| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 12 aprile 2005 n. 149
Pres. CONTRI, Red. QUARANTA |
|
Corpo della polizia penitenziaria - Personale
in servizio nei ruoli direttivi - Collocamento a riposo
- Progressione in ruolo e permanenza nelle qualifiche con
innalzamento dei limiti d’età per esigenze di servizio -
Mancata previsione
|
|
È inammissibile la questione di legittimità
costituzionale del decreto legislativo 21 maggio 2000, n.
146 (Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile,
nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale
del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo
12 della legge 28 luglio 1999, n. 266), sollevata, in riferimento
agli artt. 4 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per la Liguria.
|
| |
|
Non è fondata la questione di legittimità
costituzionale del medesimo decreto legislativo n. 146 del
2000, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per
la Liguria.
|
|
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
|
| |
|
LA CORTE COSTITUZIONALE
|
| |
|
composta dai signori:
|
| |
|
Presidente: Fernanda CONTRI;
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
|
| |
|
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
SENTENZA
|
| |
|
nel giudizio di legittimità costituzionale
del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento
delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria
e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché
istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del
Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12
della legge 28 luglio 1999, n. 266), promosso con ordinanza
del 21 gennaio 2004 dal Tribunale amministrativo regionale
per la Liguria sul ricorso proposto da Mario Piu contro
il Ministero della giustizia, iscritta al n. 408 del registro
ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 2004.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice
relatore Alfonso Quaranta.
Ritenuto in fatto
1.— Con ordinanza emessa il 21 gennaio 2004 il Tribunale amministrativo
regionale per la Liguria – nel corso di un giudizio avente
ad oggetto l'impugnazione di un provvedimento di collocamento
a riposo per raggiunti limiti di età (sessanta anni), adottato
dall'amministrazione penitenziaria – ha sollevato questione
di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli
3, 4, 35 e 76 della Costituzione, del decreto legislativo
21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli
organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio
centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei
ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia
penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio
1999, n. 266), nella parte in cui non prevede modalità di
progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche
con innalzamento dei limiti di età, per il personale in servizio
nel ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria.
2.— Il rimettente premette che il provvedimento di collocamento
a riposo del ricorrente nel giudizio a quo – già ispettore
superiore, promosso alla qualifica di commissario del ruolo
direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria in quanto
vincitore di concorso bandito per laureati e diplomati, transitato,
quindi, dal ruolo di concetto a quello direttivo – è stato
adottato dall'amministrazione in base alle disposizioni di
cui all'art. 4 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione
del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza
dei dipendenti civili e militari dello Stato) e all'art. 71
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento
del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma
dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395),
atteso che il d.lgs n. 146 del 2000 nulla prevede in merito.
3.— In particolare, il rimettente osserva in punto di rilevanza
che «l'esito sia del gravame che dell'incidente cautelare
dipende dalla possibilità di considerare applicabile o meno
la disposizione denunciata».
Il giudice a quo osserva, quindi, che la legge 28 luglio 1999,
n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica
e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale
del Ministero degli affari esteri, per il personale militare
del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione
penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della
magistratura), ha previsto all'art. 12, comma 1, lettera b),
il conferimento al Governo della delega per la «istituzione
di un ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria
con carriera analoga a quella del personale di pari qualifica
del corrispondente ruolo della Polizia di Stato», e, al comma
2, la istituzione di un ruolo direttivo speciale – al quale
accede il personale appartenente al ruolo degli ispettori
– disponendo alla lettera c) del medesimo comma, il conferimento
al Governo della delega a «prevedere modalità di progressione
nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento
dei limiti di età solo per esigenze di servizio (…)».
3.1. - Rileva, altresì, come l'art. 5 della legge 31 marzo
2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma
dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo
della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in
materia di coordinamento delle Forze di polizia) abbia conferito
al Governo delega per la revisione dell'ordinamento del personale
dei ruoli della Polizia di Stato. In attuazione di detta delega
è stato adottato il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.
334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente
della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1,
della legge 31 marzo 2000, n. 78), che nel Capo III, la cui
rubrica reca Disposizioni transitorie, prevede all'art. 27,
secondo la prospettazione del giudice a quo, «un innalzamento
progressivo dei limiti di età per il collocamento a riposo
dei commissari sulla base di una apposita tabella».
