| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 29 luglio 2005 n. 347
Pres. CAPOTOSTI, Red. FINOCCHIARO |
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Adozione internazionale - dichiarazione di
idoneità di persone singole in casiparticolari.
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È manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale degli articoli 29-bis, introdotto
dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, 31, secondo comma,
35, primo comma, 36, primo e secondo comma, e 44 della legge
4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia),
sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 30 della
Costituzione, dal Tribunale per i minorenni di Cagliari.
Dalla normativa vigente non è evincibile il divieto del
rilascio del certificato di idoneità all'adozione di stranieri
in casi particolari, con la conseguenza che tale rilascio
deve ritenersi consentito ogni qualvolta sussistano le condizioni
di cui all'art. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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Presidente: Piero Alberto CAPOTOSTI;
Giudici: Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Annibale MARINI,
Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO; ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
degli artt. 29 bis (introdotto dalla legge 31 dicembre 1998,
n. 476), 31, secondo comma, 35 primo comma, 36 primo e secondo
comma, e 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del
minore ad una famiglia), promosso con ordinanza del 1° ottobre
2003 dal Tribunale per i minorenni di Cagliari sul ricorso
proposto da D.A., iscritta al n. 647 del registro ordinanze
2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 32, prima serie speciale dell'anno 2004.
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 2005 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto che il Tribunale per i minorenni di Cagliari, nel
corso di un procedimento promosso da D.A. e tendente ad
ottenere la dichiarazione di idoneità alla adozione della
minore R.N., di nazionalità bielorussa, ai sensi dell'art.
44, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto
del minore ad una famiglia), con ordinanza 1° ottobre 2003
(reg. ord. n. 647 del 2004) ha nuovamente sollevato, d'ufficio,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 29-bis
della predetta legge, come introdotto dalla legge 31 dicembre
1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per
la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione
internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di
minori stranieri) e delle norme collegate, individuate negli
artt. 31, secondo comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo
comma, e 44 della legge n. 184 del 1983, nella parte in
cui escludono la possibilità di ottenere la idoneità alla
adozione internazionale, in casi particolari, alle persone
singole e, quindi, di perfezionare la adozione internazionale
in Italia, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione;
che il Tribunale ha premesso che questa Corte, pronunziandosi
su identica questione sollevata nella stessa controversia,
con ordinanza n. 85 del 2003, l'aveva dichiarata manifestamente
inammissibile sulla base del rilievo che il generico richiamo,
nell'ordinanza di rimessione, a "norme collegate" da dichiarare
incostituzionali, senza possibilità di individuarle sulla
base dell'ordinanza stessa, determinava la violazione dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non risultando sufficiente
a dare ingresso all'esame della questione sollevata;
che la Signora D.A. intende adottare la minore R.N., di
nazionalità bielorussa, con la quale è affettivamente legata
ormai da molti anni;
che la minore, dell'età dodici anni, si trova in stato di
abbandono in un orfanotrofio della Repubblica di Belarus,
per essere stata tolta ai genitori la potestà genitoriale;
che ha due fratelli, di sedici e diciassette anni, l'uno
detenuto e l'altro in orfanotrofio; che è bisognosa di serie
e tempestive cure, anche chirurgiche, per grave patologia
dell'udito;
che dalla certificazione rilasciata il 24 settembre 2001
dal Centro nazionale di adozioni della Repubblica bielorussa,
non risultano pervenute richieste di adozione della minore
da parte di cittadini bielorussi;
che, secondo l'ordinamento di quel Paese, il decreto di
adozione potrebbe essere emesso dal competente Tribunale
della Repubblica bielorussa, a condizione che gli aspiranti
adottanti non richiedano che sia conservata la segretezza
dell'adozione e che non siano impediti i contatti con i
fratelli;
