| T.A.R. LAZIO - ROMA - SEZIONE II - Sentenza 4 gennaio 2005 n.
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Pres. La Medica, Est. Sapone
Blu Spa, ora Telecom Italia Mobile s.p.a. (Avv.ti Prof.
F. Satta e F. Lattanzi) c. Ministero dell’Economia e delle
Finanze (Avv. Gen. Stato) Interv. ad adiuvandum ALBACOM
s.p.a. (Avv.ti R. Caiazzo e G. Pesce) |
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1. Telecomunicazioni - D.M. 20.03.2000 recante
modalità attuative di versamento del contributo previsto
per le imprese operanti nel settore delle tlc – Direttiva
97/13/CEE - Interpretazione
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2. Telecomunicazioni - D.M. 20.03.2000 recante
modalità attuative di versamento del contributo previsto
per le imprese operanti nel settore delle tlc – Interpretazione
della direttiva 97/13/CEE operata dalla Corte Europea –
Illegittimità del D.M. – Sussiste
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1. Le disposizioni della direttiva del Parlamento
europeo e del Consiglio 10 aprile 1997, 97/13/CEE, relativa
ad una disciplina comune in materia di autorizzazioni generali
e di licenze individuali nel settore dei servizi di telecomunicazione,
in particolare l’art.11 della medesima, vietano agli Stati
membri di imporre alle imprese titolari di licenze individuali
nel settore dei servizi di telecomunicazione, per il solo
fatto che detengono tali licenze, prestazioni pecuniarie,
come quelle regolate dal D.M. 30.03.2000, diverse e supplementari
rispetto a quelle consentite da tale direttiva.
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2. Sulla base di quanto affermato dalla Corte
di Giustizia Europea in merito alla corretta interpretazione
della direttiva 97/13/CEE, deve ritenersi illegittimo il
D.M. 30.03.2000, per essere in contrasto con la normativa
comunitaria, laddove il controverso contributo, rendendo
assai più gravosi i diritti e gli oneri che gli Stati membri
sono autorizzati ad imporre in forza della direttiva 97/13,
viene a creare un ostacolo significativo alla libera prestazione
dei servizi di telecomunicazione e, conseguentemente, risulta
contrario agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario
e non rientra nella disciplina comune istituita dalla suddetta
direttiva 97/13.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO - SEZIONE II
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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sul ricorso n. 10996/2000 proposto da
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BLU Spa, ora TELECOM ITALIA MOBILE s.p.a.
a seguito di atto di fusione per incorporazione, in persona
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli
avvocati Filippo Satta e Filippo Lattanzi, con domicilio
eletto presso il loro studio in Roma, Via P. L. da Palestrina
n. 47;
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contro
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MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (ora Ministero dell’Economia e
delle Finanze) e MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI, nelle
persone dei rispettivi Ministri p.t., rappresentati e difesi
dall’Avvocatura Generale dello Stato , presso i cui uffici
sono per legge domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
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per l’annullamento
del decreto ministeriale 21 marzo 2000 (G.U. n.92 del 19/4/2000),
recante le “Modalità attuative del versamento del contributo
istituito dall’art.20, comma 2, della legge 23 dicembre
1998, n.448”, per illegittimità derivata dalla norma di
legge;
con atto di intervento ad adiuvandum
di ALBACOM s.p.a., in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Rino Caiazzo
e Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso il loro studio
in Roma, Via XX Settembre n.1;
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Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni
intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 17 novembre 2004 – relatore
il consigliere Giuseppe Sapone – gli avvocati F. Satta e
F. Lattanzi per la società ricorrente, l’avv. Pesce per
la società interveniente e l’avv. Polizzi per la Difesa
Erariale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
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FATTO
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La Società ricorrente, titolare di licenza
per lo svolgimento dell’attività di telecomunicazioni ad
uso pubblico, propone l’odierno gravame per ottenere l’annullamento
del decreto 21 marzo 2000 -emesso dal Ministero del Tesoro,
del Bilancio e della Programmazione Economica, di concerto
con il Ministero delle Comunicazioni- con cui sono state
dettate le “Modalità attuative del versamento del contributo
istituito dall’art. 20, comma 2, della legge 23 dicembre
1998, n. 448.”
L’istante afferma di non aver scontato il contributo relativo
all’anno 1999, a ragione dell’insussistenza di alcun fatturato
rilevante nel periodo di riferimento e della presenza di
perdite di esercizio, ma ritiene di dover adire l’autorità
giudiziaria perchè pienamente soggetta, anche per il futuro,
alle disposizioni di cui si discute, a ragione dell’attività
svolta nel settore delle telecomunicazioni.
