| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 4 maggio 2005 n. 172
Pres. CONTRI, Red. NEPPI MODONA |
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Regione Veneto – Norme per la trasparenza
dell’attività amministrativa regionale.
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto
27 febbraio 2004, n. 4 (Norme per la trasparenza dell'attività
amministrativa regionale), sollevata, in riferimento all'art.
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori:
Presidente: Fernanda CONTRI ; Giudici: Guido NEPPI MODONA,
Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni
Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
GALLO;
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 27 febbraio
2004, n. 4 (Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa
regionale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri, notificato il 30 aprile 2004, depositato in
cancelleria il 6 maggio 2004 ed iscritto al n. 50 del registro
ricorsi 2004.
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Visto l'atto di costituzione della Regione
Veneto;
udito nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2005 il
Giudice relatore Guido Neppi Modona;
uditi l'avvocato dello Stato Aldo Linguiti per il Presidente
del Consiglio dei ministri e gli avvocati Romano Morra e
Andrea Manzi per la Regione Veneto.
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Ritenuto in fatto
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Con ricorso notificato il 30 aprile e depositato
il 6 maggio 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri,
sulla base della deliberazione adottata il 29 aprile 2004,
ha promosso, in riferimento all'art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale in via principale dell'art. 3 della legge
della Regione Veneto 27 febbraio 2004, n. 4 (Norme per la
trasparenza dell'attività amministrativa regionale), che
prevede che il dipendente regionale condannato con sentenza
di primo grado per reati contro la pubblica amministrazione
sia immediatamente trasferito ad altra sede o assegnato
ad altro incarico.
Ad avviso del ricorrente, la norma invaderebbe l'ambito
della legislazione esclusiva statale nella materia dell'ordinamento
civile e penale, come stabilito dall'art. 117, secondo comma,
lettera l), Cost. La legge statale 27 marzo 2001, n. 97,
che tra l'altro nell'art. 3 prevede, in caso di rinvio a
giudizio per taluni reati contro la pubblica amministrazione
(tra cui peculato, concussione, corruzione), il trasferimento
del dipendente ad altro ufficio, avrebbe inoltre già dettato
una compiuta disciplina in tema di rapporti tra procedimento
penale e procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti
pubblici.
L'art. 3 della legge regionale denunciata, quand'anche lo
si volesse ritenere applicabile – come suggerito dalla stessa
Regione Veneto - ai soli reati contro la pubblica amministrazione
diversi da quelli elencati nella legge n. 97 del 2001, finirebbe
perciò con l'introdurre ulteriori effetti sanzionatori conseguenti
a fatti reato, interferendo con attribuzioni esclusive dello
Stato.
Con atto in data 19 maggio 2004 si è costituita in giudizio
la Regione Veneto, chiedendo il rigetto del ricorso. La
Regione osserva che la disciplina dell'art. 3 della legge
regionale «non intacca l'ambito di competenza statale»,
ma si limita a prevedere a carico del dipendente regionale
condannato in primo grado un «provvedimento di mobilità»
a tutela dell'assetto organizzativo dell'apparato regionale,
finalizzato ad assicurare i principî di buon andamento e
di imparzialità dell'amministrazione. La norma impugnata
sarebbe quindi di esclusiva competenza regionale, riguardando
la disciplina dell'ordinamento degli uffici.
Non sarebbe inoltre dato ravvisare alcuna sovrapposizione
con la legge n. 97 del 2001, in quanto i provvedimenti cautelari
ivi previsti a carico del dipendente (trasferimento a seguito
del rinvio a giudizio e sospensione dal servizio a seguito
di condanna anche non definitiva) trovano applicazione per
i delitti espressamente elencati dalla legge, mentre per
tutti gli altri reati contro la pubblica amministrazione
si procederà, in presenza di una condanna di primo grado,
al trasferimento di sede o all'attribuzione ad altro incarico
secondo quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale.
In ogni caso – precisa la difesa della Regione - i provvedimenti
di cui alla normativa regionale non rappresenterebbero un
«effetto sanzionatorio conseguente a fatti reato», integrando
semplici «provvedimenti di mobilità», correlati al pregiudizio
derivante dalla permanenza del dipendente condannato con
sentenza di primo grado nella medesima sede o con il medesimo
incarico.
In una successiva memoria depositata il 9 novembre 2004
l'Avvocatura insiste sulla inammissibile sovrapposizione
della normativa regionale alla disciplina statale in tema
di conseguenze del procedimento penale sul rapporto di pubblico
impiego e ribadisce che i provvedimenti previsti dalla legge
impugnata, presupponendo non la sola pendenza del procedimento,
ma la emissione di una sentenza di condanna, anche se non
definitiva, produrrebbero effetti non meramente cautelari,
bensì sanzionatori, caratterizzati dalla irreversibilità.
