| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 21 aprile 2005 n. 161
Pres. CONTRI, Red. FINOCCHIARO |
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Regione Basilicata – Normativa sullo smaltimento
dei rifiuti – Tutela dell’ambiente.
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È illegittimo l'articolo 1 della legge della
Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59 (Normativa sullo
smaltimento dei rifiuti), come modificata dall'art. 46 della
legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 (Disciplina delle
attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo
piano), nella parte in cui fa divieto a chiunque conduca
nel territorio della Regione Basilicata impianti di smaltimento
e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria, di
accogliere negli impianti medesimi rifiuti, diversi da quelli
urbani non pericolosi, provenienti da altre regioni o nazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori:
Presidente: Fernanda CONTRI;
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'articolo 1 della legge della Regione Basilicata 31
agosto 1995, n. 59 (Normativa sullo smaltimento dei rifiuti),
promosso con ordinanza del 3 giugno 2002 dal T.A.R. della
Basilicata sui ricorsi riuniti proposti da Fenice s.p.a.
nei confronti della Regione Basilicata ed altri, iscritta
al n. 351 del registro ordinanze 2002 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale,
dell'anno 2002.
Visti l'atto di costituzione della Fenice s.p.a. nonché
l'atto di intervento della Regione Basilicata;
udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2005 il Giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
uditi gli avvocati Giuseppe Minieri per Fenice s.p.a. e
Franco Giampietro per la Regione Basilicata.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 3 giugno 2002, il Tribunale amministrativo
regionale della Basilicata ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Basilicata
31 agosto 1995, n. 59 (Normativa sullo smaltimento dei rifiuti),
per violazione degli artt. 3, 11, 32, 41, 117 e 120 della
Costituzione, con riferimento a due procedimenti pendenti
e poi riuniti, con i quali la Fenice s.p.a. aveva impugnato
i provvedimenti del Consiglio regionale della Basilicata,
prima, e della Giunta regionale, poi, che avevano escluso
la possibilità che – nell'ambito delle tipologie e quantità
di rifiuti da smaltire nell'impianto di termodistruzione di
rifiuti con recupero di energia, di proprietà della società
ed approvato, sia pure con riserva, dalla Regione - potessero
essere compresi pure rifiuti di provenienza extraregionale.
Secondo il rimettente, i predetti provvedimenti, lesivi della
sfera giuridica della ricorrente, erano stati adottati nel
vigore della legge regionale 31 agosto 1995, n. 59, il cui
articolo 1 disponeva: «In attuazione del principio di prossimità
di cui alla direttiva 91/156 CEE nonché dei poteri di organizzazione
dei servizi di smaltimento dei rifiuti attribuiti alla Regione
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1983, dalla
legge n. 441/1987 e dalla legge n. 475/1988 è fatto divieto
a chiunque conduca sul territorio della Regione Basilicata
impianti di smaltimento e/o di stoccaggio di rifiuti, anche
in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi
rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni».
Ciò precisato, il collegio ritiene che la questione di costituzionalità
dell'art. 1 della legge regionale n. 59 del 1995 sia rilevante
in ambedue i giudizi, dato che l'unico fondamento giuridico
del divieto di importazione di rifiuti extraregionali sancito
negli atti impugnati è costituito appunto da detta norma regionale,
la cui eliminazione dall'ordinamento avrebbe come conseguenza
l'accoglimento del gravame.
Secondo il remittente la norma regionale si presta a più censure,
sia con riferimento al periodo precedente il decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE
sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti
di imballaggio), sia dopo l'entrata in vigore di quest'ultima
legislazione statale.
In primo luogo, è ipotizzabile il contrasto con il nuovo testo
dell'art. 117 della Costituzione, che riserva la “tutela dell'ambiente”
e “dell'ecosistema” alla potestà legislativa esclusiva dello
Stato, con definitiva impossibilità per le regioni di poter
legiferare in materia di tutela dell'ambiente dal rischio
di inquinamento.
