| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 21 aprile 2005 n. 160
Pres. CONTRI, Red. AMIRANTE |
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Regione Emilia-Romagna – Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge finanziaria 2004 - Speciali risorse erogate dallo
Stato per contributi a favore degli istituti di cultura.
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È illegittimo l'art. 2, comma 38, della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2004).
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori:
Presidente: Fernanda CONTRI;
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n.
350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), promosso
dalla Regione Emilia-Romagna con ricorso notificato il 24
febbraio 2004, depositato in Cancelleria il 4 marzo 2004
ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica 22 febbraio 2005 il Giudice
relatore Francesco Amirante;
uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna
e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso notificato il 24 febbraio 2004 e depositato
il 4 marzo 2004, la Regione Emilia-Romagna ha sollevato molteplici
questioni di legittimità costituzionale della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004),
tra le quali, in particolare, quella relativa all'art. 2,
comma 38.
Tale norma prevede che, «allo scopo di promuovere la diffusione
della cultura italiana e di sostenere lo sviluppo delle attività
di ricerca e studio è autorizzata la spesa di 100.000 euro
per l'anno 2004», specificando poi che «le disponibilità di
cui al presente comma sono destinate prioritariamente all'erogazione
di contributi, anche in forma di crediti di imposta, a favore
degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996,
n. 534, per la costruzione della propria sede principale»,
ed aggiungendo che «con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni
attuative del presente comma».
Secondo la ricorrente un contributo per la costruzione della
sede di determinati istituti di cultura (che, possedendo specifici
requisiti, elencati nell'art. 2 della legge n. 534 del 1996,
sono ammessi a godere di un contributo statale mediante l'inserimento
in apposita tabella) avrebbe potuto essere giustificato nella
vigenza dell'originario Titolo V, Parte II, della Costituzione,
quando la competenza legislativa in materia spettava allo
Stato. Ma dopo la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3, siffatte erogazioni di contributi non trovano più fondamento
costituzionale e risultano illegittime.
L'intervento sarebbe infatti riconducibile alle materie della
“valorizzazione dei beni culturali” e della “ricerca scientifica”,
entrambe di competenza concorrente, nelle quali la potestà
legislativa spetta alle Regioni, salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali, riservata allo Stato; lo stanziamento
di somme per interventi statali diretti non costituisce un
principio fondamentale della materia, da attuare mediante
legislazione regionale. Né sarebbero ravvisabili esigenze
che richiedano la diretta gestione statale di tali finanziamenti,
non trattandosi di interventi volti a sostenere la competitività
del sistema economico, giustificabili nell'ambito della funzione
statale di tutela della concorrenza.
L'impugnato comma 38 sarebbe dunque lesivo sia dell'art. 117,
terzo comma, che dell'art. 119 Cost., posto che lo strumento
di intervento utilizzato dalla legge non è compatibile con
il nuovo quadro costituzionale, nel quale allo Stato non spetta
di erogare speciali risorse per contributi a favore degli
istituti di cultura, spettando ad esso, invece, di finanziare
“integralmente” (art. 119, quarto comma) le funzioni regionali,
nell'esercizio delle quali, poi, le Regioni dovranno disciplinare
la materia – e, nell'ambito di questa, gli eventuali contributi
agli istituti stessi – nel quadro dei principi fondamentali
stabiliti dalla legislazione dello Stato.
Infine anche la previsione di un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di natura sostanzialmente regolamentare,
in materie di competenza concorrente, risulterebbe lesiva
dell'art. 117, sesto comma, Cost.
2.— Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
che ha concluso per la non fondatezza della questione, specificando
che la norma impugnata «autorizza una spesa» e non «istituisce
un fondo», e per un importo talmente esiguo rispetto allo
scopo indicato, da indurre l'Amministrazione a lasciare la
disposizione del tutto inattuata.
Per quanto attiene all'art. 117 Cost., l'Avvocatura richiama
la sentenza n. 307 del 2004 di questa Corte, ove è stato affermato
che lo «sviluppo della cultura» è finalità di interesse generale
perseguibile da ogni articolazione della Repubblica «anche
al di là del riparto di competenze per materia fra Stato e
Regioni» introdotto dalla riforma del Titolo V. Inoltre le
istituzioni culturali previste dalla legge n. 534 del 1996
sarebbero, in qualche misura, integrate al Ministero per i
beni e le attività culturali, in particolare nei settori bibliografico,
archivistico e museale.
