 |
| |
 |
 |
| n. 5-2005 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 4 maggio 2005 n. 173
Pres. CONTRI, Red. CAPOTOSTI |
|
Regione Friuli Venezia-Giulia – Norme urgenti
in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria
degli assessori regionali.
|
|
Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti
in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria
degli assessori regionali) sollevata, in riferimento all'art.
48 della Costituzione, all'art. 4 dello statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia ed all'art. 7 del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello
Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in
materia di ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni) dal Presidente del Consiglio dei ministri.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
LA CORTE COSTITUZIONALE
|
| |
|
composta dai signori:
Presidente: Fernanda CONTRI ; Giudici: Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni
Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
GALLO;
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Friuli Venezia-Giulia
11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti
locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali),
promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,
notificato il 13 febbraio 2004, depositato in cancelleria
il 20 successivo ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi
2004.
|
| |
|
Visto l'atto di costituzione della Regione
Friuli-Venezia Giulia;
udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2005 il Giudice
relatore Piero Alberto Capotosti;
uditi l'avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente
del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon
per la Regione Friuli-Venezia Giulia.
|
| |
|
Ritenuto in fatto
|
| |
|
1. — Il Presidente del Consiglio dei ministri,
con ricorso notificato il 13 febbraio 2004 e depositato
il successivo 20 febbraio, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti
in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria
degli assessori regionali), in riferimento all'art. 48 della
Costituzione ed alle norme statutarie e relative norme di
attuazione in materia di elezioni negli enti locali, in
specie all'art. 5 (recte: art. 4) dello statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia ed all'art. 7 del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in
materia di ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni).
2. — Il ricorrente premette che la disposizione impugnata
inserisce il comma 3-bis all'articolo 3-ter della legge
regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali
nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia),
il quale prevede che per determinare il quorum dei votanti
richiesto dal comma 1 del medesimo art. 3-ter, "non sono
computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali
del comune quelli iscritti nell'anagrafe degli elettori
residenti all'estero". Tale previsione integra quanto previsto
dal citato art. 3-ter , il cui comma 1 dispone che, nei
comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, qualora venga
ammessa e votata una sola lista ovvero un solo gruppo di
liste collegate, l'elezione rimanga valida "se il candidato
alla carica di Sindaco ha riportato un numero di voti validi
non inferiore al cinquanta per cento dei votanti ed il numero
dei votanti non è stato inferiore al cinquanta per cento
degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune".
La difesa erariale censura la predetta disposizione, in
primo luogo in quanto, integrando e modificando la vigente
disciplina legislativa regionale in materia di elezioni
comunali, inciderebbe in una materia non attribuita alla
competenza legislativa esclusiva della Regione "a termini
di statuto". La disposizione impugnata sarebbe, inoltre,
in contrasto con l'art. 48 della Costituzione, che afferma
il principio di eguaglianza del voto, il quale si estrinsecherebbe
anche nella salvaguardia del corpo elettorale.
Quest'ultimo – secondo il ricorrente – resterebbe leso quando
alcuni dei suoi componenti ne vengano estromessi, sia pure
ai fini dell'accertamento di determinati quorum. L'art.
48 della Costituzione sarebbe inoltre violato – ad avviso
della difesa erariale – anche sotto un ulteriore profilo,
in quanto sarebbe in qualche misura anche limitata l'effettività
del diritto di voto "– in positivo ed in negativo, mediante
l'astensione – dei cittadini residenti all'estero". Il ricorrente
deduce infine che l'applicazione della norma censurata comporterebbe
che i residenti all'estero, qualora si recassero a votare,
verrebbero estromessi dal computo degli elettori iscritti
nelle liste elettorali del comune, ma verrebbero comunque
computati nel numero dei votanti, con innalzamento di questo
secondo quorum.
3. — Nel giudizio si è costituita la Regione Friuli-Venezia
Giulia, in persona del Presidente della Regione in carica,
chiedendo – sia nell'atto di costituzione che nella memoria
depositata nell'imminenza dell'udienza pubblica – che la
questione venga dichiarata inammissibile ed infondata.
