| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 12 aprile 2005 n. 150
Pres. CONTRI, Red. DE SIERVO |
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Regione Puglia - Norme in materia di coltivazione,
allevamento e commercializzazione di organismi geneticamente
modificati - Regione Marche - Disposizioni in materia di
salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità
e biologiche.
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Sono inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale della legge della Regione Puglia 4 dicembre
2003, n. 26 (Norme in materia di coltivazione, allevamento
e commercializzazione di Organismi geneticamente modificati
– OGM), sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri,
in relazione all'art. 117, primo comma e secondo comma,
lettera s), della Costituzione.
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Sono inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale della legge della Regione Marche 3 marzo
2004, n. 5 (Disposizioni in materia di salvaguardia delle
produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche),
sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, in
relazione all'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera
s), della Costituzione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori:
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Presidente: Fernanda CONTRI;
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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| nei
giudizi di legittimità costituzionale della legge della
Regione Puglia 4 dicembre 2003, n. 26 (Norme in materia
di coltivazione, allevamento e commercializzazione di Organismi
geneticamente modificati – OGM) e della legge della Regione
Marche 3 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni in materia di salvaguardia
delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche),
promossi con ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri
notificati il 6 febbraio e il 3 maggio 2004, depositati
in cancelleria il 16 febbraio e il 12 maggio successivi
ed iscritti ai nn. 21 e 54 del registro ricorsi 2004.
Visti gli atti di costituzione delle Regioni Puglia e Marche,
nonché gli atti di intervento della Associazione Sementieri
Mediterranei AS.SE.ME., della Federazione regionale dei
coltivatori diretti Puglia, dell'Associazione regionale
per l'agricoltura, l'ambiente ed il territorio “Terranostra
di Puglia”, dell'Associazione per la difesa e l'orientamento
dei consumatori ADOC, della Confconsumatori Federazione
regionale della Puglia, dell'Ecoistituto Puglia Onlus, dell'Adiconsum
Puglia, della Flai Cgil Puglia, della Fai Cisl Puglia, della
Uila Uil Puglia, della Cgil regionale Puglia, della U.S.R.
Cisl Puglia, della Uil regionale Puglia, della A.I.A.B.
Puglia, del Codacons Onlus Puglia, di Italia Nostra, del
WWF Legambiente e della Federazione regionale dei coltivatori
diretti Marche;
udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2005 il Giudice
relatore Ugo De Siervo;
uditi gli avvocati Giuseppe Fiengo per il Presidente del
Consiglio dei ministri, Claudio Chiola per l'Associazione
Sementieri Mediterranei AS.SE.ME., Pietro Quinto per la
Federazione regionale coltivatori diretti Puglia, Associazione
regionale per l'agricoltura, l'ambiente ed il territorio
“Terranostra di Puglia”, Associazione per la difesa e l'orientamento
dei consumatori ADOC, Confconsumatori Federazione regionale
della Puglia, Ecoistituto Puglia Onlus, Adiconsum Puglia,
Flai Cgil Puglia, Fai Cisl Puglia, Uila Uil Puglia, Cgil
regionale Puglia, U.S.R. Cisl Puglia, Uil regionale Puglia,
A.I.A.B. Puglia, Codacons Onlus Puglia, Italia Nostra e
WWf Legambiente, Angelo Piazza per la Regione Puglia, Andrea
Calzolaio per la Federazione regionale coltivatori diretti
Marche, Stefano Grassi per la Regione Marche.
Ritenuto
in fatto
1. – Con ricorso notificato il 6 febbraio 2004, depositato
il 16 febbraio 2004 e iscritto al n. 21 del registro ricorsi
del 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato
la legge della Regione Puglia 4 dicembre 2003, n. 26 (Norme
in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione
di Organismi geneticamente modificati – OGM), pubblicata
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 144 del
10 dicembre 2003.
Il ricorrente lamenta, in particolare, che l'art. 2 della
legge regionale impugnata, “disponendo un divieto generalizzato
di coltivazione di piante e di allevamento di animali geneticamente
modificati o di ogni altro tipo di OGM”, si porrebbe in
contrasto, in primo luogo, con l'art. 22 della direttiva
2001/18/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio),
che stabilisce il principio della libera circolazione e
dispone che gli Stati membri non possono vietare, limitare
o impedire l'immissione in commercio di OGM, come tali o
contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della direttiva
stessa.
Il predetto “divieto generalizzato” determinerebbe inoltre
la violazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della
citata direttiva 2001/18/CE e all'art. 25 del decreto legislativo
8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE
concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati); tali disposizioni, infatti, secondo
quanto esposto nel ricorso, conterrebbero “una clausola
di salvaguardia”, in base alla quale solo le previste autorità
competenti potrebbero bloccare, ricorrendone gli specifici
presupposti e con le modalità previste, la circolazione
sul proprio territorio di un prodotto contenente OGM ritenuto
pericoloso, avviando una serie di consultazioni al termine
delle quali la Commissione UE dovrebbe decidere sulla fondatezza
delle misure unilaterali di salvaguardia, ripristinando
un eguale livello di protezione all'interno della Comunità,
ovvero invitando lo Stato che le abbia adottate ad abrogarle
e a ripristinare la libera circolazione del prodotto sul
proprio territorio.
Osserva, inoltre, l'Avvocatura che l'autorità competente
responsabile per l'attuazione delle prescrizioni della direttiva
sarebbe, secondo l'art. 2 del decreto legislativo sopra
menzionato, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, che opera d'intesa, per quanto di rispettiva
competenza, con i Ministeri della salute, del lavoro, delle
politiche agricole, delle attività produttive, nonché con
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
scientifica.
