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| n. 12-2005 - © copyright |
| CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE BASILICATA
- Sentenza 21 novembre 2005 n. 238
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Responsabilità e risarcimento – Giudizio
amministrativo-contabile – Potere del giudice contabile
di condannare l’amministrazione al rimborso delle spese
legali – Esclusione – Possibilità di dichiarare la compensazione
- Sussiste
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La questione dell’eventuale diritto del convenuto,
definitivamente prosciolto, al rimborso delle spese legali
è estranea al giudizio di responsabilità poiché afferisce
ad un rapporto, quello fra convenuto ed amministrazione,
che è diverso ed estraneo rispetto al giudizio; pertanto
deve escludersi la possibilità, per il giudice contabile,
di condannare l’amministrazione a rifondere le spese al
convenuto prosciolto, potendo, al più, dichiarare la compensazione
delle spese medesime.
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DIRITTO
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L’omissione contestata agli odierni convenuti
è di non aver curato la trasmissione, attraverso il procedimento
della notificazione, del verbale di contestazione delle
commesse infrazioni, rilevate, queste ultime, all’esito
dell’effettuato sopralluogo sui terreni dei beneficiari
delle provvidenze economiche comunitarie.
Più precisamente, gli stessi procedettero alla notificazione
delle suddette contestazioni, ma oltre il termine decadenziale
di 180 giorni fissato dall’art.4 della L. n.898/1986, sì
da determinare il conseguente ed inevitabile provvedimento
di archiviazione da parte dell’Ispettorato di Salerno.
Il Collegio ritiene di poter affermare, nel quadro della
sistemazione dei momenti procedurali e delle competenze
richiamate e coinvolte nella considerata fase sanzionatoria,
che ai funzionari regionali e dell’ALSIA incaricati delle
indagini spettasse, giusta il disposto del suddetto art.4,
il compito di procedere all’accertamento della intervenuta
violazione, di redigere il relativo processo verbale e di
notificare lo stesso ai “destinatari” – secondo l’espressione
della legge – ovvero a coloro che si resero responsabili
della infrazione o violazione.
Dei descritti momenti procedimentali, quello da ultimo evocato,
e relativo alla notificazione – peraltro assoggettata ad
un limite temporale perentoriamente indicato in 180 giorni
– risulta espressamente e dettagliatamente disciplinato
dalla legge di riferimento.
Non può dunque esservi dubbio alcuno circa la sussistenza
in capo ai funzionari deputati allo svolgimento delle rilevazioni
di controllo o di conformità dell’obbligo di notificare
ai soggetti che si rendevano autori della constatata infrazione
il relativo verbale di contestazione che conteneva – evidentemente
– anche la sanzione all’uopo comminata.
Tanto è agevolmente e serenamente ricavabile da una “piana”
lettura della norma di riferimento.
E sempre lungo il tracciato di una lettura e di un’argomentazione
logica e funzionale dell’impianto procedurale creato dal
legislatore nella materia in esame, deve anche affermarsi
– sia pure per via implicita e, questa volta, deduttiva
– che sugli stessi funzionari incombesse anche l’obbligo,
che si atteggia quale antecedente logico-giuridico di quello
esplicitato dalla norma, di curare la redazione del verbale
di contestazione della sanzione, con conseguente indicazione
della infrazione integrata e della misura sanzionatoria
irrogata.
Ed è in tale passaggio ricostruttivo, pienamente coerente
con l’ideale ed ottimale disegno procedimentale finalizzato
al perfezionamento della funzione punitivo – sanzionatoria,
che la condotta seguita da tutti gli odierni convenuti segnala
l’intervenuta emersione di una “frattura procedimentale”
che ha di fatto compromesso il conseguimento dello scopo
voluto dal legislatore con la norma contenuta nell’art.4
più volte richiamato.
Ed infatti, osserva il Collegio, pur volendo ritenere i
funzionari “accertatori” astretti all’obbligo della notificazione
della contestazione al fine della irrogazione della sanzione,
essendo l’accertamento delle discordanze dei dati posti
a fondamento della irregolare erogazione del contributo
risoltosi con la formazione del verbale a tal uopo specifico
compilato e sottoscritto in contraddittorio (e dunque inconferentemente
richiamato dalla difesa dei convenuti per legittimare comunque
la bontà dell’operato degli stessi), effettiva incertezza
sussisteva sulla natura e sul contenuto di tale distinto
verbale specificamente deputato alla comminazione della
sanzione.
Né contribuiva a risolvere la descritta incertezza operativa
la lettera della norma contenuta nell’art.4 della L. 898/86,
dove viene richiamato esplicitamente il momento della notificazione,
e non della redazione, del verbale.
