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| n. 1-2005 - © copyright |
| CORTE COSTITUZIONALE - Ordinanza 19 gennaio 2005 n. 24
Pres. ONIDA, Red. VACCARELLA |
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Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
in materia di edilizia e urbanistica - Diritti patrimoniali
consequenziali.
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È inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche,
di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in
riferimento all’articolo 76 della Costituzione, dal Tribunale
di Vallo della Lucania con l’ordinanza n. 1142 del 2003
(1).
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(1)
Cfr. sentenza n. 281 del 2004 e ordinanze n. 363 del 2004,
n. 197 del 2004 e n. 184 del 2003. |
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE COSTITUZIONALE
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composta dai signori:
Presidente: Valerio ONIDA;
Giudici: Carlo MEZZANOTTE, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto
CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria
FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA,
Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
GALLO
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ha pronunciato la seguente
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ORDINANZA
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nei giudizi di legittimità costituzionale
degli artt. 34 e 35, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche,
di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nel testo previgente
alla legge 21 luglio 2000, n. 205, promossi con ordinanze
del 14 maggio 2003 dal Tribunale di Vallo della Lucania,
del 26 marzo, dell’11 e del 18 giugno e del 2 luglio 2003
dal Tribunale di Messina, del 18 agosto 2003 dal Giudice
istruttore del Tribunale di Aosta, del 12 giugno 2003 dal
Tribunale di Messina, del 2 aprile 2003 dal Tribunale di
Bolzano, del 1° ottobre 2003 dal Tribunale di Vallo della
Lucania e del 7 gennaio 2002 dal Tribunale di Teramo, sezione
distaccata di Atri, rispettivamente iscritte ai nn. 611,
621, 740, 741, 754, 818, 878, 1064 e 1142 del registro ordinanze
2003 ed al n. 435 del registro ordinanze 2004 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 35, 38, 42,
44 e 50, prima serie speciale, dell’anno 2003, n. 2, prima
serie speciale, dell’anno 2004 e nella edizione straordinaria
del 3 giugno 2004.
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Visti gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 2004 il
Giudice relatore Romano Vaccarella.
Ritenuto che il Tribunale di Vallo della Lucania, con due
ordinanze di contenuto pressoché identico, l’una del 14
maggio 2003 (r.o. n. 611 del 2003) e l’altra del 1° ottobre
2003 (r.o. n. 1142 del 2003), ha sollevato, in relazione
all’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione
e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche,
di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione
amministrativa, emanate in attuazione dell’articolo 11,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) per eccesso rispetto
alla delega conferita dall’art. 11, comma 4, lettera g),
della legge 15 marzo 1997, n. 59, nella parte in cui, in
materia di edilizia e di urbanistica, non si limita ad estendere
alle controversie inerenti a diritti patrimoniali consequenziali
la giurisdizione di legittimità o esclusiva già spettante
al giudice amministrativo, ma istituisce una nuova figura
di giurisdizione esclusiva e piena con riferimento all’intero
ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti
e comportamenti delle amministrazioni pubbliche;
che la prima ordinanza (r.o. n. 611 del 2003) è stata pronunciata
nel corso di un giudizio promosso, con atto di citazione
notificato il 12 febbraio 1999, da Antonio Cavaliere nei
confronti dell’ANAS (Azienda nazionale autonoma delle strade)
per ottenerne la condanna all’immediato rilascio, previa
restituzione in pristino, di un fondo che, inizialmente
autorizzata ad occupare in via d’urgenza dal Prefetto di
Salerno, la convenuta aveva continuato a detenere pur dopo
la scadenza del decreto di occupazione, senza che la procedura
ablativa venisse mai completata;
che la seconda ordinanza (r.o. n. 1142 del 2003) è stata
pronunciata in una causa intentata, con atto di citazione
notificato il 5 dicembre 2000, da Antonio Fasolino nei confronti
del Comune di Celle di Bulgheria per la condanna di quest’ultimo
al pagamento dell’indennità per occupazione illegittima
ed al risarcimento dei danni ulteriori, derivanti dall’avvenuta
scadenza del termine di cinque anni, originariamente fissato
per il completamento dei lavori e delle espropriazioni relativi
ad un fondo di proprietà del ricorrente temporaneamente
occupato dal convenuto, senza che la procedura ablativa
venisse portata a termine e senza che alcuna somma gli venisse
