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| n. 4-2005 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 12 aprile 2005 n. 152
Pres. CONTRI, Red. CAPOTOSTI |
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Personale sanitario universitario - Esercizio
di attività intra o extra moenia – Opzione.
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Viene ordinata la restituzione degli atti
al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori:
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Presidente: Fernanda CONTRI;
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale
degli artt. 3 e 5, commi da 1 a 11, del decreto legislativo
21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio
sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo
6 della L. 30 novembre 1998, n. 419), promossi con ordinanze
del 1° marzo 2001, del 23 gennaio 2001 (n. 2 ordinanze),
del 18 gennaio 2001, del 23 gennaio 2001 (n. 2 ordinanze),
del 4 dicembre 2000, del 5 luglio e del 22 novembre 2001
dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, rispettivamente
iscritte ai nn. 551, 558, 559, 726, 727, 753 e 842 del registro
ordinanze 2001 ed ai nn. 11 e 245 del registro ordinanze
2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 32, 38, 39 e 42, prima serie speciale, dell'anno 2001
e nn. 4 e 21, prima serie speciale, dell'anno 2002.
Visti gli atti di costituzione di Giorgio Agrifoglio ed
altri, Rossella Appolloni ed altri, Guido Varesini e Giuseppe
Chiumello, nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2005 il Giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale del Lazio,
sezione III, con nove ordinanze depositate il 4 dicembre
2000, il 18 e 23 gennaio 2001, il 1° marzo 2001, il 5 luglio
2001 ed il 22 novembre 2001, nel corso di giudizi promossi
da docenti e ricercatori universitari delle facoltà di medicina
e chirurgia (infra: medici universitari), solleva questione
di legittimità costituzionale delle seguenti norme del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 (Disciplina dei rapporti
fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma
dell'articolo 6 della L. 30 novembre 1998, n. 419): art.
5, comma 8, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;
art. 5, comma 7, in riferimento agli artt. 33 e 76 della
Costituzione; art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché
art. 3 – quest'ultimo nella parte in cui non prevede una
partecipazione diretta degli organi universitari nelle scelte
delle aziende ospedaliero-universitarie in materia di collegamento
tra le attività di assistenza, didattica e ricerca – in
riferimento agli artt. 33 e 76 della Costituzione;
che le ordinanze, con argomentazioni in larga misura coincidenti,
censurano l'art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 517 del 1999,
il quale stabilisce un termine perentorio entro il quale
i medici universitari esercitano o rinnovano l'opzione –
prevista dal comma 7 – per l'esercizio di attività assistenziale
intramuraria (c.d. attività assistenziale esclusiva), ovvero
di attività libero-professionale extramuraria, disponendo
che, in mancanza di comunicazione, si intende effettuata
l'opzione per l'attività assistenziale esclusiva;
che, secondo i rimettenti, la norma, fissando il succitato
termine indipendentemente dalla individuazione delle strutture
destinate allo svolgimento dell'attività assistenziale intramuraria,
si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione,
in quanto la loro preventiva identificazione configurerebbe
un presupposto dell'opzione e, proprio per questo, la disposizione
inciderebbe negativamente sulla compenetrazione tra attività
assistenziale ed attività didattico-scientifica, in violazione
dei principî di coerenza e ragionevolezza dell'ordinamento,
nonché di buon andamento dell'amministrazione;
che, ad avviso del Tar, l'art. 5, comma 7, del d. lgs. n.
517 del 1999 e le disposizioni ad esso sottese e connesse
– ossia i commi da 1 a 6 e da 8 ad 11 – nonché l'art. 3,
nella parte riguardante l'organizzazione interna delle aziende
ospedaliero-universitarie, violerebbero gli artt. 33 e 76
della Costituzione;
che, in particolare, la configurazione dell'opzione per
l'attività assistenziale esclusiva quale requisito per l'attribuzione
degli incarichi di direzione dei programmi di cui al comma
4 della norma impugnata pregiudicherebbe la compenetrazione
tra attività sanitaria assistenziale ed attività didattica
e di ricerca scientifica, assoggettando l'attività assistenziale
svolta dal medico universitario alle determinazioni organizzative
del direttore generale dell'azienda ospedaliero- universitaria,
in violazione del principio dell'autonomia universitaria;
che, secondo le ordinanze, l'attribuzione agli organi dell'università
di compiti marginali nel coordinamento degli interessi concernenti
l'insegnamento e la ricerca scientifica pregiudicherebbe
lo svolgimento delle attività assistenziali <>, in violazione dell'art. 6, comma 1, lettera
b), della legge 30 novembre 1998, n. 419;
che, ad avviso dei giudici a quibus, <>
(ossia l'art. 5, commi da 1 a 6 e da 8 a 11, nonché l'art.
3 del d. lgs. n. 517 del 1999 <>) si
porrebbe in contrasto con gli artt. 33 e 76 della Costituzione,
in quanto il divieto di attribuire al medico universitario,
il quale non abbia scelto l'attività assistenziale esclusiva,
la direzione delle strutture e dei programmi finalizzati
alla integrazione di queste attività non garantirebbe <> (art.
6, comma 1, lettere b e c, della legge n. 419 del 1998),
incidendo sullo stato giuridico del personale universitario,
in violazione dei principî e dei criteri direttivi della
legge-delega;
che, secondo le ordinanze –ad eccezione di quella iscritta
al n. 842 del registro ordinanze dell'anno 2001- l'art.