In ragione del suddetto quadro normativo, pertanto, il rimettente
dubita della legittimità costituzionale del d.lgs. n. 146
del 2000, per violazione degli artt. 3, 4, 35 e 76 della Costituzione.
3.2. - Il Tar ritiene che si sia in presenza di un eccesso
di delega «in minus», in quanto il decreto legislativo avrebbe
omesso di disciplinare un aspetto essenziale della materia
oggetto di delega, violando lo specifico principio e criterio
direttivo dettato dall'art. 12, comma 2, lettera c), della
legge n. 266 del 1999.
Viene, inoltre, dedotta la violazione dell'art. 3 della Costituzione,
in quanto il decreto delegato in questione, in contrasto con
quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera b), della legge
delega, non assicura, in via transitoria, al personale già
in servizio del ruolo direttivo del Corpo di Polizia penitenziaria,
la medesima possibilità di innalzamento del limite di età
per il collocamento a riposo, come previsto, invece, per il
personale di pari qualifica del corrispondente ruolo della
polizia di Stato, ai sensi del d.lgs. n. 334 del 2000.
Infine, il giudice a quo ritiene violati gli articoli 4 e
35 della Costituzione, «nella misura in cui la carente disciplina
del decreto delegato non consente ai lavoratori interessati
l'espletamento dell'attività professionale per il congruo
arco temporale previsto dalla norma di delega».
4.— È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello
Stato, ed ha chiesto che la questione di legittimità costituzionale
sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria
sia dichiarata non fondata.
La difesa dello Stato ha dedotto, in particolare, che per
il Corpo di polizia penitenziaria (diversamente da quanto
avvenuto per la Polizia di Stato) non vi è stata l'esigenza
di introdurre una disciplina transitoria, in quanto i ruoli
direttivi sono stati creati ex novo dal d.lgs. n. 146 del
2000 ed il limite di età per il collocamento a riposo è stato
fissato a sessanta anni per tutti i suoi appartenenti sin
dal 1992 (d.lgs. n. 443 del 1992), in armonia con quanto già
previsto per la Polizia di Stato.
Considerato in diritto
1.— Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria dubita
della legittimità costituzionale del decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146 (Adeguamento delle strutture e degli organici
dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale
per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi
ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a
norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266),
in riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 76 della Costituzione,
nella parte in cui non prevede, nel quadro della disciplina
delle modalità di progressione nel ruolo e di permanenza nelle
qualifiche, anche l'innalzamento dei limiti di età per il
personale in servizio nel ruolo direttivo del Corpo di polizia
penitenziaria.
1.1.— Il rimettente ritiene che il d.lgs. n. 146 del 2000
contenga una lacuna normativa rispetto ai principî e ai criteri
direttivi previsti per l'istituzione di un ruolo direttivo
speciale nel Corpo della Polizia penitenziaria dall'art. 12,
comma 2, lettera c), della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega
al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia,
nonché disposizioni per il restante personale del Ministero
degli affari esteri, per il personale militare del Ministero
della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria
e per il personale del Consiglio superiore della magistratura)
e consistenti nel «prevedere modalità di progressione nel
ruolo e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento
dei limiti di età solo per esigenze di servizio (…)».
Il mancato esercizio della delega, ad avviso del giudice rimettente,
oltre a violare l'art. 76, sarebbe in contrasto con l'art.
3 della Costituzione, in quanto non prevederebbe, in via transitoria,
per il personale (già in servizio) del ruolo direttivo del
Corpo di polizia penitenziaria, la medesima possibilità di
innalzamento del limite di età per il collocamento a riposo,
assicurata per il personale di pari qualifica del corrispondente
ruolo della Polizia di Stato dal decreto legislativo 5 ottobre
2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e
dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5,
comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78). Infine, secondo
il giudice a quo, risulterebbero anche violati gli articoli
4 e 5 della Costituzione, «nella misura in cui la carente
disciplina del decreto delegato non consente ai lavoratori
interessati l'espletamento dell'attività professionale per
il congruo arco temporale previsto dalla norma di delega».
2.— La difesa dello Stato ha chiesto che la questione sia
dichiarata non fondata, in quanto per il Corpo di polizia
penitenziaria (a differenza di quanto previsto per la Polizia
di Stato) non si è dovuta introdurre una disciplina transitoria,
dal momento che i ruoli direttivi sono stati istituiti dal
d.lgs. n. 146 del 2000 e il limite di età per il collocamento
a riposo era stato fissato a sessanta anni per tutti gli appartenenti
al predetto Corpo sin dal 1992 (decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443 recante «Ordinamento del personale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della
legge 15 dicembre 1990, n. 395»), in armonia con quanto già
previsto per la Polizia di Stato.
