| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 12 aprile 2005 n. 147
Pres. CONTRI, Red. DE SIERVO |
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Veterinari dipendenti dal SSN – Regione Piemonte
- Esercizio di attività libero-professionale - Divieto
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Sono inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 1, comma 2, e degli artt. 3 e 4
della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4
(Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero professionale
dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario
nazionale) sollevate dal Tribunale amministrativo regionale
per il Piemonte, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e
120 della Costituzione.
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Non sono fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 2 della predetta legge della Regione
Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 sollevate dal Tribunale amministrativo
regionale per il Piemonte, in relazione agli artt. 3, 4,
35, 117 e 120 della Costituzione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori:
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Presidente: Fernanda CONTRI;
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale
degli articoli 1, comma 2, 2, 3 e 4 della legge della Regione
Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell'esercizio
dell'attività libero professionale dei medici veterinari
dipendenti dal Servizio sanitario nazionale), promossi con
n. 2 ordinanze del 23 aprile 2002 dal TAR per il Piemonte
sui ricorsi proposti da Zucca Giuseppe conto ASL n. 8 di
Chieri ed altra e da Bisio Luca ed altri contro ASL n. 16
di Mondovì-Ceva ed altra, iscritte ai nn. 358 e 359 del
registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno
2002.
Visti gli atti di costituzione di Zucca Giuseppe e Bisio
Luca ed altri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 2005 il Giudice
relatore Ugo De Siervo;
udito l'avvocato Sebastiano Zuccarello per Zucca Giuseppe
e per Bisio Luca ed altri.
Ritenuto in fatto
1.1 – Il Tribunale amministrativo regionale per il
Piemonte, con ordinanza del 23 aprile 2002 (r.o. n. 358 del
2002), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della legge della Regione Piemonte 3 gennaio 1997,
n. 4 (Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero
professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio
sanitario nazionale), in relazione agli articoli 3, 4, 35,
117 e 120 della Costituzione.
1.2 – Il rimettente premette che un medico veterinario,
dipendente della USL n. 8 di Chieri, ha proposto ricorso avverso
l'Azienda e contro la Regione Piemonte, per l'annullamento,
previa sospensione, dell'atto emanato in data 7 aprile 1997
con cui la detta USL aveva intimato al ricorrente di chiudere
la struttura ambulatoriale di cui egli era titolare, ubicata
nel territorio dell'azienda sanitaria, in conformità dell'art.
2 della legge regionale n. 4 del 1997, il quale vieta l'attività
professionale nell'ambito territoriale dell'azienda sanitaria
di appartenenza e impedisce al veterinario di essere titolare
di uno studio privato.
Il ricorrente, impugnando l'atto suddetto, aveva eccepito
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1,
2, 3 e 4 della legge regionale in questione, in quanto essa
avrebbe introdotto limitazioni all'attività professionale
dei veterinari titolari del rapporto di pubblico impiego tali
da precluderne in concreto l'esercizio, in violazione degli
artt. 3, 4, 35, 117 e 120 Cost.
Sia la Regione Piemonte, sia la Azienda regionale USL n. 8
si erano costituite in giudizio opponendosi all'accoglimento
del ricorso.
Il TAR, con ordinanza n. 518 del 16 giugno 1997, dichiarava
rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale del solo art. 2 della legge regionale n. 4
del 1997 e sollevava la relativa questione avanti a questa
Corte, sospendendo contestualmente l'atto impugnato, fino
alla camera di consiglio immediatamente successiva alla comunicazione
dell'esito del giudizio di costituzionalità.
1.3 – Questa Corte, con ordinanza n. 231 del 1998,
disponeva la restituzione degli atti al TAR, invitandolo a
riesaminare la rilevanza della questione alla luce delle norme
sopravvenute in materia.
1.4 – Con successiva ordinanza n. 537 del 25 luglio 1998,
il Tribunale deferiva nuovamente la questione alla Corte,
con contestuale sospensione dell'atto impugnato, avendo ritenuto
che le sopravvenienze legislative non avessero mutato il quadro
legislativo rilevante.
