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| n. 1-2005 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 19 gennaio 2005 n. 21
Pres. ONIDA, Red. GALLO |
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Istituzione dell’imposta regionale sulle
attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote
e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina
dei tributi locali- Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000.
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È inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale
sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di
una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino
della disciplina dei tributi locali) sollevata, in riferimento
agli articoli 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Milano. Non
sono fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell’articolo 45, comma 2, del predetto decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, quale modificato dall’art. 6,
comma 17, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato. Legge finanziaria 2000), sollevate, in riferimento
agli articoli 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione,
dalle Commissioni tributarie provinciali di Milano, Bergamo,
Cuneo e Genova.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori:
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Presidente: Valerio ONIDA;
Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
GALLO
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ha pronunciato la seguente
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SENTENZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale
degli artt. 6, 7 e 45, comma 2, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale
sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di
una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino
della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche,
promossi con ordinanze depositate il 17 gennaio 2003 dalla
Commissione tributaria provinciale di Milano, il 22 novembre
2002 dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo,
il 20 maggio 2003 dalla Commissione tributaria provinciale
di Cuneo e il 18 settembre 2003 dalla Commissione tributaria
provinciale di Genova, rispettivamente iscritte ai nn. 495,
502, 836 e 1190 del registro ordinanze 2003 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 32 e 43, prima
serie speciale, dell’anno 2003 e n. 4, prima serie speciale,
dell’anno 2004.
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Visti gli atti di costituzione della s.p.a.
Deutsche Bank Capital Markets, della s.p.a. B.P.B. Leasing,
della s.p.a. Banca Passadore & C., nonché gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 30 novembre 2004 il Giudice
relatore Franco Gallo;
uditi gli avvocati Vittorio D. Gesmundo e Victor Uckmar
per la s.p.a. B.P.B. Leasing, Antonio Lovisolo e Leonardo
Perrone per la s.p.a. Banca Passadore & C. e l’Avvocato
dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
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Ritenuto in fatto
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1.– Con quattro distinte ordinanze, le Commissioni
tributarie provinciali di Milano, Bergamo, Cuneo e Genova,
nel corso di altrettanti giudizi promossi da società contribuenti
avverso il diniego (talora espresso, talora formatosi con
silenzio-rifiuto) del rimborso delle somme versate dalle
medesime società a titolo di IRAP, hanno sollevato – premessane
la rilevanza e non manifesta infondatezza – questione di
legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino
della disciplina dei tributi locali), quale modificato dall’art.
6, comma 17, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.
488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000). La Commissione
tributaria provinciale di Milano, nel corso del medesimo
giudizio pendente davanti a sé, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale anche degli artt. 6 e 7 del d.lgs.
n. 446 del 1997. Secondo tutti i giudici rimettenti, le
norme denunciate, nel prevedere in via transitoria, per
i soli soggetti di cui agli artt. 6 e 7 del medesimo d.lgs.
n. 446 del 1997, aliquote comparativamente più elevate,
attribuirebbero irragionevolmente alle banche, agli altri
enti e società finanziari, nonché alle imprese di assicurazione
una capacità contributiva maggiore di quella degli altri
soggetti gravati dallo stesso tributo, nonostante l’identità
della grandezza economica assunta dal legislatore quale
indice di capacità contributiva (cioè il valore della produzione
netta), per legge riferibile a tutti i settori di attività
e da calcolarsi secondo basi imponibili differenti per ciascuna
categoria di soggetti, proprio per tener conto delle diverse
regole che disciplinano la rappresentazione della situazione
economico-patrimoniale e reddituale. Sarebbe perciò violato
il combinato disposto degli artt. 3 e 53, primo comma, della
Costituzione (e, per la Commissione tributaria provinciale
di Milano, anche dell’art. 2 Cost.), quale espressione del
principio di eguaglianza e di proporzionalità del prelievo
alla capacità contributiva.
In particolare, secondo alcune rimettenti (Commissioni tributarie
provinciali di Bergamo e di Cuneo), la censurata disciplina
transitoria non potrebbe trovare giustificazione nelle ragioni
indicate nella relazione governativa allo schema di decreto
legislativo e nella allegata nota tecnica, cioè nell’intento
del legislatore di ridurre l’impatto redistributivo della
nuova imposta, in presenza di un consistente sgravio fiscale
per il settore dell’intermediazione finanziaria (interessato
anche da altri provvedimenti agevolativi connessi con la
sua ristrutturazione), nonché di un significativo aggravio
per i produttori agricoli (anche in relazione agli inasprimenti
del regime IVA per tale settore). Sarebbe, infatti, incongruo
impedire l’effetto redistributivo voluto dalla riforma fiscale,
prevedendo meccanismi di temporaneo mantenimento proprio
di quelle distorsioni che tale riforma vorrebbe eliminare;
inoltre, l’esigenza di assicurare la gradualità del passaggio
al nuovo sistema d’imposizione sarebbe soddisfatta già dalla
cosiddetta “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 45,
commi da 3 a 6, del d.lgs. n. 446 del 1997 e di cui al decreto
ministeriale 5 maggio 1998, che, operando nello stesso modo
in situazioni di pari capacità contributiva e senza introdurre
discriminazioni tra i diversi settori di attività, prevede
una riduzione dell’IRAP dovuta nei primi tre anni di applicazione
dell’imposta, ove quest’ultima abbia comportato un incremento
del prelievo fiscale, rispetto al regime precedente, superiore
a certi limiti percentuali ed assoluti; infine, le agevolazioni
fiscali previste per le ristrutturazioni aziendali nel settore
delle imprese finanziarie non solo sarebbero estranee alla
disciplina del tributo, ma potrebbero riguardare solo quelle
imprese concretamente coinvolte in processi di ristrutturazione
e, perciò, non anche le società parti del giudizio.