In ragione di quanto appena esposto, la normativa regionale
censurata, ponendosi in diretto contrasto con quella comunitaria,
violerebbe l'art. 117, primo comma, della Costituzione ed
invaderebbe altresì la competenza esclusiva statale in materia
di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art.
117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; ciò,
anche in quanto «il previsto divieto generalizzato alla
presenza di OGM sul territorio regionale» si porrebbe «al
di fuori del complesso quadro procedurale delineato in materia
dal decreto legislativo n. 224 del 2003, ai fini di una
uniforme tutela ambientale su tutto il territorio nazionale».
2. – Si è costituita in giudizio, con memoria depositata
in data 24 marzo 2004, la Regione Puglia, chiedendo – con
riserva di articolare successivamente la propria difesa
– che il ricorso sia respinto a causa della sua totale infondatezza.
In data 6 agosto 2004 la Regione Puglia ha depositato una
“nuova memoria di costituzione”, con le medesime conclusioni
e riserva di successiva articolazione delle difese, riconoscendo
di essersi precedentemente costituita fuori termine, ma
affermando tuttavia di potersi costituire nuovamente in
forza dell'art. 33 “del decreto del Presidente della Corte
costituzionale 21 luglio 2004” (Norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale), il quale stabilisce,
in via transitoria, che «la costituzione delle parti nei
procedimenti pendenti davanti alla Corte alla data di entrata
in vigore delle presenti norme integrative è ammessa fino
al decimo giorno successivo alla data stessa, qualora il
termine non venga a scadere posteriormente».
3. – Ha depositato atto d'intervento ad opponendum, in data
29 marzo 2004, l'Associazione Sementieri Mediterranei (AS.SE.ME.),
la quale ha concluso per l'inammissibilità e comunque per
l'infondatezza delle censure proposte nel ricorso, chiedendo
in via gradata che questa Corte disponga una istruttoria
«tendente ad accertare l'irreversibilità dell'inquinamento
determinato dall'impiego di OGM». L'Associazione interveniente
ritiene che non si possa dubitare della propria legittimazione
ad intervenire nel giudizio dal momento che la controversia
verterebbe sulla «legittimità costituzionale di una legge
della Regione Puglia direttamente incidente sulle attività
e sugli interessi dei suoi associati, immediatamente coinvolti
dalla applicazione delle disposizioni legislative poste
sub judice».
Hanno altresì depositato atto d'intervento ad opponendum,
in data 29 marzo 2004, la Federazione regionale coltivatori
diretti di Puglia, l'Associazione regionale per l'agricoltura,
l'ambiente ed il territorio “Terranostra di Puglia”, l'Associazione
per la difesa e l'orientamento dei consumatori ADOC, la
Confconsumatori Federazione regionale della Puglia, l'Ecoistituto
Puglia ONLUS, l'ADICONSUM Puglia, la FLAI CGIL Puglia, la
FAI CISL Puglia, la UILA UIL Puglia, la CGIL regionale Puglia,
la U.S.R. CISL Puglia, la UIL regionale Puglia, la A.I.A.B.
Puglia, il CODACONS ONLUS Puglia, Italia Nostra, il WWF,
Legambiente, i quali, limitandosi a dichiarare di avere
interesse ad opporsi al ricorso introduttivo del giudizio,
hanno concluso per l'infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei
ministri.
Successivamente, l'Associazione Sementieri Mediterranei
(AS.SE.ME.), in data 5 agosto 2004, ha presentato “atto
di intervento bis in sanatoria”, mentre gli altri intervenuti,
in data 6 agosto 2004, hanno presentato atto di costituzione
dichiarando – questi ultimi – di volersi avvalere dell'art.
33 “del decreto del Presidente della Corte costituzionale”
21 luglio 2004 nella denegata ipotesi in cui il loro precedente
atto di intervento fosse dichiarato tardivo.
4. – Con ricorso notificato il 3 maggio 2004, depositato
il 12 maggio 2004 e iscritto al n. 54 del registro ricorsi
del 2004, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato
la legge della Regione Marche 3 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni
in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche,
di qualità e biologiche), pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 23 dell'11 marzo 2004.
Anche in questo caso, con argomentazioni identiche al ricorso
presentato avverso la legge della Regione Puglia n. 26 del
2003, il ricorrente lamenta, in particolare, che attraverso
la legge impugnata il legislatore regionale, «disponendo
agli artt. 1, 2, 3 e 7 un divieto generalizzato di coltivazione
e consumo, nonché l'esclusione da qualsiasi incentivazione
di ogni tipo di organismo geneticamente modificato (OGM)
e, comunque, intervenendo in maniera autonoma con l'intera
legge regionale in un settore di esclusiva competenza statale»,
si sarebbe posto in contrasto con l'art. 22 della direttiva
2001/18/CE, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente
di organismi geneticamente modificati, nonché con le disposizioni
di cui all'art. 23 della citata direttiva e all'art. 25
del d.lgs. n. 224 del 2004 recante l'attuazione della stessa
direttiva nel territorio nazionale, con ciò violando l'art.117,
primo comma, della Costituzione ed invadendo altresì la
competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema di cui all'art. 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione.
5. – Si è costituita in giudizio, con memoria depositata
in data 21 maggio 2004, la Regione Marche, chiedendo che
il ricorso venga dichiarato infondato.
