 |
| |
 |
 |
| n. 6-2004 - © copyright |
| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - SEZIONE III - -
Sentenza 21 luglio 2005
Pres. ROSAS – Rel. CAOIMH. |
|
Comunità europea – Diritto comunitario –
Aiuti di Stato – Aiuti alla costituzione e alla trasformazione
navale che non rientrano nel campo di applicazione della
direttiva 90/684/CEE Interpretazione dell’art.
93, n. 3, del Trattato CE (art. 88, n. 3, CE) Notifica
preliminare alla Commissione Necessità.
|
| |
|
Comunità europea – Diritto comunitario –
Aiuti di Stato – Aiuti alla costituzione e alla trasformazione
navale che non rientrano nel campo di applicazione della
direttiva 90/684/CEE Art. 93, n. 3, del Trattato
CE (art. 88, n. 3, CE) Obbligo di notifica preliminare
alla Commissione Violazione Competenza
del giudice nazionale.
|
|
Qualora un regime di aiuti alla costruzione
e alla trasformazione navale, che non rientri nel campo
di applicazione della direttiva 90/684/CEE, concernente
gli aiuti alla costruzione navale, possa risultare incompatibile
con il mercato comune, ai sensi dell’art. 92 del Trattato
CE, deve essere previamente notificato alla Commissione.
|
| |
|
È di competenza del giudice nazionale trarre
tutte le conseguenze dell’eventuale violazione del suddetto
obbligo di notifica, in relazione sia alla validità degli
atti che comportano l’attuazione delle misure di aiuto,
sia al recupero degli aiuti finanziari eventualmente concessi.
|
|
SENTENZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)
|
| |
|
21 luglio 2005
|
| |
|
Nel procedimento C 71/04,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale,
sottoposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunal
Supremo (Spagna), con decisione 22 dicembre 2003, pervenuta
in cancelleria il 16 febbraio 2004, nella causa tra Administración
del Estado e
Xunta de Galicia
|
| |
|
LA CORTE (Terza Sezione),
|
| |
|
composta dal sig. A. Rosas, presidente di
sezione, dai sigg. J. P. Puissochet, S. von Bahr, U. Lõhmus
e A. Ó Caoimh (relatore), giudici,
avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
viste le osservazioni scritte presentate:
– per la Xunta de Galicia, dal sig. J. Rodríguez González,
abogado;
– per il governo spagnolo, sig. M. Muñoz Pérez, in qualità
di agente,
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C.M. Wissels
e H.G. Sevenster, in qualità di agenti,
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. V.
Kreuschitz e J. L. Buendía Sierra, in qualità di agenti,
sentite le conclusione dell’avvocato generale presentate
all’udienza del 26 maggio 2005,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale riguarda l’interpretazione
dell’art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art. 88, n.
3, CE), al fine di precisare la portata dell’obbligo della
notifica preliminare prevista dalla prima frase di questa
disposizione per quanto riguarda aiuti alla costruzione
e alla trasformazione navale che non rientrano nel campo
di applicazione della direttiva del Consiglio 21 dicembre
1990, 90/684/CEE, concernenti gli aiuti alla costruzione
navale (GU L 380, pag. 27).
2 Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia
tra l’Admistración del Estado e la Xunta de Galicia, relativamente
al decreto 23 giugno 1994, n. 217 (Diario Oficial de
Galicia, n. 133, del 12 luglio 2004, pag. 4663, in prosieguo:
il «decreto n. 217/1994»), con il quale il Consejo de Gobierno
de la Communidad Autónoma de Galicia (Governo dell’autorità
autonoma di Galizia) ha adottato un regime di aiuti a favore
della costruzione e della trasformazione navale in Galizia.
L’administración del Estado ha chiesto l’annullamento del
detto decreto, poiché, in particolare, quest’ultimo è stato
adottato in violazione dell’obbligo di notifica preliminare
di cui all’art. 90, n. 3, del Trattato.
Ambito normativo
La normativa comunitaria
Le disposizioni del Trattato
3 Ai sensi dell’art. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito
a modifica, art. 87 CE):
«1. Salvo deroghe contemplate dal presente trattato, sono
incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui
incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi
dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi
forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni,
falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
(…)
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:
(…)
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune
attività o di talune regioni economiche, sempre che non
alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse, (...)
(…)
e) le altre categorie degli aiuti, determinate dalle decisioni
del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione».
4 L’art. 93, n. 3, del Trattato stabilisce:
«Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché
presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire
o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile
con il mercato comune a norma dell’articolo 92, la Commissione
inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo
precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione
alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto
a una decisione finale».
