| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 23 dicembre 2005 n. 456
Presidente Annibale MARINI
Redattore Alfonso QUARANTA |
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Autonomia e decentramento - Organi e funzioni
di enti locali - Art. 16, co. 1, secondo periodo, della
legge della Regione Puglia 4 novembre 2004 n. 20 - Incompatibilità
della carica di presidente dell’organo esecutivo con quella
di parlamentare - Ricorso del Governo - Presunta violazione
della riserva di legge statale di cui all’art. 65 Cost.
- Illegittimità costituzionale in parte qua.
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Autonomia e decentramento - Organi e funzioni
di enti locali - Art. 16, co. 1, secondo periodo, della
legge della Regione Puglia 4 novembre 2004 n. 20 - Incompatibilità
della carica di presidente dell’organo esecutivo con quella
di parlamentare - Ricorso del Governo - Asserita invasione
della competenza legislativa statale ex art. 117, co. 2,
lett. p) - Presunta lesione del principio di equiordinazione
tra Stato, Regioni ed Enti locali ex art. 114 Cost. - Non
fondatezza della questione.
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Autonomia e decentramento - Organi e funzioni
di enti locali - Artt. 1 e 4 della legge della Regione Toscana
29 novembre 2004 n. 68 - Disciplina in materia di Comunità
montane - Ricorso del Governo - Presunta violazione degli
artt. 3, 97, 114 e 117 Cost. - Non fondatezza della questione.
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È costituzionalmente illegittimo l’art. dell’art.
16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione
Puglia 4 novembre 2004 n. 20, nella parte in cui prevede
che «la carica di presidente dell’organo esecutivo è incompatibile
con quella di parlamentare», poiché è precluso al legislatore
regionale, anche se fornito di potestà legislativa residuale,
determinare le cause di incompatibilità con l’ufficio di
deputato o senatore, stante la riserva di legge statale
prevista dall’art. 65 della Costituzione
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Non è fondata, ad eccezione di quanto sopra
disposto, la questione di legittimità costituzionale del
medesimo art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge
della Regione Puglia n. 20 del 2004, sollevata, in riferimento
agli artt. 114, 117, co. 2, lett. p), della Costituzione
sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal
momento che la disciplina delle Comunità montane rientra
nella competenza legislativa residuale delle Regioni ex
art. 117, co. 4, della Costituzione.
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione
Toscana 29 novembre 2004 n. 68 recante “Modifiche alla legge
regionale 28 dicembre 2000, n. 82 sollevata in riferimento
agli artt. 3, 97, 114 e 117 della Costituzione, dal Presidente
del Consiglio dei ministri poiché la disciplina delle Comunità
montane rientra nella competenza legislativa residuale delle
Regioni ex art. 117, co. 4, della Costituzione
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SENTENZA N. 456
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI;
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO,
Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 16, comma
1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre
2004, n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità
montane), e degli artt. 1 e 4 della legge della Regione Toscana
29 novembre 2004, n. 68, recante “Modifiche alla legge regionale
28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane)”,
promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificati il 3 e il 31 gennaio 2005 e depositati in cancelleria
rispettivamente l’11 gennaio e l’8 febbraio 2005 ed iscritti
ai nn. 5 e 18 del registro ricorsi 2005.
Visto l’atto di costituzione della Regione Toscana;
udito nell’udienza pubblica del 15 novembre 2005 il
Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi l’avvocato dello Stato Giuseppe Albenzio per
il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Fabio
Lorenzoni per la Regione Toscana.
RITENUTO IN FATTO
1.— Con ricorso notificato il 3 gennaio 2005, depositato
il successivo 11 gennaio ed iscritto al n. 5 del registro
ricorsi 2005, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato l’art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge
della Regione Puglia 4 novembre 2004, n. 20 (Nuove norme in
materia di riordino delle Comunità montane), per contrasto
con gli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione.
Il ricorrente – dopo avere esposto il contenuto essenziale
dell’intera legge regionale – assume la illegittimità costituzionale
della disposizione impugnata nella parte in cui prevede la
incompatibilità della carica di presidente dell’organo esecutivo
con quella di parlamentare, consigliere regionale e sindaco.
Ciò in quanto sarebbe stata invasa la competenza legislativa
statale in materia di “legislazione elettorale, organi di
governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
metropolitane” (art. 117, secondo comma, lettera p,
Cost.), e sarebbe stato leso il «principio di equiordinazione
tra Stato, Regioni ed Enti locali» e «le prerogative istituzionali
dello Stato e dei Comuni».
Più in particolare, la difesa erariale ritiene che le Comunità
montane – da qualificarsi quali enti costituzionalmente non
necessari appartenenti alla categoria degli enti locali a
carattere associativo intercomunale – rinvengono nell’art.
27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), la norma
che disciplina le regole di incompatibilità con termini e
modalità compiutamente prefissati e non suscettibili di integrazioni
o modificazioni da parte del legislatore regionale. La disposizione
da ultimo richiamata – stabilendo al comma 2 che «la comunità
montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo
composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti.
Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco
di uno dei comuni della comunità (…)» – avrebbe un contenuto
precettivo diverso da quello espresso dalla disposizione censurata.
Inoltre, il legislatore regionale, sottolinea la difesa erariale,
«si spinge a sancire incompatibilità con la carica di parlamentare
sulla quale non ha alcuna competenza ad intervenire».
Secondo la difesa erariale quanto esposto troverebbe conferma
nell’art. 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), che, nel disporre la
revisione delle disposizioni in materia di enti locali per
adeguarle alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione),
riconosce la persistente validità del d.lgs. n. 267 del 2000.
2.— Con successivo ricorso notificato il 31 gennaio 2005,
depositato il successivo 8 febbraio ed iscritto al n. 18 del
registro ricorsi del 2005, il Presidente del Consiglio dei
ministri ha, altresì, impugnato gli artt. 1 e 4 della legge
della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68 recante “Modifiche
alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia
di Comunità montane)”, per contrasto con gli artt. 3, 97,
114 e 117 della Costituzione.
L’art. 1 della predetta legge ha inserito il comma 3-bis
all’art. 11 della legge 28 dicembre 2000, n. 82, prevedendo
che «in caso di rinnovo, l’organo rappresentativo può essere
insediato quando i rappresentati dei comuni raggiungono i
quattro quinti dei componenti o il valore inferiore stabilito
espressamente dallo statuto comunque tale da rappresentare
la maggioranza dei comuni (…)».
Secondo la difesa erariale, sulla base di quanto disposto
dagli artt. 6, 27, 28, comma 7, e 32, comma 5, del d.lgs.
n. 267 del 2000, la Comunità montana ha una piena autonomia
statutaria, alla stregua di quella dei Comuni, ed è pertanto
sovrana nella determinazione della propria organizzazione,
con la conseguenza che la Regione non potrebbe interferire
con detta potestà e non potrebbe imporre norme organizzative
in contrasto con i criteri generali dettati dallo stesso testo
unico, in particolare sui parametri numerici per la composizione
dei consigli e per la validità delle sedute, quali determinati
per i Comuni dagli artt. 37 e 38 del predetto d.lgs. n. 267
del 2000. La norma censurata finirebbe, inoltre, per imporre
«un quorum per la composizione dei consigli e per la
validità delle sedute irragionevolmente superiore a quello
previsto dalla normativa statale di riferimento che va ad
incidere in termini negativi sul funzionamento dell’organo
rappresentativo e sulla sua efficienza». In definitiva, la
disposizione in esame violerebbe: a) l’art. 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione, che riserva alla legge
statale la materia dell’ordinamento degli enti locali; b)
l’art. 114 della Costituzione, in quanto – incidendo indebitamente
sulla specifica competenza statutaria delle Comunità montane
– violerebbe il principio di equiordinazione tra gli enti
contemplati dalla norma costituzionale; c) gli artt. 3 e 97
della Costituzione, «nella misura in cui l’imposizione di
parametri numerici più pesanti per la composizione dei consigli
e per la validità delle sedute nei casi previsti, introduce
irragionevoli disuguaglianze fra organismi della stessa natura
e funzione e compromette l’efficienza, efficacia ed operatività
delle loro funzioni».
2.1.— Per quanto attiene, invece, all’art. 4 della stessa
legge della Regione Toscana n. 68 del 2004, tale norma, dettando
«disposizioni transitorie per la Comunità montana Area Lucchese»
e prevedendo che essa continui ad operare fino all’individuazione
del nuovo àmbito territoriale secondo le modalità stabilite
dall’art. 2, comma 1, della legge della Regione Toscana n.
82 del 2000, si porrebbe, secondo il ricorrente, in contrasto
con gli artt. 114 e 117 della Costituzione. In particolare,
si assume che la disposizione censurata violerebbe l’autonoma
capacità dei Comuni di decidere, alla luce dei principi sanciti
dalla nuova formulazione della parte seconda del titolo V
della Costituzione, sull’adesione o meno alla costituenda
Comunità montana: dovrebbe spettare ai Comuni decidere in
ordine sia alla determinazione sulla costituzione dell’ente
che alla individuazione dei suoi àmbiti territoriali. Da qui
la violazione: a) dell’art. 114 della Costituzione, per la
lesione del principio di equiordinazione tra Stato, Regioni
ed enti locali e delle prerogative istituzionali dello Stato,
dei Comuni e delle Comunità montane; b) dell’art. 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, «in quanto non
spetta alla Regione ed esula dalla sua competenza legislativa
la regolamentazione della materia disciplinata dall’art. 27
del d.lgs. n. 267 del 2000».
2.2.— Si è costituita la Regione Toscana chiedendo che le
questioni sollevate vengano dichiarate «inammissibili ed infondate»,
con riserva di deduzioni e deposito documenti.