corrisposta;
che, ad avviso del rimettente, la questione sarebbe rilevante
in virtù del fatto che le domande sono state proposte quando
era in vigore l’art. 34 del d.lgs. n. 80 del 1998 – norma
che devolve «alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti
e i comportamenti di amministrazioni pubbliche in materia
urbanistica ed edilizia», ricordando in particolare, nell’ordinanza
n. 1142 del 2003, che la disposizione, nella lettura datane
dalla Corte di cassazione, abbraccia la totalità degli aspetti
dell’uso del territorio, nessuno escluso (Cass. 11 febbraio
2003, n. 2061) – e che, quindi, a norma dell’art. 25 (rectius:
5) del codice di procedura civile «la giurisdizione e la
competenza si determinano con riguardo alla legge vigente
e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione
della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad esse i mutamenti
della legge e dello stato medesimo»;
che, quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice
a quo dichiara di condividere quanto già considerato dalla
Corte di cassazione con sentenza (rectius: ordinanza) del
25 maggio 2000 n. 43, nella quale ha ritenuto non manifestamente
infondata la questione di legittimità dell’art. 34 del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 80, in relazione all’art. 76 Cost., per
eccesso rispetto alla delega conferita dall’art. 11, comma
4, lettera g), della legge n. 59 del 1997, «nella parte
in cui sottrae al giudice ordinario e devolve alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo le cause su diritti
soggettivi connessi a comportamenti materiali della pubblica
amministrazione in procedure espropriative finalizzate alla
gestione del territorio», con ciò non limitandosi «ad estendere
alle controversie inerenti ai diritti patrimoniali consequenziali
la giurisdizione di legittimità o esclusiva già spettante
al giudice amministrativo», ma, in eccesso rispetto ai limiti
della legge delega, istituendo «una nuova figura di giurisdizione,
esclusiva e piena, con riferimento all’intero ambito delle
controversie aventi per oggetto atti, provvedimenti o comportamenti
delle amministrazioni pubbliche»;
che in entrambi i giudizi è intervenuto, con la rappresentanza
dall’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del
Consiglio dei ministri, il quale ha dedotto l’inammissibilità
della questione proposta, considerando come il rimettente
non abbia affatto preso in considerazione la diversa opzione
interpretativa secondo cui l’art. 7 della successiva legge
21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giustizia
amministrativa), sostituendo il testo dell’art. 34 (nonché
degli artt. 33 e 35) all’interno del d.lgs. n. 80 del 1998,
non solo avrebbe trasformato la natura di tali norme – da
leggi in senso materiale a leggi in senso formale, così
affrancandole dal vizio di eccesso di delega – ma avrebbe
altresì disciplinato direttamente la giurisdizione (in deroga
all’art. 5 cod. proc. civ.), per i giudizi già pendenti
al momento della sua entrata in vigore;
che la stessa questione di costituzionalità è stata proposta
dal Tribunale di Bolzano con ordinanza del 2 aprile 2003
(r.o. n. 1064 del 2003) e, quindi, in riferimento agli articoli
76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale di Teramo, sezione
distaccata di Atri, con ordinanza del 7 gennaio 2002 (r.o.
n. 435 del 2004), nonché dal Tribunale di Messina, con cinque
ordinanze di analogo contenuto, rispettivamente del 26 marzo
2003 (r.o. n. 621 del 2003), dell’11 giugno 2003 (r.o. n.
740 del 2003), del 18 giugno 2003 (r.o. n. 741 del 2003),
del 2 luglio 2003 (r.o. n. 754 del 2003) e del 12 giugno
2003 (r.o. n. 878 del 2003) e dal Tribunale di Aosta con
ordinanza del 18 agosto 2003 (r.o. n. 818 del 2003), in
riferimento agli articoli 76 e 77 della Costituzione, sia
con riguardo all’art. 34, commi 1 e 2, che all’art. 35,
comma 1, del decreto legislativo n. 80 del 1998;
che le argomentazioni, in punto di rilevanza e di non manifesta
infondatezza, sostanzialmente coincidono con quelle del
Tribunale di Vallo della Lucania innanzi esposte, salve
le precisazioni che seguono;
che l’ordinanza del Tribunale di Bolzano del 2 aprile 2003
(r.o. n. 1064 del 2003) è stata pronunciata nel corso di
una causa promossa, con atto di citazione notificato il
1° febbraio 1999, da Windisch Christian David nei confronti
del Comune di Bressanone e della Provincia autonoma di Bolzano
perché fosse disposta, previa dichiarazione di decadenza
della pronuncia di pubblica utilità, la restituzione di
beni immobili di proprietà dell’attore espropriati in vista
della costruzione di una strada, mai realizzata;
che, quanto alla rilevanza della prospettata questione,
il rimettente espone che la retrocessione totale di beni
oggetto di espropriazione attiene tradizionalmente all’alveo
dei diritti soggettivi, di modo che, se l’art. 34 del d.lgs.
