| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 23 dicembre 2005 n. 457
Presidente e Redattore Annibale MARINI |
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Giurisdizione e competenza- Magistrati- Art.
20, co. 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44- Subordinazione
della sospensione dei processi esecutivi per la durata di
trecento giorni, prevista al co. 4 della medesima legge,
al parere favorevole del prefetto competente per territorio-
Questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale
di Lecce- Presunta violazione degli artt. 101, co. 2, e
108, co. 2, Cost.- Asserita lesione del principio fondamentale
della separazione dei poteri dello Stato- Illegittimità
costituzionale limitatamente alla parola «favorevole».
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É costituzionalmente illegittimo l’art. 20,
co. 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni
concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle
richieste estorsive e dell’usura), limitatamente alla parola
«favorevole», dal momento che solo tramite l’ablazione di
tale termine è possibile attribuire alla funzione del prefetto
un carattere propriamente consultivo, non vincolante, e
restituire, invece, al giudice il potere decisorio relativo
alla valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la
sospensione del processo esecutivo.
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SENTENZA N. 457
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI;
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma
7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti
il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive
e dell’usura), promosso con ordinanza 25 gennaio 2005 dal
Tribunale di Lecce, nel procedimento di esecuzione promosso
da Mediocredito della Puglia S.p.A. ed altri contro Leonardo
Metrangolo ed altri, iscritta al n. 286 del registro ordinanze
2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale, dell’anno 2005.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 16 novembre 2005
il Giudice relatore Annibale Marini.
RITENUTO IN FATTO
Nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare
il Tribunale di Lecce, con ordinanza depositata il 26 gennaio
2005, ha sollevato, in riferimento agli artt. 101, secondo
comma, e 108, secondo comma, della Costituzione ed «al principio
fondamentale della separazione dei poteri dello Stato», questione
di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 7, della
legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il
Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive
e dell’usura).
La disposizione impugnata dispone che la sospensione dei processi
esecutivi per la durata di trecento giorni, prevista al comma
4 in favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse
sia stata richiesta l’elargizione di cui agli artt. 3, 5,
6 e 8 della stessa legge, abbia effetto «a seguito del parere
favorevole del prefetto competente per territorio, sentito
il presidente del tribunale».
Espone il rimettente che – nel procedimento esecutivo di cui
si tratta – il Prefetto di Lecce, nonostante il parere contrario
del presidente del Tribunale, ha espresso parere favorevole
ad una nuova sospensione di trecento giorni dei termini del
processo esecutivo, pur avendo il debitore esecutato già goduto
una volta, nel medesimo procedimento, del suddetto beneficio.
Il giudice a quo ritiene che la norma impugnata non
possa essere interpretata nel senso di consentire che la sospensione
del procedimento per trecento giorni venga disposta per più
di una volta, ostandovi non soltanto la lettera della disposizione
ma anche la sua ratio, evidentemente ispirata al contemperamento
tra «le legittime aspettative del debitore che sia stato vittima
dei reati di usura e di estorsione» e «le contrapposte esigenze
di tutela dei creditori che la procedura esecutiva mira a
soddisfare, almeno parzialmente».
L’intero impianto della legge, in uno con le norme del regolamento
di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica
16 agosto 1999, n. 455 (Regolamento recante norme concernenti
il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive
e dell’usura, ai sensi dell’articolo 21 della legge 23 febbraio
1999, n. 44), renderebbe d’altro canto palese l’intenzione
del legislatore di circoscrivere in lassi temporali assai
ristretti la definizione delle richieste avanzate al Fondo
di solidarietà, cosicché la sospensione dei procedimenti esecutivi
per un periodo, non reiterabile, di trecento giorni risulta
più che sufficiente a consentire la conclusione dell’iter
amministrativo.
Il giudice dell’esecuzione tuttavia – ad avviso dello stesso
rimettente – non può che prendere atto della determinazione
del Prefetto, atteso il tenore testuale della disposizione,
cosicché la procedura esecutiva di cui si tratta – ed in ciò
risiede la rilevanza della questione – dovrebbe essere senz’altro
sospesa per ulteriori trecento giorni.
