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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO |
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LA CORTE COSTITUZIONALE |
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composta dai signori: Presidente: Fernanda
CONTRI; Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE
SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO; |
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ha pronunciato la seguente |
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SENTENZA |
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nel giudizio di legittimità costituzionale della legge
della Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 28 (Inquadramento degli
ispettori fitosanitari), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri, notificato il 6 febbraio 2004, depositato in cancelleria il
12 successivo ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 2004. Visto
l'atto di costituzione della Regione Calabria; udito nell'udienza
pubblica del 25 gennaio 2005 il Giudice relatore Paolo Maddalena; uditi
l'avvocato dello Stato Glauco Nori per il Presidente del Consiglio dei
ministri e l'avvocato Benito Spanti per la Regione Calabria.
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Ritenuto in fatto |
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1. - Con ricorso notificato in data 6 febbraio 2004 il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, ha sollevato, in riferimento
all'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale della legge della Regione Calabria 5 dicembre
2003, n. 28 (Inquadramento degli ispettori fitosanitari). L'art. 1
della citata legge regionale prevede che il personale dipendente
dall'assessorato all'agricoltura della Regione Calabria, il quale alla
data di entrata in vigore della legge svolga le mansioni di ispettore
fitosanitario o ne abbia acquisito la qualifica con la partecipazione a
corsi di formazione professionale espletati dalla stessa Regione e svolga
talune attività tecnico-ispettive specificamente elencate ovvero sia
componente “essenziale ed indispensabile” di talune commissioni regionali,
“può accedere, previo superamento di un concorso per esami e titoli, alla
qualifica di funzionario – Categoria D3”. Il medesimo articolo prevede,
inoltre, al comma 2, secondo periodo, che “gli idonei al concorso, per
titoli ed esami, presteranno servizio presso il Dipartimento Agricoltura,
Caccia e Pesca”. Il ricorrente sostiene che il predetto meccanismo
concorsuale, nel consentire l'accesso alla qualifica superiore di
“funzionario D3” a tutti gli idonei, e nell'essere ristretto al solo
personale interno, violerebbe il principio costituzionale del pubblico
concorso (art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione), come
interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte. In particolare la
difesa erariale richiama le sentenze n. 218 del 2002, n. 373 del 2002 e n.
274 del 2003, nelle quali si è affermato che “l'accesso dei dipendenti
delle pubbliche amministrazioni a funzioni più elevate non sfugge, di
norma, alla regola del pubblico concorso, cui è possibile apportare
deroghe solo se particolari situazioni ne dimostrino la ragionevolezza” e
che non sono ragionevoli “norme che prevedano scivolamenti automatici
verso posizioni superiori (senza concorso o comunque senza adeguate
selezioni o verifiche attitudinali) o concorsi interni per la copertura
della totalità dei posti vacanti”. Il ricorrente chiede, pertanto, la
declaratoria di incostituzionalità della legge regionale impugnata. 2.
- Si è costituita in giudizio la Regione Calabria prospettando,
preliminarmente, l'inammissibilità del ricorso e, nel merito,
l'infondatezza dello stesso. Quanto all'eccezione di inammissibilità la
resistente ritiene che il ricorso sia oltremodo generico. Nel merito la
Regione richiama la sentenza n. 34 del 2004 di questa Corte, rilevando
come essa riconosca la derogabilità della regola del pubblico concorso
“nell'esercizio di una discrezionalità che trova il suo limite nella
necessità di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione,
ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare attraverso una
valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal
legislatore”. Nel caso di specie, secondo la resistente, la legge
impugnata intenderebbe consolidare pregresse esperienze lavorative
maturate nell'ambito dell'amministrazione. E questa scelta sarebbe
ragionevole, in quanto si tratterebbe, in particolare per le attività
tecnico-ispettive, di funzioni che richiedono una esperienza professionale
maturata in relazione alle specificità colturali e vegetali del territorio
calabrese. L'interesse a consolidare queste peculiari esperienze
professionali legittimerebbe, pertanto, secondo la Regione Calabria, una
procedura concorsuale, come quella in questione, integralmente riservata
al personale interno e specificamente qualificato. In prossimità
dell'udienza pubblica la Regione Calabria ha depositato ulteriore memoria
nella quale sviluppa le difese già svolte. La Regione riconosce che
l'impugnata legge regionale n. 28 del 2003 deroga al principio del
pubblico concorso, dato che prevede una integrale riserva per il personale
già svolgente funzioni di ispettore fitosanitario, inquadrato nella
categoria C4, per l'accesso alla superiore categoria D3 (funzionario), ma
sostiene che la norma sarebbe ragionevole, in quanto la progressione
verticale dei dipendenti svolgenti compiti di ispettore fitosanitario non
