| T.A.R. PIEMONTE - TORINO - SEZIONE II - Sentenza 29 dicembre
2004 n. 3825
Pres. Calvo – Est. Correale
I.M.S. (avv.ti Aragona e Trioni) c. A.G. Srl (avv.ti Trevissone
e Fragapane) |
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Servizio pubblico – Servizio di trasporto
– Esercizio del diritto di sciopero - Mansione di conducente
e di servizio di biglietteria - Astensione dal servizio
vendita dei biglietti pur permanendo l’attività di conducente
– Non ricorre – Inadempimento contrattuale – Provvedimento
disciplinare – Legittimità
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Non integra il diritto di sciopero ma inadempimento
contrattuale il c.d. sciopero della borsa nel servizio di
trasporto pubblico, con conseguente legittimità del provvedimento
disciplinare irrogato in conseguenza dell’attuazione dello
stesso.
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... OMISSIS ...
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
quanto segue.
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FATTO
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Esponeva il ricorrente di prestare servizio,
in qualità di conducente di linea, alle dipendenze della
Autolinee Giachino s,r,l., società, questa, esercente servizio
pubblico di trasporto in regime di concessione.
Il rapporto di lavoro traeva disciplina legale generale
dal R.D. 8 gennaio 1931, n. 148 mentre la fonte contrattuale
particolare era insita nell'accordo collettivo nazionale
di lavoro del 23 luglio 1976 cui seguivano numerosi accordi
nazionali integrativi e parzialmente modificativi.
Nello specifico, a livello aziendale, l'ultimo accordo integrativo
era stipulato in data primo luglio 1988 e in esso in particolare,
era stato previsto un compenso di lire 1.300 giornaliere
a favore del conducente che svolgesse il servizio di biglietteria.
Tale accordo risultava poi disdetto nel in data 23 settembre
1991 dal S.I.L.T. Sindacato Indipendente Lavoratori Trasporto
cui aderiva il ricorrente, anche perché l'azienda datrice
di lavoro aveva ridotto l'indennità agente unico" a £. 750
giornaliere, considerando assorbita la differenza di £.
550 dal "terzo elemento retributivo" introdotto dal primo
accordo nazionale del 1988.
Successivamente le due parti non avevano più trovato formale
intesa riguardo allo svolgimento del servizio di biglietteria
da parte dei conducenti e alla relativa corresponsione di
indennità in misura ritenuta sufficiente dai lavoratori,
così che, in data 14 maggio 1998, il S.I.L.T. indiceva l'astensione
collettiva dalla sola attività di vendita dei biglietti,
iniziativa confermata anche in seguito a formali diffide
a riprendere il servizio da parte dell'Autolinee Giachino
s.r.l. del 14 maggio 1998 ed ancora, rispettivamente, del
23 maggio 1998 e del 27 maggio 1998, cui facevano riscontro
due note di conferma dell'astensione collettiva dal servizio
da parte del S.I.L.T.
Nel periodo di astensione programmata (dal 2 al 16 giugno
1998) il ricorrente, unitamente ad altri n.8 conducenti
aderiva all'iniziativa sindacale astenendosi unicamente
dall'emettere biglietti, pur svolgendo l'attività di conducente.
Di conseguenza in data 26 giugno 1998, era adottato a suo
carico l'impugnato provvedimento disciplinare dal seguente
tenore:
“Facciamo seguito alle nostre lettere del 2/6/98, del 3/6/98,
del 4/6/98, del 5/6/98, del 6/6/98, del 8/6/98. Del 9/6/98,del
10/6/98, del 11/6/98, del 12/6/98, del 13/6/98. del l5/6/98,
del 16/6/98 e del 17/6,98 con le quali Le abbiamo contestato
giorno per giorno, la circostanza che Ella non ha effettuato.
nel periodo dal 1/6/98 al 16/6/98 U servizio di agente unico
riscuoti/ore per significarLe quanto segue. Le giustificazioni
da Ella addotte non sono pertinenti in quanto il Suo comportamento
non rientrando in una fattispecie di sciopero legittimo
ha realizzato un inadempimento contrattuale. Ella si è pertanto
reso colpevole, nel periodo dal 1/6/98 al 16/6/98, e malgrado
le numerose note di contestazione nel frattempo ricevute,
di un volontario e reiterato inadempimento dei doveri di
ufficio. Il Suo comportamento ha quindi integrato la fattispecie
prevista dall 'art.42. punto 10. del regolamento allegato
A) ai RD. 8 gennaio 1931 n.148. Le comminiamo pertanto il
provvedimento disciplinare della sospensione dal servizio
e dalla retribuzione nella misura di giorni 3 da scontare
i giorni 23 24 2 luglio 19981
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 21 luglio 1998.