1.5 – Con ordinanza n. 84 del 2000, questa Corte disponeva
nuovamente la restituzione degli atti al rimettente in considerazione
di ulteriori modifiche normative nel frattempo intervenute.
1.6 – Ancora il TAR, sentite le parti, con ordinanza
n. 3 del 26 maggio 2000, ritenendo non significative le ulteriori
sopravvenienze legislative, sollevava nuovamente questione
di legittimità costituzionale della normativa regionale.
1.7 – Con ordinanza n. 80 del 2002, questa Corte restituiva
nuovamente gli atti al rimettente, in conseguenza della sopravvenuta
modifica di due delle disposizioni costituzionali assunte
come parametro dal rimettente.
1.8 – All'esito di un nuovo esame, il TAR ha ritenuto
di riproporre la questione di legittimità costituzionale dell'art.
2 della legge regionale piemontese, in considerazione del
fatto che essa continuerebbe ad essere rilevante e non manifestamente
infondata.
Quanto al primo profilo, il rimettente osserva come il provvedimento
impugnato sarebbe stato adottato in diretta applicazione della
legge regionale, cosicché l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità
della norma comporterebbe l'accoglimento del ricorso.
Quanto alla non manifesta infondatezza, il Tribunale rileva
che dal quadro normativo di riferimento – costituito dall'art.
47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio
sanitario nazionale), dall'art. 36, comma 1, del d.P.R. 20
dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle
unità sanitarie locali), e dall'art. 4, comma 7, della legge
30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza
pubblica) – emergerebbe per i medici dipendenti del servizio
sanitario pubblico un indirizzo favorevole all'esercizio di
attività libero-professionali al di fuori dell'orario di lavoro.
E ciò a differenza di quanto previsto in generale per il rapporto
di pubblico impiego, caratterizzato dal principio di esclusività.
Secondo il TAR rimettente, il diritto all'esercizio della
libera professione «in quanto voluto espressamente dall'ordinamento
come uno dei contenuti del rapporto di impiego del personale
medico», sarebbe «riconducibile al diritto al lavoro costituzionalmente
protetto (artt. 4 e 35 Cost.)», di talché ogni limitazione
si giustificherebbe «solo per la tutela di valori costituzionali
concorrenti». Conseguentemente, il divieto – posto dalla norma
censurata – di svolgere attività professionale per gli “animali
d'affezione” nel territorio dell'USL di pertinenza, con il
contestuale divieto di essere titolare di una struttura ambulatoriale
privata, determinerebbe la lesione di tale diritto, senza
che ciò sia giustificato da specifiche esigenze del servizio
pubblico.
I limiti a tale diritto dovrebbero essere individuati in base
all'esigenza di evitare concrete situazioni di conflitto e
dovrebbero quindi essere selezionate situazioni pregiudizievoli
per il conseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario
nazionale; conseguentemente il criterio territoriale utilizzato
dalla norma censurata non sarebbe idoneo a soddisfare tali
esigenze.
Neppure decisivo sarebbe il richiamo alle competenze in materia
di controllo e vigilanza che fanno capo ai servizi veterinari
delle USL, al fine di evitare il rischio che i medici veterinari
siano controllori di se stessi. Tale possibilità infatti non
potrebbe determinare la totale inammissibilità dell'attività
libero-professionale, ma soltanto l'individuazione di misure
utili ad evitare la sovrapposizione di ruoli nella medesima
persona.
L'art. 2 della legge regionale n. 4 del 1997 violerebbe inoltre
l'art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza, in
quanto prima ammetterebbe i veterinari all'esercizio dell'attività
libero-professionale (art. 1, comma 1), e poi restringerebbe
«contraddittoriamente le possibilità di esplicazione del diritto,
fino a vanificarlo».
Non manifestamente infondata sarebbe, inoltre, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2 in relazione all'art.
