'esistenza o meno di un dovere d'ufficio dell'autista avente ad oggetto l'attività rifiutata dal ricorrente.
2) Non riconducibilità della vendita dei biglietti ai "doveri d'ufficio*' dei conducente di linea".
Nessuna norma, a detta del ricorrente, imponeva al conducente di linea di svolgere anche le mansioni aggiuntive della vendita dei biglietti.
Tale mansione, infatti, non rientrerebbe tra i doveri d'ufficio dei conducenti di autolinea, poiché l'art.48 del CCNL del 23 luglio 1976, pur prevedendo l'istituzione dell'agente unico e la progressiva soppressione della figura dei "bigliettaio", nulla statuiva in merito alle misure sostitutive ed, in ogni caso, non addossava ai conducente tale adempimento.
poi al contratto aziendale del luglio 1988, ove si prevedeva un compenso di lire 1.300 giornaliere a favore del conducente che svolgesse il servizio di biglietteria, esso non sarebbe applicabile nel caso di specie, in quanto disdetto dalla organizzazione sindacale di appartenenza del ricorrente, per cui doveva attendersi la conclusione di un nuovo accordo per potere ritenere operante tale disposizione contrattuale, tenuto conto della comunicazione preventiva dell'astensione ad opera dei lavoratori interessati.
Si costituiva in giudizio. con atto del 22 settembre 1998. la Autolinee Giachino s.r.l., avvalendosi del patrocinio degli avv.ti Mauro Trevisson e Carlo Merani, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendo comunque la reiezione dello stesso.
Con atto di costituzione di nuovo difensore del 12 ottobre 2004 si costituivano per l'azienda resistente gli avv.ti Mauro Trevisson e Domenico Fragapane. richiamando ogni precedente difesa.
Con memoria del 20 ottobre 2004 la società resistente illustrava le sue difese.
In primo luogo, essa rilevava la genericità delle argomentazioni addotte dal ricorrente, che non avrebbero consentito l'individuazione della "causa pretendi" oggetto del gravame.
In secondo luogo, richiamando giurisprudenza della Corte di Cassazione che aveva definito il contenzioso sul punto, la società resistente ribadiva la legittimità della operata riduzione dell'indennità "agente unico". Inoltre, ribadiva che la mansione "conducente di linea agente unico riscuotitore" costituiva un "unicum" indivisibile, secondo quanto previsto dalle norme legali e contrattuali richiamate ed elencate.
Infine, per quel che riguardava la legittimità dello sciopero parziale, c.d. "della borsa", la società resistente richiamava copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione che ne sanciva la non conformità a legge. anche ai sensi dell'art. 1175 cc.. secondo quanto ritenuto pure dall'ARAN in una recentissima pronuncia del 19 gennaio 2004.
Né poteva avere alcun valore l'accettazione delle mansioni residue da parte dell'azienda che non avrebbe in alcun modo potuto obbligare i lavoratori ad astenersi anche dalle mansioni di conducente.
L'azienda aveva subito comunque un danno ingiusto dalla perdita del controvalore dei biglietti non emessi nei giorni dell'astensione, che aveva arrecato. quindi, anche danno alla produttività e in violazione anche dei principi di cui alla l.n. 146/90.
Anche il ricorrente depositava in atti una memoria in cui illustrava ulteriormente le proprie tesi difensive.
Alla odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

 

DIRITTO

 

Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso proposta dalla società resistente, secondo cui il tenore del ricorso, per la sua genericità, non consentirebbe di comprendere su quali presupposti di fatto e di diritto siano fondate le pretese del ricorrente, in modo da non chiarire quale sia la "causa pretendi" alla base del ricorso.
L'eccezione è priva di pregio.
11 Collegio ritiene che la tesi del ricorrente, infatti, risulta chiaramente esposta e si fonda sulla richiesta di annullamento della sanzione disciplinare, contenuta nell'epigrafe e nelle conclusioni del ricorso ("petitum"'), fondata sulla possibilità di invocare il diritto di sciopero quale causa di giustificazione della sua astensione dall'attività di biglietteria o. in alternativa, sulla non riconducibilità di tale attività alle mansioni contrattualmente previste ("causa pretendi").
Basti, al riguardo, far riferimento alle espressioni che introducono i due motivi contenuti nel ricorso q'l. Esercizio del diritto di sciopero: 2.Von riconducibilità della vendita dei biglietti ai doveri d'ufficio del conducente di linea), che da sole sintetizzano efficacemente la domanda introdotta dal signor Scanavino, quantomeno sotto il profilo del "petitum" e della "causa pretendi".
Nel merito, con il primo motivo, il ricorrente lamenta appunto la violazione dell'art. 40, comma 3°, della Costituzione, che ha riconosciuto nell'ordinamento il diritto di sciopero, al quale sarebbe riconducibile, secondo la tesi dei ricorrente, anche l'astensione parziale dal lavoro, o cd. "sciopero breve
A tale proposito il ricorrente osserva che l'unico limite sarebbe costituito dal divieto per i lavoratori di porre in essere iniziative che comportino la distruzione o la duratura inutilizzabilità degli impianti. con effetti negativi sulla possibilità del datore di lavoro di contenere il normale livello occupazionale.
Il Collegio non condivide tale tesi.
Come precisato dalla Corte di Cassazione (vedasi, tra le altre, Cassazione Civile. Sezione Lavoro, 28 marzo 1986 n.2214). la nozione di sciopero ha natura empirica, mai cristallizzata in una specifica previsione di legge, e deve essere quindi desunta dal contesto sociale e, soprattutto, dall'uso generale del termine, al fine di trarne il significato inteso dal Costituente.
Ciò premesso, il termine 'sciopero" identifica tradizionalmente l'astensione dallo svolgimento della prestazione lavorativa, come complessivamente intesa, e a tale fattispecie, nella quale si realizza un equilibrio dei reciproci sacrifici (perdita integrale dello stipendio da un lato e perdita piena della prestazione dall'altro), non può essere equiparata l'astensione da una parte soltanto della prestazione lavorativa, che può avere l'effetto distorto, come nel caso di specie, di rendere concretamente inattuabile l'intero servizio (non potrebbe infatti concepirsi il funzionamento di un autobus senz'adeguato servizio di biglietteria) a fronte di una perdita minima della retribuzione in capo al lavoratore (nel caso di specie si tratta della sola indennità oraria di biglietteria, ammontante a lire 750).
Ad opinione del Collegio, un simile scenario esula dalla legittima dialettica sindacale, spostandosi sul piano del puro inadempimento contrattuale, al quale il datore di lavoro può contrapporre gli strumenti disciplinari (vedasi, in tal senso, ex multis. la già citata Cassazione, Sezione Lavoro, 28 marzo 1986 n.2214) previsti pur sempre in sede contrattuale collettiva.
Il ricorrente osserva che, nel caso di specie, sarebbe invece possibile scindere la mansione legata alla vendita dei biglietti da quella legata alla conduzione dell'autobus, senza alcun oggettivo danno per lo svolgimento del servizio, ed anzi sarebbe proprio la concentrazione di tali mansioni in capo allo stesso lavoratore ad influire negativamente sull'espletamento dello stesso in quanto "chi emette i biglietti non può contemporaneamente guidare”.
Anche tale argomentazione appare al Collegio priva di pregio.
La scindibilità o meno delle due mansioni, infatti, non può essere valutata in astratto ma deve essere riferita alla concreta organizzazione che l'azienda si era data al momento dell'astensione (parziale) del ricorrente dal servizio.
Nel caso di specie l'Autolinee Giachino s.r.l. aveva dato attuazione alla qualifica del cd. "agente unico", addetto sia alla conduzione del mezzo che al servizio di biglietteria, secondo quanto concordato in sede collettiva, per cui non disponeva in concreto e nell'immediato, anche calcolando il breve preavviso ricevuto, di sistemi che consentissero, in caso di astensione dei conducenti dal servizio di biglietteria. di assicurare comunque lo svolgimento del servizio di emissione biglietti, anche in riferimento alla fase del controllo del possesso del titolo di viaggio da parte dei passeggeri.
Ne consegue che l'azienda aveva soltanto dato attuazione a quanto la regolamentazione collettiva di settore aveva già introdotto da tempo, senza che per questo le concrete mansioni andassero a discapito del corretto esercizio della guida dell'autobus.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il servizio di biglietteria non rientrerebbe comunque tra i doveri d'ufficio dei conducenti di autolinea.
Ciò perché lart.48 del CCNL del 23 luglio l976, pur prevedendo l'istituzione dell'agente unico e la progressiva soppressione della figura professionale del bigliettaio", infatti, nulla statuirebbe in merito alle misure sostitutive ed. in ogni caso, non addosserebbe al conducente tale adempimento. Quanto poi ai contratto aziendale stipulato nel luglio 1988, ove si prevedeva un compenso di lire 1.300 giornaliere a favore del conducente che svolgesse il servizio di biglietteria, esso non sarebbe applicabile al ricorrente in quanto disdetto dalla sua organizzazione sindacale di appartenenza in data 23 settembre 1991.
Anche tale motivo appare infondato.
All'esito di un incontro tra le organizzazioni di categoria in data 26 marzo 1986, fu raggiunta l'intesa di porre in esaurimento, tra le altre, le qualifiche di" bigliettaio e bigliettaio scelto" e quella di verificatore titoli di viaggio"
Con la stipulazione dell'Accordo Nazionale di settore, in data 24 aprile 1987, recante 'Norme relative alla classificazione del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ", era stato previsto, all'art.ll, che "A decorrere dalla data di applicazione della nuova classificazione l'Azienda non potrà procedere ad assunzioni nelle qualifiche poste ad esaurimento'.
Il successivo Accordo Nazionale di settore, stipulato in data 13 maggio 1987, individuava, all'Allegato B), la data dell'i gennaio 1989 per l'entrata in vigore della nuova classificazione contenuta nell'Allegato A la quale indicava, a sua volta, il nuovo profilo professionale dell'"agente di movimento: lavoratore che svolge le mansioni di conducente di linea nonché, quando ve ne sia la possibilità, a rotazione, le mansioni delle qualifiche poste ad esaurimento di cui al verbale 26.3.1986".
In tal modo è stata definitivamente recepita dalla contrattazione collettiva la nuova qualifica delI"agente unico", già delineata dall'art.48 del C.C.N.L. in data 23 luglio 1976 e dall'art.3 del C.C.N.L. del 12 luglio 1985. che unificava le mansioni di conduzione dell'autobus e del servizio di biglietteria, qualifica che presso la società resistente ha avuto appunto piena attuazione con la stipulazione dell'accordo aziendale in data I luglio 1998.
Ne consegue che ben poteva l'azienda resistente chiedere che il conducente effettuasse il servizio di emissione biglietti.
Né alcun valore può avere, nel caso di specie, la disdetta unilaterale di tale profilo dell'accordo operata dalla organizzazione sindacale di appartenenza del ricorrente che non poteva modificare lo svolgimento delle concrete mansioni concordate prima di un nuovo accordo tra le parti.
Nelle more della conclusione di un nuovo accordo, quindi, dovevano operare le regole concordate con quello precedente e la disdetta unilaterale poteva avere soltanto un valore acceleratorio per la formazione di un tavolo di trattativa relativo ai problemi emersi in sede di concreta applicazione.
Per quanto sopra esposto, quindi, il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte Sezione II, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento