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| n. 5-2005 - © copyright |
| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, Sezione IV –
sentenza 28 aprile 2005 nel procedimento C-410/03
Presidente Lenaerts – Relatore Colneric. |
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Comunità europea – Diritto comunitario –
Direttiva 1999/95/CE – Orario di lavoro della gente di mare
a bordo delle navi – Mancata trasposizione entro il termine
prescritto – Inadempimento dello Stato membro.
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La Corte di Giustizia delle Comunità europee
ha dichiarato che la Repubblica italiana, non avendo adottato
le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi agli articoli da 3 a 7, 8, n.
2 e 9 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
13 dicembre 1999, 1999/95/CE, concernente l’applicazione
delle disposizioni relative all’orario di lavoro della gente
di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della
Comunità, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza di tale direttiva, condannandola alle spese.
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TENZA DELLA CORTE
(Quarta Sezione)
28 aprile 2005 (*)
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 1999/95/CE – Orario
di lavoro della gente di mare a bordo delle navi – Mancata
trasposizione entro il termine prescritto»
Nella causa C-410/03,
avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell’art.
226 CE, proposto il 1º ottobre 2003,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra
K. Banks e dal sig. K. Simonsson, in qualità di agenti, con
domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia,
in qualità di agente, assistito dal sig. A. Cingolo, avvocato
dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
convenuta,
LA CORTE (Quarta Sezione)
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla
sig.ra N. Colneric (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues,
giudici,
avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato
generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee
chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana,
non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva
del Parlamento europeo e del Consiglio 13 dicembre 1999, 1999/95/CE,
concernente l’applicazione delle disposizioni relative all’orario
di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno
scalo nei porti della Comunità (GU 2000, L 14, pag. 29), o
avendo omesso di comunicarle le dette disposizioni, è venuta
meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.
2 La Repubblica italiana chiede il rigetto del ricorso della
Commissione. |
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testo normativo
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La normativa comunitaria
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3 La direttiva del Consiglio 21 giugno 1999,
1999/63/CE, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario
di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione
armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione
dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST)
(GU L 167, pag. 33), è finalizzata all’attuazione di detto
accordo, riportato in allegato a tale direttiva (in prosieguo:
l’«accordo»), che si ispira a talune disposizioni della
convenzione dell’Organizzazione internazionale del lavoro
(in prosieguo: l’«OIL») n. 180 sull’orario di lavoro della
gente di mare e sulla composizione dell’equipaggio, adottata
il 22 ottobre 1996.
4 La clausola 4 dell’accordo dispone quanto segue:
«Fatta salva la clausola 5, il modello normale di orario
di lavoro della gente di mare si basa in linea di massima
su una durata di otto ore al giorno con un giorno di riposo
per settimana e riposo nei giorni festivi. Gli Stati membri
possono introdurre procedure per autorizzare o registrare
accordi collettivi che stabiliscono l’orario normale di
lavoro della gente di mare sulla base di modalità che non
devono essere meno favorevoli di detto modello».
5 La clausola 5 dell’accordo prevede quanto segue:
«1. La durata dell’orario di lavoro o di riposo si configura
come segue:
a) il numero massimo di ore di lavoro non deve superare:
i) 14 ore su un periodo di 24 ore; e
ii) 72 ore su un periodo di 7 giorni;
o
b) il numero minimo di ore di riposo non dev’essere inferiore
a:
i) 10 ore su un periodo di 24 ore; e
ii) 77 ore su un periodo di 7 giorni.
2. Le ore di riposo possono essere ripartite in non più
di due periodi, uno dei quali dovrà essere almeno della
durata di 6 ore e l’intervallo tra periodi consecutivi di
riposo non dovrà superare 14 ore.
3. Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio
e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative
nazionali e da testi internazionali sono svolti in modo
da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo e
non provocare affaticamento.
4. Riguardo a situazioni in cui la gente di mare è a disposizione,
come nel caso di un reparto macchine incustodito, essa beneficia
di un periodo compensativo di riposo qualora il normale
periodo di riposo sia disturbato da ordini di lavoro.
5. Riguardo ai paragrafi 3 e 4, in assenza di accordi collettivi
e di arbitrati ovvero se le autorità competenti stabiliscono
che le disposizioni nell’accordo o nell’arbitrato sono inadeguate,
spetta alle autorità competenti definire dette disposizioni
per garantire che la gente di mare interessata benefici
di sufficiente riposo.
6. Col dovuto rispetto dei principi generali di tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori, gli Stati membri
possono applicare normative nazionali, regolamenti o procedure
che consentono alle autorità competenti di autorizzare o
registrare contratti collettivi che consentono deroghe ai
limiti fissati ai paragrafi 1 e 2. Tali deroghe debbono,
nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati
ma possono tener conto di congedi più frequenti o più lunghi
o della concessione di congedi compensativi per la gente
di mare addetta alla guardia o operante a bordo di navi
su brevi rotte.
7. In un posto facilmente accessibile, unitamente alle modalità
di lavoro a bordo, è apposta una tabella indicante per ciascuna
mansione almeno:
a) il programma di servizio in mare e in porto; nonché
b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo
di ore di riposo richiesti da normative, regolamenti o accordi
collettivi vigenti negli Stati membri.
