| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 12 aprile 2005 n. 144
Pres. CONTRI, Red. DE SIERVO |
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Inosservanza di disposizioni in materia di
lavoro sommerso e previdenza sociale - Sanzioni
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È incostituzionale l'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni urgenti
per il completamento delle operazioni di emersione di attività
detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito
in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73,
nella parte in cui non ammette la possibilità di provare
che il rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente
al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la
violazione.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori:
Presidente: Fernanda CONTRI;
Giudici: Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale
MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE,
Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio
FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO;
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio
2002, n. 12 (Disposizioni urgenti per il completamento delle
operazioni di emersione di attività detenute all'estero
e di lavoro irregolare), convertito in legge 23 aprile 2002,
n. 73 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L.
22 febbraio 2002, n. 12, recante disposizioni urgenti per
il completamento delle operazioni di emersione di attività
detenute all'estero e di lavoro irregolare), promossi con
ordinanze del 25 marzo 2004 dalla Commissione tributaria
provinciale di Perugia, del 14 aprile 2004 dalla Commissione
tributaria provinciale di Bologna, del 25 marzo e del 18
maggio 2004 dalla Commissione tributaria provinciale di
Perugia, rispettivamente iscritte ai nn. 506, 650, 676 e
694 del registro ordinanze 2004 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 23, 32, 33 e 35, prima serie
speciale, dell'anno 2004.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio
dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2005 il Giudice
relatore Ugo De Siervo.
Ritenuto in fatto
1. – Con due ordinanze pronunciate entrambe in data
25 marzo 2004, la Commissione tributaria provinciale di Perugia
ha sollevato, in relazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma
3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni
urgenti per il completamento delle operazioni di emersione
di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23 aprile
2002, n. 73.
In punto di fatto, il rimettente premette di essere stato
investito del ricorso avverso l'atto della Agenzia delle entrate-Ufficio
di Foligno, con cui era stata irrogata la sanzione prevista
dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 nei
confronti del titolare di una ditta, per l'utilizzo di lavoratori
irregolari. A seguito degli accessi ispettivi, effettuati
rispettivamente in data 18 ottobre 2002 (r.o. n. 506 del 2004)
e 11 marzo 2003 (r.o. n. 676 del 2004) da parte dell'INPS,
l'Agenzia delle entrate aveva determinato il costo del lavoro
per ciascun lavoratore, con riferimento al periodo decorrente
dal 1° gennaio alla data di contestazione della violazione
e, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002,
aveva fissato la sanzione nella misura minima pari al 200%
del costo del lavoro come prima calcolato.
Con motivazioni di contenuto pressoché identico, la Commissione
tributaria dubita della legittimità costituzionale di tale
norma, la quale punisce l'utilizzo di lavoratori non risultanti
dalle scritture o da altra documentazione obbligatorie con
la sanzione amministrativa dal 200% al 400% dell'importo per
ciascun lavoratore irregolare del costo del lavoro calcolato
sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per
il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione
della violazione. Il giudice a quo ritiene, infatti, che l'art.
3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 contrasti con
l'art. 3 Cost., in quanto, nel fare riferimento all'inizio
dell'anno per la determinazione della sanzione, equiparerebbe
irragionevolmente situazioni tra loro diverse, come ad esempio
nel caso in cui un accertamento sia effettuato in un tempo
vicino all'inizio dell'anno, rispetto ad altro che intervenga
verso la fine dell'anno, malgrado che il periodo lavorativo
irregolare potrebbe essere di fatto della stessa durata. In
queste diverse circostanze, infatti, l'entità delle sanzioni
sarebbe differente nonostante la medesima gravità delle violazioni
cui si riferiscono.
La disposizione censurata violerebbe altresì il diritto di
difesa garantito dall'art. 24 Cost., in quanto porrebbe una
presunzione assoluta «nel senso che l'irregolarità del rapporto
deve farsi necessariamente risalire all'inizio dell'anno»,
mentre sarebbe esclusa la possibilità di provare che il rapporto
di lavoro è insorto in data diversa.