120, terzo comma, Cost. (l'ordinanza, in questo passaggio,
si riferisce evidentemente al testo precedentemente vigente
dell'art. 120, mentre la disciplina vigente è contenuta nel
primo comma dell'art. 120), in quanto la norma impugnata determinerebbe
un indebito limite territoriale allo svolgimento di un'attività
professionale.
Infine, la norma censurata contrasterebbe con l'art. 117 Cost.,
in quanto la disciplina da essa dettata si discosterebbe dai
principî fondamentali della materia desumibili dalla normativa
statale, i quali consentono l'esercizio della libera professione,
salvo solo regolamentarne le modalità onde evitare un pregiudizio
per il servizio pubblico.
Le modifiche apportate all'art. 117 della Costituzione dalla
legge costituzionale n. 3 del 2001, ad avviso del TAR rimettente,
non modificherebbero il merito delle censure sollevate. Infatti
la disposizione regionale sarebbe riconducibile alla materia
della tutela della salute o, «quanto meno – in via subordinata
– alla materia delle professioni» che l'art. 117, terzo comma,
inquadra nella legislazione concorrente. Pertanto, spetterebbe
allo Stato la determinazione dei principî fondamentali e dovrebbero
ritenersi tuttora rilevanti quelli già fissati nella legislazione
statale previgente.
Non verrebbe meno, infine, neppure il contrasto con l'art.
120 Cost., il quale, al primo comma, nel precludere alle Regioni
la possibilità di limitare l'esercizio del diritto al lavoro,
sarebbe riferito a qualsiasi attività lavorativa, compresa
quella libero-professionale.
2. – E' intervenuta la parte privata ricorrente nel
giudizio a quo, la quale ha chiesto che la Corte costituzionale
dichiari la illegittimità «degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge
della Regione Piemonte n. 4 del 1997 per violazione degli
articoli 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione».
3.1. – Con altra ordinanza del 23 aprile 2002 (r.o.
n. 359 del 2002) il medesimo Tribunale amministrativo regionale
per il Piemonte ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 2, nonché degli artt. 2, 3 e 4 della legge
della Regione Piemonte n. 4 del 1997, in relazione agli artt.
3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione.
3.2. – Premette il Tribunale che quattro medici veterinari
in servizio presso la Azienda regionale USL n. 16 di Mondovì-Ceva
hanno impugnato il provvedimento con cui la USL, in dichiarato
adempimento dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n.
4 del 1997, invitava i medici veterinari dipendenti a segnalare,
nel termine di 15 giorni, se intendessero esercitare attività
libero-professionale e, in caso positivo, quali fossero «i
programmi ed i tempi di massima del proprio impegno al fine
di accertare e valutare le condizioni di incompatibilità».
I ricorrenti, impugnando tale provvedimento e chiedendone
la sospensione, eccepivano la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 2, nonché degli artt. 2, 3 e 4 della legge
della Regione Piemonte n. 4 del 1997.
La Regione Piemonte, costituitasi in giudizio, eccepiva l'inammissibilità
del ricorso, in quanto l'atto impugnato, di carattere endoprocedimentale,
non avrebbe avuto carattere immediatamente lesivo. Nel merito,
la resistente contestava la fondatezza dell'impugnazione.
Il TAR preliminarmente respingeva l'eccezione di inammissibilità,
ritenendo che l'atto impugnato, ponendo a carico dei ricorrenti
l'obbligo di comunicazione posto direttamente dalla legge
regionale, renderebbe attuali i vincoli posti dalla legge
alla libera professione dei veterinari, sia in relazione al
dovere di comunicazione, sia al connesso divieto di svolgere
l'attività professionale oltre i limiti fissati dalla legge
(dal che discenderebbe la diretta lesività dello stesso, e
la sussistenza dell'interesse a ricorrere nel giudizio a quo).
Nel merito, il TAR, con ordinanza n. 517 del 16 giugno 1997,
dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, nonché
degli artt. 2, 3 e 4 della legge regionale del Piemonte n.