Afferma poi il giudice a quo che il principio dell'autosmaltimento
locale, col connesso divieto di conferimento di rifiuti extraregionali,
non può valere né per quelli “pericolosi” (ivi inclusi quelli
che già il decreto del Presidente della Repubblica del 1982
definiva “tossici e nocivi”) né per quelli “speciali” non
pericolosi (che nella fattispecie oggetto dei giudizi in epigrafe
hanno natura industriale).
Può inoltre, secondo il remittente, dubitarsi della legittimità
costituzionale della norma regionale de qua anche in relazione
alla lesione del diritto alla salute, da intendersi come diritto
alla salubrità dell'ambiente, di cui all'art. 32 della Costituzione,
dato che la chiusura dei confini regionali favorisce la possibilità
che rifiuti pericolosi di altre regioni trovino forme di smaltimento
non ambientalmente compatibili ovvero vengano accumulati o
depositati in aree inidonee.
Poiché né le norme statali né quelle comunitarie hanno un
ambito territoriale ottimale preordinato ad un obiettivo di
autosmaltimento, il divieto regionale in esame appare illogico,
potendo limitare il conferimento di detti rifiuti agli impianti
appropriati più vicini come richiesto dall'art. 5, comma 3,
lettera b), del d.lgs. n. 22 del 1997, e dall'art. 5 della
direttiva n. 91/156/CEE. Infine, sempre in riferimento alla
violazione dell'art. 117 della Costituzione, non può trascurarsi
– rileva il collegio a quo – che il divieto colpisce pure
impianti, come quello di cui si tratta, che, attraverso la
termodistruzione dei rifiuti, recuperano energia, e ciò in
contrasto col diffuso favor rinvenibile, nelle norme statali
di principio sopra indicate, proprio per la produzione energetica
così conseguita.
Ulteriori profili di illegittimità costituzionale, secondo
il giudice a quo, devono poi essere sollevati in riferimento
ai parametri di cui agli artt. 3, 41 e 120 della Costituzione,
atteso che la norma regionale censurata, rispettivamente:
introduce un trattamento sfavorevole per le imprese esercenti
l'attività di smaltimento dei rifiuti nella Regione Basilicata
rispetto a quelle operanti sul restante territorio nazionale;
restringe la libertà di iniziativa economica in assenza di
concrete possibilità di danno alla sicurezza, alla libertà
e alla dignità umana che dall'attività di smaltimento controllato
e ambientalmente compatibile dei rifiuti può scaturire; introduce
un ostacolo alla libera circolazione di cose tra le regioni,
senza che sussistano ragioni giustificatrici, neppure di ordine
sanitario o ambientale (cfr. sentenza n. 335 del 2001).
2. – Si è costituita la Fenice S.p.a., la quale, preliminarmente,
rileva che la norma impugnata deve ritenersi implicitamente
abrogata con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997,
e cioè dalla generale riforma intervenuta in materia di trattamento
dei rifiuti.
L'art. 1 del suddetto decreto stabilisce infatti che le Regioni
a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal medesimo
decreto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute,
che costituiscono principî fondamentali della legislazione
statale ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione,
e il potere di limitare lo smaltimento dei rifiuti industriali
in ambito regionale non è previsto dal d.lgs. n. 22 del 1997.
Nel merito la norma impugnata contrasterebbe con gli artt.
41 e 120 Cost., in quanto limiterebbe la libertà di iniziativa
economica privata. L'intera legge regionale n. 59 del 1995
risulta in contrasto con i principî fondamentali della legislazione
statale, fissati, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione
e, in attuazione della normativa comunitaria, dagli artt.
5, 11, 18 e 26 del d.lgs. n. 22 del 1997, i quali prescrivono
che lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in uno degli
impianti appropriati più vicini.
In tal senso la legge regionale contrasterebbe anche con l'art.