Sotto un diverso profilo, le Commissioni tributarie provinciali
di Bergamo, Cuneo e Genova, nel corso degli indicati giudizi,
hanno sollevato questione di legittimità costituzionale,
definita rilevante e non manifestamente infondata, del medesimo
art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, perché questa
disposizione – dato il vincolo, posto dallo stesso decreto
legislativo, di mantenere l’equivalenza di gettito complessivo
dell’IRAP nel settore privato, rispetto al gettito che sarebbe
stato ritraibile in base al precedente regime – porrebbe
a carico esclusivamente dei soggetti passivi appartenenti
ai settori sottoposti ad aliquota superiore a quella di
equilibrio (cioè ai settori bancario, finanziario ed assicurativo)
il peso della copertura finanziaria dell’agevolazione riconosciuta
ai settori agricolo e delle cooperative della piccola pesca,
sottoposti ad un’aliquota inferiore a quella di equilibrio.
Per le rimettenti, tale disciplina violerebbe l’art. 53,
primo comma, della Costituzione, inteso come espressione
del principio della generalità dell’obbligo contributivo
e, dunque, come divieto di addossare soltanto ad alcuni
soggetti passivi di imposta l’onere di finanziare gli interventi
a sostegno di una particolare categoria di altri soggetti;
tanto più che, secondo quanto osservato dalla Commissione
tributaria provinciale di Cuneo, vi sarebbe una tendenza
legislativa a stabilizzare nel tempo la denunciata differenziazione
delle aliquote per settori di attività.
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2.– Nel giudizio promosso dalla Commissione
tributaria provinciale di Milano, si è costituita, con memoria
depositata fuori termine (in data 22 gennaio 2004, a fronte
della notificazione dell’ordinanza in data 5 maggio 2003),
la s.p.a. Deutsche Bank Capital Markets.
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3.– Nel giudizio promosso dalla Commissione
tributaria provinciale di Bergamo, si è costituita la s.p.a.
B.P.B. Leasing, ribadendo genericamente la rilevanza e la
fondatezza dei profili di illegittimità costituzionale sollevati
dal giudice rimettente, riservandosi ogni ulteriore deduzione
e produzione.
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4.– Nel giudizio promosso dalla Commissione
tributaria provinciale di Cuneo, non si è costituita la
s.c. a r.l. Banca di credito cooperativo di Alba, Langhe
e Roero.
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5.– Nel giudizio promosso dalla Commissione
tributaria provinciale di Genova, si è costituita la s.p.a.
Banca Passadore & C., che, con la memoria di costituzione
e con una successiva memoria illustrativa, ha ribadito ed
ampliato le argomentazioni svolte dal giudice rimettente:
a) sottolineando la sufficienza della cosiddetta clausola
di salvaguardia a soddisfare le esigenze del passaggio dal
vecchio al nuovo regime tributario; b) affermando che l’area
di discrezionalità riservata al legislatore in materia tributaria
è pur sempre presidiata dal principio della correlazione
tra prestazioni tributarie e capacità contributiva (nel
senso della necessità che, in situazioni identiche, il carico
tributario sia commisurato in modo uniforme), senza che
possano invocarsi, in contrario, i vaghi concetti, privi
di tutela costituzionale, di “ragion fiscale” o di “interesse
tributario alla riscossione”; c) rilevando che i provvedimenti
agevolativi per la ristrutturazione delle imprese bancarie,
indicati dalla relazione allo schema di decreto legislativo
come ragione della transitoria maggiorazione dell’aliquota
dell’IRAP per il settore dell’intermediazione finanziaria,
possono riguardare solo le imprese concretamente coinvolte
in processi di ristrutturazione e, dunque, non la s.p.a.
in causa; d) osservando che la previsione di un’aliquota
più onerosa per il settore delle banche troverebbe la sua
sola (ed illegittima) ragion d’essere nell’esigenza di assicurare
la copertura finanziaria dell’agevolazione riconosciuta
al settore agricolo; e) sostenendo che l’estensione temporale
del periodo di transitoria applicazione delle aliquote differenziate,
con ulteriore inasprimento delle aliquote per le banche
e le imprese assicurative, disposto dall’art. 6, comma 17,
lettera b), della legge n. 488 del 1999, nonché l’esplicita
connessione tra le variazioni reciproche delle aliquote
transitorie dell’IRAP disposte dal citato comma 17 ed il
finanziamento di specifici capitoli di spesa, instaurata
dal comma 19 dello stesso articolo di legge (secondo il
quale, nel caso di gettito inferiore agli importi indicati
nella legge per la riduzione, a partire dall’anno 2000,
del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, le aliquote
transitorie dell’IRAP «sono rideterminate in modo da assicurare
i gettiti previsti») evidenzierebbero la tendenza legislativa
a rendere stabile sia il suddetto regime differenziato per
i settori agricolo e finanziario, sia il reciproco collegamento
delle differenze di aliquote, escludendo così in radice
la possibilità di addurre la temporaneità del sacrificio
quale giustificazione di una tale disciplina discriminatoria.