3.— Nell’imminenza dell’udienza pubblica la difesa erariale
ha depositato una memoria, in riferimento al ricorso n. 5
del 2005, insistendo per la declaratoria di illegittimità
costituzionale dell’art. 16, comma 1, della legge della Regione
Puglia n. 20 del 2004. In particolare, si sottolinea che:
a) la prevista incompatibilità della carica di presidente
della Comunità montana con quella di parlamentare, anche se
considerata in funzione dell’assunzione della prima e senza
interferenze sull’esercizio delle prerogative connesse alla
seconda, inciderebbe indirettamente sul regime delle incompatibilità
degli uffici di deputato e senatore, che l’art. 65 della Costituzione
«riserva alla legge dello Stato» (nella specie la materia
è disciplinata, si sottolinea, dalla legge 13 febbraio 1953,
n. 60, recante “Incompatibilità parlamentari”); b) anche la
incompatibilità con la carica di sindaco si porrebbe in contrasto
con quanto disposto dall’art. 2, comma 2 (recte: 27,
comma 2), del d.lgs. n. 267 del 2000, che espressamente consente
al sindaco di uno dei Comuni costituenti la Comunità montana
di assumere anche la carica di presidente della Comunità stessa;
c) in relazione, infine, alla carica di consigliere regionale,
pur sussistendo la competenza delle Regioni a disciplinare,
ai sensi dell’art. 122, primo comma, della Costituzione, il
regime delle incompatibilità, tale competenza deve essere
esercitata nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 3,
comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di
attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione),
limiti che, secondo la difesa erariale, «appare difficile»
ritenere siano stati rispettati nel caso di specie. In conclusione,
la Regione Puglia avrebbe «legiferato in materia che non le
competeva (art. 117 Cost.) ed in violazione delle prerogative
dello Stato e dei suoi organi costituzionali (art. 114 Cost.)».
L’Avvocatura ritiene che le conclusioni esposte non potrebbero
essere diverse anche a seguito della sentenza n. 244 del
2005, con cui questa Corte ha escluso che possano rientrare
nell’àmbito applicativo degli artt. 114 e 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione, le Comunità montane,
per le quali, pertanto, non opererebbe né il principio di
equiordinazione, né la competenza legislativa esclusiva dello
Stato in relazione ai profili ordinamentali. Ciò in quanto
il legislatore regionale, «sia pure legiferando in materia
di sua esclusiva competenza (…), ha ugualmente esorbitato
dai limiti della sua potestà legislativa perché ha invaso
settori di esclusiva competenza della legislazione statale,
sia per espressa disposizione del d.lgs. n. 267 del 2000,
sia per quanto desumibile dai principi generali dell’ordinamento
(quali espressi anche dagli artt. 65-66 Cost.)». In definitiva,
gli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, risulterebbero comunque violati, atteso che
la Regione «deve pur sempre rispettare la riserva di legge
di spettanza dello Stato allorché agisce nell’àmbito delle
sue competenze residuali ai sensi dell’art. 117, comma 4».
Mentre nel caso deciso con la sentenza n. 244 del 2005
la Regione aveva disposto in ordine al regime dello scioglimento,
sospensione e commissariamento del consiglio della Comunità
montana «senza interferire con le prerogative di altri organi
statali o locali», nel caso de quo, invece, il legislatore
regionale, disciplinando le cause di incompatibilità, avrebbe
violato «i principi desumibili dal combinato disposto degli
art. 114 e 117 Cost. che, nella loro unitarietà di sistema
e di lettura, vietano comunque alle regioni di emanare disposizioni
normative che interferiscano (…) nelle materie riservate allo
Stato, anche in sede di legislazione residuale ex art.
117, comma 4».
Infine, la difesa erariale richiama le sentenze n. 60 del
1966 e n. 127 del 1987 di questa Corte, che avrebbero
affermato il principio secondo cui spetta alla legge statale
disciplinare i casi di incompatibilità con l’ufficio di deputato
o di senatore.
3.1.— L’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, nell’imminenza
dell’udienza pubblica, una memoria anche con riferimento al
ricorso n. 18 del 2005, sottolineando, in premessa, che i
profili di incostituzionalità degli artt. 1 e 4 della legge
della Regione Toscana n. 68 del 2004 permarrebbero anche a
seguito dell’emanazione della citata sentenza n. 244 del
2005.
In particolare, con riferimento all’art. 1 della predetta
legge si ribadiscono le censure di violazione degli art. 3
e 97 della Costituzione secondo l’ordine delle argomentazioni
già illustrato nel ricorso.
Per quanto attiene, invece, all’art. 4, si rileva come la
disposta protrazione transitoria dell’attuale àmbito territoriale
di operatività della Comunità montana Area Lucchese si porrebbe
in contrasto con il principio di equiordinazione di cui all’art.
114 della Costituzione, in quanto verrebbe compromessa «l’autonoma
capacità di ciascun singolo Comune, di decidere riguardo all’adesione
alla costituenda Comunità montana», senza che siano neanche
previsti «meccanismi di consultazione e concertazione». In
definitiva, dunque, il legislatore regionale, pur legiferando
in una materia di sua competenza, secondo quanto già riconosciuto
con la citata sentenza n. 244 del 2005, avrebbe nondimeno
invaso settori disciplinati dalla legislazione statale e violato
i principi generali desumibili dal combinato disposto degli
artt. 114 e 117 della Costituzione, nonché «dall’intero nuovo
titolo V della parte seconda della Costituzione».
