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| n. 11-2005 - © copyright |
| CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 27 ottobre
2005
Contse S.A. – Pres. e Rel. A. ROSAS |
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Comunità europea - Diritto comunitario -
Art. 49 del Trattato CE – Direttiva 92/50/CE – Bando di
gara – Requisiti di ammissione – Ostacolo alla libera prestazione
dei servizi – Possibilità – Deroga – Condizioni – Applicazione
non discriminatoria – Esistenza di motivi imperiosi di interesse
pubblico – Idoneità a raggiungere l’obiettivo previsto –
Proporzionalità.
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Comunità europea - Diritto comunitario -
Art. 49 del Trattato CE – Direttiva 92/50/CE – Bando di
gara – Criteri di valutazione dell’offerta – Ostacolo alla
libera prestazione dei servizi – Possibilità – Deroga –
Condizioni – Applicazione non discriminatoria – Esistenza
di motivi imperiosi di interesse pubblico – Idoneità a raggiungere
l’obiettivo previsto – Proporzionalità.
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La previsione di uno specifico requisito
di ammissione può costituire, a determinate condizioni,
un ostacolo alla libera prestazione dei servizi ed in tal
caso può essere giustificata solo se si applica in maniera
non discriminatoria; se mira a realizzare esigenze imperiose
di interesse pubblico; se è idonea a realizzare tale esigenza
e non va al di là di quanto è necessario a tal fine (nella
specie, era previsto che i concorrenti dovessero disporre
di un ufficio aperto al pubblico nella città in cui il servizio
era prestato).
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La previsione di uno specifico criterio di
valutazione dell’offerta può costituire, a determinate condizioni,
un ostacolo alla libera prestazione dei servizi ed in tal
caso può essere giustificata solo se si applica in maniera
non discriminatoria; se mira a realizzare esigenze imperiose
di interesse pubblico; se è idonea a realizzare tale esigenza
e non va al di là di quanto è necessario a tal fine (nella
specie, era previsto che ricevessero un maggior punteggio
le offerte dei concorrenti che avessero un punto di produzione
a distanza inferiore a 1.000 km dal luogo di prestazione
del servizio, che avessero in determinati luoghi un ufficio
aperto al pubblico e che avessero già svolto in passato
la medesima attività).
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SENTENZA DELLA CORTE
(Terza Sezione)
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27 ottobre 2005
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Nel procedimento C 234/03, avente ad oggetto
la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte,
ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Audiencia Nacional (Spagna),
con decisione 16 aprile 2003, pervenuta in cancelleria il
2 giugno 2003 nella causa tra
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Contse SA, Vivisol Srl, Oxigen Salud SA
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e
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Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
(Ingesa), già Instituto Nacional de la Salud (Insalud),
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interveniente:
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Air Liquide Medicinal SL, Sociedad Española
de Carburos Metálicos SA,
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LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai sigg. A. Rosas (relatore), presidente di sezione,
J. Malenovský, J. P. Puissochet, S. von Bahr e U. Lõhmus,
giudici, avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl, cancelliere:
sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
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vista la fase scritta del procedimento e
in seguito alla trattazione orale del 19 gennaio 2005,
considerate le osservazioni presentate:
– per le società Contse SA, Vivisol Srl e Oxigen Salud SA,
dai sigg. R. García-Palencia e C. Urda Serrano, abogados;
– per l’Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa),
già Instituto Nacional de la Salud (Insalud), dal sig. M.
Gómez Montes, procurador, e dal sig. J M. Pérez Gómez, abogado;
– per il governo spagnolo, dal sig. S. Ortiz Vaamonde, in
qualità di agente;
– per il governo austriaco, dal sig. M. Fruhmann, in qualità
di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. G.
Valero Jordana e K. Wiedner, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato
generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
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Sentenza
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1 La presente domanda di pronuncia pregiudiziale
verte sull’interpretazione degli artt. 12 CE, 43 CE e segg.
e 49 CE e segg., nonché dell’art. 3, n. 2, della direttiva
del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi
(GU L 209, pag. 1).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un controversia
che oppone le società Contse SA (in prosieguo: la «Contse»),
Vivisol Srl e Oxigen Salud SA (tutte e tre costituenti un
raggruppamento temporaneo di imprese che possiede impianti
di produzione di ossigeno in Italia e in Belgio) all’Instituto
Nacional de la Salud (Istituto nazionale per la salute;
in prosieguo: l’«Insalud»). Dette ricorrenti hanno presentato
un ricorso contro, da un lato, due bandi di gara indetti
da quest’ultimo per servizi di terapie respiratorie a domicilio
e altre tecniche di ventilazione assistita nel territorio,
rispettivamente, delle province di Cáceres e di Badajoz
e, dall’altro, avverso la decisione della Presidencia Ejecutiva
(Presidenza esecutiva) dell’Insalud 10 luglio 2000, con
cui sono stati respinti i reclami formati contro tali bandi
di gara.
Contesto normativo
3 L’art. 12 CE dispone che, nel campo di applicazione del
Trattato CE e senza pregiudizio delle disposizioni particolari
dallo stesso previste, è vietata ogni discriminazione effettuata
in base alla nazionalità.
