| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 23 dicembre 2005 n. 455
Presidente Annibale MARINI
Redattore Franco GALLO |
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Circolazione stradale Tasse automobilistiche
Art. 10, co. 1, e art. 11 della L. 4 febbraio 2005,
n. 3 della Regione Liguria Modifiche alla disciplina
della c.d. tassa automobilistica regionale Ricorso
del Governo Presunta violazione degli artt. 117,
co. 2, lett. e) e 119 Cost. Impossibilità di qualificare
la tassa automobilistica come “tributo proprio” della Regione,
ex art. 119, Cost. Competenza esclusiva dello Stato
in materia di tasse automobilistiche ai sensi dell’art.
117, co. 2, lett. e) Cost. Illegittimità costituzionale.
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Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli
10, comma 1, e 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio
2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria
2005), non essendo la tassa automobilistica regionale “tributo
proprio” della Regione ai sensi dell’art. 119, co. 2, Cost.,
bensì tributo erariale, la cui disciplina sostanziale è
riservata alla esclusiva competenza del legislatore statale
in forza dell’art. 117, co. 2, lett. e), della Costituzione.
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SENTENZA N. 455
ANNO 2005
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Annibale MARINI;
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO,
Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10,
comma 1, e 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio
2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2005),
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato l’8 aprile 2005, depositato nella cancelleria della
Corte costituzionale il 13 aprile 2005 ed iscritto al n. 44
del registro ricorsi 2005.
Visto l’atto di costituzione della Regione Liguria;
udito nell’udienza pubblica del 29 novembre 2005 il
Giudice relatore Franco Gallo;
udito l’avvocato dello Stato Chiarina Aiello per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
RITENUTO IN FATTO
1. – Con ricorso notificato l’8 aprile 2005 e depositato
il successivo 13 aprile, il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
ha promosso – in riferimento agli artt. 117, secondo comma,
lettera e), e 119 della Costituzione – questione di
legittimità costituzionale degli artt. 10, comma 1, e 11 della
legge della Regione Liguria 4 febbraio 2005, n. 3 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione Liguria - legge finanziaria 2005).
Premette il ricorrente che il censurato art. 10 di tale legge
regionale – che reca la rubrica «Applicazione del comma 2
dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342» – stabilisce,
al comma 1, che «a decorrere dall’anno in cui si compie il
ventesimo anno dalla loro costruzione, gli autoveicoli e i
motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto
di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub
Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano
Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana sono soggetti
alle tasse automobilistiche di cui al comma 2 dell’articolo
63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia
fiscale) purché rispondenti ai requisiti indicati nell’articolo
60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada) e successive modificazioni ed integrazioni».
Secondo la difesa erariale, tale disposizione avrebbe illegittimamente
esteso – in violazione dei parametri costituzionali evocati
– l’àmbito di applicabilità della norma statale di esenzione
dalle tasse automobilistiche di cui all’art. 63, commi 2 e
3, della legge n. 342 del 2000: mentre questa disposizione
prevede l’esenzione dalle tasse automobilistiche, dopo venti
anni dalla loro costruzione, per gli autoveicoli ed i motoveicoli
di particolare interesse storico e collezionistico, aventi
determinate caratteristiche ed individuati, rispettivamente,
dall’Automobilclub Storico Italiano e dalla Federazione Motociclistica
Italiana con propria determinazione aggiornata annualmente,
la norma regionale censurata avrebbe invece esteso l’esenzione
«ai veicoli iscritti in ulteriori registri, quali quelli “Storico
Lancia”, “Italiano FIAT” e “Italiano Alfa Romeo”», configurando
perciò l’esenzione stessa «in termini ben più ampi di quelli
fissati dalla legge statale».