5 Ai sensi dell’art. 94 del Trattato CE (divenuto art. 89
CE):
«Il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata
su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, può stabilire tutti i regolamenti utili
ai fini dell’applicazione degli articoli 87 e 88 e fissare
in particolare le condizioni per l’applicazione dell’articolo
88, paragrafo 3, nonché le categorie di aiuti che sono dispensate
da tale procedura».
La direttiva 90/684
6 La direttiva 90/684, la cui applicazione è stata prorogata
dal regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1995 n. 3094
relativo agli aiuti alla costruzione navale (GU L 332, pag.
1), prevede, sulla base in particolare dell’art. 92, n.
3, lett. e) del Trattato, norme specifiche che si applicano
agli aiuti a questo settore, che costituiscono una deroga
al divieto generale di cui all’art. 92, n. 1, del Trattato.
7 L’art. 1, lett. a) e b), della detta direttiva stabilisce:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) costruzione navale:
la costruzione nella Comunità delle seguenti navi a scafo
metallico:
– navi mercantili per il trasporto di passeggeri e/o di
merci, di almeno 100 tsl;
– pescherecci di almeno 100 tsl;
– draghe o altre navi per lavori in mare, escluse le piattaforme
di trivellazione, di almeno 100 tsl;
– rimorchiatori con una potenza non inferiore a 365 kW;
b) trasformazione navale:
la trasformazione, effettuata nella Comunità, delle navi
a scafo metallico definite alla lettera a), di almeno 1
000 tsl, purché i lavori eseguiti comportino una modifica
radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di
propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare
i passeggeri».
8 L’art. 3, n. 1, primo comma della stessa direttiva prevede
che tutte le forme di aiuto agli armatori o a terzi, disponibili
in quanto aiuto per la costruzione o la trasformazione di
navi, sono soggette alle norme di notifica previste all’art.
11 di tale direttiva.
9 Gli artt. 4 10 di quest'ultima enunciano i criteri di
deroga che gli aiuti al funzionamento e alla ristrutturazione
a favore della costruzione e della trasformazione navale
devono soddisfare per essere considerati compatibili con
il mercato comune.
10 L’art. 11 della direttiva 90/684 stabilisce:
«1. Gli aiuti alle imprese di costruzione, trasformazione
e riparazione navali contemplati dalla presente direttiva,
oltre che agli articoli 92 e 93 del trattato, sono soggetti
alle norme speciali di notifica di cui al paragrafo 2.
2. Gli Stati membri notificano preventivamente alla Commissione
e non rendono operativi senza la sua autorizzazione:
a) i regimi di aiuti nuovi o già esistenti e le modifiche
ai regimi di aiuti esistenti contemplati dalla presente
direttiva;
b) le decisioni di applicare alle imprese di cui alla presente
direttiva un regime di aiuti con finalità generale o regionale;
c) i casi individuali di applicazione dei regimi di aiuti
di cui all’articolo 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo
7 e i casi in cui la Commissione l’abbia espressamente previsto
al momento dell’autorizzazione del regime di aiuto in questione.
La normativa nazionale
11 Dalla decisione di rinvio risulta che il decreto n. 217/1994
ha per oggetto, secondo la formulazione del suo preambolo,
«il regime di aiuti che potranno ricevere i cantieri navali
della Galizia diretti ad assicurare e incentivare il settore
della costruzione navale nella regione, prevedendo aiuti
alla costruzione e trasformazione navale in Galizia, laddove
tali operazioni riguardino navi che per la loro stazza lorda,
la loro potenza, nel caso di rimorchiatori, o per il materiale
impiegato nello scafo, il tipo, le dimensioni e/o le caratteristiche
di costruzione e trasformazione non siano ammissibili per
gli aiuti previsti nella direttiva [90/684] (…)».
12 L’art. 2 del detto decreto stabilisce:
«Ai sensi del presente decreto, il settore della costruzione
navale è costituito dalle imprese galiziane di costruzione
navale autorizzata a costruire navi a scafo metallico di
meno di 100 tonnelate lorde».
13 L’art. 3 dello stesso decreto precisa:
«Per costruzioni si intendono le navi a scavo metallico
seguenti, interamente costruite dalle imprese cui all’art.
2.
a) Navi mercantili per il trasporto di passeggeri e/o di
merci, di meno di 100 tonnellate lorde;
b) Pescherecci di meno di 100 tonnellate lorde;
c) Draghe o altre navi per lavori in mare, escluse le piattaforme
di trivellazione, di meno di 100 tonnellate lorde;
d) Rimorchiatori con una potenza inferiore a 365 kilowatts».