Assume, quindi, l’esponente che l’avversato contributo sarebbe
illegittimo, siccome in contrasto con la normativa comunitaria.
L’interessata contesta che la vigente disciplina comunitaria
consenta la generalizzata imposizione di un elevatissimo
contributo percentuale commisurato al fatturato, nei confronti
delle sole imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni,
e sostiene che il prelievo imposto sarebbe alternativo al
previgente canone di concessione, che mostra esplicitamente
di sostituire senza soluzione di continuità ed irriducibile
all’esigenza di copertura dei costi pubblici di gestione
dell’attività di telecomunicazioni.
Si deduce, perciò, l’illegittimità della prestazione per:
1) violazione di legge (direttiva comunitaria n.97/13/CE
e suo regolamento di attuazione D.P.R. 19 settembre 1997,
n.318), atteso che la disciplina del contributo in questione
si rivela incompatibile con la citata Direttiva e con il
suo Regolamento di recepimento, secondo cui il contributo
per servizi individuali non può essere di importo superiore
ai costi amministrativi ed ai medesimi (non al fatturato
dei gestori) deve restare correlato.
Non può, quindi, dubitarsi che il nuovo contributo sia in
realtà un prelievo ad effetto equivalente, rispetto all’originario
ed ora non più applicabile canone di concessione.
2) Violazione di legge: articoli 3 e 53 della Costituzione
Italiana.
Il contributo si porrebbe, comunque, in contrasto anche
con la Costituzione italiana per violazione dei principi
di uguaglianza e di concorso alla spesa pubblica in ragione
della capacità contributiva.
Circa il primo aspetto, si osserva che resterebbero discriminati
i soggetti destinatari dell’imposizione de qua da quelli
che pure svolgono un’attività produttiva, nonchè i gestori
in regime di licenza rispetto a quelli in regime di autorizzazione
generale; così come, all’interno della stessa classe di
obbligati, non in ragione della capacità contributiva, ma
piuttosto del volume di affari fatturabile, il cui ammontare
non è relazionato nè con il reddito, nè con gli stessi ricavi.
Sarebbero, inoltre, discriminati i gestori che, come la
ricorrente, sono società commerciali che chiudono il bilancio
al 31 dicembre, rispetto agli altri gestori attivi nelle
stesse attività colpite, ma ai quali il contributo non è
riferibile perchè chiudono il bilancio in corso d’anno.
Infine, con il nuovo contributo verrebbe a crearsi una violazione
del principio della doppia imposizione, attesa la duplicazione
con le imposte dirette/indirette che già gravano l’attività
economica in questione.
Conclude parte ricorrente con la richiesta di annullamento
del contestato decreto ministeriale, anche previa disapplicazione,
per contrasto con la normativa comunitaria, dell’art.20,
comma 2 della legge n.448/98; ovvero sua declaratoria di
incostituzionalità, previa sospensione dell’efficacia del
provvedimento impugnato e remissione alla Corte Costituzionale
delle relative questioni, ritenute rilevanti e non manifestamente
infondate.
Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
In successive memorie l’attuale ricorrente ha ulteriormente
argomentato, ribadendo le tesi difensive esposte nell’atto
introduttivo del giudizio ed insistendo nelle conclusioni
a suo tempo rassegnate, con l’aggiunta, peraltro, della
richiesta di sospensione del processo e di rinvio pregiudiziale
alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi
dell’art.234 del Trattato (cfr. memoria predisposta nell’imminenza
dell’udienza pubblica del 20 giugno 2001).
In resistenza al gravame le Amministrazioni intimate hanno
controdedotto alle tesi avversarie, formulando l’eccezione
pregiudiziale d’inammissibilità della proposta impugnativa
per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo,
e, quanto al merito, insistendo per il rigetto del ricorso
per infondatezza delle dedotte censure.
Si è, inoltre, costituita in giudizio, in qualità di interventrice
ad adiuvandum, l’Albacom s.p.a., la quale ha insistito per
l’accoglimento del ricorso, con il conseguente annullamento
del censurato provvedimento ministeriale.
Con sentenza n. 6488 del 17/7/2001 la Sezione ha ravvisato
l’infondatezza dell’eccezione pregiudiziale, sollevata dalla
difesa erariale, ed ha disposto incombenti istruttori ritenuti
necessari ai fini del decidere.