costituirebbe un avanzamento automatico, essendo subordinato ad un
accertamento meritocratico, ed in quanto la scelta di ricorrere ad una
procedura di selezione solo interna si giustificherebbe nell'ottica di
perseguire il riconoscimento della professionalità e della qualità delle
prestazioni lavorative individuali del personale interessato ed al fine di
valorizzarne le capacità professionali promuovendone lo sviluppo in linea
con le esigenze di efficienza degli enti. In tal senso la Regione
Calabria richiama il disposto degli articoli 35 e 52, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ed il contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Regioni ed
autonomie locali, stipulato in data 1° aprile 1999, i quali, secondo la
resistente, delineerebbero un quadro complessivo all'interno del quale lo
sviluppo della carriera professionale, per effetto di un accrescimento
della professionalità in occasione e nel corso dello svolgimento del
rapporto, costituirebbe la regola e, pertanto, legittimerebbe la procedura
concorsuale prevista dalla legge impugnata. La resistente sottolinea,
poi, che diverse Regioni (e tra esse l'Emilia-Romagna) hanno riconosciuto
ai propri dipendenti incaricati di svolgere le importanti funzioni di
ispettore fitosanitario l'inquadramento alla categoria D, senza peraltro
nemmeno ricorrere a procedure concorsuali, e chiarisce, in punto di fatto,
che il costo del reinquadramento del personale già in servizio determina
una spesa di euro 143.620, nettamente inferiore al costo da sostenere
nell'ipotesi di copertura dei medesimi posti attraverso pubblico concorso
e instaurazione di nuovi rapporti di lavoro. |
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Considerato in diritto |
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1.- La questione di legittimità costituzionale, sollevata
dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 97,
primo e terzo comma, della Costituzione, ha ad oggetto la legge della
Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 28 (Inquadramento degli ispettori
fitosanitari). Il ricorrente censura la citata legge regionale, in
quanto prevede l'accesso alla qualifica “funzionario D3” mediante un
concorso riservato al solo personale interno ed in quanto prevede che
tutti gli idonei presteranno servizio presso il dipartimento agricoltura,
caccia e pesca. Il ricorrente, in particolare, prospetta la sostanziale
deroga al principio del pubblico concorso attuata dal legislatore
regionale limitando l'accesso alla procedura concorsuale ai soli
dipendenti dell'assessorato all'agricoltura della Regione Calabria che già
svolgano le mansioni di ispettori fitosanitari o ne abbiano acquisito la
qualifica con la partecipazione a corsi di formazione professionale
espletati dalla stessa Regione e svolgano talune attività
tecnico-ispettive specificamente elencate ovvero siano componenti
“essenziali ed indispensabili” di talune commissioni regionali. La
difesa erariale prospetta, poi, la violazione dell'art. 97 della
Costituzione anche sotto un diverso profilo, in quanto sostiene che il
meccanismo concorsuale prescelto, nel prevedere l'accesso alla qualifica
superiore di tutto il personale ritenuto idoneo, realizzerebbe un
illegittimo scivolamento automatico verso una posizione superiore. 2. -
La Regione Calabria eccepisce l'inammissibilità del ricorso,
prospettandone la assoluta genericità. 3. - L'eccezione di
inammissibilità sollevata dalla Regione non è fondata, in quanto il
ricorso, sebbene succintamente argomentato, è chiaro e determinato e non
lascia dubbi sull'oggetto della contestazione. 4.- Nel merito la
questione è fondata. 4.1. - Come le stesse parti hanno ricordato nei
propri atti, questa Corte ha riconosciuto nel concorso pubblico (art. 97,
terzo comma, della Costituzione) la forma generale ed ordinaria di
reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al
canone di efficienza dell'amministrazione (sentenze n. 34 del 2004, n. 194
del 2002, n. 1 del 1999, n. 333 del 1993, n. 453 del 1990 e n. 81 del
1983), ed ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola solo “in presenza
di peculiari situazioni giustificatrici”, nell'esercizio di una
discrezionalità che trova il suo limite nella necessità di garantire il
buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della
Costituzione) ed il cui vaglio di costituzionalità non può che passare
attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal
legislatore. La Corte ha, al riguardo, sottolineato che la regola del
pubblico concorso può dirsi pienamente rispettata solo qualora le
selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie ed irragionevoli forme di
restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi (sentenza n. 194 del
2002). E, in particolare, ha riconosciuto che l'accesso al concorso può
essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge,
anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate
nell'ambito dell'amministrazione. Tuttavia ciò può accadere “fino al
limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nella amministrazione
pubblica, attraverso norme di privilegio, escluda, o irragionevolmente
riduca, la possibilità di accesso per tutti gli altri aspiranti con
violazione del carattere pubblico del concorso, secondo quanto prescritto
in via normale, a tutela anche dell'interesse pubblico, dall'art. 97,
terzo comma, della Costituzione” (sentenza n. 141 del 1999). Inoltre
questa Corte ha chiarito (sentenze n. 218 del 2002, n. 373 del 2002 e n.
