| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 28 dicembre 2005 n. 465
Presidente Annibale MARINI
Redattore Paolo MADDALENA |
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Pubblico impiego-Adempimento di mansioni
superiori-Art. 4, commi 2 e 3, della legge della Regione
Marche 13 maggio 2004, n. 10-Automatico passaggio «nel livello
superiore a quello assegnato in sede di primo inquadramento»,
a richiesta degli aventi diritto su domanda da presentare
nel termine di decadenza di giorni trenta-Ricorso del Governo-Presunta
violazione degli artt. 3, co. 1, e 97, co. 1 e 3, Cost.-Illegittimità
costituzionale.
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É costituzionalmente illegittimo l’art. 4,
commi 2 e 3, della legge della Regione Marche 13 maggio
2004, n. 10 (Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001,
n. 20 sull’organizzazione e sul personale della Regione
e alla legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 sulla riorganizzazione
della struttura amministrativa del Consiglio regionale),
dal momento che, prevedendo un automatico e generalizzato
scivolamento di soggetti precisamente individuati verso
la qualifica superiore - in assenza di esigenze eccezionali
- si pone in evidente contrasto con il principio costituzionale
del pubblico concorso.
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SENTENZA N. 465
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI;
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi
2 e 3, della legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n.
10 (Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull’organizzazione
e sul personale della Regione e alla legge regionale 30 giugno
2003, n. 14 sulla riorganizzazione della struttura amministrativa
del Consiglio regionale), promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri notificato il 16 luglio 2004, depositato
in cancelleria il 22 luglio 2004 ed iscritto al n. 70 del
registro ricorsi 2004.
Visto l’atto di costituzione della Regione Marche;
udito nell’udienza pubblica del 25 ottobre 2005 il
Giudice relatore Paolo Maddalena;
uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il
Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Stefano
Grassi per la Regione Marche.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ricorso notificato in data 16 luglio 2004, depositato
il successivo 22 luglio ed iscritto al n. 70 del registro
ricorsi dell’anno 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, primo comma,
e 97, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 2 e 3, della
legge della Regione Marche 13 maggio 2004, n. 10 (Modifica
alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull’organizzazione
e sul personale della Regione e alla legge regionale 30 giugno
2003, n. 14 sulla riorganizzazione della struttura amministrativa
del Consiglio regionale).
Le disposizioni impugnate prevedono che il personale dipendente
dalla Regione, inquadrato ai sensi dell’articolo 20, undicesimo
comma, della legge della Regione Marche 24 novembre 1979,
n. 41 (Ristrutturazione organica e funzionale dell’Ente di
sviluppo nelle Marche), anche se in quiescenza, purché avente
determinati requisiti, possa avvalersi, a domanda, dei benefici
dell’art. 86 della legge della Regione Marche 1° giugno 1980,
n. 47 (Disposizioni sull’ordinamento dei livelli funzionali
e sul trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali)
– norma, peraltro, abrogata dall’art. 42, comma 1, lettera
l) della legge della Regione Marche 15 ottobre 2001,
n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della
Regione) – con l’effetto di essere inquadrato automaticamente
«nel livello superiore a quello assegnato in sede di primo
inquadramento».
L’originario inquadramento del personale destinatario delle
disposizioni censurate è avvenuto ai sensi del citato art.
20, undicesimo comma, della legge della Regione Marche n.
41 del 1979, per il quale «il personale proveniente dalla
associazione interregionale organismi cooperativi e dall’associazione
provinciale allevatori in servizio presso l’ente da almeno
tre anni, per un numero massimo di 6 unità può chiedere, entro
30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di
essere inquadrato nel ruolo unico dei dipendenti regionali.
L’inquadramento è effettuato previa valutazione dei titoli
e il superamento di un esame colloquio su materie previste
da apposita deliberazione della giunta regionale, contenente
anche le modalità e le condizioni di svolgimento dei concorsi».
