 |
| |
 |
 |
| n. 11-2005 - © copyright |
| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 27 ottobre
2005
Pres. C.W.A. TIMMERMANS, Rel. J. MACARCZYK
Commissione c. Repubblica Italiana |
|
Comunità europea - Diritto comunitario -
Direttiva n. 93/37/CE – Appalti pubblici di lavori – Nozione
di concessione di lavori pubblici – Costruzione di un raccordo
autostradale in cambio della gestione dello stesso e della
percezione dei pedaggi - Rientra.
|
| |
|
Comunità europea - Diritto comunitario -
Direttiva n. 93/37/CE – Appalti pubblici di lavori – Obblighi
di pubblicità – Deroghe – Interpretazione restrittiva -
Necessità.
|
|
Costituisce concessione di lavori pubblici
ai sensi della direttiva 93/37/CE l’affidamento dei lavori
di costruzione di un raccordo autostradale ad una società
che ne ottiene quale corrispettivo la gestione col potere
di percepire i relativi pedaggi.
|
| |
|
In caso di concessione di lavori pubblici
le deroghe che consentono di non adempiere agli obblighi
di pubblicità generalmente previsti devono essere interpretate
restrittivamente.
|
|
SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)
27 ottobre 2005
|
| |
|
Nelle cause riunite C 187/04 e C 188/04,
aventi ad oggetto due ricorsi per inadempimento ai sensi
dell’art. 226 CE, presentati il 22 aprile 2004,
|
| |
|
Commissione delle Comunità europee,
rappresentata dal sig. K. Wiedner, in qualità di agente,
assistito dall’avv. G. Bambara, con domicilio eletto in
Lussemburgo, ricorrente,
|
| |
|
contro
|
| |
|
Repubblica italiana, rappresentata
dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito
dal sig. M. Fiorilli, avvocato dello Stato, con domicilio
eletto in Lussemburgo, convenuta,
|
| |
|
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione,
dal sig. J. Makarczyk (relatore), dalla sig.ra R. Silva
de Lapuerta, dai sigg. P. Kūris, e J. Klučka,
giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: sig. R. Grass
|
| |
|
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato
generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
|
| |
|
Sentenza
|
| |
|
1 Con i suoi ricorsi, la Commissione delle
Comunità europee chiede alla Corte di constatare che, in
quanto l’ente pubblico ANAS SpA (in prosieguo: l’«ANAS»)
ha affidato la costruzione e la gestione delle autostrade
della Valtrompia, da un lato, e della Pedemontana Veneta
Ovest, dall’altro, alla Società per l’autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova
pA (in prosieguo: la «società concessionaria») mediante
concessione diretta attuata per mezzo di una convenzione
stipulata il 7 dicembre 1999 non preceduta da pubblicazione
di un bando di gara, senza che ne ricorressero i presupposti,
la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad
essa incombono in forza della direttiva del Consiglio 14
giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54), ed
in particolare degli artt. 3, n. 1, e 11, nn. 3, 6 e 7 di
quest’ultima.
|
| |
|
Ambito normativo
|
| |
|
2 L’art. 1 della direttiva 93/37 prevede:
«Ai fini della presente direttiva:
a) gli “appalti pubblici di lavori” sono contratti a titolo
oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e
un’amministrazione aggiudicatrice di cui alla lettera b),
aventi per oggetto l’esecuzione o, congiuntamente, l’esecuzione
e la progettazione di lavori relativi ad una delle attività
di cui all’allegato II o di un’opera di cui alla lettera
c) oppure l’esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un’opera
rispondente alle esigenze specificate dall’amministrazione
aggiudicatrice;
(…)
c) s’intende per “opera” il risultato di un insieme di lavori
edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione
economica o tecnica;
d) la “concessione di lavori pubblici” è un contratto che
presenta le stesse caratteristiche di cui alla lettera a),
ad eccezione del fatto che la controprestazione dei lavori
consiste unicamente nel diritto di gestire l’opera o in
tale diritto accompagnato da un prezzo;
(…)».
