| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 28 dicembre 2005 n. 479
Presidente Annibale MARINI
Redattore Ugo DE SIERVO |
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Giurisdizione e competenza - Conflitto di
attribuzioni sollevato dai signori Claudio Abiuso, Marcello
Teti e Mara Guidarelli, in qualità di promotori del referendum
sullo statuto della Regione Umbria e di rappresentanti dell’apposito
“Comitato per il referendum sullo Statuto regionale dell’Umbria”
- Non equiparabilità dei promotori di un referendum regionale
agli organi statali competenti a dichiarare definitivamente
la volontà del potere cui appartengono - Assimilabilità
degli stessi agli enti territoriali interessati - Impossibilità
di configurare la Regione, o singoli organi di essa, quali
“poteri dello Stato” ai quali sia riconoscibile la legittimazione
passiva nei giudizi regolati dagli artt. 37 e 38 della legge
n. 87/1953 e dall’art. 26 delle NI - Inammissibilità del
conflitto.
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É inammissibile il conflitto tra poteri dello
Stato promosso dai sig.ri Claudio Abiuso, Marcello Teti
e Mara Guidarelli, in qualità di promotori del referendum
sullo statuto dell’Umbria e di rappresentanti dell’apposito
“Comitato per il referendum sullo Statuto regionale dell’Umbria”.
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ORDINANZA N. 479
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
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Presidente: Annibale MARINI;
Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA,
Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe
TESAURO;
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ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato sorto a seguito della promulgazione
della legge della Regione Umbria del 16 aprile 2005, n. 21
(Nuovo Statuto della Regione Umbria), promosso con ricorso
del Comitato per il referendum sullo statuto regionale
dell’Umbria nei confronti della Regione Umbria, depositato
in cancelleria il 17 giugno 2005 ed iscritto al n. 29 del
registro conflitti fra poteri dello Stato (fase di ammissibilità).
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2005
il Giudice relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto che, con ricorso depositato il 17 giugno 2005,
i signori Claudio Abiuso, Marcello Teti e Mara Guidarelli,
in qualità di promotori del referendum sullo statuto
della Regione Umbria e di rappresentanti dell’apposito “Comitato
per il referendum sullo Statuto regionale dell’Umbria”,
hanno sollevato conflitto di attribuzione ex art. 134
della Costituzione avverso la promulgazione della legge della
Regione Umbria 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della
Regione Umbria), nonché, per quanto occorra, avverso le modificazioni
introdotte al quesito referendario e ai moduli per la richiesta
di referendum ad opera dell’Ufficio di Presidenza e
del Segretario generale del Consiglio regionale dell’Umbria
con decisione del 14 dicembre 2004;
che i ricorrenti premettono, in fatto, che il 29 luglio 2004
il Consiglio regionale della Regione Umbria approvava in seconda
deliberazione il nuovo statuto regionale, che veniva pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione in data 11 agosto 2004
assieme al fac-simile del modulo da utilizzare per
la richiesta di referendum e per la raccolta delle
firme;
che, successivamente, con ricorso del 9 settembre 2004, il
Governo della Repubblica sollevava questioni di legittimità
costituzionale dinanzi a questa Corte in ordine ad alcune
norme contenute nella delibera statutaria;
che, con la sentenza n. 378 del 2004, depositata il
6 dicembre 2004, questa Corte dichiarava l’illegittimità costituzionale
dell’art. 66, commi 1, 2 e 3 della delibera statutaria della
Regione Umbria;
che, nel frattempo, nel Bollettino Ufficiale del 1° dicembre
2004, il Presidente della Giunta regionale dichiarava sospesi
dal 15 settembre «i termini per la promozione referendaria
previsti dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16», termini
che riprenderebbero a decorrere, «nel caso in cui la Corte
costituzionale rigetti il ricorso, dalla data di pubblicazione
della decisione della Corte nella Gazzetta Ufficiale»;
che, con nota del 9 dicembre 2004, i ricorrenti, costituitisi
in “Comitato per il referendum sullo Statuto regionale
dell’Umbria”, dichiarando di voler promuovere il referendum
di cui all’art. 123 Cost., chiedevano la consegna dei moduli
