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T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 4 gennaio 2005 n. 44
Pres. La Medica, Est. Sapone
Blu Spa, ora Telecom Italia Mobile s.p.a. (Avv.ti Prof. F. Satta e F. Lattanzi) c. Ministero dell’Economia e delle Finanze (Avv. Gen. Stato) Interv. ad adiuvandum ALBACOM s.p.a. (Avv.ti R. Caiazzo e G. Pesce)


1. Telecomunicazioni - D.M. 20.03.2000 recante modalità attuative di versamento del contributo previsto per le imprese operanti nel settore delle tlc – Direttiva 97/13/CEE - Interpretazione

 

2. Telecomunicazioni - D.M. 20.03.2000 recante modalità attuative di versamento del contributo previsto per le imprese operanti nel settore delle tlc – Interpretazione della direttiva 97/13/CEE operata dalla Corte Europea – Illegittimità del D.M. – Sussiste

1. Le disposizioni della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CEE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, in particolare l’art.11 della medesima, vietano agli Stati membri di imporre alle imprese titolari di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, per il solo fatto che detengono tali licenze, prestazioni pecuniarie, come quelle regolate dal D.M. 30.03.2000, diverse e supplementari rispetto a quelle consentite da tale direttiva.

 

2. Sulla base di quanto affermato dalla Corte di Giustizia Europea in merito alla corretta interpretazione della direttiva 97/13/CEE, deve ritenersi illegittimo il D.M. 30.03.2000, per essere in contrasto con la normativa comunitaria, laddove il controverso contributo, rendendo assai più gravosi i diritti e gli oneri che gli Stati membri sono autorizzati ad imporre in forza della direttiva 97/13, viene a creare un ostacolo significativo alla libera prestazione dei servizi di telecomunicazione e, conseguentemente, risulta contrario agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e non rientra nella disciplina comune istituita dalla suddetta direttiva 97/13.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - SEZIONE II

 

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

sul ricorso n. 10996/2000 proposto da

 

BLU Spa, ora TELECOM ITALIA MOBILE s.p.a. a seguito di atto di fusione per incorporazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Satta e Filippo Lattanzi, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via P. L. da Palestrina n. 47;

 

contro

 

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (ora Ministero dell’Economia e delle Finanze) e MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, nelle persone dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici sono per legge domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

 

per l’annullamento
del decreto ministeriale 21 marzo 2000 (G.U. n.92 del 19/4/2000), recante le “Modalità attuative del versamento del contributo istituito dall’art.20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n.448”, per illegittimità derivata dalla norma di legge;
con atto di intervento ad adiuvandum
di ALBACOM s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Rino Caiazzo e Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, Via XX Settembre n.1;

 

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 17 novembre 2004 – relatore il consigliere Giuseppe Sapone – gli avvocati F. Satta e F. Lattanzi per la società ricorrente, l’avv. Pesce per la società interveniente e l’avv. Polizzi per la Difesa Erariale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

 

FATTO

 