4 Gli artt. 43 CE e 49 CE sanciscono, rispettivamente, la
libertà di stabilimento e il principio della libera prestazione
dei servizi. Tali disposizioni costituiscono una specificazione
del divieto di discriminazione.
5 La direttiva 92/50 contiene a sua volta un’espressione
dello stesso divieto nel suo art. 3, n. 2, laddove precisa
che le amministrazioni aggiudicatrici devono assicurare
la parità di trattamento tra i vari prestatori di servizi.
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Fatti e controversia principale
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6 Con due decisioni 24 maggio 2000, l’Insalud
ha indetto alcune gare d’appalto per la prestazione di servizi
di terapie respiratorie a domicilio e altre tecniche di
ventilazione assistita per, rispettivamente, le province
di Cáceres e di Badajoz (in prosieguo: le «gare d’appalto
controverse» e, in connessione, i «bandi di gara controversi»).
7 Il capitolato d’oneri, le clausole amministrative particolari
e le specifiche tecniche per tali due gare d’appalto prevedono,
da un lato, requisiti di ammissione e, dall’altro, criteri
di valutazione.
8 I requisiti di ammissione, che non sono oggetto di alcuna
valutazione, devono obbligatoriamente sussistere al momento
della presentazione dell’offerta.
9 Al riguardo, è sancito che l’ente offerente deve disporre
di almeno un ufficio aperto al pubblico per un minimo di
otto ore al giorno, il mattino e il pomeriggio, cinque giorni
alla settimana, nel capoluogo della provincia in questione
(in prosieguo: il «requisito minimo»).
10 Dal fascicolo emerge che i criteri di valutazione vertono
su alcune caratteristiche economiche e tecniche, alle quali
corrisponde un punteggio. Nella fattispecie, per un massimo
di 140 punti che possono essere attributi, 40 si riferiscono
all’aspetto economico dell’offerta e 100 sono relativi ai
criteri di valutazione tecnica di quest’ultima.
11 Oltre alla presentazione di un certificato di qualità
(per il quale sono attribuiti 20 punti), le specifiche tecniche
si dividono in varie sezioni: attrezzatura (35 punti), prestazione
del servizio (35 punti), informazione al paziente (5 punti)
e relazione di controllo della prestazione (5 punti).
12 Nella sezione «attrezzatura», nella parte relativa alla
fornitura di ossigeno attraverso cilindri di gas pressurizzati,
è sancito che un punteggio massimo di 4,6 punti, in funzione
della produzione totale annua, dev’essere attribuito in
caso di esistenza, al momento della presentazione delle
offerte, di almeno due impianti di produzione di ossigeno
appartenenti all’offerente e situati a meno di 1 000 chilometri
di distanza dalla provincia interessata. Mezzo punto dev’essere
anche attribuito, rispettivamente, per l’esistenza, al momento
della presentazione delle offerte, da un lato, di almeno
un impianto di condizionamento di cilindri e, dall’altro,
di almeno un impianto di imbottigliamento di ossigeno, posto
che detti impianti appartengano all’offerente e siano situati,
in ogni caso, a meno di 1 000 chilometri di distanza dalla
provincia interessata.
13 Nella sezione «prestazione del servizio», l’esistenza,
al momento della presentazione delle offerte, di uffici
aperti al pubblico per un minimo di otto ore al giorno,
il mattino e il pomeriggio, cinque giorni alla settimana,
in certi luoghi della provincia in questione potrebbe portare
all’attribuzione di un massimo di 0,9 punti supplementari
(0,3 punti per ciascuna delle tre città menzionate nei bandi
di gara controversi).
14 L’appalto è attribuito all’offerente che presenta l’offerta
che ha raggiunto il punteggio più alto. In caso di parità,
prevale l’offerta che ha ottenuto la migliore valutazione
tecnica. Se la parità persiste, la scelta cade sull’impresa
che abbia già fornito in precedenza lo stesso servizio.
15 Contro i bandi di gara controversi le ricorrenti della
causa principale hanno presentato alcuni reclami che sono
stati respinti, il 10 luglio 2000, con decisione della Presidencia
Ejecutiva dell’Insalud.
16 In seguito, le ricorrenti della causa principale hanno
presentato un ricorso contro tale decisione nonché contro
i bandi di gara controversi dinanzi al Juzgado Central de
lo Contencioso-Administrativo (Tribunale amministrativo)
di Madrid che l’ha respinto il 20 settembre 2001. Un appello
è stato interposto dinanzi al giudice del rinvio.
17 Le ricorrenti della causa principale sostengono, da un
lato, che alcuni elementi dei bandi di gara controversi,
descritti nei punti 8-14 della presente sentenza (in prosieguo:
gli «elementi contestati»), violano gli artt. 12 CE, 43
CE e 49 CE, nonché l’art. 3, n. 2, della direttiva 92/50
e, dall’altro, hanno chiesto che il giudice del rinvio sottoponga
alla Corte una questione pregiudiziale al riguardo.
