| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 12 aprile 2005 n. 151
Pres. CONTRI, Red. MARINI |
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Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)
– Regione Emilia-Romagna – Regole sul digitale terrestre.
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È inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, commi 2, 3, 4 (per quanto riferito
al comma 2), 5 e 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
sollevata, in riferimento all'art. 117, commi terzo e sesto,
della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna.
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Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 4 (per quanto riferito
al comma 1), della stessa legge, sollevata, in riferimento
ai medesimi parametri, dalla Regione Emilia-Romagna.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori:
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Presidente: Fernanda CONTRI;
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 4, commi da 1 a 6, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004), promosso
con ricorso della Regione Emilia-Romagna, notificato il
24 febbraio 2004, depositato in cancelleria il 4 marzo 2004
ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2004.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2005 il Giudice
relatore Annibale Marini;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon, Franco Mastragostino
e Luigi Manzi per la Regione Emilia-Romagna e l'avvocato
dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Ritenuto
in fatto
1.- La Regione Emilia-Romagna, con ricorso ritualmente notificato
e depositato, ha impugnato alcune norme della legge 24 dicembre
2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2004),
tra l'altro censurando l'art. 4, commi da 1 a 6, in riferimento
all'art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione.
Il comma 1 del citato art. 4 prevede un contributo, per l'anno
2004, di 150 euro per ogni utente che, in regola con l'abbonamento,
acquisti o noleggi un “decoder” per la ricezione dei segnali
televisivi in tecnica digitale terrestre, fissando il limite
di spesa in 110 milioni di euro.
Il comma 2 prevede un contributo di 75 euro, nel limite di
30 milioni di euro, a favore di chi acquista, noleggia o detiene
in comodato un apparecchio per la trasmissione o la ricezione
a larga banda dei dati via internet, limitandosi il successivo
terzo comma ad indicare le modalità di attribuzione di tale
contributo.
Il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro delle comunicazioni,
di concerto con quello dell'economia e delle finanze, la definizione
di criteri e modalità di attribuzione dei contributi di cui
ai commi 1 e 2.
Il comma 5 incrementa, a partire dal 2004, di 27 milioni di
euro il finanziamento, originariamente previsto dall'art.
10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 (Provvedimenti
urgenti in materia radiotelevisiva), convertito, con modificazioni,
nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, a favore dell'emittenza
televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale,
successivamente più volte aumentato.
Il comma 6, infine, prevede un'estensione del beneficio previsto
dall'art. 28 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina
delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), a favore
delle imprese editrici, applicando la riduzione del 50% delle
tariffe telefoniche fatturate a tali imprese anche nel caso
di utilizzo delle linee telefoniche con strumenti informatici,
prevedendo la copertura di tale onere con le risorse stanziate
nel successivo comma 8.
Secondo la ricorrente, i suddetti contributi agli utenti –
nonostante la rubrica dell'art. 4 (Finanziamenti agli investimenti)
possa far pensare a misure di intervento diretto sul mercato
che questa Corte, con la sentenza n. 14 del 2004, ha riconosciuto
di competenza statale – si inquadrerebbero piuttosto nella
materia del «sostegno all'innovazione tecnologica», essendone
beneficiari i «soggetti comuni» e non le imprese. In tale
materia, tuttavia, spetterebbe allo Stato la sola legislazione
di principio, essendo rimessa alle Regioni la disciplina concreta
degli interventi e la loro erogazione; né sussisterebbe l'esigenza
di una gestione unitaria in sede nazionale di tali contributi,
stante la loro esiguità.
A conclusioni analoghe dovrebbe del resto pervenirsi anche
se si volessero ricondurre gli interventi di cui si tratta
alla materia dell'ordinamento della comunicazione, essendo
anche questa una materia nella quale lo Stato, così come affermato
da questa Corte nella sentenza n. 324 del 2003, dispone di
competenza limitata alla legislazione di principio preordinata
alla cura di esigenze unitarie.
Ricollocate, quindi, nell'ambito della potestà legislativa
concorrente, le disposizioni impugnate sarebbero illegittime
sotto tre diversi profili: perché contengono disposizioni
di dettaglio; perché dispongono finanziamenti diretti senza
alcun coinvolgimento delle Regioni; e perché, infine, attribuiscono,
al comma 4, al Ministro delle comunicazioni, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, l'esercizio di
poteri regolamentari in ordine alla definizione dei criteri
e delle modalità di attribuzione dei contributi, così violando
la regola posta dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione.
2.- Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale
dello Stato, limitandosi a concludere per la declaratoria
di inammissibilità o infondatezza del ricorso.
3.- In prossimità dell'udienza pubblica, entrambe le parti
hanno depositato memorie illustrative.
