| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 28 dicembre 2005 n. 466
Presidente Annibale MARINI
Redattore Francesco AMIRANTE |
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Processo-Processo penale-Art. 13, co. 13-bis,
secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286-Reato di reingresso nel territorio nazionale da parte
di straniero già denunciato per il reato di cui all’art.
13, co. 13, del dlgs. n. 286/1998-Questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Tribunale di Gorizia in composizione
monocratica-Asserita violazione degli artt. 2, 3 e 27 della
Costituzione-Illegittimità costituzionale.
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É costituzionalmente illegittimo l’art. 13,
co. 13-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero), risultante dalle modifiche introdotte
nel testo dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189
(Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di
asilo), per violazione dell’art. 3 della Costituzione.
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SENTENZA N. 466
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI;
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma
13-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), nel testo risultante dalle modifiche introdotte
dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), promosso
dal Tribunale di Gorizia, nel procedimento penale a carico
di D. Z., con ordinanza del 4 agosto 2003, iscritta al n.
849 del registro ordinanze 2003 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale,
dell’anno 2003.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 2005
il Giudice relatore Francesco Amirante.
RITENUTO IN FATTO
1.— Nel corso di un procedimento penale a carico di un cittadino
macedone imputato del reato di cui all’art. 13, comma 13-bis,
secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art.
12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa
in materia di immigrazione e di asilo), il Tribunale di Gorizia,
con ordinanza del 4 agosto 2003, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale del predetto art. 13, comma 13-bis,
in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione.
Osserva il remittente che, nel procedimento penale sottoposto
al suo giudizio, il cittadino macedone è imputato del reato
di cui alla norma impugnata perché, denunciato in Gorizia
per il reato di cui all’art. 13, comma 13, del d. lgs. n.
286 del 1998 ed espulso con decreto prefettizio del 1° novembre
2002, aveva fatto reingresso nel nostro Paese. Nell’ambito
del procedimento in corso l’imputato ha avanzato richiesta
di patteggiamento della pena con l’accordo del pubblico ministero,
ma il Tribunale ritiene di dover sollevare d’ufficio la presente
questione in quanto, fermo restando che il fatto contestato
appare riconducibile alla fattispecie in esame, dalla risoluzione
della questione dipende l’accoglimento o meno della proposta
di pena concordata.
Ciò premesso, il Tribunale rileva che i commi 13 e 13-bis
dell’art. 13 del d.lgs. n. 286 del 1998 prevedono due distinte
ipotesi di reato, stabilendo, nel primo caso (rientro nel
territorio dello Stato dopo il decreto prefettizio di espulsione),
la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e, nel secondo
(violazione del divieto di reingresso su ordine del giudice),
la reclusione da uno a quattro anni. Sempre con la reclusione
da uno a quattro anni è poi sanzionato, dal secondo periodo
del comma 13-bis, il reingresso nel territorio nazionale
dello straniero «già denunciato per il reato di cui al comma
13 ed espulso». In quest’ultimo caso, ad avviso del remittente,
viene considerato elemento costitutivo di un delitto il dato
«che taluno abbia riportato una denuncia (proveniente da qualsiasi
fonte) per un precedente presunto illecito penale, in relazione
al quale non vi è stata ancora una pronuncia di condanna definitiva»;
il che pare in evidente contrasto con l’art. 27, secondo comma,
Cost., che prevede la cosiddetta “presunzione di non colpevolezza”.
La disposizione censurata, invece, senza imporre alcuna forma
di verifica sull’esito effettivo della denuncia, per di più
per un reato contravvenzionale, ignora che alla medesima potrebbe
fare seguito una decisione assolutoria.
Ad avviso del giudice a quo, inoltre, la norma impugnata
è in contrasto anche con gli artt. 2 e 3 Cost., per due ordini
di ragioni: 1) perché non pare giustificata l’equiparazione
da essa operata tra la condotta di chi rientri illegalmente
nel territorio dello Stato in violazione di un provvedimento
di espulsione adottato dall’autorità giudiziaria e quella
di colui che vi rientri essendo stato espulso dal prefetto,
e ciò per il solo fatto di essere stato denunciato per un
precedente reato contravvenzionale; 2) perché sembra irragionevole
la previsione di un diverso trattamento operato nei confronti
dei presunti autori della medesima condotta materiale e formale
(rientro illegale nel territorio dello Stato in violazione
di un provvedimento di espulsione adottato dal prefetto),
a seconda del fatto che essi siano stati o meno denunciati
in precedenza per l’illecito contravvenzionale citato, in
quanto essi «incorrono» in un delitto nel primo caso ed in
una mera contravvenzione nel secondo.
2.— E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata.