274 del 2003) che pure l'accesso dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni a funzioni più elevate non sfugge, di norma, alla regola
del pubblico concorso e che non sono pertanto ragionevoli norme che
prevedano scivolamenti automatici verso posizioni superiori (senza
concorso o comunque senza adeguate selezioni o verifiche attitudinali) o
concorsi interni per la copertura della totalità dei posti
vacanti. 4.2. - Alla luce di questo costante orientamento deve essere
valutata la legge della Regione Calabria n. 28 del 2003. Il legislatore
regionale ha previsto (art. 1, comma 1) un concorso integralmente
riservato per l'accesso alla qualifica di funzionario D3 ed ha stabilito
(art. 1, comma 2) che tutti gli idonei presteranno servizio presso il
dipartimento agricoltura, caccia e pesca. Questa disposizione è viziata
da evidente irragionevolezza per quanto riguarda la limitazione, al solo
personale interno, della partecipazione al concorso. Secondo la difesa
regionale, questa limitazione dell'accesso al concorso si
giustificherebbe, in quanto le attività tecnico-ispettive indicate nei
numeri 4), 6), 7) e 8) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 (e
pertanto il controllo sistematico e periodico sulle colture agrarie e
forestali, il controllo fitosanitario, la vigilanza e le analisi di
laboratorio sui vegetali e sui prodotti vegetali e l'attuazione dei
regolamenti comunitari relativi alla riduzione dell'impiego dei
fitofarmaci) costituiscono funzioni che richiedono una esperienza
professionale maturata in relazione alle specificità colturali e vegetali
del territorio calabrese. Questa argomentazione non è tuttavia
condivisibile, in quanto presuppone una specificità, in senso assoluto,
delle colture e della vegetazione calabrese nel panorama fitosanitario
nazionale e comunitario, la quale, in tutta evidenza, non sussiste
affatto. D'altra parte si deve rilevare che sono legittimati al concorso
anche soggetti che svolgono funzioni tecniche o amministrative (art. 1,
comma 1, lettera a, numeri 1, 2, 3 e 5, e lettera b), per le quali è del
tutto inconferente il riferimento a questa presunta specificità assoluta
delle colture e della vegetazione. Nemmeno è condivisibile l'ulteriore
argomentazione prospettata dalla Regione Calabria, secondo cui la
normativa legale e contrattuale relativa al personale in questione
delineerebbe un quadro complessivo all'interno del quale la progressione
verticale costituirebbe la regola di sviluppo della carriera. Non si può
infatti negare che nella fattispecie il passaggio da un'area ad un'altra
comporta l'accesso ad un nuovo posto di lavoro con relativa progressione
in carriera ed è quindi soggetto al principio del pubblico concorso (cfr.
sentenza n. 320 del 1997). Di conseguenza deve sussistere un ragionevole
punto di equilibrio fra quest'ultimo principio e l'interesse a consolidare
pregresse esperienze lavorative (cfr. sentenze n. 205 e n. 34 del
2004). Alla luce di quanto sopra esposto deve, pertanto, ritenersi che
la riserva concorsuale integrale a favore del personale indicato dall'art.