Il ricorrente sostiene che le disposizioni censurate si pongano
in contrasto con l’art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione
e con la consolidata giurisprudenza di questa Corte che, «per
il conferimento di qualifiche superiori nel pubblico impiego,
ritengono necessario, salva specifica motivata ragione di
deroga, nella specie non sussistente, l’espletamento di un
pubblico concorso, aperto anche a soggetti esterni all’amministrazione».
In particolare la difesa erariale richiama le sentenze
n. 1 del 1999, n. 194 e n. 373 del 2002
e n. 274 del 2003, nelle quali si è affermato che «il
pubblico concorso in quanto metodo che offre le migliori garanzie
di selezione dei più capaci è un meccanismo strumentale rispetto
al canone di efficienza dell’amministrazione, il quale può
dirsi pienamente rispettato qualora le selezioni non siano
caratterizzate da arbitrarie forme di restrizioni dei soggetti
legittimati a parteciparvi».
Il Presidente del Consiglio dei ministri prospetta poi, sotto
diverso profilo, la incostituzionalità delle disposizioni
impugnate, sostenendo l’irragionevolezza delle stesse (art.
3, primo comma, della Costituzione) in quanto, attraverso
un uso abnorme della efficacia retroattiva di una norma abrogata,
esse mettono in discussione un procedimento di inquadramento
oramai del tutto esaurito, senza che sia possibile cogliere
alcun motivato fondamento per la particolare scelta del legislatore
regionale.
Il ricorrente chiede, pertanto, la declaratoria di incostituzionalità
della legge regionale impugnata.
2. - Si è costituita in giudizio la Regione Marche chiedendo
che la questione venga dichiarata infondata.
In primo luogo la resistente ricorda di avere competenza legislativa
esclusiva sulla materia dello stato giuridico ed economico
del personale della Regione e degli enti regionali.
In secondo luogo la Regione richiama le sentenze n. 1 del
1999, n. 373 del 2002 e n. 274 del 2003 di
questa Corte, rilevando come essa riconosca la derogabilità
della regola del pubblico concorso nell’esercizio di una discrezionalità
che trova il suo limite nella necessità di garantire il buon
andamento della pubblica amministrazione, ed il cui vaglio
di costituzionalità non può che passare attraverso una valutazione
di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore.
Nel caso di specie, secondo la resistente, le disposizioni
impugnate, di natura transitoria, si giustificherebbero in
base a esigenze specifiche ed eccezionali legate alla riorganizzazione
delle strutture amministrative regionali. Si intenderebbe,
in particolare, stabilizzare determinate e specifiche esperienze
professionali già acquisite all’interno della struttura regionale
e reclutate, a suo tempo, a seguito di esame colloquio su
materie previste da apposita deliberazione della giunta.
La resistente sottolinea, infine, come il passaggio alle fasce
superiori non sia automatico (l’articolo 4, comma 2, prevede
infatti che i dipendenti inquadrati «possono usufruire dei
benefici ...»), ma presupponga una verifica del possesso dei
requisiti richiesti per l’attribuzione della qualifica superiore
(come richiesto dalla sentenza n. 320 del 1997 di questa
Corte, che si richiama ad una «valutazione congrua e razionale
dell’attività pregressa del dipendente, diretta ad accertare
che egli sia in possesso dei requisiti necessari»).
3. - In prossimità dell’udienza pubblica la Regione Marche
ha depositato una memoria nella quale sviluppa ulteriori argomentazioni
a sostegno della prospettata infondatezza della questione.
3.1. - La resistente richiama anzitutto le sentenze n.
190 del 2005, n. 205 e n. 34 del 2004 e
n. 373 del 2002 di questa Corte.
La Regione sostiene, in particolare, che la sentenza n.
190 del 2005 lascerebbe presumere che il criterio della
valorizzazione delle specifiche professionalità acquisite
nell’amministrazione sarebbe valida ragione giustificatrice
della deroga al principio sancito dall’art. 97, terzo comma,
della Costituzione qualora il personale, proveniente da strutture
pubbliche, sia stato a suo tempo reclutato tramite pubblico
concorso. Circostanza che ricorrerebbe, nel caso di specie,
riferendosi la norma a personale di un ente pubblico (Ente
di sviluppo nelle Marche) transitato nei ruoli dell’amministrazione
regionale previa valutazione dei titoli e il superamento di
un esame colloquio (articolo 20, undicesimo comma, della legge
della Regione Marche n. 41 del 1979).