Il successivo art. 11 della stessa legge regionale – prosegue
il ricorrente – prevede, al comma 1, che «per i veicoli adibiti
al trasporto merci con massa complessiva fino a sei tonnellate
non è dovuta la maggiorazione della tassa automobilistica
dovuta in relazione alla massa rimorchiabile di cui alla tabella
2-bis allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - legge finanziaria 2000)»; al comma 2, che «le
disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti
non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge»; ed al comma 3, che «le istanze di rimborso
per le somme versate antecedentemente all’entrata in vigore
della presente legge riguardanti i veicoli di cui al comma
1 devono pervenire entro il 30 giugno 2005».
L’art. 6, commi 22-bis e 22-ter, della
citata legge n. 488 del 1999 – sempre per il ricorrente –
prevede che le tasse automobilistiche, dovute in relazione
alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di
cose ed in aggiunta a quelle stabilite per le automotrici,
sono determinate secondo i parametri e le misure fissati nella
tabella 2-bis allegata alla stessa legge n. 488 del
1999, che possono essere modificati con decreto del Ministro
delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano. La norma regionale impugnata, invece, nel comma
1, avrebbe introdotto, relativamente ai veicoli con massa
complessiva fino a sei tonnellate, l’esenzione dalla predetta
maggiorazione della tassa automobilistica «in palese difformità
rispetto a quanto previsto dalla richiamata disciplina della
legge statale», ed avrebbe altresì, nei successivi commi 2
e 3, illegittimamente previsto sia l’applicazione retroattiva
dell’esenzione ai provvedimenti non definitivi in corso alla
data di entrata in vigore della legge regionale, sia la possibilità
di chiedere il rimborso della tassa anteriormente corrisposta,
modificando in tal modo «sotto il profilo sostanziale la disciplina
della c.d. tassa automobilistica regionale».
La difesa dello Stato, con riferimento ad ambedue le questioni
sollevate, sottolinea che la tassa automobilistica sarebbe
tuttora tributo statale (fondamentalmente regolato dal d.P.R.
5 febbraio 1953, n. 39, recante «Testo unico delle leggi sulle
tasse automobilistiche», e successive modificazioni ed integrazioni),
il cui gettito è stato attribuito alle Regioni a statuto ordinario,
alle quali sono stati altresì demandati la riscossione, il
recupero, i rimborsi, l’applicazione delle sanzioni ed il
relativo contenzioso, nonché il potere di determinare con
propria legge gli importi della tassa nella misura compresa
tra il 90 ed il 110 per cento degli importi dell’anno precedente.
Ad avviso dell’Avvocatura erariale – che richiama le sentenze
di questa Corte nn. 296 e 297 del 2003 e n. 37 del 2004– la
tassa automobilistica regionale, non costituendo “tributo
proprio” della regione ai sensi dell’art. 119, secondo comma,
della Costituzione, dovrebbe intendersi riservata alla competenza
legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art.
117, secondo comma, lettera e), Cost., con la conseguenza
che non sarebbe consentito alla Regione – come invece avvenuto
nella specie – disporre esenzioni od esoneri dalla tassa medesima
«comunque in modo non conforme rispetto alla legislazione
statale».
2. – La Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta,
si è costituita in giudizio, concludendo per la dichiarazione
di infondatezza delle questioni.
Per quanto riguarda le censure rivolte all’art. 10 della legge
regionale n. 3 del 2005, la difesa della Regione, dopo aver
richiamato la disciplina di cui all’art. 63, commi 2 e 3,
della citata legge statale n. 342 del 2000, osserva che la
definizione degli autoveicoli e dei motoveicoli di interesse
storico e collezionistico è contenuta nell’art. 60, comma
4, del d. lgs. n. 285 del 1992, secondo cui «rientrano nella
categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico
e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione
in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano
FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI»; che, la norma regionale
impugnata, nel consentire l’esenzione dalla tassa per tutti
i veicoli iscritti in uno di tali registri, ha applicato tale
generale disciplina statale, la quale ha equiparato le «capacità
certificatorie» di registri diversi dall’ASI e dal FMI; e
che una diversa disciplina regionale avrebbe comportato una
irragionevole disparità di trattamento tra i contribuenti
proprietari di veicoli aventi interesse storico e collezionistico.
