 |
|
 |
 |
n. 10-2005 - © copyright |
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE - Sentenza 13 ottobre
2005
Pres. P. JANN– Rel. J. N. CUNHA RODRIGUES |
1. Comunità europea - Diritto comunitario
- Direttiva 92/50/CE - Ambito di applicazione - Concessione
di pubblici servizi - Affidamento della gestione di parcheggio
pubblico a pagamento - Non rientra.
|
|
2. Comunità europea - Diritto comunitario
- Articoli 43 e 49 Trattato CE - Principi di libera prestazione
dei servizi, trasparenza e parità di trattamento - Procedure
ad evidenza pubblica - Concessione di pubblici servizi -
Necessità - Società su cui la pubblica autorità esercita
un controllo analogo a quello sui propri organi - Società
che esercitano la loro attività prevalentemente con una
pubblica autorità - Eccezione.
|
|
3. Comunità europea - Diritto comunitario
- Articoli 43 e 49 Trattato CE - Principi di libera prestazione
dei servizi, trasparenza e parità di trattamento - Eccezioni
- Interpretazione restrittiva - Fattispecie.
|
1. La direttiva del Consiglio 18 giugno 1992,
92/50/CEE non è applicabile all’attribuzione, da parte di
un’autorità pubblica ad un prestatore di servizi, della
gestione di un parcheggio pubblico a pagamento, per la quale
il prestatore riceve come corrispettivo le somme versate
dai terzi per l’utilizzo del parcheggio, in quanto questa
debba essere qualificata come concessione di pubblici servizi.
|
|
2. Dall’interpretazione degli artt. 43 e
49 del Trattato CE e dei principi di parità di trattamento,
di non discriminazione e di trasparenza si desume che un’autorità
pubblica può attribuire, senza lo svolgimento di pubblica
gara, una concessione di pubblici servizi a una società
per azioni solo quando quest’ultima sia sottoposta ad un
controllo analogo a quello che l’autorità pubblica può esercitare
sui propri organi e svolga la sua attività prevalentemente,
se non esclusivamente, nei rapporti con quella autorità.
|
|
3. Tali requisiti, che devono essere interpretati
restrittivamente, non sussistono quando la società abbia
un oggetto sociale esteso ad ulteriori importanti settori,
il suo capitale dev’essere a breve termine obbligatoriamente
aperto ai privati, il suo ambito territoriale di attività
è stato ampliato a tutto il paese e all’estero, ed il suo
Consiglio di amministrazione possiede amplissimi poteri
di gestione che può esercitare autonomamente rispetto alla
pubblica autorità.
|
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
13 ottobre 2005
|
|
Nel procedimento C 458/03,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Verwaltungsgericht,
Autonome Sektion für die Provinz Bozen (Italia), con decisione
23 luglio 2003, pervenuta in cancelleria il 30 ottobre 2003,
nella causa
|
|
Parking Brixen GmbH
contro
Gemeinde Brixen,
Stadtwerke Brixen AG,
|
|
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai sigg. P. Jann, presidente di Sezione, K. Schiemann,
J. N. Cunha Rodrigues (relatore), K. Lenaerts e E. Juhász,
giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra M. F. Contet, amministratore principale
|
|
vista la fase scritta del procedimento e
in seguito alla trattazione orale del 13 gennaio 2005,
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Parking Brixen GmbH, dagli avv.ti K. Zeller e S.
Thurin,
- per la Gemeinde Brixen, dal sig. N. De Nigro, Rechtsanwalt,
- per la Stadtwerke Brixen AG, dal sig. A. Mulser, Rechtsanwalt,
- per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità
di agente, assistito dal sig. G. Fiengo, avvocato dello
Stato,
- per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C. Wissels,
in qualità di agente,
- per il governo austriaco, dal sig. M. Fruhmann, in qualità
di agente,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. K.
Wiedner, in qualità di agente,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate
all’udienza del 1° marzo 2005,
ha pronunciato la seguente
|
|
Sentenza
|
|
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte
sull’interpretazione della direttiva del Consiglio 18 giugno
1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di servizi (GU L 209, pag. 1), degli
artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE, nonché dei principi di non discriminazione,
di trasparenza e di parità di trattamento.
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia
tra, da un lato, la società Parking Brixen GmbH (in prosieguo:
la «Parking Brixen») e, dall’altro, la Gemeinde Brixen (in
prosieguo: il «comune di Bressanone») e la società Stadtwerke
Brixen AG (in prosieguo: la «ASM Bressanone Spa») in ordine
all’aggiudicazione a quest’ultima della gestione di due
parcheggi situati sul territorio del detto comune.
Contesto normativo
Diritto comunitario
3 L’art. 43 CE così dispone:
«Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni
alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato
membro vengono vietate (...).
La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività
non salariate e al loro esercizio, nonché la costituzione
e la gestione di imprese e in particolare di società ai
sensi dell’articolo 48, secondo comma, alle condizioni definite
dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti
dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo
relativo ai capitali».
4 L’art. 49, primo comma, CE prevede quanto segue:
«Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni
alla libera prestazione dei servizi all’interno della Comunità
sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri
stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello
del destinatario della prestazione».