Dopo un breve rinvio, la causa, già iscritta nel ruolo di
udienza del 12 dicembre 2001, è stata spedita in decisione
alla successiva udienza pubblica del 23 gennaio 2002 ed
il Tribunale, con sentenza n.4479 del 17 maggio 2002, dopo
aver proceduto ad un excursus della fasi essenziali dell’evoluzione
della normativa disciplinante la materia oggetto delle presente
controversia, ha ritenuto “che le questioni sottoposte alla
sua cognizione pongono, in un primo approccio alla complessa
problematica che forma oggetto della vertenza dedotta in
lite, un’esigenza ermeneutica di rango comunitario, che
assume valenza assolutamente pregiudiziale ai fini della
decisione della controversia in esame.
Non sembra, invero, contestabile come il contributo introdotto
dall’art.20, comma 2° della legge n.448/98, si atteggi,
sia quantitativamente che funzionalmente, alla stregua del
vecchio canone tipico del pregresso regime concessorio,
e, in quanto tale, non possa conciliarsi con l’attuale liberalizzazione
del settore delle telecomunicazioni e con la piena apertura
dei relativi mercati alla concorrenza di un’ampia platea
di operatori economici.
Un’attenta analisi della normativa di riferimento depone
a favore della tesi di parte ricorrente, che al prelievo
imposto alle sole imprese titolari di concessioni di servizi
di telecomunicazioni ad uso pubblico e di licenze per l’esercizio
dell’attività di installazione e fornitura di reti pubbliche
di telecomunicazioni per servizi al pubblico di telefonia
vocale, nonchè per servizi al pubblico di comunicazioni
mobili e personali, attribuisce il carattere di misura impositiva
sostanzialmente omologa alla precedente e la finalità di
compensare, in via sostitutiva o alternativa e senza soluzione
di continuità, il mancato gettito derivante dalla soppressione
del canone annuo di concessione.
In effetti, il contributo imposto unicamente alle imprese
operanti nel campo delle telecomunicazioni, attinge ad una
fonte (fatturato) analoga a quella (introiti lordi) della
vecchia prestazione imposta ed in misura (non inferiore
al 3%) pressochè identica a questa.
Sicchè, non appare ingiustificato dubitare della sua compatibilità
con i principi desumibili dalla vigente disciplina comunitaria
che, con la direttiva delle licenze, consente di richiedere
alle imprese di telefonia fissa e mobile, in quanto titolari
di un’autorizzazione generale o di una licenza individuale,
soltanto diritti ed oneri aventi carattere remuneratorio,
siccome esclusivamente intesi a coprire i costi amministrativi
sostenuti per l’espletamento delle procedure istruttorie
connesse al rilascio, alla gestione, al controllo ed all’esecuzione
delle licenze, fatta eccezione per i contributi indispensabili
al finanziamento del servizio universale e tenuto conto
dell’esigenza per gli Stati membri, quando siano utilizzate
risorse rare, di imporre in deroga prelievi che riflettano
la necessità di assicurare l’uso ottimale di tali risorse,
conformemente al principio di non discriminazione ed in
vista dell’obiettivo di incoraggiare lo sviluppo di servizi
innovativi e della concorrenza.
Parte ricorrente contesta il carattere fiscale del contributo,
sia sotto l’aspetto terminologico che nell’ottica della
sua collocazione sistematica tra le entrate extratributarie,
oltre che, ovviamente, sotto il profilo della sua configurazione
strutturale.
L’Avvocatura dello Stato sostiene, invece, che il contributo
in argomento rivestirebbe la natura di misura fiscale atipica,
riconducibile all’interno dell’ampia categoria dei tributi
speciali, i quali si riferiscono a quei soggetti che siano
più o meno direttamente interessati da attività svolte dall’Amministrazione
per la soddisfazione di esigenze di particolare rilievo
per l’intera collettività.
Deve ammettersi, tuttavia, che neppure il riconoscimento
dell’eventuale natura fiscale del contributo, istituito
dall’art.20,comma 2° della legge n.448/98, sarebbe in grado
di eliminare le perplessità circa la sua compatibilità con
i principi comunitari posti dalla direttiva n.97/13/CE,
stante che, per costante insegnamento giurisprudenziale
della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, la qualificazione
tributaria (o meno) di un prelievo deve essere compiuta
dalla stessa Corte in base alle caratteristiche oggettive
del tributo, indipendentemente dalla qualificazione che
gli viene attribuita nel diritto nazionale.