3.1.- La Regione ricorrente rileva che le norme censurate,
pur concernendo diritti fondamentali, quali quello all'informazione
e al pluralismo informativo, non fissano i “livelli essenziali”
di prestazioni pubbliche.
Tanto meno esse potrebbero ricondursi alla tutela della concorrenza,
non rispondendo ai criteri elaborati dalla giurisprudenza
costituzionale al fine di individuare l'area dei legittimi
interventi statali in tale materia-funzione di carattere trasversale.
Ad avviso della Regione le disposizioni impugnate avrebbero,
anzi, la obiettiva funzione di prorogare – secondo la soluzione
escogitata dalla legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio
in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della
RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo
per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione) –
l'attuale situazione anticoncorrenziale dell'emittenza televisiva
con tecnologia tradizionale.
3.2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua
memoria, preliminarmente rileva che gli interventi di cui
ai commi 1, 2 e 5 sono stati rifinanziati dalla legge finanziaria
per il 2005 e che le somme stanziate dalle norme impugnate
sono state già spese o comunque totalmente impegnate nel 2004.
Eccepisce poi l'Avvocatura, in via ancora preliminare, la
genericità del ricorso, in quanto sembrerebbe non considerare
che le disposizioni censurate attengono a quattro fondi diversi;
ne conseguirebbe perciò l'inammissibilità dell'impugnativa
riferita ai commi 1, 5 e 6 dell'art. 4, nonché al comma 4
nella parte che concerne l'attuazione del comma 1, riguardando
tali disposizioni oggetti del tutto estranei ai motivi del
ricorso.
Quanto al fondo di cui al comma 2, l'Avvocatura osserva che
esso è finalizzato ad incentivare la diffusione di una tecnologia
informatica più efficiente e dovrebbe perciò ritenersi – secondo
i principi enucleabili in materia di diffusione della cultura
informatica dalla sentenza di questa Corte n. 307 del 2004
– non invasivo di competenze legislative regionali.
Anche le questioni relative agli altri tre interventi statali
previsti dalle disposizioni impugnate, qualora si volesse
superare l'eccezione di inammissibilità, sarebbero, comunque,
secondo il Governo, infondate.
Il fondo di cui al comma 5 non riguarderebbe – come assume
la Regione ricorrente – la diffusione delle tecnologie digitali
bensì il sostegno all'emittenza televisiva locale e, dal 2002,
anche all'emittenza radiofonica, previsto originariamente
dall'art. 10 del decreto-legge n. 323 del 27 agosto 1993,
convertito, con modificazioni, nella legge n. 422 del 27 ottobre
1993. Sarebbe altresì inesatta l'affermazione secondo cui
tale sostegno sarebbe rivolto ai «soggetti comuni» e non alle
imprese, giovandosene invece le imprese che gestiscono le
emittenti radiofoniche e televisive locali.
L'intervento finanziario previsto dal comma 1 è indubbiamente
diretto a garantire la diffusione delle tecnologie digitali
mediante la previsione di un contributo in favore degli utenti,
che però avvantaggia indirettamente anche le imprese.
Entrambi gli interventi non potrebbero comunque dirsi invasivi
– secondo l'Avvocatura – delle competenze legislative regionali.
Non solo, infatti, il settore dell'emittenza radiofonica e
televisiva richiederebbe, per sua natura, «esercizio unitario»,
ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, ma
tale esigenza risulterebbe ulteriormente rafforzata dalla
considerazione che il settore coinvolge in profondità valori
e diritti riconosciuti e garantiti dalla prima parte della
Costituzione.
Inconferente – ad avviso dell'Avvocatura – sarebbe il riferimento
alla materia dell'ordinamento della comunicazione operato
dalla Regione ricorrente, in quanto gli interventi di cui
alle norme censurate non attengono all'ordinamento ma alla
diffusione di una nuova tecnologia ed alla sovvenzione di
talune emittenti.
Quanto, infine, al comma 6, l'Avvocatura osserva che nessuna
specifica censura lo riguarda e che le due disposizioni in
esso contenute comunque non ledono l'autonomia finanziaria
delle Regioni.
Considerato in diritto
1.- La Regione Emilia-Romagna impugna l'art. 4, commi da 1
a 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
– legge finanziaria 2004), lamentandone il contrasto con l'art.
117, commi terzo e sesto, della Costituzione.
Ad avviso della Regione ricorrente le disposizioni impugnate
– in quanto finalizzate a promuovere l'acquisto, da parte
dei privati, degli strumenti necessari per accedere alle nuove
tecnologie della comunicazione radiotelevisiva – si collocherebbero
a cavallo tra le materie della innovazione tecnologica e dell'ordinamento
della comunicazione, nelle quali spetterebbe allo Stato la
sola legislazione di principio, restando invece del tutto
estranee alla funzione di tutela della concorrenza, di competenza
statale. Ne conseguirebbe l'illegittimità del previsto intervento
finanziario diretto dello Stato.