La Società ricorrente, titolare di licenza per lo svolgimento dell’attività di telecomunicazioni ad uso pubblico, propone l’odierno gravame per ottenere l’annullamento del decreto 21 marzo 2000 -emesso dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di concerto con il Ministero delle Comunicazioni- con cui sono state dettate le “Modalità attuative del versamento del contributo istituito dall’art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.”
L’istante afferma di non aver scontato il contributo relativo all’anno 1999, a ragione dell’insussistenza di alcun fatturato rilevante nel periodo di riferimento e della presenza di perdite di esercizio, ma ritiene di dover adire l’autorità giudiziaria perchè pienamente soggetta, anche per il futuro, alle disposizioni di cui si discute, a ragione dell’attività svolta nel settore delle telecomunicazioni.
Assume, quindi, l’esponente che l’avversato contributo sarebbe illegittimo, siccome in contrasto con la normativa comunitaria.
L’interessata contesta che la vigente disciplina comunitaria consenta la generalizzata imposizione di un elevatissimo contributo percentuale commisurato al fatturato, nei confronti delle sole imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni, e sostiene che il prelievo imposto sarebbe alternativo al previgente canone di concessione, che mostra esplicitamente di sostituire senza soluzione di continuità ed irriducibile all’esigenza di copertura dei costi pubblici di gestione dell’attività di telecomunicazioni.
Si deduce, perciò, l’illegittimità della prestazione per: 1) violazione di legge (direttiva comunitaria n.97/13/CE e suo regolamento di attuazione D.P.R. 19 settembre 1997, n.318), atteso che la disciplina del contributo in questione si rivela incompatibile con la citata Direttiva e con il suo Regolamento di recepimento, secondo cui il contributo per servizi individuali non può essere di importo superiore ai costi amministrativi ed ai medesimi (non al fatturato dei gestori) deve restare correlato.
Non può, quindi, dubitarsi che il nuovo contributo sia in realtà un prelievo ad effetto equivalente, rispetto all’originario ed ora non più applicabile canone di concessione.
2) Violazione di legge: articoli 3 e 53 della Costituzione Italiana.
Il contributo si porrebbe, comunque, in contrasto anche con la Costituzione italiana per violazione dei principi di uguaglianza e di concorso alla spesa pubblica in ragione della capacità contributiva.
Circa il primo aspetto, si osserva che resterebbero discriminati i soggetti destinatari dell’imposizione de qua da quelli che pure svolgono un’attività produttiva, nonchè i gestori in regime di licenza rispetto a quelli in regime di autorizzazione generale; così come, all’interno della stessa classe di obbligati, non in ragione della capacità contributiva, ma piuttosto del volume di affari fatturabile, il cui ammontare non è relazionato nè con il reddito, nè con gli stessi ricavi.
Sarebbero, inoltre, discriminati i gestori che, come la ricorrente, sono società commerciali che chiudono il bilancio al 31 dicembre, rispetto agli altri gestori attivi nelle stesse attività colpite, ma ai quali il contributo non è riferibile perchè chiudono il bilancio in corso d’anno.
Infine, con il nuovo contributo verrebbe a crearsi una violazione del principio della doppia imposizione, attesa la duplicazione con le imposte dirette/indirette che già gravano l’attività economica in questione.
Conclude parte ricorrente con la richiesta di annullamento del contestato decreto ministeriale, anche previa disapplicazione, per contrasto con la normativa comunitaria, dell’art.20, comma 2 della legge n.448/98; ovvero sua declaratoria di incostituzionalità, previa sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e remissione alla Corte Costituzionale delle relative questioni, ritenute rilevanti e non manifestamente infondate.
Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In successive memorie l’attuale ricorrente ha ulteriormente argomentato, ribadendo le tesi difensive esposte nell’atto introduttivo del giudizio ed insistendo nelle conclusioni a suo tempo rassegnate, con l’aggiunta, peraltro, della richiesta di sospensione del processo e di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell’art.234 del Trattato (cfr. memoria predisposta nell’imminenza dell’udienza pubblica del 20 giugno 2001).