5 L’ottavo ‘considerando’ della direttiva 92/50 precisa
quanto segue:
«(…) la prestazione di servizi è disciplinata dalla presente
direttiva soltanto quando si fondi su contratti d’appalto;
(…) la prestazione di servizi su altra base, quali leggi
o regolamenti ovvero contratti di lavoro, esula dal campo
d’applicazione della presente direttiva».
6 L’art. 1 della detta direttiva così recita:
«Ai fini della presente direttiva s’intendono per:
a) “appalti pubblici di servizi”, i contratti a titolo
oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore di
servizi ed un’amministrazione aggiudicatrice (…)
(…)
b) “amministrazioni aggiudicatrici”, lo Stato, gli
enti locali, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni
costituite da detti enti od organismi di diritto pubblico.
(…)».
Normativa nazionale
7 L’art. 22, n. 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
relativa all’ordinamento delle autonomie locali (supplemento
ordinario alla GURI n. 135 del 12 giugno 1990; in prosieguo:
la «legge n. 142/90»), stabilisce che i comuni e le province
possono avvalersi, per lo svolgimento dei servizi pubblici
locali attribuiti dalla legge alla loro competenza, delle
seguenti forme di gestione:
«a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per
le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire
una istituzione o una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di
più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico
locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura
del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati».
8 L’art. 44 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1,
nella versione iniziale, ha ampiamente ripreso l’art. 22
della legge n. 142/90. L’art. 44 è stato poi modificato
dalla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10.
9 L’art. 44 della legge regionale n. 1, come modificata
dalla legge regionale n. 10, dispone quanto segue:
«(...)
6. I Comuni disciplinano con regolamento le procedure e
i criteri per la scelta delle forme organizzative di gestione
dei servizi pubblici a rilevanza economica ed imprenditoriale
tra le seguenti:
a) costituzione di aziende speciali;
b) costituzione o partecipazione ad apposite società per
azioni o a responsabilità limitata ad influenza dominante
pubblica locale;
c) affidamento della gestione di servizi pubblici a terzi,
prevedendo adeguate procedure concorrenziali per la loro
individuazione. Salvo diverse disposizioni di legge, il
rapporto non può avere durata superiore a venti anni e non
può essere rinnovato con lo stesso soggetto se non nei modi
di cui alla presente lettera. Le cooperative, le associazioni
che rappresentano per legge gli invalidi ed i disabili,
nonché le associazioni di volontariato e le imprese senza
fini di lucro, a parità di condizioni, vengono privilegiate.
(...)
18. Alle società costituite ai sensi del comma 6 e alle
società di cui al comma 17, gli enti locali soci possono
affidare in qualunque momento lo svolgimento di ulteriori
servizi pubblici compatibili con l’oggetto della società
mediante deliberazione consiliare che approva contestualmente
il relativo contratto di servizio».
10 Le disposizioni dell’art. 44, nn. 6 e 18, della legge
regionale n. 1, come modificata dalla legge regionale n.
10, sono riprese testualmente come art. 88, nn. 6 e 18,
del Testo coordinato delle disposizioni sull’ordinamento
dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige.
11 L’art. 115 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali (supplemento ordinario alla GURI n. 227 del 28 settembre
2000; in prosieguo: il «decreto legislativo n. 267/2000»),
autorizza i comuni a trasformare le aziende speciali in
società per azioni di cui possono restare azionisti unici
per un periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione.
Controversia principale e questioni pregiudiziali
12 In applicazione dell’art. 22 della legge n. 142/90, il
comune di Bressanone era ricorso, per la gestione di alcuni
servizi pubblici locali rientranti nella sua competenza,
alla Stadtwerke Brixen (in prosieguo: la «Servizi Municipalizzati
Bressanone»), azienda speciale di proprietà del comune.
13 In virtù dell’art. 1 dello statuto, dal 1° gennaio 1999
la Servizi Municipalizzati Bressanone era dotata di personalità
giuridica e di autonomia imprenditoriale, ed era un ente
del comune preposto specificamente all’esercizio unitario
e integrato dei servizi pubblici locali.
14 Ai sensi dell’art. 2 dello statuto, la Servizi Municipalizzati
Bressanone aveva per oggetto, tra gli altri:
«f) la gestione di parcheggi ed autosilo compreso l’esercizio
di tutte le attività connesse».
15 In applicazione dell’art. 115 del decreto legislativo
n. 267/2000, con la deliberazione comunale del 25 ottobre
2001, n. 97, il comune di Bressanone ha trasformato l’azienda
speciale Servizi Municipalizzati Bressanone in una società
per azioni denominata «ASM Bressanone Spa».
16 In virtù dell’art. 1, terzo comma, dello statuto di quest’ultima,
«[t]utti i diritti e gli obblighi preesistenti in capo all’azienda
speciale [Servizi Municipalizzati Bressanone] permangono
anche dopo la trasformazione e la società [ASM Bressanone
Spa] subentra pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi
dell’Azienda [speciale] Servizi Municipalizzati Bressanone».
17 Ai sensi dell’art. 4 dello statuto, la ASM Bressanone
Spa può gestire, tra le altre, le attività che seguono su
base locale, nazionale ed internazionale:
«g) la gestione di parcheggi ed autosilos e le attività
connesse».