Secondo l'Avvocatura, la stessa Regione escluderebbe che si
sia in presenza di una sua competenza “residuale” e prospetterebbe
solo una questione “di bandiera”, sollevata, peraltro, evocando
promiscuamente, e senza le opportune distinzioni, sia l'art.
117, terzo comma, Cost., sia l'avverbio «integralmente» recato
dall'art. 119, quarto comma, della Costituzione.
3.— Con una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza
la ricorrente ha insistito nelle censure, sottolineando come,
anche sulla base della più recente giurisprudenza costituzionale,
non sia più consentito che in una materia di competenza legislativa
– residuale regionale o concorrente – si prevedano interventi
finanziari statali, seppur destinati a soggetti privati, poiché
ciò equivarrebbe a riconoscere allo Stato potestà legislative
e amministrative sganciate dal sistema costituzionale di riparto
delle rispettive competenze.
Considerato in diritto
1.–– La Regione Emilia-Romagna ha impugnato numerose disposizioni
della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per le
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2004), e tra queste l'art. 2, comma 38,
in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione.
2.–– La risoluzione delle questioni concernenti altre norme
è riservata a separate decisioni.
3.–– La suindicata disposizione stabilisce che «allo scopo
di promuovere la diffusione della cultura italiana e di sostenere
lo sviluppo delle attività di ricerca e studio è autorizzata
la spesa di 100.000 euro per l'anno 2004. Le disponibilità
di cui al presente comma sono destinate prioritariamente all'erogazione
di contributi, anche in forma di crediti d'imposta, a favore
degli istituti di cultura di cui alla legge 17 ottobre 1996,
n. 534, per la costruzione della propria sede principale.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative
del presente comma. Lo schema del decreto è trasmesso al Parlamento
per l'espressione del parere delle competenti Commissioni».
Secondo la ricorrente, l'intervento finanziario previsto dalla
norma può essere ricondotto alle materie concernenti la valorizzazione
dei beni culturali oppure la ricerca scientifica, entrambe
di competenza concorrente e quindi tali da escludere ogni
attività legislativa dello Stato se non per la sola determinazione
dei principi fondamentali, tra i quali non rientra la previsione
del finanziamento oggetto della norma impugnata.
Illegittima è certamente, secondo la Regione Emilia-Romagna,
la previsione di un decreto ministeriale in materia che non
è di competenza esclusiva dello Stato.
4.–– La questione è fondata.
Come questa Corte ha più volte affermato, non sono consentiti
finanziamenti a destinazione vincolata disposti con legge
statale in materie la cui disciplina spetti alle Regioni perché
non rientranti in ipotesi di competenza esclusiva dello Stato
(cfr. sentenze n. 370 del 2003, n. 16 del 2004, n. 51 del
2005).
Le funzioni attribuite alle Regioni ricomprendono pure la
possibilità di erogazione di contributi finanziari a categorie
di soggetti pubblici o privati, dal momento che, in numerose
materie di competenza regionale, le politiche consistono appunto
nella determinazione di incentivi economici ai diversi soggetti
che vi operano e nella disciplina delle modalità per la loro
erogazione (cfr. sentenza n. 320 del 2004).
Dal rilievo che la costruzione della sede principale di un
istituto di cultura, finalità perseguita dal finanziamento
disposto con la norma censurata, è strumentale alla “organizzazione
di attività culturali”, materia inclusa nell'art. 117, terzo
comma, Cost., e quindi di competenza legislativa concorrente,
consegue la illegittimità costituzionale della norma in questione,
la quale non soltanto ha stabilito l'erogazione in oggetto,
ma ha anche attribuito a un decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri il compito di disciplinarne l'attuazione.
Del resto l'esiguità della somma stanziata esclude la necessità
di una sua gestione unitaria in applicazione del principio
c.d. di sussidiarietà ascendente ai sensi dell'art. 118, primo
comma, della Costituzione. L'attribuzione di funzioni amministrative
ad un organo statale costituisce violazione dell'art. 117
della Costituzione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità
costituzionale della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato – legge finanziaria 2004), sollevate dalla Regione Emilia-Romagna
con il ricorso in epigrafe;
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma
38, della menzionata legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2005.
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