4.— La Regione Toscana – con memoria depositata anch’essa
nell’imminenza dell’udienza pubblica – dopo avere premesso,
in relazione alla censura che ha investito l’art. 1 della
legge n. 68 del 2004, che tale norma persegue il fine di garantire
«la vita dell’ente quando la grande maggioranza dei comuni
abbia provveduto ad indicare i propri rappresentanti», chiede
che il ricorso venga dichiarato non fondato per il seguente
ordine di ragioni. Innanzitutto, si sottolinea la infondatezza
delle censure di violazione degli art. 114 e 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, avendo già questa
Corte escluso, con la sentenza n. 244 del 2005, che
tali disposizioni si riferiscano anche alle Comunità montane,
la cui disciplina rientra nell’àmbito della competenza legislativa
regionale ex art. 117, quarto comma, della Costituzione.
Allo stesso modo sarebbe infondata la censura formulata in
relazione agli art. 3 e 97 della Costituzione, non essendo
pertinente il richiamo ai vincoli posti dal d.lgs. n. 267
del 2000 in tema di composizione dell’organo e di quorum
costitutivo delle sedute, «sia perché la disciplina delle
Comunità montane rientra nella potestà legislativa regionale
residuale (…), sia perché (…) la norma impugnata non incide
sui suddetti profili, ma opera sulla costituzione dell’organo
e sull’attività del medesimo».
4.1.— Per quanto attiene all’impugnazione relativa all’art.
4 della stessa legge della Regione Toscana n. 68 del 2004,
la difesa regionale argomenta l’asserita infondatezza delle
censure muovendo dalla ratio che giustificherebbe la
norma in esame, diretta ad evitare che la immediata rideterminazione
dell’àmbito territoriale comporti l’esclusione di alcuni Comuni
dalla Comunità montana. Per tale ragione, si sottolinea nella
memoria, sono stati proprio i Comuni interessati a chiedere
che venisse rinviata la individuazione del nuovo àmbito territoriale
in attesa di ulteriori verifiche e ciò attesterebbe, contrariamente
a quanto sostenuto nel ricorso, che la disposizione impugnata
sarebbe stata emanata «non già per ledere l’autonomia dei
Comuni, ma proprio per rispondere ad una loro specifica istanza».
In ogni caso, si aggiunge, la censura sarebbe comunque infondata,
non contemplando gli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione, tra i soggetti di autonomia
destinatari del precetto in essi contenuto, anche le Comunità
montane.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.— I due ricorsi indicati in epigrafe, stante la loro
connessione oggettiva, devono essere riuniti ai fini di un’unica
decisione.
2.— Con il primo ricorso (n. 5 del 2005) il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 16, comma 1, secondo
periodo, della legge della Regione Puglia 4 novembre 2004
n. 20 (Nuove norme in materia di riordino delle Comunità montane),
il quale prevede l’incompatibilità della carica di presidente
dell’organo esecutivo della Comunità montana con quella di
parlamentare, di consigliere regionale e di sindaco.
Il ricorrente — richiamandosi anche alla disciplina in materia
prevista dalla legislazione statale (art. 27 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”), la quale troverebbe conferma nell’art.
2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001 n. 3) — ha lamentato che la normativa impugnata
sarebbe invasiva della competenza statale esclusiva in materia
di “legislazione elettorale, organi di governo e funzioni
fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane” (art.
117, secondo comma, lettera p, Cost.) e lederebbe,
inoltre, il «principio di equiordinazione tra Stato, Regioni
ed Enti locali» (art. 114 Cost.). Nel ricorso si sottolinea,
altresì, come il legislatore regionale si sia “spinto” fino
«a sancire una incompatibilità con la carica di parlamentare
sulla quale non ha alcuna competenza ad intervenire».
2.1.— Con il secondo ricorso (n. 18 del 2005) il Presidente
del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1 e 4 della
legge della Regione Toscana 29 novembre 2004, n. 68, recante
“Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme
in materia di Comunità montane)”, per contrasto con gli artt.
3, 97, 114 e 117 della Costituzione.
L’art. 1 della citata legge ha aggiunto il comma 3-bis
all’art. 11 della legge della stessa Regione Toscana 28 dicembre
2000, n. 82, il quale ha disposto che «in caso di rinnovo,
l’organo rappresentativo può essere insediato quando i rappresentanti
dei Comuni raggiungono i quattro quinti dei componenti o il
valore inferiore stabilito espressamente dallo statuto comunque
tale da rappresentare la maggioranza dei Comuni (…)».