che, in sostanza, l'adozione della minore potrebbe avvenire
in Bielorussia con le forme dell'adozione italiana in casi
particolari, che non rompe i rapporti con la famiglia di
origine, e non conserva la segretezza (art. 44, lettera
d, della legge n. 184 del 1983);
che l'adozione potrebbe dunque avvenire in Bielorussia,
come in Italia, qualora la minore fosse cittadina italiana
residente in Italia, considerando che lo stato di salute
della minore ed il rapporto consolidato con la richiedente
renderebbe impossibile l'affidamento preadottivo a terzi;
che in Italia, come in Bielorussia, tale adozione potrebbe
avvenire anche a favore di persone singole;
che, a tale proposito, la ricorrente, pur non coniugata,
è stata ritenuta dai competenti servizi sociali in possesso
di risorse personali e familiari per accudire un minore
in stato di abbandono ed offrirgli valide opportunità di
crescita in ambiente accogliente e ricco di stimoli;
che la Bielorussia richiede la dichiarazione di idoneità
all'adozione, della ricorrente, ai sensi dell'art. 5 della
Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, trattandosi di
adozione che deve avere effetti all'estero;
che la questione appare rilevante perché, se l'art. 29-bis
della legge n. 184 del 1983 prevedesse la dichiarazione
di idoneità all'adozione internazionale a favore di singoli
anche nelle ipotesi dell'art. 44, lettera d), della stessa
legge, la ricorrente potrebbe dar corso alle pratiche di
adozione nei confronti della minore bielorussa;
che la possibilità di dichiarare la ricorrente idonea non
appare possibile operando in via interpretativa, non essendo
la stessa coniugata, dal momento che l'art. 6 della legge
184 del 1983 richiede chiaramente che i coniugi siano uniti
in matrimonio da più di tre anni, ovvero che abbiano convissuto
stabilmente prima del matrimonio per almeno tre anni;
che, secondo la Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993,
non vi è riserva assoluta di adozione a favore di coniugi;
che, con la legge di ratifica della Convenzione da parte
dello Stato italiano (legge 31 dicembre 1998, n. 476), la
possibilità di adozione da parte di singoli è stata però
limitata – secondo il giudice a quo – alle sole ipotesi
di cui all'art. 44, primo comma, lettera a) della legge
184 del 1983, e cioè all'ipotesi di adozione di minori orfani
da parte di parenti o di persona che abbia avuto con il
minore rapporti stabili o duraturi prima di morire (art.
31, secondo comma, della legge n. 184 del 1983, come sostituito
dalla legge n. 476 del 1998), e non anche ai casi particolari
di cui all'art. 44, lettera d);
che la dichiarazione di idoneità all'adozione internazionale
resta conseguentemente limitata dall'art. 29-bis della legge
n. 184 del 1983, come modificato dalla legge n. 476 del
1998, ai coniugi, salvo la limitata eccezione dei minori
orfani;
che, ferma restando la preferenza dell'adozione a favore
di coppie sposate, la soluzione legislativa potrebbe apparire
irragionevole ove si tratti di bambini in stato di abbandono
per cui non vi sia possibilità concreta di adozione se non
a favore di persone singole (art. 3 della Costituzione),
nonché in contrasto con il diritto del minore in stato di
abbandono, italiano e straniero, ad essere allevato in ambiente
idoneo (art. 30 della Costituzione); che il diritto del
minore abbandonato ad avere una famiglia in difetto di quella
di sangue riguarda anche gli stranieri, e che limitare l'adozione
internazionale alle coppie comporterebbe una discriminazione
contro i bambini stranieri, sottraendoli così alle garanzie
offerte dalla legge italiana (art. 2 della Costituzione);
che la Corte costituzionale (sentenza n. 199 del 1986) ha
già affermato che la sottrazione dei minori stranieri alla
garanzia della legge italiana, valida anche per lo straniero
ai sensi dell'art. 2 della Costituzione, viola i diritti
umani, tra i quali c'è anche il diritto dell'abbandonato
ad avere una famiglia in difetto di quella di sangue;
che l'ulteriore declaratoria di incostituzionalità delle
norme collegate consentirebbe il perfezionamento in Italia
della procedura straniera di adozione, non apparendo di
ostacolo l'art. 32 della legge n. 184 del 1983, che prevede
l'intervento della Commissione adozioni internazionali,
poiché l'interesse del minore consente il perfezionamento
dell'adozione straniera non legittimante in Italia sia attraverso
la conversione in adozione legittimante, sia comunque attraverso
una pronuncia di adozione legittimante o non legittimante
in Italia direttamente da parte del giudice italiano, una
volta che il minore sia stabilmente entrato in Italia a
scopo di adozione.
