| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 23 dicembre 2005 n. 458
Presidente Annibale MARINI
Redattore Luigi MAZZELLA |
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Lavoro-Cessazione del rapporto di lavoro-Indennità
di fine rapporto-Art. 9, co. 3, del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 247-Riserva
della devoluzione dell’indennità di fine rapporto spettante
al dipendente non di ruolo defunto al coniuge, ai figli
minorenni, ai parenti entro il secondo grado solo se viventi
a carico del dipendente stesso-Esclusione, in assenza dei
soggetti indicati, della devoluzione secondo le norme che
disciplinano la successione mortis causa-Questione di legittimità
costituzionale sollevata dal TAR del Lazio-Asseriva violazione
del principio di eguaglianza, stante la disparità di trattamento
che essa determina per i dipendenti statali non di ruolo
rispetto ai lavoratori subordinati privati, i dipendenti
statali di ruolo ed i dipendenti degli enti locali-Presunta
violazione dell’art. 36 Cost., stante la natura retributiva
dell’istituto-Illegittimità costituzionale.
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É costituzionalmente illegittimo l’art. 9,
co. 3, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed economico
del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni
dello Stato) nella parte in cui non prevede che l’indennità
di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto,
in mancanza dei soggetti ivi indicati, si devolva secondo
le norme che disciplinano la successione mortis causa.
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SENTENZA N. 458
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
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Presidente: Annibale MARINI;
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.
9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 4 aprile 1947, n. 247 (rectius:
n. 207) (Trattamento giuridico ed economico del personale
civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello
Stato), promosso con ordinanza del 26 luglio 2004 dal Tribunale
amministrativo regionale del Lazio, sul ricorso proposto da
Del Bo Massimo contro il Ministero della giustizia iscritta
al n. 887 del registro ordinanze 2004 e pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale,
dell’anno 2004.
Visto l’atto di costituzione di Del Bo Massimo
nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 29 novembre
2005 il Giudice relatore Luigi Mazzella;
uditi l’avvocato Guido Rossi per Del Bo Massimo
e l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 28 aprile 2004 il Tribunale
amministrativo regionale del Lazio ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 9, terzo comma, del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 247 (rectius:
n. 207) (Trattamento giuridico ed economico del personale
civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello
Stato), nella parte in cui riserva l’attribuzione dell’indennità
di fine rapporto spettante al dipendente non di ruolo defunto
ai soggetti da esso indicati, escludendone, in assenza di
questi ultimi, la devoluzione secondo le norme che disciplinano
la successione mortis causa.
2. ─ Il giudice rimettente riferisce che, con
ricorso proposto contro il Ministero della giustizia, Massimo
Del Bo aveva chiesto che fosse riconosciuto il suo diritto
a subentrare, nella qualità di successore legittimo in quanto
cugino, e dunque parente di quarto grado, nell’indennità di
fine rapporto del defunto Mons. Cesare Curioni, che in vita
aveva prestato servizio non di ruolo alle dipendenze del Ministero
di grazia e giustizia come cappellano e, in seguito, come
ispettore generale dei cappellani degli istituti di prevenzione
e di pena, dal 1948 al 12 gennaio 1996, data del suo decesso.
Il Ministero della giustizia aveva resistito al ricorso, sostenendo
la legittimità dell’operato dell’amministrazione in base al
disposto dell'art. 9 del d. lgs. C. p .S. 4 aprile 1947, n.
207. Tale norma – applicabile ai cappellani ed agli ispettori
dei cappellani in virtù dell’ art. 15, secondo comma, della
legge 4 marzo 1982, n. 68 (Trattamento giuridico ed economico
dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena) –
nell’attribuire al personale non di ruolo dello Stato, cessato
dal servizio, un'indennità di fine rapporto, al terzo comma
dispone che «nel caso di decesso del dipendente non di ruolo
l'indennità deve essere corrisposta al coniuge, ai figli minorenni
e, se vivevano a carico del dipendente stesso, ai parenti
entro il secondo grado».