In primo luogo, la Regione deduce l'insussistenza della
pretesa violazione dello statuto speciale, sulla base della
<> che assegna alla
Regione la competenza legislativa in materia di “ordinamento
degli enti locali”, sulla base dell'art. 7 delle norme di
attuazione del medesimo statuto in materia di ordinamento
degli enti locali (di cui al d.lgs. n. 9 del 1997), il quale
dispone che la Regione "disciplina il procedimento di elezione
negli enti locali, esercitandone tutte le funzioni", nonché
sulla base del consolidato orientamento della giurisprudenza
costituzionale secondo il quale le elezioni degli enti locali
rientrano nella materia “ordinamento degli enti locali”.
Anche la dedotta violazione dell'art. 48 della Costituzione
sarebbe infondata, sotto tutti i profili invocati. La disposizione
censurata, infatti, non recherebbe alcun vulnus al principio
di eguaglianza del voto, dal momento che il voto reso dagli
iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti all'estero
sarebbe in tutto e per tutto identico agli altri, sia nel
momento della sua espressione che in quello della determinazione
dei risultati elettorali, attenendo la norma impugnata al
solo momento – precedente – in cui viene determinato il
quorum di partecipazione alle elezioni; né sarebbe limitata
l'effettività del diritto di voto "– in positivo ed in negativo,
mediante l'astensione – dei cittadini residenti all'estero",
essendo il voto dovere civico e l'astensionismo non un "modo
di espressione della volontà politica, ma solo una violazione
di un dovere costituzionale, tanto più grave quando si tratta
di eleggere gli organi fondamentali di un comune".
Solo ad abundantiam la resistente sostiene che la norma
censurata, riducendo il quorum di partecipazione alle elezioni
in relazione alla consistenza di quella fascia di elettori
per la quale la probabilità di una effettiva partecipazione
è più bassa, si muoverebbe nello spazio ad essa consentito
al fine di salvaguardare la validità delle elezioni e la
possibilità del rinnovamento degli organi politici degli
enti locali.
4. — All'udienza pubblica le parti hanno insistito per l'accoglimento
delle conclusioni rassegnate nelle memorie scritte.
|
| |
|
Considerato in diritto
|
| |
|
1. — La questione di legittimità costituzionale,
sollevata in via principale dal Presidente del Consiglio
dei ministri nei confronti della Regione Friuli-Venezia
Giulia con il ricorso indicato in epigrafe, ha ad oggetto
l'art. 1, comma 2, della legge della medesima Regione 11
dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali,
nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali),
impugnato per violazione dell'art. 48 della Costituzione
e delle norme statutarie sulla competenza legislativa in
materia elettorale, in specie dell'art. 5 (recte: art. 4)
dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia e delle
relative disposizioni di attuazione, in specie dell'art.
7 del d.lgs. 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello
statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in
materia di ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni).
La disposizione censurata stabilisce che, ai fini del raggiungimento
del quorum del cinquanta per cento richiesto per la validità
dell'elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione fino
a 15.000 abitanti qualora sia presentata una sola lista
ovvero un solo gruppo di liste collegate, non sono computati
gli elettori “iscritti nell'anagrafe degli elettori residenti
all'estero”. Tale norma, secondo il ricorrente, sarebbe
in contrasto sotto vari profili con il principio di eguaglianza
del voto, nonché con le predette norme statutarie e relative
disposizioni di attuazione, che non attribuirebbero alla
Regione Friuli-Venezia Giulia alcuna competenza legislativa
in materia.
2. — La questione non è fondata.
Il primo profilo da esaminare concerne la competenza della
Regione Friuli-Venezia Giulia a disciplinare le elezioni
degli enti locali. A questo proposito va ricordato che la
denunciata legge regionale n. 21 del 2003 modifica la precedente
legge n. 14 del 1995 e che il sistema di elezione del sindaco
configurato dalla disposizione regionale censurata riproduce
–eccettuata la norma impugnata sul computo degli elettori
residenti all'estero – quello previsto dall'art. 71, comma
10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale per
i Comuni fino a 15.000 abitanti nei quali sia presente una
sola lista o un solo gruppo di liste collegate prevede appunto
un quorum strutturale, oltre che funzionale.
La competenza legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia
in materia si fonda sull'art. 4, n. 1-bis, dello statuto
speciale, così come modificato dall'art. 5 della legge costituzionale
23 settembre 1993, n. 2 (Modifiche ed integrazioni agli
statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna,
per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige),
che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva della
Regione “l'ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni”. L'art. 7 del d.lgs. n. 9 del 1997, specifica
l'ambito di questa disposizione, espressamente stabilendo
che "la Regione disciplina il procedimento di elezione negli
enti locali, esercitandone tutte le funzioni, compresa la
fissazione e l'indizione dei comizi elettorali".