Considerato che il Tribunale per i minorenni di Cagliari
dubita che l'art. 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184
(Diritto del minore ad una famiglia), come introdotto dalla
legge 31 dicembre 1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29
maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
in tema di adozione di minori stranieri), e le norme collegate,
individuate negli art. 31, secondo comma, 35, primo comma,
36, primo e secondo comma, 44 della stessa legge n. 184
del 1983, siano costituzionalmente legittimi, nella parte
in cui escludono la possibilità di ottenere la dichiarazione
di idoneità all'adozione internazionale, in casi particolari,
a favore di singoli, e quindi di perfezionare l'adozione
internazionale in Italia, per violazione dell'art. 3 della
Costituzione, per irragionevole preclusione dell'adozione
da parte di singoli a favore di bambini in stato di abbandono,
dell'art. 30 della Costituzione, per violazione del diritto
del minore in stato di abbandono, italiano e straniero,
ad essere allevato in ambiente idoneo, dell'art. 2 della
Costituzione per sottrazione del minore straniero alle garanzie
offerte dalla legge italiana, e discriminazione rispetto
al minore italiano;
che il giudice rimettente ritiene che l'adozione internazionale
ammetterebbe l'adozione in casi particolari, non legittimante
(e quindi consentibile anche a persone non coniugate ai
sensi dell'art. 44, terzo comma), solo nel caso previsto
dall'art. 44, primo comma, lettera a), della legge n. 184
del 1983, e ciò sulla base del richiamo operato dall'art.
31, secondo comma, individuando, in una disposizione di
esclusivo carattere procedurale, il presupposto implicito
dell'ammissibilità di una sia pur limitata adozione internazionale
“in casi particolari”;
che il rimettente solleva la questione di legittimità su
un presupposto interpretativo erroneo;
che le norme di protezione valide per il minore italiano
non possono non valere per lo straniero (sentenza n. 199
del 1986);
che l'adozione in casi particolari, che ha effetti più limitati
dell'adozione legittimante, non presenta aspetti di eccezionalità
o almeno peculiarità tali da impedirne l'estensione agli
stranieri; che da nessuna disposizione del capo I del titolo
III della legge n.184 del 1983, come integralmente sostituito
dall'art. 3 della legge n. 476 del 1998, è desumibile la
preclusione esplicita all'adozione “in altre ipotesi” ritenuta
dal Tribunale per i minorenni di Cagliari: non in particolare
per l'ipotesi di cui alla lettera d) (“quando vi sia la
constatata impossibilità di affidamento preadottivo”), nella
quale il rimettente sembra voler inquadrare, in via interpretativa,
la fattispecie, in cui la minore straniera, in stato di
abbandono, priva della tutela dei genitori, nonché di parenti
che la possano accudire, e con gravi problemi di salute,
non è stata richiesta in adozione da alcuno;
che l'art. 44, di per sé, regolando l'adozione in casi particolari
in altra parte della legge (titolo IV) rispetto all'adozione
legittimante (titolo II), non si occupa di adozione internazionale,
che è regolata nel titolo III, con la conseguenza che il
silenzio di tale norma, riguardo all'adozione internazionale,
non può essere interpretato come inammissibilità dell'adozione
di minori stranieri in casi particolari;
che l'art. 36, primo comma, si richiama, in generale, al
rispetto delle procedure e degli effetti della legge n.