Quanto alla rilevanza della questione, il rimettente afferma
che il ricorrente avrebbe allegato e prodotto documentazione
per dimostrare che il rapporto di lavoro era stato instaurato
non il 1° gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione,
bensì nel mese di agosto del 2002.
2. – Anche la Commissione tributaria provinciale di
Bologna, con ordinanza in data 14 aprile 2004, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma
3, del decreto-legge n. 12 del 2002, in relazione agli artt.
3 e 24 Cost.
Riferisce il giudice a quo di essere chiamato a giudicare
su di un ricorso promosso avverso l'atto con cui l'Agenzia
delle entrate di Bologna ha irrogato la sanzione di cui al
citato art. 3, a seguito dell'accertamento – eseguito in data
26 novembre 2002 – presso la società ricorrente, dell'impiego
di un lavoratore che non risultava iscritto nei libri obbligatori.
La società ricorrente, nel chiedere l'annullamento dell'atto,
contestava l'illegittimità della sanzione irrogatale in quanto
sarebbe stata inflitta in violazione degli artt. 6 e 7 del
d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in
materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme
tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23
dicembre 1996, n. 662), in relazione all'art. 10 della legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente), dal momento che l'amministrazione
finanziaria non avrebbe tenuto conto delle peculiari cause
di non punibilità ivi previste e della manifesta sproporzione
tra l'entità della imposizione cui la sanzione si riferisce
e la sanzione inflitta. Inoltre, eccepiva l'illegittimità
costituzionale dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n.
12 del 2002, per disparità di trattamento sanzionatorio di
situazioni identiche tra loro. Nel giudizio a quo si era costituita
l'Agenzia delle entrate deducendo che la società non aveva
proposto difesa in merito alla sanzione, la quale, peraltro,
era stata irrogata dopo la scadenza del termine fissato per
la eventuale regolarizzazione della irregolarità accertata.
Ciò premesso, la Commissione tributaria ritiene non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 in relazione
all'art. 3 Cost. Ad avviso della rimettente, infatti, la norma
censurata creerebbe una evidente e ingiustificata disparità
di trattamento a seconda della data in cui venga effettuato
l'accertamento della violazione, ossia all'inizio, ovvero
alla fine dell'anno, prescindendosi del tutto dalla effettiva
durata del lavoro irregolare, cioè della condotta antigiuridica.
In tal modo, l'ammontare della sanzione verrebbe a dipendere
non già da un fatto di carattere oggettivo e verificabile,
bensì dalla data di accesso dell'organo ispettivo e dunque
da un fatto volontario e discrezionale.
La disposizione censurata contrasterebbe altresì con il principio
di proporzionalità tra la sanzione e la entità e gravità della
violazione commessa, nonché con l'art. 24 Cost., in quanto
non ammetterebbe la prova della effettiva durata del lavoro
irregolare.
Da ciò conseguirebbe anche la “irrazionalità e l'ingiustizia
di una sanzione” che non terrebbe in alcun conto delle circostanze
del caso concreto.
In ordine alla rilevanza della questione, il rimettente osserva
che nel giudizio a quo la società ricorrente avrebbe dedotto
che l'impiego del lavoratore irregolare sarebbe iniziato proprio
lo stesso giorno dell'accertamento e che la prestazione lavorativa
avrebbe dovuto avere la durata di una sola ora al giorno per
complessive cinque ore settimanali.
3. – Con ordinanza in data 18 maggio 2004, la Commissione
tributaria provinciale di Perugia ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3, lettera c), numero
4, del d.lgs. n. 12 del 2002 (rect: dell'art. 3, comma 3,
del decreto-legge n. 12 del 2002), convertito nella legge
n. 73 del 2002, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.
Il rimettente riferisce di essere chiamato a decidere su un
ricorso avverso il provvedimento con cui l'Agenzia delle entrate
di Perugia ha irrogato la sanzione prevista dall'art. 3, comma
3, del decreto-legge n. 12 del 2002 in relazione alla utilizzazione
di quattro lavoratori effettuata omettendo le comunicazioni
obbligatorie, accertata a seguito di accesso ispettivo eseguito
in data 17 ottobre 2002.
Su conforme eccezione del ricorrente, il giudice a quo ritiene
non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
di tale norma.