Quanto, poi, alle censure rivolte all’art. 11 della stessa
legge regionale, la difesa della Regione sottolinea che l’abolizione
della tassa sui rimorchi adibiti al trasporto di cose – sostituita
da una maggiorazione della tassa automobilistica dovuta sulle
motrici e nata come semplificazione della gestione del tributo,
a seguito della eliminazione delle procedure previste per
la circolazione alternativa dei rimorchi – avrebbe posto «un
problema gestionale» per i veicoli con massa complessiva inferiore
alle 6 tonnellate, i quali, sebbene compresi nella citata
tabella 2-bis allegata alla legge n. 488 del 1999,
sarebbero, nella quasi totalità, sprovvisti di gancio per
il traino; che varie circolari della Agenzia delle entrate
e del Ministero dei trasporti avrebbero al riguardo precisato
che i veicoli con massa complessiva fino a sei tonnellate
non sono tenuti a corrispondere la maggiorazione della tassa
automobilistica, comprensiva dell’importo commisurato alla
massa rimorchiabile degli stessi, qualora dalle risultanze
dei documenti di circolazione dovesse escludersi la «possibilità
giuridica del traino»; e che alcune Regioni, anticipando la
«comune decisione di modificare la tabella del versamento
integrativo o di prevedere la non applicabilità di detto versamento
integrativo per i veicoli di massa complessiva inferiore alle
sei tonnellate», avrebbero legiferato in tal senso (art. 43,
comma 1, della legge della Regione Lombardia 14 luglio 2003,
n. 10, recante «Riordino delle disposizioni legislative regionali
in materia tributaria. Testo unico della disciplina dei tributi
regionali»; art. 1 della legge della Regione Umbria 25 novembre
2002, n. 23, recante «Disposizioni in materia di entrata e
spesa»; art. 4, comma 1, della legge della Regione Toscana
22 settembre 2003, n. 58, recante «Legge finanziaria per l’anno
2004», che ha aggiunto l’art. 8-ter alla legge della
Regione Toscana 22 settembre 2003, n. 29, recante «Norme in
materia di tasse automobilistiche regionali»; art. 2, comma
1, della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2003, n. 25,
recante «Disposizioni di carattere tributario»; art. 6, comma
1, della legge della Regione Piemonte 23 settembre 2003, n.
23, recante «Disposizioni in materia di tasse automobilistiche»).
Tanto premesso, la difesa regionale osserva che, «in assenza
a tutt’oggi di formali provvedimenti statali modificativi
della tariffa, anche ai fini dell’avvio delle procedure di
contenzioso per l’anno 2001, che devono tener conto delle
comunicazioni all’utenza fornite a suo tempo dal Ministero»,
è stata stabilita, con la norma regionale censurata, la non
applicazione del versamento integrativo per i veicoli con
massa rimorchiabile inferiore alle sei tonnellate: ciò, sia
al fine di parificare il trattamento dei contribuenti liguri
a quello dei contribuenti residenti nelle limitrofe Regioni
Piemonte, Lombardia e Toscana, sia al fine di prevenire un
eventuale contenzioso, nel quale il contribuente, a fronte
di un avviso di accertamento per il mancato pagamento del
tributo integrativo, avrebbe potuto far valere le disposizioni
delle richiamate circolari ai sensi dello statuto del contribuente.
Sicché – conclude la difesa della Regione – la norma impugnata
non avrebbe introdotto «alcuna esenzione che non fosse già
di fatto vigente a seguito delle circolari ministeriali».
3. – Con memoria tempestivamente depositata in prossimità
dell’udienza, la difesa della Regione Liguria richiama tutte
le argomentazioni svolte in precedenza ed insiste per la dichiarazione
di infondatezza delle questioni sollevate.