18 L’art. 18 dello statuto della ASM Bressanone Spa prevede
che al Consiglio di amministrazione vengano delegati i seguenti
poteri:
«1) Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi
poteri per l’ordinaria amministrazione della società, con
facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni o
necessari per il conseguimento dell’oggetto sociale.
2) Salvo preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea,
il Consiglio di Amministrazione non potrà rilasciare garanzie
eccedenti il limite di 5 (cinque) milioni di euro, nonché
firmare pagherò o accettare tratte oltre al detto limite.
3) Sono considerati atti di ordinaria amministrazione l’acquisto
e la cessione di partecipazioni in altre società, l’acquisto,
la cessione e l’affitto di aziende o rami di aziende nonché
l’acquisto e la vendita di veicoli per un valore massimo
per ciascun atto di 5 (cinque) milioni di euro.
4) Spetta alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione
ogni deliberazione relativa alla determinazione e/o la modifica
degli emolumenti per cariche speciali ai sensi dell’articolo
2389, secondo comma, del Codice Civile».
19 Ai sensi dell’art. 5, n. 2, dello statuto della ASM Bressanone
Spa, «la quota di partecipazione al capitale sociale di
appartenenza del comune di Bressanone non potrà mai essere
inferiore alla maggioranza assoluta delle azioni ordinarie».
Inoltre, il comune di Bressanone ha la facoltà di nominare
la maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione
della società. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri
effettivi e due supplenti, di cui almeno due membri effettivi
ed un membro supplente nominati dal comune.
20 Secondo il giudice del rinvio, la trasformazione di un’azienda
speciale in società per azioni comporta un manifesto incremento
di autonomia a favore di quest’ultima. L’ambito di attività
della ASM Bressanone Spa è stato infatti considerevolmente
ampliato rispetto a quello della Servizi Municipalizzati
Bressanone, dal momento che può compiere attività in ambito
locale, nazionale e internazionale, mentre l’attività dell’azienda
speciale Servizi Municipalizzati Bressanone era limitata
al territorio del comune di Bressanone. Inoltre, l’azienda
speciale Servizi Municipalizzati Bressanone era subordinata
al controllo diretto e all’influenza del Consiglio comunale,
mentre, nel caso della ASM Bressanone Spa, il controllo
da parte del comune è limitato alla libertà di azione di
cui gode, ai sensi del diritto societario, la maggioranza
dei soci.
21 Con deliberazione comunale 23 marzo 2000, n. 37, il Consiglio
comunale di Bressanone ha affidato la costruzione e la gestione
di una piscina pubblica alla Servizi Municipalizzati Bressanone.
Al momento della trasformazione di questa in società per
azioni, avvenuta il 25 ottobre 2001, la ASM Bressanone Spa
è subentrata in tutti i diritti e gli obblighi derivanti
da quella deliberazione.
22 Con deliberazione 18 novembre 2001, n. 118, il Consiglio
comunale di Bressanone ha concesso alla ASM Bressanone Spa
un diritto di superficie sopra il suolo e sotto il suolo
del terreno destinato alla piscina, in particolare sulla
particella fondiaria 491/11, situata nel territorio del
comune di Bressanone, per la realizzazione di garage sotterranei.
23 Nell’attesa che tale progetto di parcheggio fosse realizzato,
è stato previsto un parcheggio di superficie provvisorio.
A tale scopo la particella fondiaria 491/11, fino ad allora
utilizzata come campo di calcio, è stata rivestita temporaneamente
in macadam per servire come parcheggio da circa 200 posti
auto. Secondo il giudice del rinvio, per la gestione della
particella fondiaria 491/11 come parcheggio di superficie
non è stata stipulata alcuna convenzione.
24 Al fine di predisporre ulteriori posti auto, il limitrofo
parcheggio di superficie situato sul terreno adiacente,
cioè sulla particella 491/6, sita parimenti nel territorio
del comune di Bressanone, con una capienza di circa 200
posti auto e direttamente gestito dal comune da oltre dieci
anni, è stato affidato in gestione alla ASM Bressanone Spa
con deliberazione del Consiglio comunale di Bressanone 28
novembre 2002, n. 107. In tale deliberazione si precisa
che «per l’attività degli stabilimenti balneari è già stato
costruito da parte dell’Azienda Servizi Municipalizzati
Spa provvisoriamente un parcheggio vicino all’area comunale»
e che si ritiene pertanto «necessario e opportuno di assegnare
all’Azienda Servizi Municipalizzati Spa anche provvisoriamente
la gestione dell’area accanto, costituita dalla p.f. 491/6,
(...) con una superficie di 5 137 m2, che al momento viene
amministrata direttamente dal comune».
25 Il 19 dicembre 2002, al fine dell’applicazione della
deliberazione n. 107, il comune di Bressanone ha concluso
una convenzione con la ASM Bressanone Spa, affidandole per
un periodo di nove anni la gestione del parcheggio sulla
particella 491/6.