Del resto, l’analisi e la valutazione di una prestazione
coattiva introdotta dal diritto nazionale a carico di una
particolare categoria di contribuenti, come quella degli
operatori tlc., non possono prescindere dalla considerazione
dell’effetto utile che il legislatore comunitario ha inteso
perseguire, mediante la formulazione di una norma limitativa
della potestà impositiva degli Stati membri, qual’è il divieto
implicitamente sancito negli artt.6 e 11 della direttiva
n.97/13/CE, recante la disciplina di armonizzazione del
sistema comunitario dei servizi di telecomunicazione.
E non va, neppure, obliterato che, seppure resti intatta
la potestà degli Stati membri di assumere autonome iniziative
in materia tributaria, non può, peraltro, ritenersi che
essi siano comunque legittimati a legiferare, adottando
provvedimenti intesi ad eludere la normativa comunitaria.
Poichè, dunque, risultano condivisibili i dubbi espressi
in ordine alla corretta applicazione, nel caso di specie,
della vigente normativa comunitaria concernente la liberalizzazione
del settore delle telecomunicazioni, si manifesta l’esigenza
di una verifica pregiudiziale circa l’interpretazione e
la portata dei principi comunitari in subiecta materia,
sollecitando a tal fine la Corte di Giustizia delle Comunità
Europee, ai sensi dell’art. 234 (ex 177) del Trattato CE,
di cui alla legge n.1203/52 e successive modificazioni,
a pronunciarsi sui seguenti quesiti:
1) se gli artt.6 e 11 della Direttiva 97/13/CE consentano
agli Stati membri di imporre a carico delle sole imprese
titolari di autorizzazione o licenza per l’esercizio di
attività di telecomunicazioni, prestazioni patrimoniali
coattive, in qualunque modo denominate, diverse ed ulteriori
rispetto a quelle previste dalla stessa direttiva, verificandone
il rispetto con il principio di non discriminazione;
2) se gli artt.6 e 11 della Direttiva 97/13/CE consentano
agli Stati membri di introdurre imposte, tasse od altri
prelievi di natura fiscale sulle attività di installazione
e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura
al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi
di comunicazione mobile e personale, determinati in misura
percentuale e variabile ed aventi effetti equivalenti a
quelli vietati dalla normativa comunitaria;
3) se gli artt.2, 3 e 95 del Trattato e 12 della Direttiva
97/13/CE possano essere interpretati nel senso che non è
consentito agli Stati membri introdurre oneri economici
difformi da quanto previsto dalla normativa di armonizzazione,
assoggettando gli operatori del mercato italiano a condizioni
più gravose rispetto a quelle previste negli altri Paesi
dell’Unione, in forza di detta normativa comunitaria”
Sulla base di tali presupposti, pertanto, è stata disposta
la sospensione del giudizio e la rimessione alla Corte di
Giustizia delle Comunità Europee affinché si pronunciasse
sulle anzidette questioni pregiudiziali..
In esito al predetto rinvio la Corte de qua ha adottato
l’ordinanza 8 giugno 2004, la quale si è conformata a quanto
il suddetto Consesso aveva affermato con sentenza del 18
settembre 2003 avente ad oggetto una fattispecie identica
a quella oggetto della presente controversia.
Nel presente giudizio ha proposto intervento ad adjuvandum,
la spa ALBACOM, la quale, in quanto titolare di licenza
individuale per uso pubblico, ha corrisposto il contributo
di cui all’art.20 della L. n.448/1998 per gli anni 1999
e 2000.
Alla pubblica udienza del 17 novembre 2004 il ricorso è
stato nuovamente assunto in decisione.
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DIRITTO
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Con il proposto gravame la società ricorrente,
titolare di licenza per lo svolgimento dell’attività di
telecomunicazioni ad uso pubblico, ha impugnato il decreto
21 marzo 2000 - emesso dal Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica, di concerto con il Ministero
delle Comunicazioni - con cui sono state dettate le “Modalità
attuative del versamento del contributo istituito dall’art.
20, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.”
Preliminarmente deve essere dichiarato inammissibile l’intervento
proposto da ALBACOM spa. L’anzidetta società, invero, aveva
corrisposto il contributo di cui all’art.20 della legge
n.448/1998 in quanto titolare di licenza per uso pubblico;
si tratta, quindi, di un soggetto direttamente leso dal
provvedimento impugnato in via principale da altro ricorrente
e che perciò era legittimato a far valere il suo interesse
con autonomo ricorso nei prescritti termini di decadenza.