3 L’art. 3, n. 1, di questa direttiva è così formulato:
«Qualora le amministrazioni aggiudicatrici concludano un
contratto di concessione di lavori pubblici, le norme di
pubblicità definite all’articolo 11, paragrafi 3, 6, 7 e
da 9 a 13, nonché all’articolo 15 sono applicabili a tale
contratto se il suo valore è pari o superiore a 5 000 000
di ecu».
4 L’art. 7, n. 3, della stessa direttiva è così redatto:
«Le amministrazioni aggiudicatrici possono attribuire gli
appalti di lavori mediante la procedura negoziata, senza
pubblicazione preliminare di un bando di gara, nei casi
seguenti:
a) quando nessuna offerta o nessuna offerta appropriata
è stata depositata in esito ad una procedura aperta o ristretta,
purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente
modificate. Una relazione deve essere presentata alla Commissione,
su sua richiesta;
b) per i lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici, artistici
o inerenti alla tutela dei diritti d’esclusiva, può essere
affidata unicamente ad un imprenditore determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l’urgenza
imperiosa, risultante da eventi imprevedibili per le amministrazioni
aggiudicatrici in questione, non è compatibile con i termini
imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate di
cui al paragrafo 2. Le circostanze invocate per giustificare
l’urgenza imperiosa non devono in alcun caso essere imputabili
alle amministrazioni aggiudicatrici;
d) per i lavori complementari che non figurano nel progetto
inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso
e che sono divenuti necessari, a seguito di una circostanza
imprevista, all’esecuzione dell’opera quale è ivi descritta,
a condizione che siano attribuiti all’imprenditore che esegue
tale opera:
– quando tali lavori non possono essere, tecnicamente o
economicamente, separati dall’appalto principale senza gravi
inconvenienti per le amministrazioni aggiudicatrici;
– oppure quando tali lavori, quantunque separabili dall’esecuzione
dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo
perfezionamento.
Tuttavia, l’importo cumulato degli appalti aggiudicati per
i lavori complementari non deve superare il 50% dell’importo
dell’appalto principale;
(…)»
5 L’art. 11 della direttiva 93/37 stabilisce:
«(...)
3. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono rico[rr]ere
alla concessione di lavori pubblici rendono nota tale intenzione
con un bando di gara.
(...)
6. I bandi di gara e gli avvisi di cui ai paragrafi da 1
a 5 sono redatti conformemente ai modelli che figurano negli
allegati IV, V e VI e precisano le informazioni richieste
nei suddetti allegati.
Le amministrazioni aggiudicatrici non possono esigere condizioni
diverse da quelle previste agli articoli 26 e 27 allorché
domandano informazioni sulle condizioni di carattere economico
e tecnico che esse esigono dagli imprenditori per la loro
selezione (allegato IV sezione B, punto 11, allegato IV,
sezione C, punto 10, e allegato IV, sezione D, punto 9).
7. I bandi di gara e gli avvisi di cui ai paragrafi da 1
a 5 sono inviati dalle amministrazioni aggiudicatrici, nei
termini più brevi e per le vie più appropriate, all’Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee. Nel
caso della procedura accelerata di cui all’articolo 14,
i bandi di gara sono inviati per telex, telegramma o fax.
L’avviso di cui al paragrafo 1 è inviato il più rapidamente
possibile dopo che sia stata adottata la decisione che autorizza
il programma in cui si inquadrano gli appalti di lavori
che le amministrazioni aggiudicatrici intendono attribuire.