In via preliminare, osserva che la sanzione amministrativa
in parola, «sebbene non correlata al mancato pagamento o all'inosservanza
di un obbligo tributario, si aggiunge al sistema sanzionatorio
contenuto nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471
e 473». In relazione a tale sanzione sussisterebbe la giurisdizione
delle commissioni tributarie, dal momento che, ai sensi dell'art.
3, comma 4, del decreto-legge n. 12 summenzionato, competente
ad irrogare la sanzione è l'Agenzia delle entrate. Infatti,
ad avviso del rimettente, l'art. 12, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria
2002), individuerebbe l'oggetto della giurisdizione tributaria,
in via principale, nei tributi di ogni genere e nelle correlative
sanzioni, e «in via residuale in ordine all'organo (Agenzia
delle entrate) che irroga una sanzione amministrativa in ordine
ad infrazioni commesse in violazione di norme di svariato
contenuto e non necessariamente attinenti a tributi». Il richiamo
contenuto nel comma 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 12
del 2002 ai principî contenuti nel d.lgs. n. 472 del 1997
in materia di sanzioni amministrative tributarie sarebbe necessario,
posto che le fattispecie introdotte «non sono caratterizzate
dalla commissione di un fatto in violazione di norme tributarie».
Nel merito, la Commissione tributaria sostiene che la disposizione
censurata contrasterebbe con il principio di uguaglianza in
quanto farebbe dipendere l'entità della sanzione non già dalla
gravità della violazione, bensì dal momento in cui è stata
accertata, “con l'assurda conseguenza di comminare la minima
pena al fatto accertato all'inizio dell'anno anche se più
grave oggettivamente di altro”.
Sarebbe inoltre violato l'art. 24 Cost. dal momento che la
presunzione assoluta contenuta nella norma comprimerebbe il
diritto di difesa in ordine alla consistenza dell'illecito.
4. – In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, la quale ha concluso per “l'inammissibilità
e/o la manifesta infondatezza delle questioni” prospettate.
5. – Nelle memorie depositate in prossimità della camera
di consiglio, l'Avvocatura sostiene che la norma censurata
si inserirebbe nel quadro delle misure introdotte dalla legge
18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio
dell'economia), per favorire l'emersione del lavoro irregolare,
un fenomeno di notevole gravità che turba lo svolgimento della
libera concorrenza tra imprese e la libera iniziativa economica
tutelata dall'art. 41 Cost., contrastando altresì con le esigenze
di tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, nonché
dell'assistenza sociale. Tale fenomeno avrebbe perciò effetti
pregiudizievoli sui diritti individuali costituzionalmente
garantiti dagli art. 35 e 36 Cost. e, attraverso l'evasione
fiscale e contributiva che il lavoro irregolare comporta,
determinerebbe «l'indebolimento del meccanismo di finanziamento
ed erogazione dei servizi pubblici e di assistenza sociale».
La modalità di computo della sanzione contro cui si appuntano
le critiche dei rimettenti avrebbe lo scopo di garantire l'effettività
dell'irrogazione della sanzione, senza necessità di individuare
l'esatta durata del rapporto lavorativo, al fine di evitare
“un complesso e defatigante contenzioso”.
Essa non sarebbe palesemente irrazionale in quanto libererebbe
l'amministrazione finanziaria dall'onere di provare l'effettiva
durata del rapporto. Peraltro la possibilità di graduare la
sanzione tra il 200 e il 400 per cento consentirebbe di adeguarla
alle eventuali risultanze probatorie.
Tali considerazioni troverebbero conferma in numerose pronunce
di questa Corte, la quale avrebbe sempre riconosciuto un'ampia
discrezionalità al legislatore nella quantificazione delle
sanzioni, salvo il limite della ragionevolezza; e la giurisprudenza
costituzionale avrebbe effettuato tale valutazione anche con
riguardo a sanzioni ancorate a parametri “formali” piuttosto
che al concreto disvalore della fattispecie, nonché a sanzioni
determinate in misura fissa.
Considerato in diritto
1. – La Commissione tributaria provinciale di Perugia
e la Commissione tributaria provinciale di Bologna, con quattro
distinte ordinanze, dubitano della legittimità costituzionale,
in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art.