2.- La questione, per quanto riguarda i commi 2, 3, 5 e 6
dell'art. 4, nonché il comma 4, nella parte in cui fa riferimento
al contributo previsto dal comma 2, è inammissibile.
Tanto il ricorso quanto la memoria illustrativa, successivamente
depositata, sono infatti esclusivamente incentrati sulla disposizione
di cui al comma 1 dell'art. 4 (ed a quella di cui al comma
4, in riferimento al comma 1), riguardante il contributo per
l'acquisto di un “decoder” per la ricezione dei segnali televisivi
in tecnica digitale terrestre, senza che sia rinvenibile alcuna
specifica censura relativa alle altre disposizioni, la cui
impugnazione difetta quindi dei requisiti minimi per l'instaurazione
del giudizio di legittimità costituzionale.
3.- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 4,
commi 1 e 4 (quest'ultimo nella parte in cui si riferisce
al contributo previsto dal comma 1), non è fondata.
Il citato comma 1 prevede l'erogazione di un contributo statale
pari a 150 euro in favore di ciascun utente del servizio di
radiodiffusione, in regola con il pagamento del relativo canone
di abbonamento, per l'acquisto o il noleggio di un apparecchio
idoneo a consentire la ricezione in chiaro dei segnali televisivi
in tecnica digitale terrestre.
Il comma 4 demanda al Ministro delle comunicazioni, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'emanazione
di un decreto per la definizione, tra l'altro, dei criteri
e delle modalità di attribuzione del suddetto contributo statale.
3.1.- L'impugnativa proposta dalla Regione Emilia-Romagna
si fonda sull'assunto che tali norme ineriscano a materie,
quali l'innovazione tecnologica e l'ordinamento della comunicazione,
nelle quali spetterebbe allo Stato la sola legislazione di
principio, con la conseguente illegittimità dei previsti interventi
di carattere amministrativo.
Tale assunto non può tuttavia essere condiviso.
Occorre infatti muovere dalla considerazione che la finalità
delle norme impugnate è, con ogni evidenza, quella di favorire
la diffusione della tecnica digitale terrestre di trasmissione
televisiva, quale strumento di attuazione del principio del
pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli
imperativi ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale
in materia di emittenza televisiva (sentenza n. 466 del 2002),
esprimendo l'informazione una condizione preliminare per l'attuazione
dei principi propri dello Stato democratico (così le sentenze
n. 312 del 2003 e n. 29 del 1996).
Ne deriva, pertanto, che le disposizioni impugnate attingono
sicuramente pluralità di materie e di interessi (tutela della
concorrenza, sviluppo tecnologico, tutela del pluralismo di
informazione), appartenenti alla competenza legislativa esclusiva
o concorrente dello Stato, senza che alcuna tra esse possa
dirsi prevalente così da attrarre l'intera disciplina.
Ciò posto, avuto anche riguardo all'eccezionalità della situazione
caratterizzata dal passaggio alla tecnica digitale terrestre,
l'assunzione diretta di una funzione amministrativa da parte
dello Stato, nella forma dell'erogazione di un contributo
economico in favore degli utenti, previa adozione di un regolamento
che stabilisca criteri e modalità di attribuzione di tale
contributo, appare nella specie giustificata – alla stregua
del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 118, primo
comma, della Costituzione – da una evidente esigenza di esercizio
unitario della funzione stessa, non potendo un siffatto intervento
a sostegno del pluralismo informativo non essere uniforme
sull'intero territorio nazionale.
L'intervento appare d'altro canto “ragionevole e proporzionato”,
secondo i criteri individuati dalla giurisprudenza costituzionale,
in relazione al fine perseguito, a prescindere dalla sua relativa
modestia dal punto di vista finanziario (sentenza n. 272 del
2004), atteso che l'incentivazione economica all'acquisto
del decoder, da parte degli utenti, appare all'evidenza uno
strumento non irragionevole di diffusione della tecnica digitale
terrestre di trasmissione televisiva.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione delle questioni
di legittimità costituzionale, proposte dalla ricorrente Regione
Emilia-Romagna, nei confronti di altre disposizioni della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2004), qui non esaminate;
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, commi 2, 3, 4 (per quanto riferito al comma 2),
5 e 6, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sollevata, in
riferimento all'art. 117, commi terzo e sesto, della Costituzione,
dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato in epigrafe;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, commi 1 e 4 (per quanto riferito al comma 1),
della stessa legge, sollevata, in riferimento ai medesimi
parametri, dalla Regione Emilia-Romagna, con il ricorso indicato
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
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