La Regione ritiene evidente che la legge impugnata non intervenga
in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ma
sia volta a disciplinare la produzione agricola e, in particolare,
ad incentivare l'agricoltura di qualità, nell'ambito del
territorio regionale. La normativa censurata troverebbe
pertanto il proprio titolo di legittimazione nella materia
“agricoltura”, che si colloca nell'ambito oggettivo affidato
alla competenza legislativa residuale delle Regioni di cui
all'art. 117, quarto comma, della Costituzione e sottratto
alla competenza legislativa statale, secondo quanto riconosciuto
da questa stessa Corte nella sentenza n. 12 del 2004. Ciò
sarebbe avvalorato dalle nozioni di “agricoltura” ricavabili
dall'art. 32 del Trattato CE e dall'art. 66 del d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art.
1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), nonché dal fatto
che la legge impugnata sarebbe chiaramente intervenuta nella
disciplina della produzione agricola regionale (artt. 1
e 6) e degli interventi a favore dell'impresa agricola (art.
3). E, d'altronde, questa Corte avrebbe già significativamente
chiarito che, per la determinazione dell'ambito della materia
dell'agricoltura, occorre aver riguardo soltanto alla «cura
degli interessi connessi ai prodotti del suolo» (sentenza
n. 142 del 1972), ribadendo più volte che la determinazione
delle materie regionali deve essere compiuta in modo obiettivo,
senza riferimento al risultato da conseguire, puntando bensì
l'attenzione sull'«oggetto di disciplina normativa» per
individuare – attraverso l'eventuale utilizzo del criterio
di prevalenza – quale sia la “materia” in cui incardinare
l'intervento legislativo regionale (al riguardo, la Regione
cita la sentenza n. 370 del 2003). Inoltre, risulterebbe
decisiva la pronuncia con cui questa Corte ha individuato
il “nocciolo duro della materia agricoltura” nella “produzione
di vegetali e animali destinati all'alimentazione” (sentenza
n. 12 del 2004).
D'altra parte, non sarebbe possibile dedurre – prosegue
la Regione – un'invasione della competenza statale di cui
alla lettera s) dell'art. 117, secondo comma, Cost. dal
semplice richiamo alle finalità di tutela dell'ambiente
che si trova, insieme a quello relativo alla tutela della
salute umana e degli interessi dei consumatori, nell'art.
1, comma 1, della legge impugnata. Questa Corte, infatti,
avrebbe già evidenziato l'infondatezza dell'assunto per
cui per mezzo del riferimento alla competenza legislativa
esclusiva attribuita allo Stato dall'art. 117, secondo comma,
lettera s), Cost., in tema di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema
e dei beni culturali, sarebbe possibile «escludere qualsiasi
competenza delle Regioni a legiferare in vista di finalità
di tutela dell'ambiente» (sentenza n. 307 del 2003); la
qualificazione della “tutela dell'ambiente” come “valore
costituzionale”, infatti, non escluderebbe affatto «la possibilità
che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà
concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione,
o di quella residuale di cui all'art. 117, quarto comma,
possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela
ambientale» (sentenza n. 307 del 2003, ma anche n. 222 del
2003 e n. 407 del 2002).
Secondo la resistente, peraltro, proprio in materia ambientale
l'art. 176 del Trattato CE consentirebbe agli Stati membri
di “mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione
ancora maggiore” rispetto a quella assicurata dagli interventi
normativi comunitari, codificando in tal modo il “principio
della tutela più rigorosa del livello territoriale inferiore”.
Nel caso di specie, l'applicazione di tale principio risulterebbe
maggiormente giustificata dalle esigenze precauzionali derivanti
dalle caratteristiche peculiari del territorio marchigiano,
nell'ambito del quale non sarebbe possibile consentire l'agricoltura
con OGM senza rinunciare, di fatto, ad una produzione agricola
regionale priva di organismi genericamente modificati.
Infondata, secondo la Regione Marche, sarebbe anche la denunciata
violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione,
per contrasto con l'ordinamento comunitario e, in particolare,
con l'art. 22 della direttiva n. 2001/18/CE. L'esplicito
riferimento del divieto alla “immissione in commercio” –
da intendersi, ai sensi dell'art. 2, n. 4), della stessa
direttiva come “la messa a disposizione di terzi, dietro
compenso o gratuitamente” di organismi geneticamente modificati
– farebbe sì che «gli Stati membri non possano bandire o
limitare, se non previa attivazione dello specifico procedimento
previsto dal diritto comunitario, l'introduzione nel mercato
nazionale degli OGM o dei prodotti che li contengono ed
alterare, in questo modo, la libera circolazione di tale
prodotto all'interno nel mercato comune». La legge censurata,
invece, non avrebbe alcuna incidenza su tali obblighi. Il
divieto introdotto dall'art. 2, infatti, sarebbe espressamente
riferito alla “produzione e (al)la coltivazione di specie
che contengono OGM”, non consentita “sull'intero territorio
della Regione” e nulla avrebbe a che fare con la circolazione
dei prodotti che contengono OGM, la quale rimarrebbe libera
in tutto il territorio regionale. Ciò sarebbe tra l'altro
confermato da quanto previsto nell'art. 4 della stessa legge
impugnata con riferimento all'etichettatura e all'identificabilità
dei prodotti contenenti OGM o prodotti derivati che siano
commercializzati nella Regione.