In particolare, per quanto attiene alla questione avente ad
oggetto l’art. 10, comma 1, della legge impugnata, la difesa
regionale non nega che la tassa automobilistica sia un tributo
statale, ma sostiene che «a monte dell’impugnata norma regionale
esistono due norme statali che si occupano di veicoli di interesse
storico e collezionistico: l’una che classifica automaticamente
come tali i veicoli che abbiano già conseguito l’iscrizione
nei registri nominati, con ciò eliminando ogni margine di
opinabilità circa il loro valore storico (art. 60 D. lgs.
n. 285/92); l’altra che si occupa di predisporre un sistema
di agevolazioni fiscali per tali veicoli» (art. 63 della citata
legge n. 342 del 2000). Da tale premessa la difesa della Regione
fa discendere le conseguenze secondo cui «l’elencazione dei
veicoli agevolati», contenuta nella norma statale di esenzione,
«va letta – a rischio di incorrere in interpretazioni non
conformi a Costituzione – congiuntamente con le previsioni
di cui all’art. 60» del codice della strada, ai sensi del
quale «i veicoli che si trovino già iscritti in uno dei registri
colà individuati, hanno conseguito permanentemente lo “status”
di veicolo di interesse storico», e secondo cui «tale status,
ormai acquisito, fa necessariamente rientrare tali veicoli
nella sfera di esenzione, pena la irrazionale disparità di
trattamento fiscale tra “categorie” di veicoli storici». La
legge regionale impugnata, pertanto, non avrebbe esorbitato
dalle proprie competenze, essendosi «limitata a rimarcare
un’esenzione che già necessariamente doveva considerarsi come
il portato della lettura congiunta delle due norme statali»,
né sarebbe stata posta in violazione dell’art. 119 Cost.,
giacché la Regione non avrebbe esercitato nessuna autonomia
«in modifica della disciplina del tributo come configurato
dal legislatore statale».
Per quanto attiene, poi, alla questione avente ad oggetto
l’art. 11 della stessa legge, i difensori della Regione richiamano
le argomentazioni in precedenza svolte, limitandosi a sottolineare
che la norma regionale «non ha fatto altro che adottare l’interpretazione
che lo Stato stesso, con i suoi atti, ha fornito relativamente
alla maggiorazione della tassa automobilistica in relazione
alla massa rimorchiabile».
4. – Alla memoria illustrativa è allegata copia autentica
della deliberazione della Giunta della Regione Liguria n.
1318 del 4 novembre 2005, che ha ratificato la costituzione
in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale del Presidente
della Giunta, avvenuta senza previa autorizzazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso
– in riferimento agli artt. 117, secondo comma, lettera e),
e 119 della Costituzione – due distinte questioni di legittimità
costituzionale che investono, rispettivamente, l’art. 10,
comma 1, e l’art. 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio
2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria 2005).
2. – La norma regionale oggetto della prima questione stabilisce
che, dopo venti anni dalla loro costruzione, «gli autoveicoli
e i motoveicoli ad uso privato destinati esclusivamente al
trasporto di persone che risultano iscritti nei registri Automotoclub
Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano
Alfa Romeo e Federazione Motociclistica Italiana sono soggetti
alle tasse automobilistiche di cui al comma 2 dell’articolo
63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (misure in materia
fiscale) purché rispondenti ai requisiti indicati nell’articolo
60 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice
della strada) e successive modificazioni ed integrazioni».