14 Ai sensi dell’art. 4 del decreto n. 217/1994:
«Per trasformazioni si intendono quelle effettuate sulle
navi di cui all’art. 39, di meno di 1 000 tonnellate lorde
dopo i lavori di trasformazione, purché i lavori istituiti
comportino una modifica radicale dello scafo, del sistema
di propulsione e/o della centrale elettrica, del piano di
carico e delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri
o siano destinate a migliorare i sistemi di pesca e le condizioni
di lavoro e di sicurezza dei recinti per pesci, sia della
poppa che della prua».
La causa principale e la questione pregiudiziale
15 Nel 1994, l’Administración del Estado ha presentato dinanzi
al Tribunal Superior de Justicia de Galicia una domanda
di annullamento del decreto n. 217/1994, poiché, in particolare,
il detto decreto è stato adottato in violazione delle norme
comunitarie relative agli aiuti di Stato.
16 Con sentenza 16 dicembre 1996, tale giudice ha respinto
il ricorso, ritenendo in sostanza che l’art. 93, n. 3, del
Trattato non imponga l’obbligo di notificare previamente
alla Commissione i regimi di aiuti che, come quello previsto
dal decreto n. 217/1994, non rientrano nel campo di applicazione
della direttiva 90/684 e che pertanto devono essere considerati
compatibili con il mercato comune.
17 L’Administración del Estado ha impugnato questa sentenza
dinanzi al Tribunal Supremo. A sostegno di questo ricorso,
essa fa valere, in particolare, che il decreto n. 217/1994
è stato adottato in violazione, da un lato, dell’obbligo
di notifica preliminare di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato
e, dall’altro, delle regole speciali di notifica di cui
all’art. 11 della direttiva 90/684.
18 Nella sua decisione di rinvio, il Tribunal Supremo rileva,
da un lato, che la formulazione della direttiva 90/684 sembra
suggerire che sono sottoposti all’obbligo di notifica preliminare
di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato solo gli aiuti alla
costruzione e alla trasformazione navale che rientrano nel
campo di applicazione della detta direttiva, da cui si potrebbe
dedurre, a contrario, che tale obbligo di notifica non si
applica agli aiuti alla costruzione e alla trasformazione
navale che non rientrano nel detto campo di applicazione.
Partendo dal principio che questi ultimi aiuti non inciderebbero
sugli scambi tra Stati membri ai sensi dell’art. 92 n. 1,
del Trattato, il giudice del rinvio ritiene che i detti
aiuti potrebbero quindi essere considerati compatibili con
il mercato comune. Dall'altro lato il Tribunal Supremo rileva
che si potrebbe invece sostenere che la direttiva 90/684
non ha per oggetto di esonerare gli Stati membri dall’obbligo
di notifica preliminare di cui all’art. 93, n. 3, del Trattato,
di modo che quest’obbligo si applicherebbe anche agli aiuti
che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva.
19 In tale contesto, il Tribunal Supremo ha deciso di sottoporre
alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’art. 87, nn. 1 e 3, lett. c) e [e]), e l’art. 88,
n. 3, (...) del Trattato CE, in combinato disposto con la
direttiva 90/684 (...), consentano l’approvazione, senza
previa notifica alla Commissione europea, di una normativa
nazionale – quale quella contenuta nel decreto n. 217/1994
(...) – che istituisce un “nuovo regime di aiuti” per un
settore specifico della costruzione e della trasformazione
navale, in particolare il settore che, in ragione della
stazza lorda, della potenza e di altre caratteristiche delle
navi considerate, non rientra nell’ambito di applicazione
della detta direttiva 90/684».
Sulla questione pregiudiziale
20 Dal fascicolo risulta che, benché la questione pregiudiziale
si riferisca all’art. 92 del Trattato CE (divenuto art.
87 CE), il giudice del rinvio chiede alla Corte delucidazioni
sulla portata dell’obbligo di notifica preliminare di cui
all’art. 93, n. 3 del Trattato (divenuto art. 88, n. 3,
CE). Con la sua questione, il giudice chiede in sostanza
se un regime di aiuti nuovo a favore di attività di costruzione
e di trasformazione navale che non rientrano nel campo di
applicazione della direttiva 90/684 sia assoggettato a quest’ultimo
obbligo.
21 A tal riguardo, occorre ricordare che il detto art. 93
prevede un procedimento speciale per l’esame permanente
ed il controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione.