L’avviso di cui al paragrafo 5 è inviato al più tardi quarantotto
giorni dopo la stipulazione del contratto d’appalto in questione».
|
| |
|
Fatti all’origine delle controversie e
fase precontenziosa del procedimento
|
| |
|
6 La costruzione e la gestione delle autostrade
della Valtrompia e della Pedemontana Veneta Ovest sono state
affidate dall’ANAS alla società concessionaria mediante
due concessioni, attribuite per mezzo di una convenzione
stipulata il 7 dicembre 1999 – in revisione di una precedente
convenzione del 21 dicembre 1972 e successivi atti aggiuntivi
– ed approvata con decreto interministeriale del 21 dicembre
1999, poi registrato dalla Corte dei conti in data 11 aprile
2000.
7 Le concessioni di cui trattasi, attribuite senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi della direttiva
93/37, prevedevano una serie di lavori miranti a completare
e sviluppare la rete autostradale, ossia la costruzione
di due raccordi: il primo, tra l’autostrada A/4 Brescia-Padova
e la Valtrompia, costituito da due rami consecutivi, il
secondo, tra l’autostrada A/4 (Comune di Montebello-Vicentino)
e l’autostrada A/31 (Comune di Thiene).
8 Ritenendo che la Repubblica italiana fosse venuta meno
agli obblighi che ad essa incombono in forza della direttiva
93/37, la Commissione ha avviato nei confronti di tale Stato
membro il procedimento per inadempimento di cui all’art.
226 CE.
9 Dopo aver indirizzato a tale Stato, in data 18 ottobre
2002, una lettera di costituzione in mora alla quale le
autorità italiane non hanno risposto, la Commissione, in
data 11 luglio 2003, ha emesso un parere motivato, invitando
tale Stato membro ad adottare le misure necessarie per conformarvisi
entro due mesi a decorrere dalla sua notifica. Poiché le
autorità italiane non hanno dato seguito a tale parere,
la Commissione ha deciso di introdurre il presente ricorso.
10 Con ordinanza 19 ottobre 2004 del presidente della Corte,
le cause C 187/04 e C 188/04 sono state riunite ai fini
dell’eventuale fase orale del procedimento e della sentenza.
|
| |
|
Sui ricorsi
|
| |
|
Argomenti delle parti
|
| |
|
11 A sostegno dei suoi ricorsi, la Commissione
fa valere che le concessioni relative alla costruzione e
alla gestione delle autostrade della Valtrompia e della
Pedemontana Veneta Ovest affidate alla società concessionaria
rientrano nell’art. 1, lett. d), della direttiva 93/37.
Essa sostiene inoltre che le autostrade oggetto dei lavori
di cui trattasi costituiscono opere ai sensi dell’art. 1,
lett. c), della detta direttiva.
12 Dopo aver ricordato che il costo dei contratti di costruzione
e di gestione delle autostrade della Valtrompia e della
Pedemontana Veneta Ovest supera ampiamente il limite stabilito
dalla direttiva 93/37, la Commissione fa valere che i detti
contratti avrebbero dovuto costituire oggetto di pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,
ai sensi degli artt. 3, n. 1, e 11, nn. 3, 6 e 7, della
direttiva 93/37.
13 Il governo italiano fa presente, in primo luogo, che,
secondo l’interpretazione delle disposizioni nazionali pertinenti,
i lavori consistenti nell’ammodernamento, nell’ampliamento
o nel completamento delle autostrade in funzione, quali,
tra l’altro, i raccordi autostradali e i collegamenti tra
le varie autostrade, costituiscono opere che rientrano negli
interventi ricompresi nel normale esercizio della concessione
originaria. Pertanto, la direttiva 93/37 non troverebbe
applicazione.
14 In secondo luogo, esso fa valere che solo mediante la
razionalizzazione e l’assorbimento di una parte dei costi
da parte della società concessionaria, il cui azionariato
è costituito prevalentemente da enti locali, è possibile
procedere all’investimento necessario alla realizzazione
dei raccordi autostradali di cui trattasi.
15 A tal riguardo, il governo italiano sostiene che, se
i raccordi di cui trattasi costituissero oggetto di una
concessione autonoma, questa non consentirebbe il recupero
dei costi di investimento, qualunque fosse la durata della
concessione prevista. Di conseguenza, un eventuale bando
di gara per l’attribuzione della concessione autonoma nella
presente fattispecie si tradurrebbe nell’assenza di concorrenti
o porterebbe al fallimento dell’aggiudicatario della concessione.