Nella specie, pertanto, l’intervento ad adiuvandum si configura
come impugnazione in via principale che, tuttavia, non è
più proponibile essendo trascorsi i termini di decadenza
(CS, sez.IV; n.3928 del 17/7/2000; sez.VI, n.54 del 26/1/1999).
Con il primo motivo di doglianza l’odierna istante ha censurato
il citato DM per illegittimità derivata dal menzionato precetto
legislativo, deducendo, al riguardo, la violazione e falsa
applicazione della direttiva Parlamento e Consiglio UE,
n. 97/13, sotto vari aspetti, e rilevando, a tal fine, l’esigenza
prioritaria che la questione controversa della conformità
ai principi comunitari dell’art.20, c.2° L. 448/98 venga
rimessa alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee -ai
sensi dell’art.234, lett.b) (ex 177) del Trattato CEE- affinchè
essa si pronunciasse pregiudizialmente sul quesito di fondo
posto dal gravame: se, cioè, una misura di prelievo patrimoniale
-priva oggettivamente di natura fiscale in senso proprio
e, sul piano quantitativo, sostanzialmente assimilabile
ad un corrispettivo di diritto pubblico, con valenza sostitutiva
di quello previsto nel previgente regime concessorio (canone)-
imposta ai soli titolari di concessioni e licenze tlc, sia
compatibile e con la lettera e con la ratio ispiratrice
della c.d. Direttiva Licenze.
In altri termini, ha chiesto che la Corte di Giustizia fornisse
la corretta interpretazione della direttiva n.97/13 CE,
al fine di chiarire, in particolare, se l’anzidetta disciplina
comunitaria renda possibile agli Stati membri di imporre
a carico delle sole imprese titolari di licenza o autorizzazione
di telecomunicazioni, prestazioni patrimoniali coattive
diverse ed ulteriori riguardo a quelle esplicitamente consentite,
verificandone il rispetto con il principio di non discriminazione.
Il Tribunale, sulla base della argomentazioni di cui sopra,
condividendo le prospettazioni ricorsuali in ordine alla
non conformità al diritto comunitario della normativa sulla
cui base è stato adottato il gravato DM, con sentenza n.4480
del 17 maggio 2002, ha disposto il rinvio alla Corte di
Giustizia, ai sensi dell’art. 234 (ex 177) del Trattato
CE, di cui alla legge n.1203/52 e successive modificazioni,
affinché si pronunciasse sui seguenti quesiti:
1)se gli artt.6 e 11 della Direttiva 97/13/CE consentano
agli Stati membri di imporre a carico delle sole imprese
titolari di autorizzazione o licenza per l’esercizio di
attività di telecomunicazioni, prestazioni patrimoniali
coattive, in qualunque modo denominate, diverse ed ulteriori
rispetto a quelle previste dalla stessa direttiva, verificandone
il rispetto con il principio di non discriminazione;
2) se gli artt.6 e 11 della Direttiva 97/13/CE consentano
agli Stati membri di introdurre imposte, tasse od altri
prelievi di natura fiscale sulle attività di installazione
e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, di fornitura
al pubblico di servizi di telefonia vocale e di servizi
di comunicazione mobile e personale, determinati in misura
percentuale e variabile ed aventi effetti equivalenti a
quelli vietati dalla normativa comunitaria;
3)se gli artt.2, 3 e 95 del Trattato e 12 della Direttiva
97/13/CE possano essere interpretati nel senso che non è
consentito agli Stati membri introdurre oneri economici
difformi da quanto previsto dalla normativa di armonizzazione,
assoggettando gli operatori del mercato italiano a condizioni
più gravose rispetto a quelle previste negli altri Paesi
dell’Unione, in forza di detta normativa comunitaria”
In esito al disposto rinvio la suddetta Corte con ordinanza
dell’8 giugno 2004 ha testualmente affermato che “le disposizioni
della direttiva del parlamento europeo e del Consiglio 10
aprile 1997, 97/13/CEE, relativa ad una disciplina comune
in materia di autorizzazioni generali e di licenze individuali
nel settore dei servizi di telecomunicazione, in particolare
l’art.11 della medesima, vietano agli Stati membri di imporre
alle imprese titolari di licenze individuali nel settore
dei servizi di telecomunicazione, per il solo fatto che
detengono tali licenze, prestazioni pecuniarie, come quelle
in esame nella cause principali, diverse e supplementari
rispetto a quelle consentite da tale direttiva”.