In resistenza al gravame le Amministrazioni intimate hanno controdedotto alle tesi avversarie, formulando l’eccezione pregiudiziale d’inammissibilità della proposta impugnativa per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, e, quanto al merito, insistendo per il rigetto del ricorso per infondatezza delle dedotte censure.
Si è, inoltre, costituita in giudizio, in qualità di interventrice ad adiuvandum, l’Albacom s.p.a., la quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento del censurato provvedimento ministeriale.
Con sentenza n. 6488 del 17/7/2001 la Sezione ha ravvisato l’infondatezza dell’eccezione pregiudiziale, sollevata dalla difesa erariale, ed ha disposto incombenti istruttori ritenuti necessari ai fini del decidere.
Dopo un breve rinvio, la causa, già iscritta nel ruolo di udienza del 12 dicembre 2001, è stata spedita in decisione alla successiva udienza pubblica del 23 gennaio 2002 ed il Tribunale, con sentenza n.4479 del 17 maggio 2002, dopo aver proceduto ad un excursus della fasi essenziali dell’evoluzione della normativa disciplinante la materia oggetto delle presente controversia, ha ritenuto “che le questioni sottoposte alla sua cognizione pongono, in un primo approccio alla complessa problematica che forma oggetto della vertenza dedotta in lite, un’esigenza ermeneutica di rango comunitario, che assume valenza assolutamente pregiudiziale ai fini della decisione della controversia in esame.
Non sembra, invero, contestabile come il contributo introdotto dall’art.20, comma 2° della legge n.448/98, si atteggi, sia quantitativamente che funzionalmente, alla stregua del vecchio canone tipico del pregresso regime concessorio, e, in quanto tale, non possa conciliarsi con l’attuale liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni e con la piena apertura dei relativi mercati alla concorrenza di un’ampia platea di operatori economici.
Un’attenta analisi della normativa di riferimento depone a favore della tesi di parte ricorrente, che al prelievo imposto alle sole imprese titolari di concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico e di licenze per l’esercizio dell’attività di installazione e fornitura di reti pubbliche di telecomunicazioni per servizi al pubblico di telefonia vocale, nonchè per servizi al pubblico di comunicazioni mobili e personali, attribuisce il carattere di misura impositiva sostanzialmente omologa alla precedente e la finalità di compensare, in via sostitutiva o alternativa e senza soluzione di continuità, il mancato gettito derivante dalla soppressione del canone annuo di concessione.
In effetti, il contributo imposto unicamente alle imprese operanti nel campo delle telecomunicazioni, attinge ad una fonte (fatturato) analoga a quella (introiti lordi) della vecchia prestazione imposta ed in misura (non inferiore al 3%) pressochè identica a questa.
Sicchè, non appare ingiustificato dubitare della sua compatibilità con i principi desumibili dalla vigente disciplina comunitaria che, con la direttiva delle licenze, consente di richiedere alle imprese di telefonia fissa e mobile, in quanto titolari di un’autorizzazione generale o di una licenza individuale, soltanto diritti ed oneri aventi carattere remuneratorio, siccome esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi sostenuti per l’espletamento delle procedure istruttorie connesse al rilascio, alla gestione, al controllo ed all’esecuzione delle licenze, fatta eccezione per i contributi indispensabili al finanziamento del servizio universale e tenuto conto dell’esigenza per gli Stati membri, quando siano utilizzate risorse rare, di imporre in deroga prelievi che riflettano la necessità di assicurare l’uso ottimale di tali risorse, conformemente al principio di non discriminazione ed in vista dell’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di servizi innovativi e della concorrenza.
Parte ricorrente contesta il carattere fiscale del contributo, sia sotto l’aspetto terminologico che nell’ottica della sua collocazione sistematica tra le entrate extratributarie, oltre che, ovviamente, sotto il profilo della sua configurazione strutturale.