16 In terzo luogo, tale governo contesta la qualificazione
dei lavori relativi ai raccordi autostradali di cui è causa
come opera ai sensi dell’art. 1, lett. c), della direttiva
93/37, in quanto l’infrastruttura autostradale di cui trattasi
sarebbe priva di una funzione tecnica ed economica autonoma.
17 Per quanto riguarda l’argomento del governo italiano
secondo cui la realizzazione dei raccordi autostradali rientrerebbe
nell’esercizio delle concessioni originarie, la Commissione
fa valere che, in quanto, nella fattispecie, l’amministrazione
aggiudicatrice ha rinegoziato la concessione originaria
approvando anche un nuovo piano finanziario, i lavori di
cui trattasi non possono essere qualificati come semplici
interventi rientranti nelle concessioni originarie, poiché
queste ultime sono state sostituite da nuove concessioni.
18 Per quanto riguarda la nozione di «opera» ai sensi dell’art.
1, lett. c), della direttiva 93/37, e più in particolare
la funzione tecnica o economica autonoma che quest’opera
dovrebbe esplicare di per sé, la Commissione precisa, da
un lato, che la funzione tecnica autonoma non comporta necessariamente
che l’opera sia priva di connessioni con altre opere e,
dall’altro, che la funzione economica deve riferirsi all’opera
stessa e non alla sua gestione. Pertanto, la mancanza di
remuneratività della concessione, derivante dalla decisione
dell’amministrazione aggiudicatrice di imporre tariffe che
consentono solo di sostenere il costo di manutenzione della
detta opera, non potrebbe giustificare il mancato rispetto
delle norme di pubblicità.
|
| |
|
Giudizio della Corte
|
| |
|
19 Dall’art. 3, n. 1, della direttiva 93/37
risulta che le norme di pubblicità relative agli appalti
di lavori si applicano anche nel caso in cui le amministrazioni
aggiudicatrici concludono un contratto di concessione di
lavori pubblici.
20 In via preliminare, occorre rilevare che, ai sensi dell’art.
1, lett. a) e d), della direttiva 93/37, una concessione
di lavori pubblici è un contratto a titolo oneroso, concluso
in forma scritta tra, da un lato, un imprenditore e, dall’altro,
un’amministrazione aggiudicatrice definita nello stesso
articolo sub b), e avente per oggetto l’esecuzione di un
certo tipo di lavori, la cui controprestazione consiste
nel diritto di gestire l’opera o in tale diritto accompagnato
da un prezzo.
21 Orbene, occorre constatare, in primo luogo, che, nella
fattispecie, alla società concessionaria è stato accordato,
come controprestazione della costruzione di raccordi autostradali,
il diritto di gestire l’opera e di riscuotere un pedaggio
da parte degli utenti. Di conseguenza, i contratti di cui
trattasi costituiscono «concessioni di lavori pubblici»
ai sensi dell’art. 1, lett. d), della direttiva 93/37.
22 In secondo luogo, in relazione al loro valore, è pacifico
che i contratti relativi alla costruzione e alla gestione
delle autostrade della Valtrompia e della Pedemontana Veneta
Ovest rientrano nel campo di applicazione della direttiva
93/37.
23 In terzo luogo, per quanto riguarda gli argomenti del
governo italiano secondo cui, da un lato, in forza delle
disposizioni nazionali pertinenti, i lavori di cui trattasi
sarebbero opere che rientrano negli interventi compresi
nel normale esercizio della concessione originaria ai quali
non si applicherebbe la direttiva 93/37, e, dall’altro,
un eventuale bando di gara per l’attribuzione della concessione
autonoma si sarebbe tradotto in una mancanza di concorrenti,
occorre ricordare che si può far ricorso alla procedura
negoziata senza pubblicazione preliminare di un bando di
gara solo nei casi tassativamente elencati all’art. 7, n.