1, comma 1, lettere a) e b), della legge della Regione Calabria n. 28 del
2003 è irragionevole e rende, complessivamente, la scelta legislativa
regionale lesiva del parametro di cui all'art. 97, primo e terzo comma,
della Costituzione. |
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per questi motivi LA CORTE
COSTITUZIONALE |
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dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della
Regione Calabria 5 dicembre 2003, n. 28 (Inquadramento degli ispettori
fitosanitari). Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 aprile 2005.
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Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
GUERINO
FARES
(Avvocato - Dottorando di ricerca in diritto amministrativo
nell'Università Roma Tre)
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DALLA CORTE COSTITUZIONALE
UN NUOVO ARGINE ALLA DISINVOLTA PRASSI DEI CONCORSI RISERVATI
(nota a C. cost. 21 aprile 2005 n. 159)
| Prosegue
l’opera moralizzatrice della Corte costituzionale dinanzi
ai reiterati tentativi di elusione del precetto costituzionale
in forza del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni
si accede mediante concorso (art. 97, comma 3, Cost.).
Limpide ed esaustive le argomentazioni che sorreggono
la declaratoria d’illegittimità della normativa regionale
impugnata, siccome protesa a realizzare un inammissibile
“scivolamento verso l’alto” del personale interno.
In particolare, viene meritoriamente ribadita l’interpretazione
in più occasioni fornita dalla Corte stessa, secondo
cui la precitata disposizione costituzionale deve applicarsi
non solo alle procedure concorsuali volte a favorire
la prima assunzione all’impiego pubblico, ma anche ai
sistemi di reclutamento noti come progressioni verticali,
che si traducono nel passaggio a qualifiche (e, dunque,
a mansioni, responsabilità e corrispondenti posizioni
retributive) superiori rispetto a quella di appartenenza,
differenziandosi in ciò dalle progressioni orizzontali
o meramente economiche (che viceversa non comportano
l’avanzamento ad una diversa area o fascia funzionale):
in altri termini, anche i concorsi interni o progressioni
di carriera si sostanziano in forme di accesso ad un
nuovo posto di lavoro, e dunque risultano sottoposti
alle correlate garanzie imposte dalla Carta costituzionale,
quanto a verifica seria ed imparziale delle qualità
attitudinali e culturali richieste.
La fattispecie esaminata induce l’organo di giustizia
costituzionale a porre l’accento sull’ineludibile riscontro
circa la necessaria sussistenza di un “ragionevole punto
di equilibrio” fra il principio del pubblico concorso
(la cui centralità e tendenziale inderogabilità viene
riaffermata nella pronuncia in esame attraverso il richiamo
a precedenti conformi) e quell’interesse a consolidare
pregresse esperienze lavorative che costituisce una
delle situazioni derogatorie al principio medesimo,
quali il legislatore può introdurre con finalità di
attuazione del canone di buon andamento dell’amministrazione
(sub specie, ad es., di garanzia dell’efficienza, dell’efficacia
e della qualità delle prestazioni erogate dall’ente),
secondo valutazioni discrezionali soggette alla prova
del giudizio di ragionevolezza.
Due paiono essere i concetti fondamentali espressi nella
decisione in oggetto.
Il primo, la precisazione per cui l’esigenza di non
disperdere precedenti esperienze professionali non può
essere realizzata fino al limite del sacrificio del
carattere pubblico del concorso (e dell’interesse cui
esso è preordinato), che si consuma allorquando – “attraverso
previsioni normative di privilegio” – viene preclusa,
o irragionevolmente ridotta, la partecipazione alle
prove concorsuali anche a soggetti che non siano già
alle dipendenze di amministrazioni pubbliche: in definitiva,
non sono conformi al dettato costituzionale norme che
contemplino “concorsi interni per la copertura della
totalità dei posti vacanti” (ossia concorsi interamente
riservati), ed in più la quota parziale di riserva per
gli interni, oltre a dover trovare giustificazione nell’opportunità
di valorizzare esperienze conseguibili solo all’interno
dell’ente, non può essere coperta in violazione delle
regole concorsuali di fondamento costituzionale che
impongono selezioni adeguate mediante obiettive e rigorose
verifiche attitudinali, e la cui inosservanza ha indotto
più volte in passato l’organo di giustizia costituzionale
a sancire l’illegittimità di previsioni normative regolanti
forme di avanzamento in carriera legate al mero ed automatico
possesso di una data anzianità di servizio.
