 |
| |
 |
 |
| n. 9-2005 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 28 settembre 2005 n. 354
CAPOTOSTI, Presidente - QUARANTA, Redattore |
|
COSTITUZIONE – POTERE DI CONCEDERE LA GRAZIA
– PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
- CONFLITTO DI ATTRIBUZIONI FRA POTERI DELLO STATO – AMMISSIBILITA’
|
|
E’ ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Presidente
della Repubblica nei confronti del Ministro della giustizia,
in relazione al rifiuto, da questi opposto, di dare corso
alla determinazione, da parte del Presidente della Repubblica,
di concedere la grazia ad Ovidio Bompressi, rifiuto risultante
dalla nota del 24 novembre 2004 inviata dal medesimo Ministro
al Capo dello Stato
|
|
ORDINANZA N. 354
ANNO 2005
|
| |
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
|
| |
|
composta dai signori:
|
| |
|
Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI,
Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo
DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano
SILVESTRI;
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
ORDINANZA
|
| |
|
nel giudizio di ammissibilità del conflitto
di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della
nota del 24 novembre 2004 con la quale il Ministro della
giustizia dichiarava di non dare corso alla determinazione
del Presidente della Repubblica di concedere la grazia della
pena detentiva residua ad Ovidio Bompressi, giudizio promosso
con ricorso del Presidente della Repubblica nei confronti
del Ministro della giustizia, depositato in cancelleria
il 10 giugno 2005 ed iscritto al n. 25 del registro conflitti
tra poteri dello Stato 2005, fase di ammissibilità.
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 2005 il
Giudice relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto che con atto depositato il 10 giugno 2005 il Presidente
della Repubblica, per il tramite dell’Avvocatura generale
dello Stato, ha promosso ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato nei confronti del Ministro della
giustizia «in relazione al rifiuto, da questi opposto, di
dare corso alla determinazione, da parte del Presidente
della Repubblica, di concedere la grazia ad Ovidio Bompressi»,
rifiuto risultante dalla nota del 24 novembre 2004 inviata
dal medesimo Ministro al Capo dello Stato;
che il ricorrente – sul presupposto di aver manifestato
al Guardasigilli, con nota dell’8 novembre 2004 (emessa
dopo aver ricevuto ed esaminato la documentazione sull’istruttoria
relativa all’istanza di grazia presentata dal Bompressi),
la propria determinazione di concedere la grazia della pena
detentiva residua, invitandolo pertanto a predisporre il
relativo decreto per la successiva emanazione – assume che
il Ministro gli ha comunicato di non poter aderire alla
richiesta formulata in quanto non condivisibile «né sotto
il profilo costituzionale, né nel merito», atteso che la
Costituzione porrebbe in capo al Ministro della giustizia
la responsabilità di formulare la proposta di grazia;
che il ricorrente assume, per contro, che il potere di grazia
– riservato in via esclusiva al Capo dello Stato dall’art.
87 della Costituzione – «verrebbe posto nel nulla dalla
mancata formulazione della proposta da parte dello stesso
Ministro», proposta, oltretutto, che né la Costituzione
né la legge richiedono ai fini della concessione del beneficio
de quo;
che il Presidente della Repubblica ritiene che qualora,
come nel caso in esame, egli pervenga alla determinazione
di concedere la grazia ad un condannato, sia la predisposizione
del relativo decreto, che la successiva controfirma costituirebbero,
per il Ministro della giustizia, «atti dovuti»;
che, su tali basi, pertanto, il ricorrente ha elevato conflitto
– ai sensi degli artt. 37 e seguenti della legge 11 marzo
1953, n. 87 – nei confronti del Ministro della giustizia,
per assunta violazione degli artt. 87 e 89 della Costituzione;
che, risultando indiscutibile – secondo il ricorrente –
l’ammissibilità del conflitto sotto il profilo soggettivo,
atteso che la qualificazione del Presidente della Repubblica
come potere dello Stato sarebbe «del tutto pacifica», come
del resto la legittimazione passiva del Ministro della giustizia
«in ragione del ruolo istituzionale» che la Costituzione
riserva allo stesso, il ricorrente assume che – sotto il
profilo oggettivo – non potrebbe negarsi la lesione delle
attribuzioni che la Costituzione conferisce al Capo dello
Stato «nell’esercizio del potere di concessione della grazia»;
che, nel merito, infatti, viene dedotta la violazione degli
artt. 87 e 89 della Costituzione, atteso che il rifiuto
del Ministro di formulare la proposta di grazia, ritenendola
presupposto indispensabile del relativo decreto di concessione,
si sostanzierebbe de facto nella rivendicazione del «potere