18 L’Insalud sostiene che gli elementi contestati dei bandi
di gara controversi sono conformi alla legge in quanto la
natura sanitaria del servizio in questione nonché la categoria
particolarmente vulnerabile di pazienti che ne dipendono
obbligano le autorità competenti non solo a garantire, in
qualsiasi momento, la prestazione del servizio, ma anche
a considerare e a valutare le circostanze idonee a diminuire
i rischi che sempre esistono in relazione a qualsiasi azione
umana, privilegiando l’offerta che minimizzi detti rischi.
19 È in un tale contesto che l’Audiencia Nacional (Tribunale
competente per l’intero territorio spagnolo in determinati
ambiti penali, amministrativi e della legislazione sociale)
ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se le norme di cui agli artt. 12 CE, 43 CE e segg. e 49
CE e segg., nonché l’art. 3, n. 2, della [direttiva 92/50],
ostino all’inclusione, nel capitolato d’oneri, nelle clausole
amministrative particolari e nelle prescrizioni tecniche
che disciplinano le gare di appalto pubbliche per i servizi
di terapie respiratorie a domicilio e altre tecniche di
ventilazione assistita, di:
1) requisiti che subordino l’ammissione delle imprese al
fatto che le stesse dispongano preventivamente di uffici
aperti al pubblico nella provincia o nel capoluogo della
provincia in cui si deve prestare il servizio, e
2) criteri di aggiudicazione che [favoriscano le offerte
presentate da imprese che:
a) dispongano di propri impianti di produzione, di condizionamento
e di imbottigliamento di ossigeno, situati nel raggio di
1 000 chilometri dal capoluogo della provincia in cui sarà
fornito il servizio],
b) dispongano preventivamente di uffici aperti al pubblico
in determinate località della stessa provincia o
c) si trovassero a gestire in precedenza il servizio».
Questione pregiudiziale
20 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in
sostanza, se gli artt. 12 CE, 42 CE e 49 CE, nonché l’art.
3, n. 2, della direttiva 92/50 ostino a che un’amministrazione
aggiudicatrice, nel capitolato d’oneri per un appalto pubblico
di servizi sanitari di terapie respiratorie a domicilio
e altre tecniche di ventilazione assistita, preveda, da
un lato, un requisito di ammissione che obbliga l’impresa
offerente a disporre, al momento della presentazione dell’offerta,
di un ufficio aperto al pubblico nel capoluogo della provincia
in cui il servizio sarà fornito e, dall’altro, criteri di
valutazione delle offerte che tengono conto, attraverso
l’attribuzione di punti supplementari, dell’esistenza, nello
stesso momento, di propri impianti di produzione, di condizionamento
e di imbottigliamento di ossigeno, situati nel raggio di
1 000 chilometri da detta provincia, o di uffici aperti
al pubblico in altre specifiche località della stessa e,
che in caso di parità di punteggio tra più offerte, favoriscono
l’impresa che abbia già fornito precedentemente il servizio
in questione.
21 Le ricorrenti della causa principale, la Commissione
delle Comunità europee e il governo austriaco propongono
di rispondere a tale questione in senso affermativo. L’Insalud
e il governo spagnolo sostengono la tesi contraria.
22 In via preliminare occorre rilevare che la causa principale,
contrariamente a quanto sostiene il governo spagnolo, pare
vertere su un appalto pubblico di servizi e non su un contratto
di gestione di un servizio, qualificato come un contratto
di concessione. Infatti, come affermato dall’Insalud in
udienza, l’amministrazione spagnola resta responsabile per
qualsiasi danno subito a causa di un inadempimento di tale
servizio. Tale elemento, che implica un mancato trasferimento
dei rischi legati alla prestazione del servizio in questione,
e il fatto che il servizio sia remunerato dall’amministrazione
sanitaria spagnola avallano tale conclusione. Spetta però
al giudice del rinvio verificare che ciò avvenga nella presente
fattispecie.
23 Ad ogni modo, poiché le questioni formulate dal giudice
del rinvio sono incentrate sulle norme fondamentali del
Trattato, le considerazioni che seguono gli saranno utili
anche qualora si trattasse di una concessione di servizio
pubblico non disciplinata dalla direttiva 92/50. Infatti,
è alla luce del diritto primario e, in particolare, delle
libertà fondamentali previste dal Trattato che devono essere
esaminati gli effetti del diritto comunitario relativamente
all’affidamento di tali concessioni (v., in particolare,
sentenza 21 luglio 2005, causa C 231/03, Coname, Racc. pag.
I 0000, punto 16).
24 Tali norme fondamentali, prese in considerazione dal
giudice del rinvio, sono di due ordini. Si tratta, da un
lato, degli artt. 43 CE e segg., relativi alla libertà di
stabilimento, e, dall’altro, degli artt. 49 CE e segg.,
relativi al principio della libera prestazione dei servizi.
25 Occorre ricordare, come hanno fatto tutte le parti che
hanno presentato osservazioni dinanzi alla Corte, che, fatto
salvo l’art. 46 CE, i provvedimenti nazionali che possono
ostacolare o scoraggiare l’esercizio delle libertà fondamentali
garantite dal Trattato devono, ai sensi di una giurisprudenza
costante, soddisfare quattro condizioni per essere conformi
agli artt. 43 CE e 49 CE: essi devono applicarsi in modo
non discriminatorio, essere giustificati da motivi imperiosi
di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento
dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario
per il raggiungimento di questo (v. sentenze 31 marzo 1993,
causa C 19/92, Kraus, Racc. pag. I 1663, punto 32; 30 novembre
1995, causa C 55/94, Gebhard, Racc. pag. I 4165, punto 37,
e 6 novembre 2003, causa C 243/01, Gambelli e a., Racc.
pag. I 13031, punti 64 e 65).