3.— Il quadro normativo in cui si inserisce il provvedimento
che ha dato origine alla controversia è rappresentato dalla
disciplina del collocamento a riposo del personale, rispettivamente,
del Corpo di polizia penitenziaria e della Polizia di Stato.
La legge n. 266 del 1999 ha previsto all'art. 12, comma 1,
lettera b), la delega per la «istituzione di un ruolo direttivo
ordinario del Corpo di polizia penitenziaria con carriera
analoga a quella del personale di pari qualifica del corrispondente
ruolo della Polizia di Stato» e, al comma 2, la delega per
«l'istituzione di un ruolo direttivo speciale del Corpo di
polizia penitenziaria, al quale accede il personale appartenente
al ruolo degli ispettori del medesimo Corpo in possesso dei
requisiti stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia».
In ordine a tale ultimo ruolo la norma di delega ha indicato,
tra gli altri, quali principî e criteri direttivi, «modalità
di progressione nel ruolo e di permanenza nelle qualifiche,
anche con innalzamento dei limiti di età solo per esigenze
di servizio».
A sua volta, l'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 146 del 2000
ha istituito il ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia
penitenziaria (Corpo istituito con la legge 15 dicembre 1990,
n. 395 recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»),
tra le cui qualifiche rientra quella di commissario penitenziario.
L'art. 20 del medesimo d.lgs. n. 146 del 2000 ha, inoltre,
istituito il ruolo direttivo speciale del medesimo Corpo di
polizia, articolato in qualifiche corrispondenti per livello
ed ordine gerarchico a quelle analoghe del ruolo direttivo
ordinario.
Orbene, il citato decreto legislativo nulla ha innovato in
ordine al limite di età per il collocamento a riposo del personale,
per cui continuano a trovare applicazione le disposizioni
contenute nell'art. 71, comma 1, del d.lgs. n. 443 del 1992,
secondo il quale «il personale in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto è collocato a riposo d'ufficio
al compimento del sessantesimo anno di età".
L'art. 1 del d.lgs. n. 334 del 2000 prevede l'articolazione
della carriera dei funzionari di Polizia nei ruoli dei commissari
e dei dirigenti, ruoli già previsti e disciplinati dai decreti
legislativi emanati in attuazione della legge 1° aprile 1981,
n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza) e, in particolare, dal d.P.R 24 aprile 1982, n.
335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia). L'art. 27 del d.lgs. n. 334
del 2000, con disposizione transitoria richiamata dal giudice
a quo, stabilisce un'applicazione progressiva del limite d'età
per il collocamento a riposo previsto dall'art. 13 (sessantesimo
anno di età) per gli appartenenti al ruolo dei commissari
e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica
inferiore a dirigente generale.
4.— Tanto premesso, si può passare all'esame delle singole
censure sollevate dal rimettente.
Deve essere, innanzitutto, dichiarata la inammissibilità della
censura sollevata con riferimento agli articoli 4 e 35 della
Costituzione, in quanto l'indicazione dei parametri è enunciata
senza alcuna motivazione specifica (ex multis, ordinanze n.
318 e n. 156 del 2004).
5.— Infondata è, invece, la censura di violazione dell'art.
76 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo il d.lgs. n. 146 del 2000 contrasterebbe
con la citata disposizione, per eccesso di delega «in minus»,
in quanto, benché la legge n. 266 del 1999 abbia disposto
all'art. 12, comma 2, il conferimento al Governo della delega
per la istituzione di un ruolo direttivo speciale del Corpo
di polizia penitenziaria e alla lettera c) del medesimo comma
la delega a «prevedere modalità di progressione nel ruolo
e di permanenza nelle qualifiche, anche con innalzamento dei
limiti di età solo per esigenze di servizio (…)», nel suddetto
decreto legislativo nessuna disciplina è stata invece dettata
in ordine al limite di età per il collocamento a riposo.
Orbene, questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'esercizio
incompleto della delega non comporta di per sé violazione
degli articoli 76 e 77 della Costituzione (sentenze n. 218
del 1987 e n. 41 del 1975), salvo che ciò non determini uno
stravolgimento della legge di delegazione, circostanza che
deve essere esclusa in ordine alle disposizioni in esame.
