| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 21 ottobre 2005 n. 391
Presidente Alberto CAPOTOSTI
Redattore Fernanda CONTRI |
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Autonomia e decentramento Funzioni
delle Regioni Legge della Regione Puglia 25 agosto
2003, n. 15, articolo unico Possibilità di effettuare
il prelievo venatorio nel territorio regionale fino ad un'ora
dopo il tramonto anche per gli acquatici da appostamento
in prossimità di masse d'acqua stagnanti o corrente
Ricorso del Governo Asserita violazione degli standards
di tutela uniforme ex art. 18, L. 11 febbraio 1992, n. 157
Presunto contrasto con l'art. 117, co. 2, lettera
s) Cost. Costituzione della Regione Puglia oltre
il termine perentorio di 20 giorni dal deposito del ricorso
Inammissibilità della costituzione Art.
18, co. 7, L. n. 157 del 1992 quale integrazione del parametro
di legittimità costituzionale Lesione della competenza
legislativa statale esclusiva ex art. 117, co. 2, lett.
s) Illegittimità costituzionale.
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È costituzionalmente illegittimo l'articolo
unico della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n.
15, in quanto, procrastinando fino ad un'ora dopo il tramonto
il termine di chiusura del periodo venatorio giornaliero
relativo agli acquatici da appostamento, viola lo standard
minimo di tutela uniforme dettato dall'art. 18, L. 11 febbraio
1992, n. 157, ledendo la competenza legislativa esclusiva
statale di cui all’art. 117, co. 2, lett. s) della Costituzione.
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SENTENZA N. 391
ANNO 2005
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori:
Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA;
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
della legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica
della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 – Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela
e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali
e per la regolamentazione dell'attività venatoria), promosso
con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato
il 22 ottobre 2003, depositato in Cancelleria il 30 successivo
ed iscritto al n. 78 del registro ricorsi 2003.
Visto l'atto di costituzione della Regione Puglia;
udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 2005 il Giudice
relatore Fernanda Contri;
udito l'avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1. - Con ricorso notificato in data 22 ottobre
2003 e depositato il successivo 30 ottobre, il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della legge della Regione Puglia 25 agosto
2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto 1998,
n. 27 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma,
per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali
e per la regolamentazione dell'attività venatoria), in riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Secondo il ricorrente, la legge impugnata eccederebbe l'ambito
delle competenze regionali consentendo di effettuare il
prelievo venatorio nel territorio regionale fino ad un'ora
dopo il tramonto, oltre che nei confronti della già prevista
categoria degli ungulati, anche per gli acquatici da appostamento
in prossimità di masse d'acqua stagnanti o corrente.
Sempre secondo il ricorrente, la norma censurata non rispetterebbe
gli standards di tutela uniforme dettati dallo Stato
allo scopo di garantire l'equilibrio ambientale in maniera
unitaria e soddisfacente sul territorio nazionale. Il riferimento
va, in particolare, all'art. 18 della legge statale 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio), il quale, in attuazione
di obblighi comunitari, delimita il periodo venatorio, rispondendo
all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema per
il cui soddisfacimento, come riconosciuto nella giurisprudenza
di questa Corte, l'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione, ritiene necessario l'intervento in via
esclusiva della potestà legislativa statale.
2. - La resistente Regione Puglia si è costituita con una
memoria depositata il 25 novembre 2003 e perciò oltre il
termine previsto dall'art. 23, comma 3, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
3. - L'Avvocatura generale dello Stato ha depositato, in
data 19 ottobre 2004, una memoria nella quale insiste per
l'accoglimento della questione.
Rileva la difesa erariale che l'esito dell'intervento legislativo
regionale è rappresentato dall'estensione della fascia oraria
di esercizio dell'attività venatoria avente ad oggetto la
selvaggina d'acqua fino ad un'ora dopo il tramonto del sole.
Siffatta disposizione si porrebbe in evidente contrasto
con l'articolo 18, comma 7, della legge statale n. 157 del
1992, il quale statuisce, in termini perentori, che "la
caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole
fino al tramonto", con la sola eccezione dell'abbattimento
selettivo degli ungulati per massimo un'ora dopo il tramonto.
Tale contrasto con la legge statale, che si configura quale
legge posta a tutela dell'ambiente, si tradurrebbe in un
pregiudizio alle azioni di conservazione di numerose specie
di fauna selvatica e nell'invasione della competenza esclusiva
statale nel settore individuato nell'art. 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione.