n. 80 del 1998 non l’avesse devoluta alla giurisdizione
del giudice amministrativo, essa sarebbe riservata alla
cognizione del giudice ordinario;
che, in ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice
a quo svolge argomentazioni analoghe a quelle innanzi esposte,
considerando altresì come, malgrado l’autorevole avallo
della Corte costituzionale, non sia possibile sostenere
che il legislatore, attraverso l’art. 7 della legge n. 205
del 2000, che ha modificato il testo dell’art. 34 del d.lgs.
n. 80 del 1998, lasciando immutato l’art. 45, comma 18,
della stessa fonte, non solo avrebbe trasformato la natura
di tali norme – da leggi in senso materiale a leggi in senso
formale – così affrancandole dal vizio di eccesso di delega,
ma avrebbe altresì disciplinato direttamente la giurisdizione
(in deroga all’art. 5 cod. proc. civ.), per i giudizi già
pendenti al momento della sua entrata in vigore, posto che
tale tesi postula la natura di norma di interpretazione
autentica del citato art. 7, in contrasto col suo tenore
letterale;
che, peraltro, a giudizio del Tribunale, la persistente
vigenza dell’art. 45, comma 18, del d.lgs. n. 80 del 1998,
a tenore del quale «le controversie di cui agli articoli
33 e 34 del presente decreto sono devolute al giudice amministrativo»,
si spiega agevolmente con la consapevolezza del legislatore
dell’operatività nel nostro ordinamento del principio della
perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 cod. proc.
civ., in forza del quale le controversie introdotte anteriormente
alla data di entrata in vigore dell’art. 7 della legge n.
205 del 2000 continuano ad essere disciplinate dall’art.
34 del d.lgs. n. 80 del 1998 e ad essere pertanto comunque
devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, il quale ha dedotto l’inammissibilità della
questione per irrilevanza o infondatezza, atteso che il
giudice a quo, pur mostrando di non condividere l’esegesi
proposta dalla Corte costituzionale nell’ordinanza n. 123
del 2002, in nome di una interpretazione asseritamente basata
sul tenore letterale della norma impugnata, avrebbe in realtà
finito per fondare il proprio ragionamento su criteri logici,
sistematici e storici, laddove è proprio quella letterale
la prima regola ermeneutica applicabile – ad esclusione
delle altre, ove conduca a risultati appaganti – sulla cui
base è stata formulata l’opzione suggerita dal Giudice delle
leggi nella richiamata pronuncia;
che l’ordinanza del Tribunale di Teramo, sezione distaccata
di Atri, del 7 gennaio 2002 (r.o. n. 435 del 2004) è stata
resa nel corso di un giudizio civile promosso da Fausto
Consorti nei confronti della Provincia di Teramo per ottenerne
la condanna alla eliminazione ovvero al risarcimento dei
danni cagionati ad un proprio fondo rustico con annesso
fabbricato colonico, prodotti dalla errata ed inefficiente
canalizzazione delle acque piovane defluenti dalla strada
provinciale n. 28;
che, in punto di rilevanza, il rimettente osserva come,
essendo stato instaurato il giudizio a quo con atto di citazione
notificato il 4 maggio 2000 e, dunque, prima dell’entrata
in vigore della legge n. 205 del 2000 che ha modificato
l’art. 34 impugnato, al caso di specie – avente ad oggetto,
in materia di urbanistica ed edilizia, pretese risarcitorie
da danno ingiusto non conseguenti ad annullamenti di atti
o provvedimenti – si applica la norma nella sua versione
originaria, in assenza di una disciplina transitoria che
autorizzi un eventuale effetto retroattivo della disposizione
successiva;
che le ordinanze del Tribunale di Messina del 26 marzo 2003
(r.o. n. 621 del 2003), dell’11 giugno 2003 (r.o. n. 740
del 2003), del 18 giugno 2003 (r.o. n. 741 del 2003), del
2 luglio 2003 (r.o. n. 754 del 2003) e del 12 giugno 2003
(r.o. n. 878 del 2003) sono state tutte pronunciate nel
corso di giudizi promossi da privati proprietari per il
risarcimento del danno patito per l’occupazione d’urgenza
di propri terreni, disposta a suo tempo con ordinanze sindacali
e successivamente divenuta illegittima (c.d. occupazione
acquisitiva) a seguito della mancata ultimazione delle procedure
espropriative nei termini fissati per l’occupazione stessa,
a fronte dello stato di avanzata od integrale esecuzione
delle opere pubbliche progettate;
che, secondo il rimettente, alle fattispecie oggetto dei
giudizi a quibus, tutte instaurate dopo il 30 giugno 1998,
andrebbero applicate le disposizioni dell’art. 34, commi
1 e 2, e dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 80 del 1998,
nel testo anteriore alla modifica operata con l’art. 7 della
legge n. 205 del 2000, laddove dispongono che «sono devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo
le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti
e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia
urbanistica ed edilizia» (art. 34, comma 1), tenuto conto
che ai fini di questa disposizione «la materia urbanistica
concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio» (art.