Per quanto riguarda i nuovi aiuti, il n. 3 di questo articolo
istituisce un procedimento preliminare senza il quale nessun
aiuto può essere considerato regolarmente istituito. In
particolare, secondo queste disposizioni, la Commissione
deve essere informata, in tempo utile per presentare le
sue osservazioni, dei progetti diretti a istituire o modificare
aiuti e lo Stato membro interessato non può dare esecuzione
alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto
ad una decisione finale.
22 Come la Corte ha già dichiarato, ne deriva che i progetti
diretti ad istituire o a modificare aiuti devono, in forza
dell’art. 93, n. 3, prima frase del Trattato, essere notificati
alla Commissione prima della loro attuazione (v., in particolare,
sentenze 2 aprile 1998, causa C 367/95 P, Commissione/Sytraval
e Brink’s France, Racc. pag. I 1719, punto 35; 17 giugno
1999, causa C 295/97, Piaggio, Racc. pag. I 3735, punto
44, e 29 aprile 2004, causa C 278/00, Grecia/Commissione,
Racc. pag. I 3997, punto 30).
23 In forza dell’art. 94 del Trattato, il Consiglio può
tuttavia fissare, con regolamento, le categorie di aiuti
che sono dispensate da tale procedura di notifica.
24 Nella fattispecie, la Xunta de Galicia sostiene in sostanza
che il regime d’aiuti istituito dal decreto n. 217/1994,
in quanto mira specificamente a concedere aiuti a favore
di attività di costruzione e trasformazione navale che non
rientrano nel campo di applicazione della direttiva 90/684,
non doveva essere notificato alla Commissione in forza dell’art.
93, n. 3, del Trattato.
25 A tal riguardo, occorre tuttavia constatare che, al momento
dell’adozione del decreto n. 217/1994, nessun regolamento
adottato in forza dell’art. 94 del Trattato dispensava gli
aiuti alla costruzione e alla trasformazione navale dalla
procedura di notifica prevista dall’art. 93, n. 3, del Trattato.
26 In particolare, occorre osservare, analogamente alla
Commissione, che la direttiva 90/684, non solo non contiene
disposizioni che prevedono una tale dispensa, ma che essa
non può contenerne, in quanto questa direttiva non è basata
sull’art. 94 del Trattato, ma sull’art. 92, n. 3, lett.
e), del detto Trattato, il quale consente unicamente al
Consiglio di determinare che talune categorie di aiuti possono
essere considerate compatibili con il mercato comune. Lungi
dal dispensare dalla procedura di notifica gli aiuti alla
costruzione navale che rientrano nel suo campo di applicazione,
la direttiva 90/684 prevede, per contro, secondo la formulazione
del suo art. 11, n. 1, «norme speciali di notifica» che
si impongono «oltre (…) [a]gli artt. 92 e 93 del Trattato».
27 Certo, poiché gli aiuti previsti dal decreto n. 217/1994
non rientrano nel campo di applicazione della direttiva
90/684, il detto decreto non doveva essere assoggettato
alle norme speciali di notifica previste da quest’ultima.
28 Tuttavia, tale circostanza non è per nulla tale da rimettere
in discussione il fatto che, in assenza di un regolamento
adottato sulla base dell’art. 94 del Trattato, al fine di
dispensarli dalla procedura di notifica di cui all’art.
93, n. 3, del detto Trattato, quest’ultima procedura continua
ad applicarsi agli aiuti alla costruzione e alla trasformazione
navale, ivi compresi quelli che non rientrano nel campo
di applicazione della detta direttiva.
29 Inoltre, poiché, secondo l’art. 11, n. 1, della direttiva
90/684, gli aiuti alla costruzione e alla trasformazione
navale che rientrano nel campo di applicazione della detta
direttiva sono sottoposti a norme di notifica supplementari
rispetto a quelle previste dall’art. 93, n. 3, del Trattato,
ne deriva a fortori che gli aiuti a questo settore che non
rientrano nel detto campo di applicazione rimangono, dal
canto loro, assoggettati alla sola procedura di notifica
prevista da quest’ultima disposizione.
30 La Xunta de Galicia ritiene tuttavia che, in quanto la
compatibilità con il mercato comune di taluni aiuti a favore
di navi di grandi dimensioni è riconosciuta dalla direttiva
90/684, l’assenza di disposizioni in questa direttiva concernenti
gli eventuali aiuti alle navi di stazza inferiore potrebbe
significare che questo tipo di misure non incide sugli scambi
tra Stati membri. La detta direttiva dovrebbe pertanto essere
interpretata come un riconoscimento implicito di compatibilità
con il mercato comune degli aiuti alla costruzione e alla
trasformazione navale per navi il cui tonnellaggio o la
cui potenza sono inferiori a quelli di cui all’art. 1 della
stessa direttiva, in quanto quest’ultima ha in qualche modo
istituito nei loro confronti una regola de minimis specifica.