11 della Costituzione, in quanto la violazione dei principî
fondamentali della legislazione statale attuativa della normativa
comunitaria si risolverebbe anche in una lesione di quest'ultima.
La limitazione imposta alle sole imprese che esercitano attività
di smaltimento nella Regione Basilicata determinerebbe anche
una violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Il divieto di smaltimento dei rifiuti extraregionali violerebbe
l'art. 32 della Costituzione per il danno alla salute derivante
dalle difficoltà dello smaltimento.
La norma impugnata contrasterebbe altresì con l'art. 97 della
Costituzione per l'illogicità di una limitazione territoriale
regionale di rifiuti che proprio in ambito regionale sono
reperibili in misura scarsa, cosicché il “forno rotante”,
opera di pubblica utilità destinata allo smaltimento dei rifiuti
speciali, risulterebbe utilizzato solo al 30-35% delle sue
potenzialità e l'intera iniziativa imprenditoriale sarebbe
destinata al fallimento.
Osserva ancora la parte costituita che il principio dell'autosufficienza
nello smaltimento vale solo per i rifiuti urbani non pericolosi
(art. 5, comma 3, lettera a, del d.lgs. n. 22 del 1997), e
che il rifiuto è pur sempre un prodotto, che gode, all'interno
dell'Unione europea, della libertà di circolazione delle merci
(cfr. art. 29 Trattato UE e Corte giustizia CE, sentenza 23
maggio 2000, causa C-209/98).
Infine, la possibilità di deroga al divieto di smaltimento
di rifiuti di provenienza extraregionale, prevista dagli art.
3 e 4 della legge regionale n. 59 del 1995, non varrebbe a
salvare la norma impugnata dall'illegittimità costituzionale,
perché la deroga è rimessa alla discrezionalità amministrativa.
3. – Si è costituita anche la Regione Basilicata, chiedendo
che la questione venga dichiarata inammissibile, rinviata
al giudice a quo o comunque dichiarata infondata.
Preliminarmente, la questione sarebbe inammissibile per difetto
di rilevanza perché non è stata impugnata la legge regionale
n. 6 del 2001, che ha fatto salva, con modifiche, la legge
regionale n. 59 del 1995, in quanto l'eventuale pronuncia
di accoglimento della Corte non investirebbe la fonte legislativa
che tuttora disciplina la fattispecie e che la regolava prima
della data di adozione dell'ordinanza di rimessione.
Inoltre, sarebbe incompleto il thema decidendum: il TAR non
ha impugnato l'art. 4 della legge regionale n. 59 del 1995,
mentre la difesa della Regione, nel giudizio a quo, ha sempre
sostenuto che il divieto regionale dovesse essere interpretato
in modo integrato con il suddetto art. 4.
Secondo la difesa regionale, inoltre, il rimettente, nel citare
l'art. 117 della Costituzione, ha omesso di considerare le
competenze regionali concorrenti in materia di salute, di
governo del territorio e di tutte quelle che hanno interferenza
con il settore “ambiente”. La questione non è stata pertanto
proposta in modo rituale, e va perciò ordinata la restituzione
degli atti al giudice a quo.
Infine, il TAR non ha motivato in merito all'interesse della
società Fenice S.p.a. all'accertamento della pretesa illegittimità
costituzionale della disciplina regionale, a fronte delle
argomentazioni difensive addotte dalla Regione Basilicata
sulla concreta possibilità che i rifiuti anche speciali e
tossici potessero saturare la pur rilevante capacità di termodistruzione
dell'impianto di causa. Andrebbero pertanto restituiti gli
atti al giudice a quo perché motivi sul punto.
Nel merito, solo il dato testuale dell'art. 117 della Costituzione
attribuisce la competenza in materia di ambiente allo Stato,
mentre lo stesso attribuisce alle Regioni altre materie riconducibili
trasversalmente all'ambiente.