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6.– In tutti i giudizi è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità
o, comunque, di infondatezza della sollevata questione di
legittimità costituzionale.
Quanto all’inammissibilità, ha eccepito: a) la carenza di
motivazione sulla rilevanza delle sollevate questioni; b)
la mancata indicazione delle censure riguardanti i denunciati
artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 (eccezione limitata
all’ordinanza emessa dalla Commissione tributaria provinciale
di Milano); c) la insindacabile discrezionalità del potere
(nella specie esercitato in modo non palesemente irragionevole)
del legislatore di determinare l’aliquota dell’imposta.
Quanto all’infondatezza, ha dedotto che la norma denunciata,
nel fissare transitoriamente un’aliquota maggiorata per
il settore bancario, finanziario ed assicurativo, troverebbe
giustificazione, nel quadro dell’esigenza che la nuova imposta
assicuri lo stesso gettito dei tributi e contributi da questa
sostituiti: a) nella previsione del non censurato art. 3,
comma 144, lettera f), della legge di delegazione 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica); b) nella ragionevole applicazione di tale criterio
da parte del decreto delegato, tenuto conto dello sgravio
apportato dall’IRAP al carico fiscale dei settori finanziario
ed assicurativo e dell’aggravio, invece, apportato al settore
dell’agricoltura; c) nella sussistenza di un effettivo collegamento
del presupposto di imposta (anche per gli istituti finanziari
ed assicurativi) con fatti espressivi di capacità contributiva,
non imponendo l’art. 53 Cost. né che il prelievo tributario
sia identico per differenziate categorie di contribuenti,
né il divieto di applicare transitoriamente aliquote differenziate
in ragione delle diverse categorie economiche, al fine di
una coerente e ragionevole redistribuzione del carico tributario
conseguente alla nuova imposta.
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7.– Nell’imminenza dell’udienza pubblica,
la s.p.a. B.P.B. Leasing, in relazione al giudizio promosso
dalla Commissione tributaria provinciale di Bergamo, ha
tempestivamente presentato una memoria illustrativa. La
società, nel ribadire le già formulate conclusioni di declaratoria
di illegittimità costituzionale della norma denunciata,
deduce: a) il mancato rispetto, con l’inasprimento ed il
prolungamento per i periodi d’imposta 2001 e 2002 delle
aliquote, disposto dall’art. 6, comma 17, della legge n.
488 del 1999, della natura transitoria delle maggiorazioni
di aliquote di cui all’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446
del 1997; b) la necessità, in base alla natura dell’IRAP,
di un’unica aliquota, tenuto conto che la previsione di
differenti e specifiche regole di determinazione della base
imponibile riconduce l’indice di capacità contributiva alla
medesima unità di misura; c) che, in base ai lavori preparatori,
l’unica ragione della maggiorazione di aliquota per i settori
bancario, finanziario ed assicurativo è identificabile nell’esigenza
di assicurare a carico esclusivamente di tali settori (con
disparità di trattamento nei confronti della generalità
dei contribuenti) la copertura finanziaria delle agevolazioni
concesse (mediante la previsione di un’aliquota ridotta)
a favore del settore agricolo, come successivamente dimostrato
anche dall’art. 6, comma 19, della legge n. 488 del 1999,
che prevede l’eventuale rideterminazione delle aliquote
di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 45 del d.lgs. n. 446 del
1997 (quali modificate dal comma 17 dello stesso art. 6
della legge n. 488 del 1999), in modo da assicurare in ogni
caso i gettiti in aumento per gli anni dal 2000 al 2002,
indicati dallo stesso comma 19 e corrispondenti alle riduzioni
di pari importo apportate correlativamente al Fondo sanitario
di parte corrente; d) l’importanza, nel giudizio incidentale
di legittimità costituzionale, dell’esame degli atti preparatori;
e) la non riconducibilità della differenziazione di aliquote
all’esigenza di assicurare la gradualità del passaggio al
nuovo sistema impositivo, essendo tale esigenza soddisfatta
dalla cosiddetta clausola di salvaguardia di cui all’art.
45, commi da 3 a 6, del d.lgs. n. 446 del 1997; f) il mancato
godimento da parte della contribuente (non esercente attività
bancaria) di agevolazioni previste, per le ristrutturazioni
di aziende bancarie, dall’art. 13 del d.lgs. 17 maggio 1999,
n. 153, attuativo della legge delega del 23 dicembre 1998,
n. 461, e comunque revocate dal d.l. 24 dicembre 2002, n.
282, in attuazione della decisione della Commissione CE
dell’11 dicembre 2001, che le aveva qualificate come aiuti
di Stato vietati dall’ordinamento comunitario; g) che l’alleggerimento
delle aliquote dell’IRAP in favore del settore agricolo
integra un aiuto di Stato incompatibile con il diritto comunitario;
h) che i continui e disordinati interventi del legislatore,
diretti ad inasprire le aliquote ed a procrastinare indefinitamente
una disciplina che dovrebbe essere transitoria, minano il
principio della certezza dell’ordinamento giuridico, elemento
essenziale dello Stato di diritto.