6. – Ha depositato atto d'intervento ad opponendum, in data
2 agosto 2004, l'Associazione Sementieri Mediterranei (AS.SE.ME.),
la quale ha concluso per l'inammissibilità e comunque per
l'infondatezza delle censure proposte nel ricorso, chiedendo
in via gradata che questa Corte disponga una istruttoria
«tendente ad accertare l'irreversibilità dell'inquinamento
determinato dall'impiego di OGM», nonché – in via ulteriormente
gradata – che, «qualora si dovesse ritenere che l'immissione
di OGM costituisca un obbligo comunitario per tutti gli
Stati membri, questa Ecc.ma Corte sollevi davanti a se medesima
questione di legittimità costituzionale dell'art. 95 del
Trattato di Roma nella parte in cui ha consentito l'adozione
della Direttiva 2001/18 che, privilegiando la concorrenza,
sacrifica illegittimamente fondamentali principi costituzionali,
quali quello della salute e dell'ambiente». Anche in questo
caso, l'Associazione interveniente ha affermato che la propria
legittimazione ad intervenire nel presente giudizio sarebbe
indubitabile poiché si discuterebbe «della legittimità costituzionale
di una legge della Regione Marche direttamente incidente
sulle attività e sugli interessi dei suoi associati, immediatamente
coinvolti dalla applicazione delle disposizioni legislative
poste sub judice».
Ha altresì depositato atto d'intervento ad opponendum, in
data 6 agosto 2004, la Federazione regionale dei coltivatori
diretti delle Marche, sostenendo la sussistenza dell'interesse
e della legittimazione all'intervento in ragione dello stretto
collegamento tra gli interessi di cui essa è portatrice
e le politiche regionali di cui la legge impugnata sarebbe
espressione, e concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza
delle questioni di legittimità costituzionale sollevate
dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Quanto alla tempestività dell'intervento, la Federazione
Coldiretti Marche rileva che nella Gazzetta Ufficiale, prima
serie speciale, n. 27 del 14 luglio 2004 è fatto riferimento
al ricorso n. 54 sotto una rubrica che non consentirebbe
«di comprendere la natura del ricorso, essendo riferita
a norme di legge regionale della Puglia e non delle Marche».
Secondo l'interveniente questa erronea indicazione, «stante
la funzione riassuntiva e notiziale della rubrica», comporterebbe
«che il lettore cui la pubblicazione è rivolta non ha motivo
di leggere il testo del ricorso che appare riferito ad una
Regione diversa dalla propria». Tale difformità determinerebbe
la impossibilità di far decorrere dal giorno 14 luglio 2004
il termine di venti giorni previsto dagli artt. 25, 4 e
3 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale contenute nel d.P.C.c. 21 luglio 2004, ovvero
dalle corrispondenti norme previgenti; in ogni caso, l'interveniente
invoca l'applicabilità dell'art. 33 delle Norme integrative
vigenti.
7. – In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione Puglia
ha depositato una memoria nella quale afferma innanzitutto
l'inammissibilità del ricorso proposto avverso l'intera
legge regionale n. 26 del 2003, attesa la genericità delle
censure rivolte nei confronti della legge considerata nel
suo complesso. Le censure, infatti, avrebbero dovuto essere
riferite al solo art. 2, comma 1, della legge regionale.
Nel merito, la difesa regionale eccepisce l'infondatezza
del ricorso, in quanto con la disciplina impugnata la Regione
avrebbe inteso tutelare la qualità delle produzioni agricole
sul proprio territorio senza incidere sul libero mercato.
Peraltro, rileva la resistente, l'art. 2 della legge regionale
n. 26 del 2003 sarebbe “in sintonia” con il quadro normativo
risultante dal decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279 (Disposizioni
urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura
transgenica, convenzionale e biologica), il quale stabilisce
la tutela assoluta della biodiversità dell'ambiente naturale
e la possibilità di incentivare l'agricoltura tradizionale
e biologica.
Le censure sollevate, inoltre, non avrebbero nulla a che
fare con l'oggetto della disciplina dell'art. 2, dal momento
che la normativa comunitaria che lo Stato assume violata
riguarderebbe solo la “immissione in commercio” di OGM,
mentre l'art. 2, comma 1, della legge regionale n. 26 del
2003 riguarderebbe la “emissione deliberata” di OGM nell'ambiente,
per la quale la direttiva 2001/18/CE non conterrebbe un
divieto analogo a quello che l'art. 22 della medesima direttiva
pone in relazione alla immissione in commercio di prodotti
OGM.
La difesa regionale rileva altresì che, al pari del decreto-legge
n. 279 del 2004, la legge oggetto del giudizio porrebbe
un divieto sostanzialmente temporaneo di coltivazione di
prodotti OGM, come emergerebbe dal fatto che l'art. 2 consente
alla Regione di promuovere azioni utili a prevenire possibili
rischi per la salute o l'ambiente, nonché dall'art. 1, comma
3, secondo il quale la Regione può promuovere la ricerca
e la sperimentazione del settore agricolo al fine di tutela
della biodiversità. Tali norme attesterebbero che l'attuale
divieto sarebbe posto dalla legge regionale n. 26 del 2003
solo in considerazione dell'attuale incompletezza della
sperimentazione scientifica, senza escludere soluzioni diverse.
Infondata – in conseguenza dell'argomento appena evidenziato
– sarebbe anche la censura relativa alla violazione dell'art.
117, secondo comma, lettera s), Cost., dal momento che la
legge interverrebbe nella materia dell'agricoltura riservata
alla potestà legislativa regionale. Anche ove riguardasse
l'ambiente, essa non intaccherebbe la competenza statale
dal momento che la legge regionale sarebbe in sintonia con
il citato decreto-legge n. 279 del 2004.