31 Tuttavia, contrariamente a quanto suggerisce la Xunta
de Galicia, la compatibilità eventuale di un aiuto di Stato
con il mercato comune non può, in quanto tale, incidere
sull’obbligo di notificare previamente tale aiuto alla Commissione
in forza dell’art. 93, n. 3, del Trattato. Infatti, secondo
la constante giurisprudenza, il sopravvenire di una decisione
finale della Commissione, che dichiari taluni aiuti compatibili
con il mercato comune non ha l’effetto di sanare gli atti
di esecuzione di provvedimenti di aiuto non notificati in
violazione dell’art. 93, n. 3, del Trattato (sentenze 21
novembre 1991, causa C 354/90, Fédération nationale du commerce
extérieur des produits alimentaires et Syndicat national
des négociants et transformateurs de saumon, Racc. pag.
I 5505, punti 16 e 17, nonché 21 ottobre 2003, cause riunite
C 261/01 e C 262/01, Van Calster e a., Racc. pag. I 12249,
punti 62 e 63).
32 Per contro, occorre ricordare che solo gli aiuti di Stati
ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato sono assoggettati
alla procedura di notifica di cui all’art. 93, n. 3, del
Trattato (sentenza 9 ottobre 1984, causa 91/83 e 127/83,
Heineken Brouwerijen, Racc. pag. 3435, punto 11). Ora, in
forza dell’art 92, n. 1, del Trattato, affinché una misura
possa essere qualificata come aiuti di Stato deve in particolare
poter incidere sugli scambi tra Stati membri (v., in tal
senso, sentenze 24 luglio 2003, causa C 280/00, Altmark
Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, Racc. pag. I 7747,
punti 74 e 75, nonché 3 marzo 2005, causa C 172/03, Heiser,
Racc. pag. I 0000, punto 27).
33 Spetta ai giudici nazionali interpretare ed applicare
la nozione di aiuto di cui all’art. 92, n. 1, del Trattato
al fine di determinare se un provvedimento statale adottato
senza seguire il procedimento preliminare di controllo previsto
all’art. 93, n. 3, debba o meno esservi soggetto (sentenza
9 agosto 1994 causa C 44/93, Namur Les assurances du crédit,
Racc. pag. I 3829, punto 16).
34 A tal riguardo, occorre innanzitutto constatare che,
certo, gli aiuti alla costruzione navale che rientrano nel
campo di applicazione della direttiva 90/684 incidono sugli
scambi tra Stati membri ai sensi dell’art. 92, n. 1, del
Trattato. Infatti, la direttiva 90/684 è stata adottata
sulla base dell’art. 92, n. 3, lett. e), del Trattato, in
forza del quale possono essere considerate compatibili con
il mercato comune le categorie di aiuti determinate con
decisione del Consiglio. Ora, quando gli aiuti sono previsti
da un regime derogatorio adottato in forza della detta disposizione,
questi aiuti, in linea di principio, sono inizialmente incompatibili
con il mercato comune e sono ritenuti compatibili con quest’ultimo
solo a condizione che soddisfino ai criteri di deroga previsti
nella decisione di approvazione del detto regime (sentenze
18 maggio 1993, cause riunite C 356/90 e C 180/91, Belgio/Commissione,
Racc. pag. I 2323, punti 30 e 33; 5 ottobre 1994, causa
C 400/92, Germania/Commissione, Racc. pag. I 4701, punto
15, e 21 marzo 2002, causa C 36/00, Spagna/Commissione,
Racc. pag. I 3243, punto 47).
35 Ne deriva che, essendo inizialmente incompatibili, questi
aiuti rientrano nella nozione di aiuti di Stato ai sensi
dell’art. 92, n. 1, del Trattato, il che comporta che incidono
necessariamente sugli scambi tra Stati membri (v. in tal
senso. sentenza, Spagna/Commissione, citata, punto 48).
Pertanto, nella fattispecie, risulta in particolare dal
terzo, sesto, nono e quattordicesimo ‘considerando’ della
direttiva 90/684 che questa mira a garantire, su un mercato
mondiale, una concorrenza leale a livello internazionale
tra i cantieri, incentivando la produzione di navi con una
tecnologia più avanzata al fine di assicurare la sopravvivenza
di un’industria europea della costruzione navale efficiente
e competitiva.
