| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 21 aprile 2005 n. 162
Pres. CONTRI, Red. MADDALENA |
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Regione Emilia-Romagna – Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2004 – Finanziamenti statali in materia
di competenza residuale delle Regioni - Artigianato
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È illegittimo l'art. 4, comma 83, della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2004), nella parte in cui non prevede che il decreto del
Ministro delle attività produttive sia emanato previa intesa
con la Conferenza Stato-Regioni.
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma 82, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sollevata, in riferimento agli articoli 117,
118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna.
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Non è fondata – salvo quanto previsto al
capo 1) – la questione di legittimità costituzionale dell'art.
4, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata,
in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione,
dalla Regione Emilia-Romagna.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori:
Presidente: Fernanda CONTRI;
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 4, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), promosso
con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il
24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 4 marzo 2004
ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2005 il Giudice
relatore Paolo Maddalena;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino
e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato
dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.- Con ricorso notificato il 24 febbraio 2004, e depositato
nella cancelleria di questa Corte il successivo 4 marzo (reg.
ric. n. 33 del 2004), la Regione Emilia-Romagna ha impugnato
numerose disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2004), censurando, tra l'altro,
l'art. 4, commi 82 e 83, per violazione degli articoli 117,
118 e 119 della Costituzione.
La norma denunciata prevede, al comma 82, che «le disponibilità
del fondo di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n.
949, e successive modificazioni, sono incrementate di 10 milioni
di euro per l'anno 2004 per agevolare i processi di internazionalizzazione
ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle
imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste
collegati». In base al comma 83, «le modalità, le condizioni
e le forme tecniche delle attività di cui al comma 82 sono
definite con decreto del Ministro delle attività produttive
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
ai sensi dell'art. 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001,
n. 57».
L'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, ha istituito
un fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, mentre
l'art. 21, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57, ha previsto
la possibilità di utilizzare le disponibilità di questo fondo
anche per agevolare il sostegno finanziario ai processi esportativi
delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione commerciale
e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse
e dai consorzi export a queste collegati.
La Regione osserva che con la norma denunciata la legge finanziaria
per il 2004 avrebbe perpetuato un intervento statale non più
compatibile con il nuovo assetto costituzionale conseguente
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Secondo la ricorrente, l'artigianato ricade, oggi, nella potestà
piena delle Regioni, e già nel vigore del vecchio Titolo V
della Parte seconda della Costituzione le Regioni ricoprivano
un ruolo preminente nella materia in questione. Ricorda in
particolare la Regione Emilia-Romagna che, proprio in relazione
ai contributi a favore delle imprese artigiane, l'art. 12
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevede che
«le funzioni amministrative relative alla materia “artigianato”,
così come definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, comprendono anche
tutte le funzioni amministrative relative alla erogazione
di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici
di qualsiasi genere, comunque denominati, alle imprese artigiane,
con particolare riguardo alle imprese artistiche», mentre
il successivo art. 13 conserva allo Stato solo «le funzioni
attualmente previste concernenti», tra l'altro, «eventuali
cofinanziamenti, nell'interesse nazionale, di programmi regionali
di sviluppo e sostegno dell'artigianato, secondo criteri e
modalità definiti con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza
unificata».
Ad avviso della Regione Emilia-Romagna, la finalizzazione
dei contributi previsti dal comma 82 al sostegno dei programmi
di «internazionalizzazione» delle imprese artigiane non implicherebbe
la competenza statale in ordine alla gestione e alla regolazione
del fondo. Difatti, il finanziamento statale non atterrebbe
allo sviluppo dell'intero Paese, riguardando i programmi elaborati
da singole imprese artigiane al fine di una loro maggiore
«internazionalizzazione».
La Regione esclude inoltre che il rilievo «macroeconomico»
di un intervento di sostegno del mercato sussista per il solo
fatto che l'intervento afferisca ai rapporti internazionali,
come dimostrerebbe l'attribuzione della materia «commercio
con l'estero» alla competenza concorrente di Stato e Regioni.
Né la competenza statale potrebbe giustificarsi per la mancanza,
nell'intervento in questione, di una delimitazione territoriale
regionale; se così fosse, ne deriverebbe una “straordinaria
confusione di ruoli”, perché le Regioni e lo Stato farebbero
le stesse cose, con duplicazioni e distorsioni delle politiche.
I commi 82 e 83 del citato art. 4, contemplando la gestione
e la regolazione statale di un finanziamento finalizzato al
sostegno delle imprese in materia regionale, violerebbero
gli artt. 117, 118 e 119 Cost. Ci si troverebbe in presenza
di politiche di sostegno che possono e devono essere decise
e gestite a livello regionale, mancando (oltre al carattere
macroeconomico) qualsiasi esigenza unitaria. In particolare,
sarebbe illegittima la previsione – da parte del comma 83
– di un atto sostanzialmente regolamentare in materia di competenza
regionale piena (artigianato) o, al massimo, concorrente (commercio
con l'estero).