In ogni caso, questa Corte avrebbe riconosciuto la titolarità
in capo alle Regioni di competenze legislative in materie
per le quali il valore della tutela dell'ambiente assumerebbe
rilievo.
Infine, la difesa regionale afferma l'inconferenza del richiamo
al d.lgs. n. 224 del 2003, in quanto esso disciplinerebbe
soltanto la “emissione deliberata per scopi diversi dall'immissione
sul mercato” e per “soli scopi sperimentali”. Da ciò deriverebbe
che la coltivazione di piante e l'allevamento di animali
OGM ai fini della successiva commercializzazione – che costituisce
oggetto della legge regionale pugliese – resterebbe fuori
dal quadro procedurale di cui al d.lgs. n. 224. Peraltro,
quest'ultimo non porrebbe alcuna limitazione al potere delle
Regioni di vietare o limitare la emissione deliberata di
OGM nell'ambiente per scopi sperimentali.
Ad ulteriore sostegno delle proprie tesi la resistente evidenzia
inoltre come la legge regionale impugnata, pur vietando
le emissioni deliberate nell'ambiente di OGM per la successiva
commercializzazione dei prodotti relativi, nonché le emissioni
ai fini della sperimentazione, all'art. 2, comma 2, consentirebbe
di superare tale divieto in caso di rilascio dell'autorizzazione
per scopi sperimentali prevista dal d.lgs. n. 224 del 2003.
8. – Nel giudizio promosso avverso la legge della Regione
Puglia hanno depositato memorie la Federazione regionale
coltivatori diretti di Puglia, nonché l'Associazione sementieri
mediterranei, sviluppando anche argomenti ulteriori, rispetto
agli atti di intervento, a sostegno della dichiarazione
di inammissibilità e di infondatezza del ricorso presentato
dallo Stato. In particolare, quanto alla propria legittimazione
all'intervento ad opponendum, l'Associazione sementieri
mediterranei richiama l'ordinanza pronunciata da questa
Corte nell'udienza dell'11 maggio 2004 e allegata alla sentenza
n. 196 del 2004, nella quale, pur dichiarandosi inammissibili
gli interventi spiegati nel giudizio di costituzionalità
in via principale da parte di soggetti privi della potestà
legislativa, si sarebbe giustificata tale “chiusura” «richiamando
la facoltà riconosciuta ai soggetti privi del potere d'intervento,
di utilizzare i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive,
anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali
ed eventualmente anche di fronte a questa Corte in via incidentale»;
l'interveniente osserva che tale giustificazione potrebbe
valere solo per gli interventi ad adiuvandum ma non certo
per gli interventi ad opponendum, giacché l'eventuale accoglimento
della questione di costituzionalità renderebbe impossibile
ai soggetti interessati al mantenimento della legge “trovare
una sede giudiziale alternativa”. Nel caso di specie, comunque,
l'intervento assumerebbe «i connotati della collaborazione
offerta dall'amicus curiae», che già troverebbe riconoscimento
nel giudizio di ammissibilità del referendum e che dovrebbe
necessariamente trovare spazio nel giudizio in materia d'immissione
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, dal
momento che la partecipazione popolare in subiecta materia
sarebbe «non soltanto opportuna ma obbligatoria» in forza
degli obblighi di consultazione pubblica rinvenibili nell'art.
9 della direttiva 2001/18/CE, nell'art. 12 del d.lgs. n.
224 del 2003 e nell'art. 23 del Protocollo di Cartagena
ratificato con la legge 15 gennaio 2004, n. 27 (Ratifica
ed esecuzione del Protocollo di Cartagena sulla prevenzione
dei rischi biotecnologici relativo alla Convenzione sulla
diversità biologica, con Allegati, fatto a Montreal il 29
gennaio 2000).
9. – Anche la Regione Marche, nel giudizio promosso dallo
Stato avverso la legge regionale n. 5 del 2004, ha depositato
una memoria nella quale ribadisce le difese già svolte,
sostenendo che la normativa impugnata non interverrebbe
in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, ma
disciplinerebbe la produzione agricola, in particolare incentivando
l'agricoltura di qualità, nell'ambito del territorio regionale.
Né, del resto, un'invasione della competenza statale di
cui alla lettera s) dell'art. 117, secondo comma, Cost.
potrebbe derivare dal semplice richiamo alle finalità di
tutela dell'ambiente contenuto, insieme a quello relativo
alla tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori,
nell'art. 1, comma 1, della legge impugnata.
La difesa regionale richiama, altresì, l'art. 176 del Trattato
CE che codificherebbe il principio della tutela più rigorosa
del livello territoriale inferiore e che comporterebbe,
da un lato, l'illegittimità di una normativa comunitaria
che imponesse ai singoli Stati il divieto di misure precauzionali
più rigide, dall'altro che le finalità ambientali possono
essere realizzate dalla normativa regionale in materia di
competenza propria o concorrente proprio al fine di una
maggiore protezione dell'ambiente.
I divieti posti dalle leggi regionali di settore in ordine
all'introduzione nell'ambiente o nel mercato di organismi
geneticamente modificati attuerebbero anche la finalità
di difesa delle risorse genetiche del territorio, nonché
della qualità, specificità, originalità e territorialità
della produzione agroalimentare.
La Regione Marche ribadisce, inoltre, l'infondatezza della
censura concernente la violazione dell'art. 117, primo comma,
Cost., sostenendo l'estraneità della disciplina dell'art.
