| CORTE DEI CONTI - SEZIONI RIUNITE - Sentenza 15 febbraio 2005
n. 6/CONTR/05
Pres. Staderini, est. Gustapane |
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1. Contratti della P.A. – Incarichi di studio,
di ricerca e di consulenza – Successione di leggi – Artt.
1, 9 e 11 co. L. 191/04 – Vigenza – Art. 1, 11 e 42 co.
L. 311/04 – Vigenza.ù
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2. Contratti della P.A. – Incarichi di studio
ex art. 1 L. 311/04 - Nozione.
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3. Contratti della P.A. – Incarichi di ricerca
ex art. 1 L. 311/04 – Nozione.
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4. Contratti della P.A. – Incarichi di consulenza
ex art. 1 L. 311/04 – Nozione.
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5. Contratti della P.A. – Incarichi di studio,
di ricerca e di consulenza – Art. 1, 11 e 42 co. L. 311/04
– Nozione - Servizi o adempimenti obbligatori per legge
– Rappresentanza in giudizio o patrocinio dell’amministrazione
– Appalti ed esternalizzazione di servizi – Esclusione.
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6. Contratti della P.A. – Incarichi di studio,
di ricerca e di consulenza – Art. 1,11 e 42 co. L. 311/04
– Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa –
Utilizzabilità per le esigenze ordinarie dell’amministrazione
- Inapplicabilità.
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7. Contratti della P.A. – Art. 1, 11 e 42
co. L. 311/04 – Trasmissione alla Corte dei Conti degli
atti di conferimento di incarico – Verifica - Competenza
– Sezioni centrali e regionali di controllo.
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8. Contratti della P.A. – Art. 1, 42° co.
L. 311/04 – Province e comuni con popolazione superiore
a 5000 abitanti – Assenza di servizi o di professionalità
interne all’ente in grado di adempiere all’incarico – Previo
accertamento - necessità.
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1. In tema di affidamento di incarichi di
studio, di ricerca e di consulenza l’art. 1, 9 e 11 co.
L. 191/04 estende la sua vigenza sino al 31 dicembre 2004
mentre l’art. 1, 11 e 42 co. L. 311/04 che sostituisce il
primo provvedimento, è entrato in vigore il 1° gennaio 2005.
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2. Gli incarichi di studio ex art. 1 L. 311/04
corrispondono ad un contratto d’opera intellettuale che
ha per oggetto una attività di studio nell’interesse dell’amministrazione
che si conclude con la consegna di una relazione scritta
finale.
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3. Gli incarichi di ricerca ex art. 1 L.
311/04 corrispondono ad un contratto d’opera intellettuale
per l’esecuzione di una attività di ricerca a seguito della
preventiva definizione di programma da parte dell’amministrazione.
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4. Gli incarichi di consulenza ex art. 1
L. 311/04 corrispondono ad un contratto d’opera intellettuale
avente ad oggetto la redazione di pareri da parte di esperti.
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5. Nella previsione degli artt. 1, 11 e 42
co. L. 311/04 non rientrano le prestazioni professionali
consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori
per legge qualora non vi siano uffici o strutture a ciò
deputati, la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio
dell’amministrazione, gli appalti e le esternalizzazioni
di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell’amministrazione.
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6. I rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa in quanto utilizzabili per le esigenze ordinarie
dell’amministrazione non rientrano nel novero degli incarichi
esterni di cui all’art. 1, 11 e 42 co. L. 311/04.
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7. La competenza per la verifica degli atti
trasmessi ai sensi dell’art. 1, 11 e 42 co. L. 311/04 spetta
alle sezioni centrali e regionali di controllo della Corte
dei Conti.
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8. L’art. 1, 42 co. L. 311/04 impone alle
province e ai comuni con popolazione superiore ai 5.000
abitanti di procedere previamente all’accertamento sull’assenza
di servizi e di professionalità interne all’ente che siano
in grado di adempiere all’incarico.
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