Secondo la difesa erariale, tale norma, «modificando sotto
il profilo sostanziale la disciplina della c.d. tassa automobilistica
regionale», avrebbe illegittimamente ampliato, con riguardo
ai veicoli di particolare interesse storico e collezionistico,
le fattispecie di esenzione dalle tasse automobilistiche previste
dall’art. 63, commi 2 e 3, della legge n. 342 del 2000. In
particolare, la norma regionale impugnata avrebbe esteso l’esenzione
anche agli autoveicoli ed ai motoveicoli iscritti in registri
(“Storico Lancia”, “Italiano FIAT” e “Italiano Alfa Romeo”)
non menzionati dalle citate norme statali, le quali invece
esentano da dette tasse, dopo venti anni dalla loro costruzione,
i soli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse
storico e collezionistico che abbiano determinate caratteristiche
e che siano rispettivamente individuati dall’Automobilclub
Storico Italiano e dalla Federazione Motociclistica Italiana
con propria determinazione aggiornata annualmente.
A sostegno della dedotta violazione dei parametri costituzionali
evocati, il ricorrente richiama i princípi affermati da questa
Corte nelle sentenze numeri 296 e 297 del 2003 e 37 del 2004
e sottolinea che la cosiddetta tassa automobilistica regionale
non è “tributo proprio” della Regione ai sensi dell’art. 119,
secondo comma, Cost., bensì tributo erariale, la cui disciplina
sostanziale è riservata alla esclusiva competenza del legislatore
statale in forza dell’art. 117, secondo comma, lettera e),
Cost., e che quindi è inibito alla Regione – come sarebbe
invece avvenuto nella specie – disporre esenzioni od esoneri
dalla tassa medesima, comunque non conformi alla legislazione
dello Stato.
La difesa della Regione Liguria non nega che la tassa
automobilistica sia un tributo statale e riconosce che la
disciplina fiscale dei veicoli storici è stabilita dal citato
art. 63 della legge n. 342 del 2000, ma sostiene che tale
norma deve essere «letta […] congiuntamente» con l’art. 60,
comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
codice della strada) – nel testo sostituito dall’art. 1, comma
2-quater, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151
(Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito,
con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214 – il
quale prevede che «rientrano nella categoria dei motoveicoli
e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti
quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri:
ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico
FMI». Per la Regione, quindi, i veicoli i quali si trovino
già iscritti in uno di tali registri, in quanto di interesse
storico e collezionistico, sarebbero esenti dalla tassa automobilistica,
«pena la irrazionale disparità di trattamento fiscale tra
“categorie” di veicoli storici».
3. – La seconda questione di costituzionalità ha ad oggetto
l’art. 11 della stessa legge della Regione Liguria n. 3 del
2005, il quale prevede, al comma 1, che «per i veicoli
adibiti al trasporto merci con massa complessiva fino a sei
tonnellate non è dovuta la maggiorazione della tassa automobilistica
[…] in relazione alla massa rimorchiabile di cui alla tabella
2-bis allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2000)”»; al comma 2,
che «le disposizioni del presente articolo si applicano anche
ai provvedimenti non definitivi ancora in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge»; e al comma
3, infine, che «le istanze di rimborso per le somme versate
antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge
riguardanti i veicoli di cui al comma 1 devono pervenire entro
il 30 giugno 2005».
Secondo la difesa erariale, il censurato comma 1 di tale articolo
avrebbe introdotto, per i veicoli con massa complessiva fino
a sei tonnellate, l’esenzione dalla maggiorazione della tassa
automobilistica – dovuta in relazione alla massa rimorchiabile
nella misura stabilita dalla tabella 2-bis (inserita
dall’art. 61, comma 5, della citata legge n. 342 del 2000)
allegata alla legge n. 488 del 1999 – in violazione dei medesimi
parametri costituzionali evocati per la prima questione, nonché
in palese difformità rispetto a quanto disposto dall’art.
6, comma 22-bis, della stessa legge n. 488 del 1999
(aggiunto dall’art. 61, comma 1, della legge n. 342 del 2000),
che non prevede invece esenzioni con riferimento all’entità
della massa rimorchiabile. I successivi commi 2 e 3, inoltre,
avrebbero illegittimamente previsto l’applicazione retroattiva
dell’esenzione ai provvedimenti non definitivi in corso alla
data di entrata in vigore della legge regionale, nonché la
possibilità di chiedere il rimborso della tassa anteriormente
corrisposta.