36 Tuttavia, come fanno valere giustamente i governi spagnolo
e olandese, nonché la Commissione, questa constatazione
non comporta affatto che gli aiuti a favore della costruzione
navale che non rientrano nel campo di applicazione della
direttiva 90/684 costituiscono, dal canto loro, aiuti che
non incidono sugli scambi tra Stati membri.
37 Infatti, se l’art. 92, n. 3, lett. e), del Trattato autorizza
il Consiglio a determinare quali categorie di aiuti possono
essere considerate compatibili con il mercato comune, esso
non conferisce alla Commissione alcun potere di interpretazione
dell’art. 92, n. 1 del detto Trattato (v., in tal senso,
sentenza 14 aprile 2005, causa C 110/03, Belgio/Commissione,
Racc. pag. I 0000, punto 58).
38 Pertanto, adottando la direttiva 90/684, il Consiglio
non aveva il potere, come rilevato giustamente dall’avvocato
generale al paragrafo 28 delle sue conclusioni, di autorizzare
la Commissione a non qualificare come aiuti di Stato taluni
aiuti alla costruzione navale che non incidevano sugli scambi
tra Stati membri, con la conseguenza che questi aiuti non
rientrerebbero nella procedura di notifica di cui all’art.
93, n. 3, del Trattato.
39 Ora, nella fattispecie, non è affatto escluso che aiuti
concessi dalle autorità decentrate di cui trattasi ad imprese
che forniscono a livello locale o regionale servizi di costruzione
o di trasformazione navale non rientranti nei limiti di
tonnellaggio o di potenza previsti dalla direttiva 90/684
possano tuttavia avere un’incidenza sugli scambi tra Stati
membri.
40 Infatti, come la Corte ha gia dichiarato, la condizione
di applicazione dell’art. 92, n. 1, del Trattato, in base
alla quale l’aiuto deve essere tale da incidere sugli scambi
tra Stati membri, non dipende dalla natura locale o regionale
dei servizi forniti o dall’importanza del settore di attività
interessato (sentenza Altmark Trans et Regierungspräsidium
Magdeburg, citata, punto 82).
41 Inoltre, non esiste una soglia o una percentuale al di
sotto della quale si possa ritenere che gli scambi tra Stati
membri non siano stati influenzati. Infatti, l’entità relativamente
esigua di un aiuto o le dimensioni relativamente modeste
dell’impresa beneficiaria non escludono a priori l’eventualità
che vengano influenzati gli scambi tra Stati membri (sentenze
Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, citata,
punto 81; 27 novembre 2003, cause riunite da C 34/01 a C
38/01, Enirisorse, Racc. pag. I 14243, punto 28, e Heiser,
citata, punto 32).
42 In particolare, un aiuto di esigua rilevanza è idoneo
a ripercuotersi sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati
membri quando il settore in cui operano le imprese che ne
beneficiano sia caratterizzato da forte concorrenza (v.
sentenze 26 settembre 2002, causa C 351/98, Spagna/Commissione,
Racc. pag. I 8031, punto 63, e 29 aprile 2004, causa C 298/00
P, Italia/Commissione, Racc. pag. I 4087, punto 54).
43 Pertanto, quando un settore è caratterizzato da un elevato
numero di piccole imprese, un aiuto, anche modesto sul piano
individuale, ma potenzialmente a disposizione di tutte le
imprese del settore, o di una loro amplissima parte, può
avere ripercussioni sugli scambi tra Stati membri (v. sentenze
26 settembre 2002, Spagna/Commissione, citata, punto 64,
e 29 aprile 2004, causa C 372/97, Italia/Commissione, Racc.
pag. I 3679, punto 57).
44 Infine, allorché un aiuto concesso da uno Stato o per
mezzo di risorse statali rafforza la posizione di un’impresa
nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi
intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati
dall’aiuto (v. sentenze 17 settembre 1980, causa 730/79,
Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 11, e
19 settembre 2000, causa C 156/98, Germania/Commissione,
Racc. pag. I 6857, punto 33).
45 Ora, quando vengono concesse sovvenzioni pubbliche ad
imprese di costruzioni o di trasformazione navale, la fornitura
di questi servizi da parte delle suddette imprese può risultarne
invariata o incrementata, con la conseguenza che le possibilità
delle imprese aventi sede in altri Stati membri di fornire
i loro servizi in questo settore di attività sul mercato
di tale Stato ne risultano diminuite (v. in tal senso. sentenza
Altmark Trans et Regierungspräsidium Magdeburg, citata,
punto 78).
46 Nella fattispecie, risulta poi dal preambolo del decreto
n. 217/1994 che l’obiettivo da esso perseguito è di consentire
ai cantieri navali di Galizia, che hanno come clienti «armatori
di pescherecci e di navi mercantili e di altre navi sia
nazionali che straniere», di offrire «garanzie e condizioni
di finanziamento analoghe a quelle dei loro concorrenti».