3. ─ Quanto alla rilevanza della questione, il TAR osserva
che la disposizione del citato art. 9, terzo comma, è ostativa
all'accoglimento della pretesa del ricorrente, in quanto espressamente
limita la devoluzione dell'indennità di fine rapporto ai soggetti
ivi indicati e dunque esclude la sua attribuzione agli eredi
legittimi o testamentari. Né appare possibile un'interpretazione
adeguatrice della disposizione.
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il
rimettente richiama alcune decisioni di questa Corte (sentenze
n. 8 del 1972, n. 471 del 1989, n.
319 del 1991 e, soprattutto, n. 106 del 1996),
secondo le quali le indennità di buonuscita o di fine rapporto,
spettanti anche ai dipendenti pubblici, hanno natura di retribuzione
differita con funzione previdenziale. Detto principio, a giudizio
del TAR, postula che le indennità in questione siano
già entrate a far parte, al momento
della morte del lavoratore, del suo patrimonio, sicché ne
conseguirebbe l’illegittimità costituzionale di tutte le disposizioni
che, per qualsiasi ragione, privino gli aventi causa del lavoratore
delle indennità di fine rapporto. Il rimettente, inoltre,
sottolinea che le differenze di trattamento tra lo stato giuridico
del personale di ruolo, al quale si riferisce la sentenza
n. 106 del 1996, e quello del personale non di ruolo,
tra cui rientra il dante causa del ricorrente, non sono tali
da influire sul trattamento giuridico da applicare all'indennità
di fine rapporto.
4. ─ Si è costituito il ricorrente, deducendo che l'art.
15 della legge n. 68 del 1982, espressamente stabilisce che
«ai cappellani e all'ispettore dei cappellani è dovuta l’indennità
di fine rapporto prevista dall'art. 9 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207»; che
in ogni caso la citata sentenza della Corte n. 106 del
1996 fa riferimento indistintamente a tutti dipendenti
civili dello Stato, a prescindere dalla loro posizione di
ruolo o non di ruolo; che inoltre lo stesso art. 1, quarto
comma, del d. P. R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (Testo unico
delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti
civili e militari dello Stato), precisa che «le disposizioni
concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale
non di ruolo». Aggiunge poi che la natura retributiva dell'indennità
prevista a favore dei dipendenti pubblici non di ruolo dalla
norma impugnata è stata da ultimo riaffermata dalla decisione
del Consiglio di Stato, sez. V, 13 gennaio 1999, n. 21.
Con successiva memoria, infine, il ricorrente ha dedotto che
la tendenza evolutiva della giurisprudenza costituzionale
ha anticipato le linee direttrici della riforma introdotta
dalla legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), il cui art. 2, comma 5, ha
disposto che per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all’art.
1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione
della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo
2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), i trattamenti di fine
servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto
previsto dall’art. 2120 del codice civile in materia di trattamento
di fine rapporto. Il ricorrente cita, infine, la sentenza
n. 243 del 1997, nella quale questa Corte ha affermato
il principio della connotazione unitaria delle varie categorie
di indennità di fine rapporto – pur se governate da diversi
meccanismi di provvista e di erogazione dei singoli trattamenti
– e la conseguente necessità di dichiarare l’illegittimità
di quelle norme che, in assenza delle persone beneficiarie
indicate, non consentono l’applicazione delle regole delle
successioni di cui al codice civile.
5. ─ E’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, per il tramite dell’Avvocatura generale dello
Stato, sostenendo la manifesta infondatezza della questione
di costituzionalità, sul presupposto della diversa natura
giuridica dell'indennità di buonuscita e del trattamento di
fine rapporto. Secondo l’Avvocatura erariale, la differente
disciplina dell'indennità di buonuscita, la quale comporta
il versamento, da parte del datore di lavoro, di un contributo,
in maniera del tutto simile a quanto avviene per la pensione,
rifletterebbe la diversa natura giuridica dell'indennità di
buonuscita e del trattamento di fine rapporto e determinerebbe
l’inapplicabilità alla prima della citata giurisprudenza costituzionale.