In particolare il citato Consesso, ha richiamato quanto
già affermato con sentenza del 18 settembre 2003, pronunciata
su una fattispecie identica a quella oggetto della presente
controversia, con la quale era stato fatto presente che
il controverso contributo:
a) non era riconducibile a nessuna delle ipotesi disciplinata
dall’art.11 n..1 della Direttiva 97/13 in quanto:
1) non diretto a coprire i costi amministrativi collegati
ad una procedura di autorizzazione;
2) non era annoverabile tra i diritti che gli Stati membri
possono richiedere alle imprese titolari di licenze individuali
per l’utilizzazione di risorse rare, atteso che le disposizioni
del decreto n.318 e del decreto 5 febbraio 1998 hanno istituito
altri contributi a tale scopo;
b) non rientrava nemmeno nell’ipotesi di cui all’art.6 della
citata Direttiva, dato che non è stato in alcun modo affermato
che abbia avuto lo scopo di finanziare il servizio universale.
Sempre con la suddetta sentenza, al fine di confutare la
prospettazione dello Difesa Erariale la quale aveva sostenuto
che il contributo de quo era da annoverare tra gli oneri
supplementari di cui all’art.11. n.2 della citata Direttiva
e rappresentava una partecipazione agli investimenti intrapresi
dallo Stato allo scopo di liberalizzare le telecomunicazioni
e di consentire l’emergere di servizi innovativi, la Corte
di Giustizia ha fatto presente che:
a) la direttiva 97/13 prevede non solo regole concernenti
le procedure di rilascio delle autorizzazioni ed il contenuto
delle stesse, ma anche la natura e l’entità degli oneri
pecuniari, collegati a tali procedure, che gli Stati membri
possono imporre alle imprese nel settore dei servizi di
telecomunicazione (punto 36);
b) tali oneri devono essere fondati su criteri oggettivi,
non discriminatori ma trasparenti e devono essere tali da
non ostacolare l’obiettivo della totale liberalizzazione
del mercato, il quale comporta l’apertura di quest’ultimo
alla concorrenza (punto 37);
c) la disciplina che la menzionata direttiva ha introdotto
sarebbe privata di ogni effetto utile se gli Stati membri
fossero liberi di determinare gli oneri tributari a cui
le imprese del settore devono far fronte (punto 38).
Sulla base di tali premesse ha quindi concluso che il controverso
contributo, calcolato sulla base del fatturato delle imprese
titolari di licenze individuali, rendendo assai più gravosi
i diritti e gli oneri che gli Stati membri sono autorizzati
ad imporre in forza della direttiva 97/13, viene a creare
un ostacolo significativo alla libera prestazione dei servizi
di telecomunicazione e, conseguentemente, risulta contrario
agli obiettivi perseguiti dal legislatore comunitario e
non rientra nella disciplina comune istituita dalla direttiva
97/13.
Alla stregua di quanto deciso dalla Corte di Giustizia l’art.2
della L. n.448/1998 deve ritenersi, perciò, in contrasto
con la richiamata normativa comunitaria; siffatto contrasto
va, quindi, risolto, conformemente a quanto prospettato
dalla società ricorrente ed in linea con il consolidato
orientamento giurisprudenziale (ex plurimis CS, sez.VI,
nn.438 e 5630 del 2001), con la disapplicazione della disciplina
interna.
Quale diretta ed immediata conseguenza della disapplicazione
della normativa nazionale si deve affermare l’illegittimità
del gravato decreto ministeriale, sicchè il medesimo deve
essere annullato.
Ciò premesso, il proposto gravame deve essere accolto con
assorbimento delle altre censure dedotte.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le
spese del presente giudizio.
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P.Q.M.
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Il Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio, Sezione II, definitivamente pronunciando sul ricorso
n.10996 del 2000, come in epigrafe proposto, così dispone:
a) accoglie il medesimo ricorso e, per l’effetto, annulla
l’impugnato decreto ministeriale;
b) dichiara inammissibile l’intervento della spa Albacom.
Spese compensate
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
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Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
del 17 novembre 2004, dal Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio, sezione seconda, con l’intervento dei signori
giudici:
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Dr. Domenico LA MEDICA - Presidente
Dr. Roberto CAPUZZI - Consigliere
Dr. Giuseppe SAPONE - Consigliere, estensore
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