A tutto questo va aggiunto che la giurisprudenza di questa
Corte ha ripetutamente affermato, anche in riferimento alle
citate prescrizioni legislative, che la legislazione elettorale
non è di per sé estranea alla materia dell'ordinamento degli
enti locali, poiché la configurazione degli organi di governo,
i loro rapporti, le loro modalità di formazione e quindi
anche le modalità di elezione degli organi rappresentativi
costituiscono aspetti di questa materia riservata alle Regioni
a statuto differenziato (cfr. ex plurimis sentenze n. 84
del 1997, n. 48 del 2003). Sotto questo profilo quindi,
nel caso in esame, non può essere contestata la competenza
della Regione Friuli-Venezia Giulia a disciplinare il computo
degli elettori ai fini del quorum partecipativo alle elezioni
per il rinnovo degli organi comunali.
3. — La seconda censura è prospettata dal ricorrente in
riferimento all'art. 48 della Costituzione, sia sotto il
profilo della mancata "salvaguardia del corpo elettorale",
sia sotto il profilo della limitazione dell'effettività
del diritto di voto mediante l'astensione.
Questa censura non è condivisibile. Secondo la giurisprudenza
di questa Corte, il principio di eguaglianza del voto, sancito
dall'art. 48, secondo comma, della Costituzione, non è finalizzato
ad una generica salvaguardia del corpo elettorale, ma è
diretto <>, senza riguardare
fasi anteriori o successive a tale momento (ordinanze n.
260 del 2002 e n. 160 del 1996, sentenza n. 107 del 1996).
La determinazione del quorum partecipativo prevista dalla
norma censurata non incide, concernendo una condizione di
validità del voto, sull'espressione dello stesso, ma attiene
ad un momento precedente e non rientra quindi nella previsione
dell'art. 48, secondo comma.
Né tanto meno risulta violata la medesima norma costituzionale
sotto il profilo che, secondo il ricorrente, verrebbe limitata
l'effettività del diritto di voto, neutralizzando il significato
dell'astensione degli elettori residenti all'estero. In
proposito –a prescindere dal rilievo che l'astensione nel
voto è diversa dalla mancata partecipazione al voto – è
sufficiente osservare che, in presenza della prescrizione
dello stesso art. 48, secondo cui l'esercizio del diritto
di voto “è dovere civico”, il non partecipare alla votazione
costituisce una forma di esercizio del diritto di voto significante
solo sul piano socio-politico.
Un terzo profilo di violazione del principio di eguaglianza
del voto sarebbe infine costituito, secondo il ricorrente,
dal fatto che gli elettori residenti all'estero, qualora
si recassero a votare, verrebbero "estromessi dal computo
degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune,
ma verrebbero comunque computati nel numero dei votanti,
con innalzamento di questo secondo quorum". Si tratta di
una censura destituita di fondamento, in quanto non è ravvisabile
alcun vizio di legittimità, dal momento che è logico che
i cittadini iscritti nell'anagrafe dei residenti all'estero,
qualora esprimano il voto, vengano computati tra i votanti.
In realtà, l'introduzione di un regime speciale per gli
elettori residenti all'estero, ai fini del calcolo del quorum
di partecipazione alle elezioni in oggetto, lungi dal costituire
una lesione del principio di eguaglianza del voto, persegue
una logica di favore verso il puntuale rinnovo elettorale
degli organi degli enti locali. Ed infatti questo regime
trova la sua giustificazione nell'alto tasso di emigrazione
che caratterizza alcune aree della Regione Friuli-Venezia
Giulia, il quale potrebbe determinare il mancato raggiungimento
del quorum richiesto, con conseguente annullamento delle
elezioni e successivo commissariamento del Comune in attesa
dell'indizione di nuove elezioni che peraltro, ai sensi
dell'art. 7 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 10
(Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché
modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14), si
possono svolgere soltanto in un turno unico annuale.
|
| |
|
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
|
| |
|
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione
Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti
in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria
degli assessori regionali) sollevata, in riferimento all'art.
48 della Costituzione, all'art. 4 dello statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia ed all'art. 7 del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello
Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in
materia di ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni) dal Presidente del Consiglio dei ministri
con il ricorso in epigrafe.
|
| |
|
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.
|
| |
|
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
|
| |
|
Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria F.to: DI PAOLA
|
|
|
|
 |
|
| |
|