Dopo aver ricordato che, in forza degli artt. 6, 27, 28, comma
7, e 32, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, la Comunità
montana ha piena autonomia statutaria ed è sovrana nella determinazione
della propria organizzazione, per cui la Regione non può interferire
con tale potestà, né imporre norme organizzative in contrasto
con i criteri stabiliti dal citato decreto (segnatamente per
la composizione dei consigli e la validità delle sedute ex
artt. 37 e 38 del richiamato d.lgs.), la difesa erariale ha
dedotto che le disposizioni impugnate violano: a) l’art. 117,
secondo comma, lettera p), della Costituzione, che
riserva allo Stato la materia dell’ordinamento degli enti
locali; b) l’art. 114 della Costituzione, in quanto – incidendo
indebitamente sulla competenza statutaria delle Comunità montane
– ledono il suindicato principio di equiordinazione; c) gli
artt. 3 e 97 della Costituzione, «nella misura in cui l’imposizione
di parametri numerici più pesanti per la composizione dei
consigli e per la validità delle sedute nei casi previsti,
introduce irragionevoli disuguaglianze tra organismi della
stessa natura e funzione e compromette l’efficienza, efficacia
ed operatività delle loro funzioni».
Quanto all’art. 4 della legge regionale in questione, pure
oggetto di impugnazione, esso – dettando «disposizioni transitorie
per la Comunità montana Area Lucchese» e prevedendo che quest’ultima
continui ad operare fino all’individuazione del suo nuovo
àmbito territoriale secondo le modalità stabilite dall’art.
2, comma 1, della legge regionale n. 82 del 2000 – viola,
a giudizio del ricorrente, l’autonoma capacità dei Comuni
di decidere sull’adesione o meno alla costituenda Comunità
montana. Di qui il dedotto contrasto con i parametri costituzionali
previsti dagli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera p),
della Costituzione.
3.— Entrambi i ricorsi prospettano, in termini sostanzialmente
analoghi, una prima questione di costituzionalità, la quale
postula che si stabilisca se ed in quali àmbiti spetti allo
Stato, alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo titolo
V della parte seconda della Costituzione, la potestà legislativa
esclusiva in ordine alla struttura ed alle funzioni delle
Comunità montane.
In particolare, si tratta di verificare se possano trovare
applicazione nei confronti delle suddette Comunità i parametri
costituzionali (artt. 114 e 117, comma 2, lettera p,
Cost.) previsti specificamente per i Comuni, sul presupposto
della equiordinazione delle prime ai secondi.
In base alla tesi prospettata nei due ricorsi dalla difesa
erariale, ove fosse data risposta positiva a tale preliminare
quesito, le norme regionali impugnate sarebbero lesive di
àmbiti riservati alla competenza legislativa esclusiva dello
Stato, con violazione dei parametri costituzionali di cui
agli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione.
Agli enunciati profili comuni, si aggiungono, nel ricorso
proposto contro la legge regionale della Toscana, le censure
di violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione.
4.— Con riferimento ai suddetti parametri, le questioni non
sono fondate.
Questa Corte, in una fattispecie per molti aspetti analoga,
ha di recente affrontato la tematica concernente le Comunità
montane (sentenza n. 244 del 2005), esaminando, in
linea di principio, come esse si collocano nell’àmbito dell’attuale
sistema delle autonomie.
La Corte ha così affermato che l’evoluzione della legislazione
in materia si caratterizza per il riconoscimento alla Comunità
montana della natura di ente locale autonomo, quale proiezione
dei Comuni che ad essa fanno capo (art. 4 della legge 3 dicembre
1971 n. 1102, recante “Nuove norme per lo sviluppo della montagna”;
e soprattutto art. 28 della legge 8 giugno 1990 n. 142, recante
“Ordinamento delle autonomie locali”, nel testo originario).
La più recente normativa ha, altresì, specificato quale sia
l’effettiva natura giuridica di tali enti, qualificandoli
dapprima quale «unioni montane» (art. 28 della legge n. 142
del 1990, come modificato dall’art. 7, comma 1, della legge
3 agosto 1999, n. 265 recante “Disposizioni in materia di
autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche
alla legge 8 giugno 1990, n. 142”) e successivamente quali
«unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani»
(art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000). E lo stesso
art. 27 da ultimo citato, al comma 4, demanda alla legge regionale
la disciplina delle Comunità con specifico riferimento: a)
alle modalità di approvazione dello statuto; b) alle procedure
di concertazione; c) alla disciplina dei piani zonali e dei
programmi annuali; d) ai criteri di ripartizione tra le Comunità
montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell’Unione
europea; e) ai rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
Si tratta, dunque, di un caso speciale di unioni di Comuni,
«create in vista della valorizzazione delle zone montane,
allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non
consentirebbe la frammentazione dei comuni montani, “funzioni
proprie”, “funzioni conferite” e funzioni comunali» (sentenza
n. 229 del 2001, richiamata dalla sentenza n. 244 del
2005).
La predetta qualificazione pone in evidenza l’autonomia di
tali enti (non solo dalle Regioni ma anche) dai Comuni, come
dimostra, tra l’altro, l’espressa attribuzione agli stessi
della potestà statutaria e regolamentare (art. 4, comma 5,
della legge n. 131 del 2003).
5.— Sulla base delle suindicate argomentazioni, che vanno
ribadite anche in relazione alla questione in esame, può escludersi
la sussistenza della dedotta violazione degli artt. 114 e
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.