8. La tabella di cui al paragrafo 7 è configurata secondo
un modello standard nella lingua o nelle lingue di lavoro
della nave, oltre che in inglese».
6 La clausola 8 dell’accordo è formulata come segue:
«1. Si devono tenere registri su cui riportare le ore giornaliere
di lavoro o le ore giornaliere di riposo della gente di
mare per verificare il rispetto delle disposizioni di cui
alla clausola 5. La gente di mare riceve una copia del registro
che la riguarda, che dovrà essere firmata dal comandante
o dalla persona da lui autorizzata e dal membro della gente
di mare.
2. Si devono definire procedure per la tenuta di tali registri
a bordo, nonché gli intervalli con cui rilevare le informazioni.
Il modello dei registri delle ore di lavoro o di riposo
della gente di mare è stabilito tenendo conto degli orientamenti
internazionali vigenti. Il modello è nella lingua o nelle
lingue di cui alla clausola 5, paragrafo 8.
3. Una copia delle disposizioni pertinenti della normativa
nazionale riguardante il presente accordo e i relativi accordi
collettivi dev’essere tenuta a bordo ed essere facilmente
accessibile per l’equipaggio».
7 Ai sensi della clausola 9 dell’accordo:
«I registri di cui alla clausola 8 saranno esaminati e vistati
a intervalli adeguati per verificare il rispetto delle disposizioni
che disciplinano le ore di lavoro o di riposo in attuazione
del presente accordo».
8 Il quarto ‘considerando’ della direttiva 1999/95 ricorda
che l’accordo si applica al personale navigante a bordo
di qualsiasi nave marittima, appartenente ad una compagnia
pubblica o privata, iscritta nel registro di uno Stato membro
e adibita normalmente ad operazioni marittime commerciali.
9 Ai sensi del quinto ‘considerando’ della direttiva 1999/95,
questa è diretta ad applicare a tutte le navi che fanno
scalo in un porto della Comunità, a prescindere dalla loro
bandiera, le disposizioni della direttiva 1999/63 che si
basano su quelle della convenzione OIL n. 180, al fine di
individuare e porre fine alle situazioni manifestamente
pericolose per la sicurezza o la salute della gente di mare.
10 L’art. 1º della direttiva 1999/95 dispone quanto segue:
«1. Scopo della presente direttiva è istituire un sistema
di verifica e di controllo dell’osservanza delle disposizioni
della direttiva 1999/63/CE da parte delle navi che fanno
scalo nei porti degli Stati membri al fine di migliorare
la sicurezza in mare e le condizioni di lavoro, sanitarie
e di sicurezza della gente di mare a bordo delle navi.
2. Gli Stati membri adottano misure adeguate affinché le
navi che non sono registrate nel loro territorio o che non
battono la loro bandiera rispettino le clausole da 1 a 12
dell’accordo che figura nell’allegato della direttiva 1999/63/CE».
11 L’art. 3 della direttiva 1999/95, intitolato «Elaborazione
di relazioni», prevede quanto segue:
«Fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, qualora uno Stato
membro nel cui porto una nave abbia fatto scalo volontario
nel normale esercizio delle proprie attività commerciali
oppure per ragioni operative, riceva un reclamo da esso
non ritenuto manifestamente infondato o acquisisca prova
del fatto che la nave non rispetta le norme previste dalla
direttiva 99/63/CE, elabora una relazione che invia al governo
del paese di registrazione della nave e, allorché un’ispezione
effettuata a norma dell’articolo 4 fornisca le prove in
merito, tale Stato membro adotta tutte le misure necessarie
per fare modificare le condizioni a bordo che risultano
manifestamente pericolose per la sicurezza o la salute dell’equipaggio.
L’identità della persona che presenta il reclamo non deve
essere resa nota al comandante né al proprietario della
nave in questione».
12 Ai sensi dell’art. 4 della direttiva 1999/95, intitolato
«Ispezione e ispezione più dettagliata»:
«1. L’ispettore, quando effettua un’ispezione, per acquisire
la prova che la nave non rispetta le prescrizioni della
direttiva 1999/63/CE, verifica se:
– sia stata elaborata una tabella dell’organizzazione del
lavoro a bordo, nella lingua o nelle lingue di lavoro utilizzate
sulla nave e in lingua inglese conforme al modello riprodotto
nell’allegato I, o ad altro equivalente, e che essa sia
affissa a bordo in un luogo di facile accesso;
– sia tenuto un registro delle ore di lavoro o di riposo
della gente di mare, nella lingua o nelle lingue di lavoro
utilizzate a bordo e in lingua inglese conforme al modello
riprodotto nell’allegato II o ad altro equivalente, conservato
a bordo e debitamente vidimato dall’autorità competente
dello Stato in cui la nave è registrata.