vidimati per la raccolta delle firme, di conoscere il numero
minimo di elettori necessari alla sottoscrizione della richiesta,
di conoscere il numero dei giorni utili rimanenti per raccogliere
le firme;
che il 10 dicembre 2004, il Consiglio regionale, con deliberazione
n. 430 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale n. 56 del 29 dicembre),
con 15 voti favorevoli su 30 componenti, prendeva atto di
quanto affermato dalla Corte e invitava il Presidente della
Giunta regionale «a promulgare lo Statuto nei tempi più rapidi
possibili, una volta esaurita la fase della possibile richiesta
di referendum, ed ovviamente dopo lo svolgimento dello
stesso, ove richiesto»;
che, sempre secondo quanto riferiscono i ricorrenti, con nota
del 13 dicembre 2004, il Comitato promotore del referendum
diffidava, tra gli altri, il Presidente della Giunta regionale
dal promulgare la legge di approvazione del nuovo statuto,
dovendosi rinnovare la pubblicazione come effetto della declaratoria
di illegittimità costituzionale di cui alla richiamata
sentenza n. 378 del 2004;
che, in data 15 dicembre, il Segretario del Consiglio regionale
comunicava ai ricorrenti che, fino alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della sentenza di questa Corte,
era da ritenersi preclusa ogni attività e operazione referendaria,
compresa l’eventuale presentazione di una nuova richiesta,
e che, pertanto, gli uffici regionali non potevano dar seguito
alla richiesta del 9 dicembre;
che lo stesso 15 dicembre la sentenza veniva pubblicata sia
nella Gazzetta Ufficiale sia nel Bollettino Ufficiale
della Regione;
che il 16 dicembre i ricorrenti ottenevano la consegna dei
moduli per la raccolta delle firme, apprendendo che il quesito
referendario era stato riformulato, rispetto al precedente
fac-simile, nel seguente nuovo testo: «Approvate il
testo della legge regionale concernente: ‘Nuovo Statuto della
Regione Umbria’, approvata dal Consiglio regionale in seconda
deliberazione il giorno 29 luglio 2004 e pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Umbria n. 33 dell’11 agosto 2004 –
serie generale – parti prima e seconda – supplemento ordinario
n. 1 – come risultante a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 378 del 29 novembre 2004 pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 54 del 15
dicembre 2004 – serie generale – parti prima e seconda?»;
che il 17 dicembre il Presidente della Giunta regionale chiedeva
al Consiglio di Stato un parere circa il computo del termine
di tre mesi previsto dall’art. 123 Cost. e che in tale parere,
reso il 12 gennaio 2005 (n. 12054/04), esprimeva la necessità
della pubblicazione di una nuova doppia e conforme deliberazione
consiliare prima che la raccolta delle firme per la proposta
referendaria potesse essere utilmente avviata;
che, in assenza dei suddetti nuovi atti e della relativa nuova
pubblicazione, i ricorrenti cessavano da ogni operazione di
raccolta delle firme, ritenendo – secondo quanto da essi stessi
affermato – che il termine di tre mesi non fosse mai cominciato
a decorrere;
che il 21 marzo 2005, considerata l’inerzia nel riavvio del
procedimento di deliberazione statutaria e apprendendo notizie
di una imminente promulgazione dello statuto, i ricorrenti
diffidavano nuovamente il Presidente della Giunta regionale
dal promulgare «… il nuovo Statuto della Regione Umbria senza
che questo sia stato prima rideliberato in doppia lettura
conforme e ripubblicato con le indicazioni necessarie alla
raccolta delle firme per la richiesta referendaria nei 90
giorni previsti dall’art. 123 della Costituzione»;
che, infine, nel Bollettino Ufficiale del 18 aprile 2005 veniva
pubblicata la legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, promulgata
dal Presidente della Giunta, – fanno osservare i ricorrenti
– a Consiglio regionale cessato (16 febbraio 2005), ad elezioni
celebrate (4 e 5 aprile 2005) e nelle more della proclamazione
dei nuovi eletti avvenuta solo il 20 aprile 2005;
che, in relazione alla sussistenza dei requisiti soggettivi
e oggettivi di ammissibilità del conflitto, i ricorrenti richiamano
il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale
sarebbero legittimati ad instaurare il conflitto di attribuzione,
ai sensi dell’art. 134 Cost., non soltanto i poteri dello
Stato-apparato, «ma anche figure soggettive ad esso esterne,
quanto meno allorché l’ordinamento conferisca loro la titolarità
e l’esercizio di funzioni pubbliche costituzionalmente rilevanti
e garantite concorrenti con quelle attribuite a poteri ed