3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni
urgenti per il completamento delle operazioni di emersione
di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito
in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, il
quale punisce l'impiego di lavoratori dipendenti non risultanti
dalle scritture o altra documentazione obbligatorie, con la
sanzione amministrativa dal 200% al 400% dell'importo per
ciascun lavoratore irregolare del costo del lavoro, calcolato
sulla base dei vigenti contratti collettivi nazionali per
il periodo compreso tra l'inizio dell'anno e la data di constatazione
della violazione.
2. – Con rilievi sostanzialmente analoghi i rimettenti
ritengono anzitutto che tale disposizione violerebbe, sotto
diversi profili, l'art. 3 della Costituzione. La norma censurata,
infatti, equiparerebbe irragionevolmente situazioni tra loro
assolutamente diverse a causa del riferimento generalizzato
al primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata la violazione
per la determinazione della sanzione, indipendentemente dalla
concreta gravità della violazione.
Inoltre, essa creerebbe una evidente e ingiustificata disparità
di trattamento a seconda della data in cui venga effettuato
l'accertamento della violazione, prescindendosi, invece, dalla
effettiva durata del lavoro irregolare, cioè della condotta
antigiuridica.
L'art. 3, comma 3, ancora, violerebbe il principio di proporzionalità
tra la sanzione e la entità e gravità della violazione commessa.
Contrasterebbe, inoltre, con il principio di uguaglianza,
facendo dipendere l'entità della sanzione non già dalla gravità
della violazione, bensì dal momento in cui è stata accertata.
L'art. 3 del decreto-legge n. 12 del 2002 violerebbe, altresì,
il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione,
in quanto porrebbe una presunzione assoluta in ordine alla
data di inizio del rapporto di lavoro irregolare, escludendo
la possibilità di provare che esso è insorto in data diversa.
3. – In considerazione dell'identità della materia,
nonché dei profili di illegittimità costituzionale fatti valere,
i giudizi possono essere riuniti per essere decisi con unica
pronuncia.
4. – Preliminarmente si deve osservare che la Commissione
tributaria di Perugia, nell'ordinanza iscritta al n. 694 del
registro ordinanze del 2004, affronta espressamente, risolvendola
in senso positivo, la questione della sussistenza della giurisdizione
del giudice tributario in ordine alle controversie concernenti
la sanzione prevista dalla norma censurata.
Pur in presenza di orientamenti difformi di altre Commissioni
tributarie, l'argomentazione svolta dal rimettente in ordine
alla sussistenza della giurisdizione tributaria non appare
implausibile. Ciò è sufficiente, in questa sede, a far ritenere
le questioni ammissibili. Infatti, secondo il costante orientamento
di questa Corte, la carenza di giurisdizione del rimettente
determina l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale esclusivamente quando essa sia manifesta, cioè
tale da non ammettere discussione, o perché risulta chiaramente
dalla legge, ovvero perché corrisponde ad un inequivoco orientamento
giurisprudenziale (si vedano in tal senso sentenze n. 291
del 2001 e n. 179 del 1999; ordinanza n. 167 del 1997). Nessuna
di queste circostanze ricorre nella fattispecie in esame,
dal momento che dal dettato normativo non emerge ictu oculi
il difetto di giurisdizione delle commissioni tributarie con
riferimento alle controversie concernenti la sanzione prevista
dalla disposizione censurata, né, d'altra parte, vi è un indirizzo
giurisprudenziale univoco in tal senso.
5. – Nel merito, le questioni prospettate sono fondate
nei limiti di seguito specificati.
6. – Il decreto-legge n. 12 del 2002 si inserisce nel
quadro degli interventi normativi volti ad incentivare l'emersione
del lavoro irregolare attraverso la previsione di agevolazioni
di carattere fiscale e previdenziale. In particolare, il decreto,
oltre ad apportare modifiche ed integrazioni alla legge 18
ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia),
introduce una sanzione ulteriore, rispetto a quelle già previste,
per l'utilizzo di lavoratori irregolari.
L'art. 3, comma 3, introdotto dalla legge di conversione n.
