| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 4 maggio 2005 n. 179
Pres. CONTRI, Red. CAPOTOSTI |
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Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione Siciliana - Componenti laici della Sezione giurisdizionale
- Designazione da parte del Presidente della Regione Siciliana.
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Sono manifestamente infondate le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera
d), e comma 2, dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 15, commi
1 e 2, del decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373
(Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione
siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle funzioni
spettanti al Consiglio di Stato), nonché dell'art. 6 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni urgenti
per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi
per l'amministrazione della giustizia), convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 2004,
n. 45, sollevate, in riferimento agli artt. 23 e 14, primo
comma, dello statuto speciale della Regione siciliana, ed
agli artt. 102, primo comma, 108, 3, 24, primo comma, 113,
primo comma, 5, 117, primo e secondo comma, lettera l),
120, e alla VI disposizione transitoria, primo comma, della
Costituzione, dal Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori:
Presidente: Fernanda CONTRI ;
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale
dell' art. 4, comma 1, lett. d), e comma 2, dell' art. 6,
comma 2, e dell'art. 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo
24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio
nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato);
dell'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni
urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque,
nonché interventi per l'amministrazione della giustizia),
convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2004,
n. 45, promossi dal Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana con tre ordinanze del 1° aprile
2004, iscritte ai numeri da 467 a 469 del registro ordinanze
del 2004 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
del 21 aprile n. 22, prima serie speciale, dell'anno 2004
e con due ordinanze del 21 aprile 2004, iscritte ai nn.
572 e 649 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25 e 32, prima serie
speciale, dell'anno 2004.
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Visti gli atti di costituzione dell'Impresa
Agnello Costruzioni s.r.l. e di Giovanna D'Alba ed altra
nonché gli atti di intervento della Regione siciliana e
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che, con cinque ordinanze di contenuto sostanzialmente
identico, emesse tra il 1° e il 21 aprile 2004 (rispettivamente
r.o. nn. 467, 468, 469, 572 e 649 del 2004), nel corso di
altrettanti giudizi di appello avverso decisioni del Tribunale
amministrativo regionale per la Sicilia, sez. Catania e
sez. Palermo, il Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera d), e comma
2, e dell'art. 6, comma 2 (limitatamente alle parole “e
all'art. 4 comma 1 lettera d”) del decreto legislativo 24
dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale della Regione siciliana concernenti l'esercizio
nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato),
concernenti la previsione della composizione mista della
sezione giurisdizionale dello stesso Consiglio, con la partecipazione
di quattro componenti “laici”(in possesso dei requisiti
di cui all'art. 106, terzo comma, della Costituzione per
la nomina a consigliere di cassazione ovvero di cui all'art.
19, primo comma, n. 2, della legge 27 aprile 1982, n. 186),
alla cui designazione provvede il Presidente della Regione;
nonché dell'art. 15, commi 1 e 2, del d.lgs n. 373 del 2003,
limitatamente alla previsione della possibile permanenza
in carica dei membri laici componenti del Consiglio alla
data di entrata in vigore del decreto; e, derivatamente,
dell'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354 (Disposizioni
urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque,
nonché interventi per l'amministrazione della giustizia),
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
legge 26 febbraio 2004, n. 45, il quale dispone che per
assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa
per la Regione siciliana, anche mediante potenziamento della
sua composizione, è autorizzata la spesa di euro 700.000
a decorrere dall'anno 2004;
che le impugnate disposizioni si porrebbero in contrasto:
con l'art. 23 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946,
n. 45 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana),
che non prevederebbe alcuna deroga alla composizione ordinaria
delle sezioni del Consiglio di Stato da localizzare in Sicilia,
laddove il d.lgs. n. 373 del 2003 non si sarebbe limitato
ad una mera localizzazione di uffici, modificando la composizione