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8.– Sempre nell’imminenza dell’udienza pubblica,
l’Avvocatura generale dello Stato ha tempestivamente presentato,
in tutti i giudizi, distinte memorie illustrative: quelle
per i giudizi promossi dalle Commissioni tributarie provinciali
di Milano, Bergamo e Cuneo richiamano la memoria di cui
al giudizio promosso dalla Commissione tributaria provinciale
di Genova, corredata da vari documenti.
La difesa erariale ribadisce preliminarmente l’eccezione
di inammissibilità della questione sollevata dalla Commissione
tributaria provinciale di Genova per carenza di motivazione
sulla rilevanza, osservando che, in ogni caso, la questione
potrebbe rilevare, attesa la qualità soggettiva della ricorrente
s.p.a. Banca Passadore & C., solo con riferimento ai
soggetti di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 446 del 1997 e
non anche ai soggetti di cui all’art. 7 dello stesso decreto.
Nel merito, l’Avvocatura generale dello Stato, dopo aver
premesso che la questione si risolve nella verifica del
rispetto, da parte del legislatore, del «limite della arbitrarietà-irragionevolezza»
nella temporanea introduzione di una maggiore aliquota per
il settore finanziario, oppone alle osservazioni dei rimettenti
e delle parti private: a) che non può essere negata la natura
transitoria della norma denunciata, senza che in contrario
(nel senso cioè della lamentata “stabilizzazione” del regime)
rilevino né l’art. 6, comma 19, della legge n. 488 del 1999
(avente efficacia limitata all’arco temporale transitorio
prefissato dall’art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997), né
la cosiddetta clausola di salvaguardia (applicabile ai contribuenti
IRAP solo nel triennio dal 1998 al 2000); b) che l’IRAP
(progettata come strumento di razionalizzazione e non di
gettito, dato il principio dell’invarianza di gettito rispetto
ai tributi e contributi soppressi) ha comportato una redistribuzione
perequativa per settori omogenei di imposizione, così da
esigere la considerazione comparata degli effetti del vecchio
e del nuovo sistema di prelievo, in modo da realizzare gradualmente
il passaggio tra i due sistemi ed assicurare la equilibrata
distribuzione del relativo onere tra i vari settori di attività;
c) che è erronea l’affermazione secondo cui l’IRAP esigerebbe
un’unica aliquota per tutti i settori (come dimostrato dalla
lettera degli artt. 3, comma 144, della legge di delegazione
n. 662 del 1996 e 16 del d.lgs. n. 446 del 1997, che prevedono
non transitorie differenziazioni di aliquote per settori
ed in particolare anche il potere di variazione delle aliquote
da parte delle Regioni, entro un limite percentuale prefissato);
d) che l’attività finanziaria e creditizia hanno caratteristiche
proprie, tali da non potere essere fiscalmente equiparate
ad altre attività; e) che l’IRAP ha comportato un diminuito
carico fiscale per il settore bancario, diminuzione prevista
nella relazione al d.lgs. n. 446 del 1997 e riscontrata
dalla Commissione parlamentare dei Trenta nella relazione
finale del 29 settembre 1999; f) che non sussiste alcuna
correlazione causale tra la riduzione dell’aliquota per
il settore agricolo e la maggiorazione dell’aliquota per
i settori di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del
1997, trattandosi di disposizioni distinte e sorrette da
autonome giustificazioni, come dimostrato anche dalla non
coincidenza dei rispettivi periodi transitori; g) che il
citato art. 6, comma 19, della legge n. 488 del 1999, consentendo
la rideterminazione di entrambe le aliquote (quella maggiorata
e quella ridotta) – e non già della sola aliquota applicabile
alle banche – per coprire il minor gettito derivante dalla
riduzione di aliquota per il settore agricolo, dimostra
l’assenza della denunciata correlazione tra le variazioni
reciproche delle aliquote transitorie per i settori in discorso;
h) che, comunque, l’ipotizzata correlazione tra le aliquote
non si traduce nella violazione degli artt. 3 e 53 Cost.,
quando, come nella specie, la previsione della maggior aliquota
si àncori, secondo la non arbitraria valutazione discrezionale
del legislatore, al rilievo di una maggiore forza economica
espressa dal presupposto di imposta riferito ai soggetti
del settore perciò maggiormente e transitoriamente gravato.
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Considerato in diritto
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1.– Con le ordinanze indicate in epigrafe,
le Commissioni tributarie provinciali di Milano, Bergamo,
Cuneo e Genova – in riferimento agli artt. 2, 3 e 53, primo
comma, della Costituzione – sollevano questione di legittimità
costituzionale degli artt. 6, 7 e 45, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino
della disciplina dei tributi locali), quale modificato dall’art.
6, comma 17, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.
488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000), nella
parte in cui fissano in via transitoria, per i soggetti
di cui agli artt. 6 (banche e altri enti e società finanziari)
e 7 (imprese di assicurazione) del medesimo decreto legislativo,
aliquote più elevate rispetto a quella ordinaria del 4,25
per cento e, segnatamente, a quelle agevolate previste a
favore dei soggetti che operano nei settori agricolo e delle
cooperative della piccola pesca e loro consorzi.