184 del 1983, all'interno della quale è pure prevista l'adozione
in casi particolari; che l'art. 35, primo comma, che attribuisce
all'adozione pronunciata all'estero gli effetti dell'adozione
legittimante, per definizione, non contempla l'adozione
in casi particolari, senza che questo significhi che la
escluda;
che proprio l'art. 31, secondo comma, che è l'unica disposizione
in cui si incrociano adozione particolare e adozione internazionale,
dettando una procedura agevolata per l'adozione internazionale
in uno dei quattro casi di adozione particolare, implicitamente
riconosce l'ammissibilità dell'adozione internazionale in
casi particolari; dal momento che non ci sarebbe stato bisogno
di precisare che nell'ipotesi di cui all'art. 44, lettera
a), la procedura è semplificata, se in generale la procedura
non fosse stata possibile, neppure in forma completa;
che, quindi, dalla normativa vigente non è evincibile il
divieto del rilascio del certificato di idoneità all'adozione
di stranieri in casi particolari, con la conseguenza che
tale rilascio deve ritenersi consentito ogni qualvolta sussistano
le condizioni di cui all'art. 44;
che tale idoneità è finalizzata ai casi particolari di adozione
– secondo l'ordinamento italiano – descritti dall'art. 44
e che, in fase di dichiarazione di efficacia del provvedimento
straniero di adozione, deve essere compiuta la valutazione
dei presupposti dell'adozione in casi particolari, come
regolati dal titolo IV, capo I, della legge n. 184 del 1983;
che questa interpretazione, costituzionalmente corretta,
riconduce ad unità il sistema, consentendo di ritenere ammissibile
l'adozione internazionale negli stessi casi in cui è ammessa
l'adozione nazionale legittimante o in casi particolari;
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata,
in quanto è erronea l'interpretazione del sistema normativo
sulla cui base essa è stata sollevata (v. sentenza n. 301
del 2000; ordinanze n. 388 del 2002; n. 369 del 2000).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
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per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE,
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dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale degli articoli 29-bis,
introdotto dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, 31, secondo
comma, 35, primo comma, 36, primo e secondo comma, e 44
della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad
una famiglia), sollevata, in riferimento agli articoli 2,
3 e 30 della Costituzione, dal Tribunale per i minorenni
di Cagliari con l'ordinanza indicata in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 2005.
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F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
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Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2005.
ALFONSO CELOTTO
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| Il riconoscimento
della adozione dei single in Italia mediante una ordinanza
di manifesta infondatezza (o della timidezza della
Corte costituzionale)
| Sabato
ho sentito dai telegiornali, raccontata
con grande clamore, la notizia che la Corte
costituzionale aveva ammesso anche in Italia
l’adozione da parte dei single.
Superato il primo momento di stizza per
non essermi accorto subito di una decisione
così epocale, sono andato al computer e
ho cercato con avidità la sentenza, curioso
ed anche sinceramente soddisfatto per quella
che credevo fosse una grande apertura in
tema di diritto di famiglia, che allinea
il nostro paese a tutti gli ordinamenti
democratici occidentali.
Mi dicevo: certo, in Italia, siamo fortemente
legati al riconoscimento dei “diritti della
famiglia come società naturale fondata sul
matrimonio” (art. 29 Cost.); ma era ora
che arrivasse un segnale chiaro su un tema
di frontiera, inevitabile data l’evoluzione
della società, soprattutto ed ancor più
dopo le vicende della procreazione medicalmente
assistita.
Tanto grande era l’attesa quanto grande
è stata la “delusione” nel leggere la ord.
n. 347 del 2005.
Parlo di delusione, riferendomi al tipo
di decisione che la Corte ha scelto.
Una apertura così grande e così rilevante
per l’intero ordinamento è infatti “nascosta”
dentro una ordinanza interpretativa, peraltro
di non agevole comprensione.
La questione era stata promossa dal Tribunale
per i minorenni di Cagliari, nel corso di
un procedimento tendente ad ottenere la
dichiarazione di idoneità alla adozione
di una minore di nazionalità bielorussa,
ai sensi dell'art. 44, lettera d),
della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto
del minore ad una famiglia). Era stata così
sollevata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 29-bis della predetta legge,
come introdotto dalla legge 31 dicembre
1998, n. 476 (Ratifica ed esecuzione della
Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche
alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema
di adozione di minori stranieri) e delle
norme collegate, individuate negli artt.