6.— E' altresì infondata la censura di violazione dell'art.
3 della Costituzione.
Va preliminarmente osservato che il rimettente invoca, come
tertium comparationis, l'art. 27 del d.lgs. n. 334 del 2000,
il quale detta una disciplina transitoria, di carattere derogatorio,
che, in quanto tale, secondo la giurisprudenza di questa Corte,
non può costituire un parametro utile ai fini del giudizio
di illegittimità costituzionale per ingiustificata disparità
di trattamento della disciplina generale che regola la fattispecie
sottoposta all'esame del giudice a quo. E ciò senza considerare,
sotto altro aspetto, che la norma stessa fissa una disciplina
diversa da quella che il rimettente ha ritenuto esistente,
sicché le situazioni poste a raffronto non sono neppure caratterizzate
dalla eadem ratio derogandi.
A tale riguardo – a prescindere dalla sostanziale differenza
esistente tra gli ordinamenti della Polizia di Stato e della
Polizia penitenziaria, anche per quanto concerne le fonti
delle relative discipline, e dalle diversità esistenti sotto
il profilo strutturale e funzionale tra il rispettivo personale
(cfr. ordinanza n. 342 del 2000, sentenza n. 65 del 1997 )
– va ricordato che la legge n. 121 del 1981 (art. 36) aveva
disposto una delega al Governo per una nuova disciplina dell'ordinamento
del personale appartenente all'amministrazione della pubblica
sicurezza, da esercitarsi, tra l'altro, sulla base del criterio
di prevedere la cessazione del rapporto di impiego «in modo
differenziato per gli appartenenti ai vari ruoli», e comunque
sulla base del principio secondo il quale il servizio doveva
cessare «non oltre il compimento del sessantesimo anno di
età». Il relativo decreto legislativo n. 335 del 1982, in
attuazione del suindicato criterio, mentre ha fissato al cinquantottesimo
anno di età il limite massimo per il collocamento a riposo
degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti, ha fissato
al sessantesimo anno lo stesso limite per tutto il restante
personale della Polizia di Stato svolgente funzioni di polizia.
Il successivo decreto legislativo 24 aprile 1982, n. 336 (Inquadramento
nei ruoli della Polizia di Stato del personale che espleta
funzioni di polizia), all'art. 45, comma 1, ha dettato una
disciplina transitoria per la quale il personale in servizio
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo,
inquadrato nei ruoli dei dirigenti o dei commissari della
Polizia di Stato, era collocato a riposo d'ufficio al compimento
del sessantacinquesimo anno di età. Peraltro, il citato art.
45, comma 1, è stato espressamente abrogato dall'art. 69,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 334 del 2000,
il quale ha nuovamente fissato al sessantesimo anno di età
il limite massimo per il collocamento a riposo dei funzionari
della Polizia di Stato appartenenti ai ruoli dei commissari
e dei dirigenti. In tale contesto normativo si colloca l'art.
27 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, il quale,
con norma dichiaratamente transitoria, ha previsto il progressivo
riassorbimento dello scaglionamento dei pensionamenti in modo
da consentire che, per i dipendenti per i quali era stato
previsto, il maggior limite di età dei sessantacinque anni
fosse ricondotto alla disciplina a regime del limite di età
per il collocamento a riposo a sessanta anni.
Orbene, per il personale appartenente ai ruoli del Corpo della
polizia penitenziaria non si è mai determinata una analoga
situazione, giacché per esso, come si è prima precisato, il
limite massimo di età per il collocamento a riposo è sempre
stato di anni sessanta. Non sussisteva, dunque, lo stesso
presupposto perché fosse introdotta nel decreto legislativo
n. 146 del 2000 una disposizione transitoria analoga a quella
prevista per il personale della Polizia di Stato dall'art.
27 più volte citato.
Non versandosi, dunque, nella ipotesi di situazioni sostanzialmente
identiche che siano state disciplinate dalla legge in modo
ingiustificatamente diverso, non può ritenersi sussistente
la denunciata violazione dell'art. 3 della Costituzione.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 (Adeguamento
delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria
e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché
istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo
di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266), sollevata, in riferimento agli artt.
4 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
per la Liguria, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del medesimo decreto legislativo n. 146 del 2000, sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per la Liguria, con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
|
|