Richiamata la giurisprudenza costituzionale che, riguardo
alla protezione dell'ambiente, ha riconosciuto la competenza
statale a dettare standards di tutela minimi ed uniformi
sull'intero territorio nazionale, il ricorrente sottolinea
che la delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta
dal comma 7 dell'art. 18 della legge n. 157 del 1992 è rivolta
ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie
cacciabili, rispondendo in modo mirato all'esigenza di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema. Sul punto si rappresenta
come dato notorio, avallato dalla scienza etologica, il
fatto che il picco della concentrazione degli anatidi selvatici
in corrispondenza degli specchi d'acqua si verifica a ridosso
del crepuscolo.
La legge regionale avrebbe dunque inciso sul nucleo minimo
di salvaguardia della fauna selvatica, procrastinando oltre
il termine ultimo previsto dalla legge statale la chiusura
del periodo venatorio giornaliero relativo ai volatili che
dipendono ecologicamente dalle zone umide.
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Considerato in diritto
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1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale della
legge della Regione Puglia 25 agosto 2003, n. 15 (Modifica
della legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 - Norme per
la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela
e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali
e per la regolamentazione dell'attività venatoria), in riferimento
all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Secondo il ricorrente, la legge impugnata, che consta del
solo articolo 1, - consentendo di effettuare il prelievo
venatorio nel territorio regionale fino ad un'ora dopo il
tramonto, oltre che nei confronti della già prevista categoria
degli ungulati, anche per gli acquatici da appostamento
in prossimità di masse d'acqua stagnanti o corrente - non
rispetterebbe gli standards di tutela uniforme dettati
dall'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per
il prelievo venatorio), ed, in tal modo, si porrebbe in
contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera s)
della Costituzione che, per la fissazione di tali standards,
ritiene necessario l'intervento in via esclusiva della potestà
legislativa statale.
2. - Preliminarmente occorre rilevare che la Regione Puglia
si è costituita nel presente giudizio con atto depositato
il 25 novembre 2003 e cioè dopo la scadenza del termine
di venti giorni decorrente dalla data del deposito del ricorso,
avvenuto il 30 ottobre 2003 (art. 23, comma 3, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).
La costituzione della Regione Puglia deve pertanto dichiararsi
inammissibile, in conformità alla costante giurisprudenza
di questa Corte circa la perentorietà, anche per la parte
resistente, dei termini per la costituzione in giudizio.
Sempre in via preliminare va osservato che, sebbene nel
ricorso si faccia riferimento generico all'articolo 18 della
legge n. 157 del 1992, la relazione ministeriale allegata
al verbale della riunione del Consiglio dei ministri, nella
quale si è deciso di sollevare la presente questione di
legittimità costituzionale, indica, con maggiore precisione,
il comma 7 del medesimo art. 18, che ammette il prolungamento
della giornata di caccia oltre il tramonto solo per gli
ungulati. Pertanto, è dall'art. 18, comma 7, della legge
n. 157 del 1992 che deve ritenersi integrato il parametro
di legittimità costituzionale.
3. - La questione è fondata.
Come questa Corte ha più volte ribadito, sia con riferimento
alle regioni ad autonomia ordinaria sia alle regioni (e
province) ad autonomia speciale (sentenze n. 226 del 2003
e n. 536 del 2002), la delimitazione temporale del prelievo
venatorio disposta dall'articolo 18 della legge n. 157 del
1992 "è da considerare come rivolta ad assicurare la sopravvivenza
e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo
quindi, sotto questo aspetto, all'esigenza di tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema il cui soddisfacimento l'art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione attribuisce
alla competenza esclusiva dello Stato, in particolare mediante
la predisposizione di standard minimi di tutela della
fauna" (sentenza n. 311 del 2003).
Analoga ratio va riconosciuta alla previsione del termine
giornaliero, anch'esso fissato al fine di garantire la sopravvivenza
e la riproduzione delle specie cacciabili.
La legge regionale, procrastinando fino ad un'ora dopo il
tramonto il termine di chiusura del periodo venatorio giornaliero
relativo agli acquatici da appostamento che dipendono ecologicamente
dalle zone umide, incide sul nucleo minimo di salvaguardia
della fauna selvatica ed è pertanto costituzionalmente illegittima.
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Per questi motivi
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'articolo unico della legge della Regione Puglia 25
agosto 2003, n. 15 (Modifica della legge regionale 13 agosto
1998, n. 27 –Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse
faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività
venatoria).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.
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Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
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Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2005
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