26 Come corrispettivo per la gestione del parcheggio, la
ASM Bressanone Spa riscuote le tasse di parcheggio. A sua
volta però, versa al comune di Bressanone un’indennità annuale
pari a EUR 151 700, che è indicizzata sulla base del prezzo
del biglietto di parcheggio, cosicché un aumento di questo
si traduce in un aumento dell’indennità versata al comune.
Oltre alla gestione del parcheggio, la ASM Bressanone Spa
si assume il servizio di locazione gratuita di biciclette
e accetta che il mercato settimanale continui a tenersi
in quell’area. La ASM Bressanone Spa ha altresì assunto
il personale, precedentemente alle dipendenze del comune
di Bressanone sull’area predetta. Infine, la manutenzione
ordinaria e straordinaria dell’area spetta alla detta società,
che se ne assume tutte le relative responsabilità.
27 Sulla base di un contratto di concessione stipulato con
il comune di Bressanone in data 19 giugno 1992, la Parking
Brixen aveva assunto la costruzione e la gestione di un
parcheggio, distinto da quelli su cui verte la causa principale,
sempre situato nel territorio di quel comune. Dinanzi al
Verwaltungsgericht, Autonome Sektion für die Provinz Bozen
(Tribunale amministrativo, Sezione autonoma per la provincia
di Bolzano), la Parking Brixen ha contestato l’attribuzione
alla ASM Bressanone Spa della gestione dei parcheggi ricavati
sulle particelle 491/6 e 491/11. A suo dire, il comune di
Bressanone avrebbe dovuto applicare la normativa in materia
di pubblici appalti.
28 Le convenute nella causa principale, cioè la ASM Bressanone
Spa e il comune di Bressanone, hanno contestato l’obbligo
di espletamento di una pubblica gara. Il comune ha fatto
valere a questo proposito di controllare per intero la ASM
Bressanone Spa, cosicché non vi sarebbe stata attribuzione
di un appalto a terzi.
29 In tale contesto, il Verwaltungsgericht, Autonome Sektion
für die Provinz Bozen, ha deciso di sospendere il procedimento
e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se nel caso di attribuzione della gestione di parcheggi
pubblici a pagamento, oggetto della materia controversa,
si tratti di un appalto di pubblico servizio ai sensi della
direttiva 92/50/CEE ovvero di una concessione di pubblico
servizio, nei cui confronti si applicano le regole sulla
concorrenza della Comunità europea, in particolare gli obblighi
di parità di trattamento e trasparenza.
2) Se - qualora si dovesse effettivamente trattare di una
concessione di pubblico servizio avente ad oggetto la gestione
di un servizio pubblico locale - l’attribuzione della gestione
di un pubblico parcheggio a pagamento, che può essere effettuata
senza svolgimento di pubblica gara ai sensi dell’art. 44,
n. 6, lett. b), della legge regionale 4 gennaio 1993, n.
1, modificata dall’art. 10 della legge regionale 23 gennaio
1998, n. 10, e ai sensi dell’art. 88, n. 6, lett. a) e b),
del testo coordinato delle disposizioni sull’ordinamento
dei comuni, sia compatibile con il diritto comunitario e,
in particolare, con i principi della libera prestazione
dei servizi e della libera concorrenza, del divieto di discriminazione
e degli obblighi che ne conseguono di parità di trattamento
e di trasparenza come pure del principio di proporzionalità,
nel caso in cui si tratti di una società per azioni che,
conformemente all’art. 115 del decreto legislativo n. 267/2000,
è stata costituita mediante la trasformazione di un’azienda
speciale di un comune e il cui capitale azionario al momento
dell’attribuzione era detenuto al 100% dal comune, ma il
cui il Consiglio di amministrazione dispone dei più ampi
poteri di ordinaria amministrazione entro un valore di EUR
5 000 000 per affare.
30 Con ordinanza del presidente della Corte 25 maggio 2004,
la domanda di intervento presentata dalla Energy Service
Srl è stata dichiarata irricevibile.
Sulla prima questione
31 Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede
se l’attribuzione della gestione dei parcheggi pubblici
a pagamento su cui verte la causa principale costituisca
un appalto pubblico di servizi, ai sensi della direttiva
92/50, o una concessione di pubblici servizi.
32 Si deve precisare innanzitutto che non spetta alla Corte
qualificare concretamente le operazioni controverse nella
causa principale. Infatti, a tale scopo è competente il
solo giudice nazionale. Il ruolo della Corte si limita a
fornire al detto giudice un’interpretazione del diritto
comunitario utile per la decisione da adottare nella controversia
che gli è sottoposta.
33 A tale scopo, la Corte può estrapolare dal fascicolo
della causa principale gli elementi pertinenti per l’interpretazione
del diritto comunitario.
34 In tale contesto occorre rilevare che la causa principale
riguarda l’attribuzione della gestione di due distinti parcheggi:
da una parte, quello situato sulla particella 491/11 e,
dall’altro, quello situato sulla particella 491/6.
35 In relazione al parcheggio di superficie situato sulla
particella 491/11, la decisione di rinvio indica solamente
che non è stata conclusa alcuna convenzione per il suo sfruttamento.
In particolare, la decisione non contiene informazioni relative
alle condizioni di remunerazione del gestore di quel parcheggio.