La difesa della Regione non nega la denunciata difformità.
Essa evidenzia, però, la circostanza che l’abolizione della
tassa sui rimorchi adibiti al trasporto di cose e la sostituzione
di questa con la maggiorazione della tassa automobilistica
dovuta sulle motrici avrebbero posto un «problema gestionale»
per i veicoli con massa complessiva inferiore alle 6 tonnellate,
i quali, sebbene compresi nella tabella 2-bis allegata
alla citata legge n. 488 del 1999, sarebbero nella quasi totalità
sprovvisti di gancio per il traino; sottolinea, inoltre, che
successive circolari della Agenzia delle entrate e del Ministero
dei trasporti avrebbero precisato che i veicoli con massa
complessiva fino a sei tonnellate non sono tenuti a corrispondere
la predetta maggiorazione, qualora dalle risultanze dei documenti
di circolazione sia esclusa «la possibilità giuridica del
traino»; ed aggiunge che alcune leggi regionali (della Lombardia,
dell’Umbria, della Toscana, della Puglia, del Piemonte), avrebbero
previsto la medesima esenzione dalla tassa per i veicoli di
massa complessiva inferiore alle sei tonnellate. Tanto premesso,
la difesa regionale giustifica la prevista esenzione sia con
il fine di parificare il trattamento dei contribuenti liguri
a quello dei contribuenti che risiedono nelle limitrofe Regioni
Piemonte, Lombardia e Toscana, sia con lo scopo di prevenire
un eventuale contenzioso, nel quale il contribuente avrebbe
potuto far valere il proprio legittimo affidamento nelle richiamate
circolari, e sostiene che le norme impugnate non avrebbero
previsto «alcuna esenzione che non fosse già di fatto vigente
a seguito delle circolari ministeriali».
4. – In ordine ad ambedue le questioni, va in via preliminare
osservato che la materia del contendere – contrariamente a
quanto affermato dalla difesa erariale nell’udienza di discussione
– non può ritenersi cessata in forza del disposto dell’art.
2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2004), secondo cui «[...] nelle
regioni che hanno emanato disposizioni legislative in tema
di tassa automobilistica [...] in modo non conforme ai poteri
ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, l’applicazione
della tassa opera, a decorrere dalla data di entrata in vigore
di tali disposizioni legislative e fino al periodo d’imposta
decorrente dal 1° gennaio 2007, sulla base di quanto stabilito
dalle medesime disposizioni [...]». Tale norma, infatti, anche
per la sua natura di “sanatoria”, vale a consentire l’applicazione
delle sole disposizioni legislative che le Regioni «hanno
emanato» (recte: promulgato) prima della data di entrata
in vigore della stessa legge n. 350 del 2003, e cioè prima
del 1° gennaio 2004 (art. 4, comma 252). Il «periodo di imposta
decorrente dal 1° gennaio 2007» – cui fa riferimento il ricorrente
per ricomprendere nella “sanatoria” la legge regionale censurata
– vale solo ad individuare il termine fino al quale viene
attribuita efficacia alle disposizioni regionali non conformi
promulgate entro il 31 dicembre 2003, e non riguarda quelle
successivamente promulgate. Le norme impugnate sono perciò
escluse ratione temporis da detta “sanatoria”, essendo
state promulgate il 4 febbraio 2005 e cioè dopo il 31 dicembre
2003. Né può, in contrario, richiamarsi – come invece ha fatto
in udienza la difesa erariale – l’ordinanza n. 432 del 2004
di questa Corte, perché tale pronuncia, facendo applicazione
del citato comma 22 dell’art. 2 della legge n. 350 del 2003,
si è limitata a dichiarare cessata la materia del contendere
con riguardo a leggi regionali promulgate appunto nel 2003,
senza affermare l’applicabilità di detta norma a leggi successive.
