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CORTE DEI CONTI - SEZIONI RIUNITE - Sentenza 15 febbraio 2005 n. 6/CONTR/05
Pres. Staderini, est. Gustapane


1. Contratti della P.A. – Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza – Successione di leggi – Artt. 1, 9 e 11 co. L. 191/04 – Vigenza – Art. 1, 11 e 42 co. L. 311/04 – Vigenza.ù

 

2. Contratti della P.A. – Incarichi di studio ex art. 1 L. 311/04 - Nozione.

 

3. Contratti della P.A. – Incarichi di ricerca ex art. 1 L. 311/04 – Nozione.

 

4. Contratti della P.A. – Incarichi di consulenza ex art. 1 L. 311/04 – Nozione.

 

5. Contratti della P.A. – Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza – Art. 1, 11 e 42 co. L. 311/04 – Nozione - Servizi o adempimenti obbligatori per legge – Rappresentanza in giudizio o patrocinio dell’amministrazione – Appalti ed esternalizzazione di servizi – Esclusione.

 

6. Contratti della P.A. – Incarichi di studio, di ricerca e di consulenza – Art. 1,11 e 42 co. L. 311/04 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa – Utilizzabilità per le esigenze ordinarie dell’amministrazione - Inapplicabilità.

 

7. Contratti della P.A. – Art. 1, 11 e 42 co. L. 311/04 – Trasmissione alla Corte dei Conti degli atti di conferimento di incarico – Verifica - Competenza – Sezioni centrali e regionali di controllo.

 

8. Contratti della P.A. – Art. 1, 42° co. L. 311/04 – Province e comuni con popolazione superiore a 5000 abitanti – Assenza di servizi o di professionalità interne all’ente in grado di adempiere all’incarico – Previo accertamento - necessità.

1. In tema di affidamento di incarichi di studio, di ricerca e di consulenza l’art. 1, 9 e 11 co. L. 191/04 estende la sua vigenza sino al 31 dicembre 2004 mentre l’art. 1, 11 e 42 co. L. 311/04 che sostituisce il primo provvedimento, è entrato in vigore il 1° gennaio 2005.

 

2. Gli incarichi di studio ex art. 1 L. 311/04 corrispondono ad un contratto d’opera intellettuale che ha per oggetto una attività di studio nell’interesse dell’amministrazione che si conclude con la consegna di una relazione scritta finale.

 

3. Gli incarichi di ricerca ex art. 1 L. 311/04 corrispondono ad un contratto d’opera intellettuale per l’esecuzione di una attività di ricerca a seguito della preventiva definizione di programma da parte dell’amministrazione.

 

4. Gli incarichi di consulenza ex art. 1 L. 311/04 corrispondono ad un contratto d’opera intellettuale avente ad oggetto la redazione di pareri da parte di esperti.

 

5. Nella previsione degli artt. 1, 11 e 42 co. L. 311/04 non rientrano le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati, la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell’amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione.

 

6. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in quanto utilizzabili per le esigenze ordinarie dell’amministrazione non rientrano nel novero degli incarichi esterni di cui all’art. 1, 11 e 42 co. L. 311/04.

 

7. La competenza per la verifica degli atti trasmessi ai sensi dell’art. 1, 11 e 42 co. L. 311/04 spetta alle sezioni centrali e regionali di controllo della Corte dei Conti.

 

8. L’art. 1, 42 co. L. 311/04 impone alle province e ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti di procedere previamente all’accertamento sull’assenza di servizi e di professionalità interne all’ente che siano in grado di adempiere all’incarico.


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