31, secondo comma, 35, primo comma, 36,
primo e secondo comma, e 44 della legge
n. 184 del 1983, nella parte in cui escludono
la possibilità di ottenere la idoneità alla
adozione internazionale, in casi particolari,
alle persone singole e, quindi, di perfezionare
la adozione internazionale in Italia, per
violazione degli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione.
Questione complessa e delicata che era già
stata dichiarata manifestamente inammissibile
dalla Corte (ordinanza n. 85 del 2003) e
che lo stesso Tribunale per i minorenni
di Cagliari ha ri-sollevato. Tanto complessa
e delicata che la Corte ha preferito risolverla
mediante uno strumento decisiorio poco visibile
(e poco impegnativo), come una ordinanza
di manifesta infondatezza.
Il percorso che la Corte sceglie di seguire
consiste nel ritenere che il rimettente
abbia sollevato la questione su un presupposto
interpretativo erroneo.
Punto di partenza è osservare come il giudice
rimettente abbia ritenuto che l'adozione
internazionale ammetterebbe l'adozione in
casi particolari, non legittimante (e quindi
consentibile anche a persone non coniugate
ai sensi dell'art. 44, terzo comma), solo
nel caso previsto dall'art. 44, primo comma,
lettera a), della legge n. 184 del
1983, e ciò sulla base del richiamo operato
dall'art. 31, secondo comma, individuando,
in una disposizione di esclusivo carattere
procedurale, il presupposto implicito dell'ammissibilità
di una sia pur limitata adozione internazionale
“in casi particolari”.
La Corte ritiene invece che dalla normativa
vigente non è evincibile il divieto del
rilascio del certificato di idoneità all'adozione
di stranieri in casi particolari, con la
conseguenza che tale rilascio deve ritenersi
consentito ogni qualvolta sussistano le
condizioni di cui all'art. 44; che tale
idoneità è finalizzata ai casi particolari
di adozione – secondo l'ordinamento italiano
– descritti dall'art. 44 e che, in fase
di dichiarazione di efficacia del provvedimento
straniero di adozione, deve essere compiuta
la valutazione dei presupposti dell'adozione
in casi particolari, come regolati dal titolo
IV, capo I, della legge n. 184 del 1983.
Ne fa discendere che “questa interpretazione,
costituzionalmente corretta, riconduce ad
unità il sistema, consentendo di ritenere
ammissibile l'adozione internazionale negli
stessi casi in cui è ammessa l'adozione
nazionale legittimante o in casi particolari”
e quindi dichiara la questione manifestamente
infondata.
Non si tratta della prima volta in cui la
Corte utilizza questo strumento decisorio
poco convincente.
La scelta di una ordinanza interpretativa
comporta, in primis, un grave problema
di “segnaletica giurisprudenziale” (definizione
di Leopoldo ELIA, Modeste proposte di
segnaletica giurisprudenziale, in questa
Rivista, 2003, 3688 ss.), in quanto
manca ogni indizio immediato della portata
della pronuncia, sia nel tipo di decisione,
sia nel tipo di dispositivo. In altri termini
si tratta di una decisione interpretativa
“nascosta”, che solo il lettore più avveduto
- che non si fermi alla lettura dei dispositivi
- può individuare.
Effetti ancor più gravi producono sul piano
degli effetti queste sofisticazioni decisionali:
quanti giudici e quanti operatori si accorgono
delle interpretazioni nascostamente proposte
della Corte, così da poterle applicare?
I danni per la chiarezza e la certezza sono
evidenti.
Stupisce che la Corte, malgrado la dottrina
da tempo segnali questi inconvenienti (cfr.
anche ELIA, Gli inganni dell’ambivalenza
sintattica, in Giurisprudenza Costituzionale,
2002, 1049 ss.; ANZON, Interpretazione
“corretta” e interpretazione “conforme a
Costituzione” del regime delle rogatorie
internazionali, ivi, 2002, 2428
s.; e, volendo, CELOTTO, Il (pericoloso)
consolidarsi delle «ordinanze interpretative»,
ivi, 2003, 1462 ss.), insista in
questo tipo di decisioni, anche in settori
cruciali dove un po’ meno di timidezza assolutamente
non nocerebbe.
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