2. A norma del paragrafo 1, allorché un reclamo sia stato
ricevuto o l’ispettore ritenga, in base alle sue osservazioni
a bordo, che i lavoratori si trovino in stato di eccessivo
affaticamento, egli effettua un’ispezione più dettagliata
per determinare se le ore di lavoro prestate o i periodi
di riposo iscritti nel registro corrispondano alle norme
stabilite dalla direttiva 1999/63/CE nel settore marittimo
e se essi siano stati debitamente osservati, tenendo conto
di altri registri concernenti il funzionamento della nave».
13 L’art. 5 della direttiva 1999/95, intitolato «Eliminazione
delle irregolarità», è formulato come segue:
«1. Qualora l’ispezione o l’ispezione più dettagliata riveli
che la nave non è conforme ai requisiti della direttiva
1999/63/CE, lo Stato membro adotta le misure necessarie
per far sì che vengano modificate le condizioni a bordo
che comportano un pericolo manifesto per la sicurezza o
la salute della gente di mare imbarcata. Tali misure possono
consistere in un divieto di lasciare il porto fino a che
non siano state eliminate le irregolarità constatate o fino
a che la gente di mare non si sia sufficientemente riposata.
2. Allorché esistano prove evidenti che i membri dell’equipaggio
incaricati del primo turno di guardia o dei turni successivi
si trovano in uno stato di affaticamento eccessivo, lo Stato
membro provvede affinché la nave non lasci il porto prima
che siano state eliminate le irregolarità constatate o che
l’equipaggio si sia sufficientemente riposato».
14 L’art. 6 della direttiva 1999/95, intitolato «Misure
successive», recita:
«1. Nel caso in cui sia stato prescritto ad una nave il
fermo in un porto a norma dell’articolo 5, l’autorità competente
dello Stato membro informa il comandante, il proprietario
o l’armatore della nave, le autorità dello Stato di bandiera
o dello Stato di immatricolazione della nave o le autorità
consolari, oppure, in mancanza di queste, la rappresentanza
diplomatica più vicina di tale Stato dei risultati delle
ispezioni di cui all’articolo 4, delle decisioni dell’ispettore
o delle eventuali misure correttive richieste.
2. In caso di ispezione a norma della presente direttiva
occorre evitare nella misura del possibile indebiti ritardi
alla nave. Qualora una nave subisca indebiti ritardi, il
proprietario o l’armatore ha diritto di richiedere un indennizzo
per eventuali perdite o danni subiti. In tutti i casi in
cui si faccia valere un ritardo indebito, l’onere della
prova incombe al proprietario o all’armatore della nave».
15 Ai sensi dell’art. 7 della stessa direttiva, intitolato
«Diritto di ricorso»:
«1. Il proprietario o l’armatore di una nave o il suo rappresentante
in uno Stato membro ha il diritto di ricorrere contro una
decisione di fermo adottata dall’autorità competente. Il
ricorso non sospende il fermo.
2. A tal fine gli Stati membri istituiscono e mantengono
in vigore le opportune procedure di ricorso, secondo le
rispettive legislazioni nazionali.
3. L’autorità competente informa adeguatamente il comandante
della nave di cui al paragrafo 1 del diritto di ricorso».
16 L’art. 8 della detta direttiva, intitolato «Cooperazione
tra amministrazioni», è formulato come segue:
«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie
per garantire una cooperazione tra le proprie autorità competenti
e le autorità competenti degli Stati membri per l’effettiva
attuazione della presente direttiva, in condizioni compatibili
con quelle previste dall’articolo 14 della direttiva 95/21/CE
del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all’attuazione
di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la
prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di vita e
di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari
o che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli
Stati membri (controllo dello Stato di approdo) [GU L 157,
pag. 1]. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le
disposizioni adottate.
2. Le informazioni relative alle misure adottate a norma
degli articoli 4 e 5 sono pubblicate secondo modalità identiche
a quelle previste al primo comma dell’articolo 15 della
direttiva 95/21/CE».
17 L’art. 9 della direttiva 1999/95, intitolato «Divieto
di trattamento più favorevole», dispone:
«Gli Stati membri devono assicurare che in caso di ispezione
di una nave immatricolata o battente bandiera di uno Stato
che non è parte della convenzione OIL n. 180, o del protocollo
della convenzione OIL n. 147, dopo l’entrata in vigore di
detti strumenti il trattamento riservato a tale nave e al
suo equipaggio non sia più favorevole di quello riservato
ad una nave battente bandiera di uno Stato che è parte della
convenzione n. 180 dell’OIL o del protocollo della convenzione
OIL n. 147 o di entrambi».
18 Al suo art. 10, n. 1, la direttiva 1999/95 prevede che
gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi
alla stessa entro il 30 giugno 2002. Ai sensi del n. 3 dello
stesso articolo, essi comunicano immediatamente alla Commissione
tutte le disposizioni di diritto nazionale da essi adottate
nel settore disciplinato da tale direttiva e la Commissione
ne informa gli altri Stati membri.
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La normativa nazionale
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19 Il decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 271, intitolato «Adeguamento della normativa sulla sicurezza
e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili
da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998,
n. 485» (Supplemento ordinario alla GURI n. 151 del 9 agosto
1999; in prosieguo: il «decreto legislativo»), ai sensi
del suo art. 2, si applica ai lavoratori marittimi imbarcati
a bordo di tutte le navi o unità mercantili, nuove ed esistenti,
adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonché alle
navi o unità mercantili in regime di sospensione temporanea
di bandiera, alle unità veloci e alle piattaforme mobili.