Al riguardo, deve innanzitutto ritenersi – in linea con quanto
affermato con la citata sentenza n. 244 del 2005 –
non conferente il richiamo alla disposizione costituzionale
da ultimo citata, nella parte in cui prevede, tra l’altro,
che rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato
la materia relativa alla “legislazione elettorale” e agli
“organi di governo” degli enti territoriali subregionali.
Ciò in quanto in essa si fa espresso riferimento ai Comuni,
alle Province e alle Città metropolitane e l’indicazione deve
ritenersi tassativa. Da qui la conseguenza che la disciplina
delle Comunità montane, pur in presenza della loro qualificazione
come enti locali contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000, rientra
ora nella competenza legislativa residuale delle Regioni,
ai sensi dell’art. 117, quarto comma, della Costituzione.
Allo stesso modo, inconferente deve ritenersi il riferimento,
contenuto nei due ricorsi, all’art. 114 della Costituzione,
non contemplando quest’ultimo le Comunità montane tra i soggetti
di autonomia destinatari del precetto in esso contenuto.
Ciò comporta che, ai fini dello scrutinio di costituzionalità
delle norme regionali in questione, non può neanche farsi
utile riferimento, come dedotto dalla difesa erariale, ai
principi fondamentali che sarebbero desumibili dalla legislazione
statale, e segnatamente dal d.lgs. n. 267 del 2000 in materia
di disciplina delle autonomie locali; e ciò perché, vertendosi
in materia rientrante nella competenza residuale delle Regioni,
non può trovare applicazione la disposizione di cui all’art.
117, terzo comma, ultima parte, della Costituzione, la quale
presuppone, invece, che si verta nelle materie di legislazione
concorrente.
6.— Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono,
le disposizioni della legge della Regione Toscana n. 68 del
2004 (artt. 1 e 4) relative, da un lato, alla composizione
dell’organo di governo delle Comunità montane e, dall’altro,
alle norme transitorie specificamente dettate per quella dell’Area
Lucchese, si sottraggono alla censura di violazione degli
indicati parametri costituzionali. E inoltre, devono ritenersi
infondate anche le censure formulate in relazione agli artt.
3 e 97 della Costituzione, in quanto, a prescindere dal difetto
di una idonea motivazione, non è dato ravvisare alcuna violazione
di tali parametri con riferimento a disposizioni normative
che, nell’esercizio di una competenza legislativa caratterizzata
da un elevato grado di autonomia, la Regione ha inteso adottare
per la composizione dei consigli e la validità delle sedute
dell’organo di governo delle Comunità montane insediate nel
suo territorio.
7.— Per quanto attiene alla norma contenuta nell’art. 16,
comma 1, della legge della Regione Puglia n. 20 del 2004,
la quale ha disposto la incompatibilità della carica di presidente
dell’organo esecutivo delle Comunità montane pugliesi con
quelle di parlamentare, consigliere regionale o sindaco, la
censura di violazione degli artt. 114 e 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione, deve ritenersi non
fondata per le medesime ragioni innanzi esposte.
Fondata è, invece, la censura con la quale l’Avvocatura dello
Stato, nel ricorso introduttivo, ha dedotto che il legislatore
regionale non ha «alcuna competenza» ad intervenire nella
materia relativa alle «incompatibilità con la carica di parlamentare».
Detta censura è stata poi ribadita e sviluppata, anche con
riferimento espresso all’art. 65 della Costituzione, più approfonditamente
nella successiva memoria difensiva.
Questa Corte ha già avuto modo di affermare che l’art. 65
della Costituzione – stabilendo che «la legge determina i
casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio
di deputato o di senatore» – pone una precisa riserva di legge
statale e che, quindi, è precluso al legislatore regionale,
anche se fornito, come nel caso di specie, di potestà legislativa
residuale in materia di ordinamento delle Comunità montane,
di determinare le cause di incompatibilità (oltre che di ineleggibilità)
con l’ufficio di deputato o di senatore (sentenze n. 127
del 1987 e n. 60 del 1966). Non essendo, pertanto,
consentito che una fonte diversa da quella statale possa vietare
il cumulo di due cariche, delle quali una sia quella di membro
del Parlamento, l’art. 16, comma 1, secondo periodo, della
legge della Regione Puglia n. 20 del 2004, deve essere dichiarato
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui stabilisce
che «la carica di presidente dell’organo esecutivo è incompatibile
con quella di parlamentare».
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
a) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.
16, comma 1, secondo periodo, della legge della Regione Puglia
4 novembre 2004 n. 20 (Nuove norme in materia di riordino
delle Comunità montane), nella parte in cui prevede che «la
carica di presidente dell’organo esecutivo è incompatibile
con quella di parlamentare»;
b) dichiara non fondata, ad eccezione di quanto previsto
dal precedente capo a), la questione di legittimità costituzionale
del medesimo art. 16, comma 1, secondo periodo, della legge
della Regione Puglia n. 20 del 2004, sollevata, in riferimento
agli artt. 114, 117, secondo comma, lettera p), della
Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con
il ricorso (n. 5 del 2005) indicato in epigrafe;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 4 della legge della Regione
Toscana 29 novembre 2004 n. 68 recante “Modifiche alla legge
regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità
montane)”, sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 114
e 117 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso (n. 18 del 2005) indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta il 14 dicembre 2005.