36 Pertanto, la Corte può solo constatare di non disporre
di elementi di informazione sufficienti per procedere a
un’interpretazione utile del diritto comunitario in risposta
a questa parte della questione.
37 Per quanto riguarda il parcheggio situato sulla particella
491/6, dalla decisione di rinvio, come rilevato ai punti
24 26 della presente sentenza, risulta che esso era gestito
direttamente dal comune di Bressanone da più di dieci anni
allorché la gestione è stata affidata, per un periodo di
nove anni, alla ASM Bressanone Spa grazie ad una convenzione
stipulata da questa e dal detto comune il 19 dicembre 2002.
Come corrispettivo per la gestione del parcheggio, la ASM
Bressanone Spa riscuote dagli utenti una tassa di parcheggio;
essa versa poi al comune di Bressanone un’indennità annuale.
Inoltre, la ASM Bressanone Spa acconsente a che il mercato
settimanale continui a svolgersi nella zona in questione,
assicura il servizio di locazione gratuita di biciclette
e si assume l’onere della manutenzione della zona.
38 Alla luce di questi elementi, si deve intendere che il
giudice del rinvio, con la prima questione, chiede in sostanza
se l’attribuzione, da parte di un’autorità pubblica ad un
prestatore di servizi, della gestione di un parcheggio pubblico
a pagamento, per la quale il prestatore riceva come corrispettivo
le somme versate dai terzi per l’utilizzo del parcheggio,
costituisca un appalto pubblico di servizi, ai sensi della
direttiva 92/50, ovvero una concessione di pubblici servizi
a cui tale direttiva non è applicabile.
39 Come risulta dal suo ottavo ‘considerando’, la direttiva
92/50 si applica agli «appalti pubblici di servizi», i quali
sono definiti all’art. 1, lett. a), della stessa come «contratti
a titolo oneroso stipulati in forma scritta tra un prestatore
di servizi ed un’amministrazione aggiudicatrice». Da tale
definizione discende che un appalto pubblico di servizi
ai sensi di quella direttiva comporta un corrispettivo che
è pagato direttamente dall’amministrazione aggiudicatrice
al prestatore di servizi.
40 Nella situazione descritta dalla prima questione, invece,
la remunerazione del prestatore di servizi proviene non
già dall’autorità pubblica interessata, bensì dagli importi
versati dai terzi per l’utilizzo del parcheggio di cui si
tratta. Tale forma di remunerazione implica che il prestatore
assume il rischio della gestione dei servizi in questione,
delineando in tal modo una concessione di pubblici servizi.
Conseguentemente, in una situazione come quella della causa
principale, non si è di fronte ad un appalto pubblico di
servizi, ma ad una concessione di pubblici servizi.
41 A questo proposito, è opportuno rilevare che tale interpretazione
è confermata dalla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114),
benché essa non fosse applicabile all’epoca dei fatti nella
causa principale. Infatti, ai sensi dell’art. 1, n. 4, di
questa direttiva, la «“concessione di servizi” è un contratto
che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo
della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto
di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un
prezzo».
42 È pacifico che le concessioni di pubblici servizi sono
escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 92/50
(v. ordinanza 30 maggio 2002, causa C 358/00, Buchhändler
Vereinigung, Racc. pag. I 4685, punto 28).
43 Si deve pertanto risolvere la prima questione dichiarando
che l’attribuzione, da parte di un’autorità pubblica ad
un prestatore di servizi, della gestione di un parcheggio
pubblico a pagamento, per la quale il prestatore riceve
come corrispettivo le somme versate dai terzi per l’utilizzo
del parcheggio, costituisce una concessione di pubblici
servizi a cui la direttiva 92/50 non è applicabile.
Sulla seconda questione
44 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede
in sostanza se l’attribuzione di una concessione di pubblici
servizi senza svolgimento di pubblica gara sia compatibile
con il diritto comunitario qualora l’impresa concessionaria
sia una società costituita mediante la trasformazione di
un’azienda speciale di un’autorità pubblica e il cui capitale
sociale al momento dell’attribuzione sia interamente detenuto
dall’autorità pubblica concedente, il cui il Consiglio di
amministrazione disponga però dei più ampi poteri di ordinaria
amministrazione e possa concludere autonomamente, senza
l’accordo dell’assemblea dei soci, taluni negozi entro un
valore di cinque milioni di euro.
45 La questione riguarda, da un lato, la condotta dell’autorità
concedente in relazione all’attribuzione di una concessione
specifica e, dall’altro, la normativa nazionale che permette
l’attribuzione di tale concessione senza bando di gara.
46 Nonostante il fatto che i contratti di concessione di
pubblici servizi, allo stadio attuale del diritto comunitario,
sono esclusi dalla sfera di applicazione della direttiva
92/50, gli enti aggiudicatori che li stipulano sono comunque
tenuti a rispettare le norme fondamentali del Trattato,
in generale, e il principio di non discriminazione in base
alla nazionalità, in particolare (v., in questo senso, sentenze
7 dicembre 2000, causa C 324/98, Telaustria e Telefonadress,
Racc. pag. I 10745, punto 60, e 21 luglio 2005, causa C
231/03, Coname, Racc. pag. I 0000, punto 16).