Con successiva memoria l’Avvocatura erariale ha ulteriormente
sviluppato le argomentazioni già esposte in precedenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. ─ Il Tribunale amministrativo regionale del
Lazio propone, in relazione agli articoli 3 e 36 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, terzo
comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui riserva la
devoluzione dell’indennità di fine rapporto spettante al dipendente
non di ruolo defunto ai soggetti da essa indicati, ovvero
al coniuge, ai figli minorenni e ai parenti entro il secondo
grado solo se viventi a carico del dipendente stesso ed esclude
pertanto che essa, in difetto di tali soggetti, si devolva
secondo le norme che disciplinano la successione mortis
causa. Il giudice rimettente si duole che la norma
censurata sia lesiva del principio di uguaglianza, per l’ingiustificata
disparità di trattamento che essa determina per i dipendenti
statali non di ruolo rispetto ai lavoratori subordinati privati,
i dipendenti statali di ruolo ed i dipendenti degli enti locali.
Il TAR si duole inoltre della lesione dell’art. 36 della Costituzione
perché una simile disciplina di un istituto avente natura
retributiva priverebbe gli aventi causa del lavoratore della
disponibilità di una parte della retribuzione.
2. - La questione è rilevante nel giudizio a quo,
dato che la sentenza additiva invocata dal TAR imporrebbe
la devoluzione al ricorrente, cugino del de cuius,
dell’indennità di fine rapporto; devoluzione che invece, in
base all’attuale formulazione della norma, deve essere esclusa.
3. - La questione è fondata.
Questa Corte, in diverse pronunce, ha avuto modo di affrontare
il problema della natura giuridica delle indennità di fine
rapporto e della applicabilità alle stesse delle regole sulla
successione mortis causa, intervenendo sia nell’ambito
del rapporto di lavoro privato (sentenza n. 8 del 1972,
che ha riconosciuto il diritto del dipendente di disporre
per testamento dell’indennità di anzianità di cui all’art.
2120 del codice civile) sia nell’ambito del pubblico impiego
statale (sentenza n. 106 del 1996) sia in quello
del rapporto di lavoro con gli enti locali (sentenze
n. 319 del 1991 e n. 471 del 1989).
In tali pronunce, per tutte le diverse indennità di fine rapporto
di volta in volta esaminate, anche se variamente denominate,
si è statuito che gli emolumenti comunque riconosciuti al
lavoratore alla fine del rapporto abbiano natura di retribuzione
differita a fini previdenziali e che di conseguenza tali indennità
debbano ritenersi già entrate a far parte del patrimonio del
dipendente al momento della sua morte, analogamente a quanto
disposto dall’articolo 2122 cod. civ. Corollario di tale principio
è che le stesse indennità, in mancanza dei soggetti legittimati
individuati dalla legge, debbano devolversi agli eredi secondo
le regole successorie.
Inoltre, molte pronunce di questa Corte, concernenti i dipendenti
non di ruolo (sentenze n. 156 del 1973; n.
116 del 1976; n. 236 del 1974 e n.
208 del 1986), hanno sottolineato la progressiva perdita
di importanza, nella recente evoluzione normativa ed interpretativa,
della distinzione tra impiego di ruolo e impiego non di ruolo.
Si deve ritenere ormai pacifico che anche per l’impiego non
di ruolo, disciplinato in modo organico dal d. lgs. C. p.
S. n. 207 del 1947, presentando i caratteri essenziali del
rapporto di lavoro subordinato, non v’è ragione di escludere
la spettanza delle medesime voci retributive riconosciute
ai lavoratori del settore privato ed ai dipendenti pubblici
di ruolo. E ciò vale anche per il rapporto di lavoro dei cappellani
militari, disciplinato dalla legge 4 marzo 1982, n. 68 (Trattamento
giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione
e di pena).
L’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in
subiecta materia deve dunque far considerare superata
la risalente sentenza n. 179 del 1970, relativa
alla devoluzione dell’indennità di fine rapporto per i dipendenti
non di ruolo. In essa, pur aderendosi al principio precedentemente
affermato della natura mista, retributiva e previdenziale,
di tale indennità (sentenze n. 75 e n.