La resistente rileva, inoltre, che la deroga al principio
del pubblico concorso sarebbe stata ammessa da questa Corte
anche per il passaggio all’inquadramento superiore «essendo
rimessa al legislatore un’ampia discrezionalità nella scelta
dei sistemi e delle procedure di progressione in carriera
dei pubblici dipendenti» (sentenza n. 373 del 2002).
3.2. - Nel ribadire la propria competenza legislativa esclusiva
in materia di organizzazione amministrativa dei propri uffici,
la Regione Marche mette infine in evidenza come esuli dal
giudizio di costituzionalità la valutazione dell’iter
logico e fattuale della normativa impugnata consistendo questo
in un apprezzamento esterno delle scelte legislative, che
riguarda la palese arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza
della disciplina denunciata (cfr. sentenza n. 446 del 1994).
La resistente insiste, altresì, sul fatto che la progressione
in carriera dei dipendenti cui si riferiscono le norme impugnate
avverrebbe previa verifica del possesso dei requisiti richiesti
per la attribuzione della qualifica superiore, in coerenza
con quanto affermato dalla sentenza n. 159 del 2005
di questa Corte e, pertanto, in conformità al principio di
buon andamento dei pubblici uffici «che può tollerare o, addirittura,
esigere eccezioni al concorso».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato,
in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 97, primo e
terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 4, commi 2 e 3, della legge della
Regione Marche 13 maggio 2004, n. 10 (Modifica alla legge
regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sull’organizzazione e sul
personale della Regione e alla legge regionale 30 giugno 2003,
n. 14 sulla riorganizzazione della struttura amministrativa
del Consiglio regionale).
1.1. - Nel ricorso si rileva che le norme impugnate prevedono
che il personale dipendente dalla Regione inquadrato ai sensi
dell’articolo 20, undicesimo comma, della legge della Regione
Marche 24 novembre 1979, n. 41 (Ristrutturazione organica
e funzionale dell’Ente di sviluppo nelle Marche), anche se
in quiescenza, purché avente determinati requisiti, possa
avvalersi, a domanda, dei benefici dell’art. 86 della legge
della Regione Marche 1° giugno 1980, n. 47 (Disposizioni sull’ordinamento
dei livelli funzionali e sul trattamento giuridico ed economico
dei dipendenti regionali) – norma, peraltro, abrogata dall’art.
42, comma 1, lettera l), della legge della Regione
Marche 15 ottobre 2001, n. 20, in sede di riordino normativo
in materia di organizzazione e di personale della Regione
– con l’effetto di essere inquadrato automaticamente «nel
livello superiore a quello assegnato in sede di primo inquadramento».
1.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che
le disposizioni censurate si pongano in contrasto con l’art.
97, primo e terzo comma, della Costituzione e con la consolidata
giurisprudenza di questa Corte che, per il conferimento di
qualifiche superiori nel pubblico impiego, ritiene necessario,
salva specifica motivata ragione di deroga, nella specie non
sussistente, l’espletamento di un pubblico concorso, aperto
anche a soggetti esterni all’amministrazione. Il medesimo
ricorrente afferma poi che le norme in questione contrasterebbero
con il principio di ragionevolezza sancito dall’art. 3, primo
comma, della Costituzione, perché esse, attraverso un uso
abnorme dell’efficacia retroattiva di una norma abrogata,
metterebbero in discussione un procedimento del tutto esaurito,
senza che sia possibile cogliere un motivato fondamento per
questa particolare scelta del legislatore regionale.
2. - Il ricorso è fondato.
2.1. - Le norme impugnate, riferite ad una bene individuata
categoria di dipendenti regionali, estendono espressamente
agli stessi i benefici già previsti dall’abrogato art. 86
della legge n. 47 del 1980 e, pertanto, l’inquadramento nel
livello immediatamente superiore a quello spettante, con decorrenza
dal 1° ottobre 1978.