73 del 2002, stabilisce che «ferma restando l'applicazione
delle sanzioni previste, l'impiego di lavoratori dipendenti
non risultanti dalle scritture o altra documentazione obbligatorie,
è altresì punito con la sanzione amministrativa dal 200 al
400 per cento dell'importo, per ciascun lavoratore irregolare,
del costo del lavoro calcolato sulla base dei vigenti contratti
collettivi nazionali, per il periodo compreso tra l'inizio
dell'anno e la data di constatazione della violazione».
Il trattamento sanzionatorio per l'impiego di lavoro irregolare
viene così determinato con riferimento all'entità del costo
del lavoro per ciascun lavoratore, computato in relazione
al lasso di tempo intercorrente tra il primo gennaio dell'anno
in cui è stata constatata la violazione e la data di tale
accertamento. Su tale base, poi, l'Agenzia delle entrate –
competente ad irrogare la sanzione, ai sensi dell'art. 3,
comma 4, del decreto-legge n. 12 del 2002 – applica un aumento
dal 200% al 400%, tenuto conto dei criteri indicati dall'art.
7 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge
23 dicembre 1996, n. 662), al quale lo stesso art. 3, ultimo
comma, rinvia.
Dunque, la base su cui viene quantificata la sanzione prescinde
dalla durata effettiva del rapporto di lavoro per essere ancorata
ad un meccanismo di tipo presuntivo.
Attraverso tale previsione il legislatore ha evidentemente
inteso determinare un ulteriore inasprimento del trattamento
sanzionatorio per coloro che continuino ad impiegare lavoratori
irregolarmente, nonostante che siano stati introdotti meccanismi
agevolati di varia natura per incentivare l'emersione del
lavoro sommerso.
Non c'è dubbio che – come ha osservato l'Avvocatura dello
Stato – la disposizione censurata sia funzionale all'esigenza
di garantire l'effettività della sanzione senza porre a carico
della amministrazione l'onere di fornire tutte le volte la
prova della reale durata del rapporto irregolare. Ed è altrettanto
indubbio che rientri nella discrezionalità del legislatore
sia la individuazione delle condotte punibili, sia anche la
scelta e la quantificazione delle sanzioni, tanto penali che
amministrative (cfr., ex plurimis, sentenze n. 243, n. 234
e n. 172 del 2003), con il limite, tuttavia, della non manifesta
irragionevolezza (cfr. ordinanza n. 297 del 1998).
L'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 prevede
peraltro un meccanismo tale da non consentire al datore di
lavoro di fornire la prova che il rapporto di lavoro irregolare
ha avuto inizio in una data diversa da quella del primo gennaio
dell'anno in cui è stata accertata la violazione, e che, dunque,
ha avuto una durata inferiore rispetto a quella presunta dalla
legge. Tale presunzione assoluta determina la lesione del
diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione,
dal momento che preclude all'interessato ogni possibilità
di provare circostanze che attengono alla propria effettiva
condotta e che pertanto sono in grado di incidere sulla entità
della sanzione che dovrà essergli irrogata (sulla rilevanza
del potere di fornire la prova contraria ai fini di escludere
la lesione del diritto di difesa, cfr. le ordinanze n. 140
del 2003 e n. 260 del 2000, nonché le sentenze n. 444 del
1995, n. 358 del 1994 e n. 283 del 1987).
Ciò determina, altresì, la irragionevole equiparazione, ai
fini del trattamento sanzionatorio, di situazioni tra loro
diseguali, quali quelle che fanno capo a soggetti che utilizzano
lavoratori irregolari da momenti diversi e per i quali la
constatazione della violazione sia in ipotesi avvenuta nella
medesima data.
L'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 12 del 2002 è pertanto
costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente
al datore di lavoro di provare che il rapporto di lavoro irregolare
ha avuto inizio successivamente al primo gennaio dell'anno
in cui è stata constatata la violazione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma
3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni
urgenti per il completamento delle operazioni di emersione
di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito
in legge dall'art. 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73, nella
parte in cui non ammette la possibilità di provare che il
rapporto di lavoro irregolare ha avuto inizio successivamente
al primo gennaio dell'anno in cui è stata constatata la violazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
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