Neppure potrebbe pervenirsi a una pronuncia di cessazione
della materia del contendere in base al disposto dell’art.
1, comma 61, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004,
n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005), secondo
cui «resta ferma l’applicazione del comma 22 dell’articolo
2 della legge n. 350 del 2003 [...] alle disposizioni regionali
in materia di tassa automobilistica». Anche a voler ritenere
che tale norma preveda una proroga della “sanatoria” di cui
all’indicato comma 22, tuttavia va rilevato che detta proroga,
proprio per la sua funzione di “sanare” disposizioni legislative
regionali “già emanate”, non potrebbe che riferirsi alle norme
regionali promulgate nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2004 (giorno successivo alla scadenza della “sanatoria” disposta
dal citato comma 22 dell’articolo 2 della legge n. 350 del
2003) e il 31 dicembre 2004 (giorno antecedente alla data
di entrata in vigore del menzionato art. 1, fissata al 1°
gennaio 2005 dal comma 572). Ne consegue che l’impugnata norma
regionale, essendo stata promulgata il 4 febbraio 2005, resterebbe
esclusa dalla “sanatoria” anche ove questa si dovesse ritenere
prorogata in forza del citato art. 1.
5. – Nel merito, entrambe le questioni sono fondate.
5.1 – Secondo la giurisprudenza di questa Corte in tema di
ripartizione delle competenze legislative concernenti la cosiddetta
tassa automobilistica regionale, il legislatore statale, pur
attribuendo alle Regioni ad autonomia ordinaria il gettito
della tassa ed un limitato potere di variazione dell’importo
originariamente stabilito, oltre che l’attività amministrativa
concernente la riscossione, i rimborsi, il recupero della
tassa stessa e l’applicazione delle sanzioni, non ha tuttavia
fino ad ora sostanzialmente mutato gli altri elementi costitutivi
del tributo. In questo quadro normativo, quindi, la tassa
automobilistica non può oggi definirsi come “tributo proprio
della Regione” ai sensi dell’art. 119, secondo comma, della
Costituzione, dal momento che la tassa stessa è stata “attribuita”
alle Regioni, ma non rientra nella competenza legislativa
residuale delle stesse ai sensi dell’art. 117, quarto comma,
Cost. Si deve quindi confermare il principio, costantemente
affermato da questa Corte, per cui «allo stato della vigente
legislazione, la disciplina delle tasse automobilistiche rientra
nella competenza esclusiva dello Stato in materia di tributi
erariali», ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera
e), della Costituzione (sentenze numeri 311, 297 e
296 del 2003).
Sulla base di tale principio sono state dichiarate costituzionalmente
illegittime, perché invasive della esclusiva competenza dello
Stato, norme regionali che disponevano esenzioni dalla tassa
automobilistica (sentenza n. 296 del 2003), o che modificavano
la disciplina dei termini per l’accertamento del tributo(sentenze
numeri 296, 297 e 311 del 2003).
5.2 – L’impugnato art. 10, comma 1, della legge della Regione
Liguria n. 3 del 2005, oggetto della prima questione sollevata,
prevede casi di esenzione dalla tassa automobilistica dei
veicoli di particolare interesse storico e collezionistico
non contemplati dalla norma statale (art. 63, comma 2, della
citata legge n. 342 del 2000). Quest’ultima, infatti, consente
di esentare dalla tassa i veicoli costruiti da almeno venti
anni e che abbiano particolare interesse storico e collezionistico,
in quanto costruiti specificamente per le competizioni o a
scopo di ricerca, o aventi rilievo industriale, sportivo,
estetico o di costume; la individuazione dei relativi requisiti
soggettivi e oggettivi è rimessa, ai sensi del successivo
comma 3, all’ASI (Automobilclub Storico Italiano) e alla FMI
(Federazione Motociclistica Italiana). La norma regionale,
da una parte, conferma quale requisito temporale per l’esenzione
i venti anni dalla costruzione, ma dall’altra – diversamente
dalla norma statale – prevede gli ulteriori presupposti oggettivi
dell’iscrizione dei veicoli nei registri Automotoclub Storico
Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo
e Federazione Motociclistica Italiana (senza fare alcun riferimento
all’individuazione spettante all’ASI e alla FMI ai sensi dell’art.