Quanto all'art. 120 della Costituzione, il potere sostitutivo
del Governo presuppone che nella norma regionale impugnata
possa ravvisarsi un'inosservanza della normativa comunitaria.
Inoltre, la giurisprudenza della Corte costituzionale non
potrebbe essere utilmente invocata nel caso di specie. L'art.
1 impugnato infatti si integra con l'art. 4 della stessa legge,
che elenca sia l'attuazione di specifici accordi tra la Regione
e altre pubbliche amministrazioni, enti ed imprese, sia le
determinazioni di Autorità statali a ciò competenti nei casi
previsti dalla legge. Ne consegue che tale disciplina unitaria
non è comparabile con i limiti rigidi fissati dalle leggi
regionali del Piemonte e del Friuli-Venezia Giulia dichiarate
costituzionalmente illegittime (rispettivamente sentenze n.
281 del 2000 e n. 335 del 2001).
Nelle sentenze da ultimo citate il d.lgs. n. 22 del 1997 è
interpretato nel senso che il principio di autosufficienza
vale pienamente solo per i rifiuti non pericolosi, mentre
per i rifiuti speciali il legislatore non individua ambiti
territoriali di riferimento, ma indica la necessità che detti
rifiuti possano giungere ad un impianto specializzato più
vicino al fine di ridurre i movimenti degli stessi. E questo
orientamento è conforme alle più recenti sentenze della Corte
di giustizia, secondo cui devono essere accertati i motivi
di interesse pubblico ambientale per la movimentazione dei
rifiuti (Corte Giustizia CE, sentenza 23 maggio 2000, causa
C-209/98).
Si tratta dunque – prosegue la difesa regionale – di verificare
a chi spetti effettuare il giudizio di ponderazione tra il
principio di specializzazione e quello di prossimità degli
impianti di smaltimento. Tale giudizio appare innanzitutto
regolato dall'art. 18 del d.lgs. n. 22 del 1997 che assegna
allo Stato la definizione dei criteri generali per la gestione
integrata dei rifiuti, nonché la determinazione dei criteri
generali per l'elaborazione dei piani regionali. Esso è quindi
assegnato alle Regioni nell'ambito del piano di gestione dei
rifiuti di cui all'art. 22. Tuttora mancano i criteri statali
cui doveva adeguarsi la pianificazione regionale. In tale
contesto la Regione Basilicata non poteva non adottare la
legge regionale in esame, dovendo provvedere alla ponderazione
dei due principî di specializzazione e di prossimità degli
impianti, e la norma impugnata, se letta unitamente agli artt.
3 e 4 della stessa legge, non si pone in contrasto con il
d.lgs. n. 22 del 1997 che, all'art. 2, comma 4, afferma la
necessità di una cooperazione fra Stato, Regione ed enti locali
in materia di gestione dei rifiuti.
Ne consegue che nessun contrasto della normativa impugnata
è ravvisabile con gli artt. 3, 32, 41, della Costituzione,
perché i previsti limiti all'attività d'impresa sono giustificati
dalla descritta attività amministrativa diretta alla salvaguardia
di interessi pubblici quali l'ambiente e la salute pubblica,
con la conseguenza che non né è dato ravvisare alcun contrasto
tra la norma impugnata e l'art. 120 della Costituzione, allorquando
si tratta di ponderare i due principî tendenzialmente conflittuali
nel singolo contesto geografico. Infatti la Regione Basilicata,
nell'inerzia del legislatore statale, applicando il principio
di sussidiarietà, ha evitato la totale disapplicazione delle
direttive comunitarie. In difetto della normativa impugnata
la Basilicata non avrebbe potuto in alcun modo governare l'ingresso
nel proprio territorio dei rifiuti provenienti dall'esterno
e avrebbe dovuto abdicare alle proprie competenze in materia
di ambiente, tutela della salute e governo del territorio.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale amministrativo regionale della Basilicata
– nel corso di due giudizi riuniti promossi dalla Fenice s.p.a.