4 del 1997, in relazione agli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della
Costituzione e sollevava la relativa questione avanti a questa
Corte, sospendendo contestualmente l'atto impugnato, fino
alla camera di consiglio immediatamente successiva alla comunicazione
dell'esito del giudizio di costituzionalità.
3.3. – La Corte costituzionale, con ordinanza n. 231
del 1998 disponeva la restituzione degli atti al TAR, invitandolo
a riesaminare la rilevanza della questione alla luce delle
norme sopravvenute in materia.
3.4. – Con successiva ordinanza n. 536 del 25 luglio
1998, il Tribunale deferiva nuovamente la questione a questa
Corte, con contestuale sospensione dell'atto impugnato, avendo
ritenuto che le sopravvenienze legislative non avessero mutato
il quadro legislativo.
3.5. – Con ordinanza n. 84 del 2000, la Corte disponeva
nuovamente la restituzione degli atti al rimettente, in considerazione
di ulteriori sopravvenienze normative nel frattempo intervenute.
3.6. – Ancora il TAR, sentite le parti, con ordinanza
n. 2 del 26 maggio 2000, riteneva non significative le ulteriori
sopravvenienze legislative e sollevava questione di legittimità
costituzionale della normativa regionale.
3.7. – Con ordinanza n. 80 del 2002 la Corte restituiva
nuovamente gli atti al rimettente in conseguenza della sopravvenuta
modifica di due delle disposizioni costituzionali assunte
come parametro dal rimettente.
3.8. – All'esito di un nuovo esame, il TAR ha ritenuto di
riproporre – con argomentazioni sostanzialmente identiche
a quelle svolte nell'ordinanza n. 358 del 2002 – la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della
Regione Piemonte, in considerazione del fatto che essa continuerebbe
ad essere rilevante e non manifestamente infondata.
4. – Sono intervenuti tre dei quattro ricorrenti nel
giudizio a quo, chiedendo che la Corte costituzionale dichiari
la illegittimità «degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della
Regione Piemonte n. 4 del 1997 per violazione degli articoli
3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione».
5. – In prossimità della pubblica udienza i medesimi
intervenienti hanno presentato memorie, ribadendo le loro
richieste.
Considerato in diritto
l. – Il TAR per il Piemonte, con ordinanza iscritta
al n. 358 del registro ordinanze del 2002, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della
Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell'esercizio
dell'attività libero professionale dei medici veterinari dipendenti
dal Servizio sanitario nazionale), in relazione agli artt.
3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione. Il medesimo Tribunale,
con ordinanza iscritta al n. 359 del registro ordinanze del
2002 e sulla base di argomentazioni sostanzialmente identiche,
ha altresì sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 2, nonché degli artt. 2, 3 e 4 della medesima
legge regionale in relazione agli stessi parametri.
La disciplina legislativa censurata violerebbe, innanzitutto,
gli artt. 4 e 35 della Costituzione, in quanto sarebbe ingiustificatamente
preclusiva delle concrete possibilità di esercizio della libera
professione da parte dei veterinari dipendenti pubblici e
quindi lesiva del diritto al lavoro.
L'art. 3 Cost. sarebbe violato sotto il profilo della ragionevolezza,
in quanto la normativa regionale prima ammetterebbe i veterinari
all'esercizio dell'attività libero-professionale (art. 1,
comma 1), ma poi restringerebbe in modo contraddittorio «le
possibilità di esplicazione del diritto fino a vanificarlo».
Le disposizioni regionali, inoltre, contrasterebbero con l'art.
120 della Costituzione in quanto determinerebbero un indebito
limite spaziale allo svolgimento dell'attività professionale.
Infine, risulterebbe violato l'art. 117 Cost., in quanto la
disciplina regionale si discosterebbe dai principî fondamentali
della materia desumibili dalla normativa statale, i quali
consentirebbero ai medici dipendenti pubblici l'esercizio
della libera professione, facendo salva la possibilità di
regolamentarne le modalità, onde evitare un concreto pregiudizio
per il servizio pubblico.
2. – I giudizi hanno ad oggetto le medesime questioni
di costituzionalità e vanno quindi riuniti per essere decisi
con unica sentenza.