Osserva l’Avvocatura che le fattispecie criminose di cui agli
artt. 13 e 13-bis del d. lgs. n. 286 del 1998 non sono
fra loro paragonabili, in quanto nell’un caso si è in presenza
di rientro dopo la prima espulsione e nell’altro di rientro
dopo la seconda espulsione. Quanto alla dedotta violazione
dell’art. 27 Cost., l’Avvocatura rileva che l’elemento della
denuncia riveste un ruolo secondario nella configurazione
dell’ipotesi di reato contestata dal remittente, perché ciò
che assume peso decisivo è il fatto del reingresso dopo la
seconda espulsione, rispetto al quale la denuncia è soltanto
un «antecedente logico prima ancora che giuridico».
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.— Il Tribunale di Gorizia in composizione monocratica solleva,
in riferimento agli artt. 2, 3 e 27 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13-bis,
secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art.
12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa
in materia di immigrazione e di asilo).
Nell’ordinanza di rimessione si premette che l’art. 13 del
d.lgs n. 286 del 1998 prevede la pena dell’arresto e l’espulsione
con accompagnamento alla frontiera per lo straniero che, essendo
stato espulso dal territorio dello Stato, vi rientri senza
una speciale autorizzazione del Ministro dell’interno.
Ciò posto, il remittente sostiene che la norma censurata –
la quale commina la reclusione da uno a quattro anni allo
straniero che, essendo stato denunciato ed espulso per il
reato di cui all’art. 13, comma 13, faccia reingresso nel
territorio nazionale – violi i suindicati parametri costituzionali,
in quanto irragionevolmente attribuisce alla mera circostanza
dell’avvenuta denunzia per il reato di reingresso l’efficacia
di trasformare in grave delitto un comportamento altrimenti
costituente reato contravvenzionale.
2.— Occorre premettere che, successivamente all’ordinanza
di rimessione, il quadro normativo è stato modificato dall’art.
1, comma 2-ter, del decreto-legge 14 settembre 2004,
n. 241 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione),
convertito, con modificazioni, nella legge 12 novembre 2004,
n. 271. Per quanto specificamente interessa la questione in
esame, la sanzione prevista per il reato oggetto del giudizio
a quo è stata aggravata nel massimo (da quattro a cinque
anni di reclusione) ed il reato previsto dall’art. 13, comma
13, anche in riferimento al quale il Tribunale di Gorizia
ha motivato le sue censure, è stato trasformato da contravvenzione
in delitto, con la previsione della pena della reclusione
da uno a quattro anni. Tali modifiche, tuttavia, non impongono
la restituzione degli atti al giudice remittente in quanto,
comportando un aggravamento della posizione dell’imputato
– in via immediata per effetto dell’aggravamento della pena
ed in via mediata, ma pur sempre rilevante, in conseguenza
delle modifiche del quadro normativo di riferimento – esse
non sono applicabili al processo a quo, ai sensi dell’art.
2, terzo comma, del codice penale.
3.— La questione riguarda, pertanto, la disposizione nel testo
vigente al momento della commissione del fatto contestato
e quale viveva nel quadro normativo allora esistente; così
individuata nel suo oggetto, essa è fondata con riferimento
all’art. 3 della Costituzione.
Questa Corte ha recentemente ribadito che la denuncia «è atto
che nulla prova riguardo alla colpevolezza o alla pericolosità
del soggetto indicato come autore degli atti che il denunciante
riferisce» (v. sentenza n. 78 del 2005, ma cfr. anche
la sentenza n. 173 del 1997). Di conseguenza, si è
ritenuto che non sia possibile far derivare dalla sola denuncia
conseguenze pregiudizievoli per il denunciato, in quanto essa
comporta soltanto l’obbligo degli organi competenti «a verificare
se e quali dei fatti esposti in denuncia corrispondano alla
realtà e se essi rientrino in ipotesi penalmente sanzionate,
ossia ad accertare se sussistano le condizioni per l’inizio
di un procedimento penale».
Il legislatore del 2002 formulò la disposizione in scrutinio,
con riguardo al sistema normativo all’epoca vigente, trasformando
in delitto una fattispecie contravvenzionale per il solo fatto
che lo straniero rientrato in Italia fosse stato denunciato
per la contravvenzione di reingresso nel territorio nazionale
senza autorizzazione ministeriale. Né alcun rilievo può avere
la circostanza che alla denuncia era collegata anche l’espulsione
perché, nel regime antecedente la sentenza di questa Corte
n. 222 del 2004, l’espulsione con accompagnamento alla
frontiera era eseguita anche prima dell’eventuale convalida,
sicché neppure sotto tale profilo la denuncia era soggetta
ad alcuna delibazione.
Deve essere quindi dichiarata l’illegittimità costituzionale
della disposizione censurata nel testo vigente prima delle
modifiche introdotte con il d.l. n. 241 del 2004, convertito
con modifiche nella legge n. 271 del 2004.
Restano assorbiti tutti gli altri profili di censura.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13,
comma 13-bis, secondo periodo, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero), risultante dalle modifiche introdotte nel testo
dall’art. 12 della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica
alla normativa in materia di immigrazione e di asilo).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.
Annibale MARINI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005 |
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