il signor Scanavino, chiedeva l'annullamento di tale provvedimento
disciplinare. deducendo:
1) Esercizio del diritto di sciopero
II comportamento tenuto dal ricorrente non avrebbe costituito
inadempimento contrattuale esercizio legittimo del diritto
di sciopero previsto dall'art.40 della Carta Costituzionale
in quanto, per consolidata interpretazione giurisprudenziale.
a tale diritto costituzionalmente garantito sarebbe riconducibile
anche un'astensione solo parziale dallavoro con riguardo
all'unità di tempo, il cd. “sciopero breve”, laddove, come
nel caso di specie, il lavoratore si astenga dallo svolgimento
di una delle sue mansioni per effettuare soltanto le restanti
attività ad essa inerenti.
Il ricorrente osservava, altresì, che il danno per l'azienda
era comunque contenuto e che il c.d. "sciopero della borsa"
era ammissibile perché, nel caso di specie, la mansione
di vendita dei biglietti era ontologicamente e storicamente
distinta da quella di guida, come avveniva in passato ove
operavano due diversi agenti, di cui uno, il c.d. "bigliettaio",
ricopriva una figura professionale ancora presente, sia
pure ad esaurimento. nella tabella delle qualifiche allegata
ai CCNL 28 luglio 1989.
Se era legittima l'astensione dal lavoro dei "bigliettai"
doveva esserlo anche quella degli autisti in relazione unicamente
a tale specifica mansione.
Il legittimo esercizio di un diritto, quindi, prevaleva
sull'indagine sull'esistenza o meno di un dovere d'ufficio
dell'autista avente ad oggetto l'attività rifiutata dal
ricorrente.
2) Non riconducibilità della vendita dei biglietti ai "doveri
d'ufficio*' dei conducente di linea".
Nessuna norma, a detta del ricorrente, imponeva al conducente
di linea di svolgere anche le mansioni aggiuntive della
vendita dei biglietti.
Tale mansione, infatti, non rientrerebbe tra i doveri d'ufficio
dei conducenti di autolinea, poiché l'art.48 del CCNL del
23 luglio 1976, pur prevedendo l'istituzione dell'agente
unico e la progressiva soppressione della figura dei "bigliettaio",
nulla statuiva in merito alle misure sostitutive ed, in
ogni caso, non addossava ai conducente tale adempimento.
poi al contratto aziendale del luglio 1988, ove si prevedeva
un compenso di lire 1.300 giornaliere a favore del conducente
che svolgesse il servizio di biglietteria, esso non sarebbe
applicabile nel caso di specie, in quanto disdetto dalla
organizzazione sindacale di appartenenza del ricorrente,
per cui doveva attendersi la conclusione di un nuovo accordo
per potere ritenere operante tale disposizione contrattuale,
tenuto conto della comunicazione preventiva dell'astensione
ad opera dei lavoratori interessati.
Si costituiva in giudizio. con atto del 22 settembre 1998.
la Autolinee Giachino s.r.l., avvalendosi del patrocinio
degli avv.ti Mauro Trevisson e Carlo Merani, eccependo l’inammissibilità
del ricorso e chiedendo comunque la reiezione dello stesso.
Con atto di costituzione di nuovo difensore del 12 ottobre
2004 si costituivano per l'azienda resistente gli avv.ti
Mauro Trevisson e Domenico Fragapane. richiamando ogni precedente
difesa.
Con memoria del 20 ottobre 2004 la società resistente illustrava
le sue difese.
In primo luogo, essa rilevava la genericità delle argomentazioni
addotte dal ricorrente, che non avrebbero consentito l'individuazione
della "causa pretendi" oggetto del gravame.
In secondo luogo, richiamando giurisprudenza della Corte
di Cassazione che aveva definito il contenzioso sul punto,
la società resistente ribadiva la legittimità della operata
riduzione dell'indennità "agente unico". Inoltre, ribadiva
che la mansione "conducente di linea agente unico riscuotitore"
costituiva un "unicum" indivisibile, secondo quanto previsto
dalle norme legali e contrattuali richiamate ed elencate.
Infine, per quel che riguardava la legittimità dello sciopero
parziale, c.d. "della borsa", la società resistente richiamava
copiosa giurisprudenza della Corte di Cassazione che ne
sanciva la non conformità a legge. anche ai sensi dell'art.
1175 cc.. secondo quanto ritenuto pure dall'ARAN in una
recentissima pronuncia del 19 gennaio 2004.