3, di tale direttiva.
24 A tal riguardo occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza
costante, le disposizioni di una direttiva che autorizzano
deroghe alle norme miranti a garantire l’efficacia dei diritti
conferiti dal Trattato nel settore degli appalti di lavori
pubblici devono essere interpretate restrittivamente e che
l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza delle circostanze
eccezionali che giustificano una deroga grava su colui che
intenda avvalersene (sentenze 18 maggio 1995, causa C 57/94,
Commissione/Italia, Racc. pag. I 1249, punto 23; 28 marzo
1996, causa C 318/94, Commissione/Germania, Racc. pag. I
1949, punto 13, e 13 gennaio 2005, causa C 84/03, Commissione/Spagna,
Racc. pag. I 139, punto 48).
25 Ora, il governo italiano non ha dimostrato l’esistenza
di una situazione che giustificasse l’applicazione di una
delle eccezioni previste dalla direttiva 93/37, in particolare
di quelle che figurano all’art. 7, n. 3, lett. a) e d),
della stessa.
26 In quarto luogo, dall’art. 1, lett. c), della direttiva
93/37 risulta che l’esistenza di un’opera dev’essere valutata
in relazione alla funzione economica o tecnica del risultato
dei lavori effettuati.
27 Ora, come rileva il governo italiano, la costruzione
e la gestione di due nuovi raccordi autostradali sono, da
un punto di vista tecnico, destinate a collegare le zone
scelte al fine di risolvere i gravi problemi di viabilità
cui devono far fronte i comuni. Il risultato dell’insieme
dei lavori di genio civile di cui trattasi esplica quindi
di per sé la funzione tecnica.
28 Per quanto riguarda la funzione economica cui fa riferimento
la direttiva 93/37, occorre constatare che un concessionario
di autostrada, in quanto mette a disposizione degli utenti
contro un corrispettivo un’infrastruttura autostradale,
svolge un’attività economica (v., in tal senso, sentenza
12 settembre 2000, causa C 276/97, Commissione/Francia,
Racc. pag. I 6251, punto 32). La mancanza di una redditività
autonoma delle concessioni di cui è causa non è tale da
privare l’insieme dei lavori di cui trattasi del carattere
di opera ai sensi della direttiva 93/37.
29 In ogni caso, affinché il risultato dei lavori possa
essere qualificato come opera ai sensi dell’art. 1, lett.
c), della direttiva 93/37, è sufficiente che sia esplicata
una delle due funzioni sopra menzionate.
30 Da quanto precede risulta che le censure della Commissione
sono fondate.
31 In tale contesto, occorre constatare che, in quanto l’ente
pubblico ANAS ha affidato la costruzione e la gestione delle
autostrade della Valtrompia e della Pedemontana Veneta Ovest
alla società concessionaria mediante concessioni dirette
non precedute da pubblicazione di un bando di gara, senza
che ne ricorressero i presupposti, la Repubblica italiana
è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza
della direttiva 93/37, e più in particolare dei suoi artt.
3, n. 1, e 11, nn. 3, 6 e 7.
|
| |
|
Sulle spese
|
| |
|
32 Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento
di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese
se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha
fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente,
va condannata alle spese.
|
| |
|
Per questi motivi
|
| |
|
la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
1) In quanto l’ente pubblico ANAS SpA ha affidato la
costruzione e la gestione delle autostrade della Valtrompia
e della Pedemontana Veneta Ovest alla Società per l’autostrada
Brescia-Verona-Vicenza-Padova pA mediante concessioni dirette
non precedute da pubblicazione di un bando di gara, senza
che ne ricorressero i presupposti, la Repubblica italiana
è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza
della direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE,
che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, e più in particolare degli artt. 3,
n. 1, e 11, nn. 3, 6 e 7 di quest’ultima.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
|
|
|
|
 |
|
| |
|