Il convincimento di questo Giudice su tale aspetto è corroborato
dall’esame delle tecniche di redazione delle schede informative
relative ai controlli sull’adempimento degli impegni, dalle
quali si ricava come la voce relativa alla redazione del
verbale di contestazione, letteralmente indicata come: ”verrà
redatto verbale di contestazione per l’applicazione di sanzioni
amministrative” sia contrassegnata dall’apposizione del
“NO” nel relativo riquadro.
Segno, questo, che i funzionari convenuti odierni erano
certi, già al momento di effettuazione delle rilevazioni
dei dati dei terreni interessati, di non dover curare la
compilazione e la formazione di alcun atto ulteriore.
I predetti verbali, una volta trasmessi ai dirigenti di
settore gerarchicamente sovraordinati per il prescritto
ulteriore esame, avrebbero dovuto sollecitare l’attenzione
su una così macroscopica – ed errata . affermazione formalizzata
dai funzionari incaricati dell’ispezione, sì da richiamare
l’osservanza di ulteriori, ed evidentemente ignorati, adempimenti
che la legge poneva “a chiusura” del percorso di accertamento
delle irregolarità intrapreso.
Il silenzio invece serbato dagli organi di direzione o di
coordinamento amministrativo induceva evidentemente coloro
che avevano proceduto ad effettuare le ispezioni, ed a redigere
nelle forme di cui si è detto il relativo verbale, a ritenere
concluso e definito il proprio operato.
Solo successivamente, nel febbraio del 2001, agli stessi
veniva trasmesso un supporto informatico contenente il modello
di contestazione con correlata irrogazione della sanzione.
Tuttavia, giova ribadire, ed indipendentemente da tale ultima
circostanza produttiva di conseguenze sul mancato rispetto
dei tempi di contestazione delle riscontrate infrazioni,
ciò che decolora sensibilmente lo spessore e la caratura
dell’elemento psicologico della condotta tenuta dai convenuti
odierni, è la dichiarata e manifestata affermazione, conosciuta
dai soggetti preposti alla cura, in via sovraordinata, della
procedura organizzatoria delle verifiche e dei controlli,
di avere adempiuto, nei termini, nelle forme e nei contenuti
consacrati nei relativi verbali, ai compiti demandati.
Peraltro, osserva ancora il Collegio, il descritto equivoco
operativo, con le dannose conseguenze per l’Erario bene
evidenziate nell’atto di citazione, sarebbe stato evitabile
sol che si fosse provveduto, all’atto del conferimento degli
incarichi ispettivi “de quibus”, a formalizzare linee di
indirizzo generale dirette ad orientare l’attività dei funzionari
sugli aspetti ritenuti di maggior rilievo nell’economia
procedurale: al contrario, la rilevata e, per taluni aspetti,
sorprendente informalità dei mandati operativi depone verso
l’auspicato affidamento del successo dell’iniziativa di
ispezione e di controllo all’osservanza di una prassi forse
consolidata ma non idonea, una volta adottata, ed ai fini
dell’accertamento della responsabilità amministrativa, a
costituire parametro valutativo della sussistenza della
gravità della colpa.
A tale ultimo riguardo, occorre ribadire come la rilevanza
dell’elemento psicologico della colpa grave costituisca
un vero e proprio “limite soggettivo” all’affermazione della
responsabilità amministrativa, dal legislatore considerato
ormai come un “proprium” di questa.
Compito di questo Giudice, consacrato e confermato dalla
copiosa giurisprudenza formatasi in materia, è quello di
qualificare la entità dell’elemento psicologico calibrandone
la valutazione non in riferimento ad un modello astratto
ed ideale di comportamento esigibile, quanto in relazione
alla condotta che nel caso concretamente verificatosi sia
stata osservata dal presunto responsabile: in altre parole,
la scelta amministrativa o operativa, omissiva o commissiva,
adottata “contra ius” deve dispiegare ed evidenziare la
gravità propria nel contesto organizzativo, procedimentale
e temporale nel quale è sorta e si è manifestata.
Tale metodo di approccio, che il Collegio definisce “complesso”,
costituisce la vera ragione fondante l’attualità e la originalità
dell’istituto della responsabilità amministrativa.
Nel rispetto di questa metodologia, che non è solo e tanto
interpretativa quanto qualificatoria, questo Giudice ritiene
di non poter attribuire alla condotta omissiva tenuta nel
caso in esame dagli odierni convenuti quella valenza di
riprovevolezza tale da qualificare la stessa come grave.