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2.– I giudizi, data l’evidente connessione,
vanno riuniti per essere congiuntamente esaminati e decisi.
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3.– In accoglimento dell’eccezione proposta
dall’Avvocatura generale dello Stato, deve dichiararsi preliminarmente
l’inammissibilità della questione sollevata dalla Commissione
tributaria provinciale di Milano in relazione agli artt.
6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997, sia per la formale mancanza,
nell’ordinanza di rimessione, di una motivazione della rilevanza
e della non manifesta infondatezza specificamente riferite
a tali articoli, sia per la sostanziale estraneità delle
norme in essi contenute (disciplinanti la determinazione
del valore della produzione netta, rispettivamente, delle
banche e degli altri enti e società finanziari, da un lato,
e delle imprese di assicurazione, dall’altro) alle censure
sollevate dalla rimettente, aventi ad oggetto non già i
criteri di determinazione dell’imponibile, ma esclusivamente
la temporanea differenziazione delle aliquote di imposta
per settori di attività produttiva.
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4.– Quanto alle questioni riguardanti l’art.
45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, l’Avvocatura generale
dello Stato ne eccepisce l’inammissibilità per carenza di
motivazione circa la rilevanza nei giudizi a quibus.
L’eccezione è infondata e va respinta.
Dalla descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi
contenuta nelle ordinanze di rimessione (ricorsi avverso
dinieghi espressi o silenzi-rifiuto in ordine ad istanze
di rimborso di somme corrisposte a titolo di IRAP per periodi
di imposta compresi tra il 1998 ed il 2000) e dalla stessa
denominazione sociale delle ricorrenti (s.p.a. Deutsche
Bank Capital Markets, s.p.a. BPB Leasing, s.c. a r.l. Banca
di credito cooperativo di Alba, Langhe e Roero, s.p.a. Banca
Passadore & C.) emerge che alle società contribuenti
– in quanto esercenti attività bancaria o, comunque, finanziaria
– è applicabile, nei giudizi a quibus, il denunciato art.
45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997: di qui l’evidente
rilevanza delle sollevate questioni.
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5.– Sempre in ordine alle questioni riguardanti
l’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, l’Avvocatura
generale dello Stato ne eccepisce l’inammissibilità sotto
il diverso profilo che le censure atterrebbero al potere
discrezionale del legislatore di differenziare transitoriamente
l’aliquota dell’imposta in relazione a particolari categorie
di contribuenti.br> Anche tale eccezione è infondata
e va respinta.
Le rimettenti dubitano della legittimità costituzionale
della norma denunciata perché ne assumono la contrarietà
ai princìpi di eguaglianza e di proporzionalità del prelievo
alla capacità contributiva nonché al principio della generalità
dell’obbligo contributivo. Le proposte censure si risolvono,
dunque, nella denuncia del superamento di limiti costituzionalmente
imposti all’esercizio discrezionale del potere legislativo
e postulano uno scrutinio nel merito, rispetto agli evocati
parametri costituzionali, sotto il profilo della non arbitrarietà
e della non irragionevolezza.
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6.– Nel merito, le questioni vengono sollevate
sotto due distinti profili.
Sotto il primo profilo, tutti i giudici rimettenti censurano
l’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997, in riferimento
al combinato disposto degli artt. 3 e 53, primo comma, della
Costituzione (la Commissione tributaria provinciale di Milano
menziona anche l’art. 2 Cost., evocato, però, come parametro
meramente rafforzativo degli altri), quale espressione del
principio di eguaglianza e di proporzionalità del prelievo
alla capacità contributiva. Nelle ordinanze di rimessione
si osserva che la norma denunciata comporterebbe, a carico
delle banche, degli altri enti e società finanziari e delle
imprese di assicurazione, un maggior prelievo fiscale, a
parità di capacità contributiva, misurata quest’ultima secondo
il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente
organizzate, a sua volta calcolato – al fine di ottenere
una base imponibile confrontabile tra i vari settori e le
varie attività produttive – con regole diverse stabilite
dal legislatore in relazione al tipo di attività.
Il tutto, senza che ricorrano transitorie esigenze di gradualità
nel passaggio dal regime fiscale anteriore all’istituzione
dell’IRAP a quello successivo. Queste, infatti, sarebbero
già soddisfatte dall’art. 45, commi da 3 a 6, del d.lgs.
n. 446 del 1997 e dal decreto ministeriale 5 maggio 1998,
che, attraverso la cosiddetta clausola di salvaguardia,
prevedono una riduzione dell’IRAP dovuta nei primi tre anni
di applicazione dell’imposta, ove quest’ultima abbia comportato
un incremento del prelievo fiscale, rispetto al regime precedente,
superiore a certi limiti percentuali ed assoluti.
Sotto il secondo profilo, le Commissioni tributarie provinciali
di Bergamo, Cuneo e Genova censurano il citato art. 45,
comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 in riferimento all’art.
53, primo comma, della Costituzione (inteso come espressione
del principio della generalità dell’obbligo contributivo),
perché, con la norma denunciata, a parità di gettito complessivo
dell’imposta nel settore privato, il minor gettito derivante
dall’applicazione, in favore dei soggetti operanti nel settore
agricolo e delle cooperative della piccola pesca e loro
consorzi, di un’aliquota inferiore a quella ordinaria del
settore privato, comporterebbe l’attribuzione esclusivamente
ai soggetti di cui agli artt. 6 e 7 dello stesso d.lgs.
del peso della copertura finanziaria della predetta agevolazione.