3. – Preliminarmente, devono essere dichiarate inammissibili
le questioni di legittimità costituzionale prospettate con
l'ordinanza 23 aprile 2002 (r.o. n. 359 del 2002) aventi ad
oggetto gli artt. 1, comma 2, 3 e 4 della legge regionale
n. 4 del 1997.
Infatti, il TAR rimettente, mentre nel dispositivo dell'ordinanza
dichiara di sollevare questione di costituzionalità degli
artt. 1, comma 2, 2, 3 e 4 della legge regionale in questione,
nella parte motiva sviluppa le proprie censure esclusivamente
con riguardo all'art. 2 di tale legge, senza svolgere alcuna
argomentazione in relazione alle altre disposizioni, non apparendo
peraltro implausibile la motivazione fornita dal rimettente
circa l'applicabilità nel giudizio a quo della normativa censurata.
Il presente giudizio deve essere pertanto circoscritto all'esame
delle questioni concernenti l'art. 2 della legge regionale
n. 4 del 1997, quali prospettate con entrambe le ordinanze
richiamate.
4. – Le questioni non sono fondate.
5. – La legge regionale della cui legittimità costituzionale
si dubita opera in una materia – la tutela della salute –
di competenza legislativa concorrente, sia considerando il
precedente che l'attuale contenuto del Titolo V della seconda
parte della Costituzione, e quindi sicuramente spetta al legislatore
statale la determinazione dei principî fondamentali in materia.
Questi principî sono tuttora deducibili dalla specifica ed
analitica disposizione contenuta nell'art. 36, comma 1, del
d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale
delle unità sanitarie locali), secondo la quale «il personale
veterinario ha la facoltà di esercitare l'attività libero-professionale,
fuori dei servizi e delle strutture dell'unità sanitaria locale,
purché tale attività non sia prestata con rapporto di lavoro
subordinato, non sia in contrasto con gli interessi ed i fini
istituzionali dell'unità sanitaria locale stessa, né incompatibile
con gli orari di lavoro, secondo modalità e limiti previsti
dalla legge regionale». D'altra parte, questo potere della
legge regionale era esplicitamente previsto anche nella disposizione
di delega legislativa, di cui il decreto n. 761 del 1979 è
attuazione, e cioè nell'art. 47, comma 3, numero 4, della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
nazionale).
Come riconosciuto anche dal giudice rimettente, le modificazioni
successive al d.P.R. n. 761 del 1979 relativamente allo status
dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale
non sono andate oltre la generica affermazione della compatibilità
dell'attività libero-professionale «col rapporto unico di
impiego, purché espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno
delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse» (art.
4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante
“Disposizioni in materia di finanza pubblica”) e quindi è
da ritenere tuttora vigente per il personale veterinario l'art.
36, comma 1, del d.P.R. n. 761 del 1979.
La legge della Regione Piemonte n. 4 del 1997 dà esplicita
attuazione a quanto previsto da tale norma in termini che
non appaiono irragionevoli o confliggenti con specifiche disposizioni
costituzionali, né eccedenti la discrezionalità attribuita
al legislatore regionale, diversamente da quanto asserisce
(peraltro apoditticamente) il giudice rimettente.
In particolare, la previsione della legge statale, secondo
la quale l'attività professionale del veterinario non debba
porsi «in contrasto con gli interessi ed i fini istituzionali
dell'unità sanitaria locale», titolare nel proprio territorio
di importanti poteri pubblici di assistenza e di vigilanza
zooiatrica che potrebbero entrare in varia misura in conflitto
con un indiscriminato esercizio di attività professionali,
è all'origine delle limitazioni poste dalla legge regionale
in questione allo svolgimento dell'attività libero-professionale
dei veterinari, nonché di una differenziata disciplina nei
diversi settori di attività libero-professionale.