20 L’art. 11, nn. 1 e 3-10, del decreto legislativo dispone
quanto segue:
«1. Per “durata del lavoro a bordo della nave” si intende
il tempo durante il quale un lavoratore marittimo è tenuto
ad effettuare l’attività lavorativa connessa all’esercizio
della navigazione. Rientrano nella durata del lavoro a bordo,
oltre alle normali attività di navigazione e di porto:
a) gli appelli per le esercitazioni di emergenza antincendio
ed abbandono nave, nonché tutte le esercitazioni prescritte
dal regolamento di sicurezza e dalla Convenzione di Londra
sulla salvaguardia della vita umana in mare di cui alla
legge 23 maggio 1980, n. 313 e successivi emendamenti[,]
di seguito denominata Convenzione Solas;
b) le attività richieste dal comandante inerenti la sicurezza
della navigazione, in caso di pericolo per l’equipaggio
e la nave;
c) le attività di formazione in materia di igiene e sicurezza
del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte;
d) le attività di manutenzione ordinaria della nave;
e) le attività richieste dal comandante nel caso di operazioni
di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso
a persone.
(…)
3. Fatte salve le disposizioni presenti nei contratti collettivi
nazionali di categoria, la durata dell’orario di lavoro
del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili
e delle navi da pesca, è stabilita in otto ore giornaliere,
con un giorno di riposo a settimana, oltre ai giorni di
ferie.
4. I limiti dell’orario di lavoro o di quello di riposo
a bordo delle navi sono così stabiliti:
a) il numero massimo di ore di lavoro a bordo non deve superare:
1. 14 ore in un periodo di 24 ore;
2. 72 ore per un periodo di sette giorni;
ovvero:
b) il numero minimo delle ore di riposo non è inferiore
a:
1. 10 ore in un periodo di 24 ore;
2. 77 ore per un periodo di sette giorni.
5. Le ore di riposo non possono essere suddivise in più
di due periodi distinti, di cui uno è almeno di 6 ore consecutive,
e l’intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non
deve superare le 14 ore.
6. Le attività di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)
del comma 1 sono svolte, per quanto possibile, in maniera
tale da non disturbare i periodi di riposo e da non provocare
fatica.
7. Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi
in disponibilità alle chiamate, il marittimo dovrà usufruire
di un adeguato periodo di riposo compensativo qualora la
durata normale del suo periodo di riposo sia interrotta
da una chiamata di lavoro.
8. Per le navi impiegate in viaggi di breve durata e per
le particolari tipologie di navi impiegate in servizi portuali,
la contrattazione collettiva potrà derogare a quanto previsto
nei commi 4 e 5, tenendo conto di periodi di riposo più
frequenti o più lunghi oppure della concessione di riposi
compensativi ai marittimi impiegati nel servizio di guardia
o ai marittimi che operano a bordo.
9. A bordo di tutte le navi mercantili e da pesca nazionali
è affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta
in lingua italiana ed in lingua inglese, una tabella con
l’organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni
posizione lavorativa:
a) l’orario del servizio in navigazione e del servizio in
porto;
b) il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo
di ore di riposo previste ai sensi del presente decreto
o dai contratti collettivi in vigore.
10. Una copia del contratto collettivo è conservata a bordo,
a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi
di vigilanza».
21 L’art. 18, n. 1, del decreto legislativo prevede che,
«[a]i fini di verificare l’applicazione delle disposizioni
contenute nel presente decreto, le navi di cui all’articolo
2, sono sottoposte alle seguenti visite:
(…)
c) visita occasionale:
(…)
5) per le navi o unità mercantili straniere».
22 Ai sensi dell’art. 21, nn. 1 e 3, del decreto legislativo:
«1. Al fine di verificare il mantenimento della conformità
dell’ambiente di lavoro e ogni qualvolta se ne verifichi
la necessità una visita occasionale è disposta, a bordo
delle unità di cui all’articolo 18 comma 1 lettera c), dall’Autorità
marittima competente di propria iniziativa, o su richiesta
dell’Azienda unità sanitaria locale competente, dei rappresentanti
delle organizzazioni sindacali, degli armatori o della gente
di mare. La visita può, inoltre, essere richiesta direttamente
dai lavoratori mediante il rappresentante alla sicurezza
dell’ambiente di lavoro di cui all’articolo 16.
(…)
3. La visita occasionale effettuata a bordo delle navi o
unità mercantili straniere è svolta secondo le procedure
indicate nel Memorandum di intesa sul controllo dello stato
del porto di approdo».
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Procedimento precontenzioso
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23 Non avendo ricevuto nessuna informazione
relativamente alle misure adottate dalla Repubblica italiana
per conformarsi alla direttiva 1999/95, la Commissione ha
avviato il procedimento di cui all’art. 226 CE. Con lettera
del 19 dicembre 2002, la Commissione, dopo aver diffidato
tale Stato intimandogli di presentare le sue osservazioni,
ha emesso un parere motivato con cui dichiarava che tale
direttiva non era stata recepita entro il termine prescritto
ed invitava la Repubblica italiana ad adottare le misure
necessarie per conformarsi al detto parere entro un termine
di due mesi a decorrere dalla sua notifica.