34, comma 2);
che in tutti i giudizi è intervenuto, con la rappresentanza
dell’Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del
Consiglio dei ministri, deducendo l’inammissibilità per
irrilevanza ovvero l’infondatezza delle questioni proposte
sulla base delle medesime argomentazioni svolte nel giudizio
di cui all’ordinanza n. 1064 del 2003;
che l’ordinanza del Tribunale di Aosta del 18 agosto 2003
(r.o. n. 818 del 2003) è stata resa nel corso di un giudizio
civile promosso da Angela Bionaz nei confronti del Comune
di Brissogne per ottenerne la condanna alla riduzione in
pristino stato dei luoghi, ovvero al risarcimento dei danni,
in conseguenza dell’esecuzione di lavori di allargamento
di una strada comunale effettuati, su un fondo di proprietà
dell’attrice, in base ad una delibera di approvazione del
progetto esecutivo priva dell’indicazione dei termini di
cui all’art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Espropriazioni
per causa di utilità pubblica) e, pertanto, adottata in
totale carenza di potere;
che il rimettente osserva come nel giudizio a quo, avente
ad oggetto una fattispecie qualificabile in termini di “occupazione
usurpativa”, per effetto delle previsioni dell’art. 34 e
dell’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, entrati in vigore
prima della proposizione della domanda, la giurisdizione,
in precedenza pacificamente attribuita al giudice ordinario,
sia ora devoluta al giudice amministrativo;
che è intervenuto, con la rappresentanza dell’Avvocatura
generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri
il quale ha spiegato difese identiche a quelle articolate
nei giudizi iscritti al r.o. nn. 621, 740, 741, 754, 878
e 1064 del 2003.
Considerato che tutti i giudizi, ponendo questioni sostanzialmente
identiche relativamente alle stesse norme, devono essere
riuniti;
che la questione posta dall’ordinanza n. 1142 del 2003 è
inammissibile in quanto il giudizio a quo è stato instaurato
(5 dicembre 2000) nella vigenza dell’art. 34 del d.lgs.
n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lettera
b), della legge 21 luglio 2000, n. 205;
che, quanto alle altre questioni, questa Corte, con sentenza
n. 281 del 2004, successiva a tutte le ordinanze in esame,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 34,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
(Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione
nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa,
emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59), «nella parte in cui istituisce una
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia
di edilizia e urbanistica, anziché limitarsi ad estendere
in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento
del danno»;
che, inoltre, con la medesima pronuncia questa Corte ha
osservato che «la dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell’art. 34, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 80 del 1998 comporta
la necessità di interpretare l’art. 35 – censurato in alcune
ordinanze in connessione con l’art. 34 – nel senso che il
potere di riconoscere i diritti patrimoniali consequenziali,
ivi incluso il risarcimento del danno, è limitato alle sole
ipotesi in cui il giudice amministrativo era già munito
di giurisdizione, tanto di legittimità quanto esclusiva»;
che, pertanto, tale sentenza ha sostanzialmente modificato
la disciplina riguardo alla quale i giudici rimettenti hanno
sollevato le questioni di legittimità costituzionale oggetto
del presente giudizio, rendendo necessario, conseguentemente,
un nuovo esame dei termini delle questioni e della loro
perdurante rilevanza nei giudizi a quibus (si vedano, analogamente,
le ordinanze n. 363 del 2004, n. 197 del 2004 e n. 184 del
2003);
che, alla luce delle predette considerazioni, gli atti devono
essere restituiti ai giudici rimettenti.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo
1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
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PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
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riuniti i giudizi,
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 34 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
(Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti
di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione
nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa,
emanate in attuazione dell’articolo 11, comma 4, della legge
15 marzo 1997, n. 59), sollevata, in riferimento all’articolo
76 della Costituzione, dal Tribunale di Vallo della Lucania
con l’ordinanza n. 1142 del 2003;
ordina, relativamente a tutti gli altri giudizi, la restituzione
degli atti ai giudici rimettenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.
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Valerio ONIDA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
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Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2005.
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