dell'organo di cui si tratta mediante l'inserimento di membri
“laici”; con gli artt. 102, primo comma, e 108, della Costituzione,
in quanto il d.lgs. n. 373 del 2003 disciplina una materia
riservata dalla Costituzione alla legge statale, quale quella
dello status di detti componenti, per cui eventuali deroghe
a favore dell'autonomia regionale dovrebbero essere sorrette
da una espressa previsione di pari rango costituzionale;
con gli artt. 3, 24, primo comma, e 113, primo comma, della
Costituzione, introducendo una ingiustificata differenziazione
dell'organo giudicante e quindi anche dell'esercizio della
giurisdizione su di una parte del territorio nazionale;
che, in subordine, vengono censurati i medesimi articoli
per violazione dell'art. 23, primo comma, dello statuto
siciliano, che non prevederebbe né una sezione specializzata
del giudice speciale né una composizione collegiale diversa
da quella ordinaria, e ciò anche in relazione, quale tertia
comparationis, all'art. 24, primo comma, dello statuto concernente
la composizione dell'Alta Corte, nonché all'art. 23, terzo
comma, del medesimo statuto, al decreto legislativo 6 maggio
1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti
per la Regione siciliana), ed agli artt. 90 e 91, secondo
comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del
testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige);
che, in ulteriore subordine, i medesimi articoli sono impugnati
per contrasto con l'art. 23, primo comma, dello statuto
siciliano, nonché con gli artt. 102, secondo comma, e 108,
primo e secondo comma, della Costituzione, non essendo consentito
istituire sezioni specializzate nell'ambito dei giudici
speciali, ed ancora con l'art. 23, primo comma, dello statuto
siciliano e con il primo comma della VI disposizione transitoria
della Costituzione, che esclude dalla revisione la giurisdizione
del Consiglio di Stato;
che, infine, in via ulteriormente gradata, gli stessi articoli
sono censurati per contrasto con gli artt. 5, 117, primo
e secondo comma, lettera l), e 120 della Costituzione, nonché
con l'art. 14, primo comma, dello statuto siciliano;
che nei giudizi introdotti con le ordinanze n. 467 e n.
469 del 2004 si sono costituite le società ricorrenti dei
giudizi a quibus, concludendo per l'accoglimento delle questioni
sollevate, con argomentazioni adesive a quelle di cui al
decreto del Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa;
che nei giudizi introdotti con le ordinanze n. 467 e n.
469 del 2004, ed inoltre in quello introdotto con la ordinanza
n. 468 del 2004, si è costituita la Regione siciliana, che
ha concluso per la inammissibilità o la infondatezza delle
questioni, sulla base di deduzioni identiche a quelle rassegnate
in riferimento agli analoghi giudizi introdotti innanzi
alla Corte con le ordinanze numeri 272, 273 e 430 del 2004;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale
dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o la
infondatezza delle questioni sollevate.
Considerato che le ordinanze pongono questioni sostanzialmente
identiche, e che pertanto i relativi giudizi possono essere
riuniti per essere decisi congiuntamente;
che le medesime questioni sono state già dichiarate non
fondate da questa Corte con la sentenza n. 316 del 2004;
che, non risultando profili diversi o ulteriori rispetto
a quelli già valutati nelle pronunce richiamate, le questioni
devono essere dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
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PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
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riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera d), e comma
2, dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 15, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373 (Norme di attuazione
dello Statuto speciale della Regione siciliana concernenti
l'esercizio nella regione delle funzioni spettanti al Consiglio
di Stato), nonché dell'art. 6 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 354 (Disposizioni urgenti per il funzionamento
dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione
della giustizia), convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 26 febbraio 2004, n. 45, sollevate,
in riferimento agli artt. 23 e 14, primo comma, dello statuto
speciale della Regione siciliana, ed agli artt. 102, primo
comma, 108, 3, 24, primo comma, 113, primo comma, 5, 117,
primo e secondo comma, lettera l), 120, e alla VI disposizione
transitoria, primo comma, della Costituzione, dal Consiglio
di giustizia amministrativa per la Regione siciliana con
le ordinanze in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.
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F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
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Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.
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