26 Pertanto, occorre interrogarsi sugli elementi contestati
nelle gare d’appalto controverse al fine di verificare se
tali elementi sono idonei ad ostacolare o a scoraggiare
l’esercizio, da parte delle imprese non aventi sede in Spagna,
delle libertà fondamentali garantite dal Trattato.
27 Poiché tali elementi non costituiscono ostacoli allo
stabilimento delle imprese sul territorio spagnolo, occorre
concludere, innanzi tutto, che nella fattispecie non esiste
nessuna restrizione alla libertà di stabilimento.
28 In secondo luogo, occorre analizzare se detti elemento
rappresentino una restrizione alla libera prestazione dei
servizi.
29 Al riguardo, è pacifico che l’Insalud è il principale
destinatario dei servizi in questione in quanto il 90% delle
domande di terapie respiratorie a domicilio proviene dal
settore pubblico. È quindi a ragione che la Commissione
rileva che il requisito di ammissione genera, per le imprese,
una serie di spese il cui ammortamento sarà possibile solo
se l’appalto verrà loro attribuito, il che ha l’effetto
di scoraggiare nettamente la presentazione di un’offerta.
Lo stesso varrebbe per il criterio di valutazione in base
al quale sono ottenuti punti supplementari se è già stato
aperto un ufficio nelle città indicate nei bandi di gara.
30 Per quanto riguarda i criteri di valutazione relativi
agli impianti di produzione, di condizionamento e di imbottigliamento
di ossigeno, va da sé che, a meno che non si disponga già,
in proprio, di tali impianti, nel raggio previsto di 1 000
chilometri, un’impresa potrebbe essere ostacolata nella
presentazione di un’offerta.
31 Infine, il fatto che, in ultima istanza, il criterio
di scelta tra due offerenti con lo stesso punteggio favorisca
l’impresa già presente sul mercato spagnolo in questione
può scoraggiare qualsiasi altra impresa dalla presentazione
di un’offerta, a causa, in particolare, della grande omogeneità
del mercato.
32 Infatti, dal fascicolo risulta che il mercato spagnolo
del gas ad uso medico è controllato al 97% da quattro imprese
multinazionali. Inoltre, come rilevato dalla Contse, senza
essere contraddetta su tale punto, non ci possono essere
grandi differenze tra i partecipanti relativamente ai punti
attribuiti per gli aspetti tecnici dato che tutti gli offerenti
utilizzano simili attrezzature tecniche prodotte solo da
due o tre imprese.
33 Occorre quindi dichiarare che gli elementi contestati
all’interno delle gare d’appalto controverse sono tutti
idonei a ostacolare o a scoraggiare l’esercizio della libera
prestazione dei servizi, quale garantita dal Trattato. Di
conseguenza, occorre verificare se ognuno degli elementi
contestati soddisfa le quattro condizioni enunciate dalla
giurisprudenza citata al punto 25 della presente sentenza.
34 Ora, nell’ambito della ripartizione delle competenze
tra giudici comunitari e nazionali, spetta al giudice nazionale
verificare che sussistano nella causa dinanzi ad esso pendente
tali condizioni. Certo, la Corte, nel pronunciarsi su un
rinvio pregiudiziale, può, ove necessario, fornire precisazioni
dirette a guidare il giudice nazionale nella sua interpretazione
(v., in tal senso, sentenza 17 ottobre 2002, causa C 79/01,
Payroll e a., Racc. pag. I 8923, punti 28 e 29). A tal fine,
e in risposta alla questione sottoposta dal giudice del
rinvio, sarà quest’ultimo a dover tenere conto degli elementi
precisati nei punti seguenti.
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Il requisito di ammissione
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35 Innanzi tutto, occorre che il provvedimento
nazionale si applichi in modo non discriminatorio.
36 A questo proposito, ai sensi della giurisprudenza della
Corte, il principio di parità di trattamento, di cui l’art.
49 CE rappresenta una specificazione, vieta non soltanto
le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza ma anche
qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, in applicazione
di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso
risultato (v. sentenze 29 ottobre 1980, causa 22/80, Boussac
Saint-Frères, Racc. pag. 3427, punto 9, e 5 dicembre 1989,
causa C 3/88, Commissione/Italia, Racc. pag. I 4035, punto
8).
37 Ora, benché il requisito di ammissione sia applicabile,
indistintamente, a qualsiasi impresa che abbia intenzione
di candidarsi alla gara d’appalto in questione, spetta al
giudice nazionale verificare se tale requisito possa, in
pratica, essere soddisfatto più facilmente dagli operatori
spagnoli che da quelli aventi sede in un altro Stato membro.
In tal caso, detto criterio violerebbe il principio di applicazione
non discriminatoria (v., in tal senso, sentenza Gambelli
e a., punto 71).