Il secondo profilo concerne la valutazione in concreto
che, alla stregua delle premesse suesposte, la Corte
compie in ordine ai contenuti della legge regionale
censurata: l’attività connessa alla funzione da ricoprire
non presenta affatto quel requisito della specificità
assoluta, che solo avrebbe potuto giustificare l’attribuzione
al requisito dell’esperienza maturata di un “titolo
preferenziale” in termini di quota parziale di riserva.
Il monito che sembra, in conclusione, discendere dalla
sentenza annotata può essere così sintetizzato: le selezioni
concorsuali pubbliche con quote di parziale riserva
per gli interni sono ammissibili solo in casi eccezionali,
allorquando cioè emerga un rapporto di corrispondenza
biunivoca fra la previsione della riserva e la necessità
(da motivare con riguardo ad ogni posizione lavorativa
messa a concorso, e non indistintamente a tutti i profili
previsti in organico e vacanti, e con giustificazioni
non generiche ma puntuali) di ricoprire particolari
qualifiche o figure professionali, che richiedano una
competenza e qualificazione difficilmente acquisibile
se non attraverso precedenti esperienze lavorative all’interno
dell’ente (cioè maturate nella stessa amministrazione
da parte del personale in servizio presso di essa, e
non presso altre amministrazioni o, meno che mai, presso
strutture private: arg. ex C. cost. n. 205 del 2004):
diversamente, si determinerebbe una arbitraria e irragionevole
forma di restrizione dei soggetti legittimati a partecipare
alla procedura concorsuale pubblica.
Un’ultima notazione: nelle memorie difensive, la regione
Calabria eccepiva che dalla normativa “legale e contrattuale”
discenderebbe “un quadro complessivo all’interno del
quale la progressione verticale costituirebbe la regola
di sviluppo della carriera”.
In proposito, è sufficiente osservare che l’eccezione
è innegabilmente suggestiva: l’art. 91 d. lgs. n. 267
del 2000 contempla, invero, la possibilità di indire
concorsi interamente riservati al personale dipendente
degli enti locali, ma pur sempre in relazione a particolari
profili o figure professionali caratterizzati da una
professionalità maturata esclusivamente all’interno
dell’amministrazione; lo stesso dicasi del d. lgs. n.
165 del 2001 – T.U. del pubblico impiego, che all’art.
52 fa espresso riferimento allo sviluppo professionale
quale strumento, alternativo alle procedure concorsuali
o selettive, di acquisizione di qualifiche superiori;
per non dire, poi, dei contratti collettivi di lavoro,
che, dopo aver sostituito il sistema delle qualifiche
funzionali con quello basato sulle categorie e posizioni
economiche, hanno previsto il passaggio, oltre che nell’ambito
della stessa categoria, anche da una categoria all’altra,
rimettendo la specificazione della normativa di dettaglio
ai regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Essa, tuttavia, non coglie nel segno: i principi di
ordine generale inequivocabilmente enunciati in materia
dal giudice delle leggi ostano, difatti, ad ogni tentativo
volto ad introdurre meccanismi di progressione verticale
o di concorsi interni ispirati alla logica delle promozioni,
da qualsiasi fonte regolativa essi siano contemplati.
Di conseguenza, le disposizioni legislative – perché
siano preservate dalla “scure” del giudizio di costituzionalità
– devono essere comunque intese alla stregua dell’interpretazione
costituzionalmente orientata, traendo in special modo
insegnamento dalle molteplici espunzioni già disposte
dalla stessa Corte costituzionale in danno di norme
di legge di analogo tenore; quanto all’evenienza che
la contrattazione collettiva o fonti regolamentari possano
similmente finire col disattendere il principio dell’accesso
dall’esterno agli impieghi pubblici, come specificato
dalla giurisprudenza costituzionale, esse in tal modo
si esporranno alla prevedibile prospettiva, rispettivamente,
della declaratoria di nullità per contrarietà a norme
imperative e della disapplicabilità in sede giudiziale.
Avv. Guerino Fares
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