La Regione prospetta anche una questione subordinata, per
il caso in cui questa Corte ritenesse legittimo l'intervento
di incremento del fondo per il suo carattere macroeconomico,
e quindi per la sussistenza della competenza statale in materia
di tutela della concorrenza. La ricorrente denuncia infatti
i commi 82 e 83 dell'art. 4 per la mancata previsione di meccanismi
di coordinamento con le Regioni. Siccome le norme impugnate
incidono su una materia regionale, sarebbe necessario che
le funzioni statali di gestione e regolazione da esse previste
siano svolte in modo da tener conto del punto di vista della
Regione e da coordinarsi con l'azione che la Regione stessa
svolge. Secondo la ricorrente, questa conclusione varrebbe
a maggior ragione ove la Corte ritenesse insussistente il
carattere macroeconomico ma esistente una ipotetica esigenza
unitaria, tale da giustificare la gestione centrale del finanziamento
(ma, comunque, non la previsione del decreto sostanzialmente
regolamentare).
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri, concludendo per la non fondatezza
delle questioni e rinviando a successiva memoria l'illustrazione
delle conclusioni così rassegnate.
3. - In prossimità dell'udienza, la Regione Emilia-Romagna
ha depositato una memoria illustrativa per precisare innanzitutto
di voler chiedere a questa Corte non una dichiarazione di
illegittimità costituzionale della norma denunciata dalla
quale derivi la semplice soppressione del fondo o del finanziamento,
ma una caducatoria della disposizione nella parte in cui le
risorse da essa previste non costituiscono elemento integratore
della finanza regionale.
La Regione ricorda che l'illegittimità di finanziamenti diretti
a favore di soggetti privati in materia di competenza regionale
è stata più volte ribadita da questa Corte (sentenze n. 320,
n. 423 e n. 424 del 2004 e sentenza n. 51 del 2005).
Dalla giurisprudenza costituzionale si ricaverebbe inoltre
che l'art. 117, sesto comma, della Costituzione si riferisce
anche agli atti “sostanzialmente” regolamentari.
Quanto alla censura subordinata relativa alla violazione del
principio di leale collaborazione, osserva infine la ricorrente
che, sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, il
coinvolgimento regionale si rende necessario anche in caso
di norme rientranti in materia di competenza esclusiva statale
ma interferenti con materie regionali (così le sentenze n.
308 del 2003 e n. 31 del 2005).
4. - Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato
una memoria in prossimità dell'udienza.
Secondo la difesa erariale l'intervento finanziario delineato
dalla norma censurata sarebbe riconducibile alla competenza
esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera e), della Costituzione (“mercati finanziari” e “tutela
della concorrenza”).
In ogni caso, lo Stato sarebbe portatore di interessi sovraregionali
costituzionalmente riconosciuti, per soddisfare i quali il
legislatore nazionale potrebbe, in assenza di divieti ricavabili
dall'art. 119 della Costituzione, disporre finanziamenti ed
interventi diretti.
Osserva inoltre l'Avvocatura che il concorso nel pagamento
degli interessi è concesso non da un apparato amministrativo
dello Stato, ma da comitati tecnici costituiti in ogni Regione
e presieduti da un rappresentante della Regione nel cui territorio
ha sede l'impresa da finanziare.
Infine la difesa erariale ricorda che il decreto ministeriale
previsto dall'art. 4, comma 83, della legge n. 350 del 2003
non è stato sinora emanato e che in ogni caso lo schema di
decreto sarà sottoposto alla Conferenza Stato-Regioni in applicazione
di norme di sistema.
Considerato in diritto
1. - La Regione Emilia-Romagna ha impugnato, unitamente ad
altre disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2004), l'art. 4, commi 82 e 83,
il quale prevede, al fine di agevolare i processi di internazionalizzazione
ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle
imprese artigiane, l'incremento delle disponibilità del fondo
di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive
modificazioni (così il comma 82), secondo modalità, condizioni
e forme tecniche da definire con decreto del Ministro delle
attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze (così il comma 83).
La Regione, premesso di avere competenza legislativa piena
(artigianato) o, al più, concorrente (commercio estero) nella
materia disciplinata dalla disposizione denunciata, ritiene
che lo Stato non abbia titolo ad effettuare interventi diretti
a favore delle imprese artigiane, neppure per sostenerne i
processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione
commerciale, escludendo che lo strumento prefigurato dalla
norma abbia una rilevanza macroeconomica; e lamenta l'attribuzione
al Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, del potere di disciplinare,
con proprio decreto, modalità, condizioni e forme tecniche
delle attività ammesse al sostegno finanziario statale.