112 del 1968) era stata dichiarata infondata la questione
di costituzionalità dell’art. 9, terzo comma del d. lgs. C.
p. S. n. 207 del 1947.
Il superamento del precedente indirizzo discende anche dal
fatto che, già a partire dalla sentenza n. 8 del 1972,
questa Corte ha sempre affermato il principio in base al quale
le indennità di fine rapporto, proprio per la loro natura
mista, entrano a far parte del patrimonio del lavoratore prima
della sua morte e spettano pertanto agli eredi non iure
proprio ma iure hereditario. Le successive
sentenze hanno ripetutamente confermato tale assunto.
In particolare, con le sentenze n. 106 del 1996
e n. 243 del 1997, questa Corte ha esplicitato
la portata sistematica e generale del principio della trasmissibilità
delle indennità di fine rapporto, riconoscendo a tutti questi
trattamenti, in stretta analogia con quelli del settore privato,
«l'essenziale natura di retribuzione differita, pur se legata
ad una concorrente funzione previdenziale» (sentenze n. 243
e n. 99 del 1993, n. 439 del 1992,
n. 63 del 1992, n. 319 del 1991
e n. 471 del 1989) e precisando che «tutte le
indennità di fine rapporto, invero, costituiscono parte del
compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui corresponsione
viene differita - appunto in funzione previdenziale - onde
agevolare il superamento delle difficoltà economiche che possono
insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione. Tant'è
che la misura del trattamento si determina in proporzione
alla durata del lavoro prestato nonché alla globale retribuzione
di carattere continuativo spettante al dipendente».
Con le richiamate sentenze, è stato altresì affermato che
«la connotazione unitaria, in termini di natura e di funzione,
delle varie categorie di indennità di fine rapporto - nonostante
l'esistenza di diverse regolamentazioni riguardanti i meccanismi
di provvista, nonché i soggetti gravati dall'onere contributivo
e quelli tenuti ad erogare il trattamento - consente una generale
applicazione a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato
dei relativi princìpi informatori della materia (sent. nn.
243 e 99 del 1993)» e che la concorrente funzione
previdenziale dell'indennità di fine rapporto, in assenza
dei soggetti, a favore dei quali opera una riserva legale
di destinazione, perde qualunque rilevanza, espandendosi in
tutta la sua portata la natura retributiva dell'indennità
stessa.
In conclusione, la connotazione unitaria, per natura e funzione,
delle varie categorie di indennità di fine rapporto, anche
se governate da diversi sistemi di finanziamento e di erogazione
dei singoli trattamenti, impone di dichiarare l’illegittimità
di quelle norme che non consentono l’applicabilità delle regole
della successione mortis causa. La progressiva
caducazione di tutte le norme limitative dell’attribuzione
iure successionis dell’indennità di fine rapporto
per tutte le varie tipologie di lavoro subordinato sottolinea
la singolarità della situazione denunciata dal rimettente
ed evidenzia ancor più il vulnus dell’art. 3
della Costituzione. Difatti, la disparità di trattamento nella
disciplina di fine rapporto riservata dalla legge al dipendente
non di ruolo rispetto agli altri dipendenti è palese con riguardo
a qualsiasi rapporto di lavoro, sia pubblico che privato.
Deve dunque essere dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 9, terzo comma, del d. lgs. C. p. S. n. 207 del
1947, nella parte in cui non prevede, in mancanza dei soggetti
ivi indicati, la devoluzione dell’indennità di fine rapporto
spettante al dipendente non di ruolo defunto, secondo le regole
della successione legittima e testamentaria.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.
9, terzo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 4 aprile 1947, n. 207 (Trattamento giuridico ed
economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle
Amministrazioni dello Stato) nella parte in cui non prevede
che l’indennità di fine rapporto spettante al dipendente non
di ruolo defunto, in mancanza dei soggetti ivi indicati, si
devolva secondo le norme che disciplinano la successione mortis
causa. |
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.
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Annibale MARINI, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
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Depositata in Cancelleria il 23 dicembre
2005
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