22 della direttiva 2001/18/CE, rispetto alla disciplina
dettata dall'art. 2 della legge regionale impugnata.
Osserva, ancora, la difesa regionale che la normativa di
attuazione della direttiva comunitaria, contenuta nel d.lgs.
n. 224 del 2003, non potrebbe assurgere a parametro di legittimità
della legge regionale perché il rispetto dei “vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario” obbliga sia lo Stato che le
Regioni (art. 117, primo comma, Cost.), ed occorrerebbe
«evitare che, attraverso i processi comunitari, si realizzi
una sorta di neo-centralismo, attraverso un recupero da
parte del governo centrale, di competenze ormai trasferite
alle Regioni».
Infine, la Regione Marche dà atto della emanazione del decreto-legge
n. 279 del 2004, e della relativa conversione in legge,
con modificazioni, avvenuta ad opera della legge 28 gennaio
2005, n. 5, affermando che tuttavia esso non dovrebbe determinare
la cessazione della materia del contendere nel presente
giudizio.
L'art. 8 del decreto-legge n. 279 del 2004, difatti, pone,
fino all'adozione degli specifici piani di coesistenza regionali
(adozione per cui non è previsto un termine), il divieto
di coltivazioni transgeniche. Tale divieto sarebbe peraltro
coerente con la disciplina regionale impugnata, che non
consente la coltivazione di produzioni OGM nel territorio
della Regione.
10. – Hanno depositato memorie – nelle quali ribadiscono
le proprie difese a sostegno della dichiarazione di inammissibilità
e di infondatezza del ricorso presentato dallo Stato – l'Associazione
sementieri mediterranei (in termini del tutto analoghi alle
difese sviluppate nel ricorso n. 21 del 2004) e la Federazione
regionale dei coltivatori diretti delle Marche. Quest'ultima
sostiene, in particolare, la propria legittimazione ad intervenire
in forza della “qualificazione” (rispetto alla vicenda oggetto
del giudizio) degli interessi di cui sarebbe portatrice,
nonché sulla base del nuovo art. 4 delle Norme integrative
per i giudizi di fronte alla Corte costituzionale, che dimostrerebbe
una significativa “apertura” all'ammissibilità di interventi
nel giudizio in via principale da parte di soggetti privi
della potestà legislativa.
Considerato
in diritto
1. –
Il Presidente del Consiglio dei ministri, con distinti ricorsi,
ha impugnato la legge della Regione Puglia 4 dicembre 2003,
n. 26 (Norme in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione
di Organismi geneticamente modificati – OGM) e la legge
della Regione Marche 3 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni in
materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche,
di qualità e biologiche), poiché stabilirebbero «un divieto
generalizzato di coltivazione di piante e di allevamento
di animali geneticamente modificati o di ogni altro tipo
di OGM», ponendosi così in contrasto con l'art. 22 della
direttiva 2001/18/CE (Direttiva del Parlamento europeo e
del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di
organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva
90/220/CEE del Consiglio), che stabilirebbe il principio
della libera circolazione e prevederebbe, per gli Stati
membri, l'impossibilità di vietare, limitare o impedire
l'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti
in prodotti, conformi ai requisiti della direttiva stessa;
le leggi regionali oggetto del giudizio sarebbero altresì
contrastanti con l'art. 23 della citata direttiva 2001/18/CE
e con l'art. 25 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
224 (Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati),
i quali, secondo quanto esposto nei ricorsi, conterrebbero
“una clausola di salvaguardia”, in base alla quale solo
le previste autorità competenti potrebbero bloccare, ricorrendo
gli specifici presupposti e con le modalità previste, la
circolazione sul proprio territorio di un prodotto contenente
OGM ritenuto pericoloso, avviando una serie di consultazioni
al termine delle quali la Commissione UE dovrebbe decidere
sulla fondatezza delle misure unilaterali di salvaguardia,
ripristinando un eguale livello di protezione all'interno
della Comunità, ovvero invitando lo Stato che le abbia adottate
ad abrogarle e a ripristinare la libera circolazione del
prodotto sul proprio territorio. Le due leggi regionali,
pertanto, violerebbero l'art. 117, primo comma, della Costituzione,
nonché la competenza esclusiva statale in materia di tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema di cui all'art 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione.
2. – I ricorsi, pur avendo ad oggetto due leggi dal contenuto
parzialmente disomogeneo, propongono questioni di costituzionalità
sostanzialmente analoghe; conseguentemente, i relativi giudizi
possono essere riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3. – Con ordinanza letta nella pubblica udienza del 22 febbraio
2005 e allegata alla presente sentenza è stata dichiarata
inammissibile la costituzione della Regione Puglia nel giudizio
introdotto con il ricorso n. 21 del 2004, in quanto avvenuta
oltre il termine prescritto dall'art. 23, comma 3, delle
Norme integrative per i giudizi dinanzi a questa Corte.
La Regione Puglia, riconoscendo la tardività della propria
costituzione, ha peraltro presentato il 5 agosto 2004 una
“nuova memoria di costituzione”, in quanto questa Corte
avrebbe previsto nell'art. 33 delle Norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2004, la possibilità
che le “parti nei procedimenti pendenti davanti alla Corte
alla data di entrata in vigore delle presenti norme integrative
è ammessa fino al decimo giorno successivo alla data stessa”.