24 Nella loro risposta del 14 febbraio 2003, le autorità
italiane hanno comunicato alla Commissione che un decreto
legislativo era in preparazione.
25 Con lettera 1º luglio 2003 le dette autorità hanno fatto
riferimento all’elaborazione, in via amministrativa, di
una tabella relativa all’organizzazione del lavoro a bordo
e ad un registro per l’orario di lavoro a bordo, ai sensi
degli allegati I e II alla direttiva 1999/95.
26 Non avendo ricevuto altre comunicazioni dalle autorità
italiane, la Commissione ha proposto il presente ricorso.
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Sul ricorso
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Argomenti delle parti
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27 La Commissione sostiene che nella lettera
delle autorità italiane inviatale il 1º luglio 2003 non
si fa riferimento ad alcuna misura atta ad istituire le
regole prescritte dagli artt. 3 9 della direttiva 1999/95.
A suo parere, la definizione di una tabella e di un registro
potrebbe al massimo presentare il carattere di una misura
preparatoria all’adozione di regole corrispondenti agli
obblighi previsti dall’art. 4 di tale direttiva. La Repubblica
italiana non avrebbe ancora adottato le misure necessarie
per conformarsi alla detta direttiva o comunque non le avrebbe
comunicate alla Commissione.
28 Il governo italiano fa valere che la direttiva 1999/95
ha inteso instaurare un sistema di controllo e di verifica
dell’osservanza delle disposizioni di cui alla direttiva
1999/63. Quest’ultima direttiva sarebbe stata attuata in
Italia, per quanto riguarda le sue disposizioni essenziali,
dall’art. 11 del decreto legislativo. Le autorità italiane
avrebbero già definito, in via amministrativa, la tabella
relativa all’organizzazione dell’orario di lavoro a bordo
ed il registro dell’orario di lavoro a bordo, che sarebbero
conformi ai modelli previsti, rispettivamente, dagli allegati
I e II alla direttiva 1999/95. Tale governo fa valere che
ogni eventuale completamento applicativo che si rendesse
necessario verrà perfezionato nell’ambito della legge comunitaria
31 ottobre 2003, n. 306, ove la direttiva 1999/63 sarà inserita
all’allegato B.
29 Per quanto riguarda gli artt. 2 e 18 del decreto legislativo,
il governo italiano, nella sua controreplica, aggiunge che
il sistema di controllo e di verifica dell’osservanza delle
disposizioni di cui alla direttiva 1999/63, che è già stato
oggetto di applicazione, riguarda non solo le navi battenti
bandiera italiana, ma anche tutte le navi che fanno scalo
nei porti della Comunità. Quindi, la direttiva 1999/95,
nei suoi aspetti fondamentali, sarebbe già stata recepita
nell’ordinamento interno.
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Giudizio della Corte
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Osservazioni preliminari
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30 In via preliminare, occorre ricordare
che l’esistenza di un inadempimento deve essere valutata
in relazione alla situazione dello Stato membro quale si
presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere
motivato (v., in particolare, sentenze 11 settembre 2001,
causa C 71/99, Commissione/Germania, Racc. pag. I 5811,
punto 29, e 11 ottobre 2001, causa C 110/00, Commissione/Austria,
Racc. pag. I 7545, punto 13). Pertanto, la Corte non può
tenere conto della legge comunitaria 31 ottobre 2003, n.
306.
31 Dato che la Commissione, nella motivazione del suo ricorso,
ha unicamente contestato al governo italiano di non aver
provato l’avvenuta adozione delle misure corrispondenti
agli obblighi imposti agli Stati membri dagli artt. 3 9
della direttiva 1999/95, il ricorso deve essere inteso come
relativo a queste sole disposizioni.
Sull’art. 4 della direttiva 1999/95
32 Si deve ricordare che, ai sensi della giurisprudenza
della Corte, al fine di garantire la piena applicazione
delle direttive, in diritto e non solo in fatto, gli Stati
membri devono stabilire un preciso ambito normativo nel
settore di cui trattasi (sentenze 28 febbraio 1991, causa
C-360/87, Commissione/Italia, Racc. pag. I 791, punto 13,
e 27 novembre 2003, causa C 429/01, Commissione/Francia,
Racc. pag. I 0000, punto 40).
33 È giocoforza constatare che il decreto legislativo non
soddisfa a tale obbligo per quanto riguarda l’art. 4 della
direttiva 1999/95.
34 Tale disposizione prevede ispezioni specifiche per acquisire
la prova che la nave non rispetta le prescrizioni della
direttiva 1999/63. Essa enuncia in modo particolareggiato
gli elementi sui quali le verifiche devono vertere e prescrive,
in particolare, che siano effettuati, nell’ambito di ispezioni
cosiddette «più dettagliate», controlli incrociati tra,
da un lato, il registro delle ore di lavoro o di riposo
e, dall’altro, altri registri concernenti il funzionamento
della nave.