organi statuali in senso proprio»;
che in questo senso rileverebbe la giurisprudenza di questa
Corte, la quale avrebbe da tempo riconosciuto ai sottoscrittori
della richiesta di un referendum abrogativo di legge
nazionale la titolarità, nell’ambito della procedura referendaria,
di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita,
in quanto essi attivano la sovranità popolare nell’esercizio
dei poteri referendari e concorrono con altri organi e poteri
al realizzarsi della consultazione popolare (da ultimo, ordinanza
n. 137 del 2000);
che, secondo i ricorrenti, dopo la riforma del Titolo V della
Costituzione, la competenza della Corte costituzionale “sui
conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato” di cui
all’art. 134 Cost. dovrebbe «essere intesa a comprendere anche
le questioni inerenti la lesione, ad opera del potere esecutivo
o legislativo regionale, del diritto al referendum
confermativo di cui all’art. 123 Cost., sollevate in sede
di conflitto da un suo comitato promotore»;
che, sempre secondo quanto affermato dai ricorrenti, la trasformazione
dell’ordinamento recata dalla citata riforma della Costituzione
evidenzierebbe che «la garanzia costituzionale delle norme
di organizzazione si deve oggi intendere, ogniqualvolta si
fa questione di funzione legislativa, con riguardo ai poteri
della Repubblica e non dello Stato»;
che, nel caso di specie, sarebbe stato impedito il corretto
svolgimento di una funzione riconosciuta dalla stessa Costituzione,
all’art. 123, in guisa di diritto pubblico soggettivo perfetto
costituito in capo agli elettori regionali promotori di una
richiesta referendaria confermativa dello statuto regionale;
e solo alla Corte costituzionale dovrebbe spettare il potere
di garantire i diritti costituzionalmente previsti contro
impedimenti operati da altri poteri;
che, in relazione al merito del conflitto, gli intervenienti
sostengono, in primo luogo, la radicale illegittimità costituzionale
del nuovo statuto della Regione Umbria per una serie di distinte
ragioni;
che, in primo luogo, la promulgazione non avrebbe potuto in
alcun modo ritenersi consentita dall’ordinamento e sarebbe
comunque lesiva del diritto soggettivo dei promotori del referendum,
in quanto avrebbe impedito irreparabilmente l’esercizio del
diritto di raccogliere le firme nel periodo di tre mesi di
cui all’art. 123 Cost.;
che, ad avviso dei ricorrenti, il termine per la raccolta
delle firme non sarebbe neppure cominciato a decorrere, in
quanto non sarebbe mai avvenuta la «pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale regionale della nuova doppia e conforme deliberazione
consiliare» a maggioranza assoluta, pubblicazione resasi necessaria
a seguito della sentenza di questa Corte n. 378 del 2004
di parziale annullamento della delibera statutaria;
che, a sostegno di questa ricostruzione, i ricorrenti richiamano
il parere del Consiglio di Stato, Sez. I, 12 gennaio 2005,
n. 12054/04, il quale avrebbe chiarito che «qualunque dichiarazione
di illegittimità e quindi qualunque modificazione, anche parziale
e meramente cassatoria o eliminatoria, comporta l’impossibilità
di utilizzare il periodo di tempo già trascorso e gli atti
essenzialmente compiuti, e la necessità di dare inizio ad
un nuovo procedimento, con conseguente decorso ab inizio
del termine di tre mesi»;
che ciò renderebbe evidente che l’oggetto del referendum
confermativo non avrebbe potuto e non potrebbe essere, dopo
la citata sentenza di questa Corte, il testo originario della
deliberazione statutaria come modificato dalla dichiarazione
di illegittimità costituzionale parziale, bensì solo quello
risultante da una nuova e rinnovata manifestazione di volontà
del Consiglio regionale, da esprimersi con una nuova duplice
delibera ex art. 123 Cost.;
che nel ricorso si fa rilevare, inoltre, che non solo non
ci sarebbe stata un nuova doppia delibera ma neppure una semplice,
dal momento che non potrebbe essere considerato tale l’atto
di indirizzo politico adottato dal Consiglio regionale il
10 dicembre 2004, di mera “risoluzione” e “presa d’atto” delle
notizie riferite dalla Presidente della Giunta, approvato
con la maggioranza semplice dei consiglieri e, dunque, con
una maggioranza non idonea ad esprimere alcuna volontà consiliare
statutaria;
che i ricorrenti affermano, inoltre, che la promulgazione
non sarebbe stata comunque possibile durante il periodo di
scioglimento del Consiglio regionale, in particolare poiché