38 Occorre però sottolineare che, in assenza di restrizioni
alla libertà di stabilimento, il fatto stesso di disporre
di un ufficio aperto al pubblico nel capoluogo della provincia
in cui il servizio dovrà essere fornito non rappresenterebbe
un ostacolo maggiore per gli operatori stranieri.
39 In secondo luogo, il provvedimento nazionale deve essere
giustificato da motivi imperiosi di interesse pubblico.
40 Nel caso concreto, è pacifico che il requisito di ammissione,
così come gli altri elementi contestati nei bandi di gara
controversi, mira a meglio garantire la tutela della vita
e della salute dei pazienti.
41 In terzo e in quarto luogo, il provvedimento nazionale
deve essere idoneo a garantire il conseguimento dell’obiettivo
perseguito e non andare oltre quanto necessario per il suo
conseguimento.
42 Al riguardo, la Commissione e la Contse sostengono che
il requisito in base al quale si deve disporre, al momento
della presentazione dell’offerta, di un ufficio aperto al
pubblico nel capoluogo della provincia in questione è inutile
rispetto all’obiettivo, già individuato, di meglio garantire
la tutela della vita e della salute dei pazienti. L’Insalud
ritiene invece che l’esistenza di un tale ufficio sia strumentale
al raggiungimento di tale obiettivo.
43 Anche ammettendo che l’esistenza di un tale ufficio possa
essere considerata idonea a garantire la salute dei pazienti,
è giocoforza constatare che il requisito di disporne dal
momento della presentazione dell’offerta è manifestamente
sproporzionato.
44 Infatti, non può essere accolto l’argomento del governo
spagnolo che, affermando che scopo di una gara d’appalto
è di verificare quali siano le imprese che dispongono già
dei mezzi necessari alla prestazione del servizio in questione,
assimila l’ufficio aperto al pubblico a qualsiasi altra
attrezzatura necessaria per la prestazione del servizio.
45 Al riguardo, la Commissione dichiara, correttamente,
che un tale ufficio non è un elemento essenziale alla prestazione
del servizio in questione. Infatti tra i requisiti minimi
è già prevista l’attuazione di un servizio di supporto tecnico,
disponibile 24 ore su 24, sette giorni su sette, il che
porterà a garantire, in un primo momento e tramite mezzi
meno restrittivi della libera prestazione dei servizi, il
conseguimento dell’obiettivo perseguito nella fattispecie,
ossia quello di non mettere in pericolo la vita o la salute
dei pazienti in caso di problemi nel funzionamento o nell’uso
dell’attrezzatura.
46 Inoltre, come rivelato dalla Contse, ove occorra, è previsto
un periodo transitorio durante il quale l’impresa che forniva
già il servizio in questione trasferisce la gestione dello
stesso al nuovo ente aggiudicatario al fine di assicurare
la continuità delle cure ricevute dai pazienti. Occorre
notare che, in tal caso, l’aggiudicatario è tenuto a remunerare
l’impresa che continua a fornire servizi secondo una formula
elaborata nelle clausole amministrative particolari del
bando di gara. La remunerazione aumenta ogni mese fino al
terzo mese a partire dall’aggiudicazione del contratto.
Se il nuovo ente aggiudicatario non si è ancora fatto carico
della totalità delle prestazioni richieste il contratto
può essere risolto.
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I criteri di valutazione
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47 In via preliminare occorre ricordare che,
se è vero che la direttiva 92/50 si applica, evidentemente,
alle gare d’appalto controverse, è giocoforza constatare
che il servizio in questione nel presente procedimento figura
all’allegato I B di tale direttiva. Ora, in forza dell’art.
9 della stessa, a tali servizi si applicano solo gli artt.
14 e 16 nonché le disposizioni generali, di cui al titolo
I, ivi incluso l’art. 3, n. 2, indicato dal giudice nazionale,
e quelle finali, di cui al titolo VII della stessa direttiva.
I menzionati artt. 14 e 16 riguardano, rispettivamente,
le norme comuni in campo tecnico e gli avvisi in merito
ai risultati della procedura d’aggiudicazione.
48 Pertanto, e al fine di dare una risposta utile al giudice
nazionale, occorre precisare che gli elementi contestati
dei bandi di gara controversi non sono assoggettati, in
nessun caso, alla disciplina del capitolo 3, intitolato
«Criteri di aggiudicazione per gli appalti», del titolo
VI della direttiva 92/50, né ai limiti da esso previsti.
49 Si deve inoltre ricordare che i criteri di valutazione,
come ogni provvedimento nazionale, devono rispettare il
divieto di discriminazione risultante dalle disposizioni
del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi
e che le restrizioni a quest’ultima devono rispondere, a
loro volta, alle quattro condizioni messe in evidenza dalla
giurisprudenza citata al punto 25 della presente sentenza.
50 Ora, come è stato precisato al punto 34 della presente
sentenza, spetta al giudice nazionale verificare che sussistano
nella causa dinanzi ad esso pendente tali condizioni, tenendo
conto degli elementi precisati nei punti seguenti.