Il trasferimento di sede e l'attribuzione di altro incarico
non avrebbero infatti effetti provvisori, posto che non
ne è prevista la cessazione con il venir meno della condanna,
ma si atteggerebbero a vere e proprie sanzioni adottate
in via anticipata rispetto alla condanna definitiva.
La disciplina impugnata sarebbe di conseguenza riferibile
alla materia degli effetti del processo penale (in particolare,
della sentenza di condanna in primo grado) sul rapporto
di impiego e atterrebbe al diritto penale, rientrante nella
competenza esclusiva dello Stato anche sotto il profilo
della tutela dell'ordine pubblico.
Dal suo canto la Regione Veneto, con memoria depositata
il 26 gennaio 2005, ribadisce che l'esigenza sottesa al
trasferimento d'ufficio è quella di «tutelare interessi
amministrativi» che afferiscono direttamente al rapporto
di servizio del dipendente e al pregiudizio derivante all'amministrazione
dalla permanenza dell'impiegato condannato nell'ufficio.
Qualsiasi richiamo alla materia penale ovvero a quella dell'ordine
pubblico - quest'ultima tardivamente menzionata nella memoria
dell'Avvocatura – sarebbe perciò del tutto inconferente.
Infine, infondata sarebbe anche l'argomentazione dell'Avvocatura
circa l'irreversibilità degli effetti del trasferimento,
posto che, da un lato, lo stesso art. 3 della legge regionale
fa «salvo quanto previsto dalle norme vigenti», così assicurando
la piena applicazione della disciplina statale e, conseguentemente,
la provvisorietà degli effetti del provvedimento cautelare;
dall'altro, l'art. 3, comma 1, della legge n. 97 del 2001,
nel fare «salva l'applicazione della sospensione dal servizio
in conformità a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti»,
riconosce la possibile coesistenza di ulteriori e specifiche
disposizioni a tutela degli interessi pubblici fondamentali
propri di ciascun ordinamento.
Nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2005 i difensori
delle parti hanno ribadito le argomentazioni e le conclusioni
sostenute in precedenza.
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Considerato in diritto
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1. - Oggetto della questione di legittimità
costituzionale sollevata in via principale dal Presidente
del Consiglio dei ministri è l'art. 3 della legge della
Regione Veneto 27 febbraio 2004, n. 4 (Norme per la trasparenza
dell'attività amministrativa regionale). La disposizione
censurata stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dalle
norme vigenti, «l'amministrazione regionale procede immediatamente
al trasferimento di sede o all'attribuzione ad altro incarico
del dipendente condannato, per i reati contro la pubblica
amministrazione, con sentenza di primo grado».
Secondo il Governo, la norma regionale invade l'ambito della
legislazione esclusiva dello Stato in tema di ordinamento
civile e penale, riconosciuta dall'art. 117, secondo comma,
lettera l), della Costituzione, sovrapponendosi alla legge
statale 27 marzo 2001, n. 97, relativa ai rapporti tra procedimento
penale e procedimento disciplinare, che in relazione ad
alcuni gravi reati contro la pubblica amministrazione contempla
nell'art. 3, comma 1, il trasferimento ad altro ufficio
in caso di rinvio a giudizio e nell'art. 4 la sospensione
dal servizio in caso di condanna anche non definitiva.
La Regione Veneto sostiene invece che la disposizione impugnata
si limita a prevedere un provvedimento di mobilità nell'ambito
della disciplina che regola l'assetto organizzativo degli
uffici regionali, al fine di tutelare il buon andamento
e l'imparzialità della pubblica amministrazione, rientrante
nella sfera della competenza residuale delle regioni.
2. - La questione di legittimità costituzionale sollevata
dal Presidente del Consiglio dei ministri non è fondata.
3. - Va preliminarmente rilevato che l'art. 3 della legge
regionale n. 4 del 2004 si apre con l'espressa clausola
di salvezza di quanto previsto dalle norme vigenti; la disciplina
censurata non si sovrappone pertanto alle disposizioni della
legge statale, ma deve ritenersi operante, come sostenuto
dalla Regione Veneto, solo in relazione ai reati contro
la pubblica amministrazione diversi da quelli previsti dalla
legge statale n. 97 del 2001.