Ciò a maggior ragione ove si ritenesse in atto una tendenziale
stabilizzazione nel tempo del regime di differenziazione
delle aliquote.
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7.– Le questioni sono infondate, in relazione
ad entrambi i prospettati profili. Quanto al primo profilo,
il percorso logico seguito dalle ordinanze di rimessione
presenta una complessa articolazione argomentativa.
Le censure muovono dal presupposto per cui la struttura
dell’IRAP esigerebbe, per intrinseca necessità logica e
normativa, l’unicità dell’aliquota da applicarsi all’imponibile,
data la confrontabilità, nell’àmbito di tutto il settore
privato, della misura del valore aggiunto prodotto. Da questa
confrontabilità intersettoriale, che sarebbe garantita dai
diversi criteri di computo di tale valore fissati dalla
legge per ciascun settore da questa considerato, i rimettenti
traggono la conseguenza della irragionevolezza di qualsiasi
differenziazione, anche transitoria, di aliquote per settori
e, quindi, della violazione del principio di capacità contributiva.
Posta tale premessa, le Commissioni rimettenti passano a
negare che la norma denunciata, con la sua temporanea differenziazione
di aliquote, riposi sulle esigenze, tipiche del diritto
transitorio, di graduare il passaggio da un regime di prelievo
ad un altro che lo sostituisce. Ciò, sia perché tali esigenze
sarebbero integralmente soddisfatte dalla cosiddetta clausola
di salvaguardia di cui all’art. 45, commi da 3 a 5, del
d.lgs. n. 446 del 1997, sia perché non opererebbero i fattori
di variazione di carico fiscale genericamente indicati,
per i settori privati in discorso, nei lavori preparatori
di questo decreto legislativo (diverso impatto del tributo
nei vari settori; coevi provvedimenti di agevolazione per
le ristrutturazioni aziendali bancarie e di inasprimento,
specie in materia di IVA, per il settore agricolo), sia
perché l’ampio periodo di tempo previsto dal decreto legislativo
per l’applicazione delle aliquote differenziate, nonché
l’asserito intento del legislatore di rendere stabile tale
differenziazione, escluderebbero la natura transitoria della
norma denunciata. Di qui la lamentata violazione degli evocati
parametri costituzionali.
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7.1.– Nessuna di tali argomentazioni può
accogliersi.
È errato l’assunto dei giudici rimettenti secondo cui la
disciplina dell’IRAP, per sottrarsi ai prospettati dubbi
di legittimità costituzionale, dovrebbe prevedere un’aliquota
unica da applicare alle basi imponibili diversificate ai
sensi degli artt. da 4 a 11-bis del d.lgs. n. 446 del 1997.
La previsione di aliquote differenziate per settori produttivi
e per tipologie di soggetti passivi rientra, infatti, pienamente
nella discrezionalità del legislatore, se sorretta da non
irragionevoli motivi di politica economica e redistributiva.
A regime, tale discrezionalità è esercitata dalle regioni
entro limiti prefissati ed a partire da una certa data,
ai sensi dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 446 del 1997
(come modificato dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo
30 dicembre 1999, n. 506), in base al quale le regioni,
a decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione
del decreto, hanno la facoltà di variare l’aliquota di cui
al comma 1 dello stesso articolo 16 fino ad un massimo di
un punto percentuale, con potere di differenziare la variazione
per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.
In tal caso, la differenziazione delle aliquote trova la
sua giustificazione, fisiologica e avulsa da esigenze intertemporali,
nei diversi obiettivi di politica economica e redistributiva
che le regioni stesse intendano perseguire nell’àmbito della
loro autonomia finanziaria.
Con riferimento, invece, alla prima applicazione del tributo
– ipotesi che segna i limiti del presente giudizio – tali
ragioni trovano il loro specifico fondamento nel carattere
dell’IRAP di tributo sostitutivo di altri tributi e prestazioni
imposte e, quindi, nel ragionevole intento del legislatore
delegato di garantire una certa continuità tra il precedente
e il nuovo regime, soprattutto in termini redistributivi
e di gettito. In particolare, le ragioni poste a base della
differenziazione sono riconducibili ai seguenti princìpi
e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione 23
dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica): a) l’aliquota base dell’imposta deve
essere fissata in misura tale da rendere il gettito equivalente
complessivamente a quello dei tributi e contributi soppressi
(art. 3, comma 143, lettera e); b) detta aliquota (come,
del resto, la base imponibile) può essere differenziata
per settori di attività per ragioni (appunto) di politica
economica e redistributiva, tenendo anche conto del carico
dei tributi e contributi soppressi (art. 3, comma 143, lettera
f); c) sempre nella fase transitoria, deve essere attuata
una graduale sostituzione del gettito dei tributi da sopprimere,
al fine di evitare carenze e sovrapposizioni nei flussi
finanziari dello Stato, delle regioni e degli altri enti
locali (art. 3, comma 147, lettera a).