51 Per quanto riguarda, innanzi tutto, l’applicazione non
discriminatoria del criterio in base al quale punti supplementari
sono attribuiti se l’offerente dispone di uffici aperti
al pubblico in determinate città della provincia in cui
il servizio sarà fornito, tale criterio, di per sé, si applica
indistintamente ad ogni impresa che intenda presentare un’offerta,
come è stato esposto relativamente al requisito di ammissione.
52 Peraltro, come è stato rilevato al punto 40 della presente
sentenza, è pacifico che gli elementi contestati nell’ambito
delle gare d’appalto controverse sono stati inclusi nel
bando ai fini di una migliore tutela della vita e della
salute dei pazienti. L’Insalud afferma, inoltre, che tali
elementi mirerebbe, in particolare, a rimediare ai problemi
di fornitura di ossigeno e di funzionamento dell’attrezzatura
e a garantire l’adeguata prestazione del servizio in questione
senza inutili ritardi né danno per i pazienti.
53 Inoltre, occorre verificare che detto criterio sia adeguato
al conseguimento di tale obiettivo senza andare oltre quanto
necessario a tale scopo.
54 Al riguardo, la Commissione riprende l’argomento da essa
sostenuto relativamente al requisito di ammissione, ossia
che disporre di tali uffici prima dell’esecuzione del contratto
sia inutile e sproporzionato. La Contse, da parte sua, riconosce
che, tenuto conto della finalità di assistere i pazienti,
un tale criterio potrebbe essere coerente con lo scopo perseguito
ma ritiene che una mera obbligazione contrattuale di realizzare
tali uffici in caso di aggiudicazione dell’appalto avrebbe
permesso di raggiungere detto obiettivo. Né l’Insalud, né
il governo spagnolo affrontano in modo specifico tale criterio
di valutazione.
55 Al riguardo, come è stato affermato al punto 43 della
presente sentenza, anche ammettendo che l’esistenza di tali
uffici possa essere considerata idonea a garantire la salute
dei pazienti, è giocoforza constatare che il requisito di
disporne già dal momento della presentazione dell’offerta
è manifestamente sproporzionato e ciò tanto più che tra
i requisiti minimi è già prevista l’attuazione di un servizio
di supporto tecnico, come rilevato al punto 45 della presente
sentenza.
56 Per quanto riguarda i criteri di valutazione relativi
alla proprietà di certi impianti di produzione nonché di
condizionamento e di imbottigliamento di ossigeno, situati
nel raggio di 1 000 chilometri dalla provincia in cui il
servizio sarà fornito, occorre verificare se essi, benché
applicabili indistintamente a tutte le imprese, possano
sostanzialmente favorire, di fatto, quelle già stabilite
in Spagna.
57 Infatti, a differenza della circostanza di possedere
un ufficio, requisito che, di per sé, potrebbe essere soddisfatto
a più riprese, ossia ogni qualvolta ciò sia reso opportuno
dall’aggiudicazione di un appalto, l’esistenza di un impianto
di produzione, di condizionamento o di imbottigliamento
di proprietà dell’offerente necessita di un investimento
ben più consistente che tende a non ripetersi nel tempo.
La natura di quest’ultimo criterio implica che, in mancanza
della preesistenza di tali impianti, sia difficile potervi
rimediare. Il fatto che sia richiesta, non la mera disponibilità,
ma la proprietà degli impianti in questione non fa che rinforzare
l’idea che tale criterio miri, in realtà, a favorire la
continuità.
58 Pertanto, solo le imprese che posseggano già siffatti
impianti nel territorio spagnolo o al di fuori di esso ma
pur sempre ad una distanza non superiore a 1 000 chilometri
dalla provincia interessata potrebbero ottenere i punti
corrispondenti a tale criterio.
59 Inoltre, l’area geografica che si trova nel raggio di
1 000 chilometri dalle province in questione, ossia Cáceres
e Badajoz, comprende, oltre al territorio spagnolo, tutto
il territorio portoghese, ma essa include solo una parte
della Francia ed esclude quasi tutti gli Stati membri, cosicché
gli impianti che si trovano, come nella fattispecie, in
Belgio o in Italia sarebbero al di fuori del raggio previsto.
60 Come è stato dichiarato al punto 37 della presente sentenza,
se il giudice nazionale stabilisce che un criterio può,
in pratica, essere soddisfatto più facilmente dagli operatori
spagnoli che da quelli aventi sede in un altro Stato membro,
detto criterio viola il principio di applicazione non discriminatoria
(v. sentenza Gambelli e a., punto 71).
61 Ad ogni modo, benché la sicurezza degli approvvigionamenti
possa rientrare tra i criteri da prendere in considerazione
per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa
nel caso di un servizio quale quello oggetto della causa
principale, che mira a tutelare la vita e la salute delle
persone prevedendo una propria produzione diversificata
e vicina al luogo della prestazione (v., per analogia, sentenza
28 marzo 1995, causa C 324/93, Evans Medical e Macfarlan
Smith, Racc. pag. I 563, punto 44), occorre dichiarare che,
nella fattispecie, tali criteri non sembrano essere funzionali
allo scopo perseguito sotto diversi aspetti.