35 Orbene, il decreto legislativo non contiene prescrizioni
del genere.
36 Pertanto, il ricorso deve essere considerato fondato
nella parte in cui verte sull’art. 4 della direttiva 1999/95.
Sull’art. 3 della direttiva 1999/95
37 L’art. 3, primo comma, della direttiva 1999/95 istituisce
un duplice obbligo a carico degli Stati membri. Il primo
obbligo consiste nell’elaborazione di una relazione da inviare
al governo del paese di registrazione della nave, qualora
uno Stato riceva un reclamo o acquisisca prova del fatto
che la nave non rispetta le norme previste dalla direttiva
1999/63.
38 Dalla giurisprudenza della Corte risulta che una disposizione
che riguarda solo i rapporti tra uno Stato membro e la Commissione
o gli altri Stati membri non deve, in linea di principio,
essere recepita (v. sentenze 20 novembre 2003, causa C 296/01,
Commissione/Francia, Racc. pag. I 0000, punto 92, e 27 novembre
2003, Commissione/Francia, cit., punto 68).
39 Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza altrettanto
costante, ciascuno degli Stati membri destinatari di una
direttiva ha l’obbligo di adottare, nell’ambito del proprio
ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari a
garantire la piena efficacia della direttiva, conformemente
allo scopo che essa persegue (v., in particolare, sentenze
17 giugno 1999, causa C 336/97, Commissione/Italia, Racc.
pag. I 3771, punto 19; 8 marzo 2001, causa C 97/00, Commissione/Francia,
Racc. pag. I 2053, punto 9, e 7 maggio 2002, causa C 478/99,
Commissione/Svezia, Racc. pag. I 4147, punto 15).
40 In particolare, ai sensi del suo secondo e del suo settimo
‘considerando’, la direttiva 1999/95 è diretta a migliorare
le condizioni di vita e di lavoro della gente di mare a
bordo delle navi e a salvaguardare la sicurezza in mare.
La relazione inviata al governo del paese di immatricolazione
della nave ha lo scopo di segnalare una situazione di pericolo
manifesto per la sicurezza o la salute dei membri dell’equipaggio.
Essa è direttamente finalizzata ad eliminare tale rischio
e non risponde solo a meri obblighi di informazione. La
piena efficacia della norma esige quindi un recepimento.
41 Di conseguenza, occorre accogliere il ricorso della Commissione
nella parte in cui verte su detto obbligo.
42 Per quanto riguarda il secondo obbligo previsto dall’art.
3, primo comma, della direttiva 1999/95, esso impone agli
Stati membri di adottare le misure correttive necessarie
qualora un’ispezione effettuata a norma dell’art. 4 della
stessa direttiva fornisca le prove richieste in merito all’inosservanza
delle norme previste dalla direttiva 1999/63. Posto che,
come accertato al punto 36 della presente sentenza, tale
art. 4 non è stato recepito nell’ordinamento italiano, il
ricorso della Commissione deve parimenti essere considerato
fondato nella parte in cui verte su detto obbligo.
43 L’art. 3, secondo comma, della direttiva 1999/95 prevede
che l’identità della persona che presenta il reclamo non
venga resa nota né al comandante né al proprietario della
nave in questione.
44 Nessuna delle disposizioni di diritto interno invocate
dal governo italiano riporta tale divieto.
45 Pertanto, il ricorso è fondato relativamente a tale punto.
Sull’art. 5 della direttiva 1999/95
46 Tale disposizione prevede, in particolare, che le misure
dirette all’eliminazione delle irregolarità constatate possano
e, a determinate condizioni, debbano consistere in un divieto,
per la nave interessata, di lasciare il porto fino a che
non siano state eliminate tali irregolarità.
47 È pacifico che siffatte misure non figurano nelle disposizioni
di diritto interno fatte valere dal governo italiano.
48 Quindi, il ricorso deve essere accolto nella parte in
cui verte sull’art. 5 della direttiva 1999/95.
Sull’art. 6 della direttiva 1999/95
49 L’art. 6, n. 1, della direttiva 1999/95 prevede, a carico
dell’autorità competente dello Stato membro interessato,
un obbligo di informazione nel caso in cui ad una nave sia
stato prescritto il fermo in un porto a norma dell’art.
5 della direttiva stessa.
50 I destinatari di una tale informazione sono, da un lato,
il comandante, il proprietario o l’armatore della nave e,
dall’altro, le autorità dello Stato di bandiera o dello
Stato di immatricolazione della nave o le autorità consolari,
oppure, in mancanza di queste, la rappresentanza diplomatica
più vicina di tale Stato.
51 La normativa nazionale fatta valere dal governo italiano
non introduce alcun corrispondente obbligo di informazione.
52 È vero che, come ricordato al punto 38 della presente
sentenza, in linea di principio, uno Stato membro non è
tenuto a recepire disposizioni che riguardano solo i rapporti
tra gli Stati membri.