4. - Secondo il ricorrente la legge regionale censurata,
nel prevedere a seguito di sentenza di condanna di primo
grado il trasferimento ad altra sede del dipendente pubblico
o l'attribuzione ad altro incarico, introduce «ulteriori
effetti sanzionatori conseguenti a fatti reato», legati
«non alla sola pendenza del procedimento penale ma alla
emissione di sentenze di condanna di primo grado». Tale
disciplina determinerebbe «effetti non meramente cautelari
ma sanzionatori, attesa la loro irreversibilità», e inciderebbe
su una materia che, oggettivamente, «è quella degli effetti
del processo penale (e, anzi, della sentenza penale di condanna
di primo grado) nel rapporto di impiego» e, quindi, attiene
al «diritto penale».
Sulla base di queste argomentazioni, e tenuto conto che
il ricorso non contiene alcuna motivazione a supporto del
generico richiamo anche all'ordinamento civile, non vi è
quindi dubbio che la censura mossa dal Governo alla norma
regionale si riferisce esclusivamente all'invasione della
competenza statale in materia di ordinamento penale. Riguardo
a tale sfera di competenza, questa Corte ha peraltro già
avuto occasione di affermare (v., da ultimo, sentenza n.
185 del 2004) che la materia penale deve essere «intesa
come l'insieme dei beni e valori ai quali viene accordata
la tutela più intensa» e che essa «nasce nel momento in
cui il legislatore nazionale pone norme incriminatrici»,
mediante la configurazione delle fattispecie, l'individuazione
dell'apparato sanzionatorio e la determinazione delle specifiche
sanzioni.
Coerentemente a questa impostazione, in tema di sospensione
cautelare obbligatoria dal servizio prevista dall'art. 15
della legge 19 marzo 1990, n. 55, nei confronti di pubblici
dipendenti che abbiano riportato condanna, anche non definitiva,
per delitti di criminalità organizzata o per determinati
delitti contro la pubblica amministrazione, la Corte ha
rilevato che tale misura non ha natura sanzionatoria, bensì
meramente cautelare, essendo «collegata alla pendenza di
un'accusa penale nei confronti di un funzionario pubblico»,
che di per sé espone l'amministrazione «ad un pregiudizio
direttamente derivante dalla permanenza dell'impiegato nell'ufficio»
e «risponde a esigenze proprie della funzione amministrativa
e della pubblica amministrazione presso cui il soggetto
colpito presta servizio» (sentenza n. 206 del 1999).
Deve pertanto escludersi che la meno incisiva misura del
provvisorio trasferimento di sede o dell'assegnazione ad
altro incarico, prevista dalla disposizione censurata, costituisca
effetto penale della sentenza di condanna per determinati
fatti reato, e sia perciò inscrivibile nella materia dell'ordinamento
penale.
5. – Le finalità che la norma intende perseguire, significativamente
inserita in una legge intitolata «Norme per la trasparenza
dell'attività amministrativa regionale», sono ravvisabili
nell'esigenza di tutelare l'immagine, la credibilità e,
appunto, la trasparenza dell'amministrazione regionale;
interessi che, anche prima dell'eventuale pronuncia di una
sentenza definitiva di condanna, possono risultare pregiudicati
dalla permanenza nell'ufficio del dipendente che abbia commesso
nell'esercizio delle sue funzioni un reato contro la pubblica
amministrazione.
Alla luce del principio di buon andamento dei pubblici uffici
e del dovere dei cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche
di «adempierle con disciplina ed onore» (artt. 97 e 54,
secondo comma, Cost.), la disposizione in esame offre dunque
alla amministrazione regionale uno strumento volto a realizzare
l'interesse pubblico di garantire la credibilità e la fiducia
di cui l'amministrazione deve godere presso i cittadini
(v. sentenze n. 206 del 1999 e n. 145 del 2002); interesse
leso dal discredito che la condanna, anche solo di primo
grado, può recare all'immagine del corretto funzionamento
dei pubblici uffici, e certo prevalente su quello individuale
del dipendente alla permanenza nella medesima sede o nel
medesimo ufficio. La misura risulta pertanto ispirata non
già da ragioni punitive o disciplinari, quanto da esigenze,
lato sensu cautelari, in funzione dell'organizzazione interna
degli uffici (v. ancora sentenza n. 206 del 1999: p. 9 del
Considerato, ove il trasferimento dell'impiegato ad altra
sede, ufficio o mansione, in contrapposizione con la misura
cautelare della sospensione dal servizio, viene significativamente
definito «misura organizzativa»), atteso che le esigenze
di trasparenza e di credibilità della pubblica amministrazione
sono direttamente correlate al principio costituzionale
di buon andamento degli uffici.
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per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
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dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto
27 febbraio 2004, n. 4 (Norme per la trasparenza dell'attività
amministrativa regionale), sollevata, in riferimento all'art.
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal
Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in
epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.
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Fernanda CONTRI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
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Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.
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