Secondo la ricorrente, che deduce la violazione degli articoli
117, 118 e 119 della Costituzione, sarebbero lese le attribuzioni
legislative regionali; sarebbe violato il divieto per lo Stato
di intervenire con un decreto ministeriale in materie in cui
esso non abbia competenza legislativa esclusiva; sarebbe lesa
l'autonomia finanziaria delle Regioni.
La Regione Emilia-Romagna prospetta anche una questione in
via subordinata, per il caso in cui l'intervento di incremento
del fondo fosse ritenuto giustificato per il suo carattere
macroeconomico, e quindi per la presenza della competenza
statale in materia di tutela della concorrenza. Secondo la
ricorrente, sarebbe in ogni caso costituzionalmente illegittima
la mancata previsione, nella regolazione e nella gestione
del fondo, di qualsiasi forma di collaborazione con le Regioni.
Incidendo la norma impugnata su una materia regionale, le
funzioni statali di regolazione e di gestione del fondo dovrebbero
svolgersi in modo da tener conto del punto di vista delle
Regioni e da coordinarsi con l'azione che le Regioni stesse
svolgono.
2.- La presente decisione concerne le questioni di legittimità
costituzionale sollevate nei confronti dell'art. 4, commi
82 e 83, della legge n. 350 del 2003, restando riservata a
separate pronunce la decisione delle altre questioni sollevate
con il ricorso della Regione Emilia-Romagna.
3. - La questione avente ad oggetto il comma 82 dell'art.
4 della legge n. 350 del 2003 non è fondata.
Deve anzitutto escludersi che l'incremento delle disponibilità
del fondo per agevolare i processi di internazionalizzazione
ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle
imprese artigiane e dai consorzi di esportazione a queste
collegati sia riconducibile alla materia “tutela della concorrenza”,
nel suo profilo dinamico e promozionale (art. 117, secondo
comma, lettera e, della Costituzione). Contrariamente a quanto
prospettato dalla difesa erariale, infatti, l'esame della
norma censurata dimostra che il finanziamento in questione
non può rientrare in questa materia: esso non è idoneo ad
incidere sull'equilibrio economico generale, essendo privo
del requisito oggettivo dell'“impatto complessivo”, tenuto
conto anche dell'esiguità dei mezzi economici impegnati nel
quadro della complessiva manovra disposta con la legge finanziaria
del 2004 (10 milioni di euro per l'anno 2004) (cfr. sentenza
n. 77 del 2005).
L'ambito materiale nel quale interviene la disposizione denunciata
è l'artigianato. L'art. 117 della Costituzione, dopo la riforma
del Titolo V della Parte II della Costituzione, non annoverando
l'artigianato tra le materie tassativamente riservate alla
legislazione statale o a quella concorrente, implicitamente
demanda questa materia alla potestà legislativa residuale
delle Regioni, modificando in tal modo la precedente previsione
costituzionale, che invece assegnava allo Stato il compito
di stabilire i principi fondamentali in materia di artigianato,
prevedendo la competenza concorrente delle Regioni. Appartiene
pertanto alla competenza legislativa residuale delle Regioni
l'adozione delle misure di sviluppo e sostegno dell'artigianato,
e, in questo ambito, la disciplina dell'erogazione di agevolazioni,
contributi e sovvenzioni di ogni genere.
Se il sostegno economico alla internazionalizzazione delle
imprese artigiane è ormai riconducibile ad una materia di
cui al quarto comma dell'art. 117 della Costituzione, ciò
però non comporta l'incostituzionalità dell'art. 4, comma
82, della legge n. 350 del 2003.
La norma denunciata, infatti, non istituisce un nuovo fondo
a destinazione vincolata, ma si limita ad incrementare le
disponibilità di un fondo preesistente alla modifica del Titolo
V, Parte II, della Costituzione, in vista del raggiungimento
di finalità ad esso già proprie.
Invero, l'art. 37 della legge n. 949 del 1952, nel contesto
di un più ampio provvedimento per lo sviluppo dell'economia
e l'incremento dell'occupazione, ha previsto la formazione
di un fondo, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane,
per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni
di credito a favore delle imprese artigiane, effettuate dagli
istituti e aziende di credito, rimettendo ad appositi comitati
tecnici regionali l'attività di concessione dei contributi.
Provvedimenti legislativi successivi hanno di volta in volta
conferito al fondo in questione ulteriori assegnazioni per
i vari esercizi finanziari (così, tra l'altro, la legge 31
ottobre 1966, n. 947; il decreto-legge 26 ottobre 1970, n.