Il richiamato art. 86 subordinava, peraltro, tale passaggio
di livello al superamento di un concorso speciale, per soli
titoli, cui era “consentito” l’accesso a varie categorie di
dipendenti in presenza di determinati requisiti.
L’impugnato art. 4, commi 2 e 3, della legge n. 10 del 2004
della Regione Marche prevede, di contro, che tale passaggio
«nel livello superiore a quello assegnato in sede di primo
inquadramento» avvenga automaticamente, a richiesta degli
aventi diritto tenuti unicamente a presentare domanda nel
termine di decadenza di giorni trenta.
In questo senso le norme impugnate, piuttosto che riproporre
l’originaria previsione di un concorso speciale per soli interni,
realizzano un reinquadramento ope legis di una ristrettissima
categoria di dipendenti.
2.2. - Tale disciplina, che determina in pratica un automatico
e generalizzato scivolamento di soggetti precisamente individuati
verso la qualifica superiore, è in evidente contrasto con
il principio costituzionale del pubblico concorso e con la
consolidata giurisprudenza di questa Corte in materia (cfr.
sentenza n. 159 del 2005). Né, d’altro canto, sussistono
quelle peculiari situazioni che giustificano la deroga al
principio stesso.
3. - Le argomentazioni sviluppate al riguardo dalla resistente
Regione Marche, tese a dimostrare la non manifesta irragionevolezza
della disciplina censurata, sono, peraltro, infondate.
3.1. - Va anzitutto escluso che si tratti di norme transitorie,
come invece sostiene la difesa regionale, facendo leva anche
sulla rubrica dell’articolo impugnato.
Premesso che tale eventuale natura delle norme impugnate sarebbe
irrilevante ai fini che qui interessano, deve comunque osservarsi
che l’oggetto delle disposizioni non è una regolamentazione
transitoria di rapporti bensì una disciplina definitiva di
situazioni puntuali.
3.2. - Va parimenti escluso che le norme censurate possano
giustificarsi in base a «esigenze specifiche ed eccezionali,
legate alla riorganizzazione delle strutture amministrative
regionali». A parte il fatto che le norme impugnate si rinvengono
in un intervento legislativo che non ha ad oggetto una riorganizzazione
del servizio (la quale potrebbe giustificare l’utilizzazione
di pregresse esperienze professionali), basta rilevare che
esse si riferiscono anche a personale in quiescenza, in relazione
al quale non è evidentemente invocabile alcuna eccezionale
esigenza di riorganizzazione, ovvero a personale già in servizio
e, come tale, legato da stabile rapporto di dipendenza con
l’Amministrazione regionale. Né, del resto, l’originaria selezione
concorsuale può valere di per sé a legittimare una progressione
ope legis di ristrette ed individuate categorie di
dipendenti.
3.3. - Neppure ha fondamento la tesi della Regione resistente,
secondo la quale le norme impugnate, nel prevedere che i dipendenti
interessati «possono usufruire» dei benefici in questione,
escluderebbero un effetto automatico di avanzamento, subordinerebbero
la progressione ad una previa verifica del possesso dei requisiti
richiesti per l’attribuzione della qualifica superiore e sarebbero,
in tal senso, conformi al principio del pubblico concorso.
Questa interpretazione delle norme è insostenibile a fronte
del chiaro disposto normativo, che prevede l’inquadramento
nel livello superiore quale conseguenza automatica della domanda
degli aventi diritto (e non dei vincitori di concorso) e che
estende a questi i benefici dell’art. 86 della legge n. 47
del 1980 della Regione Marche (ma non la procedura di attribuzione
degli stessi).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4,
commi 2 e 3, della legge della Regione Marche 13 maggio 2004,
n. 10 (Modifica alla legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20
sull’organizzazione e sul personale della Regione e alla legge
regionale 30 giugno 2003, n. 14 sulla riorganizzazione della
struttura amministrativa del Consiglio regionale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.
Annibale MARINI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005 |
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