53 Occorre sottolineare che, nella fattispecie, l’obbligo
di informare le autorità dello Stato di bandiera o dello
Stato di immatricolazione della nave o le autorità consolari,
oppure, in mancanza di queste, la rappresentanza diplomatica
più vicina di tale Stato è il corollario delle responsabilità
del detto Stato derivanti dal diritto internazionale pubblico.
54 Infatti, ai sensi dell’art. 94, n. 1, della convenzione
delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego
Bay il 10 dicembre 1982, entrata in vigore il 16 novembre
1994 ed approvata con decisione del Consiglio 23 marzo 1998,
98/392/CE (GU L 179, pag. 1), relativa agli obblighi dello
Stato di bandiera, ogni Stato esercita efficacemente la
propria giurisdizione e il proprio controllo su questioni
di carattere amministrativo, tecnico e sociale sulle navi
che battono la sua bandiera. In particolare, a norma dei
nn. 2, lett. b), e 3, lett. b), del detto articolo, ogni
Stato esercita la propria giurisdizione conformemente alla
propria legislazione su tutte le navi che battono la sua
bandiera e sui rispettivi comandanti, ufficiali ed equipaggi,
in relazione alle questioni di ordine amministrativo, tecnico
e sociale di pertinenza delle navi, e ogni Stato adotta,
per le navi che battono la sua bandiera, tutte le misure
necessarie a salvaguardare la sicurezza in mare, con particolare
riferimento a composizione, condizioni di lavoro e addestramento
degli equipaggi, tenendo conto degli appropriati strumenti
internazionali.
55 Dal n. 6 di tale articolo risulta che lo Stato di bandiera,
una volta avvisato del fatto che su una nave non sono stati
esercitati i controlli opportuni, apre un’inchiesta e, se
vi è luogo a procedere, intraprende le azioni necessarie
per sanare la situazione.
56 Ne deriva che l’informazione di cui all’art. 6, n. 1,
della direttiva 1999/95 mira direttamente a salvaguardare
la sicurezza in mare in una situazione manifestamente pericolosa.
La piena efficacia di tale disposizione richiede quindi
un recepimento esplicito nel diritto interno.
57 Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto nella
parte in cui verte sull’art. 6, n. 1, della direttiva 1999/95.
58 Per quanto riguarda l’art. 6, n. 2, della direttiva 1999/95,
esso introduce norme relative alla tutela degli interessi
finanziari delle persone interessate dalle ispezioni effettuate
in forza di tale direttiva. Siffatte norme non trovano alcun
equivalente nelle disposizioni di diritto interno fatte
valere dal governo italiano.
59 Pertanto, il ricorso deve essere accolto nella parte
in cui verte sull’art. 6, n. 2, della direttiva 1999/95.
Sull’art. 7 della direttiva 1999/95
60 Per quanto riguarda tale censura, si deve ricordare che,
secondo costante giurisprudenza della Corte, la trasposizione
nel diritto interno di una direttiva non richiede necessariamente
che sue disposizioni vengano riprese in modo formale e testuale
in una norma di legge espressa e specifica e può essere
sufficiente un contesto giuridico generale, purché esso
garantisca effettivamente la piena applicazione della direttiva
in modo sufficientemente chiaro e preciso affinché, qualora
la direttiva miri ad attribuire dei diritti ai singoli,
i destinatari siano messi in grado di sapere esattamente
quali sono i loro diritti e di farli valere, se del caso,
dinanzi ai giudici nazionali (sentenze 28 febbraio 1991,
causa C 131/88, Commissione/Germania, Racc. pag. I 825,
punto 6, e 15 novembre 2001, causa C 49/00, Commissione/Italia,
Racc. pag. I-8575, punti 21 e 22).
61 Orbene, nessuna delle disposizioni di diritto interno
invocate dal governo italiano prevede un diritto di ricorrere
contro una decisione di fermo di una nave adottata dall’autorità
nazionale competente né un obbligo per quest’ultima di informare
di tale diritto il comandante della nave interessata.
62 Di conseguenza, il ricorso della Commissione deve essere
considerato fondato nella parte in cui verte sull’art. 7
della direttiva 1999/95.
Sull’art. 8 della direttiva 1999/95
63 L’art. 8, n. 1, di tale direttiva riguarda solo i rapporti
tra gli Stati membri nonché i rapporti tra questi e la Commissione.
Come ricordato al punto 38 della presente sentenza, in linea
di principio, siffatte disposizioni non devono essere recepite.
64 Tuttavia, poiché gli Stati membri hanno l’obbligo di
garantire il pieno rispetto del diritto comunitario, la
Commissione ha la facoltà di dimostrare che il rispetto
della disposizione di una direttiva che disciplina tali
rapporti rende necessaria l’adozione di specifiche misure
di attuazione nell’ordinamento giuridico nazionale (v. citate
sentenze 20 novembre 2003, Commissione/Francia, punto 92,
e 27 novembre 2003, Commissione/Francia, punto 68).
65 Nella fattispecie, la Commissione non ha addotto argomenti
per provare l’esistenza di una prassi delle autorità italiane
contraria agli obblighi degli Stati membri derivanti dall’art.
8, n. 1, della direttiva 1999/95.