62 In primo luogo, nonostante il governo spagnolo rilevi
correttamente che qualsiasi scelta di distanza o di unità
di tempo di trasporto sia arbitraria, è giocoforza constatare
che il criterio dei 1 000 chilometri, adottato nella fattispecie,
sembra essere inadatto alla realizzazione dello scopo di
cui trattasi.
63 Da un lato, il governo spagnolo non apporta nessun elemento
a sostegno del suo argomento il base al quale i rischi di
ritardo, che aumentano in proporzione alla distanza da percorrere,
sarebbero minori grazie al controllo che le autorità di
tale Stato membro potrebbero esercitare ove insorgessero
problemi nel suo territorio. Tale argomento non può quindi
essere accolto.
64 Dall’altro, anche ammettendo che il superamento delle
frontiere interne alla Comunità europea provochi i ritardi
temuti dal governo spagnolo, il raggio di 1 000 chilometri,
oltrepassando le frontiere spagnole, non è idoneo a raggiungere
lo scopo perseguito.
65 In secondo luogo, la Commissione rileva, da un lato,
che l’ossigeno prodotto negli impianti di produzione è distribuito
ai centri di gassificazione al fine di essere compresso
in bottiglie e, dall’altro, che, in tali centri, vi è una
scorta di sicurezza di bottiglie piene, sufficiente a garantire
la fornitura di ossigeno per almeno quindici giorni in caso
di avaria, di arresto tecnico o di urgenza.
66 Quindi, come rilevato anche dalla Contse, la prossimità
degli impianti di produzione non garantisce il raggiungimento
dell’obiettivo della sicurezza dell’approvvigionamento.
Spetta al giudice nazionale verificare se la situazione
sia diversa per quanto riguarda gli impianti di condizionamento
e di imbottigliamento di ossigeno.
67 La prassi ammessa dalle imprese conferma, d’altronde,
che esistono mezzi meno restrittivi della libera prestazione
dei servizi per raggiungere lo scopo perseguito, ossia una
disponibilità certa di gas per uso medico in prossimità
del luogo della prestazione. Come rilevato dalla Commissione
e dalla Contse, si tratta di privilegiare, attraverso l’attribuzione
di punti supplementari, depositi per l’immagazzinamento
di scorte di gas destinate a compensare, eventualmente per
un preciso periodo, le eventuali interruzioni o fluttuazioni
dei trasporti dagli impianti di produzione o di imbottigliamento.
68 In ultima istanza, a fronte delle censure sollevate dalla
Commissione e dalla Contse relativamente all’importanza
attribuita al possesso di impianti di produzione, occorre
rilevare che le amministrazioni aggiudicatrici possono non
solo scegliere liberamente i criteri d’aggiudicazione dell’appalto,
ma anche stabilire la ponderazione di questi ultimi, purché
tale ponderazione consenta una valutazione sintetica dei
criteri adottati per individuare l’offerta economicamente
più vantaggiosa (v., in tal senso, sentenza 4 dicembre 2003,
causa C 448/01, EVN e Wienstrom, Racc. pag. I 14527, punto
39). Ciò varrebbe anche nel caso in cui i servizi in questione
ricadessero, come nella fattispecie, nell’allegato I B della
direttiva 92/50 e, quindi, in un regime meno restrittivo
di aggiudicazione degli appalti.
69 Ora, si deve dichiarare che, nella causa principale,
il criterio relativo agli impianti di produzione non verte
sulla prestazione oggetto dell’appalto, ossia la fornitura
a domicilio di ossigeno terapeutico, e nemmeno sulla quantità
di gas che sarà prodotta, ma sulla capacità massima di produzione
degli impianti posseduti dagli offerenti, dato che sono
attribuiti punti supplementari per ogni soglia di produzione
totale annua superata.
70 Pertanto, i criteri di valutazione relativi, nel caso
specifico, all’attribuzione di punti supplementari per una
capacità di produzione sempre più elevata non possono essere
considerati connessi all’obiettivo dell’appalto e, tanto
meno, idonei a garantirne la realizzazione (v., per analogia,
sentenza EVN e Wienstrom, cit., punto 68).
71 Infine, anche supponendo che detti criteri siano dettati
dalla preoccupazione di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento
e, pertanto, che essi siano connessi all’obiettivo perseguito
nelle gare d’appalto controverse e idonei a conseguirlo,
si deve rilevare che non si può validamente far assurgere
a criterio d’aggiudicazione la capacità degli offerenti
di fornire il massimo quantitativo possibile di prodotto
(v., in tal senso, sentenza EVN e Wienstrom, cit., punto
70).
72 Al riguardo, occorre ricordare che i bandi di gara controversi
prevedono, tra i requisiti per la presentazione dell’offerta,
che l’offerente disponga di più di un impianto di produzione
e di imbottigliamento e sia in grado di produrre annualmente
almeno 400 000 m3 nell’ambito della gara d’appalto relativa
alla provincia di Cáceres e 550 000 m3 relativamente a quella
indetta per la provincia di Badajoz. Dal fascicolo risulta
che tali valori rappresentano rispettivamente circa il 75%
e l’80% del consumo previsto per il primo anno dell’appalto
in questione.