3 del d. lgs. 28 luglio 2000, n. 254, norma sopravvenuta
all'instaurazione dei giudizi, che ha sostituito il comma
10 dell'art. 15-quinquies del d. lgs. n. 502 del 1992, stabilendo
che, nel caso di carenza di strutture e spazi idonei allo
svolgimento dell'attività libero-professionale in regime
ambulatoriale, i medici che hanno esercitato l'opzione per
l'attività intramuraria, sino al 31 luglio 2003, possono
svolgerla utilizzando i propri studi professionali, non
inciderebbe sulla rilevanza della questione;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto
in tutti i giudizi, con separati atti di contenuto sostanzialmente
coincidente, chiedendo che le questioni siano dichiarate
inammissibili e comunque infondate;
che, secondo la difesa erariale, il d. lgs. 28 luglio 2000,
n. 254, attribuendo ai medici universitari la facoltà di
esercitare l'attività libero-professionale intramuraria
in regime ambulatoriale presso i propri studi, nei casi
di carenza di strutture e di spazi idonei all'interno delle
aziende ospedaliero-universitarie, inciderebbe sulla fondatezza
delle censure riferite all'art. 5, comma 8, del d. lgs.
n. 517 del 1999;
che, ad avviso dell'interveniente, detta norma, fissando
un termine perentorio per l'esercizio dell'opzione in esame,
non sarebbe legata da alcun nesso con il comma 7, occorrendo
in ogni caso considerare che i medici universitari, quando
effettuano la scelta, sono consapevoli degli effetti che
ne derivano;
che, secondo l'Avvocatura, le censure riferite all'art.
5, comma 7, cit., ed alle disposizioni ad esso sottese,
sarebbero infondate, in quanto gli incarichi di direzione
dei programmi del comma 4 sono stati ragionevolmente riservati
ai medici universitari i quali, scegliendo il rapporto esclusivo,
assicurano piena disponibilità per la loro realizzazione,
ed inoltre le norme censurate non violerebbero il principio
di compenetrazione tra attività assistenziale ed attività
didattica e di ricerca, poiché i medici universitari che
scelgono il rapporto non esclusivo continuano a svolgere
l'attività di ricerca e didattica strumentale rispetto a
quella assistenziale;
che, secondo la difesa erariale, le censure riferite all'art.
76 della Costituzione sarebbero infondate, dato che la legge-delega
ha inteso rafforzare la collaborazione tra università e
Servizio sanitario nazionale;
che nei giudizi promossi con le ordinanze di rimessione
iscritte ai numeri 551, 558, 559 e 727 del registro ordinanze
dell'anno 2001, si sono costituiti alcuni dei ricorrenti
nei processi principali, facendo sostanzialmente proprie
le conclusioni del Tar, censurando altresì l'art. 5, comma
10, del d. lgs. n. 517 del 1999.
Considerato che l'identità delle norme impugnate, delle
censure proposte e dei parametri costituzionali invocati,
nonché la sostanziale identità delle argomentazioni svolte
nelle ordinanze di rimessione rendono opportuna la riunione
dei giudizi;
che, successivamente alla pronunzia di tutte le ordinanze
di rimessione, è sopravvenuto il decreto legge 29 marzo
2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni
di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni,
in legge 26 maggio 2004, n. 138, che ha modificato, con
l'art. 2-septies, il comma 4 dell'art. 15-quater, del d.
lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, il quale ora dispone che
i dirigenti sanitari «possono optare, su richiesta da presentare
entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di
lavoro non esclusivo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno
successivo. Le regioni hanno la facoltà di stabilire una
cadenza temporale più breve. Il rapporto di lavoro esclusivo
può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma
2. Coloro che mantengono l'esclusività del rapporto non
perdono i benefici economici di cui al comma 5, trattandosi
di indennità di esclusività e non di indennità di irreversibilità.
La non esclusività del rapporto di lavoro non preclude la
direzione di strutture semplici e complesse»;
che alla norma sopra richiamata, che ha innovato un peculiare
profilo della disciplina del rapporto di lavoro dei dirigenti
sanitari, rinvia espressamente l'art. 5, comma 3, del d.
lgs. n. 517 del 1999;
che, peraltro, in data posteriore ad otto delle ordinanze
in esame è sopravvenuto l'atto di indirizzo e coordinamento
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 184 del 9 agosto 2001), recante le linee guida concernenti
i protocolli di intesa da stipulare tra regioni e università
per lo svolgimento delle attività assistenziali delle università
nel quadro della programmazione sanitaria nazionale e regionale,
il quale, tra l'altro, stabilisce le direttive riguardanti
le modalità della collaborazione tra detti enti, allo scopo
di assicurare l'integrazione delle attività assistenziali,
didattiche e di ricerca, fissando inoltre i criteri per
l'organizzazione interna delle aziende ospedaliero-universitarie;
che, inoltre, questa Corte, con la sentenza 16 marzo 2001,
n. 71, successivamente a sette delle ordinanze di rimessione,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art.
15-nonies, comma 2, del d. lgs. n. 502 del 1992, disposizione
alla quale espressamente rinviano il comma 3, nonché il
comma 11 dell'art. 5 del d. lgs. n. 517 del 1999, entrambi
oggetto di impugnazione da parte dei giudici a quibus;
che, in definitiva, gli atti legislativi e regolamentari
sopra indicati, nonché la citata sentenza n. 71 del 2001
di questa Corte influiscono sul complessivo quadro normativo
di riferimento nel quale si inscrivono i diversi profili
delle questioni di legittimità costituzionale sollevate
e, pertanto, impongono un nuovo esame da parte dei rimettenti
dei termini delle questioni e della loro perdurante rilevanza.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo
regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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