66 Di conseguenza, il ricorso della Commissione al riguardo
dev’essere respinto.
67 Invece, esso deve essere considerato fondato nella parte
in cui verte sull’obbligo di pubblicazione previsto dall’art.
8, n. 2, della direttiva 1999/95, in quanto le disposizioni
fatte valere dal governo italiano non menzionano in alcun
modo un tale obbligo nell’ordinamento interno.
Sull’art. 9 della direttiva 1999/95
68 Le disposizioni di diritto interno fatte valere dal governo
italiano non comportano alcun divieto di trattamento più
favorevole ai sensi dell’art. 9 della direttiva 1999/95.
69 Pertanto, il ricorso deve essere accolto nella parte
in cui verte su tale disposizione.
70 Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono,
occorre, da un lato, dichiarare che la Repubblica italiana,
non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative necessarie per conformarsi agli artt.
3 7, 8, n. 2, e 9 della direttiva 1999/95, è venuta meno
agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva
e, dall’altro, respingere il ricorso per il resto.
Sulle spese
71 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura,
la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata
fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda,
la Repubblica italiana, rimasta sostanzialmente soccombente,
dev’essere condannata alle spese.
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Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
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1) La Repubblica italiana, non avendo
adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
necessarie per conformarsi agli artt. 3 7, 8, n. 2, e 9
della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13
dicembre 1999, 1999/95/CE, concernente l’applicazione delle
disposizioni relative all’orario di lavoro della gente di
mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della
Comunità, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza di tale direttiva.
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2) Per il resto, il ricorso è respinto.
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3) La Repubblica italiana è condannata
alle spese.
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Firme
________________________________________
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Lingua processuale: l’italiano.
ELISA LENZI
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| La Corte condanna
l’Italia per non aver adottato nei termini previsti
le disposizioni necessarie all’attuazione della direttiva
1999/95/CE
| Nel
procedimento C-410/03 la Corte, su ricorso
della Commissione, ha esaminato lo stato
di attuazione all’interno dell’ordinamento
italiano degli articoli da 3 a 9 della direttiva
1999/95/CE, tesa ad istituire un sistema
di verifica e di controllo sull’osservanza
delle disposizioni della direttiva 1999/63/CE,
relativa alla attuazione dell’accordo sull’organizzazione
dell’orario di lavoro della gente di mare
concluso dall’Associazione armatori della
Comunità europea con la Federazione dei
sindacati dei trasportatori dell’Unione
europea . Nell’esame della normativa nazionale
rilevante ai fini del giudizio, la Corte
ha fatto esclusivo riferimento alla disciplina
contenuta negli articoli da 2 a 18 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 271 , ritenendo,
come da giurisprudenza costante , di dover
decidere sull’esistenza di un eventuale
inadempimento avuto riguardo alla legislazione
vigente nello Stato membro considerato,
al momento della scadenza del termine previsto
nel parere motivato inviato dalla Commissione
a norma dell’art. 226 CE . Quindi, anche
se la direttiva in questione avesse ricevuto
piena attuazione nell’ambito della legge
comunitaria 31.10.2003, n. 306 , come sostenuto
dalla difesa italiana, ciò non potrebbe
rilevare nel giudizio in corso, dal momento
che tale attuazione sarebbe intervenuta
dopo la scadenza fissata dalla Commissione.
In particolare dal confronto tra le normative
considerate emerge la mancata attuazione
di quanto previsto dalla direttiva 1999/95/CE
sulle modalità di esercizio delle procedure
di ispezione, sugli obblighi di informazione
e di adozione di misure correttive a carico
degli Stati membri in caso di reclamo, di
accertamento di una violazione o di fermo
della nave interessata, sull’anonimato del
soggetto che presenta il reclamo, sulla
previsione di misure dirette all’eliminazione
delle irregolarità constatate, sulla previsione
di un diritto di ricorso da esercitare contro
l’adozione di tali misure, sull’obbligo
di informare i soggetti interessati dell’esistenza
di tale diritto, nonché sull’obbligo di
pubblicazione ex art. 8, n. 2, direttiva
1999/95 e sul divieto di trattamento più
favorevole previsto dal successivo art.
9. Il ricorso della Commissione viene respinto
dalla Corte solo per quanto riguarda l’apposita
previsione ex art. 8, n.1, dell’adozione
di misure atte a favorire la cooperazione
tra amministrazioni competenti dei vari
Stati membri ai fini dell’effettiva attuazione
della direttiva in questione. In questo
caso infatti la disposizione riguarda esclusivamente
i rapporti di informazione tra Stati membri,
per i quali, in linea di principio, non
sorge un obbligo di recepimento tramite
misure di attuazione specifiche , a meno
che la Commissione non provi l’esistenza
di una prassi contraria posta in atto dalle
autorità italiane, oppure la necessità del
recepimento non sorga dall’esigenza di assicurare
alla norma una piena efficacia in linea
con la sua ratio, circostanze entrambe escluse
dalla Corte. Da ultimo, considerata la soccombenza
e l’apposita richiesta presentata dalla
Commissione, la Repubblica italiana è condannata
alle spese. |
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