47 Il divieto di discriminazione in base alla nazionalità
è sancito dall’art. 12 CE. Le norme del Trattato più specificamente
applicabili alle concessioni di pubblici servizi comprendono
in particolare l’art. 43 CE, il cui primo comma enuncia
che le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini
di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro
vengono vietate, e l’art. 49 CE, che dispone, al primo comma,
che le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno
della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini
degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità
che non sia quello del destinatario della prestazione.
48 Secondo la giurisprudenza della Corte, gli artt. 43 CE
e 49 CE sono specifica espressione del principio della parità
di trattamento (v. sentenza 5 dicembre 1989, causa C 3/88,
Commissione/Italia, Racc. pag. 4035, punto 8). Il divieto
di discriminazione in base alla nazionalità è parimenti
un’espressione specifica del principio generale di parità
di trattamento (v. sentenza 8 ottobre 1980, causa 810/79,
Überschär, Racc. pag. 2747, punto 16). Nella sua giurisprudenza
relativa alle direttive comunitarie in materia di appalti
pubblici, la Corte ha precisato che il principio della parità
di trattamento degli offerenti ha lo scopo di consentire
che tutti gli offerenti dispongano delle stesse possibilità
nella formulazione dei termini delle loro offerte, a prescindere
dalla loro nazionalità (v., in questo senso, sentenza 25
aprile 1996, causa C 87/94, Commissione/Belgio, Racc. pag.
I 2043, punti 33 e 54). Ne risulta che il principio di parità
di trattamento tra offerenti deve applicarsi alle concessioni
di pubblici servizi anche quando non vi sia discriminazione
sulla base della nazionalità.
49 I principi di parità di trattamento e di non discriminazione
sulla base della nazionalità comportano, in particolare,
un obbligo di trasparenza che permette all’autorità pubblica
concedente di assicurarsi che tali principi siano rispettati.
L’obbligo di trasparenza che incombe alla detta autorità
consiste nella garanzia, a favore di ogni potenziale offerente,
di un adeguato livello di pubblicità che consenta l’apertura
della concessione di servizi alla concorrenza, nonché il
controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione
(v., in questo senso, sentenza Telaustria e Telefonadress,
cit., punti 61 e 62).
50 Spetta all’autorità pubblica concedente valutare, sotto
il controllo delle giurisdizioni competenti, se le modalità
di gara siano adeguate alle specificità della concessione
di pubblici servizi di cui si tratta. Tuttavia, la totale
mancanza di gara nel caso di un’attribuzione di concessione
di pubblici servizi come quella controversa nella causa
principale non è conforme al disposto degli artt. 43 CE
e 49 CE, né ai principi di parità di trattamento, di non
discriminazione e di trasparenza.
51 Inoltre, l’art. 86, n. 1, CE, stabilisce che gli Stati
membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese
pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali
o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del Trattato,
specialmente a quelle contemplate dagli artt. 12 CE e 81
CE 89 CE.
52 Ne risulta che gli Stati membri non devono mantenere
in vigore una normativa nazionale che consenta l’attribuzione
di concessioni di pubblici servizi senza gara, giacché una
simile attribuzione viola gli artt. 43 CE o 49 CE o i principi
di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza.
53 Per sostenere che le disposizioni del Trattato e i principi
generali menzionati ai punti 46 52 della presente sentenza
non si applicano a una concessione di pubblici servizi attribuita
in circostanze quali quelle della causa principale sono
invocati due argomenti.
54 Innanzitutto, la ASM Bressanone Spa sostiene che gli
artt. 43 CE 55 CE non sono applicabili a una situazione
quale quella della causa principale perché si tratta di
una situazione puramente interna ad un solo Stato membro,
visto che la Parking Brixen, la ASM Bressanone Spa e il
comune di Bressanone hanno tutti sede in Italia.
55 Quest’argomento non può essere accolto. Infatti, non
si può escludere che, nella causa principale, imprese stabilite
in Stati membri diversi dalla Repubblica italiana potessero
essere interessate a fornire i servizi di cui si tratta
(v., in questo senso, sentenza Commissione/Belgio, cit.,
punto 33). Ora, in mancanza di pubblicità e di apertura
alla concorrenza dell’attribuzione di una concessione di
pubblici servizi quale quella di cui alla causa principale,
si ha discriminazione, perlomeno potenzialmente, a danno
delle imprese degli altri Stati membri che non possono fruire
della libertà di fornire servizi e della libertà di stabilimento
previste dal Trattato (v., in questo senso, sentenza Coname,
cit., punto 17).
56 In secondo luogo, la Repubblica italiana, la ASM Bressanone
Spa e il comune di Bressanone fanno valere che l’applicazione
delle regole del Trattato e dei principi generali del diritto
comunitario a una situazione quale quella controversa nella
causa principale è esclusa per il fatto che la ASM Bressanone
Spa non è un ente indipendente da quel comune. A sostegno
di quest’argomento invocano la sentenza 18 novembre 1999,
causa C 107/98, Teckal (Racc. pag. I 8121, punti 49 51).
