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| n. 4-2005 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 12 aprile 2005 n. 145
Pres. CONTRI, Red. MARINI |
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Accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici – Vigilanza delle Province autonome sull’attuazione
della normativa in materia.
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È incostituzionale l'art. 7, comma 2, della
legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso
dei soggetti disabili agli strumenti informatici), nella
parte in cui prevede che le Province autonome vigilino sull'attuazione
da parte dei propri uffici delle disposizioni della legge.
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È incostituzionale l'art. 10 della medesima
legge 9 gennaio 2004, n. 4, nella parte in cui non esclude
le Province autonome dall'ambito territoriale dell'emanando
regolamento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori:
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Presidente: Fernanda CONTRI;
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7,
comma 2, e 10 della
legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso
dei soggetti disabili agli strumenti informatici), promosso
con ricorso della Provincia autonoma di Trento, notificato
il 17 marzo 2004, depositato in cancelleria il 23 successivo
ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 2004.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 febbraio 2005 il Giudice
relatore Annibale Marini;
uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia autonoma
di Trento e l'avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato il 17 marzo 2004 la Provincia
autonoma di Trento ha sollevato in via principale, in riferimento
all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione),
agli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n.
266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali
e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale
di indirizzo e coordinamento), e agli artt. 8, numeri 1, 18,
19, 25, 26, 27 e 29; 9, numeri 2 e 10, e 16 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione
del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), questione di
legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 2, e 10 della
legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso
dei soggetti disabili agli strumenti informatici).
La ricorrente, premesso di essere titolare di competenza legislativa
esclusiva in materia di ordinamento degli uffici provinciali
e del personale, comunicazioni e trasporti di interesse provinciale,
assunzione e gestione diretta di servizi pubblici, assistenza
e beneficenza, scuola materna, assistenza scolastica, addestramento
e formazione professionale e di competenza legislativa concorrente
in materia di istruzione elementare e secondaria e di igiene
e sanità, nonché della potestà amministrativa nelle medesime
materie, osserva che, nell'esercizio di dette competenze,
essa ha adottato, con le leggi provinciali 28 maggio 1998,
n. 6, e 10 settembre 2003, n. 8, una disciplina volta, fra
l'altro, a favorire l'accesso agli strumenti informatici dei
soggetti portatori di handicap.
Materia nella quale è successivamente intervenuto anche il
legislatore statale con la legge oggetto di impugnazione.
Parte ricorrente, riassunto il contenuto della legge statale
e pur dichiarando di condividere in linea generale l'intento
del legislatore nazionale, osserva che la legge n. 4 del 2004
non si limita a porre nella materia nuove norme idonee, qualora
configurino limiti alla legislazione provinciale, a far scattare
l'obbligo di adeguamento ex art. 2 del decreto legislativo
n. 266 del 1992, ma ne prevede la diretta applicabilità alla
Provincia, facendo sorgere obblighi a carico dell'amministrazione
provinciale, attribuendo funzioni amministrative ad organi
statali e prevedendo, infine, l'emanazione di un regolamento
governativo per l'attuazione della legge stessa.
Con ciò violando i principi costituzionali che regolano i
rapporti tra Stato e Province autonome.
In particolare, sarebbe illegittimo – ad avviso della ricorrente
– il secondo comma dell'art. 7 della legge n. 4 del 2004 nella
parte in cui dispone, fra l'altro, che le Province autonome
«vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle
disposizioni della presente legge». Considerato, infatti,
che la legge in questione incide su materie di competenza
provinciale, identificate in quelle dell'assistenza sociale,
dell'ordinamento degli uffici provinciali e dell'istruzione
e della formazione professionale, e che nel caso di specie,
dato l'espresso tenore della disposizione legislativa, non
è possibile interpretare quest'ultima nel senso che la medesima
non sia applicabile alle Province autonome, ne discende che
la disposizione impugnata presuppone la applicabilità nel
territorio provinciale di tutte le disposizioni che siano
rivolte alle pubbliche amministrazioni.
In tal modo, però, la disposizione violerebbe sia le norme
statutarie dianzi citate sia l'art. 2 del decreto legislativo
n. 266 del 1992, risultando ulteriormente illegittima per
il fatto di prescrivere alla Provincia un'attività di vigilanza
sui propri uffici, che non spetta allo Stato imporre in materie
di competenza provinciale.