di interdire con la sua decisione (o addirittura con la
sua inerzia) l’esercizio del potere presidenziale di concessione
della grazia», e quindi nell’attribuzione di un sostanziale
potere di codecisione che non sarebbe, viceversa, previsto
nel vigente assetto costituzionale;
che, nella prospettiva del ricorrente, diversi argomenti,
«di ordine logico giuridico, oltre che sistematico», concorrerebbero
a confermare la titolarità esclusiva di tale potere in capo
al Presidente della Repubblica, secondo quanto risulta già
dalla lettera dell’art. 87 della Costituzione;
che, rileverebbe in tal senso, innanzitutto, la ratio «umanitaria
ed equitativa» dell’istituto della grazia, tendente ad «attenuare
l’applicazione della legge penale in tutte quelle ipotesi
nelle quali essa viene a confliggere con il più alto sentimento
della giustizia sostanziale»;
che se, pertanto, la grazia mira a soddisfare un’esigenza
«correttivo-equitativa» dei rigori della legge, sarebbe
consequenziale tanto che la sua concessione non implichi
alcuna valutazione di natura politica, quanto che l’esercizio
di un tale elevato e delicato potere venga riservato in
via esclusiva al Capo dello Stato, quale organo rappresentante
dell’unità della Nazione, nonché «garante super partes della
Costituzione», e dunque unico organo in grado di offrire
garanzia di un esercizio imparziale;
che, alla luce delle considerazioni che precedono, il Ministro
della giustizia «è soltanto il Ministro “competente” che
collabora con il Capo dello Stato nelle varie fasi del procedimento,
contribuendo alla formazione della volontà presidenziale
nell’ambito delle sue specifiche attribuzioni», destinate
a sostanziarsi esclusivamente in contributi istruttori,
valutativi ed esecutivi, fermo restando che, proprio in
ragione del compito prevalentemente ed essenzialmente istruttorio
spettante al Guardasigilli, in mancanza di accordo con il
medesimo «devono comunque prevalere le istanze di cui è
portatore il Presidente della Repubblica quale titolare
del potere di grazia»;
che il riconoscimento dell’esistenza di «poteri di natura
sostanziale» spettanti, in materia di grazia, al Ministro
della giustizia non potrebbe, d’altra parte, fondarsi sul
disposto dell’art. 89 della Costituzione, secondo cui «nessun
atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato
dai ministri proponenti, che se ne assumono la responsabilità»;
che tale norma – secondo il ricorrente – non legittima affatto
la necessità che in subiecta materia la determinazione presidenziale
sia preceduta da una “proposta ministeriale”, giacché il
riferimento in essa contenuto all’espressione “ministri
proponenti”, in luogo della più corretta “ministri competenti”,
sarebbe da imputare ad un uso improprio della locuzione;
che priva di fondamento costituzionale, pertanto, si presenterebbe
la pretesa del Guardasigilli di essere «titolare esclusivo
del potere di proposta»;
che, d’altra parte, la conclusione relativa ad una “compartecipazione”
del Ministro nella decisione presidenziale relativa alla
concessione del provvedimento di clemenza non potrebbe neanche
trarre argomento dalla necessità della “controfirma” del
decreto di grazia;
che ricorrendo, infatti, un atto formalmente e sostanzialmente
presidenziale, la controfirma si presenterebbe come atto
dovuto, in quanto avrebbe una funzione «per così dire notarile»,
e cioè di mera attestazione di provenienza dell’atto da
parte del Capo dello Stato, oltre che di controllo della
sua regolarità formale;
che la natura esclusivamente presidenziale del potere di
concedere la grazia sarebbe, infine, desumibile – secondo
il ricorrente – dalla stessa giurisprudenza costituzionale;
si richiama, nel ricorso, l’indirizzo espresso da questa
Corte in ordine alla «necessaria “giurisdizionalizzazione”
della fase esecutiva delle sanzioni penali», che sembra
escludere l’esistenza in tale materia di competenze governative;
che, d’altro canto, poi, si sottolinea come la tesi della
esclusiva spettanza presidenziale del potere di concedere
la grazia sarebbe stata «implicitamente condivisa» da questa
Corte nella sentenza n. 274 del 1990, giacché la Corte,
negando la ricorrenza di «vincoli costituzionalmente determinati
per l’esercizio del potere di grazia da parte del Presidente
della Repubblica», avrebbe escluso «l’esistenza di qualsivoglia
potere decisionale dal parte del Ministro della giustizia»;
che, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorrente
ha, pertanto, concluso affinché la Corte dichiari «che non
spetta al Ministro della giustizia il potere di rifiutare
di dare corso alla determinazione, alla quale il Capo dello
Stato è pervenuto, di concedere la grazia ad Ovidio Bompressi
e che, conseguentemente, annulli l’atto di cui alla nota
24 novembre 2004 del Ministro della giustizia».