47 Di conseguenza, in quanto non è escluso che i cantieri
navali di Galizia beneficiari del regime di aiuti di cui
è causa siano in concorrenza con i cantieri navali stabiliti
in un altro Stato membro, la condizione di applicazione
dell’art. 92, n. 1, del Trattato relativo all’incidenza
sugli scambi tra Stati membri dev’essere considerata soddisfatta.
48 Ne deriva che, se un regime di aiuti alla costruzione
e alla trasformazione navale quale quello introdotto dal
decreto n. 217/1994, che non rientra nel campo di applicazione
della direttiva 90/684, può, di per sé, generare la concessione
di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato,
detto regime dev’essere notificato previamente alla Commissione
in forza dell’art. 93, n. 3, del Trattato.
49 Spetta ai giudici nazionali, in caso di violazione di
quest’ultima disposizione, trarne tutte le conseguenze,
conformemente al loro diritto nazionale, sia per quanto
riguarda la validità degli atti che comportano l’attuazione
delle misure di aiuto, sia per quanto attiene al recupero
degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma
(v., in tal senso, sentenze Fédération nationale du commerce
extérieur des produits alimentaires et Syndicat national
des négociants et transformateurs de saumon, citata, punti
11 e 12; van Calster e a., citata, punti 53, e 15 luglio
2004, causa C 345/02, Pearle e a., Racc. pag. I 7139, punto
31). In particolare, la constatazione che un aiuto è stato
concesso in violazione dell’ultima frase dell’art. 93, n.
3, deve, in via di principio, comportarne il recupero in
conformità alle norme processuali di diritto interno (sentenza
11 luglio 1996, causa C 39/94, SFEI e a., Racc. pag. I 3547,
punto 68).
50 Sulla base di tutte le considerazioni che precedono,
occorre risolvere la questione pregiudiziale nel senso che
un regime di aiuti alla costruzione e alla trasformazione
navale quale quello introdotto dal decreto n. 217/1994,
che non rientra nel campo di applicazione della direttiva
90/684, deve, se è dimostrato che il detto regime può, di
per sé, comportare la concessione di aiuti di Stato ai sensi
dell’art. 92, n. 1, del Trattato, essere notificato previamente
alla Commissione in forza dell’art. 93, n. 3, del Trattato.
Spetta al giudice nazionale, in caso di violazione di questa
disposizione, trarne tutte le conseguenze, conformemente
al suo diritto nazionale, sia per quanto riguarda la validità
degli atti che comportano l’attuazione delle misure di aiuto,
sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari
concessi in violazione di tale norma.
Sulle spese
51 Nei confronti delle parti della causa principale, il
presente procedimento costituisce un incidente sollevato
dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni
alla Corte, diverse da quelle delle dette parti, non possono
dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Un regime di aiuti alla costruzione e alla trasformazione
navale quale quello introdotto dal decreto 23 giugno 1994,
n. 217, che non rientra nel campo di applicazione della
direttiva del Consiglio 21 dicembre 1990, concernente gli
aiuti alla costruzione navale, deve, se è dimostrato che
il detto regime può, di per sé, comportare la concessione
di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 92, n. 1, del Trattato
CE (divenuto in seguito a modifica art. 87, n. 1, CE) essere
notificato previamente alla Commissione delle Comunità europee
in forza dell’art. 93, n. 3, del Trattato CE (divenuto art.
88, n. 3, CE). Spetta al giudice nazionale, in caso di violazione
di questa disposizione, trarne tutte le conseguenze, conformemente
al suo diritto nazionale, sia per quanto riguarda la validità
degli atti che comportano l’attuazione delle misure di aiuto,
sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari
concessi in violazione di tale norma.
Firme
________________________________________
* Lingua processuale: lo spagnolo.
GIOVANNA PISTORIO
|
|
| Obbligo della notifica
e tutela della concorrenza
| Obbligo
della notifica e tutela della concorrenza.
La Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi,
a seguito di un rinvio pregiudiziale proposto
dal Tribunal Supremo, precisa la portata
dell’obbligo della notifica preliminare
previsto dall’art. 93, n. 3 del Trattato
CE. La controversia, nell’ambito della quale
viene presentata domanda pregiudiziale,
verte tra l’Administración del Estado e
il Governo dell’autorità autonoma di Galizia,
avendo quest’ultimo adottato un regime di
aiuti a favore della costruzione e della
trasformazione navale, con decreto 23 giugno
1994, n. 217, in violazione delle norme
comunitarie relative agli aiuti di Stato
(art. 93 TCE). Il Tribunal Superior di Justicia,
al quale si è rivolta l’Administración del
Estado, al fine di ottenere l’annullamento
del decreto adottato senza la previa notifica
alla Commissione, rigetta il ricorso rilevando
che il regime di aiuti in questione, non
rientrando nel campo di applicazione della
direttiva comunitaria 90/684, in materia
di aiuti alla costruzione navale, debba
considerarsi compatibile con il mercato
comune. Il Tribunal Supremo, dinanzi al
quale l’Administración del Estado impugna
la decisione del Tribunal Superior di Justicia,
dubitando della sussistenza dell’effettivo
obbligo, sottopone la questione alla Corte
di Giustizia. I giudici di Lussemburgo,
chiarita la nozione di aiuti di Stato di
cui all’art. 92 del Trattato CE, quali misure
che, indipendentemente dalla natura locale
o regionale dei servizi che offrono, dall’importanza
del settore di attività su cui intervengono
(cfr. CGCE, 24 luglio 2003, C-280/00, Altmark
Trans et Regierugspräsidium Magdeburg)
e a prescindere dall’entità più o meno esigua
delle agevolazioni che forniscono (cfr.
CGCE, 27 novembre 2003, da C-34/01 a C-38/01,
Enirisorse; 3 marzo 2005, C-172/03,
Heiser), posso incidere sugli scambi
degli Stati membri, affermano che il regime
previsto dal decreto spagnolo, potendo di
per sé generare la concessione di aiuti
incompatibili con il mercato comune, debba
essere notificato alla Commissione.
Rilevata la violazione del diritto comunitario,
spetta ai giudici nazionali, conformemente
alle norme sostanziali e processuali di
diritto interno, sindacare la validità degli
atti aventi ad oggetto le misure di aiuto
e provvedere al recupero degli aiuti finanziari
(cfr. CGCE, 11 luglio 1996, C-39/94, SFEI
e a.; 3 luglio 2001, C-378/98; 8 maggio
2003, cause riunite C-328/99 e C-399/00;
15 luglio 2004, C-345/02, Pearle).
|
| |
| ____________________________
Sulle problematiche comunitarie e nazionali
in materia di aiuti di Stato, si vedano,
ex plurimis
BUZZACCHI, Principio della concorrenza
e aiuti di Stato tra diritto interno e diritto
comunitario, in Giurisprudenza costituzionale,
2004, 277-291.
ANTONUCCI, Gli aiuti di Stato ed il ruolo
della Commissione e del Consiglio delle
Comunità europee, in Il consiglio
di Stato, 2004, 1229-1234.
PORCHIA, La giurisprudenza comunitaria
in materia di aiuti pubblici alle imprese,
in Diritto pubblico comparato ed europeo,
2001, 1469-1480.
BOSCO S., Gli aiuti di Stato nella normativa
comunitaria e nella recente giurisprudenza
della Corte di Cassazione, in Diritto
comunitario e degli scambi internazionali,
2001, 529.
SCAGLIONE-CARUSO, Nuove tendenze nella
disciplina degli aiuti di stato nelle norme
comunitarie, in Rivista italiana
di diritto pubblico comunitario, 2001,
383.
PINOTTI, Gli aiuti di Stato alle imprese
nel diritto comunitario della concorrenza,
Cedam, 2000.
STROZZI, Gli aiuti di Stato, in A.
Adinolfi (a cura di), Diritto dell'Unione
Europea, Giappichelli, 2000.
BARIATTI, Gli aiuti di Stato alle imprese
nel diritto comunitario, Giuffrè, 1998.
EVANS A., European Community law of State
aid, Clarendon Press, 1997.
BALLARINO- BELLODI, Gli aiuti di Stato
nel diritto comunitario, ESI, 1997.
ROBERTI, Gli aiuti di Stato nel diritto
comunitario, CEDAM, 1997.
Su recupero degli aiuti di Stato illegittimamente
concessi
DE FALCO, Gli aiuti di Stato illegittimi
e il problema del recupero presso le imprese
beneficiarie, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2003, 1408-1412.
FOGLIA-SAGGIO, Recupero degli aiuti illegittimamente
erogati alle imprese, in Il Corriere
giuridico, 2001.
ALICINO, Il recupero degli aiuti statali
illegittimi: il punto sulla disciplina comunitaria
e il rapporto tra diritto interno ed ordinamento
europeo, in Diritto pubblico
comparato ed europeo, 2004, 1396-1404.
|
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|