Peraltro, tali limitazioni non determinano alcuna illegittima
preclusione allo svolgimento dell'attività lavorativa, con
conseguente violazione degli artt. 4 e 35 della Costituzione,
dal momento che – come questa Corte ha già più volte affermato
proprio in relazione alla disciplina del pubblico impiego
nell'ambito dell'organizzazione sanitaria pubblica – «dal
riconoscimento dell'importanza costituzionale del lavoro non
deriva l'impossibilità di prevedere condizioni e limiti per
l'esercizio del relativo diritto, purché essi siano preordinati
alla tutela di altri interessi e di altre esigenze sociali
parimenti fatti oggetto, come nella fattispecie, di protezione
costituzionale» (sentenza n. 330 del 1999; si veda, altresì,
sentenza n. 457 del 1993). Con riguardo alla norma in questione,
le limitazioni all'attività libero-professionale dei veterinari,
oltre a non essere assolute, perché operanti solo nel territorio
della USL presso la quale il veterinario svolge il proprio
servizio come pubblico dipendente e, inoltre, perché riferite
alle sole strutture ambulatoriali private per la cura degli
animali d'affezione, appaiono connesse all'esigenza di garantire
che non siano compromesse le finalità istituzionali nel settore
della assistenza e della vigilanza zooiatrica che la USL svolge
nell'ambito del territorio di propria competenza. A tale ente,
infatti, sono affidati, tra l'altro, compiti di sanità pubblica
veterinaria, comprensivi della sorveglianza epidemiologica
degli animali e della profilassi delle malattie infettive
e parassitarie, nonché compiti di polizia veterinaria e in
generale di sanità animale (art. 14, comma 3, lettera p, della
legge n. 833 del 1978 e artt. 7-ter e 7-quater del d.lgs.
30 dicembre 1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina
in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge
23 ottobre 1992, n. 421”).
Non è dunque affatto contraddittorio – come ipotizzato dal
giudice rimettente in relazione all'art. 3 Cost. – rispetto
all'affermazione della generale libertà dei medici veterinari
dipendenti dal Servizio sanitario nazionale di svolgere attività
libero-professionale al di fuori delle strutture pubbliche,
al di fuori dell'orario di servizio, al di fuori del “plus
orario” e al di fuori del lavoro straordinario (art. 1, comma
1, della legge regionale censurata), che il legislatore regionale
abbia ritenuto di porre limitazioni allo svolgimento di tale
attività a tutela delle esigenze delle finalità istituzionali
delle strutture pubbliche, in misura tale da non svuotare
del tutto il contenuto del diritto e proprio in ossequio ai
principî fondamentali stabiliti dal legislatore statale.
6. – Del pari infondata è la censura mossa con riguardo
all'art. 120 della Costituzione.
Il limite territoriale posto dall'art. 2 della legge piemontese
con riguardo all'attività sugli animali d'affezione si riferisce
unicamente al «territorio di competenza della A.S.R. presso
la quale il medico veterinario svolge il proprio servizio
di pubblico dipendente».
Il divieto posto dall'art. 120, primo comma, Cost. è stato
sempre interpretato come riferito esclusivamente al divieto
per la legge regionale di porre limiti alla possibilità per
i cittadini di svolgere attività di lavoro nel territorio
della Regione (cfr. sentenze n. 207 del 2001, n. 168 del 1987,
n. 13 del 1961 e n. 6 del 1956) e non invece di individuare
limitazioni all'interno di esso sulla base di specifiche esigenze.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 2, e degli artt. 3 e 4 della legge della
Regione Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell'esercizio
dell'attività libero professionale dei medici veterinari dipendenti
dal Servizio sanitario nazionale) sollevate dal Tribunale
amministrativo regionale per il Piemonte, in relazione agli
artt. 3, 4, 35, 117 e 120 della Costituzione, con l'ordinanza
iscritta al n. 359 del 2002 indicata in epigrafe;
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 2 della predetta legge della Regione Piemonte 3
gennaio 1997, n. 4 sollevate dal Tribunale amministrativo
regionale per il Piemonte, in relazione agli artt. 3, 4, 35,
117 e 120 della Costituzione, con le ordinanze indicate in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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