57 A questo proposito, si deve ricordare che, nella citata
sentenza Teckal, la Corte ha dichiarato che la direttiva
del Consiglio 14 giugno 1993, 93/36/CEE, che coordina le
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture
(GU L 199, pag. 1), è applicabile ove un’amministrazione
aggiudicatrice, quale un ente locale, decida di stipulare
per iscritto, con un ente distinto da essa sul piano formale
e autonomo rispetto ad essa sul piano decisionale, un contratto
a titolo oneroso avente ad oggetto la fornitura di prodotti.
58 In relazione all’esistenza di un tale contratto, la Corte
ha precisato, al punto 50 della citata sentenza Teckal,
che, conformemente all’art. 1, lett. a), della direttiva
93/36, in linea di principio basta che il contratto sia
stato stipulato, da una parte, da un ente locale e, dall’altra,
da un soggetto giuridicamente distinto da quest’ultimo.
Può avvenire diversamente solo nel caso in cui, nel contempo,
l’ente locale eserciti su tale soggetto un controllo analogo
a quello esercitato sui propri servizi e quest’ultimo realizzi
la parte più importante della propria attività con l’ente
o con gli enti locali detentori.
59 La Corte ha confermato che le medesime considerazioni
si applicano alla direttiva 92/50, relativa agli appalti
pubblici di servizi, e alla direttiva del Consiglio 14 giugno
1993, 93/37/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori (GU L 199, pag. 54) (v.,
rispettivamente, sentenze 11 gennaio 2005, causa C 26/03,
Stadt Halle e RPL Lochau, Racc. pag. I 1, punti 48, 49 e
52, e 13 gennaio 2005, causa C 84/03, Commissione/Spagna,
Racc. pag. I 139, punto 39).
60 Queste considerazioni partono dalla premessa che l’applicazione
delle direttive 92/50, 93/36 e 93/37 dipende dall’esistenza
di un contratto concluso tra due soggetti distinti (v. sentenza
Teckal, cit., punti 46 e 49). Ebbene, l’applicazione degli
artt. 12 CE, 43 CE e 49 CE, nonché dei principi di uguaglianza,
non discriminazione e trasparenza che sono loro collegati,
non dipende dall’esistenza di un contratto. Conseguentemente,
le considerazioni sviluppate nella giurisprudenza citata
ai punti 56 59 della presente sentenza non si applicano
automaticamente a quelle disposizioni del Trattato né a
quei principi.
61 Ciò nondimeno, occorre constatare che le dette considerazioni
possono essere trasposte alle disposizioni del Trattato
e ai principi che si rapportano a concessioni di pubblici
servizi escluse dall’ambito di applicazione delle direttive
in materia di appalti pubblici. Infatti, nel settore degli
appalti pubblici e delle concessioni di pubblici servizi,
il principio di parità di trattamento e le sue specifiche
manifestazioni del divieto di discriminazione fondato sulla
nazionalità e degli artt. 43 CE e 49 CE trovano applicazione
nel caso in cui un’autorità pubblica affidi la prestazione
di attività economiche ad un terzo. Al contrario non occorre
applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici
o di concessioni di pubblici servizi nel caso in cui un’autorità
pubblica svolga i compiti di interesse pubblico ad essa
incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici
e di altro tipo, senza far ricorso ad entità esterne (v.,
in questo senso, sentenza Stadt Halle et RPL Lochau, cit.,
punto 48).
62 Di conseguenza, nel settore delle concessioni di pubblici
servizi, l’applicazione delle regole enunciate agli artt.
12 CE, 43 CE e 49 CE nonché dei principi generali di cui
esse costituiscono la specifica espressione è esclusa se,
allo stesso tempo, il controllo esercitato sull’ente concessionario
dall’autorità pubblica concedente è analogo a quello che
essa esercita sui propri servizi e se il detto ente realizzata
la maggior parte della sua attività con l’autorità detentrice.
63 Trattandosi di un’eccezione alle regole generali del
diritto comunitario, le due condizioni enunciate al punto
precedente debbono formare oggetto di un’interpretazione
restrittiva e l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza
delle circostanze eccezionali che giustificano la deroga
a quelle regole grava su colui che intenda avvalersene (v.
sentenza Stadt Halle e RPL Lochau, cit., punto 46).
64 Occorre esaminare, innanzitutto, se l’autorità pubblica
concedente eserciti sull’ente concessionario un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi.
65 Tale valutazione deve tener conto di tutte le disposizioni
normative e delle circostanze pertinenti. Da quest’esame
deve risultare che l’ente concessionario in questione è
soggetto ad un controllo che consente all’autorità pubblica
concedente di influenzarne le decisioni. Deve trattarsi
di una possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi
strategici che sulle decisioni importanti.
66 Dalla decisione di rinvio si ricava che, in virtù dell’art.
1 dello statuto dell’azienda speciale Servizi Municipalizzati
Bressanone, questa costituiva un ente del comune preposto
specificamente all’esercizio unitario e integrato dei servizi
pubblici locali. Il Consiglio comunale determinava gli indirizzi
generali, conferiva il capitale di dotazione, provvedeva
alla copertura di eventuali costi sociali, controllava i
risultati della gestione ed esercitava la vigilanza strategica,
assicurando all’azienda la necessaria autonomia imprenditoriale.
67 La ASM Bressanone Spa ha invece acquisito una vocazione
commerciale che rende precario il controllo del comune.