L’aumento provvisorio e calibrato delle aliquote per i settori
bancario, finanziario e assicurativo, operato in coerenza
a tali princìpi di delega, è dunque pienamente giustificato
sotto il profilo degli artt. 3 e 53, primo comma, della
Costituzione, essendo esso la conseguenza, da una parte,
della valutazione circa il minore impatto del nuovo tributo
sui detti settori e, dall’altra, di una scelta di politica
redistributiva volta ad assicurare, in ragione del carattere
surrogatorio del tributo, la continuità del prelievo e ad
evitare, quindi, possibili divergenze tra la precedente
ripartizione del carico fiscale e quella che si sarebbe
verificata ove nella fase di prima applicazione si fosse
adottata una aliquota unica e indifferenziata per tutti
i settori produttivi del comparto privato.
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7.1.1.– La ragionevolezza della transitoria
differenziazione delle aliquote disposta dall’art. 45, comma
2, del d.lgs. n. 446 del 1997 risulta, del resto, dai dati
economici e contabili considerati dal legislatore in sede
di prima applicazione del tributo e solo genericamente contestati
dai giudici a quibus e dalle società contribuenti. La nota
tecnica allegata alla relazione governativa al citato decreto
legislativo e le successive indagini parlamentari evidenziano,
infatti, uno «sgravio consistente» apportato dall’introduzione
dell’IRAP per il settore dell’intermediazione finanziaria
e un «aggravio significativo» per il settore agricolo. È
indicativo, al riguardo, che la Commissione bicamerale consultiva
in materia di riforma fiscale, in esito alle indagini empiriche
effettuate sull’attuazione dell’IRAP, abbia affermato, nella
relazione finale del 29 settembre 1999, che, pur con l’aliquota
maggiorata, il vantaggio tratto dai settori finanziario
ed assicurativo dall’applicazione dell’IRAP è stato «superiore
alle aspettative» e che «l’impossibilità che comunque permane
di omologare totalmente il settore finanziario agli altri
settori impone che se ne tenga conto attraverso un’aliquota
differenziata» (paragrafo 9.1.).
La transitoria differenziazione dell’aliquota relativa ai
settori indicati negli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del
1997 è stata, dunque, disposta dal legislatore in modo non
palesemente irragionevole, dopo aver concretamente valutato
l’insufficienza della sola differenziazione settoriale delle
basi imponibili a raggiungere l’obiettivo del mantenimento
dell’originaria ripartizione del carico fiscale. Ciò tanto
più vale se si considera che – come costantemente sottolineato
da questa Corte – la discrezionalità del legislatore è particolarmente
ampia quando trattasi di dettare disposizioni transitorie
(v., ex plurimis, le ordinanze n. 131 del 1988 e n. 66 del
1994).
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7.1.2.– Va infine chiarito che la tesi dell’incompatibilità
dell’IRAP con una pluralità di aliquote non potrebbe trovare
conforto nelle affermazioni contenute nell’ordinanza di
questa Corte n. 426 del 2002 (secondo cui, «se l’idoneità
alla contribuzione ricollegabile alla nuova ricchezza prodotta
è identica per tutte le forme di attività autonomamente
organizzata, siano esse di tipo imprenditoriale o professionale,
ne discende che la sottoposizione di tutti i soggetti passivi
alla medesima aliquota non contrasta né con il principio
di eguaglianza né con quello di capacità contributiva»),
perché tale pronuncia non implica affatto – né sul piano
logico né su quello letterale – che la pluralità di aliquote
violi necessariamente gli artt. 3 e 53, primo comma, della
Costituzione. La Corte infatti, negando l’illegittimità
costituzionale di un’unica aliquota, non ha inteso escludere
la legittimità costituzionale di aliquote differenziate
per settori.
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7.2.– Le Commissioni rimettenti e le parti
private costituite, per porre in dubbio la ragionevolezza
e la congruità della denunciata disciplina transitoria,
negano anche che la maggiorazione dell’aliquota prevista
dall’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 trovi
la sua ratio nell’obiettivo di riequilibrare temporaneamente
l’impatto redistributivo dell’IRAP sui settori bancario,
finanziario ed assicurativo. A tal fine assumono o che tale
finalità sarebbe riservata esclusivamente alla cosiddetta
clausola di salvaguardia di cui ai commi da 3 a 6 dello
stesso art. 45 o che la differenziazione di aliquote sarebbe
in realtà “tendenzialmente” non temporanea.
Tuttavia, appare evidente che la clausola di salvaguardia
e la temporanea differenziazione di aliquote operano su
piani diversi. La prima si applica individualmente, in relazione
agli acconti dovuti dal contribuente ed indipendentemente
dal settore cui questo appartiene, nella eventualità in
cui il maggior carico fiscale, rispetto a quello che sarebbe
derivato dai tributi e contributi soppressi, superi gli
ammontari percentuali ed assoluti fissati con apposito decreto
ministeriale. La seconda è disposta invece in generale,
per settori di attività, in considerazione della diversa
entità del gettito della nuova imposta rispetto a quello
virtualmente ritraibile dai tributi e contributi soppressi,
così da modulare nel tempo (per i periodi di imposta stabiliti
dalla legge) l’impatto redistributivo del nuovo tributo.
È, perciò, chiaro che le due misure non si escludono reciprocamente,
potendo applicarsi congiuntamente nella singola fattispecie.