745; la legge 24 dicembre 1974, n. 713; la legge 10 ottobre
1975, n. 524; il decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156; la
legge 30 marzo 1981, n. 119; il decreto-legge 28 dicembre
1989, n. 415).
La legge 5 marzo 2001, n. 57, nel dettare disposizioni in
materia di apertura e regolazione dei mercati, ha assegnato
al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle
operazioni di credito a favore delle imprese artigiane una
nuova finalità, il sostegno all'internazionalizzazione. L'art.
21, comma 7, di tale legge prevede infatti che le disponibilità
del fondo in questione “possono essere utilizzate anche per
agevolare il sostegno finanziario ai processi esportativi
delle imprese artigiane e ai programmi di penetrazione commerciale
e di internazionalizzazione promossi dalle imprese stesse
e dai consorzi export a queste collegati, secondo finalità,
forme tecniche, modalità e condizioni da definire con decreto
del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica”.
Su questa linea si pone il denunciato comma 82 dell'art. 4
della legge n. 350 del 2003: esso pertanto si giustifica,
in via transitoria e fino all'attuazione del nuovo modello
delineato dall'art. 119 della Costituzione, in conseguenza
del principio di continuità dell'ordinamento, più volte richiamato
da questa Corte dopo la modifica del Titolo V (cfr., da ultimo,
sentenza n. 255 del 2004), attesa l'esigenza di non far mancare
finanziamenti ad un settore rilevante e strategico dell'economia
nazionale, quello dell'impresa artigiana, al quale la Costituzione
(art. 45) guarda con particolare favore.
4. - Le censure della ricorrente vanno invece accolte con
riferimento al comma 83 del citato art. 4, là dove viene lamentata
la mancanza di forme di raccordo e di leale collaborazione
con le Regioni.
Il principio di continuità giustifica infatti, ancora in via
provvisoria, ed in vista di una considerazione complessiva
del settore dell'artigianato e delle iniziative da finanziare,
l'attribuzione al Ministro delle attività produttive della
potestà di definire, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, modalità, condizioni e forme tecniche delle
attività ammesse al sostegno finanziario (cfr. sentenza n.
255 del 2004).
E tuttavia, l'articolazione della normativa esige forme di
cooperazione con le Regioni e di incisivo coinvolgimento delle
stesse, essendo evidente che l'intervento dello Stato debba
rispettare la sfera di competenza spettante alle Regioni in
via residuale.
La norma censurata, invece, non prende minimamente in considerazione
le Regioni per ciò che attiene all'emanazione del decreto
ministeriale di attuazione. Deve pertanto essere dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 83, della
legge n. 350 del 2003, nella parte in cui, in contrasto con
il principio di leale collaborazione, non prevede che il decreto
del Ministro delle attività produttive sia emanato previa
intesa con la Conferenza Stato-Regioni.
4.1.- Quanto all'ulteriore denuncia, sollevata dalla ricorrente,
concernente la mancanza di forme di raccordo con le Regioni
nell'attività di gestione delle risorse, si tratta di censura
che muove da un inesatto presupposto ermeneutico.
Il comma 83 del citato art. 4, infatti, non disciplina – né
direttamente, né indirettamente per il tramite del decreto
ministeriale di attuazione – anche l'attività di concreta
gestione dell'intervento. Questa attività, unitamente a quella
di concessione dei contributi e delle agevolazioni, rientra
nella competenza delle Regioni, e tale competenza è fatta
salva dalla norma censurata. Lo si ricava univocamente tanto
dal fatto che il comma 82 individua lo strumento operativo
di intervento nel fondo di cui all'art. 37 della legge n.
949 del 1952, che è un fondo a gestione regionale; quanto,
più in generale, dalle disposizioni contenute negli artt.
12 e ss. del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, le quali, prevedendo
la competenza delle Regioni per tutto ciò che attiene all'erogazione
di contributi in favore delle imprese artigiane, postulano
che siano le Regioni stesse a vagliare in concreto i progetti
da ammettere al finanziamento previsto dalla legge, e quindi
a coordinare questo sostegno con le iniziative già finanziate
con altri strumenti di intervento pubblico.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle restanti
questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sollevate dalla Regione Emilia-Romagna con il
ricorso indicato in epigrafe;
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma
83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2004), nella parte in cui non prevede
che il decreto del Ministro delle attività produttive sia
emanato previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, comma 82, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
sollevata, in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della
Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso
indicato in epigrafe;
3) dichiara non fondata – salvo quanto previsto al capo 1)
– la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata,
in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione,
dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2005.
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