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, ai sensi
dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, a deliberare senza contraddittorio se il ricorso
sia ammissibile, in quanto sussista la materia di un conflitto
la cui risoluzione spetti alla sua competenza, con riferimento
ai requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti dal medesimo
art. 37;
che questa preliminare e interlocutoria valutazione lascia
impregiudicata ogni ulteriore e diversa determinazione relativamente
anche ai profili attinenti alla stessa ammissibilità del
ricorso, che – allo stato – va dichiarata tanto sotto il
profilo oggettivo, che sotto quello soggettivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio,
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge
11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione
tra poteri dello Stato proposto dal Presidente della Repubblica
nei confronti del Ministro della giustizia, con l’atto indicato
in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al ricorrente Presidente della
Repubblica;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati al Ministro della giustizia entro
il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui
al punto a), per essere successivamente depositati nella
cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni
dalla notificazione, a norma dell’art. 26, comma 3, delle
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 settembre 2005.
ALFONSO CELOTTO
|
|
| Ma la Corte
a chi darà ragione?
| 1.
Con un’ordinanza molto stringata la Corte
costituzionale dichiara ammissibile lo scottante
conflitto fra poteri tra il Presidente della
repubblica e il Ministro della giustizia
circa la spettanza del potere di concedere
la grazia.
Malgrado qualche dubbio circolato nelle
ultime settimane, soprattutto sulla reale
legittimazione passiva del Ministro della
giustizia al conflitto, non mi pare che
ci fossero spazi reali per dubitare che
questo conflitto fosse ammissibile: il caso
della grazia rientra a pieno nel modello
costituzionale di conflitto, fra organi
di vertice e per la definizione di un potere
di tono costituzionale (art. 134 Cost. e
soprattutto art. 37 della l. n. 87 del 1953).
La ammissibilità, cioè la valutazione del
se “esiste la materia di un conflitto la
cui risoluzione spetti alla sua competenza”
(art. 37, 4° comma, l. n. 87 del 1953),
mi pare davvero che fosse scontata, almeno
in questa fase. Va infatti ricordato che
questa valutazione riguarda solo la prima
fase del conflitto e nulla esclude che la
Corte, in sede di decisione finale, possa
poi ritenere inammissibile il conflitto
ora dichiarato ammissibile (è quanto accaduto
nel recente conflitto fra CSM e Parlamento,
deciso definitivamente con sent. n. 185
del 2005).
I veri problemi si aprono ora, con la Corte
chiamata a dirimere una ennesima controversia
di alto tono politico (dopo i casi Mancuso,
Cossiga, CSM / Parlamento, tutte vicende
che hanno innalzato il tono costituzionale
dei conflitti, in una “giurisdizionalizzazione”
delle controversie politiche che prosegue).
A leggere l’ord. n. 354 non ci si interroga
sul contenuto della medesima, ma si cerca
solo di prefigurare quale sarà la decisione
della Corte.
2. I fatti che hanno portato a questo conflitto
sono noti e la delicatezza politica della
questione anche.
Il quadro di riferimento costituzionale
è complesso, anche se la lettera dell’art.
87 della Costituzione non lascia dubbi circa
la titolarità esclusiva del potere di grazia
in capo al Presidente della Repubblica:
“Il Presidente della Repubblica .... può
concedere grazia e commutare le pene”.
Altri argomenti solidi confermano questa
titolarità a favore del Capo dello Stato.
Basti ricordare la netta differenziazione
fra concessione della grazia e la concessione
dell’amnistia e dell’indulto: la prima è
affidata al Presidente della Repubblica,
l’altra inizialmente era attribuita al Presidente
della Repubblica su delega del Parlamento
e, ora, dopo la modifica dell’art. 79 Cost.
(ad opera della l. cost. n. 1 del 1992),
è affidata in via esclusiva al Parlamento:
il confronto fra i due istituti conferma
che la grazia è un potere sottratto radicalmente
alla partecipazione della decisione politica
ed alla dinamica maggioranza-opposizione.
Non va poi trascurato il fatto che, nella
riforma dei ministeri, si è operata la modifica
della denominazione del Ministro della giustizia
dalla quale è stato espunto l'improprio
e fuorviante appellativo di Ministro anche
della "grazia".
Certo, rimane il problema della controfirma
prevista indistintamente per tutti gli atti
presidenziali dall’art. 89 Cost. ed attribuita,
secondo la ambigua formula costituzionale,
al ministro “proponente”. Sappiamo tuttavia
che - nella prassi - gli atti del presidente
della Repubblica sono stati differenziati
proprio in base al ruolo che la controfirma
assume. Da un lato quelli nei quali il Presidente
partecipa a scelte che rimangono strettamente
governative, dall’altro, quelli di natura
squisitamente presidenziale (quale quello
di concessione della grazia): nei primi,
la controfirma rappresenta la partecipazione
del governo alla decisione, mentre nei secondi
essa riveste il ruolo di controllo solo
formale, di “certificazione” dell’atto del
Presidente.
A mio avviso, malgrado nella prassi costituzionale
gli spazi affidati al Ministro della giustizia
circa la preparazione dell’atto di grazia
siano stati ampi, non credo che si possa
ritenere che – sul punto - la Costituzione
vivente abbia posto in dubbio il chiaro
disposto della Costituzione formale.
Tuttavia, non so se per la Corte costituzionale
sarà agevole confermarlo.
|
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|