Anche la temporanea differenziazione delle aliquote svolge,
infatti, una funzione di salvaguardia in senso lato, perché
opera in un più vasto e strategico disegno di diritto transitorio,
senza porsi in contraddizione con la menzionata “clausola”
di cui all’art. 45, commi da 3 a 6, del d.lgs. n. 446 del
1997.
Quanto alla paventata “tendenziale” stabilizzazione dell’aliquota
maggiorata applicabile ai soggetti di cui agli artt. 6 e
7 del d.lgs. n. 446 del 1997, è irrilevante ai fini della
decisione la prospettazione del timore di una futura non
gradita modifica della normativa vigente. A prescindere
dalla già rilevata facoltà per le regioni di differenziare
le aliquote a regime, ai sensi dell’art. 16, comma 3, del
d.lgs. n. 446 del 1997 e successive modificazioni, la norma
impugnata prevede solo una limitata durata del periodo transitorio
di vigenza di aliquote differenziate, durata che non esula
dalla comune nozione di transitorietà.
Né, per dimostrare la volontà del legislatore di stabilizzare
la differenziazione delle aliquote, i giudici rimettenti
e le parti private costituite possono addurre il disposto
dell’art. 6, comma 19, della legge n. 488 del 1999, che
prevede l’eventuale rideterminazione delle aliquote di cui
ai commi 1 e 2 dell’art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997 (quali
modificate dal comma 17 dello stesso art. 6 della legge
n. 488 del 1999), in modo da assicurare in ogni caso i gettiti
in aumento per gli anni dal 2000 al 2002, indicati dallo
stesso comma 19 e corrispondenti alle riduzioni di pari
importo apportate correlativamente al Fondo sanitario di
parte corrente. Anche in tal caso, infatti, il legislatore
ha operato nell’àmbito dei periodi di transizione fissati
dall’art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997 e, soprattutto,
non ha trasceso la descritta logica normativa della transitorietà,
limitandosi a consentire temporanei interventi correttivi
sulle aliquote, in caso di errori nelle previsioni di aumento
di gettito.
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8.– In riferimento al secondo profilo delle
questioni (prospettato in tre delle quattro ordinanze di
rimessione), la denunciata violazione del principio della
generalità dell’obbligo contributivo si fonda su una non
condivisibile interpretazione di tale principio e sull’errato
presupposto che le agevolazioni transitoriamente attribuite
dal legislatore con l’art. 45 del d.lgs. n. 446 del 1997
al settore agricolo e delle cooperative della piccola pesca
e loro consorzi siano esattamente ed esclusivamente finanziate,
con correlazione causale necessaria, dalle maggiori aliquote
transitoriamente poste a carico del settore bancario, finanziario
ed assicurativo.
Siffatta lettura del principio di generalità dell’obbligo
di concorrere alle spese pubbliche è erronea perché non
considera il necessario collegamento con la capacità contributiva
postulato dallo stesso art. 53, primo comma, Cost. e perché,
di conseguenza, impedirebbe ogni politica redistributiva
del carico fiscale, ogni differenziazione di aliquote ed
ogni agevolazione, pur se rispettose dei princìpi di eguaglianza,
ragionevolezza e capacità contributiva.
A parte ciò, l’erroneità di quanto presupposto dai rimettenti
è dimostrata non solo dall’autonomia delle ragioni giustificatrici
della differenziazione delle aliquote di ciascun settore
(neutralizzazione sia del maggiore impatto del nuovo tributo
sui settori agricolo e della piccola pesca, sia del minore
impatto sui settori bancario, finanziario ed assicurativo),
ma anche dalla diversa durata dei periodi transitori previsti
per i menzionati settori (sette periodi d’imposta a decorrere
da quello in corso al 1° gennaio 1998 per i settori ad aliquota
ridotta; cinque periodi d’imposta, con la stessa decorrenza,
per i settori ad aliquota maggiorata). Non v’è, perciò,
alcuna correlazione biunivoca tra il differenziale virtuale
di gettito complessivo nei settori ad aliquota agevolata
ed il differenziale virtuale di gettito complessivo nei
settori ad aliquota maggiorata. Il decreto istitutivo dell’IRAP
non offre alcun elemento normativo a sostegno della tesi
dei rimettenti, né a questa gioverebbe il richiamo del sopra
citato art. 6, comma 19, della legge n. 488 del 1999, che
anzi, nel consentire l’eventuale rideterminazione delle
aliquote, in aumento od in diminuzione, prescinde dalla
correlazione ipotizzata nelle ordinanze di rimessione.
Va dunque esclusa qualsiasi lesione del principio dell’obbligo
di tutti di concorrere alle spese pubbliche in ragione della
propria capacità contributiva.
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PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE
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riuniti i giudizi,
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1) dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione
di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino
della disciplina dei tributi locali) sollevata, in riferimento
agli articoli 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione,
dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l’ordinanza
indicata in epigrafe;
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2) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale dell’articolo 45, comma 2, del predetto decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, quale modificato dall’art.
6, comma 17, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n.
488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000), sollevate,
in riferimento agli articoli 2, 3 e 53, primo comma, della
Costituzione, dalle Commissioni tributarie provinciali di
Milano, Bergamo, Cuneo e Genova con le ordinanze indicate
in epigrafe.
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Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.
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Valerio ONIDA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
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Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2005.
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