Né poteva avere alcun valore l'accettazione delle mansioni
residue da parte dell'azienda che non avrebbe in alcun modo
potuto obbligare i lavoratori ad astenersi anche dalle mansioni
di conducente.
L'azienda aveva subito comunque un danno ingiusto dalla
perdita del controvalore dei biglietti non emessi nei giorni
dell'astensione, che aveva arrecato. quindi, anche danno
alla produttività e in violazione anche dei principi di
cui alla l.n. 146/90.
Anche il ricorrente depositava in atti una memoria in cui
illustrava ulteriormente le proprie tesi difensive.
Alla odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
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DIRITTO
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Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione
di nullità e/o inammissibilità del ricorso proposta dalla
società resistente, secondo cui il tenore del ricorso, per
la sua genericità, non consentirebbe di comprendere su quali
presupposti di fatto e di diritto siano fondate le pretese
del ricorrente, in modo da non chiarire quale sia la "causa
pretendi" alla base del ricorso.
L'eccezione è priva di pregio.
11 Collegio ritiene che la tesi del ricorrente, infatti,
risulta chiaramente esposta e si fonda sulla richiesta di
annullamento della sanzione disciplinare, contenuta nell'epigrafe
e nelle conclusioni del ricorso ("petitum"'), fondata sulla
possibilità di invocare il diritto di sciopero quale causa
di giustificazione della sua astensione dall'attività di
biglietteria o. in alternativa, sulla non riconducibilità
di tale attività alle mansioni contrattualmente previste
("causa pretendi").
Basti, al riguardo, far riferimento alle espressioni che
introducono i due motivi contenuti nel ricorso q'l. Esercizio
del diritto di sciopero: 2.Von riconducibilità della vendita
dei biglietti ai doveri d'ufficio del conducente di linea),
che da sole sintetizzano efficacemente la domanda introdotta
dal signor Scanavino, quantomeno sotto il profilo del "petitum"
e della "causa pretendi".
Nel merito, con il primo motivo, il ricorrente lamenta appunto
la violazione dell'art. 40, comma 3°, della Costituzione,
che ha riconosciuto nell'ordinamento il diritto di sciopero,
al quale sarebbe riconducibile, secondo la tesi dei ricorrente,
anche l'astensione parziale dal lavoro, o cd. "sciopero
breve
A tale proposito il ricorrente osserva che l'unico limite
sarebbe costituito dal divieto per i lavoratori di porre
in essere iniziative che comportino la distruzione o la
duratura inutilizzabilità degli impianti. con effetti negativi
sulla possibilità del datore di lavoro di contenere il normale
livello occupazionale.
Il Collegio non condivide tale tesi.
Come precisato dalla Corte di Cassazione (vedasi, tra le
altre, Cassazione Civile. Sezione Lavoro, 28 marzo 1986
n.2214). la nozione di sciopero ha natura empirica, mai
cristallizzata in una specifica previsione di legge, e deve
essere quindi desunta dal contesto sociale e, soprattutto,
dall'uso generale del termine, al fine di trarne il significato
inteso dal Costituente.
Ciò premesso, il termine 'sciopero" identifica tradizionalmente
l'astensione dallo svolgimento della prestazione lavorativa,
come complessivamente intesa, e a tale fattispecie, nella
quale si realizza un equilibrio dei reciproci sacrifici
(perdita integrale dello stipendio da un lato e perdita
piena della prestazione dall'altro), non può essere equiparata
l'astensione da una parte soltanto della prestazione lavorativa,
che può avere l'effetto distorto, come nel caso di specie,
di rendere concretamente inattuabile l'intero servizio (non
potrebbe infatti concepirsi il funzionamento di un autobus
senz'adeguato servizio di biglietteria) a fronte di una
perdita minima della retribuzione in capo al lavoratore
(nel caso di specie si tratta della sola indennità oraria
di biglietteria, ammontante a lire 750).
Ad opinione del Collegio, un simile scenario esula dalla
legittima dialettica sindacale, spostandosi sul piano del
puro inadempimento contrattuale, al quale il datore di lavoro
può contrapporre gli strumenti disciplinari (vedasi, in
tal senso, ex multis. la già citata Cassazione, Sezione
Lavoro, 28 marzo 1986 n.2214) previsti pur sempre in sede
contrattuale collettiva.
Il ricorrente osserva che, nel caso di specie, sarebbe invece
possibile scindere la mansione legata alla vendita dei biglietti
da quella legata alla conduzione dell'autobus, senza alcun
oggettivo danno per lo svolgimento del servizio, ed anzi
sarebbe proprio la concentrazione di tali mansioni in capo
allo stesso lavoratore ad influire negativamente sull'espletamento
dello stesso in quanto "chi emette i biglietti non può contemporaneamente
guidare”.