In questo senso militano:
a) la trasformazione della Servizi Municipalizzati Bressanone
-azienda speciale del comune di Bressanone - in una società
per azioni (ASM Bressanone Spa) e la natura di questo tipo
di società;
b) l’ampliamento dell’oggetto sociale, giacché la società
ha cominciato ad operare in nuovi importanti settori, in
particolare quelli del trasporto di persone e merci, dell’informatica
e delle telecomunicazioni. Si deve rilevare che la società
ha conservato la vasta gamma di attività precedentemente
esercitate dall’azienda speciale, tra cui quella di adduzione
dell’acqua e di depurazione delle acque reflue, di fornitura
di calore ed energia, di smaltimento dei rifiuti e di costruzione
di strade;
c) l’apertura obbligatoria della società, a breve termine,
ad altri capitali;
d) l’espansione territoriale delle attività della società
a tutta l’Italia e all’estero;
e) i considerevoli poteri conferiti al Consiglio di amministrazione,
senza che in pratica venga esercitato alcun controllo gestionale
da parte del comune.
68 Concretamente, per quanto riguarda i poteri conferiti
al detto Consiglio di amministrazione, dalla decisione di
rinvio risulta che lo statuto della ASM Bressanone Spa,
in particolare l’art. 18, affidano a tale organo ampi poteri
di gestione della società, poiché dispone della facoltà
di adottare tutti gli atti ritenuti necessari per il conseguimento
dell’oggetto sociale. Inoltre, il potere, previsto al detto
art. 18, di rilasciare garanzie fino al limite di EUR 5
000 000 o di realizzare altre operazioni senza il previo
accordo dell’assemblea dei soci indica che tale società
dispone di un’ampia autonomia nei confronti dei suoi azionisti.
69 La decisione di rinvio indica altresì che il comune di
Bressanone ha la facoltà di designare la maggioranza dei
membri del Consiglio di amministrazione della ASM Bressanone
Spa. Tuttavia, il giudice del rinvio sottolinea che il controllo
esercitato dal comune è in pratica limitato a quei provvedimenti
consentiti ai sensi del diritto societario alla maggioranza
dei soci, riducendo così sensibilmente il rapporto di dipendenza
che esisteva tra il comune e l’azienda speciale Servizi
Municipalizzati Bressanone, soprattutto alla luce degli
ampi poteri di cui dispone il Consiglio di amministrazione
della ASM Bressanone Spa.
70 Allorché un ente concessionario fruisce di un margine
di autonomia caratterizzato da elementi come quelli messi
in rilievo ai punti 67 69 della presente sentenza, è escluso
che l’autorità pubblica concedente eserciti sull’ente concessionario
un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
71 Pertanto, senza che sia necessario verificare se l’ente
concessionario realizzi la parte essenziale della sua attività
con l’autorità pubblica concedente, l’attribuzione di una
concessione di pubblici servizi da parte di un’autorità
pubblica a un simile ente non può essere considerata un’operazione
interna a quell’autorità, a cui le norme comunitarie sono
inapplicabili.
72 Ne consegue che la seconda questione proposta dev’essere
risolta dichiarando quanto segue:
Gli artt. 43 CE e 49 CE nonché i principi di parità di trattamento,
di non discriminazione e di trasparenza devono essere interpretati
nel senso che ostano a che un’autorità pubblica attribuisca,
senza svolgimento di pubblica gara, una concessione di pubblici
servizi a una società per azioni nata dalla trasformazione
di un’azienda speciale della detta autorità pubblica, società
il cui oggetto sociale è stato esteso a nuovi importanti
settori, il cui capitale dev’essere a breve termine obbligatoriamente
aperto ad altri capitali, il cui ambito territoriale di
attività è stato ampliato a tutto il paese e all’estero,
e il cui Consiglio di amministrazione possiede amplissimi
poteri di gestione che può esercitare autonomamente.
Sulle spese
73 Nei confronti delle parti della causa principale il presente
procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi
al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi
la Corte (Prima Sezione) dichiara:
1) L’attribuzione, da parte di un’autorità pubblica ad
un prestatore di servizi, della gestione di un parcheggio
pubblico a pagamento, per la quale il prestatore riceve
come corrispettivo le somme versate dai terzi per l’utilizzo
del parcheggio, costituisce una concessione di pubblici
servizi a cui non è applicabile la direttiva del Consiglio
18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
2) Gli artt. 43 CE e 49 CE nonché i principi di parità di
trattamento, di non discriminazione e di trasparenza devono
essere interpretati nel senso che ostano a che un’autorità
pubblica attribuisca, senza svolgimento di pubblica gara,
una concessione di pubblici servizi a una società per azioni
nata dalla trasformazione di un’azienda speciale della detta
autorità pubblica, società il cui oggetto sociale è stato
esteso a nuovi importanti settori, il cui capitale dev’essere
a breve termine obbligatoriamente aperto ad altri capitali,
il cui ambito territoriale di attività è stato ampliato
a tutto il paese e all’estero, e il cui Consiglio di amministrazione
possiede amplissimi poteri di gestione che può esercitare
autonomamente.
|
|
|
 |
|
|
|