73 Inoltre, occorre rilevare che la prima delle tre soglie
previste nei bandi di gara controversi, ossia una produzione
totale annua, rispettivamente per ciascun appalto, di almeno
800 000 m3 e di 1 000 000 m3, il cui superamento implica,
in entrambi i casi, l’attribuzione di 1,3 punti, corrisponde
ad un volume che supera il consumo totale previsto per il
quarto e per l’ultimo anno dell’appalto in questione. Pertanto,
una capacità di produzione totale annua di un tale livello
potrebbe eventualmente essere considerata necessaria allo
scopo, menzionato al punto 71 della presente sentenza, di
garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.
74 Tuttavia, i criteri di valutazione esaminati vanno al
di là di tale necessità. Infatti, 1,3 punti sono ulteriormente
attribuiti in caso di superamento di una soglia di produzione
totale annua, rispettivamente, di almeno 1 200 000 m3 e
1 500 000 m3 e 2 punti supplementari sono previsti se tale
produzione è di almeno, rispettivamente, 1 600 000 m3 e
2 000 000 m3.
75 Si noti che tali ultimi valori, corrispondenti alla terza
soglia di produzione totale annua, rappresentano, entrambi,
il doppio del valore che costituisce la prima soglia, indicato
al punto 73 della presente sentenza.
76 Ne consegue che, essendo attribuito un punteggio massimo
agli offerenti che presentino una capacità di produzione
ampiamente superiore al consumo prevedibile nell’ambito
dei bandi di gara controversi, mentre la prima soglia sembra
già idonea a garantire, nella misura del possibile, la disponibilità
certa di gas, i criteri di valutazione adottati nella fattispecie,
per quanto riguarda l’attribuzione di punti supplementari
per il superamento della seconda e della terza soglia di
produzione totale annua, non sono compatibili con le esigenze
di diritto comunitario in materia (v. per analogia, sentenza
EVN e Wienstrom, cit., punto 71).
77 Infine, per quanto riguarda la modalità di scelta tra
due offerenti aventi lo stesso punteggio, il criterio di
aggiudicazione adottato si applica esclusivamente in caso
di parità, non solo globale ma anche tecnica, tra due offerte
aventi lo stesso punteggio e favorisce l’offerente che forniva
il servizio già in precedenza.
78 Le condizioni da soddisfare, sopra esposte, valgono anche
per un tale criterio. Ora, decidere automaticamente e definitivamente
a favore dell’operatore già presente sul mercato in questione
è discriminatorio.
79 Da tutte le considerazioni che precedono deriva che l’art.
49 CE osta a che un’amministrazione aggiudicatrice, nel
capitolato d’oneri per un appalto pubblico di servizi sanitari
di terapie respiratorie a domicilio e altre tecniche di
ventilazione assistita, preveda, da un lato, un requisito
di ammissione che obbliga l’impresa offerente a disporre,
al momento della presentazione dell’offerta, di un ufficio
aperto al pubblico nel capoluogo della provincia in cui
il servizio dovrà essere fornito e, dall’altro, criteri
di valutazione delle offerte che tengono conto, attraverso
l’attribuzione di punti supplementari, dell’esistenza, al
momento della presentazione dell’offerta, di impianti di
produzione, di condizionamento e di imbottigliamento di
ossigeno, situati nel raggio di 1 000 chilometri da detta
provincia, o di uffici aperti al pubblico in altre specifiche
località della stessa e, che in caso di parità tra più offerte,
favoriscono l’impresa che abbia già fornito precedentemente
il servizio in questione, qualora tali elementi siano applicati
in modo discriminatorio, non siano giustificati da motivi
imperiosi di interesse pubblico né siano idonei a garantire
il conseguimento dello scopo perseguito o vadano al di là
di quanto necessario per il raggiungimento di questo, circostanze
che spetta al giudice nazionale accertare.
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Sulle spese
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80 Nei confronti delle parti della causa
principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi
statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare
osservazioni alla Corte, diverse da quelle di dette parti,
non possono dar luogo a rifusione.
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Per questi motivi
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la Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’art. 49 CE osta a che un’amministrazione aggiudicatrice,
nel capitolato d’oneri per un appalto pubblico di servizi
sanitari di terapie respiratorie a domicilio e altre tecniche
di ventilazione assistita, preveda, da un lato, un requisito
di ammissione che obbliga l’impresa offerente a disporre,
al momento della presentazione dell’offerta, di un ufficio
aperto al pubblico nel capoluogo della provincia in cui
il servizio dovrà essere fornito e, dall’altro, criteri
di valutazione delle offerte che tengono conto, attraverso
l’attribuzione di punti supplementari, dell’esistenza, al
momento della presentazione dell’offerta, di impianti di
produzione, di condizionamento e di imbottigliamento di
ossigeno, situati nel raggio di 1 000 chilometri da detta
provincia, o di uffici aperti al pubblico in altre specifiche
località della stessa e, che in caso di parità tra più offerte,
favoriscono l’impresa che abbia già fornito precedentemente
il servizio in questione, qualora tali elementi siano applicati
in modo discriminatorio, non siano giustificati da motivi
imperiosi di interesse pubblico né siano idonei a garantire
il conseguimento dello scopo perseguito o vadano al di là
di quanto necessario per il raggiungimento di questo, circostanze
che spetta al giudice nazionale accertare.
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