Quanto all'art. 10, comma 1, della medesima legge, la Provincia
ricorrente ne deduce la incostituzionalità nella parte in
cui prevede l'emanazione, previa intesa con la Conferenza
unificata Stato-regioni e Stato-città ed autonomie locali,
di un regolamento governativo di attuazione.
L'adozione di regolamenti statali in materie di competenza
regionale sarebbe, infatti, illegittima, in via generale,
in base a quanto previsto dall'art. 17, comma 1, lettera b),
della legge n. 400 del 1988. Per quanto in particolare riguarda
le Province autonome, il ricorso a tale fonte sarebbe escluso
sia dall'art. 2 del decreto legislativo n. 266 del 1992, sia
dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione, disposizione
quest'ultima applicabile alle autonomie speciali ai sensi
dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, a nulla
rilevando la previsione dell'intesa con la Conferenza unificata.
2.– Con atto del 2 aprile 2004 si è costituito in giudizio
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo
per il rigetto del ricorso.
Per l'Avvocatura le disposizioni impugnate, perseguendo la
finalità di garantire e rendere effettivo anche per i disabili
il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici
della pubblica amministrazione ed a quelli di pubblica utilità,
rientrerebbero nella competenza legislativa esclusiva dello
Stato, di cui all'art. 117, secondo comma, lettere m) e r),
della Costituzione.
Poiché i sistemi informatici sono ormai strumenti fondamentali
di partecipazione dei cittadini all'organizzazione politica,
economica e sociale del Paese, garantirne la fruibilità ai
disabili rientrerebbe nella determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e
contribuirebbe, inoltre, a rendere effettivo anche per costoro
il diritto al lavoro riconosciuto a tutti dall'art. 4 della
Costituzione.
Risulterebbe di conseguenza giustificato, alla luce dei principi
di adeguatezza e di sussidiarietà di cui all'art. 118 della
Costituzione, lo svolgimento da parte dello Stato delle funzioni
amministrative di cui all'art. 7 della legge, così da permetterne
l'esercizio coordinato ed unitario su tutto il territorio
nazionale.
Quanto alla prevista vigilanza delle Province autonome sulla
attuazione, da parte dei propri uffici, delle disposizioni
di cui alla legge n. 4, essa deve inquadrarsi – secondo l'Avvocatura
– nel generale dovere degli uffici pubblici, cui anche la
Provincia deve conformarsi, di prestare osservanza alle leggi
statali.
L'affermata competenza esclusiva dello Stato nella materia
regolata dalla legge censurata escluderebbe poi la fondatezza
della questione concernente l'art. 10, atteso che il regolamento
previsto da detta norma è emanato – peraltro, nel rispetto
del principio di leale collaborazione, previa intesa con la
Conferenza unificata – in attuazione dell'art. 17, comma 1,
della legge n. 400 del 1988.
3.– Nell'imminenza dell'udienza pubblica la Provincia
ricorrente ha depositato una memoria illustrativa, nella quale
contesta la pertinenza del richiamo all'art. 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione.
Secondo la Provincia tale richiamo, se anche fosse fondato,
non sposterebbe i termini della questione, posto che in discussione
è la diretta operatività della legge nel territorio della
Provincia autonoma, non l'eventuale obbligo di adeguamento
da parte di quest'ultima. Né potrebbe ritenersi – secondo
la ricorrente – che la diretta operatività della norma sia
conseguenza della competenza esclusiva riconosciuta allo Stato
dall'art. 117 della Costituzione, atteso che i limiti di cui
alla citata norma valgono per la Provincia solo in riferimento
alle competenze ad essa attribuite dal nuovo Titolo V e non
anche per quelle derivanti – come nella specie – dallo statuto.
La legge impugnata, in ogni caso, non avrebbe affatto ad oggetto
la determinazione di livelli essenziali: ne sarebbe dimostrazione
il fatto che l'art. 11 demanda ad un decreto ministeriale
la determinazione, tra l'altro, dei diversi livelli per l'accessibilità,
in tal modo evidenziando la mancanza di determinazione legislativa
di tali livelli.
Per quanto riguarda poi l'art. 10, osserva la ricorrente che
il coinvolgimento della Conferenza unificata non basta a rendere
legittima la adozione di un regolamento governativo in materia
di competenza provinciale.
4.– Anche il Presidente del Consiglio dei ministri
ha depositato una memoria illustrativa, sostanzialmente ribadendo
le proprie difese.
Considerato in diritto
1.– La Provincia autonoma di Trento censura gli artt.