Appare evidente l'infondatezza di tale argomentazione, dal
momento che il testo delle Norme integrative è stato semplicemente
oggetto di una “integrale ripubblicazione” a fini meramente
notiziali, dopo che la precedente deliberazione 10 giugno
2004 della Corte costituzionale (Modificazioni alle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno
2004, aveva apportato diverse modifiche alla precedente
formulazione delle Norme integrative. Ciò, peraltro, è stato
espressamente evidenziato dal Comunicato di rettifica pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 2004.
Anche volendosi prescindere dal fatto che, comunque, l'art.
33, al momento della sua entrata in vigore, non trovava
applicazione nei confronti di termini già scaduti, la mancata
novazione della fonte meramente ripubblicata a fini notiziali
rende evidente che l'efficacia di questa norma transitoria
si è esaurita da quasi cinquanta anni.
4. – Con ordinanza letta nella pubblica udienza del 22 febbraio
2005 e allegata alla presente sentenza sono stati dichiarati
inammissibili, per ciò che riguarda il ricorso n. 21 del
2004, gli atti d'intervento ad opponendum che sono stati
presentati dall'Associazione Sementieri Mediterranei (AS.SE.ME.),
dalla Federazione regionale coltivatori diretti di Puglia,
dall'Associazione regionale per l'agricoltura, l'ambiente
ed il territorio “Terranostra di Puglia”, dall'Associazione
per la difesa e l'orientamento dei consumatori ADOC, dalla
Confconsumatori Federazione regionale della Puglia, dall'Ecoistituto
Puglia ONLUS, dall'ADICONSUM Puglia, dalla FLAI CGIL Puglia,
dalla FAI CISL Puglia, dalla UILA UIL Puglia, dalla CGIL
regionale Puglia, dalla U.S.R. CISL Puglia, dalla UIL regionale
Puglia, dalla A.I.A.B. Puglia, dal CODACONS ONLUS Puglia,
da Italia Nostra, dal WWF, da Legambiente. Rispetto al ricorso
n. 54 del 2004 sono stati dichiarati inammissibili gli atti
di intervento ad opponendum dell'Associazione Sementieri
Mediterranei (AS.SE.ME.) e della Federazione regionale dei
coltivatori diretti delle Marche.
In conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte
(da ultimo cfr. le sentenze n. 196, n. 167 e n. 166 del
2004), è inammissibile, a prescindere dalla loro tardività,
l'intervento, nei giudizi promossi in via principale nei
confronti di leggi regionali o statali, di soggetti diversi
da quelli titolari delle attribuzioni legislative in contestazione,
ancorché destinatari attuali o potenziali delle discipline
normative contenute nelle leggi impugnate. D'altra parte,
questi soggetti dispongono di mezzi di tutela delle loro
posizioni soggettive, anche costituzionali, dinanzi ad altre
istanze giurisdizionali ed eventualmente anche di fronte
a questa Corte in via incidentale. Né a differenti conclusioni
può portare la diversa finalità degli interventi, ed in
particolare la circostanza che essi siano volti a contestare
le censure di legittimità delle disposizioni impugnate.
5. – Inammissibili devono essere ritenute, altresì, le censure
rivolte dal ricorso n. 54 del 2004 nei confronti degli artt.
1, 3 e 7 della legge della Regione Marche n. 5 del 2004,
per difetto della determinazione governativa di impugnazione
di cui all'art. 31, comma 3, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della
Corte), dal momento che la generica previsione contenuta
nella deliberazione del Consiglio dei Ministri di impugnare
la legge è specificata dall'allegata relazione ministeriale
con riferimento esclusivo all'art. 2.
Pertanto, sulla base della consolidata giurisprudenza di
questa Corte (si vedano, ad esempio, le sentenze n. 134,
n. 43 del 2004 e n. 94 del 2003), il ricorso deve essere
ritenuto validamente proposto solo nei confronti dell'art.
2 della legge della Regione Marche n. 5 del 2004.
6. – Le questioni di costituzionalità sollevate dai due
identici ricorsi governativi nei confronti dell'art. 2 di
entrambe le leggi regionali impugnate devono essere dichiarate
inammissibili in conseguenza di una evidente erronea indicazione
delle norme interposte che dovrebbero dimostrare la illegittimità
costituzionale di tali disposizioni per violazione dell'art.
117, primo comma, e dell'art. 117, secondo comma, lettera
s), della Costituzione.
La direttiva europea 2001/18/CE, adottata ai sensi dell'art.
95 del Trattato che istituisce la Comunità europea al fine
del ravvicinamento delle “legislazioni degli Stati membri
riguardanti l'immissione deliberata nell'ambiente di OGM
ed al fine di garantire il corretto sviluppo dei prodotti
industriali che utilizzano OGM” (cfr. “Considerando” n.
7), riguarda sia l'emissione deliberata nell'ambiente degli
organismi geneticamente modificati, che la loro immissione
in commercio; l'art. 2 della legge della Regione Puglia
n. 26 del 2003 e l'art. 2 della legge della Regione Marche
n. 5 del 2004 – oggetto del presente giudizio – si riferiscono
invece soltanto alla coltivazione di prodotti agricoli o
all'allevamento di animali geneticamente modificati.