Assume, peraltro, il giudice a quo che la norma, attribuendo
ad un funzionario subordinato al potere esecutivo il potere
di adottare un provvedimento vincolante per l’autorità giudiziaria,
si pone in contrasto sia con l’art. 101, secondo comma, della
Costituzione, secondo cui i giudici sono soggetti soltanto
alla legge, sia con l’art. 108, secondo comma, della Costituzione,
secondo cui la legge assicura l’indipendenza degli estranei
che partecipano all’amministrazione della giustizia, sia infine
con il fondamentale principio di separazione dei poteri, «proprio
di ogni Stato democratico».
Il prefetto, infatti, non è un organo indipendente ed imparziale,
essendo, al contrario, alle dirette dipendenze del Governo,
ed è privo di quelle garanzie, prima fra tutte l’inamovibilità,
poste a fondamento della autonomia ed indipendenza dei giudici.
Aggiunge infine il rimettente che la stessa Corte costituzionale,
in una serie di pronunce in tema di composizione degli organi
giurisdizionali, avrebbe in sostanza affermato il principio
secondo cui il prefetto e funzionari comunque dipendenti dal
potere esecutivo non possono ingerirsi in alcun modo nell’amministrazione
della giustizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.– Il Tribunale di Lecce dubita, in riferimento agli
artt. 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione
ed «al principio fondamentale della separazione dei poteri
dello Stato», della legittimità costituzionale dell’art. 20,
comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni
concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste
estorsive e dell’usura), secondo cui la sospensione dei processi
esecutivi per la durata di trecento giorni, prevista al comma
4 in favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse
sia stata richiesta l’elargizione di cui agli artt. 3, 5,
6 e 8 della stessa legge, «ha effetto a seguito del parere
favorevole del prefetto competente per territorio, sentito
il presidente del tribunale».
2.– La questione è fondata.
2.1.– Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo
– non implausibile, alla stregua del dato testuale – secondo
cui quella attribuita al prefetto dalla norma impugnata non
è una funzione meramente consultiva, atteso che la sospensione
dell’esecuzione risulta espressamente subordinata al solo
“parere favorevole” dello stesso prefetto, in presenza del
quale il giudice non può, quindi, che adottare il relativo
provvedimento, senza alcuna possibilità di sindacato riguardo
alla sussistenza delle condizioni di legge. Così come, all’inverso,
il “parere” negativo del prefetto di per sé impedisce la concessione
del beneficio.
La valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti
per la sospensione del processo esecutivo in favore dei soggetti
presi in considerazione dalla norma risulta, in tal modo,
integralmente attribuita (non al giudice dell’esecuzione,
bensì) al prefetto, e cioè ad un organo del potere esecutivo,
mentre, rispetto a tale valutazione, l’autorità giudiziaria
è chiamata a svolgere, attraverso la previsione del parere
non vincolante del presidente del tribunale, solo una funzione
consultiva.
La violazione dei princìpi costituzionali posti a presidio
dell’indipendenza ed autonomia della funzione giurisdizionale
appare pertanto palese, considerato che il prefetto viene
ad essere investito, dalla norma impugnata, del potere di
decidere in ordine alle istanze di sospensione dei processi
esecutivi promossi nei confronti delle vittime dell’usura;
potere che, proprio perché incidente sul processo e, quindi,
giurisdizionale, non può che spettare in via esclusiva all’autorità
giudiziaria.
2.2.– Se dunque contrasta con i parametri costituzionali invocati
dal rimettente l’attribuzione al prefetto del potere di decidere
in merito alla particolare ipotesi di sospensione dei processi
esecutivi prevista dalla norma impugnata, la norma stessa
può, tuttavia, essere ricondotta a legittimità costituzionale
mediante l’ablazione della parola «favorevole».
Ciò è sufficiente, infatti, a restituire alla funzione del
prefetto un carattere propriamente consultivo, non vincolante,
coerente con la natura – giurisdizionale e non amministrativa
– del provvedimento richiesto, mentre il potere decisorio
riguardo alla sussistenza dei presupposti per la sospensione
del processo esecutivo torna ad essere attribuito al giudice,
che ne è – in base ai principi – il naturale ed esclusivo
titolare.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 20,
comma 7, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni
concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste
estorsive e dell’usura), limitatamente alla parola «favorevole».
Così deciso nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 14 dicembre 2005.
Annibale MARINI, Presidente e Redattore
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005. |
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