7, comma 2, e 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni
per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici), in quanto lesivi delle proprie competenze statutarie.
In particolare, l'art. 7, comma 2, della legge sarebbe illegittimo
poiché, imponendo anche alle Province autonome di vigilare
sull'attuazione, da parte dei propri uffici, delle disposizioni
della stessa legge, ne presuppone la diretta operatività nei
confronti della Provincia autonoma di Trento, pur riguardando
materie – quelle dell'assistenza sociale, dell'ordinamento
degli uffici provinciali e dell'istruzione e della formazione
professionale – appartenenti per statuto alla competenza legislativa
della stessa Provincia.
L'art. 10 della medesima legge contrasterebbe a sua volta
con lo statuto di autonomia della Provincia, prevedendo, nelle
stesse materie, l'emanazione di un regolamento statale.
2.– Il ricorso è fondato sotto entrambi i profili.
2.1– E' indubbio che la disposizione, che impone alla
Provincia autonoma l'obbligo di vigilare sull'attuazione da
parte dei propri uffici delle disposizioni di cui alla legge
n. 4 del 2004, presuppone necessariamente la diretta applicabilità
alla Provincia della legge stessa.
Si tratta, d'altra parte, di un presupposto che, atteso il
tenore testuale della norma impugnata e l'assenza di una generale
clausola di salvaguardia, non può certo essere superato in
via interpretativa e del quale, pertanto, va accertata la
conformità ai principi costituzionali ed in particolare allo
statuto di autonomia della Provincia ricorrente.
In proposito, è sufficiente richiamare l'art. 2, commi 1 e
4, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di
attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi
regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo
e coordinamento), che esclude in via generale l'immediata
applicabilità alla Provincia autonoma della legislazione statale,
sancendo solo un obbligo di adeguamento della legislazione
regionale e provinciale alle condizioni e nei limiti specificati
in tale norma.
La tesi del Governo, secondo la quale la diretta applicabilità
della citata legge alla Provincia deriverebbe dalla competenza
esclusiva dello Stato in materia di determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili
e sociali, di cui al nuovo art. 117, terzo comma, lettera
m), della Costituzione, è, poi, priva di fondamento.
Senza entrare nella valutazione di tale tesi è sufficiente
rilevare che le disposizioni della legge costituzionale n.
3 del 2001, modificativa del Titolo V della Costituzione,
si applicano alle Province autonome, ai sensi dell'art. 10
della stessa legge costituzionale, solo «per le parti in cui
prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già
attribuite». Sicché, deve necessariamente escludersi che le
disposizioni della suddetta legge costituzionale possano comportare
limitazioni alla sfera di competenza legislativa già attribuita
alla Provincia ricorrente per effetto dello statuto di
autonomia. Fermo restando, ricorrendone i presupposti, l'obbligo
di adeguamento, imposto dall'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 266 del 1992, ai principi e alle norme costituenti
limiti indicati dagli artt. 4 e 5 dello stesso statuto.
Conclusivamente, l'art. 7, comma 2, della legge n. 4 del 2004,
comportando, nel senso precisato, la diretta applicabilità
alla Provincia delle disposizioni di tale legge, va dichiarato
costituzionalmente illegittimo.
2.2.– Considerazioni sostanzialmente analoghe valgono
per l'art. 10 della legge. Ai sensi dell'art. 117, sesto comma,
della Costituzione, applicabile anche alla Provincia in quanto
attributivo di una più ampia forma di autonomia, la potestà
regolamentare dello Stato non può essere esercitata riguardo
a materie che appartengono – per quanto già detto – alla competenza
legislativa della Provincia autonoma di Trento.
Né può in contrario assumere rilevanza alcuna la previsione
dell'intesa con la Conferenza unificata sia perché tale intesa
può in concreto non esserci sia perché non può, in ogni caso,
valere quale titolo attributivo di una competenza in ipotesi
mancante.
3.– La presente decisione estende la propria efficacia
anche nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, tenuto
conto della identità di contenuto della normativa statutaria
attributiva delle competenze provinciali (sentenze n. 91 del
2003, n. 334 e n. 84 del 2001).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma
2, della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici),
nella parte in cui prevede che le Province autonome vigilino
sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni
della legge;
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2) dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 10 della medesima legge 9 gennaio 2004, n. 4,
nella parte in cui non esclude le Province autonome dall'ambito
territoriale dell'emanando regolamento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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