La indubbia superficialità emersa nella cura dei compiti
ispettivi da parte dei funzionari ai quali gli stessi erano
stati affidati, pur integrando una colpevole disattenzione
verso l’adozione degli strumenti utili al conseguimento
di uno degli obbiettivi caratterizzanti l’incarico conferito,
tale da lasciare trasparire una non accurata professionalità,
non può, proprio perché non isolabile dal microcosmo organizzativo
nel quale non aveva ricevuto una ottimale e piena agibilità
operativa, essere valutata come grave, anche in ragione
della considerazione, svolta “infra”, che in essa non è
percepibile in pieno, l’elusione di quella soglia di attenzione
e di diligenza valutabile “ex ante” ed in riferimento alla
specifica professionalità del dipendente pubblico quale
presidio posto al minimale corretto svolgimento dell’azione
amministrativa.
Il Collegio ritiene, inoltre, di pronunciarsi in merito
al regime delle spese legali.
Si premette che, come è noto, la materia è regolata da due
disposizioni legislative: la prima, comma 2-bis dell'art.
3 della legge 639 del 1996, prevede che "in caso di definitivo
proscioglimento….le spese legali sostenute dai soggetti
sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate
dall'amministrazione di appartenenza".
L'altra, art. 18 del d.l. 67 del 1997 (convertito con legge
135 dello stesso anno), dispone che "le spese legali relative
a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa
promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni
statali….e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda
la loro responsabilità sono rimborsate dalle amministrazioni
di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura
dello Stato".
Al riguardo si sono formati due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo il primo di essi, la Corte dei conti ha il potere,
con la sentenza di proscioglimento, di procedere alla liquidazione
di tali spese. In base all'altro orientamento invece non
sussisterebbe alcuna norma che rimetta al giudice contabile
la pronuncia in ordine al rimborso delle spese stesse.
Quest'ultima tesi si basa, oltre che sull'argomento meramente
testuale e sistematico (assenza, nelle disposizioni legislative
anzidette, di una specifica norma in tal senso) anche su
due altri aspetti. Si fa infatti notare che la questione
dell'eventuale diritto, del convenuto poi definitivamente
prosciolto, al rimborso delle spese legali è questione estranea
al giudizio poiché afferisce ad un rapporto, quello fra
convenuto stesso ed amministrazione di appartenenza, che
rispetto al giudizio è diverso ed estraneo. Si aggiunge
che altrettanto estranea al giudizio è una delle due parti
di questo rapporto, cioè l'amministrazione di appartenenza:
in sostanza, verrebbe pronunciata condanna di una parte
che non è presente in giudizio, il che appare inammissibile.
Le considerazioni poste alla base del secondo orientamento
appaiono corrette e condivisibili e certamente inducono
ad escludere la possibilità, per il giudice, di condannare
l'amministrazione a rifondere le spese al convenuto prosciolto.
Tuttavia l'interpretazione delle citate disposizioni non
può arrivare al punto di inibire al giudice di adottare
qualsiasi decisione in materia, non essendo dubbio che,
se è vero che il rapporto fra convenuto ed amministrazione
di appartenenza è estraneo al giudizio - ed altrettanto
va detto per una delle due parti (amministrazione) - non
è certamente estranea al giudizio stesso la statuizione
sulla sorte che devono subire le spese legali, essendo essa
connessa, fra l'altro, alle motivazioni della sentenza di
proscioglimento.
In applicazione di questo principio, è dunque possibile
che il giudice proceda, ove ne ravvisi i motivi, alla compensazione
delle spese legali, escludendo cioè, nel caso di specie,
l'applicazione delle disposizioni che ne prevedono l'accollo
all'amministrazione di appartenenza. Ove invece non vengano
ravvisati i presupposti per la compensazione, la questione
sarà regolata nel rapporto diretto fra convenuto ed amministrazione
d'appartenenza.
Nella fattispecie in giudizio sussistono invero giusti motivi
per un'integrale compensazione delle spese processuali,
desumibili dal fatto che, se è vero che l'assoluzione dei
convenuti è principalmente dovuta alla circostanza che gli
elementi raccolti in istruttoria non sono stati sufficienti
a dimostrare con assoluta certezza la gravità della colpa
attribuibile alla condotta tenuta, è bensì vero che, come
risulta dalla esposizione in fatto e dalle considerazioni
in diritto, i molteplici indizi raccolti sono apparsi tali
da non poter fare escludere, con altrettanta sicurezza,
una loro negligenza, sia pure lieve, nella conduzione e
nella interpretazione “gestoria” dei compiti accertativi
agli stessi demandati.
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