nei confronti della Regione Basilicata – ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge Regione
Basilicata 31 agosto 1995, n. 59 (Normativa sullo smaltimento
dei rifiuti), nella parte in cui stabilisce che «è fatto divieto
a chiunque conduca sul territorio della Regione Basilicata
impianti di smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in
via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti
provenienti da altre regioni o nazioni», per violazione: a)
dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,
che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia
di ambiente, e delle norme interposte di cui agli artt. 1,
5, 11, 18, 19 e 26 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione
della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi
e sui rifiuti di imballaggio); b) dell'art. 11 della Costituzione,
che impone il rispetto delle direttive comunitarie; c) dell'art.
32 della Costituzione, che attribuisce un diritto alla salubrità
dell'ambiente, che sarebbe compromesso dalla chiusura dei
confini regionali, perché verrebbe favorita la possibilità
che rifiuti pericolosi di altre Regioni trovino forme di smaltimento
non ambientalmente compatibili; d) dell'art. 3 della Costituzione
per la introduzione di un trattamento sfavorevole per le imprese
esercenti l'attività di smaltimento dei rifiuti nella Regione
Basilicata rispetto a quelle operanti sul restante territorio
nazionale; e) dell'art. 41 della Costituzione, per la restrizione
della libertà di iniziativa economica «in assenza di concrete
possibilità di danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità
umana che dall'attività di smaltimento controllato e ambientalmente
compatibile dei rifiuti può scaturire»; f) dell'art. 120 della
Costituzione, perché la norma impugnata introdurrebbe un ostacolo
alla libera circolazione di cose tra le Regioni, senza che
sussistano ragioni giustificatrici, neppure di ordine sanitario
e ambientale, e ciò in contrasto pure con la normativa comunitaria.
2. – Preliminarmente, va osservato che non assume rilievo
la circostanza che il giudice rimettente abbia citato la norma
impugnata in un testo diverso da quello vigente al momento
dell'emanazione dell'ordinanza.
Il Tribunale ha infatti denunciato l'illegittimità costituzionale
della norma regionale richiamandone una formulazione («In
attuazione del principio di prossimità di cui alla direttiva
91/156 CEE nonché dei poteri di organizzazione dei servizi
di smaltimento dei rifiuti attribuiti alla Regione dal d.P.R.
n. 915/83, dalla legge n. 441/87 e dalla legge n. 475/88 è
fatto divieto a chiunque conduca sul territorio della Regione
Basilicata impianti di smaltimento e/o di stoccaggio di rifiuti,
anche in via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi
rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni») non più in
vigore già al momento dell'emanazione dell'ordinanza di rimessione,
per essere stato l'art. 1 della legge impugnata così modificato
dall'art. 46 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6:
«In attuazione del principio di prossimità di cui alla direttiva
91/156 CEE è fatto divieto a chiunque conduca sul territorio
della Regione Basilicata impianti di smaltimento e/o di stoccaggio
di rifiuti, anche in via provvisoria, di accogliere negli
impianti medesimi rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni».
Ciò però non determina l'inammissibilità della questione,
dal momento che le modifiche subite dalla norma non incidono
sulla sostanza del precetto normativo (sentenza n. 18 del
2004), e la questione può pertanto essere sottoposta a scrutinio
di costituzionalità in riferimento agli evocati parametri
(sentenza n. 277 del 2004).
Né l'inammissibilità deriva dal fatto che, successivamente
all'ordinanza, all'articolo impugnato è stato aggiunto, dalla
legge regionale 21 novembre 2003, n. 31, un comma 1-bis –
disposizione peraltro poi dichiarata costituzionalmente illegittima,
con sentenza n. 62 del 2005 – perché quest'ultima norma ha
un oggetto diverso da quello della disposizione della cui
legittimità il remittente dubita.