Annibale MARINI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
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Depositata in Cancelleria il 23 dicembre
2005
MARIANA GIORDANO
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| L’ordinamento delle
Comunità montane spetta alla potestà legislativa esclusiva
delle regioni
| I
giudizi di legittimità costituzionale decisi
dalla Corte con la sentenza del 23 dicembre
2005 n. 456, riguardano la legittimità costituzionale
dell’art. 16, co. 1, secondo periodo, della
legge della Regione Puglia 4 novembre 2004,
n. 20 (Nuove norme in materia di riordino
delle Comunità montane) in relazione agli
artt. 65, 114 e 117, secondo comma, lettera
p), della Costituzione e degli articoli
1 e 4 della legge Toscana 29 novembre 2004,
n. 68, recante “Modifiche alla legge regionale
28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia
di Comunità montane)” in relazione agli
articoli 3, 97, 114, e 117 della Costituzione.
La norma della legge della Regione Puglia
di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri
denuncia l’incostituzionalità dispone l’incompatibilità
della carica di Presidente dell’organo esecutivo
della comunità montana con quella di parlamentare,
consigliere regionale e sindaco. Il ricorrente
lamenta la violazione del “principio di
equiordinazione tra Stato, Regioni ed Enti
locali e le prerogative istituzionali dello
Stato e e dei Comuni (art. 114 della Costituzione)
oltre che l’invasione della sfera di competenza
riservata allo Stato dall’art. 117, co.
2, letteta p) (legislazione elettorale,
organi di governo e funzioni fondamentali
di Comuni, Province e Città metropolitane)
operata dalla predetta legge regionale,
rinvenendo invece nel decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali),
all’art. 27, la disciplina delle incompatibilità
per gli organi delle comunità montane, che
troverebbe conferma nell’art. 2 della legge
5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001
n. 3). La norma censurata violerebbe poi
la riserva di legge statale in materia di
incompatibilità parlamentari disposta dall’art.
65 della Costituzione
Per quanto riguarda invece le disposizioni
della legge regionale toscana di cui la
Presidenza del Consiglio denuncia l’incostituzionalità,
l’una disciplina la composizione dell’organo
rappresentativo delle comunità montane,
l’altra detta “disposizioni transitorie
per la Comunità montana Area Lucchese”,
prevedendo che essa continui ad operare
fino all’individuazione del nuovo ambito
territoriale secondo le modalità stabilite
dall’art. 2, comma 1, della legge della
Regione Toscana n. 82 del 2000. La prima,
secondo il ricorrente violerebbe “l’art.
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione,
che riserva alla legge statale la materia
dell’ordinamento degli enti locali; l’art.
114 della Costituzione, in quanto, incidendo
indebitamente sulla specifica competenza
statutaria delle Comunità montane – violerebbe
il principio di equiordinazione tra gli
enti contemplati dalla norma costituzionale;
gli articoli 3 e 97 della Costituzione,
nella misura in l’imposizione di parametri
numerici più pesanti per la composizione
dei consigli e per la validità delle sedute
nei casi previsti, introduce irragionevoli
disuguaglianze fra organismi della stessa
natura e funzione e compromette l’efficienza,
efficacia ed operatività delle loro funzioni”.
La seconda disposizione violerebbe ancora
una volta l’art. 114 della Costituzione
e quindi il principio di equiordinazione
tra Stato, Regioni ed enti locali da esso
sancito e l’art. 117, secondo comma, lettera
p), perché non spetta alla Regione disciplinare
quella materia. Il ricorrente afferma in
particolare che la disposizione censurata
“violerebbe l’autonoma capacità dei comuni
di decidere, alla luce dei principi sanciti
dalla nuova formulazione del titolo V della
Costituzione, sull’adesione o meno alla
costituenda Comunità montana: dovrebbe spettare
ai Comuni decidere in ordine sia alla determinazione
sulla costituzione dell’ente che alla individuazione
dei suoi ambiti territoriali”.
La Corte ha dichiarato infondata la questione
di legittimità costituzionale in relazione
agli articoli 114 e 117, co. 2, lettera
p) della Costituzione. Questa prima questione
richiedeva di stabilire, alla luce del nuovo
titolo V della Costituzione, se rientrasse
o meno nella potestà legislativa esclusiva
dello Stato la disciplina delle Comunità
montane. La Corte, in linea con quanto precedentemente
affermato nella sentenza 244 del 2005, ha
in primo luogo ritenuto “non conferente
il richiamo” all’art. 117, co. 2, let. p),
“nella parte in cui prevede, tra l’altro,
che rientra nella competenza legislativa
esclusiva dello Stato la materia relativa
alla “legislazione elettorale” e agli “organi
di governo” degli enti territoriali subregionali.
Ciò in quanto in essa si fa espresso riferimento
ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane
e l’indicazione deve ritenersi tassativa.
Da qui la conseguenza che la disciplina
delle comunità montane, pur in presenza
della loro qualificazione come enti locali
contenuta nel d.lgs. n. 267 del 2000, rientra
ora nella competenza legislativa residuale
delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto
comma della Costituzione”.