Peraltro, le norme interposte che, secondo la prospettazione
del Governo, sarebbero state specificamente violate dalle
disposizioni impugnate – e cioè gli artt. 22 e 23 della
direttiva 2001/18/CE e l'art. 25 del d.lgs. n. 224 del 2003
– si riferiscono esclusivamente al commercio degli alimenti
contenenti organismi geneticamente modificati. Infatti,
sia la direttiva europea, sia il d.lgs. n. 224 del 2003
distinguono nettamente la disciplina della “emissione deliberata
di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione in commercio”
da quella concernente la “immissione in commercio di OGM
come tali o contenuti in prodotti”. La asserita violazione
del primo comma dell'art. 117 Cost. da parte di disposizioni
delle leggi regionali impugnate, che riguardano soltanto
tipiche forme di emissioni di OGM nei settori dell'agricoltura
e della zootecnia, non può dunque conseguire alla violazione
di disposizioni che, invece, regolano specificamente il
diverso profilo della immissione in commercio di OGM.
Lo stesso riferimento alla presunta violazione da parte
delle disposizioni regionali impugnate della competenza
esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente
viene solo accennata in relazione al presunto contrasto
delle discipline in questione con i poteri riconosciuti
al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
per l'attuazione delle prescrizioni contenute nella direttiva
europea e nella legislazione nazionale, con evidente riferimento,
in particolare, ai poteri di cui all'art. 25 del d.lgs.
224 del 2003, relativi appunto alla “clausola di salvaguardia”
prevista per “limitare o vietare temporaneamente l'immissione
sul mercato, l'uso o la vendita sul territorio nazionale
di un OGM, come tale o contenuto in un prodotto”.
7. – La dichiarazione di inammissibilità di tutte le questioni
sollevate impedisce di valutare in questa sede gli effetti
eventualmente prodottisi, nelle more dei presenti giudizi,
sulle due leggi regionali impugnate a seguito dell'entrata
in vigore del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279 (Disposizioni
urgenti per assicurare la coesistenza fra forme di agricoltura
transgenica, convenzionale e biologica), convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5, decreto
adottato in attuazione della raccomandazione 2003/556/CE
del 23 luglio 2003 (Raccomandazione della Commissione recante
orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori
pratiche per garantire la coesistenza tra culture transgeniche,
convenzionali e biologiche).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
della legge della Regione Puglia 4 dicembre 2003, n. 26 (Norme
in materia di coltivazione, allevamento e commercializzazione
di Organismi geneticamente modificati – OGM), sollevate dal
Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione all'art.
117, primo comma e secondo comma, lettera s), della Costituzione,
con il ricorso indicato in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
della legge della Regione Marche 3 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni
in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche,
di qualità e biologiche), sollevate dal Presidente del Consiglio
dei ministri, in relazione all'art. 117, primo comma e secondo
comma, lettera s), della Costituzione, con il ricorso indicato
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Allegato:
Ordinanza letta nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2005
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Regione Puglia 4 dicembre 2003, n. 26 (Norme in materia di
coltivazione, allevamento e commercializzazione di organismi
geneticamente modificati - OGM), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Puglia,
iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2004.
Considerato che la costituzione della Regione Puglia è avvenuta
oltre il termine prescritto dall'art. 23, comma 3, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che la resistente Regione fa riferimento alla ripubblicazione
in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2004 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
a seguito delle modifiche deliberate dalla Corte il 10 giugno
2004;
che tale mera ripubblicazione, confermata tra l'altro dal
comunicato di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 187 dell'11 agosto 2004, non può valere a novare la fonte
e ad attribuire vigore ad una norma transitoria i cui effetti
debbono essere considerati da tempo esauriti.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la costituzione della Regione Puglia
nel presente giudizio.
f.to: Fernanda Contri, Presidente
Allegato:
Ordinanza letta nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2005
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale della legge della
Regione Puglia 4 dicembre 2003, n. 26 (Norme in materia di
coltivazione, allevamento e commercializzazione di organismi
geneticamente modificati - OGM) e della legge della Regione
Marche 3 marzo 2004, n. 5 (Disposizioni in materia di salvaguardia
delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche),
promossi dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti
delle Regioni Puglia e Marche, iscritti ai nn. 21 e 54 del
registro ricorsi 2004.
Considerato che il giudizio di costituzionalità delle leggi,
promosso in via di azione ai sensi dell'articolo 127 della
Costituzione e degli articoli 31 e seguenti della legge 11
marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento
della Corte costituzionale), è configurato come svolgentesi
esclusivamente fra soggetti titolari di potestà legislativa;
che va confermata la precedente giurisprudenza di questa Corte.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili gli interventi spiegati nel giudizio
in via principale relativo alla legge della Regione Puglia
4 dicembre 2003, n. 26, dall'Associazione Sementieri Mediterranei
(AS.SE.ME.), dalla Federazione regionale coltivatori diretti
di Puglia, dall'Associazione regionale per l'agricoltura,
l'ambiente ed il territorio “Terranostra di Puglia”, dall'Associazione
per la difesa e l'orientamento dei consumatori ADOC, dalla
Confconsumatori Federazione regionale della Puglia, dall'Ecoistituto
Puglia ONLUS, dall'ADICONSUM Puglia, dalla FLAI CGIL Puglia,
dalla FAI CISL Puglia, dalla UILA UIL Puglia, dalla CGIL
regionale Puglia, dalla U.S.R. CISL Puglia, dalla UIL regionale
Puglia, dalla A.I.A.B. Puglia, dal CODACONS ONLUS Puglia,
da Italia Nostra, dal WWF, da Legambiente, nonché nel giudizio
in via principale relativo alla legge della Regione Marche
3 marzo 2004, n. 5, dall'Associazione Sementieri mediterranei
(AS.SE.ME.) e dalla Federazione regionale dei coltivatori
diretti delle Marche.
f.to: Fernanda Contri, Presidente
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