tale potere non avrebbe potuto essere considerato tra quelli
relativi “agli affari di ordinaria amministrazione” spettanti
alla Giunta e al suo Presidente;
che, comunque, la intervenuta modificazione in via amministrativa
del quesito referendario non potrebbe che essere ritenuta
illegittima, di talché l’intero procedimento statutario non
sarebbe ancora uscito dalla fase consiliare, non si sarebbe
mai aperto il termine dei tre mesi per la richiesta di referendum
confermativo e, soprattutto, non si sarebbe mai aperta la
possibilità di esercizio del potere di promulgazione da parte
del Presidente della Giunta regionale;
che, infine, a giudizio dei ricorrenti, lo statuto della Regione
Umbria non avrebbe potuto essere promulgato anche perché vi
sarebbe un difetto di conformità, sotto molteplici profili,
tra le due deliberazioni consiliari del 2 aprile e del 29
luglio 2004;
che, pertanto, i ricorrenti chiedono a questa Corte di dichiarare,
in via principale, che non spetta al Presidente della Giunta
regionale dell’Umbria promulgare lo Statuto regionale prima
della corretta e completa conclusione dell’iter procedimentale
previsto dall’art. 123 Cost., ovvero dopo lo scioglimento
del Consiglio regionale; di dichiarare, ove necessario, che
non spetta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale
o al Segretario generale del Consiglio regionale integrare,
modificare o ridefinire il quesito referendario, né al Consiglio
regionale deliberare alcunché in materia statutaria senza
la maggioranza assoluta prevista dall’art. 123 Cost., né al
Presidente della Giunta regionale promulgare lo Statuto senza
aver verificato la conformità tra le due deliberazioni consiliari
imposta sempre dall’art. 123 Cost.; di annullare, per l’effetto,
la promulgazione della legge regionale 16 aprile 2005, n.
21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), nonché, ove necessario,
gli atti di modificazione in via amministrativa del quesito
e dei moduli per la richiesta di referendum sopra indicati.
Considerato che, in questa fase del giudizio, a norma
dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte costituzionale), questa Corte è chiamata a decidere,
con ordinanza, se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza
contraddittorio tra le parti, se sussistano i requisiti oggettivi
e soggettivi di un conflitto di attribuzione tra poteri dello
Stato;
che, a prescindere dalla questione se i promotori di un referendum
costituzionalmente previsto siano titolari di attribuzioni
costituzionali nella fase anteriore alla raccolta delle sottoscrizioni,
deve essere ribadito l’orientamento di questa Corte secondo
cui i promotori di un referendum regionale «non sono
equiparabili agli organi statali “competenti a dichiarare
definitivamente la volontà del potere cui appartengono” e
nemmeno esercitano funzioni concorrenti con quelle attribuite
a poteri dello Stato-apparato», […] «ma debbono invece venire
assimilati ai poteri di istituzioni autonome e non sovrane,
quali sono gli enti territoriali interessati» (sentenza
n. 69 e ordinanza n. 82 del 1978);
che, in ogni caso, in base alla vigente disciplina dei conflitti
di attribuzione spettanti alla giurisdizione di questa Corte,
né la Regione né singoli organi di essa possono essere considerati
“poteri dello Stato” ai quali sia riconoscibile la legittimazione
passiva nei giudizi regolati dagli artt. 37 e 38 della legge
n. 87 del 1953 e dall’art. 26 delle norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale (ordinanza
n. 82 del 1978 e ordinanza n. 10 del 1967);
che, d’altra parte, «la Regione, quando esercita poteri rientranti
nello svolgimento di attribuzioni determinanti la propria
sfera di autonomia costituzionale o di funzioni ad essa delegate,
non agisce come soggetto appartenente al complesso di autorità
costituenti lo Stato, nell’accezione propria dell’art. 134
Cost.» (ordinanza 24 maggio 1990, senza numero);
che, pertanto, l’oggetto del ricorso in esame non è configurabile
come “conflitto tra poteri dello Stato” .
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto tra poteri
dello Stato promosso dai sig.ri Claudio Abiuso, Marcello Teti
e Mara Guidarelli, in qualità di promotori del referendum
sullo statuto dell’Umbria e di rappresentanti dell’apposito
“Comitato per il referendum sullo Statuto regionale
dell’Umbria”, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.
Annibale MARINI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005 |
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