63, comma 3, della legge n. 342 del 2000) e della rispondenza
ai requisiti indicati nell’articolo 60 del codice della
strada. La norma regionale impugnata interviene, dunque, su
aspetti della disciplina sostanziale del tributo riservati
alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Né a tale conclusione può opporsi – come invece fa la difesa
regionale – che la norma impugnata sarebbe comunque conforme
all’art. 60, comma 4, del codice della strada, secondo cui
«rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di
interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti
l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI». Infatti,
quest’ultima disposizione individua i veicoli di interesse
storico e collezionistico al solo fine di regolarne la circolazione
stradale (subordinandola appunto, a pena di sanzioni amministrative,
al possesso dei requisiti indicati nel regolamento di attuazione
per tale tipo di veicoli: commi 5 e 6 del medesimo articolo)
e non può estendersi al diverso ambito settoriale dell’esenzione
dalla tassa automobilistica sia perché tale esenzione trova
una compiuta e specifica disciplina nel citato art. 63, sia
perché la norma agevolativa fa riferimento ai veicoli di “particolare”
interesse storico e collezionistico e non a quelli di mero
interesse storico e collezionistico.
Ne consegue la illegittimità costituzionale della norma regionale
impugnata, per la violazione dell’art. 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione.
5.3. – Alla stessa conclusione deve giungersi anche con riguardo
alla seconda questione, avente per oggetto l’art. 11 della
medesima legge regionale.
Tale disposizione, non assoggettando alla «maggiorazione della
tassa automobilistica» dovuta in relazione alla massa rimorchiabile
i veicoli adibiti al trasporto «con massa complessiva fino
a sei tonnellate», introduce una esenzione non contemplata
dalla legge statale. Questa infatti, nel dettare la disciplina
della specifica imposizione (art. 2, comma 1, lettera d-ter,
del d.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39, recante «Testo unico delle
leggi sulle tasse automobilistiche», aggiunta dall’art. 6,
comma 22, lettera b, della legge n. 488 del 1999),
non prende in alcun modo in considerazione la massa complessiva
del veicolo né ai fini di esenzione né ai fini della graduazione
dell’importo del tributo dovuto (che invece è commisurato
solo all’entità della massa complessiva rimorchiabile, ai
sensi della tabella 2-bis allegata alla legge n. 488
del 1999, richiamata dall’art. 6, comma 22-bis della
stessa legge). Anche in tal caso la norma regionale impugnata
interviene, dunque, su un aspetto della disciplina sostanziale
del tributo riservata alla competenza legislativa esclusiva
dello Stato e deve essere conseguentemente dichiarata illegittima
per la violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e),
della Costituzione.
Dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale della
norma di esenzione, dettata dal comma 1 dell’art. 11 della
legge regionale, deriva quella dei successivi due commi dello
stesso articolo, parimenti censurati, i quali prevedono, rispettivamente,
l’applicazione retroattiva dell’esenzione «anche ai provvedimenti
non definitivi ancora in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge» e la facoltà di chiedere il rimborso
delle «somme versate antecedentemente all’entrata in vigore
della presente legge riguardante i veicoli di cui al comma
1», e costituiscono entrambi mero corollario della norma che
prevede l’esenzione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli
10, comma 1, e 11 della legge della Regione Liguria 4 febbraio
2005, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2005).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.
Annibale MARINI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Depositata in Cancelleria il 23 dicembre 2005 |
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