3. – Parimenti infondata è la censura di inammissibilità sollevata
dalla Regione Basilicata per non avere il remittente impugnato
anche gli artt. 3 e 4 della legge regionale, che disciplinano
le deroghe al divieto.
Nella specie infatti la deroga non è stata richiesta, con
la conseguenza che gli artt. 3 e 4 della legge regionale,
non trovando applicazione, non sono rilevanti al fine della
soluzione della controversia. Inoltre, le norme da ultimo
citate attribuiscono l'Autorità amministrativa una valutazione
discrezionale circa il rilascio dell'autorizzazione in deroga,
mentre secondo il rimettente la norma impugnata deve essere
dichiarata costituzionalmente illegittima perché sussisterebbe
un pieno diritto – a prescindere dunque da una valutazione
discrezionale della pubblica amministrazione – di chiunque
conduca nel territorio della Regione Basilicata impianti di
smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria,
di accogliere negli impianti medesimi rifiuti provenienti
da altre regioni o nazioni.
4. – Passando all'esame del merito, la questione è fondata,
nei termini di seguito indicati.
4.1. – Questa Corte è già intervenuta in tema di limiti imposti
dalla legislazione regionale allo smaltimento dei rifiuti
di provenienza extraregionale, precisando che il principio
dell'autosufficienza locale nello smaltimento dei rifiuti
in ambiti territoriali ottimali vale, ai sensi dell'art. 5,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, solo per i rifiuti urbani non pericolosi (ai quali
fa riferimento l'articolo 7, commi 1 e 4, del d.lgs. da ultimo
citato) e non anche per altri tipi di rifiuti, per i quali
vige invece il diverso criterio della vicinanza di impianti
di smaltimento appropriati, per ridurre il movimento dei rifiuti
stessi, correlato a quello della necessità di impianti specializzati
per il loro smaltimento, ai sensi della lettera b) del medesimo
comma 3; ed a siffatto criterio sono stati ritenuti soggetti
i rifiuti speciali, definiti dall'articolo 7, commi 3 e 4
(sentenza n. 505 del 2002), sia pericolosi (sentenza n. 281
del 2000) che non pericolosi (sentenza n. 335 del 2001).
4.2. – L'impugnata legge regionale pone un generale divieto
per chiunque conduca nel territorio della Regione Basilicata
impianti di smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in
via provvisoria, di accogliere negli impianti medesimi rifiuti
provenienti da altre regioni o nazioni.
Tale divieto, se è legittimo per quanto in precedenza rilevato
con riferimento ai rifiuti urbani non pericolosi, si pone,
invece, in contrasto con la Costituzione nella parte in cui
si applica a tutti gli altri tipi di rifiuti di provenienza
extraregionale, perché invade la competenza esclusiva attribuita
allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema
dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione,
in contrasto con i principî fondamentali della legislazione
statale contenuti nel decreto legislativo n. 22 del 1997;
ed inoltre perché viola il vincolo generale imposto alle Regioni
dall'art. 120, primo comma, della Costituzione, che vieta
ogni misura atta ad ostacolare la libera circolazione delle
cose e delle persone fra le Regioni (sentenze n. 62 del 2005
e n. 505 del 2002).
L'accoglimento della questione di legittimità costituzionale
sotto questi profili assorbe gli ulteriori profili di censura
(sentenza n. 281 del 2000).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della
legge della Regione Basilicata 31 agosto 1995, n. 59 (Normativa
sullo smaltimento dei rifiuti), come modificata dall'art.
46 della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6 (Disciplina
delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del
relativo piano), nella parte in cui fa divieto a chiunque
conduca nel territorio della Regione Basilicata impianti di
smaltimento e/o stoccaggio di rifiuti, anche in via provvisoria,
di accogliere negli impianti medesimi rifiuti, diversi da
quelli urbani non pericolosi, provenienti da altre regioni
o nazioni.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2005.
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