Anche tale argomentazione appare al Collegio priva di pregio.
La scindibilità o meno delle due mansioni, infatti, non
può essere valutata in astratto ma deve essere riferita
alla concreta organizzazione che l'azienda si era data al
momento dell'astensione (parziale) del ricorrente dal servizio.
Nel caso di specie l'Autolinee Giachino s.r.l. aveva dato
attuazione alla qualifica del cd. "agente unico", addetto
sia alla conduzione del mezzo che al servizio di biglietteria,
secondo quanto concordato in sede collettiva, per cui non
disponeva in concreto e nell'immediato, anche calcolando
il breve preavviso ricevuto, di sistemi che consentissero,
in caso di astensione dei conducenti dal servizio di biglietteria.
di assicurare comunque lo svolgimento del servizio di emissione
biglietti, anche in riferimento alla fase del controllo
del possesso del titolo di viaggio da parte dei passeggeri.
Ne consegue che l'azienda aveva soltanto dato attuazione
a quanto la regolamentazione collettiva di settore aveva
già introdotto da tempo, senza che per questo le concrete
mansioni andassero a discapito del corretto esercizio della
guida dell'autobus.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce che il servizio
di biglietteria non rientrerebbe comunque tra i doveri d'ufficio
dei conducenti di autolinea.
Ciò perché lart.48 del CCNL del 23 luglio l976, pur prevedendo
l'istituzione dell'agente unico e la progressiva soppressione
della figura professionale del bigliettaio", infatti, nulla
statuirebbe in merito alle misure sostitutive ed. in ogni
caso, non addosserebbe al conducente tale adempimento. Quanto
poi ai contratto aziendale stipulato nel luglio 1988, ove
si prevedeva un compenso di lire 1.300 giornaliere a favore
del conducente che svolgesse il servizio di biglietteria,
esso non sarebbe applicabile al ricorrente in quanto disdetto
dalla sua organizzazione sindacale di appartenenza in data
23 settembre 1991.
Anche tale motivo appare infondato.
All'esito di un incontro tra le organizzazioni di categoria
in data 26 marzo 1986, fu raggiunta l'intesa di porre in
esaurimento, tra le altre, le qualifiche di" bigliettaio
e bigliettaio scelto" e quella di verificatore titoli di
viaggio"
Con la stipulazione dell'Accordo Nazionale di settore, in
data 24 aprile 1987, recante 'Norme relative alla classificazione
del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ",
era stato previsto, all'art.ll, che "A decorrere dalla data
di applicazione della nuova classificazione l'Azienda non
potrà procedere ad assunzioni nelle qualifiche poste ad
esaurimento'.
Il successivo Accordo Nazionale di settore, stipulato in
data 13 maggio 1987, individuava, all'Allegato B), la data
dell'i gennaio 1989 per l'entrata in vigore della nuova
classificazione contenuta nell'Allegato A la quale indicava,
a sua volta, il nuovo profilo professionale dell'"agente
di movimento: lavoratore che svolge le mansioni di conducente
di linea nonché, quando ve ne sia la possibilità, a rotazione,
le mansioni delle qualifiche poste ad esaurimento di cui
al verbale 26.3.1986".
In tal modo è stata definitivamente recepita dalla contrattazione
collettiva la nuova qualifica delI"agente unico", già delineata
dall'art.48 del C.C.N.L. in data 23 luglio 1976 e dall'art.3
del C.C.N.L. del 12 luglio 1985. che unificava le mansioni
di conduzione dell'autobus e del servizio di biglietteria,
qualifica che presso la società resistente ha avuto appunto
piena attuazione con la stipulazione dell'accordo aziendale
in data I luglio 1998.
Ne consegue che ben poteva l'azienda resistente chiedere
che il conducente effettuasse il servizio di emissione biglietti.
Né alcun valore può avere, nel caso di specie, la disdetta
unilaterale di tale profilo dell'accordo operata dalla organizzazione
sindacale di appartenenza del ricorrente che non poteva
modificare lo svolgimento delle concrete mansioni concordate
prima di un nuovo accordo tra le parti.
Nelle more della conclusione di un nuovo accordo, quindi,
dovevano operare le regole concordate con quello precedente
e la disdetta unilaterale poteva avere soltanto un valore
acceleratorio per la formazione di un tavolo di trattativa
relativo ai problemi emersi in sede di concreta applicazione.
Per quanto sopra esposto, quindi, il ricorso deve essere
rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le
parti le spese del giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Piemonte Sezione II, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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