L’Avvocatura dello Stato sostiene, invece, che il contributo in argomento rivestirebbe la natura di misura fiscale atipica, riconducibile all’interno dell’ampia categoria dei tributi speciali, i quali si riferiscono a quei soggetti che siano più o meno direttamente interessati da attività svolte dall’Amministrazione per la soddisfazione di esigenze di particolare rilievo per l’intera collettività.
Deve ammettersi, tuttavia, che neppure il riconoscimento dell’eventuale natura fiscale del contributo, istituito dall’art.20,comma 2° della legge n.448/98, sarebbe in grado di eliminare le perplessità circa la sua compatibilità con i principi comunitari posti dalla direttiva n.97/13/CE, stante che, per costante insegnamento giurisprudenziale della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la qualificazione tributaria (o meno) di un prelievo deve essere compiuta dalla stessa Corte in base alle caratteristiche oggettive del tributo, indipendentemente dalla qualificazione che gli viene attribuita nel diritto nazionale.
Del resto, l’analisi e la valutazione di una prestazione coattiva introdotta dal diritto nazionale a carico di una particolare categoria di contribuenti, come quella degli operatori tlc., non possono prescindere dalla considerazione dell’effetto utile che il legislatore comunitario ha inteso perseguire, mediante la formulazione di una norma limitativa della potestà impositiva degli Stati membri, qual’è il divieto implicitamente sancito negli artt.6 e 11 della direttiva n.97/13/CE, recante la disciplina di armonizzazione del sistema comunitario dei servizi di telecomunicazione.
E non va, neppure, obliterato che, seppure resti intatta la potestà degli Stati membri di assumere autonome iniziative in materia tributaria, non può, peraltro, ritenersi che essi siano comunque legittimati a legiferare, adottando provvedimenti intesi ad eludere la normativa comunitaria.
Poichè, dunque, risultano condivisibili i dubbi espressi in ordine alla corretta applicazione, nel caso di specie, della vigente normativa comunitaria concernente la liberalizzazione del settore delle telecomunicazioni, si manifesta l’esigenza di una verifica pregiudiziale circa l’interpretazione e la portata dei principi comunitari in subiecta materia, sollecitando a tal fine la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi dell’art. 234 (ex 177) del Trattato CE, di cui alla legge n.1203/52 e successive modificazioni, a pronunciarsi sui seguenti quesiti:
1) se gli artt.6 e 11 della Direttiva 97/13/CE consentano agli Stati membri di imporre a carico delle sole imprese titolari di autorizzazione o licenza per l’esercizio di attività di telecomunicazioni, prestazioni patrimoniali coattive, in qualunque modo denominate, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla stessa direttiva, verificandone il rispetto con il principio di non discriminazione;
2) se gli artt.6 e 11 della Direttiva 97/13/CE consentano agli Stati membri di introdurre imposte, tasse od altri prelievi di natura fiscale sulle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazione mobile e personale, determinati in misura percentuale e variabile ed aventi effetti equivalenti a quelli vietati dalla normativa comunitaria;
3) se gli artt.2, 3 e 95 del Trattato e 12 della Direttiva 97/13/CE possano essere interpretati nel senso che non è consentito agli Stati membri introdurre oneri economici difformi da quanto previsto dalla normativa di armonizzazione, assoggettando gli operatori del mercato italiano a condizioni più gravose rispetto a quelle previste negli altri Paesi dell’Unione, in forza di detta normativa comunitaria”
Sulla base di tali presupposti, pertanto, è stata disposta la sospensione del giudizio e la rimessione alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee affinché si pronunciasse sulle anzidette questioni pregiudiziali..
In esito al predetto rinvio la Corte de qua ha adottato l’ordinanza 8 giugno 2004, la quale si è conformata a quanto il suddetto Consesso aveva affermato con sentenza del 18 settembre 2003 avente ad oggetto una fattispecie identica a quella oggetto della presente controversia.
Nel presente giudizio ha proposto intervento ad adjuvandum, la spa ALBACOM, la quale, in quanto titolare di licenza individuale per uso pubblico, ha corrisposto il contributo di cui all’art.20 della L. n.448/1998 per gli anni 1999 e 2000.
Alla pubblica udienza del 17 novembre 2004 il ricorso è stato nuovamente assunto in decisione.