La Corte aveva già affermato (sentenza n.
229/2001, richiamata sia dalla sentenza
n. 244/2005, che dalla 456/2005) che la
disciplina delle comunità montane rientra
nella competenza residuale delle Regioni
ai sensi dell’art. 117, co. 4 della Costituzione.
Nella stessa sentenza aveva poi chiarito
quale natura giuridica avessero, affermando
che esse, definite dal decreto legislativo
n. 267 del 2000 quale “unioni di comuni,
enti locali costituiti fra comuni montani”,
“rappresentano un caso speciale di <>
(art. 32 del decreto legislativo n. 267
del 2000), create in vista della valorizzazione
delle zone montane, allo scopo di esercitare,
in modo più adeguato di quanto non consentirebbe
la frammentazione dei comuni montani, <>, <> e <>”.
Da ciò ne consegue una sostanziale autonomia
delle comunità montane sia dalle Regioni
che dai Comuni, confermata dalla legge 5
giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento della
Repubblica alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3”, che all’art. 4, co.
5 attribuisce alle stesse potestà statutaria
e regolamentare (v. sentenza della Corte
Costituzionale n. 244 del 2005; al riguardo
anche il seminario Competenza regionale
sull’ordinamento delle comunità montane:
riflessioni dopo la sentenza della Corte
Costituzionale, Roma, 29 settembre 2005,
su www.uncem.net).
In linea con questo orientamento della Corte,
che attribuisce alla potestà legislativa
delle Regioni la disciplina delle comunità
montane, la giurisprudenza (sentenza del
TAR Puglia Bari, sez. II, 21/10/2002, n.
4621, in Foro Amm. TAR, 2002, 3378) ha sottolineato
che trattandosi di “ente (locale) politico
comunitario – rappresentativo di una determinata
collettività insediata su un territorio
anche interprovinciale – di creazione regionale….non
può farsi rientrare tra le istituzioni territoriali
di cui all’art. 117, co. 2, lett. p) Cost.
(per le quali la Carta ha devoluto al legislatore
ordinario la potestà legislativa esclusiva
in materia elettorale). Ne consegue, che
la materia…rientra nella potestà legislativa
attribuita alle regioni dal successivo comma
4, cit. art. 117 trattandosi di materia
non espressamente riservata alla legislazione
dello Stato né rientrante tra quelle di
legislazione concorrente”.
La Corte ha dichiarato infondata la questione
anche con riferimento all’articolo 114 della
Costituzione, poiché le Comunità montane
non sono annoverate tra i soggetti destinatari
della disposizione.
In conseguenza delle considerazioni che
precedono non possono trovare applicazione
i principi fondamentali di cui al decreto
legislativo n. 267/2000: la materia rientra
infatti nella potestà legislativa esclusiva
delle Regioni ex art. 117, co. 4 della Costituzione
e non quindi nella potestà legislativa concorrente
di cui al medesimo articolo, co. 3, ultima
parte.
Le disposizioni della legge della Regione
Toscana si sottraggono alle censure di incostituzionalità
sia in relazione ai parametri costituzionali
ex articoli 114 e 117, ma anche rispetto
agli articoli 3 e 97, in quanto come spiega
la Corte “non è dato ravvisare alcuna violazione
di tali parametri con riferimento a disposizioni
normative che, nell’esercizio di una competenza
legislativa caratterizzata da un elevato
grado di autonomia, la Regione ha inteso
adottare per la composizione dei consigli
e la validità delle sedute dell’organo di
governo delle Comunità montane insediate
nel suo territorio”.
Per quanto riguarda l’articolo 16, co. 1
della legge della Regione Puglia n. 20 del
2004, mentre è costituzionalmente legittimo
in relazione agli articoli 114 e 117, co.
2, let. p), è illegittimo con riferimento
all’art. 65 della Costituzione, che al comma
1 riserva alla legge statale di determinare
i casi di ineleggibilità e di incompatibilità
con l’Ufficio di deputato o di senatore.
La Corte aveva già avuto modo di affermare
che solo al legislatore statale spetta di
stabilire le cause di incompatibilità ed
ineleggibilità all’ufficio di deputato o
senatore (sentenza n. 127/1987). In un’altra
pronuncia (sentenza n. 60/1966) aveva poi
precisato che “una fonte diversa da quella
statale non può vietare il cumulo di due
cariche, delle quali una sia quella di membro
del Parlamento, in quanto solo allo Stato
spetta la competenza a stabilire casi di
incompatibilità con l’ufficio di deputato
o di senatore”.
Nel caso di specie è precluso al legislatore
regionale, anche nell’esercizio della potestà
legislativa residuale in materia di comunità
montane di determinare le cause di incompatibilità
e di ineleggibilità con l’ufficio di deputato
o di senatore.
È dunque costituzionalmente illegittimo
l’art. 16, co. 1, secondo periodo, della
legge della Regione Puglia n. 20 del 2004,
nella parte in cui stabilisce che “la carica
di presidente dell’organo esecutivo è incompatibile
con quella di parlamentare”. |
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