 

DIRITTO

 

Con il proposto gravame la società ricorrente, titolare di licenza per lo svolgimento dell’attività di telecomunicazioni ad uso pubblico, ha impugnato il decreto 21 marzo 2000 - emesso dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di concerto con il Ministero delle Comunicazioni - con cui sono state dettate le “Modalità attuative del versamento del contributo istituito dall’art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.”
Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile l’intervento proposto da ALBACOM spa. L’anzidetta società, invero, aveva corrisposto il contributo di cui all’art.20 della legge n.448/1998 in quanto titolare di licenza per uso pubblico; si tratta, quindi, di un soggetto direttamente leso dal provvedimento impugnato in via principale da altro ricorrente e che perciò era legittimato a far valere il suo interesse con autonomo ricorso nei prescritti termini di decadenza. Nella specie, pertanto, l’intervento ad adiuvandum si configura come impugnazione in via principale che, tuttavia, non è più proponibile essendo trascorsi i termini di decadenza (CS, sez.IV; n.3928 del 17/7/2000; sez.VI, n.54 del 26/1/1999).
Con il primo motivo di doglianza l’odierna istante ha censurato il citato DM per illegittimità derivata dal menzionato precetto legislativo, deducendo, al riguardo, la violazione e falsa applicazione della direttiva Parlamento e Consiglio UE, n. 97/13, sotto vari aspetti, e rilevando, a tal fine, l’esigenza prioritaria che la questione controversa della conformità ai principi comunitari dell’art.20, c.2° L. 448/98 venga rimessa alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee -ai sensi dell’art.234, lett.b) (ex 177) del Trattato CEE- affinchè essa si pronunciasse pregiudizialmente sul quesito di fondo posto dal gravame: se, cioè, una misura di prelievo patrimoniale -priva oggettivamente di natura fiscale in senso proprio e, sul piano quantitativo, sostanzialmente assimilabile ad un corrispettivo di diritto pubblico, con valenza sostitutiva di quello previsto nel previgente regime concessorio (canone)- imposta ai soli titolari di concessioni e licenze tlc, sia compatibile e con la lettera e con la ratio ispiratrice della c.d. Direttiva Licenze.
In altri termini, ha chiesto che la Corte di Giustizia fornisse la corretta interpretazione della direttiva n.97/13 CE, al fine di chiarire, in particolare, se l’anzidetta disciplina comunitaria renda possibile agli Stati membri di imporre a carico delle sole imprese titolari di licenza o autorizzazione di telecomunicazioni, prestazioni patrimoniali coattive diverse ed ulteriori riguardo a quelle esplicitamente consentite, verificandone il rispetto con il principio di non discriminazione.
Il Tribunale, sulla base della argomentazioni di cui sopra, condividendo le prospettazioni ricorsuali in ordine alla non conformità al diritto comunitario della normativa sulla cui base è stato adottato il gravato DM, con sentenza n.4480 del 17 maggio 2002, ha disposto il rinvio alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 234 (ex 177) del Trattato CE, di cui alla legge n.1203/52 e successive modificazioni, affinché si pronunciasse sui seguenti quesiti:
1)se gli artt.6 e 11 della Direttiva 97/13/CE consentano agli Stati membri di imporre a carico delle sole imprese titolari di autorizzazione o licenza per l’esercizio di attività di telecomunicazioni, prestazioni patrimoniali coattive, in qualunque modo denominate, diverse ed ulteriori rispetto a quelle previste dalla stessa direttiva, verificandone il rispetto con il principio di non discriminazione;
2) se gli artt.6 e 11 della Direttiva 97/13/CE consentano agli Stati membri di introdurre imposte, tasse od altri prelievi di natura fiscale sulle attività di installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi di comunicazione mobile e personale, determinati in misura percentuale e variabile ed aventi effetti equivalenti a quelli vietati dalla normativa comunitaria;
3)se gli artt.2, 3 e 95 del Trattato e 12 della Direttiva 97/13/CE possano essere interpretati nel senso che non è consentito agli Stati membri introdurre oneri economici difformi da quanto previsto dalla normativa di armonizzazione, assoggettando gli operatori del mercato italiano a condizioni più gravose rispetto a quelle previste negli altri Paesi dell’Unione, in forza di detta normativa comunitaria”
In esito al disposto rinvio la suddetta Corte con ordinanza dell’8 giugno 2004 ha testualmente affermato che “le disposizioni della direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CEE, relativa ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, in particolare l’art.11 della medesima, vietano agli Stati membri di imporre alle imprese titolari di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione, per il solo fatto che detengono tali licenze, prestazioni pecuniarie, come quelle in esame nella cause principali, diverse e supplementari rispetto a quelle consentite da tale direttiva”.
In particolare il citato Consesso, ha richiamato quanto già affermato con sentenza del 18 settembre 2003, pronunciata su una fattispecie identica a quella oggetto della presente controversia, con la quale era stato fatto presente che il controverso contributo:
a) non era riconducibile a nessuna delle ipotesi disciplinata dall’art.11 n..1 della Direttiva 97/13 in quanto:
1) non diretto a coprire i costi amministrativi collegati ad una procedura di autorizzazione;
2) non era annoverabile tra i diritti che gli Stati membri possono richiedere alle imprese titolari di licenze individuali per l’utilizzazione di risorse rare, atteso che le disposizioni del decreto n.318 e del decreto 5 febbraio 1998 hanno istituito altri contributi a tale scopo;
b) non rientrava nemmeno nell’ipotesi di cui all’art.6 della citata Direttiva, dato che non è stato in alcun modo affermato che abbia avuto lo scopo di finanziare il servizio universale.
Sempre con la suddetta sentenza, al fine di confutare la prospettazione dello Difesa Erariale la quale aveva sostenuto che il contributo de quo era da annoverare tra gli oneri supplementari di cui all’art.11. n.2 della citata Direttiva e rappresentava una partecipazione agli investimenti intrapresi dallo Stato allo scopo di liberalizzare le telecomunicazioni e di consentire l’emergere di servizi innovativi, la Corte di Giustizia ha fatto presente che:
a) la direttiva 97/13 prevede non solo regole concernenti le procedure di rilascio delle autorizzazioni ed il contenuto delle stesse, ma anche la natura e l’entità degli oneri pecuniari, collegati a tali procedure, che gli Stati membri possono imporre alle imprese nel settore dei servizi di telecomunicazione (punto 36);
b) tali oneri devono essere fondati su criteri oggettivi, non discriminatori ma trasparenti e devono essere tali da non ostacolare l’obiettivo della totale liberalizzazione del mercato, il quale comporta l’apertura di quest’ultimo alla concorrenza (punto 37);
c) la disciplina che la menzionata direttiva ha introdotto sarebbe privata di ogni effetto utile se gli Stati membri fossero liberi di determinare gli oneri tributari a cui le imprese del settore devono far fronte (punto 38).
Sulla base di tali premesse ha quindi concluso che il controverso contributo, calcolato sulla base del fatturato delle imprese titolari di licenze individuali, rendendo assai più gravosi i diritti e gli oneri che gli Stati membri sono autorizzati ad imporre in forza della direttiva 97/13, viene a creare un ostacolo significativo alla libera prestazione dei servizi di telecomunicazione e, conseguentemente, risulta contrario agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e non rientra nella disciplina comune istituita dalla direttiva 97/13.
Alla stregua di quanto deciso dalla Corte di Giustizia l’art.2 della L. n.448/1998 deve ritenersi, perciò, in contrasto con la richiamata normativa comunitaria; siffatto contrasto va, quindi, risolto, conformemente a quanto prospettato dalla società ricorrente ed in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale (ex plurimis CS, sez.VI, nn.438 e 5630 del 2001), con la disapplicazione della disciplina interna.
Quale diretta ed immediata conseguenza della disapplicazione della normativa nazionale si deve affermare l’illegittimità del gravato decreto ministeriale, sicchè il medesimo deve essere annullato.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto con assorbimento delle altre censure dedotte.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso n.10996 del 2000, come in epigrafe proposto, così dispone:
a) accoglie il medesimo ricorso e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto ministeriale;
b) dichiara inammissibile l’intervento della spa Albacom.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 novembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori giudici:

 

Dr. Domenico LA MEDICA - Presidente
Dr. Roberto CAPUZZI - Consigliere
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore


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